SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

10 marzo 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Dazio antidumping definitivo – Fogli di alluminio originari della Cina – Fogli di alluminio leggermente modificati – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 – Ricevibilità – Mancata proposizione di un ricorso di annullamento da parte della ricorrente nel procedimento principale – Legittimazione ad agire per l’annullamento»

Nella causa C‑708/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania), con decisione del 21 agosto 2019, pervenuta in cancelleria il 25 settembre 2019, nel procedimento

Von Aschenbach & Voss GmbH

contro

Hauptzollamt Duisburg,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Wahl (relatore), presidente di sezione, F. Biltgen e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Von Aschenbach & Voss GmbH, da T. Lieber, Rechtsanwalt;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Albenzio, avvocato dello Stato;

per la Commissione europea, inizialmente da M. França, N. Kuplewatzky e K. Blanck, successivamente da K. Blanck, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di fogli di alluminio leggermente modificati (GU 2017, L 40, pag. 51) (in prosieguo: il «regolamento controverso»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Von Aschenbach & Voss GmbH (in prosieguo: la «VA&V») e lo Hauptzollamt Duisburg (Ufficio doganale principale di Duisburg, Germania) in merito al pagamento di dazi antidumping versati per l’importazione di taluni fogli di alluminio provenienti dalla Cina.

Contesto normativo

Il regolamento di base

3

Le disposizioni che disciplinano l’adozione di misure antidumping da parte dell’Unione europea, in vigore al momento dell’adozione del regolamento controverso, figurano nel regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21) (in prosieguo: il «regolamento di base»).

4

L’articolo 1 del regolamento di base, rubricato «Principi», al paragrafo 4 dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, per “prodotto simile” si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato».

5

L’articolo 13 di tale regolamento, intitolato «Elusione», così recita:

«1.   L’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore sono eluse.

Dazi antidumping non superiori al dazio antidumping residuo istituito a norma dell’articolo 9, paragrafo 5 possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali dei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore sono eluse.

Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l’Unione o tra società del paese oggetto delle misure e l’Unione che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili.

Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al terzo comma comprendono, tra l’altro:

a)

le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali;

(...)

3.   Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base ad elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 1. L’apertura delle inchieste è decisa con regolamento della Commissione che può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che una parte interessata o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi l’apertura di un’inchiesta e la Commissione ne abbia completato l’analisi o qualora la Commissione abbia essa stessa stabilito che vi è la necessità di aprire un’inchiesta.

Le inchieste sono svolte dalla Commissione. Essa può essere assistita dalle autorità doganali e l’inchiesta si conclude entro nove mesi.

Se l’estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è adottata dalla Commissione che delibera secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 3. L’estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, oppure è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte a norma del presente articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure in materia di apertura e di svolgimento delle inchieste.

4.   Non sono soggette alla registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, né ad alcuna misura, le importazioni effettuate da società che beneficiano di esenzioni.

Le richieste di esenzione, sostenute da sufficienti elementi di prova, devono essere presentate entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione con il quale è avviata l’inchiesta.

Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all’elusione delle misure hanno luogo al di fuori dell’Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all’elusione delle misure hanno luogo all’interno dell’Unione, possono essere concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono collegati ai produttori oggetto delle misure.

Tali esenzioni sono concesse con decisione della Commissione e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta conclusa la sua analisi.

Ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, le esenzioni possono essere concesse anche dopo la conclusione dell’inchiesta che ha portato all’estensione delle misure.

(...)

5.   Il presente articolo non osta alla normale applicazione delle disposizioni in vigore in materia di dazi doganali».

I regolamenti antidumping relativi alle importazioni di taluni fogli di alluminio e il regolamento controverso

6

A seguito di un’inchiesta iniziale, il 24 settembre 2009 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 925/2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU 2009, L 262, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento iniziale»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem fissato, in particolare sulle importazioni provenienti dalla Cina, al 30% per tutte le società, ad eccezione di quattro società menzionate all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento iniziale.

7

Tali misure riguardavano i fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm e di peso superiore a 10 kg e classificati al codice NC ex76071119 (codice TARIC 7607111910), comunemente denominati «fogli di alluminio per uso domestico».

8

A seguito del riesame – a causa della loro scadenza – delle misure istituite dal regolamento iniziale, con il regolamento di esecuzione 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU 2015, L 332, pag. 63), la Commissione ha deciso di prolungare le misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di alluminio per uso domestico originarie della Cina (in prosieguo: le «misure esistenti»).

