SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

10 dicembre 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 15, paragrafo 1 – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Nozione di “consumatore” – Contratto di gioco del poker concluso on-line tra una persona fisica e un organizzatore di giochi d’azzardo – Persona fisica che si guadagna da vivere con il gioco del poker on-line – Conoscenze possedute da tale persona – Regolarità dell’attività»

Nella causa C‑774/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vrhovno sodišče (Corte Suprema, Slovenia), con decisione del 5 settembre 2019, pervenuta in cancelleria il 22 ottobre 2019, nel procedimento

A.B.,

B.B.

contro

Personal Exchange International Limited,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per A.B. e B.B., da R. Kokalj, odvetnik;

per il governo sloveno, da J. Morela, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. Heller e B. Rous Demiri, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone A.B. e B.B., due persone fisiche domiciliate in Slovenia, alla Personal Exchange International Limited (in prosieguo: la «PEI»), una società commerciale con sede a Malta, in merito a una somma di denaro che quest’ultima avrebbe trattenuto nell’ambito di un contratto di gioco del poker concluso on-line.

Contesto normativo

3

Il regolamento n. 44/2001 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). Tuttavia, ad eccezione di alcune sue disposizioni, quest’ultimo regolamento è applicabile, ai sensi del suo articolo 81, solo a partire dal 10 gennaio 2015. Di conseguenza, tenuto conto della data dei fatti di cui al procedimento principale, esso continua ad essere disciplinato dal regolamento n. 44/2001.

4

I considerando da 11 a 13 del regolamento n. 44/2001 enunciavano quanto segue:

«(11)

Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(12)

Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(13)

Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali».

5

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, che figura nella sezione 1, rubricata «Disposizioni generali», del capo II dello stesso:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

6

L’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, figurante in detta sezione 1, così disponeva:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

7

Ai sensi dell’articolo 5, numero 1, lettera a), del medesimo regolamento, che figura nella sezione 2, rubricata «Competenze speciali», del capo II dello stesso:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)

a)

in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita».

8

L’articolo 15 del regolamento n. 44/2001, che faceva parte della sezione 4, rubricata «Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori», del capo II di tale regolamento, prevedeva quanto segue:

«1.   Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

a)

qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;

b)

qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;

c)

in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

(...)».

9

L’articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento, figurante in tale sezione 4, recitava quanto segue:

«L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore».

10

Ai sensi dell’articolo 17 del regolamento, che figura nella medesima sezione 4:

«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

1)

posteriore al sorgere della controversia, o

2)

che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o

3)

che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

11

La PEI, che propone servizi di gioco d’azzardo on-line attraverso il sito Internet www.mybet.com, rivolge la sua attività commerciale in particolare verso la Slovenia.

12

B.B. ha aperto un conto utente su tale sito e, in tale occasione, ha dovuto accettare le condizioni generali redatte unilateralmente dalla PEI, senza poterne influenzare la redazione o eventualmente modificare successivamente dette condizioni, che prevedevano, in particolare, che competenti a dirimere eventuali controversie relative ai rapporti contrattuali fossero i giudici della Repubblica di Malta.

13

Dalla decisione di rinvio risulta che, nel periodo compreso tra il 31 marzo 2010 e il 10 maggio 2011, B.B. ha guadagnato circa EUR 227000 giocando a poker su tale sito. Il 10 maggio 2011 il conto di B.B. è stato bloccato dalla PEI e tale importo è stato trattenuto da quest’ultima in quanto B.B. avrebbe violato il regolamento di gioco stabilito dalla PEI mediante la creazione di un conto utente supplementare, per il quale egli avrebbe utilizzato il nome e i dati di A.B.

14

Nel corso del mese di maggio 2013 B.B. ha adito in primo grado i giudici sloveni di un ricorso contro la PEI per ottenere da quest’ultima la restituzione di detto importo.

15

B.B. ha giustificato la competenza dei giudici sloveni facendo valere la sua qualità di consumatore, che gli consentirebbe di adire il giudice del luogo in cui è domiciliato, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001.

