SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
17 giugno 2021 ( *1 )
«Impugnazione – Fondo sociale europeo (FSE) – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Annullamento parziale di contributi a programmi operativi in Repubblica ceca – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 16, lettera b) – Esclusione specifica – Appalti pubblici di servizi relativi a programmi destinati alla trasmissione»
Nella causa C‑862/19 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 novembre 2019,
Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek, O. Serdula, J. Vláčil e I. Gavrilová, in qualità di agenti,
ricorrente,
procedimento in cui le altri parti sono:
Commissione europea, rappresentata da P. Ondrůšek e P. Arenas, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
Repubblica di Polonia,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da E. Regan, presidente di sezione, M. Ilešič, E. Juhász (relatore), C. Lycourgos e I. Jarukaitis, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 ottobre 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con la sua impugnazione, la Repubblica ceca chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 settembre 2019, Repubblica ceca/Commissione (T‑629/17, non pubblicata, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2019:596), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione di esecuzione C(2017) 4682 final, della Commissione, del 6 luglio 2017, recante revoca di una parte del contributo del Fondo sociale europeo al programma operativo «Formazione in materia di competitività» nell’ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» in Repubblica ceca e di una parte del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale ai programmi operativi «Ricerca e sviluppo per l’innovazione» nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» in Repubblica ceca e «Assistenza tecnica» nell’ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» in Repubblica ceca (in prosieguo: la «decisione impugnata»). |
Contesto normativo
Direttiva 92/50/CEE
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L’articolo 1, lettera a), iv), della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU 1992, L 209, pag. 1), abrogata dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114), prevedeva quanto segue: «Ai fini della presente direttiva s’intendono per:
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Direttiva 2004/18
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Il considerando 25 della direttiva 2004/18, abrogata dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18 (GU 2014, L 94, pag. 65), ma applicabile ratione temporis al caso di specie, enunciava: «L’aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radiotelevisive dovrebbe consentire di tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l’applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. Per questi motivi si deve dunque prevedere un’eccezione per gli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi pronti per essere diffusi e di altri servizi preparatori, quali quelli relativi alle sceneggiature o alle prestazioni artistiche necessarie alla realizzazione del programma nonché gli appalti concernenti il tempo di trasmissione. Tuttavia tale eccezione non dovrebbe applicarsi alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi. Per trasmissione si dovrebbe intendere la ritrasmissione e la diffusione tramite qualsivoglia rete elettronica». |
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4 |
L’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18 prevedeva: «La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi: (...)
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Direttiva 2014/24
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L’articolo 10, lettera b), della direttiva 2014/24 prevede: «La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi: (...)
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Il contesto della controversia e la decisione impugnata
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6 |
Il contesto della controversia è esposto ai punti da 1 a 6 della sentenza impugnata. Ai fini del presente procedimento, tali punti possono essere riassunti come segue. |
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Con le decisioni C(2007) 5113 del 12 ottobre 2007, C(2007) 6920 del 27 dicembre 2007 e C(2008) 5344 del 25 settembre 2008, la Commissione europea ha adottato, rispettivamente, i programmi operativi «Formazione in materia di competitività», «Ricerca e sviluppo per l’innovazione» e «Assistenza tecnica», presentati dalla Repubblica ceca ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU 2006, L 210, pag. 25). |
