15.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 238/8 |
Impugnazione proposta l’11 aprile 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) 12 febbraio 2019, causa T-201/17, Printeos/Commissione
(Causa C-301/19 P)
(2019/C 238/11)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac, P. Rossi e F. Jimeno Fernández, agenti)
Altra parte nel procedimento: Printeos, S.A.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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Annullare la sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2019, nella causa T-201/17, Printeos S.A./Commissione europea; |
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Pronunciarsi sul ricorso e respingerlo nella sua interezza, risultando:
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Motivi e principali argomenti
La Commissione europea sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella sentenza impugnata in merito alle seguenti questioni:
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Primo motivo: il Tribunale ha violato il diritto di difesa della Commissione europea e il rispetto del giusto processo con la violazione del principio non ultra petita, avendo modificato indebitamente l’oggetto e la sostanza della controversia, dopo aver invitato la parte attrice a modificare in sede di udienza la qualificazione degli interessi che reclamava nell’atto introduttivo del ricorso. |
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Secondo motivo: il Tribunale ha erroneamente interpretato l’articolo 266 TFUE dichiarando che tale articolo impone un obbligo assoluto e incondizionato di versare interessi moratori nel caso di annullamento di una decisione che impone una sanzione o una multa e con effetti retroattivi dalla data del pagamento provvisorio. |
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Terzo motivo: il Tribunale è incorso in un errore di diritto interpretando l’articolo 266 TFUE alla luce delle sentenze IPK (2) e Corus (3) e dell’ordinanza Holcim (4) senza tener conto del nuovo contesto normativo applicabile alle sanzioni in materia di concorrenza. |
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Quarto motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare che sussistevano nel presente caso i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per l’insorgenza della responsabilità extracontrattuale. |
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Quinto motivo: il Tribunale ha violato i principi di legalità e di certezza del diritto non applicando al presente caso l’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012 nonostante il carattere definitivo di una decisione anteriore che così disponeva. |
(1) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1).
(2) Causa Commissione/IPK International, C-366/13 P, sentenza del 12 febbraio 2015, EU:C:2015:83.
(3) Causa Corus/Commissione, T-171/99, sentenza del 10 ottobre 2001, EU:T:2001:249.
(4) Causa Holcim/Commissione, T-86/03, ordinanza del 4 maggio 2005, EU:T:2005:157.