16

La PEI ha dedotto l’irricevibilità di detto ricorso eccependo che i giudici sloveni non sarebbero competenti a conoscere della controversia di cui al procedimento principale. Poiché B.B. sarebbe un giocatore di poker professionista, il che lo priverebbe, quindi, della tutela accordata ai consumatori, solo i giudici della Repubblica di Malta, nel cui territorio la PEI ha la sua sede sociale, sarebbero competenti a conoscere della controversia.

17

Il giudice sloveno di primo grado, da un lato, ha riconosciuto la competenza dei giudici sloveni, in considerazione dell’ubicazione del domicilio di B.B., ritenendo che quest’ultimo avesse agito in qualità di consumatore quando ha aperto il proprio conto utente sul sito Internet della PEI e, dall’altro, ha accolto il ricorso di B.B.

18

La PEI ha interposto appello avverso la sentenza del giudice sloveno di primo grado dinanzi al giudice d’appello sloveno, il quale ha confermato tale sentenza. La PEI ha, quindi, proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, il Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia). Il procedimento dinanzi a tale organo giurisdizionale si riferisce solo a B.B., mentre quello che riguarda A.B. è stato concluso in via definitiva.

19

Interrogandosi sulla questione se la competenza a decidere sulla controversia possa essere attribuita ai giudici sloveni, tenuto conto del domicilio di B.B., o debba esserlo ai giudici maltesi, tenuto conto della sede sociale della PEI, il giudice del rinvio ritiene che la risposta a tale questione dipenda dalla questione se si possa ritenere che B.B. abbia concluso con la PEI un contratto in qualità di «consumatore, per un uso che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale», ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001.

20

A tale riguardo, il giudice del rinvio rileva, da un lato, che B.B. ha dovuto accettare le condizioni generali stabilite unilateralmente dalla PEI, con la conseguenza che era economicamente più debole e giuridicamente meno esperto della controparte, che non avrebbe dichiarato la sua attività di giocatore di poker come attività professionale, che non l’avrebbe proposta a terzi dietro corrispettivo e che non avrebbe avuto sponsor. Dall’altro lato, dal 2008 egli avrebbe vissuto delle proprie vincite a poker e avrebbe praticato tale gioco per una media di nove ore al giorno lavorativo.

21

Peraltro, l’interpretazione letterale dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 non sarebbe univoca, in quanto talune versioni linguistiche di tale disposizione conterrebbero elementi supplementari per quanto riguarda la nozione di «attività professionale» che potrebbero dar luogo ad interpretazioni divergenti, come il termine in lingua inglese «trade» che farebbe riferimento allo scambio di beni o di servizi o il termine in lingua slovena «pridobitna dejavnost» che implicherebbe un aspetto tecnico ed economico della percezione del denaro, nel senso di un guadagno di beni materiali.

22

In tali circostanze, il Vrhovno sodišče (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale seguente:

«Se l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che può essere qualificato come un contratto stipulato da un consumatore per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale anche un contratto di gioco di poker on line, concluso a distanza tramite internet da un individuo con un operatore straniero di giochi on line e assoggettato alle condizioni generali di contratto di tale operatore, laddove detto soggetto si è mantenuto diversi anni con i redditi così ottenuti o con le vincite del gioco del poker, sebbene non disponga di una formale registrazione di questo tipo di attività e comunque non offra tale attività a terzi sul mercato come servizio a pagamento».

Sulla questione pregiudiziale

23

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che una persona fisica domiciliata in uno Stato membro la quale, da un lato, abbia concluso con una società stabilita in un altro Stato membro un contratto per giocare a poker su Internet, contenente condizioni generali determinate da quest’ultima e, dall’altro, non abbia né ufficialmente dichiarato una siffatta attività né offerto tale attività a terzi a titolo di servizio a pagamento, perda la qualità di «consumatore», ai sensi di tale disposizione, qualora giochi a tale gioco per molte ore al giorno ottenendone vincite ingenti.

