29.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 30 aprile 2019 — MH Müller Handels GmbH/MJ

(Causa C-341/19)

(2019/C 255/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente in cassazione: MH Müller Handels GmbH

Resistente in cassazione: MJ

Questioni pregiudiziali

1)

Se un’accertata disparità di trattamento indiretta fondata sulla religione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE (1), derivante da una norma interna di un’impresa privata, possa essere considerata ragionevolmente giustificata solo qualora tale norma vieti di indossare qualsiasi segno visibile e non solo segni vistosi e ampi di convinzioni religiose, politiche e di altro carattere ideologico.

2)

In caso di soluzione negativa della prima questione:

a)

Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE, debba essere interpretato nel senso che i diritti di cui all’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU) possano essere tenuti in considerazione per stabilire se un’accertata disparità di trattamento indiretta, fondata sulla religione, sia ragionevolmente giustificata sulla base di una norma interna di un’impresa privata che vieta di indossare segni vistosi e ampi di convinzioni religiose, politiche e di altro carattere ideologico.

b)

Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE, debba essere interpretato nel senso che le norme nazionali di rango costituzionale che tutelano la libertà di religione possano essere considerate disposizioni più favorevoli ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, per stabilire se un’accertata disparità di trattamento indiretta, fondata sulla religione, sia ragionevolmente giustificata sulla base di una norma interna di un’impresa privata che vieta di indossare segni vistosi e ampi di convinzioni religiose, politiche e di altro carattere ideologico.

3.

In caso di soluzione negativa della seconda questione, sub a) e b):

 

Se, quando si esamina un’istruzione basata su una norma interna di un’impresa privata che vieta di indossare segni vistosi e ampi di convinzioni religiose, politiche e di altro carattere ideologico, le disposizioni nazionali di rango costituzionale che tutelano la libertà di religione debbano essere disapplicate a causa del diritto primario dell’Unione, anche se quest’ultimo, ad esempio l’articolo 16 della Carta, riconosce le leggi e le prassi nazionali.


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).