SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

3 giugno 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Sottovoci tariffarie 17029095, 29124900 e 38249092 – Soluzione acquosa»

Nella causa C‑822/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Corte d’appello di Alba Iulia, Romania), con decisione del 9 ottobre 2019, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2019, nel procedimento

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov,

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

contro

Flavourstream SRL,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da N. Piçarra (relatore), presidente di sezione, D. Šváby e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo rumeno, da E. Gane, O.-C. Ichim e L. Liţu, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Armenia e M. Salyková, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle sottovoci 17029095 e 29124900 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014 (GU 2014, L 312, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov (Direzione generale regionale delle Finanze pubbliche di Brașov, Romania) e l’Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu (Agenzia nazionale dell’amministrazione tributaria – Direzione generale delle dogane – Direzione regionale delle dogane di Brașov – Ufficio doganale di Sibiu, Romania) e, dall’altro, la Flavourstream SRL in merito alla classificazione doganale di una soluzione acquosa importata dal Canada e commercializzata con la denominazione «AURIC GMO FREE», ottenuta da decomposizione termica del destrosio e usata nell’industria alimentare per aromatizzare alimenti.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3

Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle Dogane (OMD), e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).

4

Le note esplicative del SA sono elaborate in seno all’OMD, conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

5

Ai sensi delle considerazioni generali delle note esplicative del SA, relative al capitolo 29 del SA, intitolato «Prodotti chimici organici»:

«Un composto di costituzione chimica definita presentato isolatamente è una sostanza costituita da una specie molecolare (covalente o ionica, segnatamente) la cui composizione è definita da un costante rapporto fra i suoi elementi e che può essere rappresentata da un diagramma strutturale unico. In una rete cristallina, la specie molecolare corrisponde al motivo ripetitivo.

I composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente che contengono sostanze aggiunte deliberatamente durante o dopo la loro fabbricazione (compresa la purificazione) sono esclusi da questo capitolo. (…)

Questi composti possono contenere delle impurezze (Nota 1 a)). (...)

Il termine “impurezze” si applica esclusivamente alle sostanze la cui associazione con il composto chimico distinto risulta esclusivamente e direttamente dal procedimento di fabbricazione (compresa la purificazione). Queste sostanze possono risultare da uno qualunque degli elementi che intervengono nel corso della fabbricazione, e che sono principalmente i seguenti:

a)

materie di partenza non convertite,

b)

impurezze che si trovano nella materia di partenza,

c)

reagenti utilizzati nel processo di fabbricazione (compresa la purificazione),

d)

sottoprodotti.

Conviene tuttavia notare che [dette] sostanze non sono sempre considerate come “impurezze” autorizzate dal testo della nota 1 a). Allorché queste sostanze sono deliberatamente lasciate nel prodotto in vista di renderlo atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale, esse non sono considerate come impurezze la cui presenza è ammessa. (…)».

6

La nota 1 a) delle note esplicative del SA relative a detto capitolo precisa che le voci di quest’ultimo comprendono soltanto «i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze».

7

La nota 1 b) delle note esplicative del SA relative al capitolo 38 di quest’ultimo, intitolato «Prodotti vari delle industrie chimiche», precisa che tale capitolo non comprende «le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente voce 2106)».

8

Secondo le considerazioni generali delle note esplicative del SA relative al capitolo 38 del SA:

«Ai sensi della Nota 1 b) di questo capitolo, per “sostanze alimentari e altre sostanze con valore nutritivo” s’intendono principalmente i prodotti commestibili delle sezioni I a IV.

(...)

