SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

3 dicembre 2020 ( *1 )

«Inadempimento di uno Stato – Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE – Mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale – Separazione effettiva tra la gestione dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica e di trasporto del gas, da un lato, e le attività di fornitura e generazione, dall’altro – Istituzione di autorità nazionali di regolamentazione indipendenti»

Nella causa C‑767/19,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 17 ottobre 2019,

Commissione europea, rappresentata da O. Beynet e Y.G. Marinova, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato da L. Van den Broeck, M. Jacobs e C. Pochet, in qualità di agenti, assistite da G. Block, avocat,

convenuto,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da E. Juhász, facente funzione di presidente di sezione, C. Lycourgos (relatore) e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55), e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU 2009, L 211, pag. 94), avendo omesso di recepire correttamente:

l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di ciascuna delle direttive 2009/72 e 2009/73;

l’articolo 37, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/72, nonché l’articolo 41, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/73;

l’articolo 37, paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/72, nonché l’articolo 41, paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/73, nonché

l’articolo 37, paragrafo 10, della direttiva 2009/72 e l’articolo 41, paragrafo 10, della direttiva 2009/73.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

2

I considerando 9, 11, 34, 37 e 61 della direttiva 2009/72 enunciano quanto segue:

«(9)

In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di generazione e fornitura (separazione effettiva), vi è il rischio permanente di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.

(...)

(11)

Solo eliminando l’incentivo, per le imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione proprietaria, la quale implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di generazione, rappresenta chiaramente un modo efficace e stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d’interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive del mercato interno del gas e dell’energia elettrica [(2007/2089(INI) (GU 2008, C 175 E, pag. 206)], ha definito la separazione proprietaria a livello di trasmissione come il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nella infrastruttura, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. In virtù della separazione proprietaria, gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare controlli su un’impresa di generazione o di fornitura e, allo stesso tempo, esercitare un controllo o eventuali diritti su un sistema di trasmissione o in un gestore di sistemi di trasmissione. Per converso, il controllo esercitato su un sistema di trasmissione o un gestore di sistemi di trasmissione dovrebbe escludere la possibilità di esercitare un controllo o eventuali diritti su un’impresa di generazione o di fornitura. Entro questi limiti, un’impresa di generazione o di fornitura dovrebbe essere legittimata ad avere una partecipazione di minoranza in un sistema di trasmissione o in un gestore di sistemi di trasmissione.

(...)

(34)

Ai fini del buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica i regolatori dell’energia devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati. (...)

(...)

(37)

I regolatori dell’energia dovrebbero essere dotat[i] dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per le imprese elettriche e per imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle imprese elettriche che non rispettano i loro obblighi o proporre che un tribunale competente imponga tali sanzioni. Ai regolatori dell’energia dovrebbe inoltre essere conferito il potere necessario per adottare, indipendentemente dall’applicazione delle norme in materia di concorrenza, le misure idonee a garantire vantaggi per il consumatore promuovendo la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica. La creazione di centrali elettriche virtuali – programmi di cessione dell’energia elettrica con cui un’impresa elettrica è obbligata a vendere o a rendere disponibile un certo volume di energia elettrica o a garantire l’accesso a parte della sua capacità di generazione a fornitori interessati per un certo periodo di tempo – sono una delle possibili misure cui si potrebbe ricorrere per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato. Ai regolatori dell’energia dovrebbero inoltre essere conferite le competenze per contribuire a garantire un servizio universale e pubblico di qualità elevata in coerenza con l’apertura del mercato, per la tutela dei clienti vulnerabili e per la piena efficacia delle misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non dovrebbero pregiudicare le competenze della Commissione relative all’applicazione delle norme in materia di concorrenza, compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione comunitaria e delle regole relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali. L’organismo indipendente al quale una parte che è stata destinataria della decisione di un regolatore nazionale ha il diritto di proporre ricorso potrebbe essere un giudice o un’altra autorità giudiziaria abilitata a trattare un ricorso giurisdizionale.

(...)

(61)

(...) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero denunciare alle autorità garanti della concorrenza e alla Commissione gli Stati membri in cui i prezzi pregiudicano la concorrenza e il corretto funzionamento del mercato».

3

L’articolo 5 di tale direttiva prevede quanto segue:

«Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, o gli Stati membri provvedono affinché siano definiti criteri tecnici di sicurezza e siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali norme tecniche garantiscono l’interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. Se del caso, l’Agenzia può formulare raccomandazioni appropriate volte a conseguire la compatibilità di dette norme. Le norme sono notificate alla Commissione, a norma dell’articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione [GU 1998, L 204, pag. 37]».

4

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 8, della direttiva 2009/72 così dispone:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012:

a)

ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione agisca in qualità di gestore del sistema di trasmissione;

(...)

8.   Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un’impresa verticalmente integrata[,] uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.

In tal caso, lo Stato membro interessato:

a)

designa un gestore di sistemi indipendente a norma dell’articolo 13; oppure

b)

si conforma alle disposizioni del capo V».

5

L’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva prevede quanto segue:

«Le imprese proprietarie di un sistema di trasmissione che sono state certificate dall’autorità nazionale di regolamentazione come imprese che hanno osservato le prescrizioni di cui all’articolo 9, secondo la procedura di certificazione descritta di seguito, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasmissione. (...)».

6

Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, contenuto nel capo V della stessa, intitolato «Gestore di trasmissione indipendente»:

«I gestori dei sistemi di trasmissione sono dotati di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva e per svolgere l’attività di trasmissione di energia elettrica, in particolare:

a)

i beni necessari per l’attività di trasmissione di energia elettrica, compreso il sistema di trasmissione, sono proprietà del gestore del sistema di trasmissione».

7

L’articolo 35, paragrafi 4 e 5, della medesima direttiva prevede quanto segue:

«4.   Gli Stati membri garantiscono l’indipendenza dell’autorità di regolamentazione e provvedono affinché essa eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza. (...)

(...)

5.   Per tutelare l’indipendenza dell’autorità di regolamentazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché:

a)

l’autorità di regolazione possa prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo politico (…)

(...)».

8

L’articolo 37, paragrafo 1, lettere i) e j), paragrafo 4, lettere a) e b), paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/72 prevede quanto segue:

«1.   L’autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti:

(...)

i)

vigilare sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all’ingrosso, e sull’osservanza, da parte delle imprese elettriche, degli obblighi in materia di trasparenza;

j)

vigilare sul grado e sull’efficacia di apertura del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell’energia elettrica, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione, i reclami dei clienti civili, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, fornendo in particolare ogni informazione pertinente alle autorità preposte alla tutela della concorrenza e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza;

(...)

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui ai paragrafi 1, 3 e 6. A tal fine, all’autorità di regolamentazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti:

a)

il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di energia elettrica;

b)

il potere di effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell’energia elettrica e di adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato. Ove appropriato, l’autorità di regolamentazione ha anche il potere di cooperare con l’autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza e con le autorità di regolamentazione dei mercati finanziari o con la Commissione nello svolgimento di un’indagine relativa alla legislazione sulla concorrenza;

(...)

6.   Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per quanto segue:

a)

la connessione e l’accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione o le relative metodologie. Queste tariffe o metodologie devono consentire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti;

b)

la prestazione di servizi di bilanciamento, che sono svolti nel modo più economico possibile e forniscono incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l’immissione e il prelievo di energia. I servizi di bilanciamento devono essere forniti in modo equo e non discriminatorio ed essere basati su criteri obiettivi;

c)

l’accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione.

(...)

9.   Le autorità di regolamentazione controllano la gestione della congestione all’interno delle reti elettriche nazionali, compresi gli interconnettori, e l’attuazione delle norme di gestione della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasmissione o gli operatori di mercato presentano per approvazione alle autorità nazionali di regolamentazione le loro procedure di gestione della congestione, inclusa l’assegnazione delle capacità. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere la modifica di tali regole».

9

I considerando 6, 8, 30, 33 e 59 della direttiva 2009/73 hanno una formulazione analoga, rispettivamente, ai considerando 9, 11, 34, 37 e 61 della direttiva 2009/72. Il riferimento alla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU 2003, L 176, pag. 37), contenuto al considerando 33 della direttiva 2009/72, è sostituito da quello alla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU 2003, L 176, pag. 57), contenuto al considerando 29 della direttiva 2009/73. I riferimenti ai mercati dell’energia elettrica sono sostituiti da quelli ai mercati del gas.

10

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 8, l’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 41, paragrafo 1, lettere i) e j), paragrafo 4, lettere a) e b), paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/73 hanno una formulazione analoga, rispettivamente, all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 8, all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 37, paragrafo 1, lettere i) e j), paragrafo 4, lettere a) e b), paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/72.

Diritto belga

Legge sull’energia elettrica

11

L’articolo 9 bis, paragrafo 1, della legge del 29 aprile 1999, in materia di organizzazione del mercato dell’energia elettrica (Moniteur belge dell’11 maggio 1999, pag. 16264), come modificata dalla legge del 28 giugno 2015 (Moniteur belge del 6 luglio 2015, pag. 44424) (in prosieguo: la «legge sull’energia elettrica»), inserito dalla legge del 14 gennaio 2003 (Moniteur belge del 28 febbraio 2003, pag. 9944), così dispone:

«Ad eccezione di due titoli, il gestore del sistema deve possedere, direttamente o indirettamente, la totalità del capitale e dei diritti di voto inerenti ai titoli emessi da:

1o ogni società controllata che, su richiesta del gestore del sistema, assicura in tutto o in parte la gestione del sistema di trasmissione di cui all’articolo 8;

2° ogni società controllata proprietaria delle infrastrutture e delle apparecchiature facenti parte del sistema di trasmissione».

12

L’articolo 10, paragrafo 1, della legge sull’energia elettrica prevede quanto segue:

«Previo parere della [Commission di régulation de l’électricité et du gaz (Commissione per la regolamentazione dell’energia elettrica e del gas) (CREG)] e deliberazione del Consiglio dei ministri, il Ministro [federale competente per l’energia] designa il gestore del sistema, previa proposta di uno o più proprietari della rete (compreso, se del caso, il gestore della rete in uscita) che, da soli o congiuntamente, detengono una parte del sistema di trasmissione che copra almeno il 75[%] del territorio nazionale e almeno due terzi del territorio di ciascuna regione.

(…)».

13

L’articolo 11 di tale legge prevede quanto segue:

«Previo parere della [CREG] e di concerto con il gestore del sistema, il Re emana un regolamento tecnico per la gestione del sistema di trasmissione e l’accesso a quest’ultimo.