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Dal 14 al 16 aprile 2014, la Commissione ha condotto un audit sugli appalti pubblici relativi a servizi di trasmissioni radiotelevisive cofinanziati dalla Repubblica ceca con risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), nel contesto, segnatamente, di detti programmi operativi. Nella relazione di audit, la Commissione ha rilevato che quattro di tali appalti pubblici erano stati aggiudicati direttamente, senza pubblicazione di un bando di gara. Ora, la Commissione ha ritenuto che tale aggiudicazione diretta non fosse ammessa, poiché gli appalti in questione non potevano rientrare nell’esclusione «avent[e] per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive» prevista dall’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18 (in prosieguo: l’«esclusione controversa»). In particolare, i quattro appalti di cui trattasi erano stati aggiudicati dal Ministero dello sviluppo regionale e dal Ministero dell’istruzione, della gioventù e dello sport, mentre, secondo la Commissione, tale esclusione si applicava solo alle amministrazioni aggiudicatrici che erano emittenti radiotelevisive. |
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9 |
A seguito di un procedimento di rettifica finanziaria avviato dalla Commissione il 17 giugno 2016, nel cui ambito la Repubblica Ceca ha sostenuto che l’esclusione controversa si applicava non solo alle emittenti radiotelevisive, ma anche a qualsiasi amministrazione aggiudicatrice, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, revocando una parte del contributo del FSE al programma operativo «Formazione in materia di competitività» nell’ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» in Repubblica ceca, e una parte del contributo del FESR ai programmi operativi «Ricerca e sviluppo per l’innovazione» nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» in Repubblica ceca e «Assistenza tecnica» nell’ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» in Repubblica ceca. Con la decisione impugnata, la Commissione ha adottato rettifiche finanziarie nei confronti della Repubblica ceca. |
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2017, la Repubblica ceca ha proposto un ricorso di annullamento della decisione impugnata. La Commissione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso in quanto infondato. Nel procedimento dinanzi al Tribunale, la Repubblica di Polonia è intervenuta a sostegno delle conclusioni della Repubblica ceca. |
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A sostegno del proprio ricorso di primo grado, la Repubblica ceca ha sollevato un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 99, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1083/2006, letto in combinato disposto con l’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18. In particolare, la Repubblica ceca ha fatto valere che l’aggiudicazione diretta degli appalti pubblici controversi era conforme all’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18 e che, di conseguenza, le rettifiche finanziare della Commissione non erano giustificate. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto questo motivo unico e, di conseguenza, ha respinto il ricorso di tale Stato membro. |
Le conclusioni delle parti davanti alla Corte
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La Repubblica ceca chiede che la Corte voglia:
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La Commissione chiede che la Corte voglia:
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Sull’impugnazione
Argomenti delle parti
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Nell’ambito della sua impugnazione, la Repubblica ceca deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18. Tale motivo è inteso a dimostrare che l’ambito di applicazione dell’esclusione controversa prevista in tale disposizione non si limita agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da emittenti radiotelevisive in qualità di amministrazioni aggiudicatrici. |
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Il motivo unico della Repubblica ceca si articola in quattro serie di argomenti relativi, rispettivamente, alla genesi di tale disposizione e all’interpretazione letterale, teleologica e sistematica della stessa. |
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Con la serie di argomenti relativi alla genesi dell’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18, essa afferma, anzitutto, che, sebbene la proposta, della Commissione, di direttiva che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, del 13 dicembre 1990 [COM (1990) 372 def.], sfociata nell’adozione della direttiva 92/50, avesse previsto un’esclusione riguardante soltanto l’acquisto di programmi da parte delle emittenti radiotelevisive, nel corso del procedimento legislativo la portata di tale esclusione è stata tuttavia estesa per includere anche lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi da parte delle emittenti radiotelevisive. Ora, in questi casi, l’emittente radiotelevisiva sarebbe il fornitore del servizio di sviluppo, produzione o coproduzione dei programmi. Di conseguenza, l’articolo 1, lettera a), iv), della direttiva 92/50 sarebbe stato applicabile anche agli appalti pubblici in cui l’emittente radiotelevisiva non sarebbe stata l’amministrazione aggiudicatrice, ma la sua controparte. |
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Inoltre, la Repubblica ceca sostiene che l’iter legislativo che ha condotto all’adozione della direttiva 2004/18, iniziato con la presentazione da parte della Commissione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori, dell’11 luglio 2000 [COM(2000) 275 def.], dimostra che, nel definire l’esclusione controversa, il legislatore dell’Unione ha introdotto la nozione di programmi «destinati alla trasmissione». Quindi, l’accento sarebbe stato posto sull’oggetto dell’appalto e sul suo utilizzo, e non sul soggetto che svolge la funzione di amministrazione aggiudicatrice nell’ambito di detto appalto. |