La semplice presenza di “sostanze alimentari o altre sostanze con valore nutritivo” in una miscela non è sufficiente ad escludere queste miscele dal capitolo 38, applicando la Nota 1 b) di questo capitolo. Le sostanze, il cui valore nutritivo è semplicemente d’ordine secondario nei confronti della loro funzione come prodotti chimici, utilizzate, ad esempio, come additivi alimentari o ausiliari tecnologici, non sono considerate come sostanze alimentari o altre sostanze aventi un valore nutritivo, ai fini della presente nota. Le miscele che sono escluse dal capitolo 38 in virtù di questa Nota appartengono a quelle categorie di prodotti destinati all’alimentazione umana e il cui valore si basa sulle loro qualità nutritive».

Diritto dell’Unione

NC

9

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU 2000, L 28, pag. 16), «[è] istituita dalla Commissione [europea] [una nomenclatura combinata], che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero del[l’Unione europea] e di altre politiche [dell’Unione] relative all’importazione o all’esportazione di merci».

10

La nomenclatura combinata, istituita dal regolamento n. 2658/87, disciplina la classificazione doganale delle merci importate nell’Unione. Essa riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni proprie a detta nomenclatura.

11

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 254/2000, la Commissione adotta, ogni anno, un regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura combinata e delle aliquote dei dazi, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo.

12

La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene, segnatamente, una sezione IV, intitolata «Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati».

13

Tale sezione contiene un capitolo 17, intitolato «Zuccheri e prodotti a base di zuccheri», la cui nota complementare n. 8 precisa che «[n]ella nomenclatura, le miscele di zucchero con piccole quantità di altre sostanze sono classificate nel capitolo 17, tranne se hanno il carattere di un preparato classificato altrove».

14

Il suddetto capitolo contiene la voce 1702 della NC, che è strutturata come segue:

«1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

(...)

(...)

1702 90

‐ altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio:

(...)

 

1702 90 71

(...)

1702 90 75

1702 90 79

(...)

1702 90 95

(...)

‐ ‐ Zuccheri e melassi, caramellati:

‐ ‐ ‐contenenti, in peso, allo stato secco, il 50% o più di saccarosio

(...)

‐ ‐ ‐ in polvere, anche agglomerati

‐ ‐ ‐ ‐altri

(...)

‐ ‐ altri».

15

La sezione VI della seconda parte della NC contiene un capitolo 29, intitolato «Prodotti chimici organici».

16

La nota 1, lettere a) e d), di tale capitolo enuncia:

«Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:

a)

i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;

(...)

d)

le soluzioni acquose dei prodotti dell[a] precedent[e] letter[a] a) (...)».

17

Il capitolo 29 della NC contiene la voce 2912, che è strutturata come segue:

«2912

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide:

(...)

(...)

 

– Aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate:

(...)

2912 49 00

(...)

(...)

‐ ‐ altre

(...)».

18

La sezione VI della seconda parte della NC contiene, inoltre, un capitolo 38, intitolato «Prodotti vari delle industrie chimiche».

19

Ai sensi della nota 1, lettere a) e b), di tale capitolo:

«Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da [quelli elencati di seguito ai punti da 1 a 5]:

(...);

b)

le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente voce 2106)».

20

Il capitolo 38 della NC contiene la voce 3824, che è strutturata come segue:

«3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

(...)

(...)

3824 90

– altri:

 

(...)

– – altri:

(...)

– – –altri:

(...)

 

– – – – Prodotti e preparati chimici, costituiti essenzialmente da composti organici, non nominati né compresi altrove:

3824 90 92

– – – – – in forma liquida a 20 °C

(...)

(...)».

Regolamento (CE) n. 1333/2008

21

L’allegato II al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU 2008, L 354, pag. 16), che contiene l’elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le relative condizioni d’uso, include nella parte B, punto 1, intitolato «Coloranti», il «Caramello semplice» (E 150a), e precisa, alla nota a piè di pagina 1, relativa a tale additivo, che «[c]on il termine caramello si indicano prodotti di colore bruno più o meno intenso utilizzati per la colorazione» e che «non corrispondono al prodotto aromatico e zuccherato che si ottiene mediante riscaldamento dello zucchero, utilizzato per gli alimenti (ad es. prodotti di confetteria, pasticceria, bevande alcoliche)».

