SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

21 ottobre 2021 ( *1 )

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Indagine amministrativa – Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Requisito di imparzialità oggettiva – Impugnazione incidentale – Rigetto di una domanda di assistenza – Articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali – Diritto di essere ascoltato»

Nella causa C‑894/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 dicembre 2019,

Parlamento europeo, rappresentato da V. Montebello-Demogeot e I. Lázaro Betancor, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

UZ, rappresentata da J.-N. Louis, avocat,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, I. Ziemele, T. von Danwitz, P.G. Xuereb e A. Kumin (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 giugno 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, il Parlamento europeo chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 settembre 2019, UZ/Parlamento (T‑47/18; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2019:650), con la quale quest’ultimo, da un lato, ha annullato la decisione del segretario generale del Parlamento del 27 febbraio 2017, con cui è stata inflitta a UZ la sanzione disciplinare della retrocessione dal grado AD 13, terzo scatto, al grado AD 12, terzo scatto, con azzeramento dei punti di merito acquisiti nel grado AD 13 (in prosieguo: la «decisione di retrocessione e di azzeramento dei punti di merito») e, dall’altro, ha respinto il ricorso quanto al resto.

2

Con la sua impugnazione incidentale, UZ chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione di rigetto della sua domanda di assistenza.

Contesto normativo

3

L’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile alla controversia (in prosieguo: lo «Statuto»), dispone quanto segue:

«L’Unione assiste il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.

Essa risarcisce solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile».

4

L’articolo 86 dello Statuto stabilisce quanto segue:

«1.   Qualsiasi mancanza agli obblighi cui il funzionario o l’ex funzionario è soggetto ai sensi del presente statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.

2.   Quando elementi di prova che lascino presumere l’esistenza di una mancanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza dell’autorità che ha il potere di nomina o dell’[Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)], questi ultimi possono avviare un’indagine amministrativa al fine di verificare l’esistenza di tale mancanza.

3.   Le norme, le procedure e le misure disciplinari nonché le norme e le procedure relative alle indagini amministrative sono definite all’allegato IX».

5

L’articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell’allegato IX dello Statuto prevede quanto segue:

«1.   Il funzionario interessato è ascoltato dalla commissione [di disciplina]; in questa occasione, egli può presentare osservazioni scritte o verbali, personalmente o tramite un rappresentante di sua scelta. Egli può far citare testimoni.

2.   Di fronte alla commissione, l’istituzione è rappresentata da un funzionario che ha ricevuto apposito mandato dall’autorità con potere di nomina e che dispone degli stessi diritti del funzionario interessato».

6

Ai sensi dell’articolo 22 di tale allegato IX:

«1.   Dopo aver sentito il funzionario, l’autorità che ha il potere di nomina adotta la sua decisione conformemente al disposto degli articoli 9 e 10 del presente allegato, entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento del parere della commissione. La decisione deve essere motivata.

2.   Se l’autorità che ha il potere di nomina decide di archiviare il caso senza infliggere una sanzione disciplinare, essa ne informa immediatamente per iscritto il funzionario interessato. Il funzionario interessato può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale».

Fatti

7

I fatti della controversia sono esposti nei punti da 1 a 27 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.

8

UZ ha occupato un posto di capo unità presso il Parlamento dal 1o gennaio 2009. Ella è stata inquadrata, da ultimo, nel grado AD 13, terzo scatto.

9

Il 24 gennaio 2014, quattordici dei quindici membri della sua unità (in prosieguo: i «denuncianti») hanno presentato al segretario generale del Parlamento una domanda di assistenza, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, sostenendo di aver subito molestie psicologiche da parte di UZ.

10

A seguito di tale domanda, con lettera del 17 febbraio 2014, il direttore generale della direzione generale del personale (in prosieguo: la «DG PERS») ha reso noto ai denuncianti che erano state disposte misure provvisorie. Si trattava, in particolare, di affidare la gestione del personale dell’unità interessata ad altra persona e di avviare un’indagine amministrativa.

11

Con lettera del 19 marzo 2014, il segretario generale del Parlamento ha informato UZ dell’avvio di un’indagine amministrativa. Quest’ultima è stata ascoltata il 20 novembre 2014 dal direttore generale della DG PERS.

12

Due investigatori, uno dei quali ha sostituito l’altro a seguito di collocamento a riposo, hanno redatto, in data 3 marzo e 17 novembre 2015, due relazioni. A seguito di tali relazioni, UZ è stata ascoltata, rispettivamente, il 17 giugno e il 2 dicembre 2015 dal direttore generale della DG PERS.

13

Con lettera del 6 gennaio 2016, UZ è stata informata dal segretario generale del Parlamento dell’adizione della commissione di disciplina per inadempimento degli obblighi statutari. Ella è stata ascoltata dalla commissione di disciplina il 17 febbraio, il 9 marzo, l’8 aprile e il 26 maggio 2016.

14

Il 25 luglio 2016 la commissione di disciplina ha adottato all’unanimità il suo parere, le cui conclusioni sono del seguente tenore:

«28

Alla luce di quanto precede, la commissione di disciplina propone all’[autorità che ha il potere di nomina] di sanzionare tutti gli illeciti commessi da [UZ] con una sanzione globale consistente nella retrocessione di un grado nello stesso gruppo di funzioni.

