Causa C‑620/19

Land Nordrhein-Westfalen

contro

D.‑H.T., in veste di curatore fallimentare nella procedura di insolvenza sul patrimonio della J & S Service UG

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 dicembre 2020

«Rinvio pregiudiziale – Dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 23 – Limitazione dei diritti dell’interessato – Rilevante interesse finanziario – Esecuzione delle azioni civili – Normativa nazionale che rinvia alle disposizioni del diritto dell’Unione – Dati fiscali riguardanti una persona giuridica – Incompetenza della Corte»

Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Interpretazione richiesta sul fondamento dell’applicabilità mutatis mutandis di una disposizione di diritto dell’Unione risultante da un rinvio operato dal diritto nazionale – Diritto nazionale che si differenzia sostanzialmente dalla finalità e dal contesto del diritto dell’Unione – Incompetenza della Corte

(Art. 267 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679, art. 23)

(v. punti 36, 39, 43‑45, 49‑52 e dispositivo)

Sintesi

D.‑H.T., in veste di curatore fallimentare nella procedura di insolvenza sul patrimonio della J & S Service, una società di diritto tedesco, ha chiesto all’amministrazione finanziaria dati fiscali su tale società al fine di poter esaminare l’opportunità di proporre azioni revocatorie nell’ambito di una procedura di insolvenza. Poiché l’amministrazione finanziaria ha respinto tale domanda, D.‑H.T. ha adito il Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo, Germania) competente, che ha accolto, in sostanza, il suo ricorso. L’Oberverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo superiore del Land, Germania) competente ha respinto l’appello interposto dal Land Nordrhein-Westfalen (Land Renania settentrionale-Vestfalia, Germania) avverso la sentenza di primo grado, ritenendo, in particolare, che il diritto di accesso alle informazioni, esercitato sulla base della legge sulla libertà d’informazione del Land Renania settentrionale-Vestfalia, non venisse meno in presenza di norme specifiche esistenti in materia tributaria. Pertanto, sebbene le informazioni richieste fossero coperte dal segreto fiscale, D.‑H.T. aveva il diritto, in qualità di curatore fallimentare, di chiedere alla J & S Service tutte le informazioni connesse alla procedura di insolvenza.

Investito di un ricorso per cassazione (Revision) avverso la decisione dell’Oberverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo superiore del Land) competente, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), ha osservato che il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) ( 1 ) non è direttamente applicabile nel caso di specie, in quanto il procedimento principale non verte su dati personali relativi a una persona fisica ( 2 ), né sul diritto di accesso conferito all’interessato ( 3 ). Secondo il giudice del rinvio, tale diritto di accesso è un diritto strettamente personale del soggetto interessato dal trattamento dei dati personali che non rientra nella massa fallimentare e, pertanto, è sottratto al trasferimento al curatore fallimentare dei poteri di gestione e di disposizione. Tuttavia, il giudice del rinvio ha ricordato che, al fine di garantire l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione, la Corte si è già dichiarata competente a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni di tale diritto in situazioni puramente interne, nelle quali tali disposizioni erano state rese direttamente e incondizionatamente applicabili dal diritto nazionale. Orbene, tale presupposto sarebbe soddisfatto nel caso di specie, poiché il codice tributario tedesco ( 4 ) rinvia, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali delle persone giuridiche, alle disposizioni del RGDP.

In tale contesto, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha chiesto alla Corte di precisare se l’amministrazione finanziaria abbia la possibilità di limitare l’accesso ai dati fiscali di un debitore d’imposta sulla base di una disposizione del RGPD ( 5 ), alla quale il codice tributario rinvia espressamente. Nell’ipotesi in cui si ritenesse che l’amministrazione finanziaria possa invocare tale disposizione del RGPD, detto giudice ha chiesto alla Corte di precisare se la nozione di «esecuzione delle azioni civili» contenuta nella suddetta disposizione del RGPD includa anche la difesa contro pretese rientranti nel diritto civile. Infine, tale giudice ha chiesto alla Corte di precisare se una disposizione nazionale che limita il diritto di accesso conferito dal RGPD al fine di opporsi ad azioni revocatorie che possono essere proposte nell’ambito di una procedura di insolvenza nei confronti dell’amministrazione finanziaria trovi fondamento in tale regolamento.