Regolamento (CE) n. 1334/2008

22

L’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), i) e ii), del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU 2008, L 354, pag. 34), enuncia quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

per “aromi” s’intendono i prodotti:

i)

non destinati ad essere consumati nella loro forma originale, che sono aggiunti agli alimenti al fine di conferire o modificare un aroma e/o sapore;

ii)

fabbricati con o contenenti le seguenti categorie di sostanze: sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, aromi ottenuti per trattamento termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori degli aromi o altri aromi o miscele di aromi».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

23

La Flavourstream ha importato dal Canada nell’Unione europea una partita di merci consistente in tre contenitori contenenti 3300 kg di una soluzione acquosa, ottenuta per decomposizione termica del destrosio utilizzato nell’industria alimentare, commercializzata con la denominazione «AURIC GMO FREE». Il 5 giugno 2015 tale società ha dichiarato dette merci all’ufficio doganale di Sibiu per la loro immissione in libera pratica, come rientranti nella sottovoce tariffaria 17029095 della NC, che comprende gli «altri» zuccheri di cui alla voce tariffaria 1702 di quest’ultima, non classificati in altre sottovoci, per i quali è applicabile un’aliquota del dazio doganale di EUR 0,4 per 100 kg.

24

I dazi doganali dovuti per tale prodotto sono stati calcolati sulla base della suddetta sottovoce tariffaria.

25

A seguito di un controllo, le autorità doganali hanno ritenuto, sulla base di analisi di laboratorio corroborate da certificati di analisi del prodotto di cui trattasi nel procedimento principale, che esso rientrasse nella sottovoce tariffaria 29124900 della NC, che comprende le «altre» aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate, non classificate in altre sottovoci. Di conseguenza, il 22 aprile 2016, dette autorità hanno adottato una decisione di rettifica, con la quale hanno rivalutato i dazi doganali e l’IVA reclamati alla Flavourstream, unitamente agli interessi di mora e alle penalità, per un importo totale pari a lei rumeni (RON) 102079 (EUR 23500 circa) (in prosieguo: la «decisione del 22 aprile 2016»).

26

Con decisione del 30 agosto 2016 la direzione generale regionale delle finanze pubbliche di Brașov ha respinto il reclamo amministrativo presentato dalla Flavourstream avverso la decisione del 22 aprile 2016.

27

La Flavourstream ha proposto ricorso avverso le decisioni del 22 aprile e del 30 agosto 2016 dinanzi al Tribunalul Sibiu (Tribunale superiore di Sibiu, Romania). Tale giudice ha annullato dette decisioni e ha esonerato tale società dal pagamento dell’importo indicato nella decisione del 22 aprile 2016, ritenendo che tale società avesse correttamente dichiarato il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale come rientrante nella sottovoce tariffaria 17029095 della NC e che la classificazione di tale prodotto nella sottovoce tariffaria 29124900 della NC, effettuata dalle autorità competenti, fosse pertanto errata.

28

Investito di un’impugnazione avverso la sentenza del Tribunalul Sibiu (Tribunale superiore di Sibiu), il giudice del rinvio osserva, da un lato, che, secondo la Flavourstream, l’idrossi-acetaldeide è un componente essenziale affinché un alimento acquisisca l’aroma e la consistenza di un alimento tostato nonché un colore marrone. L’alimento su cui viene utilizzato tale prodotto presenterebbe, dopo la cottura, lo stesso aspetto che avrebbe se fosse stato trattato con lo zucchero prima della sua preparazione. Il suddetto prodotto, in cui lo zucchero è già decomposto, ridurrebbe solo il tempo di trasformazione degli alimenti. L’utilizzo del prodotto di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto zucchero inferiore, nell’industria di trasformazione degli alimenti lo farebbe rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1334/2008.