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Infine, la Repubblica ceca sostiene che, con la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici, del 20 dicembre 2011 [COM(2011) 896 definitivo], che ha portato all’adozione della direttiva 2014/24, la Commissione ha suggerito di limitare l’esclusione controversa alle amministrazioni aggiudicatrici che sono emittenti radiotelevisive. Secondo tale Stato membro, la Commissione ha nuovamente fallito al riguardo, dato che l’articolo 10, lettera b), della direttiva 2014/24, come adottato dal legislatore dell’Unione, prevede un’esclusione più ampia di quella proposta dalla Commissione, e che tale esclusione non è legata al soggetto che svolge la funzione di amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, la Repubblica ceca sostiene che l’interpretazione dell’articolo 10, lettera b), della direttiva 2014/24 effettuata dal Tribunale al punto 73 della sentenza impugnata, è errata. |
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La Repubblica ceca ne conclude che l’esclusione oggetto dell’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18, in vigore da quasi 30 anni, non è mai stata limitata ai soli appalti pubblici aggiudicati da emittenti radiotelevisive che agiscono in qualità di amministrazioni aggiudicatrici. Secondo tale Stato membro, l’interpretazione di tale articolo 16, lettera b), adottata dal Tribunale nella sentenza impugnata è, di conseguenza, in contrasto con quanto risulta dall’iter legislativo che ha portato all’adozione di tale direttiva e dagli altri procedimenti legislativi in materia, così come con la volontà del legislatore dell’Unione espressa nell’ambito di tali procedimenti. |
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Con la serie di argomenti relativi all’interpretazione letterale dell’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18, la Repubblica ceca sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto rifiutando di ammettere che l’ambito di applicazione di tale disposizione non è limitato agli appalti pubblici aggiudicati da emittenti radiotelevisive che agiscono quali amministrazioni aggiudicatrici. |
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In primo luogo, pur ricordando che è stato ammesso, al punto 41 della sentenza impugnata, che i termini «da parte di emittenti radiotelevisive» possono riguardare sia l’amministrazione aggiudicatrice sia l’oggetto dell’appalto e la trasmissione, tale Stato membro contesta le considerazioni del Tribunale, ai punti 55 e 56 della stessa sentenza, secondo cui solo nella versione in lingua tedesca esistere un nesso tra i termini «emittente radiotelevisiva» e i termini «programmi destinati alla trasmissione», mentre le altre versioni linguistiche sono ambigue, e una sola versione linguistica non può servire come base per l’interpretazione della disposizione in questione. Ora, secondo detto Stato membro, anche altre versioni, cioè quelle in ceco, greco, inglese, francese, croato, lituano, ungherese, neerlandese, polacco, rumeno e slovacco, confermano l’esistenza di tale nesso. |
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D’altra parte, pur supponendo che all’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18, i termini «da parte di emittenti radiotelevisive» siano effettivamente collegati ai termini «l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi», l’esclusione controversa non sarebbe tuttavia limitata agli appalti pubblici conclusi da emittenti radiotelevisive che agiscono quali amministrazioni aggiudicatrici. Infatti, questa disposizione non stabilirebbe espressamente che l’emittente radiotelevisiva deve essere l’amministrazione aggiudicatrice dell’appalto pubblico in questione. Ora, se un’emittente radiotelevisiva sviluppa, produce o coproduce i programmi e quindi fornisce la prestazione, essa non può, secondo la Repubblica ceca, essere l’amministrazione aggiudicatrice dell’appalto pubblico. Di conseguenza, quest’ultima sostiene che il Tribunale abbia errato nel respingere, al punto 64 della sentenza impugnata, il suo argomento, al quale tale punto fa riferimento. |
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23 |
Con la serie di argomenti relativi all’interpretazione teleologica dell’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18, la Repubblica ceca sostiene, in primo luogo, che al punto 57 della sentenza impugnata il Tribunale ha erroneamente considerato che il suo argomento, secondo cui l’esclusione controversa riguarda soltanto gli appalti pubblici di servizi relativi a programmi destinati ad essere trasmessi da emittenti radiotelevisive, qualunque sia l’amministrazione aggiudicatrice, non era corroborato dal considerando 25 della direttiva 2004/18. Tale Stato membro sottolinea che detto considerando delimita l’ambito di applicazione dell’esclusione controversa con riferimento non all’identità dell’amministrazione aggiudicatrice, bensì all’oggetto dell’appalto, e considera che tale constatazione s’impone in quanto le emittenti radiotelevisive non sono menzionate in questo considerando. |