29

Viste le gravi carenze di [UZ] nella gestione del personale e alla luce del dovere di sollecitudine dell’istituzione nei confronti di [UZ] e di altre persone che possono essere interessate dai suoi comportamenti, la commissione di disciplina ritiene che l’[autorità che ha il potere di nomina], nei limiti delle possibilità ad essa offerte dallo Statuto, dovrebbe seriamente considerare una riassegnazione dell’interessata ad un altro impiego tipo all’interno del segretariato generale, in ogni caso, come richiesto da essa stessa, in una [direzione generale] diversa (...)».

15

Con lettera del 7 settembre 2016, la commissione di disciplina ha trasmesso a UZ il proprio parere.

16

Con decisione del 20 settembre 2016, il segretario generale del Parlamento ha autorizzato il direttore generale della DG PERS a rappresentarlo in occasione dell’audizione di UZ, prevista dall’articolo 22 dell’allegato IX dello Statuto, e lo ha incaricato di trasmettergli le eventuali osservazioni di quest’ultima riguardo al parere pronunciato dalla commissione di disciplina.

17

Con messaggio di posta elettronica del 4 ottobre 2016, il direttore generale della DG PERS ha invitato UZ a presentarsi ad un’audizione, in data 20 ottobre 2016, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato IX dello Statuto, perché ella potesse far valere le sue osservazioni sul parere della commissione di disciplina. Con messaggio di posta elettronica dell’11 novembre 2016, UZ ha inviato tali osservazioni al direttore generale della DG PERS.

18

Il 14 novembre 2016 UZ è stata ascoltata dal direttore generale della DG PERS. Nel corso di tale audizione, ella ha consegnato una nota e ha chiesto l’assistenza del Parlamento a seguito di minacce che sarebbero state rivolte nei suoi confronti da membri della sua unità. Su proposta del direttore generale della DG PERS, UZ è stata quindi assegnata, in via temporanea, ad un’altra unità.

19

Il 27 febbraio 2017 il segretario generale del Parlamento ha adottato la decisione di retrocessione e di azzeramento dei punti di merito. Con lettera del 2 marzo 2017, esso ha informato UZ di tale decisione e le ha proposto una riassegnazione ad un posto di amministratore in un’altra unità.

20

Con lettera del 6 giugno 2017, UZ ha presentato un reclamo contro detta decisione all’autorità che ha il potere di nomina del Parlamento (in prosieguo: l’«APN»).

21

Con lettera del 14 giugno 2017, UZ ha presentato al segretario generale del Parlamento un reclamo diretto contro il rigetto implicito della sua domanda di assistenza di cui al punto 18 della presente sentenza. Con lettera del 20 luglio 2017, il direttore generale della DG PERS ha respinto tale domanda di assistenza.

22

Con lettera del 6 ottobre 2017, il presidente del Parlamento ha respinto i reclami di UZ formulati nelle lettere del 6 e del 14 giugno 2017.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

23

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2018, UZ ha proposto un ricorso diretto all’annullamento, da un lato, della decisione di retrocessione e di azzeramento dei punti di merito e, dall’altro, della decisione di rigetto della sua domanda di assistenza.

24

A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione di retrocessione e di azzeramento dei punti di merito, UZ ha invocato due motivi, relativi, il primo, ad un’irregolarità dell’indagine amministrativa e, il secondo, ad un’irregolarità dei lavori della commissione di disciplina e alla mancata audizione da parte dell’autorità competente prima dell’adozione di detta decisione.

25

Nell’ambito del primo motivo, UZ ha fatto valere, in particolare, che due degli investigatori designati per procedere all’indagine amministrativa, vale a dire uno dei responsabili per l’aspetto «disciplinare» e quello incaricato per l’aspetto «molestie», non disponevano dell’imparzialità necessaria per partecipare a tale indagine.

26

Al punto 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto l’argomento di UZ relativo al difetto di imparzialità dei due investigatori in questione e, di conseguenza, ha accolto la domanda di annullamento della decisione di retrocessione e di azzeramento dei punti di merito. Tuttavia, per ragioni connesse ad una buona amministrazione della giustizia, il Tribunale ha ritenuto opportuno esaminare il secondo motivo.

27

Riguardo a quest’ultimo, UZ ha sostenuto, in particolare, in primo luogo, che in una delle sei riunioni della commissione di disciplina, il Parlamento era rappresentato da due membri e che, al termine di tale riunione, lei e il suo legale sarebbero stati invitati a lasciare la sala, mentre i due rappresentanti del Parlamento sarebbero rimasti per deliberare con i membri della commissione di disciplina. Ne sarebbe risultata una violazione dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’allegato IX dello Statuto.

28

In secondo luogo, ad avviso di UZ, solo il segretario generale del Parlamento, nella sua qualità di APN, era competente a procedere all’audizione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato IX dello Statuto. Orbene, ella sarebbe stata ascoltata dal direttore generale della DG PERS, e non dal segretario generale del Parlamento.