29

Dall’altro lato, il giudice del rinvio osserva che, secondo le autorità doganali competenti, il prodotto finale, ossia l’idrossi-acetaldeide, non può essere classificato nella sottovoce 17029095 della NC, nella quale rientrerebbe la materia prima di tale prodotto, ossia il glucosio, dal momento che sarebbe completamente distinto da tale materia prima, per effetto delle due fasi di trasformazione, irreversibili, alle quali sarebbe stata sottoposta detta materia prima. Allo stesso modo, il prodotto di cui al procedimento principale, non contenendo zucchero, non può essere classificato in tale sottovoce tariffaria, in cui rientrano i prodotti contenenti, in peso, allo stato secco il 50% di fruttosio. Secondo le stesse autorità, quindi, tale prodotto deve essere classificato nella sottovoce 29124900 della NC.

30

In tale contesto, la Curtea de Apel Alba Iulia (Corte d’appello di Alba Iulia, Romania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la nomenclatura che figura nell’allegato I al regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016 (GU 2016, L 294, pag. 1), debba essere interpretata nel senso che il prodotto “AURIC GMO FREE”, di cui trattasi [nella controversia oggetto del procedimento principale], rientri nella sottovoce tariffaria 17029095 o nella sottovoce 29124900 di detta nomenclatura».

Sulla questione pregiudiziale

31

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che una soluzione acquosa ottenuta tramite decomposizione termica del destrosio, composta, segnatamente, da aldeidi e chetoni solubili in acqua, rientri nella sottovoce 17029095 della NC, che riguarda, in particolare, lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero contenenti, in peso, allo stato secco, il 50% di fruttosio, non classificati in altre sottovoci comprese nella voce 1702 della NC, o nella sottovoce 29124900 di questa, che riguarda le «altre» aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate.

32

Dal momento che il regolamento di esecuzione n. 2016/1821, citato nella questione pregiudiziale, è entrato in vigore solo il 1o gennaio 2017, mentre l’importazione di cui trattasi nel procedimento principale è avvenuta nel corso del 2015, la versione della nomenclatura combinata applicabile ratione temporis alla controversia di cui al procedimento principale è quella risultante dal regolamento di esecuzione n. 1101/2014, adottato il 16 ottobre 2014 ed entrato in vigore il 1o gennaio 2015, che corrisponde, in sostanza, a quella risultante dal regolamento citato dal giudice del rinvio.

33

Occorre anzitutto rammentare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che essa non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo [v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2020, DHL Logistics (Slovakia), C‑810/18, EU:C:2020:336, punto 24 e giurisprudenza ivi citata].

34

Secondo le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la classificazione delle merci è determinata in base al testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di tale nomenclatura. Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce di detta nomenclatura e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli. La destinazione di un prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2019, Onlineshop, C‑268/18, EU:C:2019:353, punti da 27 a 29 nonché giurisprudenza ivi citata).

35

È alla luce di tale giurisprudenza che le sottovoci della NC di cui trattasi devono essere interpretate.

36

Per quanto attiene, in primo luogo, alla sottovoce 170290 della NC, che riguarda «altri [zuccheri], compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio», non classificati in altre sottovoci contenute nella voce 1702 della NC, la classificazione di un prodotto in tale sottovoce è subordinata alla condizione, derivante dal testo stesso di quest’ultima, che tale prodotto contenga, in peso, allo stato secco, il 50% di fruttosio.

37

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale è una miscela acquosa di prodotti chimici contenenti, segnatamente, aldeidi e chetoni solubili in acqua ottenuti, a partire da monosaccaridi – che sono dolcificanti alimentari naturali –, tramite reazioni enzimatiche di ossidazione o termiche. Tale prodotto è utilizzato nell’industria alimentare come additivo colorante o aromatizzante di affumicatura. Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta, inoltre, che detto prodotto contiene meno dell’1% di glucosio e saccarosio, il che rappresenta un contenuto di zucchero inferiore all’1,6% in peso allo stato secco.