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24 |
In secondo luogo, secondo la Repubblica ceca, il Tribunale ha erroneamente concluso, al punto 49 della sentenza impugnata, che l’inserimento dei termini «destinati alla trasmissione» all’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18 corrisponde all’intenzione del legislatore dell’Unione «di riferirsi espressamente agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da emittenti radiotelevisive relativi a programmi destinati ad essere trasmessi su qualsiasi rete di comunicazione elettronica, compresa la rete Internet». Essa sostiene che, anche senza l’aggiunta dei termini «destinati alla trasmissione», tale disposizione non lascia dubbi sul fatto che i programmi possano essere trasmessi attraverso qualsiasi rete elettronica e ritiene che il Tribunale abbia erroneamente considerato che tale conclusione sia conforme allo spirito dell’ultima frase del considerando 25 della direttiva 2004/18, secondo cui «[p]er trasmissione si dovrebbe intendere la ritrasmissione e la diffusione tramite qualsivoglia rete elettronica». |
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25 |
In terzo luogo, la Repubblica ceca ritiene che il Tribunale abbia erroneamente dedotto la finalità dell’esclusione controversa dalla sentenza del 13 dicembre 2007, Bayerischer Rundfunk e a. (C‑337/06, EU:C:2007:786). Infatti, da un lato, la causa che ha dato luogo a tale sentenza, come emergerebbe dai punti 2, 23 e 29 della stessa, verterebbe sulla questione se le emittenti radiotelevisive pubbliche tedesche, date le loro modalità di finanziamento, costituissero amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi della direttiva 2004/18, e se l’esclusione riguardante i programmi riguardasse anche i servizi di pulizia. Tale Stato membro sostiene che le considerazioni esposte al punto 62 di tale sentenza, secondo cui l’esclusione controversa riguardava gli appalti pubblici aventi ad oggetto i servizi attinenti alla specifica funzione delle emittenti radiotelevisive pubbliche, discendevano logicamente dal fatto che la Corte ha distinto i lavori di pulizia dalla creazione di programmi, e ha fatto riferimento alla natura pubblica senza voler creare una nuova condizione per l’applicazione di tale esclusione. |
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D’altro lato, la Repubblica ceca sostiene che le spiegazioni fornite dal Tribunale ai punti 38 e 39 della sentenza impugnata, secondo cui l’esclusione controversa si basa sulla missione di servizio pubblico delle emittenti radiotelevisive pubbliche e le amministrazioni aggiudicatrici che non svolgono una tale missione di servizio pubblico non sono interessate da tale esclusione, non sono confermate dalla sentenza del 13 dicembre 2007, Bayerischer Rundfunk e a. (C‑337/06, EU:C:2007:786), anche se le conclusioni di tale sentenza devono essere fatte valere. Infatti, da essa non deriverebbe che la missione di servizio pubblico delle emittenti radiotelevisive pubbliche, che giustifica l’esclusione controversa, debba essere tutelata solo quando l’emittente radiotelevisiva sia l’amministrazione aggiudicatrice. L’esclusione controversa si applicherebbe quindi anche a un’operazione di un’emittente radiotelevisiva che agisca come fornitore di programmi senza essere, in tale operazione, l’amministrazione aggiudicatrice. |
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Con la serie di argomenti relativi all’interpretazione sistematica dell’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18, la Repubblica ceca sostiene che l’erroneità dell’interpretazione di tale disposizione adottata dal Tribunale è dimostrata dal fatto che tale disposizione contiene anche un’altra esclusione per gli appalti concernenti il tempo di trasmissione. Ora, per quanto riguarda tali appalti, non vi sarebbe alcun dubbio che l’emittente radiotelevisiva debba avere non lo status di amministrazione aggiudicatrice, bensì quello di fornitore della prestazione caratteristica, vale a dire il proprio tempo di trasmissione. Tale Stato membro sottolinea che tale fatto non è contestato dal Tribunale e rinvia, a tal proposito, al punto 61 della sentenza impugnata. |
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Secondo la Commissione, occorre respingere integralmente gli argomenti dedotti dalla Repubblica ceca nella sua impugnazione e respingere quest’ultima. |
Giudizio della Corte
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Con la serie di argomenti relativi all’interpretazione letterale dell’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18, che devono essere esaminati in primo luogo, la Repubblica ceca sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto rifiutando di ammettere che il testo di tale disposizione non limita l’esclusione controversa agli appalti pubblici aggiudicati da emittenti radiotelevisive che agiscono come amministrazioni aggiudicatrici. |
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30 |
