Causa C‑453/19 P

Deutsche Lufthansa AG

contro

Commissione europea

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 luglio 2021

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti a favore di aeroporti e compagnie aeree – Decisione che qualifica le misure a favore dell’aeroporto di Francoforte Hahn come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno e che accerta l’assenza di aiuti di Stato a favore delle compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto – Irricevibilità di un ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Persona fisica o giuridica che la decisione di cui trattasi non riguarda direttamente e individualmente – Tutela giurisdizionale effettiva»

  1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione della Commissione avente ad oggetto un aiuto individuale – Esclusione

    (Art. 263, comma 4, TFUE)

    (v. punto 32)

  2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione che qualifica talune misure come aiuti compatibili con il mercato interno e che constata l’insussistenza di aiuti riguardo ad altre misure – Ricorso di un’impresa concorrente dell’impresa beneficiaria che ha partecipato al procedimento amministrativo – Impresa concorrente che non dimostra una sostanziale lesione alla propria posizione sul mercato di cui trattasi – Irricevibilità

    (Art. 263, comma 4, TFUE)

    (v. punti 33, 37, 40)

  3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    (Art. 256, § 1, comma 2 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

    (v. punto 46)

  4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Onere della prova a carico del ricorrente – Portata

    (Art. 263, comma 4, TFUE)

    (v. punti 51-65)

  5. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione che constata l’insussistenza di un aiuto di Stato – Ricorso di un’impresa concorrente dell’impresa beneficiaria – Impresa concorrente che non dimostra una lesione diretta del suo diritto di non subire una concorrenza falsata – Irricevibilità

    (Art. 263, comma 4, TFUE)

    (v. punti 82, 83)

Sintesi

L’aeroporto di Francoforte Hahn è situato in Germania, nel territorio del Land Rheinland-Pfalz (in prosieguo: il «Land»), a 115 km dall’aeroporto di Francoforte sul Meno. Nel 2001, nel 2002 e tra il 2004 e il 2009, la Flughafen Frankfurt/Main GmbH (in prosieguo: la «Fraport»), società che gestisce l’aeroporto di Francoforte sul Meno, il Land e il Land dell’Assia (Germania) hanno partecipato ad aumenti di capitale dell’aeroporto di Francoforte Hahn.

Dal 1997 al 2004, il Land ha anche versato a favore dell’aeroporto di Francoforte Hahn sovvenzioni dirette, inter alia per finanziare i controlli di sicurezza. Nel 2001 e nel 2006, il Land ha approvato i tariffari dei diritti aeroportuali dell’aeroporto di Francoforte Hahn. Quest’ultimo ha stipulato, nel 1999, nel 2002 e nel 2005, accordi individuali con la compagnia aerea a basso costo Ryanair sui diritti aeroportuali che quest’ultima era tenuta a versare.

Con decisione del 1o ottobre 2014 ( 1 ) (in prosieguo: la «decisione controversa»), la Commissione europea ha ritenuto che gli aumenti di capitale intervenuti nel 2001 e nel 2004 a favore dell’aeroporto di Francoforte Hahn, nonché le sovvenzioni dirette del Land, costituissero aiuti di Stato compatibili con il mercato interno. Per quanto attiene agli accordi conclusi con la società Ryanair e ai tariffari dei diritti aeroportuali dell’aeroporto di Francoforte Hahn, la Commissione ha ritenuto che tali misure non costituissero aiuti di Stato.

La Deutsche Lufthansa AG (in prosieguo: la «ricorrente»), compagnia aerea con sede in Germania e il cui primo aeroporto di base è quello di Francoforte sul Meno, ha proposto un ricorso di annullamento avverso tale decisione dinanzi al Tribunale, che l’ha respinto in quanto irricevibile ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE ( 2 ). In forza di tale disposizione, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma di tale articolo, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti (in prosieguo: la «prima ipotesi») o che la riguardano direttamente e individualmente (in prosieguo: la «seconda ipotesi»), e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione (in prosieguo: la «terza ipotesi»). Orbene, dopo aver constatato che la decisione controversa non era stata adottata nei confronti della ricorrente, il Tribunale ha rilevato che quest’ultima non era riuscita a dimostrare che tale decisione, che non poteva essere qualificata come atto regolamentare, potesse riguardarla individualmente e direttamente.

La ricorrente ha proposto alla Corte un’impugnazione contro tale sentenza del Tribunale, anch’essa respinta. Nella sua sentenza, la Corte ricorda i presupposti per la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, che non sia stata adottata nei suoi confronti.