9

A seguito di una domanda, il 31 maggio 2016 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/865, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU 2016, L 144, pag. 35). L’indagine in questione riguardava, più precisamente, quattro tipi di fogli di alluminio, descritti al punto 16 della presente sentenza, aventi le stesse caratteristiche essenziali dei fogli di alluminio ad uso domestico ai quali si applicavano le misure esistenti. I primi tre tipi, a differenza del quarto tipo, rientravano nello stesso codice NC del prodotto in esame, ma presentavano tutti codici TARIC differenti.

10

Al termine di tale inchiesta, il 16 febbraio 2017 la Commissione ha adottato il regolamento controverso, con il quale ha sostanzialmente esteso le misure esistenti alle importazioni di tali fogli di alluminio leggermente modificati originari della Cina, ad eccezione dei prodotti importati per usi diversi da quello di fogli di alluminio per uso domestico.

11

Sotto il titolo «Inchiesta» i considerando 10, 15, 16, 18 e 20 del regolamento controverso enunciano quanto segue:

«(10)

La Commissione ha debitamente informato dell’apertura dell’inchiesta le autorità della [Repubblica popolare cinese, RPC], i produttori esportatori e gli operatori commerciali della RPC, gli importatori dell’Unione notoriamente interessati e l’industria dell’Unione.

(...)

(15)

I seguenti produttori esportatori hanno presentato risposte complete al questionario e successivamente sono state effettuate visite di verifica nelle loro sedi:

Dingsheng Aluminium Group

(...)

(16)

I seguenti cinque importatori indipendenti dell’Unione hanno presentato risposte complete al questionario:

(...)

[VA&V],

(...)

(...)

(18)

Sono state effettuate visite di verifica nelle sedi dei seguenti importatori indipendenti:

(...)

[VA&V].

(...)

(20)

Le audizioni hanno avuto luogo tra la Commissione e il richiedente e tra la Commissione e le società (...) e [VA&V]».

12

Sotto il titolo «Esistenza di pratiche di elusione» i considerando da 44 a 47 del regolamento controverso così recitano:

«(44)

Sono state esaminate le attività dei produttori esportatori che hanno collaborato e l’analisi ha confermato l’esistenza di quattro pratiche di elusione.

(45)

Per queste quattro pratiche di elusione esistono prove sotto forma di e-mail inviati dai produttori esportatori cinesi agli acquirenti, nei quali spiegavano il modo in cui si potevano eludere le attuali misure. I vari elementi di prova contenevano anche informazioni sull’effettiva attuazione di tali pratiche da parte di alcuni importatori/utilizzatori dell’Unione.

(46)

La Commissione ha inoltre trovato elementi di prova effettuando verifiche su uno dei produttori cinesi che hanno collaborato, Dingsheng Aluminium Group. (...)

(47)

Nello stesso periodo, inoltre, Dingsheng Aluminium Group ha venduto all’Unione [fogli di alluminio per uso domestico] in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, che sono stati tagliati successivamente nell’Unione in rotoli più piccoli. Durante le verifiche di uno degli importatori che hanno collaborato, la Commissione ha constatato che tale importatore, la società [VA&V], taglia nell’Unione i rotoli più larghi in rotoli standard».

13

Sotto il titolo «Conclusione» i considerando da 57 a 59 del regolamento controverso enunciano quanto segue:

«(57)

In base ai risultati sopraindicati la Commissione ha concluso che i dazi sulle importazioni del prodotto in esame, come definito nell’inchiesta iniziale [ossia i fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm e di peso superiore a 10 kg] sono stati elusi con l’importazione di un prodotto in esame leggermente modificato originario della [Cina].

(58)

Dall’inchiesta è emerso inoltre che vi è stata una modificazione della configurazione degli scambi tra la [Repubblica popolare cinese] e l’Unione e che non esisteva una motivazione o giustificazione economica sufficiente per tale modificazione oltre all’istituzione del dazio.

(59)

La Commissione ha anche constatato che tali importazioni causano un pregiudizio e che gli effetti riparatori del dazio vengono indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile. Sono stati trovati anche elementi di prova di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile».

