SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
16 luglio 2020 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Nozione di “costo totale del credito per il consumatore” – Spese connesse alla proroga del credito»
Nella causa C‑686/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), con decisione del 12 settembre 2019, pervenuta in cancelleria il 18 settembre 2019, nel procedimento
SIA «Soho Group»
contro
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da M. Safjan, presidente di sezione, L. Bay Larsen e C. Toader (relatrice), giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la SIA «Soho Group», da I. Šimulīte; |
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per il governo lettone, da V. Kalniņa e V. Soņeca, in qualità di agenti; |
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per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Rocchitta, avvocato dello Stato; |
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per la Commissione europea, da I. Rubene e G. Goddin, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la SIA «Soho Group» e il Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Organismo per la tutela dei diritti dei consumatori, Lettonia) (in prosieguo: il «CPDC») in merito a una domanda di annullamento della decisione con cui quest’ultimo ha inflitto a Soho Group un’ammenda per la violazione degli interessi collettivi dei consumatori. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
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3 |
I considerando 19, 20, 26, 28 e 43 della direttiva 2008/48 così recitano:
(...)
(...)
(...)
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Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2008/48 mira ad armonizzare taluni aspetti delle disposizioni degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori. |
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L’articolo 2, paragrafo 6, della medesima direttiva prevede che gli Stati membri possano stabilire che soltanto talune diposizioni della direttiva stessa si applichino ai contratti di credito che prevedono che il creditore e il consumatore stabiliscano di comune accordo le modalità del pagamento dilazionato o del rimborso, in caso di inadempimento del consumatore già in relazione al contratto di credito iniziale. |
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A termini dell’articolo 3 della direttiva stessa: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: (...)
(...)
(...)». |
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L’articolo 5 della direttiva 2008/48, recante il titolo «Informazioni precontrattuali», elenca, al suo paragrafo 1, lettere c), g), e i), le informazioni che devono essere fornite al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, che sono, rispettivamente, l’«importo totale del credito e le condizioni di prelievo», il «[TAEG] e l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare», e, se del caso «eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate». |
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8 |
L’articolo 8 della citata direttiva, rubricato «Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore», prevede, al suo paragrafo 1: «Gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. Gli Stati membri la cui normativa prevede già una valutazione del merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente possono mantenere tale obbligo». |
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L’articolo 10 della direttiva in parola, dal titolo «Informazioni da inserire nei contratti di credito», indica, al suo paragrafo 2, le informazioni che devono figurare «in modo chiaro e conciso». Tra queste informazioni vi sono, rispettivamente, alle lettere d), g), k) e u), «l’importo totale del credito e le condizioni di prelievo», «il [TAEG] e l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati al momento della conclusione del contratto di credito; sono indicate tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso», e, se del caso, «eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate», e «altre condizioni contrattuali». |
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10 |
L’articolo 19 della direttiva 2008/48, recante il titolo «Calcolo del [TAEG]», dispone, al suo paragrafo 2, che, al fine di effettuare il calcolo stesso, «si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al consumatore all’atto dell’acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi». |
Diritto lettone
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11 |
La nozione di «costo totale del credito per il consumatore», tratta dalla direttiva 2008/48, è stata ripresa dal Ministru kabineta noteikumi Nr. 1219 «Noteikumi par patērētāja kreditēšanu» (decreto del Consiglio dei Ministri n. 1219, relativo alle «Norme in materia di credito ai consumatori»), del 28 dicembre 2010 (Latvijas Vēstnesis, 2011, n. 2), che disciplina il calcolo del TAEG. |
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12 |
Il Patērētāju tiesību aizsardzības likums (legge sulla tutela dei diritti dei consumatori), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge PDC»), riprende, al suo articolo 1, paragrafo 9, la definizione di «costo totale del credito per il consumatore», come formulata nell’ambito della direttiva 2008/48. |
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13 |