Il regolamento tecnico definisce in particolare:

1o i requisiti tecnici minimi per la connessione al sistema di trasmissione degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, i termini per la connessione, nonché le modalità tecniche che consentono al gestore del sistema di accedere agli impianti degli utenti e di adottare o far adottare provvedimenti ad essi relativi ove ciò sia imposto dalla sicurezza o dall’affidabilità tecnica della rete; nonché i termini per la connessione;

2° norme operative che il gestore del sistema deve osservare nella sua gestione tecnica dei flussi di energia elettrica e nelle azioni che deve intraprendere al fine di porre rimedio ai problemi di congestione, ai disturbi tecnici e al guasto di unità di produzione;

3° se del caso, la priorità da dare, per quanto possibile tenuto conto della necessaria sicurezza dell’approvvigionamento, agli impianti di generazione che utilizzano fonti energetiche rinnovabili o alle unità di cogenerazione;

4° i servizi ausiliari che il gestore del sistema deve predisporre;

5° le informazioni che gli utenti del sistema devono fornire al gestore del sistema, compresi i dati relativi al piano di sviluppo;

6° le informazioni che il gestore del sistema deve fornire ai gestori degli altri sistemi elettrici con cui il sistema di trasmissione è interconnesso, al fine di garantire un funzionamento sicuro ed efficiente, uno sviluppo coordinato e l’interoperabilità della rete interconnessa;

7° le disposizioni in materia di informazione o di previa approvazione da parte della [CREG] di norme operative, condizioni generali, contratti tipo, formulari o procedure applicabili al gestore del sistema e, se del caso, agli utenti.

Conformemente al regolamento tecnico, i contratti del gestore del sistema relativi all’accesso alla rete precisano le modalità di applicazione di quest’ultimo per gli utenti della rete, i distributori o gli intermediari in modo non discriminatorio».

14

L’articolo 18, paragrafo 1, della medesima legge prevede quanto segue:

«Fatta salva l’applicazione della legge del 6 aprile 1995 relativa allo statuto delle imprese di investimento e al loro controllo, agli intermediari finanziari e ai consulenti in materia di investimento [(Moniteur belge del 3 giugno 1995, pag. 15876)], il Re, previo parere della [CREG], può:

(...)

2° adottare le norme di comportamento applicabili agli intermediari e ai fornitori, in particolare in materia di transazione e di bilanciamento;

(...)».

15

L’articolo 23, paragrafi 1 e 2, della legge sull’energia elettrica prevede quanto segue:

«1.   È istituita una [CREG]. La [CREG] è un ente autonomo dotato di personalità giuridica e avente sede nella circoscrizione amministrativa di Bruxelles-Capitale [(Belgio)].

La [CREG] adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti di cui all’articolo 23, [paragrafo] 2, in stretta consultazione, se del caso, con le altre autorità federali interessate, ivi compresa l’Autorità belga garante della concorrenza, e fatte salve le rispettive competenze:

(...)

2.   La [CREG] è investita di un compito di consulenza presso le autorità pubbliche per quanto riguarda l’organizzazione e il funzionamento del mercato dell’energia elettrica, da un lato, e di un compito generale di vigilanza e di controllo sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti ad esso relativi, dall’altro.

A tal fine, la [CREG]:

(...)

3° vigila sulla trasparenza e sulla concorrenza nel mercato dell’energia elettrica conformemente all’articolo 23 bis;

3°bis valuta il carattere obiettivamente giustificato del rapporto tra i prezzi e i costi d’impresa di cui all’articolo 23 ter;

4° sorveglia e controlla gli scambi commerciali di prodotti energetici all’ingrosso conformemente al [r]egolamento (UE) n. 1227/2011 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU 2011, L 326, pag. 1)], nel rispetto delle rispettive competenze dell’Autorità belga garante della concorrenza e dell’[Autorità dei servizi e mercati finanziari (FSMA)];

(...)

8° controlla il rispetto, da parte del gestore del sistema e delle imprese elettriche, degli obblighi loro incombenti in forza della presente legge e dei relativi decreti di esecuzione, nonché delle altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili al mercato dell’energia elettrica, in particolare per quanto riguarda le questioni transfrontaliere e le materie di cui al [r]egolamento (CE) n. 714/2009 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15)];

9° controlla l’applicazione del regolamento tecnico, approva i documenti previsti da tale regolamento, in particolare per quanto riguarda le condizioni di connessione e di accesso al sistema di trasmissione, nonché le condizioni della responsabilità di bilanciamento nella zona di regolazione, e valuta le prestazioni effettuate dalle regole del regolamento tecnico che disciplinano la sicurezza e l’affidabilità del sistema di trasporto;

(...)».

16

L’articolo 23 bis di tale legge stabilisce quanto segue:

«La [CREG] provvede affinché ogni impresa elettrica che fornisce energia elettrica ai clienti domiciliati in Belgio si astenga, singolarmente o di concerto con una o più imprese elettriche, da qualsiasi comportamento anticoncorrenziale o da pratiche commerciali sleali che incidono o possono incidere su un mercato efficiente dell’energia elettrica in Belgio.

Se la [CREG] accerta, nell’esercizio dei suoi compiti di vigilanza e di controllo, pratiche commerciali sleali o un comportamento anticoncorrenziale, invia di propria iniziativa al Ministro [federale competente per l’energia] una relazione contenente i suoi rilievi e, se del caso, qualsiasi misura che essa ritenga debba essere adottata, da essa stessa o da qualsiasi altra autorità competente, al fine di porre rimedio a pratiche commerciali sleali oppure a un comportamento anticoncorrenziale che incidono o possono incidere su un mercato efficiente dell’energia elettrica in Belgio.

La [CREG] denuncia le presunte infrazioni all’Autorità belga garante della concorrenza, le trasmette la relazione da essa inviata al Ministro [federale competente per l’energia] e le fornisce le necessarie informazioni riservate.

Per quanto riguarda le pratiche commerciali sleali, il Re, su proposta della [CREG], con decreto deliberato in Consiglio dei ministri, può precisare le misure urgenti che la [CREG] è autorizzata ad adottare.

La [CREG] può formulare pareri e proporre qualsiasi misura che favorisca il buon funzionamento e la trasparenza sul mercato e che si applichi a tutte le imprese elettriche attive in Belgio».

17

Secondo l’articolo 23 ter di detta legge:

«1.   I prezzi offerti da un’impresa elettrica devono essere obiettivamente giustificati rispetto ai costi dell’impresa. La [CREG] valuta tale rapporto confrontando in particolare i costi e i prezzi di detta impresa con i costi e i prezzi delle imprese analoghe, se possibile anche a livello internazionale.

2.   Qualora l’impresa elettrica sia un’impresa collegata, l’abuso di posizione dominante è presunto se offre prezzi e/o condizioni discriminatorie alle imprese non collegate.

3.   Se la [CREG] accerta che non esiste un rapporto oggettivamente giustificato, come previsto al [paragrafo 1], invia di propria iniziativa al Ministro [federale competente per l’energia] una relazione contenente i suoi rilievi e le misure da essa raccomandate.

La [CREG] denuncia le presunte infrazioni all’Autorità belga garante della concorrenza, le trasmette la relazione da essa inviata al Ministro [federale competente per l’energia] e le fornisce le necessarie informazioni riservate.

Per quanto riguarda i prezzi e/o le condizioni discriminatorie, il Re, su proposta della [CREG], con decreto deliberato in Consiglio dei ministri, può precisare le misure urgenti che la [CREG] è autorizzata ad adottare.

In materia di prezzi, la [CREG] può formulare pareri e proporre qualsiasi misura applicabile a tutte le imprese elettriche attive in Belgio».

18

L’articolo 26, paragrafo 1, della medesima legge prevede quanto segue:

«Nello svolgimento dei compiti affidatile, la [CREG] può chiedere al gestore dei sistemi e ai gestori di reti di distribuzione, a qualsiasi impresa collegata o associata, nonché a ogni impresa che gestisce una piattaforma commerciale multilaterale sulla quale sono negoziati blocchi di energia o strumenti finanziari relativi ai blocchi di energia, che abbiano un legame diretto con il mercato belga dell’energia elettrica o che abbiano un impatto diretto su quest’ultimo, di fornirgli tutte le informazioni necessarie, ivi compresa la motivazione di eventuali rifiuti di concedere l’accesso a terzi, e tutte le informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete, purché essa motivi la propria domanda. Essa può procedere ad una revisione dei loro conti in loco.

A decorrere dal 1o gennaio 2003, la [CREG] può inoltre richiedere a questi ultimi e al Comitato di controllo dell’Energia elettrica e del Gas, fatti salvi i compiti ad esso affidati, le informazioni utili alla preparazione della sua politica tariffaria nell’ambito dell’applicazione del compito affidatole dall’articolo 23, 14° bis, 15° e 16°».

19

L’articolo 26, paragrafo 1 bis, della legge sull’energia elettrica prevede quanto segue:

«Nello svolgimento dei compiti affidatile dagli articoli 23 bis e 23 ter, la [CREG] dispone inoltre dei poteri e dei diritti qui di seguito descritti:

1o ottenere dalle imprese elettriche qualsiasi informazione, in qualsiasi forma, sulle materie che rientrano nelle sue competenze e nei suoi compiti, entro trenta giorni dalla sua domanda;

2° ottenere da queste ultime relazioni sulle loro attività o su taluni aspetti di queste ultime;

3° determinare le informazioni che devono esserle comunicate dalle imprese elettriche periodicamente e la periodicità con cui tali informazioni devono esserle trasmesse;

4° in caso di rifiuto di trasmettere le informazioni richieste entro trenta giorni, procedere ad una visita in loco nel corso della quale essa può consultare tutte le informazioni e tutti i documenti summenzionati necessari allo svolgimento dei compiti che le sono affidati e, se del caso, copiarli.

Le informazioni raccolte dalla [CREG] nell’ambito del presente paragrafo possono essere utilizzate unicamente ai fini delle relazioni, dei pareri e delle raccomandazioni di cui agli articoli 23 bis e 23 ter. Il Re, con regio decreto deliberato in Consiglio dei ministri, può estendere il presente articolo a decisioni vincolanti che potrebbero essere contemplate dagli articoli 23 bis e 23 ter».

20

L’articolo 30 bis, paragrafo 3, di tale legge prevede quanto segue:

«(...)