29

Il Tribunale ha considerato, in proposito, che, conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, dell’allegato IX dello Statuto, il Parlamento non poteva essere validamente rappresentato, durante una delle sei riunioni della commissione di disciplina, da due funzionari, dato che UZ era difesa, nel corso di tale riunione, da un solo rappresentante e si trovava quindi in una situazione a priori sfavorevole. Il Tribunale ha inoltre constatato che i rappresentanti del Parlamento non sarebbero dovuti restare nella sala riunioni per deliberare con i membri della commissione di disciplina mentre la ricorrente e il suo difensore erano stati invitati a lasciare detta sala. Il Tribunale ne ha concluso, al punto 72 della sentenza impugnata, che il procedimento era viziato da irregolarità anche su questo punto.

30

Inoltre, il Tribunale, al punto 89 della sentenza impugnata, ha rilevato che la decisione di retrocessione e di azzeramento dei punti di merito era stata adottata senza che fosse rispettata la condizione formulata all’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato IX dello Statuto, secondo cui l’APN deve procedere essa stessa all’audizione del funzionario interessato. Di conseguenza, il Tribunale, al punto 102 di tale sentenza, ha accolto il motivo addotto da UZ relativo ad una mancata audizione da parte dell’autorità competente al termine dei lavori della commissione di disciplina.

31

Per quanto concerne la domanda di annullamento della decisione di rigetto della domanda di assistenza, dopo aver ricordato che l’amministrazione non può essere tenuta ad assistere un funzionario che sia sospettato, alla luce di elementi precisi e rilevanti, di essere gravemente venuto meno ai suoi obblighi professionali e sia quindi passibile di sanzioni disciplinari, quand’anche tale mancanza sia intervenuta in occasione di comportamenti scorretti di terzi, il Tribunale, al punto 109 della sentenza impugnata, ha considerato che, al momento della presentazione della domanda di assistenza da parte di UZ, era già stata avviata nei confronti di quest’ultima un’indagine amministrativa per fatti che, una volta accertati, avrebbero potuto dar luogo a sanzioni disciplinari. Secondo il Tribunale, il Parlamento aveva quindi il diritto di respingere, senza previa audizione, la domanda di assistenza.

32

Di conseguenza, al punto 111 di detta sentenza, il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione di rigetto della domanda di assistenza presentata da UZ.

33

Pertanto, il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha, da un lato, annullato la decisione di retrocessione e di azzeramento dei punti di merito e, dall’altro, ha respinto il ricorso quanto al resto.

Conclusioni delle parti

Domande formulate nell’impugnazione

34

Con la sua impugnazione, il Parlamento chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

respingere il ricorso di primo grado;

decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese relative al presente giudizio, e

condannare UZ alle spese relative al procedimento di primo grado.

35

UZ chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione e

condannare il Parlamento alle spese dei due gradi di giudizio.

Domande formulate nell’impugnazione incidentale

36

Con la sua impugnazione incidentale, UZ chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda di annullamento della decisione di rigetto della sua domanda di assistenza;

annullare la decisione del Parlamento che respinge tale domanda di assistenza, e

condannare il Parlamento alle spese dei due gradi di giudizio.

37

Il Parlamento chiede che la Corte voglia:

dichiarare l’impugnazione incidentale parzialmente irricevibile per quanto riguarda il secondo motivo e integralmente infondata, e

condannare UZ alle spese.

Sull’impugnazione principale

38

A sostegno della sua impugnazione, il Parlamento deduce tre motivi. Il primo riguarda un errore di diritto, uno snaturamento dei fatti e un difetto di motivazione, laddove il Tribunale ha dichiarato che l’indagine amministrativa era viziata da una mancanza di imparzialità oggettiva. Il secondo motivo verte su un errore di diritto, su uno snaturamento dei fatti e su un difetto di motivazione, nella misura in cui il Tribunale ha concluso che vi è stata una violazione del principio della parità delle armi durante i lavori della commissione di disciplina. Il terzo concerne un errore di diritto, uno snaturamento dei fatti e un difetto di motivazione, laddove il Tribunale ha dichiarato che il diritto di UZ di essere ascoltata era stato violato.

Sul primo motivo

39

Il primo motivo dell’impugnazione principale si compone di quattro parti.

Sulla prima, sulla seconda e sulla terza parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

40

Con la prima, con la seconda e con la terza parte del primo motivo, il Parlamento sostiene che, dichiarando, ai punti 52, 58 e 59 della sentenza impugnata, che esso non aveva offerto le garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio sull’imparzialità dei due investigatori in questione, incaricati di procedere all’indagine amministrativa, il Tribunale abbia snaturato gli elementi di fatto e di prova e si sarebbe basato su criteri giuridici errati nella valutazione della nozione di «imparzialità oggettiva», in violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

41

In particolare, secondo il Parlamento, la sola circostanza che uno dei due investigatori incaricati per l’aspetto «disciplinare» dell’indagine amministrativa avesse acquisito, prima della sua nomina per lo svolgimento di tali funzioni, una conoscenza dei fatti di causa – conoscenza peraltro limitata e puntuale, se non addirittura incompleta – non poteva di per sé far sorgere automaticamente un dubbio «legittimo» che avrebbe giustificato il ricorso del Parlamento ad un’altra persona che non aveva alcuna conoscenza preliminare dei fatti.