14

Sotto il titolo «Richiesta di esenzione degli importatori indipendenti», i considerando da 81 a 86 del regolamento controverso prevedono quanto segue:

«(81)

Se le pratiche di elusione hanno luogo all’interno dell’Unione, l’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base permette agli importatori di essere esentati dai dazi estesi, se sono in grado di dimostrare di non essere collegati ai produttori oggetto delle misure.

(82)

Per questo motivo sono state ricevute ed esaminate cinque richieste di esenzione presentate da importatori indipendenti. Una società, (...), ha successivamente cessato di collaborare.

(83)

La Commissione ha constatato che anche se in alcuni casi il completamento finale (il taglio dei fogli in rotoli più piccoli) è effettuato nell’Unione, la leggera modifica del prodotto in esame viene apportata al di fuori dell’Unione, cioè [in Cina]. Per questo motivo la Commissione ha ritenuto che non potevano essere concesse esenzioni agli importatori indipendenti.

(84)

Tre delle quattro società che hanno collaborato sono risultate essere semplici importatori che rivendono il prodotto in esame senza lavorarlo. A queste società non può quindi essere concessa un’esenzione dai dazi estesi a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Una sola società, [VA&V], importa dalla [Cina] il prodotto oggetto dell’inchiesta sotto forma di fogli di alluminio per uso domestico in rotoli superiori a 650 mm e li lavora ulteriormente. I fogli vengono tagliati prima di essere venduti ai clienti della società (imprese di avvolgimento).

(85)

Prima dell’istituzione delle misure in vigore, la società [VA&V] importava nell’Unione il prodotto in esame ed è stata riscontrata una chiara modificazione della configurazione. I risultati raggiunti dalla Commissione non confermano l’argomentazione della società secondo cui esiste una motivazione o giustificazione economica sufficiente oltre all’istituzione dei dazi. Pertanto, anche se la Commissione riconoscesse che la pratica di elusione è stata completata all’interno dell’Unione, a tale società non potrebbe essere concessa un’esenzione.

(86)

Di conseguenza si è concluso che nessuno degli importatori indipendenti può ottenere un’esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base».

15

La Commissione ha pertanto concluso, nel considerando 89 del regolamento controverso che «le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della [Cina] [avrebbero dovuto] essere estese alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario della [Repubblica popolare cinese]».

16

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1 e 4, del regolamento controverso:

«1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a “tutte le altre società” istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 925/2009 sulle importazioni di fogli di alluminio originari della [Cina], è esteso alle importazioni nell’Unione di:

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex76071119 (codice TARIC 7607111930), oppure

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex76071119 (codice TARIC 7607111940), oppure

fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex76071119 (codice TARIC 7607111950), oppure

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex76071190 (codici TARIC 7607119045 e 7607119080).

(...)

4.   Il prodotto descritto al paragrafo 1 è esentato dal dazio antidumping definitivo se è importato per usi diversi dall’uso domestico. Un’esenzione è subordinata alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni doganali dell’Unione concernenti il regime di uso finale, in particolare nell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17

La VA&V è una società indipendente stabilita in Germania, che, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, importava fogli di alluminio dalla Cina.

18

Nel corso del periodo compreso tra il 21 luglio e il 15 settembre 2016, la VA&V ha dichiarato, presso lo Zollamt Ruhrort (ufficio doganale di Ruhrort, Germania), sei lotti di fogli di alluminio originari della Cina ai fini della loro immissione in libera pratica. Tali importazioni sono state registrate presso tale ufficio doganale come «rotoli di fogli di alluminio, laminati, di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, in rotoli di larghezza superiore a 650 mm».

19

L’ufficio doganale di Ruhrort ha accettato tali dichiarazioni doganali e, con avvisi di accertamento dei dazi e delle imposte all’importazione, ha liquidato unicamente i dazi e le imposte all’importazione.

20

Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta tuttavia che la VA&V, dopo aver importato tali lotti nell’Unione, ha fatto tagliare i rotoli nelle larghezze utilizzate per i fogli di alluminio a uso domestico, vale a dire una larghezza non superiore a 650 mm, prima di venderli ai suoi clienti, alcune «imprese di riavvolgimento».

21

Pertanto, con avviso del 5 maggio 2017, recante fissazione dei dazi e delle tasse all’importazione (in prosieguo: l’«avviso del 5 maggio 2017»), l’ufficio doganale principale di Duisburg ha posto a carico della VA&V un dazio antidumping di EUR 413471 per i suddetti sei lotti, in applicazione del regolamento controverso.