Nella sua sentenza, dopo aver esaminato le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale, la Corte ritiene di non essere competente a rispondere alle questioni sollevate dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale).

Giudizio della Corte

In via preliminare, la Corte osserva che, riguardo alla cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. Tuttavia, spetta alla Corte esaminare le condizioni in presenza delle quali essa viene adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria competenza.

Riguardo all’esame della propria competenza nei procedimenti pregiudiziali, la Corte sottolinea che essa si è ripetutamente dichiarata competente a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni del diritto dell’Unione in fattispecie in cui i fatti del procedimento principale si collocavano al di fuori del suo ambito di applicazione, ed erano pertanto di competenza esclusiva degli Stati membri, ma nelle quali dette disposizioni del diritto dell’Unione erano rese applicabili dal diritto nazionale per effetto di un rinvio di quest’ultimo al loro contenuto. La Corte precisa che una siffatta competenza è giustificata dall’interesse manifesto dell’ordinamento giuridico dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme.

Ricordando che la sua competenza è limitata unicamente al vaglio delle disposizioni del diritto dell’Unione, la Corte osserva che, nel risolvere le questioni sottopostele dai giudici nazionali, essa non può tener conto del sistema generale delle disposizioni di diritto interno le quali, nel rinviare al diritto dell’Unione determinano l’ampiezza del rinvio. Infatti, i limiti fissati dal legislatore nazionale all’applicazione del diritto dell’Unione a situazioni puramente interne, cui si applica solo per il tramite della legge nazionale, vanno presi in considerazione in conformità al diritto interno e sono pertanto di esclusiva competenza dei giudici dello Stato membro.

Nel caso di specie, la Corte rileva che le questioni pregiudiziali vertono sull’interpretazione del RGPD, le cui disposizioni relative al trattamento dei dati personali delle persone fisiche sono state rese applicabili mutatis mutandis, in forza di un rinvio nel codice tributario, alle persone giuridiche, al fine di inquadrare l’obbligo di informazione dell’amministrazione finanziaria nonché il diritto di accesso dell’interessato nei confronti di tale amministrazione. A tale riguardo, essa precisa che il RGPD stabilisce le norme relative alla protezione dei dati personali delle persone fisiche e non concerne i dati riguardanti le persone giuridiche. Pertanto, l’interpretazione di disposizioni del RGPD non può essere effettuata nello stesso modo per quanto riguarda le persone fisiche e per quanto riguarda le persone giuridiche, dal momento che il diritto alla protezione dei dati di queste ultime non è stato definito dal RGPD.

Poiché le disposizioni del codice tributario di cui al procedimento principale non si limitano a rendere applicabili le disposizioni del RGPD al di fuori dell’ambito di applicazione di tale regolamento, ma ne modificano l’oggetto e la portata, la Corte conclude che non è possibile ritenere che esse siano state rese applicabili in quanto tali dal diritto nazionale in questione, sia pure al di fuori dell’ambito di applicazione del suddetto regolamento. La Corte ritiene quindi che non sussista un interesse manifesto a che siano interpretate le disposizioni del RGPD al fine di garantire la loro uniformità di interpretazione.

Di conseguenza, la Corte dichiara di non essere competente a rispondere alle questioni sottopostele dal giudice del rinvio.


( 1 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU 2016, L 119, pag. 1) (in prosieguo: il «RGPD»).

( 2 ) Articolo 1, paragrafo 1, e articolo 4, punto 1, del RGPD.

( 3 ) Articolo 15 del RGPD.

( 4 ) Abgabenordnung (codice tributario tedesco, BGBl. 2002 I, pag. 3866), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice tributario»).

( 5 ) Articolo 23, paragrafo 1, lettera j), del RGPD.