38

Ne consegue che il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale, nella misura in cui non contiene in peso, allo stato secco, il 50% di fruttosio, non soddisfa la condizione necessaria per essere classificato nella sottovoce 170290 della NC e, di conseguenza, nella sottovoce 17029095 di quest’ultima.

39

Tale conclusione non può essere inficiata dall’argomento secondo cui il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale è utilizzato come «zucchero inferiore» nell’industria di trasformazione degli alimenti e che l’alimento su cui è utilizzato presenta, dopo la cottura, lo stesso aspetto di quello che avrebbe se fosse stato trattato con zucchero prima della sua preparazione.

40

Infatti, anche se il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale è considerato come «zucchero inferiore» nell’industria di trasformazione degli alimenti, tale circostanza non può essere sufficiente, di per sé, per concludere che tale prodotto rientri nella sottovoce 17029095 della NC, poiché non contiene in peso, allo stato secco, il 50% di fruttosio, il che costituisce una condizione per essere classificato in tale sottovoce.

41

Inoltre, il fatto che il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale rientri, se del caso, nell’ambito del regolamento n. 1334/2008, in quanto aroma o altro ingrediente alimentare con proprietà aromatizzanti, non fornisce alcuna indicazione in merito alla questione se debba essere classificato nella sottovoce 17029095 della NC, dal momento che le definizioni degli aromi e degli altri ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), i) e ii), di tale regolamento, non prevedono tenore in zucchero.

42

Va aggiunto che il regolamento n. 1333/2008 menziona il «Caramello semplice» (E 150a), nella parte B, punto 1, intitolato «Coloranti», quale additivo alimentare, che designa «prodotti di colore bruno più o meno intenso utilizzati per la colorazione», precisando che «non corrispondono al prodotto aromatico e zuccherato che si ottiene mediante riscaldamento dello zucchero, utilizzato per gli alimenti (ad es. prodotti di confetteria, pasticceria, bevande alcoliche)». Orbene, il fatto che il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale rientri, secondo le indicazioni contenute nella decisione di rinvio, in tale definizione è piuttosto un indice nel senso che tale prodotto non rientra nel capitolo 17 della NC e, di conseguenza, non può essere classificato all’interno degli «Zuccheri e melassi, caramellati», contemplati, tra l’altro, alla sottovoce 170290 di quest’ultima.

43

Ne consegue che la sottovoce 17029095 della NC, che si riferisce agli zuccheri «altri» rispetto a quelli rientranti nelle altre sottovoci comprese nella sottovoce 170290 di detta NC, deve essere interpretata nel senso che un prodotto che non contiene in peso, allo stato secco, il 50% di fruttosio non rientra in tale sottovoce.

44

In secondo luogo, per quanto attiene all’interpretazione della sottovoce 29124900 della NC, contenuta nel capitolo 29 di quest’ultima, intitolato «Prodotti chimici organici», la nota 1, lettere a) e d), di tale capitolo precisa che, salvo disposizioni contrarie, le voci di detto capitolo includono soltanto «i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze», nonché le loro soluzioni acquose.

45

Le note esplicative del SA relative al capitolo 29 di quest’ultimo enunciano, nelle loro considerazioni generali, che «[u]n composto di costituzione chimica definita presentato isolatamente è una sostanza costituita da una specie molecolare (covalente o ionica, segnatamente) la cui composizione è definita da un costante rapporto fra i suoi elementi e che può essere rappresentata da un diagramma strutturale unico». Inoltre, dette note esplicative indicano che un siffatto composto può, in linea di principio, contenere impurezze. Esse precisano, da un lato, che «[i]l termine “impurezze” si applica esclusivamente alle sostanze la cui associazione con il composto chimico distinto risulta esclusivamente e direttamente dal procedimento di fabbricazione (compresa la purificazione)» e, dall’altro, che «queste sostanze possono risultare da uno qualunque degli elementi che intervengono nel corso della fabbricazione», che includono le «materie di partenza non convertite», le «impurezze che si trovano nella materia di partenza», i «reagenti utilizzati nel processo di fabbricazione (compresa la purificazione)» nonché i sottoprodotti.

