15.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 238/8


Impugnazione proposta l’11 aprile 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) 12 febbraio 2019, causa T-201/17, Printeos/Commissione

(Causa C-301/19 P)

(2019/C 238/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac, P. Rossi e F. Jimeno Fernández, agenti)

Altra parte nel procedimento: Printeos, S.A.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2019, nella causa T-201/17, Printeos S.A./Commissione europea;

Pronunciarsi sul ricorso e respingerlo nella sua interezza, risultando:

infondata la domanda di risarcimento basata sugli articoli 266, secondo comma, 268 e 340 TFUE, e sull’articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione;

irricevibile o, in subordine, infondata l’eccezione di illegittimità, prevista all’articolo 90, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 1268/2012 (1);

irricevibile o, in subordine, infondata la domanda di annullamento dell’indirizzo di posta elettronica del 26 gennaio 2017.

Condannare la Printeos S.A. alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione europea sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella sentenza impugnata in merito alle seguenti questioni:

Primo motivo: il Tribunale ha violato il diritto di difesa della Commissione europea e il rispetto del giusto processo con la violazione del principio non ultra petita, avendo modificato indebitamente l’oggetto e la sostanza della controversia, dopo aver invitato la parte attrice a modificare in sede di udienza la qualificazione degli interessi che reclamava nell’atto introduttivo del ricorso.

Secondo motivo: il Tribunale ha erroneamente interpretato l’articolo 266 TFUE dichiarando che tale articolo impone un obbligo assoluto e incondizionato di versare interessi moratori nel caso di annullamento di una decisione che impone una sanzione o una multa e con effetti retroattivi dalla data del pagamento provvisorio.

Terzo motivo: il Tribunale è incorso in un errore di diritto interpretando l’articolo 266 TFUE alla luce delle sentenze IPK (2) e Corus (3) e dell’ordinanza Holcim (4) senza tener conto del nuovo contesto normativo applicabile alle sanzioni in materia di concorrenza.

Quarto motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare che sussistevano nel presente caso i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per l’insorgenza della responsabilità extracontrattuale.

Quinto motivo: il Tribunale ha violato i principi di legalità e di certezza del diritto non applicando al presente caso l’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012 nonostante il carattere definitivo di una decisione anteriore che così disponeva.


(1)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1).

(2)  Causa Commissione/IPK International, C-366/13 P, sentenza del 12 febbraio 2015, EU:C:2015:83.

(3)  Causa Corus/Commissione, T-171/99, sentenza del 10 ottobre 2001, EU:T:2001:249.

(4)  Causa Holcim/Commissione, T-86/03, ordinanza del 4 maggio 2005, EU:T:2005:157.