I membri [della CREG] sono competenti a ricercare e accertare, mediante verbali che fanno fede fino a prova contraria, le infrazioni (...). A tal fine possono:

1o accedere agli edifici, agli stabilimenti e alle loro pertinenze durante l’orario di apertura o di lavoro, quando ciò sia necessario all’esercizio dei loro compiti;

2° fare tutti gli accertamenti utili, farsi produrre e raccogliere tutti i documenti, gli atti, i libri e gli oggetti necessari all’indagine e all’accertamento delle infrazioni;

3° raccogliere tutte le informazioni, ricevere ogni dichiarazione o testimonianza scritta o orale;

4° prestare assistenza nell’ambito dell’esecuzione delle decisioni della Commissione.

(...)».

21

Ai sensi dell’articolo 31 di detta legge, «[f]atte salve le altre misure previste dalla presente legge, la [CREG] può ingiungere a qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in Belgio di conformarsi a determinate disposizioni della presente legge, dei suoi decreti di esecuzione, di leggi successive in materia di tariffe o di contributi di cui all’articolo 21 bis, o di qualsiasi altra disposizione di cui essa controlla l’applicazione ai sensi dell’articolo 23, [paragrafo] 2, [secondo comma], 4° e 8°, entro il termine stabilito dalla [CREG]».

22

L’articolo 31/1 della medesima legge stabilisce quanto segue:

«1.   (...) previa autorizzazione di un giudice istruttore, le persone di cui all’articolo 30 bis, [paragrafo] 3, [primo comma], possono, con decisione motivata, ordinare, salvo che in un’abitazione privata, il sequestro di beni che sono di proprietà della persona sottoposta a indagine condotta dalla [CREG] e che, o costituiscono l’oggetto dell’infrazione esaminata, o erano destinati o sono serviti a commettere l’infrazione in questione, oppure costituiscono un vantaggio patrimoniale direttamente tratto dall’infrazione o ne costituiscono l’equivalente.

Le persone di cui all’articolo 30 bis, [paragrafo] 3, [primo comma], specificano nella loro decisione le circostanze di fatto che giustificano la misura adottata e tengono conto, per motivare la loro decisione, dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà.

Ai fini dell’esecuzione di tale ordine, le persone di cui all’articolo 30 bis, [paragrafo] 3, [primo comma], possono, se necessario, chiedere l’assistenza dei pubblici poteri.

(...)».

La legge sul gas naturale

23

L’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della legge del 12 aprile 1965, relativa al trasporto di gas e di altri prodotti mediante condotte (Moniteur belge del 7 maggio 1965, pag. 5260), come modificata dalla legge dell’8 luglio 2015 (Moniteur belge del 16 luglio 2015, pag. 46239) (in prosieguo: la «legge sul gas naturale»), così dispone:

«Il titolare di un’autorizzazione per il trasporto di gas naturale, che sia candidato alla gestione del sistema di trasporto di gas naturale, deve detenere da solo o insieme ad altri titolari di autorizzazione per il trasporto di gas naturale, una parte del sistema previsto che copra almeno il 75% del territorio nazionale».

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L’articolo 15/5 undecies di tale legge stabilisce quanto segue:

«1.   Su proposta della [CREG], il Re istituisce un codice di buona condotta in materia di accesso al sistema di trasporto del gas naturale, all’impianto di stoccaggio del gas naturale e all’impianto di [gas naturale liquefatto (GNL)].

Il codice di buona condotta definisce:

1o le procedure e le modalità di richiesta di accesso al sistema;

2° le informazioni che gli utenti del sistema di trasporto del gas naturale, dell’impianto di stoccaggio del gas naturale e dell’impianto di GNL devono fornire al gestore del sistema di trasporto del gas naturale, al gestore degli impianti di stoccaggio del gas naturale e al gestore degli impianti di GNL;

3° le precauzioni che devono essere adottate dal gestore del sistema di trasporto del gas naturale, dal gestore dell’impianto di stoccaggio del gas naturale e dal gestore dell’impianto di GNL per tutelare la riservatezza dei dati commerciali relativi agli utenti del sistema di trasporto del gas naturale, dell’impianto di stoccaggio del gas naturale [o] dell’impianto di GNL;

4° i termini entro i quali il gestore del sistema di trasporto del gas naturale, il gestore dell’impianto di stoccaggio del gas naturale e il gestore dell’impianto di GNL devono rispondere alle richieste di accesso al loro sistema e al loro impianto;

5° le misure per evitare qualsiasi discriminazione tra utenti o categorie di utenti del sistema di trasporto del gas naturale, dell’impianto di stoccaggio del gas naturale o dell’impianto di GNL;

6° i requisiti minimi per la separazione giuridica ed operativa delle funzioni di trasporto del gas naturale e di fornitura del gas naturale in seno ai gestori del sistema di trasporto del gas naturale, di stoccaggio del gas naturale o di GNL integrati;

7° i principi fondamentali relativi ai diritti e agli obblighi, da un lato, del gestore del sistema di trasporto del gas naturale, del gestore dell’impianto di stoccaggio del gas naturale e del gestore dell’impianto di GNL e, dall’altro, degli utenti del sistema di trasporto del gas naturale, dell’impianto di stoccaggio del gas naturale o dell’impianto di GNL, per l’accesso ai medesimi;

8° i principi fondamentali in materia di fatturazione;

9° i principi fondamentali relativi ai diritti e agli obblighi, da un lato, del gestore del sistema di trasporto del gas naturale, del gestore dell’impianto di stoccaggio del gas naturale e del gestore dell’impianto di GNL e, dall’altro, gli utenti del sistema di trasporto del gas naturale, dell’impianto di stoccaggio del gas naturale o dell’impianto di GNL in materia di utilizzo degli stessi, in particolare in materia di negoziazione per l’accesso alle capacità di trasporto, per la gestione delle congestioni e per la pubblicazione di informazioni;

10° le misure che devono essere riprese nel programma di adempimenti per l’escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l’organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno alla [CREG] un rapporto sulle misure adottate. Tale rapporto è pubblicato;

11° i requisiti in materia di indipendenza del personale dei gestori nei confronti dei produttori, dei distributori, dei fornitori e degli intermediari[;]

12° le norme e l’organizzazione del mercato secondario contenute all’articolo 15/1, [paragrafo 1], 9° bis;

13° i principi fondamentali relativi all’organizzazione dell’accesso agli hub.

Il rilascio e il mantenimento di ogni autorizzazione al trasporto o alla fornitura sono subordinati al rispetto del codice di buona condotta.

(...)».

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L’articolo 15/14, paragrafo 2, primo e secondo comma, della legge succitata prevede quanto segue:

«La [CREG] ha un compito di consulenza presso le autorità pubbliche per quanto riguarda l’organizzazione e il funzionamento del mercato del gas naturale, da un lato, e di un compito di vigilanza e di controllo sull’applicazione delle pertinenti leggi e regolamenti, dall’altro.

A tal fine, la [CREG]:

(...)

6° approva le principali condizioni di accesso ai sistemi di trasporto, ad eccezione delle tariffe di cui agli articoli da 15/5 a 15/5 quinquies, e ne controlla l’applicazione da parte delle imprese di trasporto per quanto riguarda le loro rispettive reti;

(...)

9° controlla la contabilità delle imprese del settore del gas naturale, in particolare al fine di verificare il rispetto delle disposizioni dell’articolo 15/12 e l’assenza di sussidi incrociati;

(...)

16° vigila sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all’ingrosso, e garantisce l’osservanza, da parte delle imprese del gas naturale, degli obblighi in materia di trasparenza;

17° vigila sul grado e sull’efficacia di apertura del mercato e della concorrenza a livello dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, ivi comprese le borse del gas naturale, e vigila sulle eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, fornendo ogni informazione pertinente e deferendo all’Autorità belga garante della concorrenza i casi che essa ritenga di loro competenza;

(...)

29° su proposta del gestore del sistema di trasporto del gas naturale, approva le metodologie usate per stabilire l’accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione. Tali metodologie sono trasparenti e non discriminatorie. La [CREG] pubblica sul proprio sito Internet le metodologie approvate;

30° controlla la gestione della congestione del sistema di trasporto del gas naturale, ivi compresi gli interconnettori, e l’attuazione delle norme di gestione della congestione, conformemente all’articolo 15/1, [paragrafo 3], 7°. La [CREG] ne informa la [d]irezione generale dell’Energia [del servizio pubblico federale “Economia, P.M.I, Classi medie ed Energia”]».

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L’articolo 15/14 bis della medesima legge prevede quanto segue:

«La [CREG] provvede affinché ogni impresa di gas naturale che fornisce gas naturale ai clienti domiciliati in Belgio, si astenga, singolarmente o di concerto con una o più imprese di gas naturale, da qualsiasi comportamento anticoncorrenziale o da pratiche commerciali sleali che incidono o possono incidere su un mercato efficiente del gas naturale in Belgio.

Se la [CREG] accerta, nell’esercizio dei suoi compiti di vigilanza e di controllo, pratiche commerciali sleali o un comportamento anticoncorrenziale, invia di propria iniziativa al Ministro [federale competente per l’energia] una relazione contenente i suoi rilievi e, se del caso, qualsiasi misura che essa ritenga debba essere adottata, da essa stessa o da qualsiasi altra autorità competente, al fine di porre rimedio a pratiche commerciali sleali oppure a un comportamento anticoncorrenziale che incidono o possono incidere su un mercato efficiente del gas naturale in Belgio.

La [CREG] denuncia le presunte infrazioni all’Autorità belga garante della concorrenza, le trasmette la relazione da essa inviata al Ministro [federale competente per l’energia] e le fornisce le necessarie informazioni riservate.

Per quanto riguarda le pratiche commerciali sleali, il Re, su proposta della [CREG], con decreto deliberato in Consiglio dei ministri, può precisare le misure urgenti che la [CREG] è autorizzata ad adottare.

La [CREG] può formulare pareri e proporre qualsiasi misura che favorisca il buon funzionamento e la trasparenza sul mercato e che si applichi a tutte le imprese di gas naturale attive in Belgio».

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L’articolo 15/14 ter della legge sul gas naturale così dispone:

1.   I prezzi offerti da un’impresa di gas naturale devono essere obiettivamente giustificati rispetto ai costi dell’impresa. La [CREG] valuta tale rapporto confrontando in particolare i costi e i prezzi di detta impresa con i costi e i prezzi delle imprese analoghe, se possibile anche a livello internazionale.

2.   Qualora l’impresa di gas naturale sia un’impresa collegata, l’abuso di posizione dominante è presunto se offre prezzi e/o condizioni discriminatorie alle imprese non collegate.