42

Inoltre, il Tribunale non avrebbe esaminato a sufficienza se i timori di UZ potessero realmente far sorgere un dubbio legittimo circa l’imparzialità degli investigatori. Orbene, secondo il Parlamento, nella fattispecie, detti timori non erano tali da giustificare la nomina di altri investigatori, tenuto conto in particolare, in primo luogo, dell’assenza di qualsiasi conflitto di interesse tra gli investigatori in questione e tale parte, nonché, in secondo luogo, del fatto che tali investigatori erano assistiti nei loro compiti da altre persone. In proposito, il Parlamento sostiene di aver fatto riferimento, dinanzi al Tribunale, alla molteplicità di investigatori, precisando che due di essi erano stati nominati per l’aspetto «disciplinare». Del pari, dai documenti presentati al Tribunale risulterebbe in modo sufficientemente chiaro che l’aspetto «molestie» dell’indagine era stato affidato a più persone.

43

Pertanto, ignorando il fatto che i due aspetti dell’indagine in questione erano stati oggetto di relazione da parte di più investigatori, il Tribunale si sarebbe basato su elementi lacunosi e avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel dichiarare che una mancanza di imparzialità da parte dei due investigatori interessati poteva comportare l’annullamento dell’intero procedimento disciplinare. Infatti, secondo il Parlamento, questa pluralità di investigatori avrebbe consentito di neutralizzare il dubbio sull’imparzialità di uno di loro.

44

Inoltre, il Parlamento contesta al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova affermando, ai punti 57 e 58 della sentenza impugnata, che l’investigatore per l’aspetto «molestie», prima di essere nominato investigatore, quando presiedeva il comitato consultivo relativo alle molestie sul luogo di lavoro e alla loro prevenzione, aveva concluso nel senso che la gestione dell’unità di cui UZ era a capo fosse affidata ad altra persona. Orbene, secondo il Parlamento, dalla decisione del direttore generale della DG PERS del 17 febbraio 2014, documento che tale istituzione aveva peraltro presentato al Tribunale, emergerebbe che era stato quest’ultimo, nella sua qualità di APN competente a pronunciarsi sulla domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, e non il presidente di detto comitato consultivo, a decidere sulle misure di allontanamento.

45

UZ chiede il rigetto dell’argomento del Parlamento in quanto infondato.

– Giudizio della Corte

46

Per quanto concerne il presunto snaturamento degli elementi di fatto, dall’articolo 256 TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e a valutare i fatti pertinenti nonché gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce quindi, fatta salva l’ipotesi di un loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione. Un tale snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 1o ottobre 2020, CC/Parlamento, C‑612/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:776, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

47

Nella fattispecie, il Parlamento sostiene che il Tribunale ha manifestamente snaturato i fatti constatando che esso non aveva offerto le garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio sull’imparzialità degli investigatori. In particolare, il Tribunale avrebbe ignorato la circostanza che l’indagine amministrativa era stata condotta da più investigatori.

48

Tuttavia, l’argomento relativo a tale presunto snaturamento dei fatti deriva da una lettura incompleta della sentenza impugnata. Infatti, dai punti da 41 a 47 di quest’ultima emerge chiaramente che il Tribunale ha tenuto in debito conto il fatto che l’indagine amministrativa fosse stata condotta da una pluralità di investigatori, senza che tale circostanza abbia tuttavia influito sulla sua constatazione dell’esistenza di un dubbio legittimo sull’imparzialità di alcuni di essi.

49

Inoltre, dai documenti del fascicolo non risulta in modo manifesto che il Tribunale abbia snaturato gli elementi di fatto nel considerare che l’aspetto «molestie» dell’indagine era stato condotto da un solo investigatore. Infatti, una constatazione del genere non esclude che detto investigatore sia stato assistito da altre persone nell’ambito della sua indagine. Tale argomento è dunque irricevibile in quanto, con esso, il Parlamento cerca, in realtà, di ottenere dalla Corte una nuova valutazione degli elementi di fatto, senza tuttavia dimostrare un loro snaturamento. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 46 della presente sentenza, una siffatta valutazione esula dal controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

50

Ne consegue che l’argomentazione concernente il presunto snaturamento dei fatti deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

51

Per quanto riguarda la presunta valutazione erronea da parte del Tribunale della nozione di «imparzialità oggettiva», occorre ricordare che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione, tra i quali figura il diritto ad una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta (sentenza del 27 marzo 2019, August Wolff e Remedia/Commissione, C‑680/16 P, EU:C:2019:257, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

52

L’articolo 41, paragrafo 1, della Carta enuncia, in particolare, che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

53

In proposito, il requisito di imparzialità, imposto alle istituzioni, agli organi e agli organismi nell’adempimento dei loro compiti, mira a garantire la parità di trattamento che è alla base dell’Unione. Tale requisito è inteso, in particolare, a evitare situazioni di conflitto di interessi eventuali in capo ai funzionari e agli agenti che agiscono per conto delle istituzioni, degli organi e degli organismi. Tenuto conto dell’importanza fondamentale della garanzia d’indipendenza e d’integrità per quanto riguarda tanto il funzionamento interno quanto l’immagine esterna delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, il requisito d’imparzialità copre tutte le circostanze che il funzionario o l’agente chiamato a pronunciarsi su un caso deve ragionevolmente considerare idonee ad apparire, agli occhi dei terzi, tali da influire sulla sua indipendenza in materia (sentenza del 27 marzo 2019, August Wolff e Remedia/Commissione, C‑680/16 P, EU:C:2019:257, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