22

La VA&V ha presentato un reclamo contro tale avviso, che è stato respinto con decisione del 2 febbraio 2018.

23

Di conseguenza, la VA&V ha proposto un ricorso dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania), diretto all’annullamento dell’avviso del 5 maggio 2017 e, in subordine, ad essere autorizzata a proporre un ricorso per cassazione (Revision).

24

A sostegno del suo ricorso la VA&V eccepisce l’invalidità del regolamento controverso sulla base del quale è stato adottato tale avviso, sostenendo che tale regolamento è contrario al regolamento di base.

25

Da parte sua, l’ufficio doganale principale di Duisburg, conclude per il rigetto del ricorso facendo riferimento ai motivi contenuti nella decisione del 2 febbraio 2018.

26

Il giudice del rinvio si interroga sulla portata dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento controverso e sulla sua eventuale contrarietà all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, nella parte in cui estende ai fogli di alluminio destinati alla trasformazione il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione 2015/2384 per i fogli di alluminio ad uso domestico e prevede che i fogli di alluminio destinati alla trasformazione siano esentati dal dazio antidumping solo alle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento controverso. A tale titolo, rileva, in particolare, che le modalità di attuazione concreta dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento controverso potrebbero sfavorire l’importatore di fogli di alluminio destinati alla trasformazione.

27

Il giudice del rinvio si chiede, inoltre, in che modo la Commissione sia giunta alla constatazione – insufficientemente motivata a suo avviso – secondo la quale l’80% dei prodotti esaminati era costituito da prodotti leggermente modificati. Esso rileva che, nel caso in cui tale percentuale sia stata determinata in modo erroneo, la Commissione potrebbe essere incorsa in un manifesto errore di valutazione nel determinare la neutralizzazione degli effetti coercitivi del dazio antidumping. L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento controverso sarebbe, di conseguenza, invalido. A tal riguardo, esso rileva che la Commissione ha fondato le sue conclusioni sull’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, detraendo dal volume totale delle esportazioni dalla Cina verso l’Unione il volume di fogli di alluminio destinati alla trasformazione provenienti dalle imprese che avevano collaborato. Tale giudice rileva che la Commissione, avendo constatato che il 20% delle esportazioni provenienti dalla Cina era costituito, in ogni caso, da fogli di alluminio destinati alla trasformazione, avrebbe ritenuto, per quanto riguarda la quantità restante, che si trattasse di un prodotto leggermente modificato.

28

Infine, detto giudice si chiede se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento controverso sia invalido in quanto la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione al momento dell’adozione di tale regolamento, poiché non avrebbe verificato la destinazione particolare nell’Unione dei fogli di alluminio importati. Secondo lo stesso giudice, le circostanze del procedimento principale non avrebbero consentito alla Commissione, per mancanza del tempo necessario, di procedere a tale esame.

29

Il giudice del rinvio ritiene, peraltro, che la VA&V sia direttamente interessata dal regolamento controverso.

30

In tale contesto, il Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, del [regolamento controverso], estendendo il dazio antidumping, introdotto per i fogli di alluminio per uso domestico a norma del [regolamento di esecuzione 2015/2384], anche ai fogli di alluminio destinati alla trasformazione, e prevedendo un’esenzione dei fogli di alluminio destinati alla trasformazione dal dazio antidumping solo nelle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento [controverso], sia invalido per violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del [regolamento di base].

2)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, del [regolamento controverso] sia invalido per manifesto errore di valutazione compiuto dalla Commissione nell’adozione del [suddetto] regolamento (...), in considerazione dell’insufficiente motivazione della presunzione secondo cui l’80% dei prodotti esaminati sarebbero leggermente modificati.

3)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, del [regolamento controverso] sia invalido per manifesto errore di valutazione compiuto dalla Commissione nell’adozione del [suddetto] regolamento (...), in considerazione dell’omessa verifica dell’uso finale cui erano destinati nell’Unione europea i fogli di alluminio importati».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

31

Basandosi sulla sentenza del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90), la Commissione fa valere che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile, in quanto la VA&V non ha proposto, in applicazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, un ricorso di annullamento avverso il regolamento controverso dinanzi al giudice dell’Unione.