L’articolo 8 della legge citata, dal titolo «Credito al consumo», dispone quanto segue: «(...) (22) Il costo del contratto di credito al consumo dev’essere congruo e conformarsi alla leale prassi commerciale. Il costo totale del credito per il consumatore si calcola secondo le modalità previste dalle norme giuridiche che disciplinano il credito ai consumatori. (23) Sono considerati requisiti incompatibili con le disposizioni del paragrafo 22 del presente articolo i costi totali per il consumatore che superino lo 0,55% al giorno dell’importo del credito dal primo al settimo giorno (compreso) di utilizzo del credito, lo 0,25% al giorno dell’importo del credito dall’ottavo al quattordicesimo giorno (compreso) di utilizzo del credito e lo 0,2% al giorno dell’importo del credito a partire dal quindicesimo giorno di utilizzo del credito. Nei contratti ai sensi dei quali il credito viene rimborsato dopo che è stata fatta una richiesta o nei quali il periodo di utilizzo del credito superi i 30 giorni, i costi totali del credito al consumatore che superino lo 0,25% al giorno dell’importo del credito non sono considerati requisiti compatibili ai sensi del paragrafo 22 del presente articolo. Le limitazioni al costo totale del credito per il consumatore non si applicano ai contratti di credito al consumo in cui, ai fini della loro conclusione, un bene è consegnato al creditore a titolo di garanzia e ai sensi dei quali la responsabilità del consumatore è limitata esclusivamente al bene dato in pegno. (...)». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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Soho Group è un istituto di credito specializzato nel conferimento online di piccoli prestiti a breve termine. La prassi commerciale di tale impresa consiste nel fornire servizi di credito ai consumatori sotto forma di prestiti per un importo compreso tra EUR 70 e EUR 425, per una durata che, come emerge dalla decisione di rinvio, può variare da 30 giorni a 12 mesi. |
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In occasione di una verifica sul sito Internet della società, il CPDC ha rilevato che Soho Group proponeva contratti di credito contenenti una clausola recante il titolo «Proroga della durata del prestito». In base a detta clausola, il mutuatario poteva richiedere una proroga della durata del prestito versando una commissione di proroga sul conto corrente del mutuante, variabile a seconda dell’importo e della durata del prestito. Dopo aver ricevuto il pagamento, il mutuante inviava una comunicazione che confermava la proroga per la durata indicata nelle condizioni specifiche del contratto di credito o nel piano di ammortamento, oppure rifiutava di concedere la proroga, senza dover motivare il rifiuto stesso. |
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All’esito di tale controllo il CPDC ha concluso che, per quanto riguarda la proroga della durata del credito, Soho Group proponeva ai consumatori contratti di credito il cui costo totale giornaliero non era conforme all’articolo 8, paragrafo 23, della legge PDC. Di conseguenza, il CPDC ha ritenuto che i costi del contratto di credito proposto ai consumatori da Soho Group non fossero congrui, né conformi alla leale prassi commerciale, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 22, di tale legge. Esso ha ritenuto, in tal senso, che il costo totale del credito includesse le spese di proroga del credito, atteso che le condizioni di proroga del credito facevano parte delle clausole e delle condizioni concordate nel contratto di credito tra il mutuante e il mutuatario. |
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Con decisione del 21 febbraio 2017 il CPDC ha comminato a Soho Group un’ammenda di EUR 25000. |
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A seguito del rigetto, da parte dell’administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia) del ricorso proposto da Soho Group e diretto all’annullamento di tale decisione, Soho Group ha interposto appello dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia), la quale, con sentenza del 4 dicembre 2018, ha confermato la decisione dell’administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale). |
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19 |
In tale sentenza, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha dichiarato che, qualora la durata del contratto di credito di cui trattasi nel procedimento principale fosse prorogata, i costi connessi all’utilizzo del credito durante il periodo di proroga divenivano noti e costituivano costi di credito ai quali erano applicabili le limitazioni previste dalla legge PDC. |
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20 |
Soho Group ha proposto dinanzi al giudice del rinvio un’impugnazione nel cui ambito essa afferma che il pagamento delle spese di proroga non è obbligatorio per ottenere il prestito o per utilizzarlo. Peraltro, la proroga del contratto di credito sarebbe solo una delle tre opzioni possibili nel momento in cui sopravviene la scadenza del prestito. Le altre due opzioni consisterebbero nel rimborsare il prestito senza un pagamento supplementare o nel non rimborsare il prestito, il che comporterebbe il calcolo degli interessi di mora. Secondo Soho Group, poiché la proroga del credito non è nota al momento della conclusione di tale contratto, vale a dire nel momento in cui viene determinato il costo totale del credito e viene calcolato il TAEG, i costi di tale proroga non potrebbero essere inclusi nel costo totale del credito. |
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Il giudice del rinvio osserva che occorre stabilire se il «costo totale del credito per il consumatore» includa le spese di proroga del credito, in quanto le condizioni della sua eventuale proroga fanno parte delle clausole e delle condizioni concordate nel contratto di credito tra il mutuante e il mutuatario. |
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22 |