54

Inoltre, come rilevato dal Tribunale al punto 38 della sentenza impugnata, tali istituzioni, organi ed organismi sono tenuti a rispettare il requisito di imparzialità sotto i due profili in cui esso si articola, ossia, da un lato, il profilo soggettivo, secondo cui nessuno dei membri dell’istituzione interessata deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, in conformità al quale tale istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio in merito a un eventuale pregiudizio (sentenza del 25 febbraio 2021, Dalli/Commissione, C‑615/19 P, EU:C:2021:133, punto 112 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha sottolineato, in proposito, che, al fine di dimostrare che l’organizzazione del procedimento amministrativo non offre garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio su un possibile pregiudizio, non è necessario dimostrare l’esistenza di una mancanza di imparzialità. È sufficiente che sussista un dubbio legittimo a tale riguardo e che questo non possa essere dissipato (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2019, August Wolff e Remedia/Commissione, C‑680/16 P, EU:C:2019:257, punto 37).

55

Dalla giurisprudenza della Corte emerge altresì che una previa conoscenza dei fatti da parte di coloro che sono chiamati a partecipare all’adozione di una decisione giudiziaria o amministrativa non costituisce, di per sé, una circostanza idonea a inficiare tale decisione con un vizio di procedura sotto forma di mancanza di imparzialità. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 106 delle sue conclusioni, siffatta conoscenza preliminare risulta talvolta inevitabile, tenuto conto di un’attività professionale esercitata in precedenza o in parallelo dalle persone interessate. Pertanto, è necessario stabilire se esista nel caso specifico un elemento oggettivo, come un conflitto di interessi in capo a funzionari e agenti che agiscono per conto delle istituzioni, degli organi e degli organismi, idoneo a far sorgere un legittimo dubbio, agli occhi dei terzi, quanto all’imparzialità del procedimento di cui trattasi.

56

È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre valutare se, come sostiene il Parlamento, il Tribunale abbia violato la nozione di «imparzialità oggettiva» dichiarando che la circostanza che uno dei due investigatori incaricati per l’aspetto «disciplinare» dell’indagine amministrativa avesse una previa conoscenza dei fatti era sufficiente per ritenere che il Parlamento non avesse offerto le garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio sull’imparzialità di tale investigatore.

57

In proposito, al punto 51 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, prima dell’avvio dell’indagine, un membro della DG PERS aveva incontrato uno dei denuncianti e che, in occasione di questo incontro, tale denunciante aveva riferito a detto membro, poi designato come investigatore, di essere stato denunciato all’OLAF da UZ e, più specificamente, tramite il marito di quest’ultima, «a titolo di ritorsione», per presunte irregolarità.

58

Al punto 52 di detta sentenza, il Tribunale ha dichiarato che una circostanza del genere poteva ingenerare in UZ un dubbio legittimo sull’imparzialità dell’investigatore, il quale potrebbe essere stato influenzato dal carattere particolarmente malevolo del suo presunto comportamento, così come quest’ultimo gli era stato riferito.

59

Pertanto, anzitutto, contrariamente a quanto sostiene il Parlamento, il Tribunale ha concluso che esisteva un dubbio legittimo sull’imparzialità dell’investigatore incaricato per l’aspetto «disciplinare» in questione, sulla base non già della sola previa conoscenza da parte di quest’ultimo dei fatti di causa, bensì sulla circostanza che, in ragione di una siffatta conoscenza, tale investigatore poteva avere un’opinione negativa preconcetta sul comportamento di UZ. Orbene, è giocoforza constatare che una circostanza del genere era idonea a far sorgere un dubbio legittimo sull’imparzialità di detto investigatore conformemente alla giurisprudenza citata al punto 54 della presente sentenza, ciò che peraltro non è contestato dal Parlamento.

60

In linea, poi, con la giurisprudenza menzionata in detto punto 54, il Tribunale non era tenuto a verificare se l’investigatore avesse effettivamente dei pregiudizi nei confronti di UZ. Era sufficiente che esistesse un dubbio legittimo al riguardo e che esso non potesse essere dissipato.

61

Infine, come affermato dall’avvocato generale al paragrafo 130 delle sue conclusioni, poiché il Parlamento aveva l’obbligo di offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio, il Tribunale ha correttamente ritenuto, al punto 54 della sentenza impugnata, che nulla indicasse che per il Parlamento sarebbe stato difficile scegliere, tra i suoi funzionari, una persona che non avesse alcuna conoscenza preliminare dei fatti di causa e che non sollevasse quindi in UZ alcun legittimo dubbio sulla sua imparzialità.

62

Alla luce degli elementi di cui sopra, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare, al punto 59 della sentenza impugnata, che, nominando come investigatore incaricato per l’aspetto «disciplinare» dell’indagine amministrativa un membro della DG PERS che aveva già incontrato uno dei denuncianti, il Parlamento era venuto meno all’obbligo di imparzialità oggettiva ad esso imposto.