32

A titolo preliminare, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, il principio generale che garantisce a qualsiasi soggetto il diritto di eccepire, nell’ambito di un ricorso proposto contro una misura nazionale che gli arreca pregiudizio, l’invalidità dell’atto dell’Unione su cui si fonda tale misura non osta a che un siffatto diritto sia subordinato alla condizione che l’interessato non disponesse del diritto di chiederne direttamente l’annullamento al giudice dell’Unione, a norma dell’articolo 263 TFUE. Tuttavia, solo nell’ipotesi in cui si possa considerare che una persona sarebbe stata, senza alcun dubbio, legittimata a chiedere l’annullamento dell’atto di cui trattasi, alla medesima può essere preclusa la possibilità di eccepire l’invalidità di tale atto dinanzi al giudice nazionale competente (v., in particolare, sentenze del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 56 e giurisprudenza ivi citata, e del 19 settembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, punto 29).

33

Pertanto, è solo nell’ipotesi in cui si possa considerare che la VA&V sarebbe stata, senza alcun dubbio, legittimata ad agire per l’annullamento del regolamento controverso, in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, che le sarebbe preclusa la possibilità di eccepire l’invalidità di tale regolamento dinanzi al giudice del rinvio.

34

Per quanto riguarda, la questione se la VA&V avrebbe potuto manifestamente presentare un ricorso, a norma dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, contro il regolamento controverso, in quanto esso costituiva un atto regolamentare che la riguardava direttamente e che non comportava alcuna misura di esecuzione ai sensi di detta disposizione, è sufficiente rilevare che è in virtù dell’avviso del 5 maggio 2017 che le è stato imposto il pagamento dei dazi antidumping estesi dal regolamento controverso. Ne consegue che non si può ritenere che tale regolamento non comporti manifestamente misure di esecuzione ai sensi di tale disposizione (v., per analogia, sentenza del 19 settembre 2019, Rotho Blaas, C‑207/18, EU:C:2019:766, punti 3839, nonché del 19 settembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, punto 31).

35

Pertanto, è solo nell’ipotesi in cui si possa considerare che un importatore, quale la VA&V, sia, senza alcun dubbio, direttamente e individualmente interessato dal regolamento controverso, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, che esso sarebbe privato del diritto di eccepire l’invalidità di tale regolamento dinanzi ai giudici nazionali.

36

Secondo la giurisprudenza della Corte, i regolamenti che istituiscono un dazio antidumping hanno carattere normativo in quanto si applicano alla generalità degli operatori economici interessati (sentenze del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 58 e giurisprudenza ivi citata, e del 19 settembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, punto 33). Lo stesso vale, per i medesimi motivi, per un regolamento, quale il regolamento controverso, che estende un dazio antidumping in ragione di pratiche di elusione. Infatti, un regolamento siffatto ha lo scopo di estendere l’ambito di un dazio antidumping istituito da un regolamento iniziale come il regolamento n. 925/2009 (sentenza del 19 settembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, punto 34).

37

Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un operatore può essere interessato in modo diretto e individuale da un regolamento che istituisce un dazio antidumping (sentenze del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 59, e del 19 settembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, punto 35).

38

A tal proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se la VA&V fosse direttamente interessata dal regolamento controverso, è sufficiente rilevare che tale regolamento ha inciso direttamente sulla sua situazione giuridica, in quanto ha costituito il fondamento giuridico del dazio antidumping istituito nei suoi confronti.

39

Ne consegue che la VA&V era direttamente interessata dal regolamento controverso.

40

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se la VA&V fosse individualmente interessata dal regolamento controverso, occorre ricordare che la Corte ha individuato talune categorie di operatori economici che possono essere individualmente interessati da un regolamento che istituisce un dazio antidumping, fatta salva la possibilità per altri operatori di essere individualmente interessati a causa di determinate qualità che sono loro proprie e li distinguono da qualsiasi altro soggetto (sentenze del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 59, e del 19 settembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, punto 35).

41

Possono essere individualmente interessati da un regolamento che istituisce un dazio antidumping, in primo luogo, quelli, tra i produttori ed esportatori del prodotto in questione, ai quali, utilizzando dati relativi alla loro attività commerciale, sono state imputate le pratiche di dumping, in secondo luogo, gli importatori di detto prodotto i cui prezzi di rivendita siano stati presi in considerazione ai fini della costruzione dei prezzi all’esportazione e che, pertanto, sono interessati dagli accertamenti relativi alla sussistenza di una pratica di dumping nonché, in terzo luogo, gli importatori associati a esportatori del prodotto in questione, in particolare nell’ipotesi in cui il prezzo all’esportazione sia stato calcolato a partire dai prezzi di rivendita sul mercato dell’Unione praticati da tali importatori e nell’ipotesi in cui il dazio antidumping stesso sia stato calcolato in funzione di tali prezzi di rivendita (sentenze del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punti da 60 a 62 e giurisprudenza ivi citata, e del 19 settembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, punto 36).