A tal riguardo il giudice del rinvio precisa, per un verso, che la giurisprudenza della Corte conferma il carattere ampio della nozione di «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi della direttiva 2008/48 e, per altro verso, che tale giurisprudenza ammette che il creditore possa percepire anche commissioni non previste dalla direttiva stessa. |
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23 |
Tuttavia, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla questione se tali spese rientrino nella suddetta nozione. |
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Detto giudice precisa inoltre che talune clausole specifiche del contratto di credito di cui al procedimento principale dimostrerebbero che il creditore considera la proroga di tale contratto come una soluzione plausibile destinata ad evitare l’inadempimento degli obblighi contrattuali. Ciò risulterebbe tanto dal carattere dettagliato di tali clausole, quanto dal gran numero di contratti di credito che vengono, nella prassi, prorogati. |
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In tali circostanze, l’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
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Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «costo totale del credito per il consumatore», di cui all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48, debba essere interpretata nel senso che tale nozione comprende le spese di proroga del credito, qualora le condizioni della sua eventuale proroga facciano parte delle clausole e delle condizioni concordate nel contratto di credito tra il mutuante e il mutuatario. |
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In limine, occorre sottolineare che, conformemente al suo articolo 1, la direttiva 2008/48 mira soltanto ad armonizzare taluni aspetti delle norme in materia di contratti di credito ai consumatori, e che essa non contiene norme di armonizzazione in merito al differimento della scadenza del credito. Tale direttiva menziona, al suo articolo 2, paragrafo 6, solo i casi di inadempimento, il che non ricorre nel procedimento principale. Peraltro, come sostenuto da tutte le parti nel procedimento principale, la questione del costo massimo ammissibile del credito non è disciplinata da detta direttiva, di modo che gli Stati membri restano competenti a fissare un tale costo (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Mikrokasa e Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, C‑779/18, EU:C:2020:236, punti 40 e 48). |
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Ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48, la nozione di «costo totale del credito per il consumatore» include «tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili». |
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29 |
Dalla formulazione di tale disposizione risulta che, per un verso, solo le «spese notarili» sono esplicitamente escluse da tale definizione. Per altro verso, tale definizione non precisa se le spese in essa contemplate si limitino a quelle necessarie per ottenere il credito. |
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30 |
Per contro, da tale formulazione risulta che la nozione di «costo totale del credito per il consumatore» comprende «tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza», e che in tali spese sono inclusi «anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito». Secondo la giurisprudenza della Corte, tale nozione designa tutti i costi che questi deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza (sentenze del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, punto 84, e dell’8 dicembre 2016, Verein für Konsumenteninformation, C‑127/15, EU:C:2016:934, punto 34), ivi comprese le commissioni che il mutuatario è tenuto a versare al mutuante (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, punto 65). |
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31 |
In tal senso, al fine di garantire una tutela dei consumatori estesa, il legislatore dell’Unione adotta, all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48, una definizione ampia della nozione di «costo totale del credito per il consumatore» (sentenza del 26 marzo 2020, Mikrokasa et Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, C‑779/18, EU:C:2020:236, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). |
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In proposito, non solo la definizione della nozione di «costo totale del credito per il consumatore», non contiene alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito, ma soprattutto i costi e la loro ripartizione nel corso della durata del contratto stesso ricadono nell’ambito di tale nozione (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, Lexitor, C‑383/18, EU:C:2019:702, punti 23 e da 31 a 33). Ciò risulta confermato, del resto, dal considerando 20 della direttiva 2008/48, secondo cui la nozione di «costo totale del credito al consumatore» va intesa «[nell’ambito del] contratto di credito». |
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Ne consegue che la nozione di «costo totale del credito per il consumatore» ha ad oggetto tanto i costi connessi all’ottenimento del credito, quanto quelli connessi al suo utilizzo nel tempo. |
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34 |
Occorre inoltre precisare che, affinché le spese di un’eventuale proroga del contratto di credito, prevista da quest’ultimo, soddisfino le condizioni rammentate al punto 30 della presente sentenza e possano, pertanto, essere prese in considerazione nel calcolo del «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48, per un verso, le condizioni concrete e precise di tale eventuale proroga devono essere definite in detto contratto e, per altro verso, il creditore dev’essere a conoscenza delle spese stesse, consentendo in tal modo al consumatore di determinare le spese di cui trattasi sulla base delle disposizioni contrattuali, segnatamente in funzione della durata dell’utilizzo del credito. |