63

Per quanto concerne l’argomento del Parlamento secondo cui la constatazione di parzialità adottata dal Tribunale nei confronti dell’investigatore incaricato per l’aspetto «molestie» dell’indagine amministrativa si baserebbe su uno snaturamento degli elementi di prova, va rilevato che tale argomento discende da una lettura erronea della sentenza impugnata. Infatti, al punto 57 di quest’ultima, il Tribunale ha considerato che l’investigatore incaricato per l’aspetto «molestie» dell’indagine amministrativa, prima di essere nominato investigatore, aveva presieduto il comitato consultivo, che aveva concluso nel senso che la gestione dell’unità di UZ avrebbe dovuto essere affidata ad un’altra persona. Contrariamente a quanto sostiene il Parlamento, il Tribunale non ha in alcun modo affermato che le misure provvisorie di allontanamento di UZ dalle sue funzioni di capo unità sarebbero state definite dall’investigatore interessato. Al contrario, al punto 3 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che era stato il direttore generale della DG PERS a rendere noto ai denuncianti che erano state decise misure provvisorie e, al punto 57 di tale sentenza, che era stato detto comitato consultivo nel suo insieme, e non soltanto il suo presidente, a raccomandare, a seguito della domanda di assistenza dei denuncianti, che la gestione dell’unità di cui era a capo UZ fosse affidata ad un’altra persona. In proposito, dal fascicolo presentato alla Corte risulta che una raccomandazione di questo tipo fa parte di quelle che detto comitato consultivo, compreso il suo presidente, può essere indotto a formulare riguardo alla scelta delle misure provvisorie da adottare ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto.

64

Da quanto precede risulta che il presunto snaturamento degli elementi di fatto e di prova non è dimostrato.

65

Di conseguenza, la prima, la seconda e la terza parte del primo motivo devono essere respinte in quanto in parte irricevibili e in parte infondate.

Sulla quarta parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

66

Con la quarta parte del primo motivo, il Parlamento sostiene che, anche supponendo che si fossero potute riscontrare delle irregolarità procedurali, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tutte le circostanze del caso, anche del gran numero di denuncianti, della gravità degli inadempimenti commessi da UZ e del fatto che quest’ultima aveva beneficiato di numerose garanzie, quali la presenza del suo avvocato in tutte le fasi del procedimento. Pertanto, nel concludere, al punto 64 della sentenza impugnata, che un’indagine condotta con cura e imparzialità avrebbe potuto comportare una diversa valutazione iniziale dei fatti e condurre a conseguenze differenti, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un difetto di motivazione.

67

Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe anche inficiata da una motivazione contraddittoria, in quanto il Tribunale, da un lato, avrebbe ritenuto che fosse possibile una diversa valutazione dei fatti e, di conseguenza, che fosse prevedibile un risultato diverso da quello adottato dall’APN e, dall’altro, avrebbe constatato, ai punti da 106 a 109 di detta sentenza, che gli inadempimenti contestati a UZ risultavano sufficientemente gravi e fondati per rigettare la sua domanda di assistenza e per giustificare la sua condanna alle spese.

68

Secondo UZ, l’argomento del Parlamento dovrebbe essere respinto in quanto infondato.

– Giudizio della Corte

69

In primo luogo, per quanto concerne l’argomento del Parlamento secondo cui la sentenza impugnata sarebbe viziata da un difetto di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di tener conto delle circostanze di fatto del procedimento, tra cui la gravità degli inadempimenti imputabili a UZ e il numero di denuncianti, nonché le garanzie di cui UZ ha beneficiato durante il procedimento disciplinare, quali la presenza del suo avvocato in tutte le fasi di quest’ultimo, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente i motivi su cui si basa tale decisione. Se detti motivi sono viziati da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur contenendo motivi erronei. Ne consegue che le censure e gli argomenti volti a contestare la fondatezza di un atto sono irrilevanti nell’ambito di un motivo vertente su un difetto o su un’insufficienza di motivazione (sentenza del 22 ottobre 2020, EKETA/Commissione, C‑274/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:853, punto 79 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 14 gennaio 2021, Manea/CdT, C‑892/19 P, non pubblicata, EU:C:2021:30, punto 91).

70

Pertanto, prima di esaminare il preteso errore di diritto commesso dal Tribunale per non aver tenuto conto di tutte le circostanze di fatto rilevanti, occorre stabilire se la sentenza impugnata sia viziata da un difetto di motivazione.

71

Nella fattispecie, ai punti 60 e 61 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato anzitutto la sua costante giurisprudenza secondo cui, da un lato, perché un’irregolarità procedurale possa giustificare l’annullamento di un atto, è necessario che, in assenza di tale irregolarità, la procedura potesse sfociare in un risultato diverso e, dall’altro, nell’ambito di tale esame, si deve tener conto del complesso delle circostanze del caso di specie e, segnatamente, della natura delle censure e dell’entità delle irregolarità procedurali commesse con riguardo alle garanzie di cui il funzionario ha potuto beneficiare.