42

Occorre pertanto rilevare che la qualità d’importatore non può essere, di per sé, sufficiente per considerare che un importatore sia individualmente interessato da un regolamento che istituisce un dazio antidumping. Infatti, un importatore, anche associato agli esportatori del prodotto in questione, è individualmente interessato solo se può fornire la prova che dati relativi alla sua attività commerciale sono stati presi in considerazione al fine di accertare pratiche di dumping o, in mancanza, che esso presenta altre qualità che gli sono sue proprie e che lo distinguono da qualsiasi altro soggetto (v., in particolare, sentenza del 19 settembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, punto 37).

43

Non si può pertanto escludere che un importatore del prodotto in questione, dimostrando l’esistenza di determinate qualità che gli sono proprie e che lo distinguono da qualsiasi altro soggetto, possa essere considerato individualmente interessato da un regolamento che estende un diritto antidumping a motivo di pratiche di elusione, quale il regolamento controverso (sentenza del 19 settembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, punto 38).

44

A tale titolo, occorre rilevare che, come risulta in particolare dai considerando 16, 18 e 20 del regolamento controverso, la VA&V ha partecipato all’inchiesta e che, come risulta dai considerando da 81 a 86 di tale regolamento, la Commissione ha constatato che nessuno degli importatori indipendenti, come la VA&V, poteva beneficiare di un’esenzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

45

Pertanto, la Commissione ha constatato, da un lato, che la VA&V importava dalla Cina il prodotto sottoposto all’inchiesta sotto forma di fogli di alluminio ad uso domestico prima di procedere alla loro trasformazione e, dall’altro, che la configurazione degli scambi era stata modificata, senza che la VA&V abbia addotto una motivazione sufficiente o una giustificazione economica diversa dall’istituzione dei dazi.

46

In tale contesto, e contrariamente a quanto sostiene la VA&V, il fatto che non le sia stata comunicata alcuna «decisione», adottata sotto forma di atto autonomo, non è rilevante al fine di determinare se esistesse un atto impugnabile, in quanto da una giurisprudenza costante risulta che la forma in cui un atto o una decisione sono adottati è, in linea di principio, ininfluente ai fini della valutazione della ricevibilità di un ricorso di annullamento contro tale atto o tale decisione. Occorre infatti riferirsi alla sostanza stessa degli atti impugnati nonché all’intenzione dei loro autori per qualificare gli atti medesimi. A tal riguardo, costituiscono, in linea di principio, atti impugnabili i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione della Commissione al termine di una procedura amministrativa e che sono intesi alla produzione di effetti giuridici obbligatori in grado di incidere sugli interessi del ricorrente, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale. È, pertanto, in linea di principio, irrilevante in ordine alla qualificazione dell’atto considerato che esso soddisfi o meno taluni requisiti formali, vale a dire se sia debitamente intitolato dal suo autore, se sia sufficientemente motivato o se menzioni le disposizioni che costituiscono il suo fondamento giuridico. È quindi irrilevante che tale atto non sia designato come «decisione» (sentenza del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punti da 42 a 44 e giurisprudenza ivi citata).

47

Alla luce di quanto precede, si deve considerare che la VA&V fosse individualmente interessata dal regolamento controverso e, pertanto, senza alcun dubbio legittimata a chiederne l’annullamento.

48

Nel caso di specie, la VA&V non ha proposto ricorso, entro il termine di due mesi previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, avverso tale regolamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 17 febbraio 2017.

49

Pertanto, poiché la VA&V disponeva senza alcun dubbio del diritto di proporre un ricorso di annullamento, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, contro il regolamento controverso, ma non ha esercitato tale diritto, essa non può invocare l’invalidità di tale regolamento a sostegno del ricorso di annullamento proposto avverso l’avviso del 5 maggio 2017.

50

Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile.

Sulle spese

51

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania), con decisione del 21 agosto 2019, è irricevibile.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.