24

Innanzitutto, occorre ricordare che l’articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento costituisce una deroga tanto alla regola di competenza giurisdizionale generale sancita dall’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto è domiciliato, quanto alla regola di competenza giurisdizionale speciale in materia di contratti, dettata dall’articolo 5, punto 1, del medesimo regolamento, secondo cui il giudice competente è quello del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio. Pertanto, tale articolo 15, paragrafo 1, deve necessariamente essere interpretato restrittivamente, nel senso che non può dar luogo ad un’interpretazione che vada oltre le ipotesi espressamente previste da tale regolamento (sentenze del 14 marzo 2013, Česká spořitelna, C‑419/11, EU:C:2013:165, punto 26, e del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 27).

25

Occorre poi rilevare che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 è applicabile nell’ipotesi in cui ricorrano tre presupposti, ossia qualora, in primo luogo, una parte contrattuale abbia la qualità di consumatore che agisce in un contesto che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in secondo luogo, il contratto tra un simile consumatore e un professionista sia stato effettivamente concluso e, in terzo luogo, un contratto siffatto rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), di detto articolo 15. Tali presupposti devono essere soddisfatti cumulativamente, di modo che, qualora venga meno uno dei tre, la competenza non può essere determinata secondo le disposizioni in materia di contratti conclusi dai consumatori (sentenza del 23 dicembre 2015, Hobohm, C‑297/14, EU:C:2015:844, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

26

Nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio, la questione sollevata riguarda la prima di queste tre condizioni, in quanto mira a stabilire se B.B. abbia la qualità di «consumatore» che agisce in un contesto che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale.

27

Per quanto riguarda le differenze che, secondo il giudice del rinvio, esistono in alcune versioni linguistiche dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 a causa dell’aggiunta di elementi supplementari, segnatamente nella versione in lingua slovena, alla nozione di «attività professionale», occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, la necessità che un atto dell’Unione sia applicato e, quindi, interpretato in modo uniforme esclude che esso sia considerato isolatamente in una delle sue versioni, ma impone che esso sia interpretato in funzione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui fa parte (sentenza dell’8 giugno 2017, Sharda Europe, C‑293/16, EU:C:2017:430, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

28

In tale contesto, la Corte ha chiarito che la nozione di «consumatore», ai sensi degli articoli da 15 a 17 del regolamento n. 44/2001, deve essere interpretata in maniera autonoma, facendo riferimento principalmente al sistema e alle finalità di tale regolamento, al fine di garantirne l’uniforme applicazione in tutti gli Stati membri (sentenza del 6 settembre 2012, Mühlleitner, C‑190/11, EU:C:2012:542, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

29

Inoltre, tenuto conto del carattere derogatorio delle norme sulla competenza enunciate ai detti articoli da 15 a 17, tale nozione deve essere interpretata restrittivamente, facendo riferimento alla posizione della persona interessata in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest’ultimo, e non alla situazione soggettiva di tale persona, dato che la stessa persona può essere considerata un consumatore nell’ambito di talune operazioni e un operatore economico nell’ambito di altre (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punti 2729 e giurisprudenza ivi citata).

30

La Corte ne ha dedotto che solo i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, all’unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato di un individuo, rientrano nel particolare regime previsto dal suddetto regolamento in materia di tutela del consumatore in quanto parte ritenuta debole, tutela che non è giustificata nel caso di contratti che hanno come scopo un’attività professionale (sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

31

Ne consegue che le regole specifiche di competenza di cui agli articoli da 15 a 17 del regolamento n. 44/2001 si applicano, in linea di principio, solo nell’ipotesi in cui la finalità del contratto concluso tra le parti abbia ad oggetto un uso non professionale del bene o del servizio interessato (sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

32

È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se ad una persona fisica possa essere negata la qualità di «consumatore», ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, in ragione di fattori quali l’entità delle somme vinte nell’ambito di partite di poker, che consente a tale persona di vivere di tali vincite, nonché le conoscenze possedute da detta persona e la regolarità dell’attività.