3.   Se la [CREG] accerta che non esiste un rapporto oggettivamente giustificato come previsto al [paragrafo 1], invia di propria iniziativa al Ministro [federale competente per l’energia] una relazione contenente i suoi rilievi e le misure da essa raccomandate.

La [CREG] denuncia le presunte infrazioni all’Autorità belga garante della concorrenza, le trasmette la relazione da essa inviata al Ministro [federale competente per l’energia] e le fornisce le necessarie informazioni riservate.

Per quanto riguarda i prezzi e/o le condizioni discriminatorie, il Re, su proposta della [CREG], con decreto deliberato in Consiglio dei ministri, può precisare le misure urgenti che la [CREG] è autorizzata ad adottare.

In materia di prezzi, la [CREG] può formulare pareri e proporre qualsiasi misura applicabile a tutte le imprese di gas attive in Belgio».

28

Ai sensi dell’articolo 15/16, paragrafo 1 bis, di tale legge:

«Nello svolgimento dei compiti affidatile dagli articoli 15/14 bis e 15/14 ter, la [CREG] dispone inoltre dei poteri e dei diritti qui di seguito descritti:

1o ottenere dalle imprese di gas naturale qualsiasi informazione, in qualsiasi forma, sulle materie che rientrano nelle sue competenze e nei suoi compiti, entro trenta giorni dalla sua domanda;

2° ottenere da queste ultime relazioni sulle loro attività o su taluni aspetti di queste ultime;

3° determinare le informazioni che devono esserle comunicate periodicamente dalle imprese di gas naturale e la periodicità con cui tali informazioni devono esserle trasmesse;

4° in caso di rifiuto di trasmettere le informazioni richieste entro trenta giorni, procedere ad una visita in loco nel corso della quale essa può consultare tutte le informazioni e tutti i documenti summenzionati necessari allo svolgimento dei compiti che le sono affidati e, se del caso, copiarli.

Le informazioni raccolte dalla [CREG] nell’ambito del presente paragrafo possono essere utilizzate unicamente ai fini delle relazioni, dei pareri e delle raccomandazioni di cui agli articoli 15/14 bis e 15/14 ter. Il Re, con regio decreto deliberato in Consiglio dei ministri, può estendere il presente articolo a decisioni vincolanti che potrebbero essere contemplate dagli articoli 15/14 bis e 15/14 ter».

29

L’articolo 18, paragrafo 3, della legge sul gas naturale prevede quanto segue:

«(...)

I membri [della CREG] sono competenti a ricercare e accertare, mediante verbali che fanno fede fino a prova contraria, le infrazioni (...). A tal fine possono:

1o accedere agli edifici, agli stabilimenti e alle loro pertinenze durante l’orario di apertura o di lavoro, quando ciò sia necessario all’esercizio dei loro compiti;

2° fare tutti gli accertamenti utili, farsi produrre e raccogliere tutti i documenti, gli atti, i libri e gli oggetti necessari all’indagine e all’accertamento delle infrazioni;

3° raccogliere tutte le informazioni, ricevere ogni dichiarazione o testimonianza scritta o orale;

4° prestare assistenza nell’ambito dell’esecuzione delle decisioni della Commissione.

(...)».

30

Ai sensi dell’articolo 20/2 di tale legge, «[f]atte salve le altre misure previste dalla presente legge, la [CREG] può ingiungere a qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in Belgio di conformarsi a determinate disposizioni della presente legge, dei suoi decreti di esecuzione, di leggi successive in materia di tariffe o di contributi di cui all’articolo 15/11, o di qualsiasi altra disposizione di cui essa controlla l’applicazione ai sensi dell’articolo 15/14, paragrafo 2, [secondo comma], 5° e 5°bis, entro il termine stabilito dalla [CREG]».

Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte

31

La Commissione ha proceduto d’ufficio all’esame del recepimento delle direttive 2009/72 e 2009/73 nell’ordinamento belga, al fine di verificare l’esistenza di eventuali incompatibilità con il diritto dell’Unione. L’indagine riguardava la separazione dei sistemi di trasmissione/trasporto, l’indipendenza e le competenze delle autorità nazionali di regolamentazione nonché la tutela dei consumatori.

32

Il 6 maggio 2013 la Commissione ha inviato al Regno del Belgio una lettera, nell’ambito della procedura «EU Pilot», invitandolo a rispondere a diversi quesiti in merito a detto recepimento. Ulteriori quesiti sono stati rivolti a tale Stato membro il 10 febbraio 2014.

33

Il suddetto Stato membro ha risposto a tale lettera e agli ulteriori quesiti il 12 settembre 2013, il 24 e il 28 febbraio 2014 nonché il 3, il 18 e il 19 marzo 2014.

34

Il 17 ottobre 2014 la Commissione ha inviato al Regno del Belgio una lettera di diffida, ritenendo che gli elementi forniti da tale Stato membro non avessero consentito di porre fine alle sue preoccupazioni circa la conformità del recepimento delle direttive 2009/72 e 2009/73 nell’ordinamento belga. Lo Stato membro in parola ha risposto a tale lettera il 18 gennaio 2015.

35

Il 26 febbraio 2016 la Commissione ha trasmesso al Regno del Belgio un parere motivato e l’ha invitato ad adottare le misure di sua competenza per conformarsi al parere motivato entro due mesi a decorrere dalla ricezione di quest’ultimo.

36

Il Regno del Belgio ha risposto il 19 luglio 2016 e ha comunicato successivamente alla Commissione le misure legislative il 15 settembre 2016 nonché il 9, il 10 e il 30 gennaio 2017. Il 2 ottobre 2018 ha avuto luogo una conferenza telefonica fra le autorità belghe e i servizi della Commissione.

37

Ritenendo che talune disposizioni del diritto belga continuassero a non essere conformi alle direttive 2009/72 e 2009/73, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

Sulla prima censura, vertente sulla violazione delle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di ciascuna delle direttive 2009/72 e 2009/73

Argomenti delle parti

38

La Commissione sostiene che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di ciascuna delle direttive 2009/72 e 2009/73 non è stato correttamente recepito nel diritto belga. A tal riguardo, l’articolo 10, paragrafo 1, della legge sull’energia elettrica e l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della legge sul gas naturale non richiederebbero che il gestore del sistema di trasmissione/trasporto sia il proprietario di quest’ultimo, esigerebbero invece, secondo la legge sull’energia elettrica, che i proprietari dei sistemi che propongono al Ministro federale competente per l’energia di designare un gestore detengano congiuntamente una parte del sistema di trasmissione che copra almeno il 75% del territorio nazionale e, secondo la legge sul gas naturale, che il gestore del sistema di trasporto detenga insieme ad altri una parte del sistema che copra almeno il 75% del territorio nazionale.

39

Una situazione di fatto o una prassi amministrativa, conforme al diritto dell’Unione, non può ovviare all’errato recepimento di tali direttive nell’ordinamento nazionale. Inoltre, sarebbe irrilevante che la Commissione non si sia opposta alla certificazione in Belgio della Elia System Operator SA e della Fluxys Belgium SA, gestori, rispettivamente, di un sistema di trasmissione di energia elettrica e di un sistema di trasporto del gas naturale.

40

Inoltre, l’inserimento, nel 2003, dell’articolo 9 bis nella legge sull’energia elettrica non porrebbe fine all’infrazione, in quanto tale disposizione prevede unicamente che il controllo del gestore del sistema su quest’ultimo possa essere garantito mediante una controllata al 100%.

41

Il Regno del Belgio sostiene che la Elia System Operator e la Fluxys Belgium sono proprietarie della rete, ai sensi delle direttive 2009/72 e 2009/73, e che la Commissione non ha formulato osservazioni in merito all’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tali direttive, nei pareri che essa ha formulato in occasione della certificazione di tali gestori.

42

Secondo il Regno del Belgio, vi è confusione tra, da un lato, le persone che possono proporre di designare un gestore del sistema di trasmissione e detenere almeno il 75% della proprietà del sistema al momento della designazione di tale gestore e, dall’altro, la percentuale di proprietà del sistema del gestore designato. L’articolo 10, paragrafo 1, della legge sull’energia elettrica riguarderebbe unicamente sul primo elemento, ma non la proprietà del sistema detenuto dal gestore del sistema designato. Inoltre, l’articolo 9 bis di tale legge, introdotto nel 2003, sancirebbe la scelta del trasferimento della proprietà, in quanto impone che il gestore del sistema, tramite una società controllata, sia il proprietario del sistema di trasmissione.

43

Il Regno del Belgio afferma che l’argomentazione della Commissione secondo cui, in forza dell’articolo 10, paragrafo 1, della legge sull’energia elettrica, i proprietari dei sistemi potrebbero anche essere proprietari di un’impresa che svolge una funzione di generazione o di fornitura, è fondato su supposizioni e affermazioni teoriche senza che la Commissione fornisca la prova di un inadempimento, sebbene l’onere della prova incombesse alla medesima.

Giudizio della Corte

44

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di ciascuna delle direttive 2009/72 e 2009/73 prevede che gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012, ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione/trasporto agisca in qualità di gestore del sistema di trasmissione/trasporto.

45

Secondo l’articolo 10, paragrafo 2, di ciascuna di tali direttive, sono le imprese proprietarie di un sistema di trasmissione/trasporto che sono state certificate dall’autorità nazionale di regolamentazione come imprese che hanno osservato le prescrizioni di cui a tale articolo 9, ad essere approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasmissione/trasporto.

46

Il considerando 9 della direttiva 2009/72 e il considerando 6 della direttiva 2009/73 enunciano che, in assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di generazione e fornitura (separazione effettiva), vi è il rischio permanente di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.

47

Come risulta dal considerando 11 della direttiva 2009/72 e dal considerando 8 della direttiva 2009/73, la separazione proprietaria implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di generazione (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2017, Balgarska energiyna borsa, C‑347/16, EU:C:2017:816, punto 46).

48

Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 8, di ciascuna delle direttive 2009/72 e 2009/73 prevede che, se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione/trasporto appartiene a un’impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 di tale articolo e che, in tal caso, lo Stato membro interessato designa un gestore di sistema indipendente a norma, rispettivamente, dell’articolo 13 della direttiva 2009/72 e dell’articolo 14 della direttiva 2009/72, oppure si conforma alle disposizioni, rispettivamente, del capo V della direttiva 2009/72 e del capo IV della direttiva 2009/73.