46

Per quanto riguarda, più precisamente, la voce 2912 della NC, essa riguarda gli «aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate», i «polimeri ciclici delle aldeidi» nonché la «paraformaldeide». Tra i prodotti rientranti in questa voce figurano, segnatamente, le «altre» aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate, di cui alla sottovoce 29124900 della NC.

47

Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge innanzitutto che il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale contiene, oltre all’idrossi-acetaldeide, che rappresenta in peso, allo stato secco, il 73,6% del prodotto, altre aldeidi, levoglucosano, acetolo nonché acidi acetico e formico che rappresentano, in peso, allo stato secco, il 26,3% del prodotto.

48

Orbene, poiché il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale contiene, oltre all’acqua, sostanze diverse dall’idrossi‑acetaldeide, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, esso non è una soluzione acquosa di una sostanza costituita da una specie molecolare la cui composizione è definita da un rapporto costante tra i suoi elementi e che può essere rappresentata da un diagramma strutturale unico, ai sensi delle note esplicative del SA relative al capitolo 29 di quest’ultimo, menzionate al punto 45 della presente sentenza. Tali altre sostanze, presenti in quantità non trascurabile nel prodotto di cui trattasi nel procedimento principale, non possono costituire «impurezze», ai sensi di tali note esplicative. Infatti, come rilevato dalla Commissione in risposta ad un quesito della Corte, dal brevetto menzionato nel fascicolo di cui dispone la Corte risulta che tali altre sostanze sono state deliberatamente lasciate, in numero significativo, in tale prodotto, affinché quest’ultimo si presti, quale agente di doratura, a impieghi specifici per la colorazione e l’aromatizzazione degli alimenti.

49

Orbene, se è vero che la nota 1 del capitolo 29 della NC consente la presenza di impurezze nei prodotti che rientrano in tale capitolo, esse hanno necessariamente natura residuale, affinché non incidano sulla presentazione «isolata» del composto organico in questione. Invece, quando un prodotto contiene impurezze risultanti dal processo di fabbricazione, e che rendono quest’ultimo idoneo a impieghi particolari diversi dal suo impiego generale, un siffatto prodotto non può essere considerato come «presentato isolatamente» ai sensi della nota 1, lettera a), del capitolo 29 della NC, dal momento che tali impurezze sono essenziali per il suo utilizzo (sentenza del 20 giugno 2013, Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, punti 3235).

50

In tale contesto, la sottovoce 29124900 della NC deve essere interpretata nel senso che un prodotto in cui sono presenti sostanze diverse dall’idrossi-acetaldeide in quantità non trascurabile, alcune delle quali sembrano esservi state lasciate deliberatamente, affinché tale prodotto si presti a un impiego specifico, non rientra in tale sottovoce, in quanto soluzione acquosa di un composto di costituzione chimica definita, presentato isolatamente.

51

In terzo luogo, nei limiti in cui la Commissione ha sostenuto, nelle sue osservazioni scritte, che il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale può essere classificato nella sottovoce 38249092 del capitolo 38 della NC, si deve rilevare, da un lato, che, secondo la nota 1, lettera a), di tale capitolo, intitolato «Prodotti vari delle industrie chimiche», esso non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli elencati ai punti da 1 a 5 di tale lettera a), che non sono pertinenti nel caso di specie. Ne consegue che, non essendo un composto di costituzione chimica definita presentato isolatamente, il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale può rientrare, secondo tale nota, nel capitolo 38 della NC.

52

Dalla nota 1 b) di tale capitolo emerge, inoltre, che esso non comprende «le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano».