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35 |
Per quanto riguarda le citate condizioni di proroga del credito, occorre rilevare, come risulta dai rilievi del giudice del rinvio, che esse fanno parte delle clausole e delle condizioni concordate nel contratto di credito tra il mutuante e il mutuatario. Del pari, sebbene tale giudice precisi che il mutuante può rifiutare di prorogare il contratto, senza doverne indicare i motivi, è pacifico che tale proroga può avvenire solo a seguito di una richiesta in tal senso del consumatore, di un’accettazione da parte del mutuante e del versamento sul conto corrente di quest’ultimo, da parte del consumatore, della commissione di proroga. |
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36 |
Ne consegue, nell’ambito dei contratti di credito come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, che è il consumatore ad essere tenuto a versare le spese di proroga e che il creditore è a conoscenza di tali spese, vale a dire che queste ultime sono determinate o determinabili. |
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37 |
Soho Group, il governo italiano e la Commissione europea affermano tuttavia, nelle loro osservazioni scritte, che, poiché la proroga del contratto di cui trattasi nel procedimento principale non sarebbe certa al momento della conclusione di tale contratto, le spese relative a detta proroga non potrebbero rientrare nella nozione di «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48. |
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38 |
Occorre anzitutto rilevare, come risulta dalle definizioni enunciate all’articolo 3 della direttiva 2008/48, che la nozione di «costo totale del credito per il consumatore», è legata a quella di «importo totale del credito» e di «importo totale che il consumatore è tenuto a pagare» ai fini del calcolo del TAEG. |
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39 |
Poiché l’articolo 3 della direttiva 2008/48 non contiene, per tali nozioni, alcun rinvio al diritto nazionale, ognuna di tali nozioni dev’essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare in maniera uniforme sul territorio di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2019, State Street Bank International, C‑255/18, EU:C:2019:967, punto 33). |
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40 |
Inoltre, per un verso, per quanto attiene alla nozione di «importo totale del credito», ai sensi della direttiva 2008/48, essa è definita all’articolo 3, lettera l), della stessa come il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito. |
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41 |
Per altro verso, ai sensi dell’articolo 3, lettera i), della richiamata direttiva, il TAEG corrisponde al «costo totale del credito per il consumatore», espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della medesima direttiva. |
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42 |
Poiché la nozione di «importo totale che il consumatore è tenuto a pagare» è definita all’articolo 3, lettera h), della direttiva 2008/48 come «la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito al consumatore», ne risulta che le nozioni di «importo totale del credito» e di «costo totale del credito per il consumatore» si escludono a vicenda e che, pertanto, l’«importo totale del credito» non può includere nessuna delle somme rientranti nel costo totale del credito per il consumatore (sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, punto 85). |
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43 |
In tal senso, la direttiva 2008/48 contiene un’elaborazione completa della ripartizione delle somme rientranti nei contratti di credito al consumo. |
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44 |
Orbene, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, che non riguardano l’inadempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, se le spese di proroga fanno parte dell’«importo totale che il consumatore è tenuto a pagare», esse non possono rientrare nell’«importo totale del credito», cosicché esse ricadono nel «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi dell’articolo 3, lettera g), di tale direttiva. |
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45 |
Si deve inoltre rilevare che le disposizioni della direttiva 2008/48 riguardano non solo la conclusione del contratto di credito, ma altresì le modalità della sua modifica. |
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46 |
A tal riguardo, anzitutto, sebbene l’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48 stabilisca che il TAEG e l’«importo totale che il consumatore è tenuto a pagare», menzionati nel contratto di credito, sono calcolati «al momento della conclusione del contratto di credito», la medesima disposizione precisa tuttavia che «sono indicate tutte le ipotesi [ivi] utilizzate per il calcolo di tale tasso». |
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47 |
Per contratti di credito come quelli offerti da Soho Group, i quali, come risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte, non di rado implicano un’unica scadenza che si confonde con il termine del contratto, è possibile che il creditore menzioni l’ipotesi in cui il contratto di credito sia oggetto di una o più proroghe. |
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48 |