49

Per quanto riguarda i gestori di sistemi di trasmissione indipendenti, va rilevato che è stato dichiarato che l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/72 esige esplicitamente che tali gestori dei sistemi siano proprietari dei beni necessari per svolgere l’attività di trasmissione di energia elettrica, in particolare del sistema di trasmissione, e ciò, in particolare, al fine di assicurare, come indicano i considerando 16, 17 e 19 di detta direttiva, l’indipendenza totale ed effettiva di tali gestori rispetto alle attività di fornitura e di generazione (sentenza del 17 ottobre 2019, Elektrorazpredelenie Yug, C‑31/18, EU:C:2019:868, punto 64 e giurisprudenza citata).

50

Orbene, come sostenuto a giusto titolo dalla Commissione, nessun motivo giustifica l’esistenza di una divergenza quanto all’estensione della proprietà del sistema tra il paragrafo 1 e il paragrafo 8 dell’articolo 9 di ciascuna delle direttive 2009/72 e 2009/73. Tale paragrafo 1 riguarda il caso di un’«impresa proprietaria di un sistema di trasmissione/trasporto», senza menzionare in alcun modo quello di un’impresa che possieda una parte di tale sistema, il che tendenzialmente indica che l’impresa in questione, che potrebbe essere designata come gestore del sistema di trasmissione/trasporto, deve possedere la totalità di tale sistema. Tale interpretazione è corroborata dal testo univoco dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), di ciascuna di dette direttive, che fa riferimento al caso di cui all’articolo 9, paragrafo 8, ed esige che il sistema di trasmissione/trasporto sia di proprietà del gestore del sistema di trasmissione/trasporto.

51

Da tale analisi del tenore letterale e del contesto dell’articolo 9, paragrafo 1, di ciascuna delle direttive 2009/72 e 2009/73 discende che il proprietario del sistema di trasmissione/trasporto deve essere il proprietario della totalità di tale sistema.

52

Tale conclusione è inoltre conforme all’obiettivo di tale disposizione. Infatti, come sostiene sempre a giusto titolo la Commissione, essendo il proprietario dell’intero sistema, il gestore è incentivato ad effettuare gli investimenti e le modifiche tecniche che gli consentiranno di gestire e sviluppare tale sistema in modo ottimale.

53

Nel caso di specie, la normativa belga non richiede che il gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica o di trasporto del gas naturale ne sia il proprietario.

54

Infatti, l’articolo 10, paragrafo 1, della legge sull’energia elettrica prevede soltanto che i proprietari dei sistemi che propongono al Ministro federale competente per l’energia di designare un gestore detengano congiuntamente una parte del sistema di trasmissione che copra almeno il 75% del territorio nazionale. Quanto all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della legge sul gas naturale, esso esige che il candidato alla gestione del sistema di trasporto detenga congiuntamente ad altri una parte del sistema che copra almeno il 75% del territorio nazionale.

55

Occorre rilevare che l’articolo 9 bis della legge sull’energia elettrica, inserito nel 2003 e fatto valere dal Regno del Belgio, prevede che il gestore del sistema, ad eccezione di due titoli, debba possedere, direttamente o indirettamente, la «totalità del capitale e dei diritti di voto» inerenti ai titoli emessi da ogni società controllata che, su richiesta del gestore del sistema, assicura in tutto o in parte la gestione del sistema di trasmissione di cui all’articolo 8 di tale legge, o da ogni società controllata proprietaria delle infrastrutture e delle apparecchiature facenti parte del sistema di trasmissione. Orbene, sebbene tale disposizione preveda che il controllo del gestore del sistema su quest’ultimo possa essere garantito mediante una controllata detenuta quasi al 100% da tale gestore, per contro essa non esige affatto che ogni gestore di rete possieda una siffatta controllata, né che, qualora esista una siffatta controllata, il controllo garantito da quest’ultima riguardi tutto il sistema di trasmissione di cui trattasi.

56

Peraltro, se, come sostiene il Regno del Belgio, l’articolo 10, paragrafo 1, della legge sull’energia elettrica riguarda soltanto le persone che possono proporre di designare il gestore del sistema di trasmissione e che, nel fare ciò, quest’ultimo non è tenuto a soddisfare esso stesso i requisiti di cui a tale disposizione, ciò porta a considerare non già che la normativa belga è conforme alla direttiva 2009/72, ma che tale normativa non richiede che il gestore detenga la proprietà del sistema, dal momento che non è applicabile nei suoi confronti il requisito che egli detenga «una parte del sistema di trasmissione». Seguendo l’argomentazione del Regno del Belgio, uno o più proprietari di una parte del sistema potrebbero proporre come gestore una persona che non detenga neppure una parte di tale sistema.

57

Il Regno del Belgio invoca infine il rispetto dell’effetto utile delle direttive 2009/72 e 2009/73. La sua argomentazione si basa principalmente sul fatto che, in forza delle decisioni di certificazione adottate dalla CREG, in applicazione del regolamento n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1755/2005 (GU 2009, L 211, pag. 36), la Elia System Operator e la Fluxys Belgium, gestori, rispettivamente, del sistema di trasmissione di energia elettrica e del sistema di trasporto del gas naturale, sono proprietarie dei sistemi ai sensi delle direttive 2009/72 e 2009/73. Orbene, nonostante la natura vincolante di tali decisioni adottate dalla CREG, secondo costante giurisprudenza l’esecuzione conforme alle disposizioni di una direttiva da parte delle autorità amministrative di uno Stato membro non può, di per sé sola, presentare la chiarezza e la precisione richieste per garantire la certezza del diritto e semplici prassi amministrative, per natura modificabili a discrezione dall’amministrazione, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi che incombono agli Stati membri nel contesto della trasposizione di una direttiva (sentenza del 15 marzo 2012, Commissione/Polonia, C‑46/11, non pubblicata, EU:C:2012:146, punto 28 e giurisprudenza citata).

58

Inoltre, il fatto che la Commissione, nei suoi pareri emessi per la procedura di certificazione di tali gestori di sistemi, non si sia opposta alla certificazione di questi ultimi non può valere quale valutazione anticipata della corretta trasposizione delle direttive 2009/72 e 2009/73 nel diritto belga, dato che tali pareri non sono diretti a pronunciarsi su tale trasposizione.

59

Occorre, pertanto, constatare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali direttive, avendo omesso di recepire correttamente l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di ciascuna di dette direttive.

Sulla seconda censura, vertente sulla violazione di varie disposizioni dell’articolo 37 della direttiva 2009/72 e dell’articolo 41 della direttiva 2009/73

60

Per quanto riguarda la seconda censura, composta, nel ricorso, da tre parti, la Commissione ha affermato, nella sua replica, di rinunciare alla terza parte, vertente sulla violazione dell’articolo 37, paragrafo 10, della direttiva 2009/72 e dell’articolo 41, paragrafo 10, della direttiva 2009/73.

Sulla prima parte della seconda censura, vertente sulla violazione dell’articolo 37, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/72 e dell’articolo 41, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/73

– Argomenti delle parti

61

La Commissione sostiene che l’articolo 37, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/72 e l’articolo 41, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/73 non sono stati correttamente recepiti nell’ordinamento belga. Diverse disposizioni della legge sull’energia elettrica e della legge sul gas naturale non consentirebbero all’autorità di regolamentazione, nella specie la CREG, di adottare decisioni vincolanti per quanto riguarda la trasparenza e la libera concorrenza sul mercato, di imporre le misure proporzionate e necessarie al fine di promuovere una concorrenza effettiva e di garantire il buon funzionamento del mercato nei confronti delle imprese elettriche e del gas.

62

Se è pur vero che l’autorità di regolamentazione deve avere, in forza di tali disposizioni delle direttive 2009/72 e 2009/73, il potere di imporre misure per promuovere una concorrenza effettiva, l’argomentazione del Regno del Belgio secondo cui, nell’ordinamento belga, solo il Re, in quanto autorità politica, può consentire alla CREG, su proposta di quest’ultima, di adottare decisioni vincolanti o di trasmettere ad altre autorità le informazioni da essa raccolte affinché tali autorità adottino, se del caso, misure vincolanti, dovrebbe essere respinta. Lo stesso varrebbe per l’argomentazione relativa ad un’asserita competenza esclusiva delle autorità garanti della concorrenza.

63

Per quanto riguarda l’argomentazione del Regno del Belgio secondo il quale l’articolo 31 della legge sull’energia elettrica e l’articolo 20/2 della legge sul gas naturale conferiscono alla CREG la competenza generale di adottare decisioni vincolanti nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, la Commissione fa valere che tali disposizioni consentono soltanto di ingiungere a tali persone di conformarsi ad obblighi ad esse già incombenti, mentre l’articolo 37, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/72 e l’articolo 41, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/73 mirano ad affidare all’autorità di regolamentazione il potere di adottare decisioni autonome.

64

Il Regno del Belgio sostiene che le disposizioni nazionali cui fa riferimento la Commissione riguardano esclusivamente il diritto della concorrenza e traspongono l’articolo 37, paragrafo 1, lettera j), «ultima parte», e paragrafo 13, della direttiva 2009/72, nonché l’articolo 41, paragrafo 1, lettera j), «ultima parte», e paragrafo 13, della direttiva 2009/73. In tale settore, sarebbero competenti soltanto le autorità garanti della concorrenza, come risulterebbe, in particolare, dai considerando 37 e 61 della direttiva 2009/72.

65

Le disposizioni nazionali cui fa riferimento la Commissione confermerebbero la ripartizione delle competenze tra le autorità garanti della concorrenza e un’autorità settoriale, quale la CREG, che sarebbe competente a raccogliere informazioni e a trasmetterle alle autorità garanti della concorrenza, le quali potrebbero, sulla base di tali informazioni, adottare misure o decisioni. La CREG agirebbe nell’ambito di una cooperazione regolare con l’Autorità belga garante della concorrenza.

66

Inoltre, le competenze elencate al paragrafo 4 dell’articolo 37 della direttiva 2009/72 e al paragrafo 4 dell’articolo 41 della direttiva 2009/73 non potrebbero coprire tutti i compiti attribuiti all’autorità di regolamentazione in forza del paragrafo 1 di ciascuno di tali articoli, con il rischio di creare conflitti di competenze tra l’autorità garante della concorrenza e la CREG, in materia di diritto della concorrenza. Tali paragrafi 4 menzionerebbero solo la concorrenza effettiva e il funzionamento efficiente del mercato, ma non le nozioni di trasparenza e di libera concorrenza sul mercato. Inoltre, la CREG disporrebbe già delle competenze elencate ai suddetti paragrafi 4, in forza dell’articolo 23, paragrafo 2, della legge sull’energia elettrica, dell’articolo 7, paragrafo 1 bis, e dell’articolo 29 bis, 7°, della legge sull’energia elettrica nonché dell’articolo 15/14, paragrafo 2, 8°bis, della legge sul gas naturale.