Riguardo, in primo luogo, agli argomenti esposti al punto 21 della presente sentenza, occorre rilevare che, per quanto alcune versioni linguistiche dell’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18, richiamate dalla Repubblica ceca, possano corroborare l’interpretazione letterale di tale disposizione da essa sostenuta, tale Stato membro non riesce a dimostrare l’inesistenza di discrepanze tra le versioni linguistiche di tale disposizione, né a confutare la constatazione contenuta al punto 41 della sentenza impugnata, secondo cui l’espressione «da parte di emittenti radiotelevisive» può riguardare sia «l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi» sia la «trasmissione». |
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31 |
Analogamente, sembra che l’inserimento dell’espressione «destinati alla trasmissione» da parte del legislatore dell’Unione nella formulazione dell’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18, fonte di ambiguità grammaticale, abbia dato luogo a versioni linguistiche divergenti di tale disposizione. Nessun argomento dedotto dalla Repubblica ceca al riguardo confuta il fatto che l’impiego di tale espressione non abbia reso univoca, sul piano grammaticale, la maggior parte delle versioni linguistiche dell’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18, come rilevato dal Tribunale ai punti 41 e da 52 a 54 della sentenza impugnata. |
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32 |
Inoltre, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi da 77 a 79 delle sue conclusioni, detta espressione non compare nelle versioni in lingua bulgara e slovena di tale disposizione e tale omissione accentua le divergenze esistenti tra le versioni di detta disposizione. |
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33 |
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ricordato, al punto 55 della sentenza impugnata, che le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione (sentenza del 6 giugno 2018, Tarragó da Silveira, C‑250/17, EU:C:2018:398, punto 20 e giurisprudenza ivi citata), e che, in caso di divergenze tra le sue diverse versioni linguistiche, una disposizione del diritto dell’Unione deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2016, Ambisig, C‑46/15, EU:C:2016:530, punto 48 e giurisprudenza ivi citata). |
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34 |
In tali circostanze, non si può censurare il Tribunale per aver dichiarato, al punto 41 della sentenza impugnata, che era necessario prendere in considerazione gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui tale disposizione fa parte nonché il suo contesto ai fini dell’interpretazione di detta disposizione, né per essere pervenuto alla conclusione, al punto 56 della sentenza impugnata, secondo cui, alla luce del carattere equivoco delle diverse versioni linguistiche della disposizione di cui trattasi, gli argomenti della Repubblica ceca relativi al tenore letterale di tale disposizione dovevano essere respinti in quanto infondati. |
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35 |
D’altro canto, per le stesse ragioni, si deve osservare che l’argomento della Repubblica ceca menzionato al punto 22 della presente sentenza, in quanto si fonda su una delle possibili letture del testo dell’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18, non può, di per sé, rimettere in discussione le constatazioni effettuate dal Tribunale al punto 64 della sentenza impugnata, che hanno portato quest’ultimo a respingere l’interpretazione di tale disposizione suggerita da tale Stato membro. |
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36 |
In ogni caso, la possibilità che le emittenti radiotelevisive assumano il ruolo di fornitore non ha alcuna rilevanza sulla questione se, per quanto riguarda le amministrazioni aggiudicatrici, l’esclusione controversa sia applicabile solo alle emittenti radiotelevisive. |
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37 |
Occorre esaminare, in secondo luogo, la serie di argomenti della Repubblica ceca relativi alla genesi dell’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18. |
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38 |
Per quanto riguarda l’argomento menzionato al punto 16 della presente sentenza, la Repubblica ceca non contesta che, nel prevedere un’esclusione riguardante l’acquisto di programmi da parte di emittenti radiotelevisive, la proposta iniziale della Commissione sfociata nella direttiva 92/50 prevedeva di limitare tale esclusione ai soli appalti la cui amministrazione aggiudicatrice è un’emittente radiotelevisiva. |
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39 |
Ora, come giustamente sostenuto dalla Commissione, gli emendamenti intervenuti nel corso di tale procedimento legislativo al fine di modificare la proposta iniziale della Commissione, invocati da tale Stato membro, hanno precisato e completato i tipi di servizi rientranti nell’esclusione controversa. Tuttavia, da una siffatta modifica dell’ambito materiale di applicazione di tale esclusione non si può dedurre che tali emendamenti abbiano operato un’estensione delle entità che potevano beneficiare di quest’ultima. |
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40 |