La menzione delle diverse ipotesi utilizzate per calcolare il TAEG consente oltretutto di attuare l’obiettivo menzionato all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, relativo alle informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di consentire al consumatore di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito, posto che tale raffronto deve poter essere effettuato tenendo conto del TAEG secondo le diverse durate delle offerte a sua disposizione. |
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49 |
A tale riguardo occorre ricordare, per un verso, che la direttiva 2008/48 è stata adottata con il duplice obiettivo di garantire a tutti i consumatori dell’Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e di facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo. Dal considerando 19 di tale direttiva risulta che essa è diretta in particolare a garantire che il consumatore riceva, prima della conclusione del contratto di credito, informazioni adeguate, riguardanti in particolare il TAEG in tutta l’Unione, che gli consentano di confrontare i tassi applicati (sentenza del 19 dicembre 2019, Home Credit Slovakia, C‑290/19, EU:C:2019:1130, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). |
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50 |
Per altro verso, risulta dal tenore letterale tanto dell’articolo 5 della direttiva 2008/48, relativo alle «Informazioni precontrattuali», in particolare dal suo paragrafo 1, lettera i), quanto dell’articolo 10 di tale direttiva, relativo alle «Informazioni da inserire nei contratti di credito», in particolare dal suo paragrafo 2, lettera k), che tali disposizioni riguardano «eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate». Peraltro, la lettera u) del citato articolo 10, paragrafo 2, stabilisce altresì che il contratto di credito deve menzionare, in modo chiaro e conciso, se del caso, «le altre clausole e condizioni contrattuali». Tali considerazioni permettono quindi di realizzare l’obiettivo, rammentato al considerando 43 della direttiva stessa, consistente nel definire chiaramente ed esaurientemente il costo totale del credito al consumo, nonché di preservare l’effetto utile della direttiva stessa. |
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51 |
Pertanto, alla luce, in primo luogo, del tenore letterale dell’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48, nonché dell’ampia concezione della nozione di «costo totale del credito per il consumatore»; in secondo luogo, del fatto che tale nozione si riferisce tanto all’ottenimento quanto all’utilizzo del credito; in terzo luogo, dell’interconnessione delle nozioni di «costo totale del credito per il consumatore», di «importo totale del credito» e di «importo totale che il consumatore è tenuto a pagare» e, in quarto luogo, della finalità della direttiva medesima, nonché della necessità di preservare il suo effetto utile, laddove il termine di un contratto di credito sia prorogato e la sua remunerazione sia modificata dal pagamento delle relative spese, in modo tale che ciò vada ad incidere sulla nozione di «importo totale che il consumatore è tenuto a pagare», ove una tale facoltà di proroga sia convenuta tra le parti e ove il creditore sia a conoscenza delle spese di cui trattasi, le spese per la proroga del contratto stesso rientrano nella nozione di «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48. |
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52 |
Tale constatazione non può essere smentita dall’argomento del creditore, secondo cui la proroga del contratto di credito sarebbe una soluzione preferibile a un eventuale inadempimento del contratto. A tal riguardo occorre rilevare, come sottolineato dal giudice del rinvio, che un numero assai rilevante dei contratti di credito conclusi è oggetto di una proroga del termine inizialmente convenuto. Orbene, il creditore non deve essere indotto a concedere prestiti in modo irresponsabile o a concedere crediti senza previa valutazione del merito creditizio del consumatore. Egli è infatti tenuto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce dei considerando 26 e 28 di quest’ultima, prima della conclusione di un contratto di credito, a valutare il merito creditizio del consumatore. Detto obbligo persegue l’obiettivo, conformemente al considerando 26 di tale direttiva, di responsabilizzare il creditore e di evitare che quest’ultimo eroghi un credito a consumatori insolvibili (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2020, OPR-Finance, C‑679/18, EU:C:2020:167, punto 20). |
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53 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la nozione di «costo totale del credito per il consumatore», di cui all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48, deve essere interpretata nel senso che tale nozione include le spese dell’eventuale proroga del credito, qualora, per un verso, le condizioni concrete e precise della sua eventuale proroga, compresa la durata di quest’ultima, facciano parte delle clausole e delle condizioni convenute nel contratto di credito tra il mutuante e il mutuatario e, per altro verso, il mutuante sia a conoscenza delle spese stesse. |
Sulle spese
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54 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: |
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La nozione di «costo totale del credito per il consumatore», di cui all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che tale nozione include le spese dell’eventuale proroga del credito, qualora, per un verso, le condizioni concrete e precise della sua eventuale proroga, compresa la durata di quest’ultima, facciano parte delle clausole e delle condizioni convenute nel contratto di credito tra il mutuante e il mutuatario e, per altro verso, il mutuante sia a conoscenza delle spese stesse. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il lettone.