72

Ai punti 62 e 63 di detta sentenza, il Tribunale ha considerato, poi, che l’indagine amministrativa imparziale, che costituisce la prima fase del procedimento disciplinare, condiziona l’esercizio da parte dell’APN del suo potere di valutare quali conseguenze attribuire a tale indagine, e che tali conseguenze possono condurre, in fine, all’irrogazione di una sanzione disciplinare. In proposito, il Tribunale ha precisato che è sulla base di tale indagine e dell’audizione dell’agente interessato che l’APN valuta, in primo luogo, se occorra o meno avviare un procedimento disciplinare propriamente detto, in secondo luogo, se quest’ultimo debba, eventualmente, comportare o meno l’adizione della commissione di disciplina e, in terzo luogo, allorché essa avvia il procedimento dinanzi a tale commissione, i fatti sottoposti a quest’ultima.

73

Infine, al punto 64 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che, poiché la competenza dell’APN non è vincolata, non si poteva escludere che, se l’indagine amministrativa fosse stata condotta con cura e imparzialità, detta indagine avrebbe potuto comportare una diversa valutazione iniziale dei fatti e, pertanto, condurre a conseguenze differenti.

74

Da quanto precede risulta che il Tribunale, ai punti 62 e 63 della sentenza impugnata, ha sufficientemente motivato in diritto la sua conclusione di cui al punto 64 di tale sentenza. Pertanto, l’argomento vertente su un difetto di motivazione deve essere respinto in quanto infondato.

75

In secondo luogo, per quanto concerne l’argomento del Parlamento secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto tener conto, nella sua valutazione delle conseguenze delle irregolarità inficianti il procedimento disciplinare, di circostanze di fatto quali la gravità degli inadempimenti imputabili a UZ, il numero di denuncianti e il fatto che UZ abbia beneficiato della presenza di un avvocato in ciascuna fase di detto procedimento, occorre rilevare che tale argomento è irricevibile in quanto, con esso, il Parlamento cerca, in realtà, di ottenere dalla Corte una nuova valutazione degli elementi di fatto, senza tuttavia dedurre uno snaturamento degli stessi da parte del Tribunale. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 46 della presente sentenza, una siffatta valutazione esula dal controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

76

In terzo luogo, per quanto concerne l’argomento del Parlamento secondo cui la conclusione del Tribunale enunciata al punto 64 della sentenza impugnata contraddice le sue valutazioni che figurano ai punti da 106 a 109 di detta sentenza, è sufficiente considerare che questi ultimi punti riguardano l’esame di un procedimento diverso da quello disciplinare, vale a dire relativo alla domanda di assistenza presentata da UZ ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, cosicché non può riscontrarsi alcuna contraddizione.

77

Dagli elementi che precedono risulta che la quarta parte del primo motivo deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

78

Di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto nella sua interezza in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul secondo e sul terzo motivo

79

Il secondo e il terzo motivo di impugnazione sono diretti contro motivi della sentenza impugnata con i quali il Tribunale ha parzialmente accolto il secondo motivo invocato da UZ, vertente sull’irregolarità dei lavori della commissione di disciplina e sulla mancata audizione da parte dell’autorità competente al termine di questi ultimi.

80

Va rammentato, in proposito, che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, nell’ambito di un’impugnazione, le censure mosse contro una motivazione di una sentenza del Tribunale formulata ad abundantiam devono essere respinte in quanto inoperanti, poiché non possono comportare l’annullamento di tale sentenza (sentenza del 12 novembre 2020, Gollnisch/Parlamento, C‑676/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:916, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

81

Orbene, la motivazione della sentenza impugnata contestata nell’ambito del secondo e del terzo motivo di impugnazione è formulata ad abundantiam. Infatti, dopo aver accolto il primo motivo relativo all’irregolarità dell’indagine amministrativa e aver quindi ritenuto che le conclusioni di UZ dirette all’annullamento della decisione di retrocessione e di azzeramento dei punti di merito dovessero essere accolte, il Tribunale, come risulta dal punto 66 della sentenza impugnata, ha considerato utile, per ragioni connesse ad una buona amministrazione della giustizia, esaminare il secondo motivo invocato da UZ.

82

Pertanto, il secondo e il terzo motivo devono essere respinti in quanto inoperanti.

83

Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione principale deve essere respinta.

Sull’impugnazione incidentale

84

A sostegno dell’impugnazione incidentale, UZ invoca due motivi, relativi, il primo, ad una violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta e, il secondo, ad una violazione dell’articolo 48 della Carta.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

85

Con il primo motivo di impugnazione incidentale, UZ contesta al Tribunale di aver violato l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta. UZ ritiene, conformemente a tale disposizione, che essa avrebbe dovuto essere ascoltata dal Parlamento prima che quest’ultimo respingesse la sua domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto.

86

Secondo il Parlamento, l’argomento di UZ deve essere respinto in quanto infondato.

Giudizio della Corte

87

UZ sostiene che essa avrebbe dovuto essere ascoltata dal Parlamento, a norma dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, prima che quest’ultimo decidesse di respingere la sua domanda di assistenza.

88

Va ricordato, in proposito, che, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, il diritto ad una buona amministrazione comprende, in particolare, il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio.

