17.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 20 marzo 2019 — CHEP Equipment Pooling NV/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Serviciul Soluționare Contestații, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți
(Causa C-242/19)
(2019/C 206/31)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul București
Parti
Ricorrente: CHEP Equipment Pooling NV
Resistenti: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Serviciul Soluționare Contestații, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il trasporto di pallet da uno Stato membro a destinazione di un altro Stato membro, al fine del loro successivo noleggio in quest’ultimo Stato membro a un soggetto passivo stabilito e identificato ai fini dell’IVA in Romania, costituisca un non trasferimento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva [2006/112/CE] (1). |
2) |
A prescindere dalla risposta alla prima questione, se sia considerato soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2008/9/CE (2), il soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE che non è stabilito nello Stato membro di rimborso, ma nel territorio di un altro Stato membro, anche se detto soggetto è identificato ai fini dell’IVA o sarebbe tenuto all’identificazione ai fini dell’IVA nello Stato membro di rimborso. |
3) |
Se, alla luce delle disposizioni della direttiva 2008/9/CE, la condizione di non essere identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro di rimborso rappresenti una condizione aggiuntiva rispetto a quelle previste all’articolo 3 della direttiva 2008/9/CE affinché un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro e non stabilito nello Stato membro di rimborso possa beneficiare del diritto al rimborso in una fattispecie come quella in esame. |
4) |
Se l’articolo 3 della direttiva 2008/9/CE debba esser interpretato nel senso che osta alla prassi di un’amministrazione nazionale di rifiutare il rimborso dell’IVA per mancato soddisfacimento di una condizione prevista esclusivamente nella normativa nazionale. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
(2) Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU 2008 L 44, pag. 23).