67

Inoltre, in applicazione dei medesimi paragrafi 4, l’autorità di regolamentazione dovrebbe essere dotata soltanto dei poteri necessari per assolvere i compiti di cui ai paragrafi 1, 3 e 6 di detti articoli 37 e 41, come avverrebbe nel diritto belga in forza dell’articolo 36, 2°, della legge dell’8 gennaio 2012, recante modifica della legge del 29 aprile 1999 relativa all’organizzazione del mercato dell’energia elettrica e della legge del 12 aprile 1965, sul trasporto di prodotti gassosi e di altri mediante condotte (Moniteur belge dell’11 gennaio 2012, pag. 909), nonché dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della legge sull’energia elettrica, il quale recepirebbe l’articolo 37, paragrafi 1, 4, 6 e 9, della direttiva 2009/72, relativo alle competenze dell’autorità di regolamentazione.

68

Il Regno del Belgio afferma che l’articolo 37, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2009/72 e l’articolo 41, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2009/73 prevedono unicamente il compito di vigilare sull’osservanza degli obblighi in materia di trasparenza da parte delle imprese elettriche e di gas. L’autorità di regolamentazione potrebbe soltanto infliggere una sanzione in caso di violazione di un obbligo in materia di trasparenza. Sarebbero pertinenti soltanto l’«ultima parte» dell’articolo 37, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2009/72 e quella dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2009/73, che prevedono che si vigili sui prezzi fatturati ai clienti civili, inclusi i sistemi di prepagamento anticipato, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione, nonché i reclami dei clienti civili.

69

In ogni caso, l’articolo 31 della legge sull’energia elettrica e l’articolo 20/2 della legge sul gas naturale prevedrebbero in generale una competenza decisionale nei confronti delle imprese e le autorità di regolamentazione sarebbero autorità amministrative dotate della competenza ad adottare atti amministrativi a carattere decisorio. La CREG potrebbe vigilare sul livello di trasparenza da parte delle imprese nonché sul livello e sull’efficacia raggiunti in termini di apertura del mercato e di concorrenza per i mercati all’ingrosso e al dettaglio. Essa disporrebbe di poteri di ingiunzione, di poteri di controllo sulla documentazione e in loco, di poteri di effettuare indagini, previsti all’articolo 30 bis, paragrafo 3, e all’articolo 31/1 della legge sull’energia elettrica, nonché all’articolo 18, paragrafo 3, e all’articolo 15/16 della legge sul gas naturale, nonché poteri di adottare e imporre misure al fine di promuovere la concorrenza sulla base dell’articolo 31 della legge sull’energia elettrica e dell’articolo 20/2 della legge sul gas naturale. La CREG potrebbe infliggere ammende amministrative e garantirebbe il rispetto del regolamento n. 1227/2011.

– Giudizio della Corte

70

L’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 e l’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2009/73 conferiscono all’autorità di regolamentazione vari compiti, tra cui in particolare, alle lettere i) e j) di tali paragrafi 1, quelli di vigilare sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all’ingrosso, sull’osservanza, da parte delle imprese elettriche e di gas naturale, degli obblighi in materia di trasparenza, di vigilare sul grado e sull’efficacia di apertura del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, sui prezzi fatturati ai clienti civili e sui reclami di questi ultimi, nonché sulle eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente alle autorità preposte alla tutela della concorrenza e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza.

71

L’articolo 37, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/72 e l’articolo 41, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/73 prevedono che gli Stati membri provvedano affinché le autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui ai paragrafi 1, 3 e 6 di tali articoli e che, a tal fine, all’autorità di regolamentazione sia conferito almeno il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di energia elettrica o di gas naturale, nonché il potere di effettuare indagini e di adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato. Ove appropriato, l’autorità di regolamentazione ha anche il potere di cooperare, in particolare, con l’autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza nello svolgimento di un’indagine relativa alla legislazione sulla concorrenza.

72

Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il Regno del Belgio, il potere di adottare misure al fine di promuovere una concorrenza effettiva sui mercati dell’energia elettrica e del gas naturale non deve appartenere esclusivamente alle autorità nazionali garanti della concorrenza. Come enunciano il considerando 37 della direttiva 2009/72 e il considerando 33 della direttiva 2009/73, l’autorità di regolamentazione deve poter adottare, indipendentemente dall’applicazione delle norme in materia di concorrenza, le misure idonee a garantire vantaggi per il consumatore, promuovendo la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale. Come risulta dall’utilizzo del termine «imporre» all’articolo 37, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/72 e all’articolo 41, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/73, tale potere deve consentire l’adozione di misure vincolanti.

73

Risulta quindi dalle disposizioni delle direttive 2009/72 e 2009/73 che gli Stati membri devono dotare le autorità di regolamentazione del potere di adottare misure vincolanti, in particolare al fine di promuovere una concorrenza effettiva sui mercati dell’energia elettrica e del gas naturale. Se è vero che tali autorità devono poter cooperare con le autorità nazionali preposte alla tutela della concorrenza, comunicando loro, in particolare, ogni informazione pertinente e deferendo alle stesse tutti i casi che esse ritengano di loro competenza, ciò non toglie che esse devono poter esercitare le loro competenze e i loro poteri indipendentemente da quelli esercitati da queste ultime autorità.

74

È in tale contesto che occorre esaminare la prima parte della seconda censura sollevata dalla Commissione. A tal riguardo, occorre rilevare che gli articoli 23 bis e 23 ter e l’articolo 26, paragrafo 1 bis, della legge sull’energia elettrica, nonché gli articoli 15/14 bis, 15/14 ter e 15/16 della legge sul gas naturale, cui fa riferimento la Commissione nell’ambito di tale prima parte, rientrano effettivamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 37, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2009/72 e dell’articolo 41, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2009/73, dal momento che tali disposizioni nazionali, al pari di tali disposizioni dell’Unione, mirano ad attribuire alla CREG il compito di vigilare e controllare i comportamenti o le pratiche anticoncorrenziali, nonché i prezzi applicati delle imprese elettriche e del gas naturale.

75

Orbene, come giustamente fatto valere dalla Commissione, dette disposizioni nazionali non consentono all’autorità di regolamentazione di adottare decisioni vincolanti per quanto riguarda la trasparenza e la libera concorrenza sul mercato e, di conseguenza, di imporre le misure proporzionate e necessarie al fine di promuovere una concorrenza effettiva e di garantire il buon funzionamento del mercato nei confronti delle imprese elettriche e del gas naturale.

76

Infatti, se è pur vero che i poteri derivanti dagli articoli 23 bis e 23 ter, nonché dall’articolo 30 bis, paragrafo 3, della legge sull’energia elettrica, e dagli articoli 15/14 bis, 15/14 ter, 15/16, nonché dall’articolo 18, paragrafo 3, della legge sul gas naturale possono consentire alla CREG di controllare e vigilare sui comportamenti anticoncorrenziali o sulle pratiche commerciali sleali delle imprese che forniscono energia elettrica o gas naturale che incidono o possono incidere su un mercato dell’energia elettrica o del gas naturale, nonché di controllare e vigilare sui prezzi offerti da tali imprese che devono essere obiettivamente giustificati rispetto ai costi di queste ultime, va osservato che, ai sensi degli articoli 23 bis e 23 ter della legge sull’energia elettrica, nonché degli articoli 15/14 bis et 15/14 ter della legge sul gas naturale, i rilievi effettuati dalla CREG nello svolgimento dei suoi compiti di controllo e vigilanza non le consentono, in linea di principio, di formulare pareri o raccomandazioni nonché di denunciare le presunte infrazioni all’Autorità belga garante della concorrenza. È vero che tali disposizioni prevedono altresì, per quanto riguarda le pratiche commerciali sleali nonché i prezzi e/o le condizioni discriminatorie, che il Re possa, con decreto deliberato in Consiglio dei ministri, su proposta della CREG, precisare le misure che quest’ultima è autorizzata ad adottare, il che sembra poter includere misure vincolanti. Tuttavia, tali misure che la CREG può essere autorizzata ad adottare si limitano alle «misure urgenti». In ogni caso, il Regno del Belgio non ha invocato alcun decreto recante misure vincolanti che la CREG sarebbe autorizzata ad adottare.

77

Per quanto riguarda l’articolo 26, paragrafo 1 bis, della legge sull’energia elettrica e l’articolo 15/16 della legge sul gas naturale, occorre rilevare che tali disposizioni si limitano ad attribuire alla CREG poteri per raccogliere informazioni che possono essere utilizzate soltanto ai fini delle relazioni, dei pareri, delle raccomandazioni e, se del caso, delle misure urgenti, di cui agli articoli 23 bis e 23 ter della legge sull’energia elettrica, nonché agli articoli 15/14 bis e 15/14 ter della legge sul gas naturale. Pertanto, tali poteri non sono idonei a colmare le lacune dei poteri della CREG, derivanti dagli articoli 23 bis e 23 ter della legge sull’energia elettrica nonché dagli articoli 15/14 bis e 15/14 ter della legge sul gas naturale.

78

Analogamente, l’articolo 31/1 della legge sull’energia elettrica, invocato dal Regno del Belgio, consente unicamente, previa autorizzazione di un giudice istruttore, al personale della CREG con decisione motivata, di ordinare, salvo che in un’abitazione privata, il sequestro di beni che sono di proprietà della persona sottoposta a indagine condotta dalla CREG e che, o costituiscono l’oggetto dell’infrazione esaminata, o erano destinati o sono serviti a commettere l’infrazione in questione, oppure costituiscono un vantaggio patrimoniale direttamente tratto dall’infrazione o ne costituiscono l’equivalente.

79

Occorre infine aggiungere che neppure le disposizioni dell’articolo 31 della legge sull’energia elettrica e dell’articolo 20/2 della legge sul gas naturale possono indurre a ritenere che la CREG disponga dei poteri di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/72 e all’articolo 41, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/73. Infatti, come giustamente sostenuto dalla Commissione, tali articoli della legge sull’energia elettrica e della legge sul gas naturale consentono alla CREG soltanto di ingiungere alle persone interessate di conformarsi ad obblighi già imposti loro in modo preciso dalle disposizioni di tali leggi. Detti articoli non conferiscono a tale autorità un potere più ampio di adottare decisioni vincolanti e di imporre autonomamente i provvedimenti che essa ritiene necessari, in particolare per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato.