53

Le note esplicative del SA relative al capitolo 38 del SA prevedono che l’espressione «sostanze alimentari e altre sostanze con valore nutritivo» designa principalmente prodotti commestibili rientranti nelle sezioni da I a IV del SA. Da tali note risulta altresì che «[l]a semplice presenza di sostanze alimentari o altre sostanze con valore nutritivo in una miscela non è sufficiente ad escludere queste miscele dal capitolo 38, applicando la Nota 1 b) di questo capitolo» e che «[l]e sostanze, il cui valore nutritivo è semplicemente d’ordine secondario nei confronti della loro funzione come prodotti chimici, utilizzate, ad esempio, come additivi alimentari o ausiliari tecnologici, non sono considerate come sostanze alimentari o altre sostanze aventi un valore nutritivo, ai fini della presente nota». Le suddette note esplicative precisano, inoltre, che «le miscele che sono escluse dal capitolo 38 in virtù di questa Nota appartengono a quelle categorie di prodotti destinati all’alimentazione umana e il cui valore si basa sulle loro qualità nutritive».

54

Rientra nel capitolo 38 della NC, in particolare, la voce 3824 di questa, che riguarda i «Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove», e, più precisamente, la sottovoce 38249092 di quest’ultima, che riguarda i «Prodotti e preparati chimici, costituiti essenzialmente da composti organici, non nominati né compresi altrove», «in forma liquida a 20 °C» e che costituisce una categoria residuale all’interno di detta voce.

55

Nel caso di specie, come emerge dai punti 37 e 39 della presente sentenza, il prodotto di cui al procedimento principale è utilizzato nell’industria alimentare come additivo colorante o aromatizzante di affumicatura, menzionato nel regolamento n. 1333/2008, parte B, punto 1, con il nome «Caramello semplice» (E 150a). Un siffatto uso può indicare che tale prodotto ha come funzione principale quella di essere impiegato come additivo alimentare, pur avendo, inoltre, un valore nutritivo. Fatta salva tale verifica da parte del giudice del rinvio, il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale può rientrare nella sottovoce 38249092 della NC.

56

Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che una soluzione acquosa ottenuta dalla decomposizione termica del destrosio, composta, segnatamente, da aldeidi e chetoni solubili in acqua, non rientra nella sottovoce 17029095 della NC, che riguarda in particolare lo zucchero invertito e altri zuccheri e sciroppi di zucchero contenenti, in peso, allo stato secco il 50% di fruttosio, non classificati in altre sottovoci contenute nella voce 1702 della NC, né nella sottovoce 29124900 di quest’ultima, che riguarda le «altre» aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate, ma nella sottovoce 38249092 della NC, che riguarda i «Prodotti e preparati chimici, costituiti essenzialmente da composti organici, non nominati né compresi altrove», «in forma liquida a 20 °C», purché l’eventuale valore nutritivo di tale soluzione sia di ordine secondario rispetto alla funzione della stessa come prodotto chimico e additivo alimentare.

Sulle spese

57

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, deve essere interpretata nel senso che una soluzione acquosa ottenuta dalla decomposizione termica del destrosio, composta, segnatamente, da aldeidi e chetoni solubili in acqua, non rientra nella sottovoce 17029095 di tale nomenclatura, che riguarda in particolare lo zucchero invertito e altri zuccheri e sciroppi di zucchero contenenti, in peso, allo stato secco il 50% di fruttosio, non classificati in altre sottovoci contenute nella voce 1702 di detta nomenclatura, né nella sottovoce 29124900 di quest’ultima, che riguarda le «altre» aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate, ma nella sottovoce 38249092 della medesima nomenclatura, che riguarda i «Prodotti e preparati chimici, costituiti essenzialmente da composti organici, non nominati né compresi altrove», «in forma liquida a 20 °C», purché l’eventuale valore nutritivo di tale soluzione sia di ordine secondario rispetto alla funzione della stessa come prodotto chimico e additivo alimentare.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.