Giudizio della Corte

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente affermava, in particolare, che, nel considerare che la decisione controversa non la riguardava individualmente, il Tribunale aveva violato l’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel dedurre l’assenza di incidenza individuale da un’asserita mancanza di lesione sostanziale alla sua posizione sul mercato causata dall’aiuto oggetto della decisione controversa, mentre l’incidenza individuale deriverebbe direttamente dal suo status di beneficiario di garanzie procedurali nell’ambito del procedimento di indagine formale di tale aiuto.

A tale riguardo, la Corte ricorda che l’esame dell’incidenza individuale ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE è effettuato alla luce del criterio relativo alla tutela dei diritti procedurali, invocato dalla ricorrente, solo qualora la Commissione dichiari un aiuto compatibile con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Infatti, in un’ipotesi del genere, i beneficiari delle garanzie procedurali previste da detto articolo possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al giudice dell’Unione.

Orbene, poiché la decisione controversa è stata adottata in esito a un procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, il solo fatto che la ricorrente abbia svolto un ruolo attivo nell’ambito di tale procedimento non è sufficiente per ritenere che la decisione che pone fine a tale procedimento la riguardi individualmente. Così, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la decisione controversa la concerneva a causa di sue determinate qualità particolari o di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a qualsiasi altro soggetto e, quindi, la individualizza in modo analogo ai destinatari. È stato segnatamente riconosciuto che una decisione della Commissione che chiudeva il procedimento d’indagine formale riguardava individualmente, oltre l’impresa beneficiaria, le imprese concorrenti di quest’ultima che avevano svolto un ruolo attivo nell’ambito di detto procedimento, purché la loro posizione sul mercato fosse sostanzialmente lesa dal provvedimento di aiuto oggetto della decisione di cui trattavasi.

Per quanto riguarda la lesione sostanziale alla sua posizione sul mercato, la Corte respinge, inoltre, l’argomento della ricorrente secondo cui l’onere della prova ad essa incombente al riguardo avrebbe dovuto essere alleggerito dal momento che la Commissione aveva concluso per l’assenza di un aiuto di Stato. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, il requisito di una lesione sostanziale sul mercato si applica in modo identico sia quando la Commissione concluda che le misure esaminate non costituiscono aiuti sia quando esse ricevono tale qualificazione.

La Corte constata, per contro, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non prendendo in considerazione taluni argomenti dedotti dalla ricorrente al fine di dimostrare una lesione sostanziale alla sua posizione sul mercato, per il motivo che quest’ultima non aveva fornito ulteriori elementi riguardo alle dimensioni o all’estensione geografica del mercato sul quale riteneva di essere stata sostanzialmente lesa. Dalla giurisprudenza della Corte risulta, infatti, che la lesione sostanziale alla posizione concorrenziale di un’impresa deriva non già da un’analisi approfondita dei diversi rapporti concorrenziali sul mercato in questione che consenta di stabilire con precisione la portata della lesione alla sua posizione concorrenziale bensì, in linea di principio, da una constatazione prima facie che la concessione della misura di cui alla decisione della Commissione conduce a una lesione sostanziale di tale posizione. Orbene, ritenendo che fossero necessarie precisazioni in merito alle dimensioni e alla struttura dei mercati sui quali la posizione concorrenziale della ricorrente sarebbe stata lesa nonché ai concorrenti presenti su tali mercati per definire il mercato o i mercati rispetto ai quali doveva essere valutato il presupposto della lesione sostanziale alla posizione concorrenziale, il Tribunale è andato oltre i requisiti derivanti da tale giurisprudenza. Tuttavia, alla luce degli altri motivi a sostegno della sua conclusione relativa all’assenza di una lesione sostanziale alla posizione della ricorrente sul mercato, la Corte statuisce che tale errore di diritto commesso dal Tribunale non è idoneo a viziare le sue conclusioni quanto all’irricevibilità del ricorso della ricorrente.

Infine, la Corte conferma che il Tribunale aveva correttamente constatato che il presupposto per la ricevibilità secondo cui l’atto di cui trattasi deve riguardare direttamente il ricorrente, è identico nella seconda e nella terza ipotesi contemplate all’articolo 263, quarto comma, TFUE. A tale proposito, la Corte ricorda, inoltre, che detto presupposto richiede sempre la compresenza di due criteri cumulativi, ossia che l’atto, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo interessato e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza applicazione di altre norme intermedie.


( 1 ) Decisione (UE) 2016/789 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.21121 (C 29/2008) (ex NN 54/07) cui la Germania ha dato esecuzione riguardante il finanziamento dell’aeroporto di Francoforte Hahn e i rapporti finanziari tra l’aeroporto e Ryanair (GU 2016, L 134, pag. 46, in prosieguo: la «decisione controversa»).

( 2 ) Sentenza del 12 aprile 2019, Deutsche Lufthansa/Commissione (T-492/15, EU:T:2019:252).