80

Per quanto riguarda l’interpretazione degli stessi articoli propugnata dal Regno del Belgio, nella parte in cui questi ultimi consentirebbero alla CREG di poter adottare decisioni vincolanti nonché di imporre le misure che richiedono l’articolo 37, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/72 e l’articolo 41, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/73, occorre rilevare che una siffatta interpretazione sarebbe in contrasto con gli articoli 23 bis e 23 ter della legge sull’energia elettrica, nonché con gli articoli 15/14 bis e 15/14 ter della legge sul gas naturale, i quali, oltre all’eventuale possibilità per la CREG di adottare misure urgenti predefinite mediante regio decreto, prevedono soltanto la possibilità per tale autorità di redigere relazioni, pareri e raccomandazioni nonché di denunciare le presunte infrazioni all’Autorità belga garante della concorrenza. Orbene, l’articolo 31 della legge sull’energia elettrica e l’articolo 20/2 della legge sul gas naturale devono essere letti, come da essi espressamente previsto, «fatte salve le altre misure previste» da tali leggi.

81

Ciò premesso, quand’anche la Corte ammettesse che l’interpretazione dell’articolo 31 della legge sull’energia elettrica e l’articolo 20/2 della legge sul gas naturale suggerita dal Regno del Belgio fosse ipotizzabile, non si potrebbe ritenere che tali disposizioni del diritto nazionale attuino, con precisione e chiarezza, le disposizioni dell’articolo 37, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/72 e dell’articolo 41, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/73.

82

Orbene, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto, la quale esige che, qualora la direttiva miri ad attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti (sentenze dell’8 luglio 1999, Commissione/Francia, C‑354/98, EU:C:1999:386, punto 11; del 14 marzo 2006, Commissione/Francia, C‑177/04, EU:C:2006:173, punto 48, e del 4 ottobre 2018, Commissione/Spagna, C‑599/17, non pubblicata, EU:C:2018:813, punto 19 e giurisprudenza citata).

83

Di conseguenza, occorre constatare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle direttive 2009/72 e 2009/73, avendo omesso di recepire correttamente l’articolo 37, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/72 e l’articolo 41, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/73.

Sulla seconda parte della seconda censura, vertente sulla violazione dell’articolo 37, paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/72, nonché dell’articolo 41, paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/73

– Argomenti delle parti

84

La Commissione sostiene che l’articolo 37, paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/72, nonché l’articolo 41, paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/73 non sono stati correttamente recepiti nell’ordinamento belga. Diverse disposizioni di tale ordinamento non conferirebbero all’autorità di regolamentazione, nella specie la CREG, il potere esclusivo di fissare o approvare le metodologie per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali nonché le condizioni di prestazione di servizi di bilanciamento.

85

Materie che dovrebbero rientrare nella competenza esclusiva dell’autorità di regolamentazione sarebbero inserite nel «regolamento tecnico», ai sensi dell’articolo 11 della legge sull’energia elettrica, e nel «codice di buona condotta», ai sensi dell’articolo 15/5 undecies della legge sul gas naturale, che devono essere elaborati dal Re. La competenza della CREG sarebbe limitata al solo controllo dell’applicazione di tale regolamento tecnico e di tale codice di buona condotta. La CREG sarebbe altresì incaricata dell’approvazione di documenti che devono essere redatti sulla base delle condizioni di accesso definite dal Re.

86

La Commissione afferma che detto regolamento tecnico e detto codice di buona condotta devono rispettare le disposizioni del «terzo pacchetto energia», comprese quelle relative alle competenze e all’indipendenza dell’autorità di regolamentazione. Quest’ultima dovrebbe essere competente ad elaborare le disposizioni del medesimo regolamento tecnico e del medesimo codice di buona condotta.

87

Infine, in risposta a un quesito della Corte, la Commissione ha dichiarato di rinunciare alla sua argomentazione relativa all’articolo 18, paragrafo 1, 2°, della legge sull’energia elettrica.

88

Il Regno del Belgio sostiene di aver recepito l’articolo 37, paragrafi 6 e 9, della direttiva 2009/72 mediante varie disposizioni della legge sull’energia elettrica e del regio decreto del 22 aprile 2019, recante un regolamento tecnico per la gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica e l’accesso al medesimo (Moniteur belge del 29 aprile 2019, pag. 41040) (in prosieguo: il «regolamento tecnico»), nonché mediante le competenze di approvazione conferite alla CREG, di cui alle parti 4, 5 e 6 del titolo 4 di tale regolamento tecnico. Inoltre, esso ritiene di aver recepito l’articolo 41, paragrafi 6 e 9, della direttiva 2009/73 mediante varie disposizioni della legge sul gas naturale nonché con il regio decreto del 23 dicembre 2010, relativo al codice di buona condotta in materia di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, all’impianto di stoccaggio del gas naturale e all’impianto di GNL e recante modifica del regio decreto del 12 giugno 2001 relativo alle condizioni generali di fornitura di gas naturale e alle condizioni di concessione delle autorizzazioni di fornitura di gas naturale (Moniteur belge del 5 gennaio 2011, pag. 181) (in prosieguo: il «codice di buona condotta»).

89

Per quanto riguarda, in primo luogo, le disposizioni delle leggi sull’energia elettrica e sul gas naturale, da un lato, il Regno del Belgio sostiene, per quanto riguarda il mercato dell’energia elettrica, che, sebbene l’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, 9°, della legge sull’energia elettrica sembri conferire all’autorità di regolamentazione soltanto il potere di approvare i documenti relativi alle connessioni, all’accesso e alla condizione di equilibrio, tale disposizione sarebbe stata attuata dall’articolo 4 del regolamento tecnico in forza del quale la CREG è competente in via esclusiva ad approvare i contratti tipo di collegamento, di accesso, di responsabile del bilanciamento e per la prestazione di servizi di bilanciamento.

90

D’altro lato, per quanto riguarda il mercato del gas, l’articolo 15/14, paragrafo 2, secondo comma, 6° e 6° bis, della legge sul gas naturale prevedrebbe che la CREG approvi le principali condizioni di accesso ai sistemi di trasporto e approvi il contratto di trasporto per l’accesso a un’interconnessione. Inoltre, l’articolo 15/1, paragrafo 3, 7°, di tale legge disporrebbe che la CREG approva il progetto delle norme di gestione della congestione e può in particolare presentare al gestore di rete una richiesta motivata di modificare tali norme. Tali disposizioni sarebbero state attuate dall’articolo 2, paragrafo 2, 2° e 3°, dall’articolo 29, paragrafo 1, dall’articolo 77, paragrafo 1, e dall’articolo 96, paragrafo 1, del codice di buona condotta. La CREG sarebbe quindi competente in via esclusiva ad approvare le condizioni principali per l’accesso al sistema di trasporto e ai servizi di trasporto, come previsto all’articolo 2, paragrafo 1, 2°, 2, di tale codice, il regolamento di accesso all’attività di trasporto di gas naturale, come previsto all’articolo 29, paragrafo 1, di detto codice, il contratto standard per le attività di trasporto di gas naturale, come previsto all’articolo 77, paragrafo 1, del medesimo codice, e il contratto standard di connessione e le sue modifiche, come previsto all’articolo 96, paragrafo 1, del codice di buona condotta.

91

Per quanto riguarda l’articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, 9°, della legge sull’energia elettrica e l’articolo 15/14, paragrafo 2, secondo comma, 15°, della legge sul gas naturale, tali disposizioni conferirebbero un potere di controllo dell’applicazione del regolamento tecnico e del codice di buona condotta alla CREG. Il potere esclusivo di approvazione di cui la CREG sarebbe così investita consentirebbe a quest’ultima di decidere in merito al regime giuridico in materia di condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, alle condizioni di prestazione di servizi di bilanciamento, nonché alle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di assegnazione della capacità e di gestione della congestione. Le prerogative della CREG non sarebbero limitate al controllo dell’applicazione delle condizioni precedentemente definite dal Re nel regolamento tecnico. La circostanza che siffatte prerogative derivino da una lettura combinata di articoli di legge e di decreti di attuazione adottati dal Re non avrebbe l’effetto di restringere tali prerogative.

92

Conformemente alle disposizioni delle direttive 2009/72 e 2009/73, la CREG approverebbe i modelli contrattuali che prevedono le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, nonché le condizioni per la fornitura di servizi di bilanciamento. Si tratterebbe di un’approvazione, da parte dell’autorità di regolamentazione, di modelli applicabili a tutti e non di un’adozione di decisioni individuali. L’articolo 31 della legge sull’energia elettrica e l’articolo 20/2 della legge sul gas naturale prevedrebbero che la CREG disponga di adeguati poteri di controllo e sanzionatori, oltre alle competenze di approvazione richieste dalle direttive 2009/72 e 2009/73.

93

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’adozione del regolamento tecnico e del codice di buona condotta, il Regno del Belgio fa valere che la competenza del Re ad emanare, con regio decreto, un regolamento tecnico e un codice di buona condotta, dopo aver ricevuto rispettivamente il parere o la proposta della CREG, è compatibile con le disposizioni delle direttive 2009/72 e 2009/73. L’impossibilità per l’autorità di regolamentazione di modificare un testo per la cui redazione essa non è competente non sarebbe incompatibile con tali disposizioni.

94

Per quanto riguarda, in terzo luogo, le disposizioni del regolamento tecnico e del codice di buona condotta, il Regno del Belgio contesta che esse possano pregiudicare la competenza esclusiva della CREG. Anzitutto, la Commissione non avrebbe individuato con precisione gli articoli di tale regolamento e di tale codice, mentre le incomberebbe l’onere della prova. La censura dovrebbe essere considerata irricevibile.

95

Inoltre, dalla lettura dell’articolo 11 e dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, 9°, della legge sull’energia elettrica nonché dell’articolo 15/5 undecies e dell’articolo 15/14, paragrafo 2, secondo comma, 6° e 15°, della legge sul gas naturale non si può dedurre che le disposizioni del regolamento tecnico e del codice di buona condotta, i quali regolamento e codice sono adottati dal Re, su parere o proposta della CREG, affidano a quest’ultimo una competenza esclusiva che dovrebbe spettare alla CREG.

96

Infine, le direttive 2009/72 e 2009/73 si inserirebbero nel più ampio ambito dei regolamenti n. 714/2009 e n. 715/2009, i quali prevedono l’istituzione di codici di rete applicabili a tutti gli Stati membri. In materia di connessione nel settore dell’energia elettrica, la Commissione avrebbe adottato tre codici. Il considerando 2 di ciascuno di tali codici ricorderebbe la distinzione da delineare tra l’ambito di applicazione dell’articolo 5 della direttiva 2009/72 e quello dell’articolo 37, paragrafo 6, di tale direttiva. L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU 2016, L 112, pag. 1), l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione, del 17 agosto 2016, che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda (GU 2016, L 223, pag. 10), e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione, del 26 agosto 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione e dei parchi di generazione connessi in corrente continua (GU 2016, L 241, pag. 1), autorizzerebbero gli Stati membri ad attribuire la competenza di approvare i requisiti di portata generale da stabilirsi da parte dei pertinenti gestori di sistema a un’autorità diversa dall’autorità di regolamentazione.