Per quanto riguarda l’argomento menzionato al punto 17 della presente sentenza, relativo all’iter legislativo che ha condotto all’adozione della direttiva 2004/18, occorre rilevare che le modifiche della definizione dell’esclusione controversa non sono state apportate per porre l’accento sul criterio relativo all’oggetto dell’appalto, a scapito di quello relativo all’identità dell’amministrazione aggiudicatrice. Infatti, l’introduzione, da parte del legislatore dell’Unione, dei termini «destinati alla trasmissione» nel testo di tale esclusione era motivata dalla necessità di adeguarsi ai progressi tecnologici, vale a dire l’espansione della trasmissione via Internet, dimostrata, in particolare, dall’ultima frase del considerando 25 della direttiva 2004/18. |
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41 |
A tal riguardo, occorre ricordare che è stato fatto riferimento all’inserimento dei termini «destinati alla trasmissione», all’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18, nella raccomandazione, emessa dal Parlamento europeo, per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, del 19 giugno 2003 (A5-0242/2003 finale). Tale documento espone, alla pagina 26, riguardo all’emendamento 25, la «[m]otivazione» di tale inserimento nei termini seguenti: «[l]a posizione comune già esclude dalla sfera di applicazione della direttiva l’acquisto, lo sviluppo, la produzione e la coproduzione di programmi da parte di emittenti radiotelevisivi e contratti concernenti il tempo di trasmissione per ragioni editoriali e di creatività. L’emendamento è inteso a chiarire che tale eccezione si applicherebbe anche ai contenuti Internet delle emittenti radiotelevisive per le medesime ragioni editoriali e di creatività». |
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42 |
Si è fatto altresì riferimento a tale inserimento nel parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio, del 14 agosto 2003 [COM (2003) 503 definitivo]. Tale documento espone, a pagina 4, per quanto riguarda l’emendamento 25, che, «secondo la motivazione, l’emendamento modifica l’articolo 16, lettera b), per precisare che l’esclusione deve applicarsi anche alle emittenti radiotelevisive in ambito Internet». |
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43 |
Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente considerato, al punto 49 della sentenza impugnata, che l’aggiunta dei termini «destinati alla trasmissione» all’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18 non riflette l’intenzione di estendere la portata dell’esclusione controversa agli appalti aggiudicati da qualsiasi amministrazione aggiudicatrice relativi a programmi destinati ad essere trasmessi da emittenti radiotelevisive. |
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44 |
In terzo luogo, per quanto riguarda la serie di argomenti relativi all’interpretazione teleologica dell’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18, occorre rilevare che, per le ragioni esposte ai punti da 40 a 43 della presente sentenza, l’argomento della Repubblica ceca menzionato al punto 24 di quest’ultima deve essere respinto. |
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Neppure gli argomenti invocati da tale Stato membro e menzionati ai punti 23, 25 e 26 della presente sentenza possono essere accolti. |
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46 |
Infatti, occorre constatare che, al punto 31 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che l’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18 esclude l’applicazione delle norme sull’aggiudicazione degli appalti per taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radiotelevisive al fine, conformemente al considerando 25 di tale direttiva, di tener conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata una siffatta applicazione. Se è vero, come rileva la Repubblica ceca, che tale considerando 25 non menziona le emittenti radiotelevisive, tale circostanza non è tuttavia tale da inficiare né da confermare l’interpretazione adottata dal Tribunale. |
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47 |
Inoltre, anche se le circostanze della presente causa differiscono da quelle che hanno dato luogo alla sentenza del 13 dicembre 2007, Bayerischer Rundfunk e a. (C‑337/06, EU:C:2007:786), il Tribunale ha giustamente ricordato, ai punti da 35 a 38 della sentenza impugnata, che da tale sentenza, in particolare dai suoi punti 62 e 64, risulta che la Corte ha precisato che, alla luce in particolare di tale considerando 25, l’esclusione dell’applicazione della direttiva relativa agli appalti pubblici di servizi riguarda unicamente gli appalti pubblici aventi ad oggetto i servizi attinenti alla specifica funzione degli organismi radiotelevisivi. Per contro, sono pienamente soggetti alle norme del diritto dell’Unione gli appalti pubblici di servizi estranei alle attività riconducibili alla realizzazione della missione di servizio pubblico propriamente detta degli organismi radiotelevisivi pubblici. |
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48 |