33

In primo luogo, per quanto riguarda la circostanza evocata dal giudice del rinvio, secondo la quale le vincite derivanti dalle partite di poker consentono, nel caso di specie, a B.B. di vivere di esse dal 2008, occorre rilevare che l’ambito di applicazione degli articoli da 15 a 17 di tale regolamento non è limitato a importi specifici (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Petruchová, C‑208/18, EU:C:2019:825, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

34

Ne deriva che la circostanza che B.B. abbia vinto somme ingenti grazie alle partite di poker in seguito alla conclusione del contratto con la PEI non è, di per sé, un elemento determinante per la sua qualificazione o meno come «consumatore», ai sensi del regolamento n. 44/2001.

35

Infatti, se gli articoli da 15 a 17 di tale regolamento dovessero essere interpretati nel senso che non sono applicabili ai contratti di servizi che diano luogo a guadagni ingenti, il singolo non sarebbe in grado, poiché tale regolamento non prevede una soglia al di sopra della quale l’importo legato ad un contratto di servizi sia considerato ingente, di sapere se beneficerà della tutela offerta da tali disposizioni, il che sarebbe contrario all’intenzione del legislatore dell’Unione, espressa nel considerando 11 di tale regolamento, secondo cui le norme sulla competenza giurisdizionale dovrebbero avere un elevato grado di prevedibilità (v., per analogia, sentenza del 3 ottobre 2019, Petruchová, C‑208/18, EU:C:2019:825, punto 51).

36

La necessità di garantire la prevedibilità delle norme sulla competenza assume particolare importanza nell’ambito del gioco di poker che è un gioco d’azzardo che comporta sia il rischio di perdere le somme investite sia la possibilità di guadagnare somme ingenti. Pertanto, non sarebbe compatibile con tale obiettivo perseguito dal regolamento n. 44/2001 determinare la competenza giurisdizionale in funzione dell’importo vinto o perso.

37

In secondo luogo, la PEI ha sostenuto che sono in parte le conoscenze di B.B. che gli hanno permesso di guadagnare con le partite di poker somme ingenti.

38

A tale proposito, la Corte ha precisato che la nozione di «consumatore» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, che è definita per contrapposizione a quella di «operatore economico», possiede carattere oggettivo e prescinde dalle conoscenze e dalle informazioni di cui l’interessato realmente dispone (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 39, e giurisprudenza ivi citata).

39

Orbene, se la qualità di consumatore dovesse dipendere dalle conoscenze e dalle informazioni che un contraente possiede in un determinato settore, e non dalla circostanza che il contratto da lui concluso abbia come obiettivo o meno quello di soddisfare le proprie esigenze personali, ciò equivarrebbe a qualificare un contraente come consumatore in funzione della sua situazione soggettiva. Tuttavia, secondo la giurisprudenza citata al punto 29 della presente sentenza, la qualità di «consumatore» di una persona deve essere esaminata unicamente alla luce della posizione di quest’ultima in un determinato contratto, tenuto conto della natura e della finalità di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Petruchová, C‑208/18, EU:C:2019:825, punto 56).

40

Di conseguenza, le conoscenze di un singolo nel settore nel cui ambito rientra il contratto concluso non lo privano della qualità di «consumatore», ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 39).

41

In terzo luogo, per quanto riguarda l’evoluzione del rapporto contrattuale esistente tra B.B. e la PEI, come indicato al punto 29 della presente sentenza, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, al fine di determinare la qualità di «consumatore» di una persona, occorre fare riferimento alla posizione di tale persona in un determinato contratto, in relazione alla natura e alla finalità di quest’ultimo.

42

A tale proposito, spetta al giudice del rinvio tener conto di un’eventuale evoluzione ulteriore dell’uso che viene fatto dei servizi di lunga durata forniti dalla PEI. Infatti, l’utilizzatore di tali servizi potrebbe invocare la qualità di «consumatore» solo se l’uso essenzialmente non professionale di tali servizi, per il quale ha originariamente concluso un contratto, non ha acquisito, in seguito, un carattere essenzialmente professionale (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 37).