97

Questo sarebbe il motivo per cui è stato adottato il regolamento tecnico, il quale ha l’effetto di approvare, conformemente ai codici delle reti dell’Unione, tali requisiti di applicazione. Le disposizioni del regolamento tecnico recepirebbero l’articolo 5 della direttiva 2009/72 e non costituirebbero un’appropriazione da parte del Re di una competenza della CREG, né avrebbero l’effetto di limitare la competenza di tale autorità ad approvare le metodologie e le regole di cui all’articolo 37, paragrafi 6 e 9, della direttiva 2009/72.

– Giudizio della Corte

98

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’irricevibilità sollevata dal Regno del Belgio, essa non può essere accolta, dal momento che la Commissione ha sufficientemente indicato, nell’ambito della sua censura, diverse disposizioni delle leggi sull’energia elettrica e sul gas naturale che essa ritiene siano in contrasto con l’articolo 37, paragrafi 6 e 9, della direttiva 2009/72 e con l’articolo 41, paragrafi 6 e 9, della direttiva 2009/73, cosicché è possibile comprendere tale censura. Tale Stato membro è stato peraltro in grado di comprenderla e rispondere alla stessa.

99

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il merito, l’articolo 37, paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/72 e l’articolo 41, paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/73 prevedono che spetta all’autorità di regolamentazione fissare o approvare quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per la connessione e l’accesso alle reti nazionali, le condizioni per la prestazione di servizi di bilanciamento e per l’accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione, nonché chiedere la modifica da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione/trasporto o degli operatori di mercato delle loro regole di gestione della congestione, inclusa l’assegnazione delle capacità, che essi sono tenuti a trasmettere a detta autorità.

100

Come risulta dal considerando 34 della direttiva 2009/72 e dal considerando 33 della direttiva 2009/73, ai fini del buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale i regolatori dell’energia devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati.

101

Orbene, nel caso di specie, l’articolo 11 della legge sull’energia elettrica e l’articolo 15/5 undecies della legge sul gas naturale conferiscono al Re il potere di elaborare, rispettivamente, il regolamento tecnico per la gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica e l’accesso a quest’ultimo nonché il codice di buona condotta in materia di accesso alla rete di trasporto del gas naturale, all’impianto di stoccaggio del gas naturale e all’impianto di GNL.

102

Secondo tali disposizioni, istituendo tale regolamento tecnico e detto codice di buona condotta, il Re può definire taluni requisiti e norme operative, nonché varie modalità, condizioni e informazioni che, in forza dell’articolo 37, paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/72, nonché dell’articolo 41, paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/73, dovrebbero essere di competenza dell’autorità di regolamentazione.

103

Così, l’articolo 11, secondo comma, 1o e 5°, della legge sull’energia elettrica prevede, in particolare, che il regolamento tecnico definisca i termini per la connessione, nonché le informazioni che gli utenti del sistema devono fornire al gestore di quest’ultimo. Inoltre, l’articolo 15/5 undecies della legge sul gas naturale prevede, al suo secondo comma, 1o, 2°, 4° e 7°, che il codice di buona condotta definisca le procedure e le modalità di richiesta di accesso alla rete, le informazioni che gli utenti della rete devono fornire al gestore di quest’ultima, i termini entro i quali il gestore della rete deve rispondere alle richieste di accesso alla sua rete e ai suoi impianti, nonché i principi fondamentali relativi ai diritti e agli obblighi, da un lato, del gestore del sistema di trasporto del gas naturale e, dall’altro, degli utenti del sistema di trasporto del gas naturale per l’accesso a quest’ultimo.

104

In tale contesto, è previsto che il regolamento tecnico e il codice di buona condotta stabiliscano regole, informazioni e principi relativi alle condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/72 e dell’articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73. Orbene, secondo tali disposizioni del diritto dell’Unione, l’autorità di regolamentazione dovrebbe avere il compito di fissare o approvare tali condizioni o, quantomeno, le metodologie usate per stabilirle.

105

Del pari, l’articolo 11, secondo comma, 2° e 7°, della legge sull’energia elettrica prevede che il regolamento tecnico definisca le regole operative alle quali il gestore della rete è sottoposto nella sua gestione tecnica dei flussi di energia elettrica e che è in conformità con tale regolamento che i contratti del gestore del sistema relativi all’accesso alla rete precisino le modalità di applicazione di quest’ultimo per gli utenti del sistema in modo non discriminatorio. Inoltre, l’articolo 15/5 undecies, secondo comma, 5° e 9°, della legge sul gas naturale prevede che il codice di buona condotta definisca le misure volte ad evitare qualsiasi discriminazione tra utenti o categorie di utenti del sistema di trasporto del gas naturale, nonché i principi fondamentali relativi ai diritti e agli obblighi, da un lato, del gestore del sistema di trasporto del gas naturale e, dall’altro, degli utenti del sistema di trasporto del gas naturale in materia di utilizzo di quest’ultimo.

106

In tale contesto, le norme, le misure e i principi che sono così definiti dal regolamento tecnico e dal codice di buona condotta possono includere le condizioni per la prestazione di servizi di bilanciamento che devono essere eque e non discriminatorie. Orbene, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2009/72 e dell’articolo 41, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2009/73, l’autorità di regolamentazione dovrebbe avere il compito di fissare o approvare tali condizioni o, quantomeno, le metodologie usate per stabilirle.

107

Inoltre, l’articolo 11, secondo comma, 2° e 6°, della legge sull’energia elettrica prevede che il regolamento tecnico definisca le regole operative alle quali il gestore del sistema è sottoposto nelle azioni che deve intraprendere al fine di risolvere i problemi di congestione, nonché le informazioni che il gestore del sistema deve fornire ai gestori degli altri sistemi elettrici con cui il sistema di trasmissione è interconnesso, al fine di garantire un funzionamento sicuro ed efficiente, uno sviluppo coordinato e l’interoperabilità della rete interconnessa. Inoltre, l’articolo 15/5 undecies, secondo comma, 9°, della legge sul gas naturale prevede che il codice di buona condotta definisca i principi fondamentali relativi ai diritti e agli obblighi, da un lato, del gestore del sistema di trasporto del gas naturale e, dall’altro, degli utenti del sistema di trasporto del gas naturale, in materia di negoziazione per l’accesso alle capacità di trasporto e per la gestione delle congestioni.

108

In tale contesto, le norme, le informazioni e i principi che sono così definiti dal regolamento tecnico e dal codice di buona condotta possono comprendere l’accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di assegnazione della capacità e di gestione della congestione. Orbene, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 6, lettera c), della direttiva 2009/72 e dell’articolo 41, paragrafo 6, lettera c), della direttiva 2009/73, è l’autorità di regolamentazione che dovrebbe avere il compito di fissare o approvare tale accesso e tali procedure o, quantomeno le metodologie usate per stabilirle, essendo detta autorità, tra l’altro, incaricata di sorvegliare la gestione della congestione, in forza del paragrafo 9 di ciascuno di tali articoli.

109

In un contesto siffatto, l’intervento del Re nella determinazione di varie condizioni che, secondo le direttive 2009/72 e 2009/73, dovrebbero essere stabilite o approvate dalla stessa CREG, sottrae a quest’ultima competenze di regolamentazione che dovrebbero spettarle (v., per analogia, sentenza del 29 ottobre 2009, Commissione/Belgio, C‑474/08, non pubblicata, EU:C:2009:681, punto 29).

110

Occorre rilevare che, in quanto autorità di regolamentazione, la CREG dovrebbe poter adottare le proprie decisioni autonomamente, sulla sola base dell’interesse pubblico, per garantire il rispetto degli obiettivi perseguiti da detta direttiva, senza essere soggetta a istruzioni esterne provenienti da altri organi, quali il Re (v., per analogia, sentenza dell’11 giugno 2020, Prezident Slovenskej republiky, C‑378/19, EU:C:2020:462, punto 54).

111

Occorre aggiungere che l’argomentazione addotta dal Regno del Belgio non è idonea a respingere la seconda parte della seconda censura.

112

A tal riguardo, l’argomentazione fondata sui regolamenti n. 714/2009 e n. 715/2009 non è pertinente, dal momento che questi ultimi vertono sulle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri e non sono intesi a modificare le disposizioni delle direttive 2009/72 e 2009/73 oggetto del presente ricorso, le quali riguardano la competenza dell’autorità di regolamentazione a fissare o approvare quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire, in particolare, le condizioni per la connessione e l’accesso alle reti nazionali.

113

Per quanto riguarda l’argomentazione relativa ai regolamenti 2016/631, 2016/1388 e 2016/1447, all’abrogazione dell’articolo 5 della direttiva 2009/72 e all’adozione del regolamento tecnico, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (sentenza del 15 marzo 2017, Commissione/Spagna, C‑563/15, non pubblicata, EU:C:2017:21016, punto 25 e giurisprudenza citata). Tali regolamenti, nonché l’abrogazione dell’articolo 5 della direttiva 2009/72 e l’adozione del regolamento tecnico, non possono pertanto essere presi in considerazione nell’ambito dell’esame del presente ricorso, poiché sono intervenuti dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato.

114

In ogni caso, sebbene i regolamenti 2016/631, 2016/1388 e 2016/1447 abbiano lo scopo di stabilire norme armonizzate per la connessione delle reti, essi non mirano a modificare le norme sulla competenza come previste all’articolo 37, paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/72, nonché all’articolo 41, paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/73, né a esonerare gli Stati membri dall’obbligo di recepimento di tali disposizioni.

115

Occorre pertanto dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle direttive 2009/72 e 2009/73, avendo omesso di recepire correttamente l’articolo 37, paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/72, nonché l’articolo 41, paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/73.

Sulle spese

116

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

117

Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno del Belgio, quest’ultimo, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, avendo omesso di recepire correttamente:

l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di ciascuna delle direttive 2009/72 e 2009/73;

l’articolo 37, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/72 e l’articolo 41, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/73, nonché

l’articolo 37, paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/72, nonché l’articolo 41, paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/73.

 

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.