Occorre osservare che, tenuto conto del suo carattere derogatorio, l’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18 deve essere interpretato restrittivamente (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2017, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, C‑408/16, EU:C:2017:940, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). L’esclusione controversa deve quindi essere interpretata nel senso che riguarda soltanto gli appalti aggiudicati dalle emittenti radiotelevisive, in qualità di amministrazioni aggiudicatrici, al fine di adempiere la missione di servizio pubblico loro propria. |
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49 |
Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto affermando, al punto 39 della sentenza impugnata, che l’esclusione controversa riguarda unicamente le amministrazioni aggiudicatrici che sono emittenti radiotelevisive, e respingendo, al punto 57 di tale sentenza, l’argomento in senso contrario dedotto dalla Repubblica ceca. |
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50 |
In quarto e ultimo luogo, per quanto riguarda la serie di argomenti invocati dalla Repubblica ceca e menzionati al punto 27 della presente sentenza, con cui quest’ultima contesta l’interpretazione sistematica dell’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18 adottata dal Tribunale, si deve constatare che essi non possono essere accolti. |
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51 |
Infatti, anzitutto, al punto 59 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, senza che ciò sia contestato dalla Repubblica ceca, che le esclusioni previste da tale articolo 16 potevano essere definite con riferimento all’oggetto degli appalti di cui trattasi, all’identità del prestatore dei servizi, oppure tanto con riferimento all’oggetto degli appalti quanto per le condizioni inerenti alla loro amministrazione aggiudicatrice. Pertanto, il Tribunale ha correttamente considerato, al punto 61 della sentenza impugnata, che «nulla esclude che più appalti oggetto di una stessa lettera dell’articolo 16 [di tale] direttiva siano definiti diversamente, in particolare, rispetto al loro oggetto, alla loro amministrazione aggiudicatrice o al prestatore dei servizi». È pertanto ipotizzabile, secondo un’interpretazione sistematica, che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18, gli appalti aventi per oggetto i tempi di trasmissione possano essere aggiudicati sia da emittenti radiotelevisive sia da altre amministrazioni aggiudicatrici, mentre gli appalti aventi ad oggetto i programmi, conformemente all’obiettivo perseguito dall’esclusione controversa, possano essere aggiudicati solo da emittenti radiotelevisive. |
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Occorre inoltre rilevare che, come constata la Commissione, la Repubblica ceca non solleva alcuna censura riguardo ai punti 50 e 51 della sentenza impugnata, che si riferiscono a un altro elemento da prendere in considerazione nell’ambito di un’interpretazione sistematica dell’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18. Ne risulta che anche i servizi oggetto degli appalti indicati in tale disposizione sono interessati dalla deroga figurante nella nota a piè di pagina n. 3 dell’allegato II B di tale direttiva, nella sua versione modificata dal regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione, del 28 novembre 2007 (GU 2008, L 74, pag. 1), che riguarda i «contratti per l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi da parte di emittenti radiotelevisive e i contratti concernenti il tempo di trasmissione». Per ragioni di coerenza interna della direttiva 2004/18, l’esclusione controversa e quella prevista in tale nota a piè di pagina n. 3 devono essere considerate come aventi la stessa portata. Ora, la formulazione di detta nota a piè di pagina n. 3 conferma che, mentre gli appalti aventi ad oggetto i tempi di trasmissione possono essere aggiudicati sia da emittenti radiotelevisive sia da altre amministrazioni aggiudicatrici, per quanto riguarda gli appalti aventi ad oggetto i programmi, sono contemplate solo le emittenti radiotelevisive. |
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53 |
Infine, dato che nessuna delle parti rimette in discussione la constatazione, contenuta nell’ultima frase del punto 73 della sentenza impugnata, secondo cui la direttiva 2014/24 non era applicabile ratione temporis ai fatti oggetto della controversia, come sottolineato dalla stessa Repubblica ceca dinanzi al Tribunale, occorre constatare che argomenti tratti dalle disposizioni di tale direttiva e dal procedimento legislativo sfociato nella sua adozione, come quelli menzionati al punto 18 della presente sentenza, non possono inficiare l’interpretazione dell’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18 accolta, nel caso di specie, dal Tribunale. |
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54 |
Poiché tutti gli argomenti dedotti a sostegno del motivo unico dell’impugnazione sono stati respinti, occorre respingere tale motivo in quanto infondato e respingere l’impugnazione. |
Sulle spese
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55 |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ceca alle spese, quest’ultima, rimasta soccombente nel suo motivo unico, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il ceco.