43

In quarto luogo, per quanto riguarda la regolarità con cui B.B. ha giocato al poker on-line, dalla decisione di rinvio risulta che quest’ultimo ha dedicato a tale gioco in media nove ore al giorno lavorativo.

44

Pur se le nozioni contenute nel regolamento n. 44/2001, in particolare quelle che compaiono all’articolo 15, paragrafo 1, dello stesso, devono essere interpretate in maniera autonoma, facendo riferimento principalmente al sistema e alle finalità del regolamento medesimo, al fine di garantirne l’uniforme applicazione in tutti gli Stati membri, come ricordato al punto 28 della presente sentenza, per garantire il rispetto degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione nel settore dei contratti conclusi dai consumatori, nonché la coerenza del diritto dell’Unione, si deve tenere parimenti conto della nozione di «consumatore» contenuta in altre normative dell’Unione (sentenza del 25 gennaio 2018,, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, punto 28).

45

A tale proposito, nell’ambito dell’interpretazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22), e della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64), la Corte ha dichiarato che la regolarità di un’attività può essere un elemento da prendere in considerazione per la qualificazione come «professionista», in contrapposizione alla nozione di «consumatore» (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2018, Kamenova, C‑105/17, EU:C:2018:808, punti 3738)

46

Tuttavia, da un lato, la regolarità di un’attività è solo uno tra gli altri elementi da prendere in considerazione e non determina, di per sé, la qualificazione da adottare nei confronti di una persona fisica sotto il profilo della nozione di «professionista» (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2018, Kamenova, C‑105/17, EU:C:2018:808, punto 39).

47

Dall’altro lato e soprattutto, l’attività di cui trattasi nel procedimento principale si distingue da quella oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 4 ottobre 2018, Kamenova (C‑105/17, EU:C:2018:808), in quanto quest’ultima riguardava la vendita di beni.

48

Sebbene il procedimento principale verta, infatti, su un’attività qualificabile come regolare, tale attività non dà tuttavia luogo alla vendita di beni né a una prestazione di servizi, come rilevato dal giudice del rinvio. Infatti, dalle indicazioni fornite da tale giudice risulta che B.B. non propone a terzi servizi connessi all’attività di gioco del poker e non ha dichiarato ufficialmente tale attività.

49

In tale contesto, spetta, di conseguenza, al giudice del rinvio verificare se, alla luce di tutti gli elementi di fatto del procedimento principale, B.B. abbia effettivamente agito al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività di ordine professionale, e trarne le conseguenze per quanto riguarda la qualificazione di quest’ultimo come «consumatore», ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001. Ai fini di tale qualificazione, elementi quali l’importo delle vincite ottenute con le partite di poker, le conoscenze o la perizia eventuali nonché la regolarità dell’attività di giocatore di poker della persona interessata non fanno perdere, in quanto tali, a tale persona la sua qualità di «consumatore», ai sensi di tale disposizione.

50

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che una persona fisica domiciliata in uno Stato membro la quale, da un lato, abbia concluso con una società stabilita in un altro Stato membro un contratto per giocare a poker su Internet, contenente condizioni generali determinate da quest’ultima e, dall’altro, non abbia né ufficialmente dichiarato una siffatta attività né offerto tale attività a terzi a titolo di servizio a pagamento, non perde la qualità di «consumatore» ai sensi di tale disposizione anche qualora giochi a detto gioco per molte ore al giorno, possieda conoscenze estese e ottenga da tale gioco vincite ingenti.

Sulle spese

51

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. deve essere interpretato nel senso che una persona fisica domiciliata in uno Stato membro la quale, da un lato, abbia concluso con una società stabilita in un altro Stato membro un contratto per giocare a poker su Internet, contenente condizioni generali determinate da quest’ultima e, dall’altro, non abbia né ufficialmente dichiarato una siffatta attività né offerto tale attività a terzi a titolo di servizio a pagamento, non perde la qualità di «consumatore» ai sensi di tale disposizione anche qualora giochi a detto gioco per molte ore al giorno, possieda conoscenze estese e ottenga da tale gioco vincite ingenti.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo sloveno.