89

Pertanto, il diritto di essere ascoltati garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed effettivamente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo e prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi (sentenze del 4 giugno 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, punto 68, nonché del 25 giugno 2020, HF/Parlamento, C‑570/18 P, EU:C:2020:490, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

90

Inoltre, per giurisprudenza costante, il diritto di essere ascoltato persegue un duplice obiettivo. Da un lato, esso serve all’istruzione del fascicolo e all’accertamento dei fatti nel modo più preciso e corretto possibile e, dall’altro, consente di assicurare una tutela effettiva dell’interessato. Il diritto di essere ascoltato mira, segnatamente, a garantire che qualsiasi decisione lesiva sia adottata con piena cognizione di causa e ha in particolare l’obiettivo di consentire all’autorità competente di correggere un errore o all’interessato di far valere gli elementi relativi alla sua situazione personale tali da far sì che la decisione sia, o meno, adottata o abbia un contenuto piuttosto che un altro (sentenza del 4 giugno 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

91

Inoltre, la Corte ha già precisato che una persona che, sul fondamento dell’articolo 24 dello Statuto, abbia presentato una domanda di assistenza per il fatto di essere stata oggetto di minacce può avvalersi del diritto di essere ascoltata sui fatti che la riguardano, in base al principio di buona amministrazione (v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

92

Nella fattispecie, la decisione con cui il direttore generale della DG PERS ha respinto la domanda di assistenza presentata da UZ ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto costituisce un provvedimento individuale adottato nei suoi confronti che le arreca pregiudizio, a norma dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta.

93

Orbene, il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione di rigetto della domanda di assistenza presentata da UZ basandosi sulla giurisprudenza citata al punto 107 della sentenza impugnata, secondo cui l’amministrazione non può essere tenuta ad assistere un funzionario che sia sospettato, alla luce di elementi precisi e rilevanti, di essere gravemente venuto meno ai suoi obblighi professionali e sia quindi passibile di sanzioni disciplinari, quand’anche tale mancanza sia intervenuta in occasione di comportamenti scorretti di terzi, nonché sui fatti menzionati ai punti 108 e 109 di detta sentenza.

94

Va rammentato, in proposito, che dall’articolo 177, paragrafo 1, lettera c), e dall’articolo 178, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte emerge che un’impugnazione incidentale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., per analogia, sentenza del 6 maggio 2021, Gollnisch/Parlamento, C‑122/20 P, non pubblicata, EU:C:2021:370, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

95

Orbene, nella fattispecie, UZ non indica in che modo la violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta avrebbe invalidato la motivazione del Tribunale contenuta nei punti da 106 a 109 della sentenza impugnata, con cui quest’ultimo ha respinto la domanda di annullamento della decisione di rigetto della domanda di assistenza da ella presentata.

96

In particolare, UZ non precisa, con argomenti giuridici sufficienti, le ragioni per le quali la giurisprudenza citata al punto 107 della sentenza impugnata non potrebbe applicarsi al caso di specie. Del pari, UZ non invoca alcuno snaturamento degli elementi di fatto menzionati ai punti 108 e 109 di detta sentenza.

97

Ne consegue che l’impugnazione incidentale proposta da UZ non soddisfa i requisiti richiamati al punto 94 della presente sentenza.

98

Pertanto, il primo motivo deve essere respinto in quanto inoperante.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

99

Con il suo secondo motivo di impugnazione incidentale, UZ fa valere che il Tribunale, nel respingere la domanda di annullamento della decisione del direttore generale della DG PERS che ha rigettato la sua domanda di assistenza, non ha tenuto conto della Carta, in particolare del suo articolo 48. Infatti, il Parlamento avrebbe presunto la sua colpevolezza e avrebbe quindi violato il principio della presunzione di innocenza previsto in detto articolo.

100

Secondo il Parlamento, l’argomento di UZ dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondato.

Giudizio della Corte

101

Va rammentato che, conformemente ad una giurisprudenza costante, dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 178, paragrafo 3, del regolamento di procedura emerge che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, (v., per analogia, sentenza del 25 giugno 2020, Schneider/EUIPO, C‑116/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:501, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

102

Orbene, limitandosi ad un’affermazione di carattere generale, senza esporre in termini giuridicamente validi in che modo, dal suo punto di vista, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 48 della Carta, l’argomento sollevato da UZ non soddisfa i requisiti menzionati nel punto precedente.

103

Pertanto, il secondo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.

104

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere l’impugnazione incidentale nella sua interezza.

Sulle spese

105

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è infondata, statuisce sulle spese. Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

106

Poiché il Parlamento è rimasto soccombente nella sua impugnazione principale e UZ ha chiesto la condanna del medesimo alle spese, occorre condannarlo alle spese inerenti all’impugnazione principale.

107

Poiché UZ è rimasta soccombente nella sua impugnazione incidentale e il Parlamento ha chiesto la condanna della medesima alle spese, occorre condannare quest’ultima alle spese inerenti all’impugnazione incidentale.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte.

 

2)

Il Parlamento europeo è condannato alle spese inerenti all’impugnazione principale.

 

3)

UZ è condannata alle spese inerenti all’impugnazione incidentale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.