Causa C‑508/19

M.F.

contro

J.M.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 marzo 2022

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Necessità dell’interpretazione richiesta affinché il giudice del rinvio possa pronunciare la sua sentenza – Nozione – Procedimento disciplinare avviato nei confronti di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario – Designazione dell’organo giurisdizionale disciplinare competente a conoscere di tale procedimento da parte del presidente della Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Azione civile di accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio tra il presidente di tale Sezione disciplinare e la Corte suprema – Incompetenza del giudice del rinvio a sindacare la validità della nomina di un giudice della Corte suprema e irricevibilità di una siffatta azione in base al diritto nazionale – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale»

Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Azione civile di accertamento dell’inesistenza del rapporto di servizio di un giudice – Questioni vertenti sulla conformità al diritto dell’Unione della nomina di tale giudice quale presidente di una sezione disciplinare di un organo giurisdizionale – Designazione, da parte di detto giudice, dell’organo giurisdizionale disciplinare competente a conoscere di un procedimento – Questioni riguardanti una controversia diversa da quella oggetto del procedimento principale, rispetto alla quale il procedimento principale ha mero carattere accessorio – Incompetenza del giudice del rinvio a sindacare la validità di tale nomina – Irricevibilità dell’azione esercitata dinanzi a tale giudice in base al diritto nazionale – Irrilevanza dell’interpretazione richiesta ai fini della decisione sulla controversia sottoposta a detto giudice – Irricevibilità

(Art. 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)

(v. punti 59, 61, 63, 66‑69, 71, 82)

Sintesi

Nel gennaio 2019 veniva avviato un procedimento disciplinare nei confronti di M.F., giudice presso il Sąd Rejonowy w P. (Tribunale circondariale di P., Polonia), in ragione di presunti ritardi nella trattazione dei procedimenti su cui tale giudice era chiamata a pronunciarsi. J.M., in qualità di presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), che dirige i lavori della Sezione disciplinare di quest’ultimo organo giurisdizionale, aveva designato il Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w (...) [tribunale disciplinare presso la Corte d’appello di (...), Polonia] per conoscere di tale procedimento.

Ritenendo che la nomina di J.M. presso tale Sezione disciplinare fosse viziata da diverse irregolarità, M.F. ha proposto dinanzi alla Corte suprema un’azione civile diretta all’accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio tra J.M. e il medesimo organo giurisdizionale, chiedendo al contempo a quest’ultimo di sospendere il procedimento disciplinare condotto nei confronti di M.F.. Una delle sezioni della Corte suprema, l’Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale; in prosieguo: «il giudice del rinvio»), è stata, quindi, incaricata di esaminare tali domande.

Il giudice del rinvio, dopo aver constatato che il mandato giurisdizionale corrisponde a un rapporto giuridico di diritto pubblico, e non di diritto civile, e che un ricorso come quello di cui trattasi nel procedimento principale non può, quindi, rientrare nell’ambito di applicazione del codice di procedura civile, si chiede nondimeno se il principio della tutela giurisdizionale effettiva, che è sancito dal diritto dell’Unione, e l’obbligo incombente agli Stati membri, in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, di provvedere affinché gli organi giurisdizionali del proprio ordinamento giuridico che possono pronunciarsi in settori disciplinati dal diritto dell’Unione soddisfino i requisiti derivanti da detto principio e, in particolare, quelli relativi alla loro indipendenza, alla loro imparzialità e al fatto di essere costituiti per legge, abbiano la conseguenza di conferire a tale giudice il potere, di cui esso non dispone in base al diritto polacco, di accertare, nell’ambito del procedimento principale, che il resistente in questione non è titolare del mandato di giudice.

Nella sua sentenza, pronunciata in Grande Sezione, la Corte dichiara irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale. A tal riguardo, essa sottolinea che, mentre nell’ambito dei compiti giurisdizionali assegnati alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la sua funzione è quella di fornire a tutti gli organi giurisdizionali dell’Unione gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari ai fini della decisione su controversie reali loro sottoposte, le questioni sollevate dinanzi ad essa nel presente rinvio pregiudiziale esorbitano dall’ambito di tali compiti.

Giudizio della Corte

La Corte ricorda che le questioni sollevate da un organo giurisdizionale nazionale devono risultare obiettivamente necessarie per la decisione sulla controversia di cui esso è investito e che, in linea di principio, la cooperazione tra la Corte e gli organi giurisdizionali nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE presuppone, quindi, che il giudice del rinvio sia competente a statuire sulla controversia oggetto del procedimento principale, affinché quest’ultima non sia considerata meramente ipotetica. Sebbene la Corte abbia ammesso che la situazione possa essere diversa in talune circostanze eccezionali, una siffatta soluzione non può essere accolta nel caso di specie.

In primo luogo, infatti, è lo stesso giudice del rinvio a sottolineare che, quando è investito di un’azione civile di accertamento dell’inesistenza di un rapporto giuridico, esso non dispone, in base al diritto nazionale, della competenza che gli consentirebbe di pronunciarsi sulla regolarità dell’atto di nomina in questione.

In secondo luogo, l’azione civile proposta da M.F. è, invero, diretta a contestare non tanto l’esistenza di un rapporto di servizio tra J.M. e la Corte suprema o di diritti od obblighi derivanti da un siffatto rapporto, bensì la decisione con cui J.M. ha designato l’organo giurisdizionale disciplinare competente a conoscere del procedimento disciplinare condotto nei confronti di M.F., procedimento di cui quest’ultima chiede, inoltre, la sospensione in via provvisoria da parte del giudice del rinvio. Le questioni sottoposte alla Corte riguardano, quindi, intrinsecamente una controversia diversa da quella oggetto del procedimento principale, rispetto a cui quest’ultima ha mero carattere accessorio. Per rispondere ad esse, pertanto, la Corte sarebbe obbligata a tener conto delle caratteristiche di tale altra controversia, anziché limitarsi alla configurazione del procedimento principale, come richiede l’articolo 267 TFUE.

In terzo luogo, la Corte osserva che, in assenza di un diritto di azione diretta avverso la nomina di J.M. quale presidente della Sezione disciplinare della Corte suprema, o avverso l’atto di J.M. che ha designato l’organo giurisdizionale disciplinare competente a esaminare la controversia, M.F. avrebbe potuto contestare, dinanzi a quest’ultimo organo giurisdizionale, l’eventuale violazione, derivante dall’atto di designazione in questione, del suo diritto a che detta controversia sia decisa da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. A tal riguardo, inoltre, la Corte ricorda che essa ha dichiarato che le disposizioni della legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari, nella parte in cui conferiscono al presidente della Sezione disciplinare della Corte suprema il potere discrezionale di designare il tribunale disciplinare competente a conoscere dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti di giudici degli organi giurisdizionali ordinari, non soddisfano il requisito derivante dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, secondo il quale tali cause devono poter essere esaminate da un giudice «costituito per legge» ( 1 ). Tale disposizione, nella misura in cui prevede un siffatto requisito, deve, inoltre, essere considerata dotata di efficacia diretta, sicché il principio del primato del diritto dell’Unione impone all’organo giurisdizionale disciplinare così designato di disapplicare le disposizioni nazionali in forza delle quali è avvenuta la sua designazione e, pertanto, di dichiararsi incompetente a conoscere della controversia che gli viene sottoposta.

In quarto luogo, la Corte rileva che, nel caso di specie, l’azione di cui al procedimento principale mira, in sostanza, a ottenere una forma di annullamento erga omnes della nomina di J.M. alle funzioni di giudice, sebbene il diritto nazionale non autorizzi e non abbia mai autorizzato la generalità dei soggetti dell’ordinamento a contestare la nomina dei giudici attraverso un’azione diretta di nullità o di annullamento di una siffatta nomina.


( 1 ) Sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 176).