Causa C‑445/19
Viasat Broadcasting UK Ltd
contro
TV2/Danmark A/S
e
Regno di Danimarca
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 novembre 2020
«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Società pubblica di radiodiffusione – Articolo 106, paragrafo 2, TFUE – Servizi di interesse economico generale – Aiuto compatibile con il mercato interno – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Notifica – Assenza – Obbligo per il beneficiario di pagare interessi per il periodo d’illegalità di tale aiuto – Calcolo degli interessi – Importi da prendere in considerazione»
Aiuti concessi dagli Stati – Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali – Ruolo dei giudici nazionali – Salvaguardia dei diritti dei singoli in caso di violazione dell’obbligo di previa notifica – Obbligo dei giudici nazionali di trarre tutte le conseguenze di tale violazione
(Art. 108, § 3, TFUE)
(v. punti 16, 17)
Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Concessione di un aiuto in violazione del divieto enunciato dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Decisione successiva della Commissione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Effetto – Regolarizzazione a posteriori degli atti di diritto nazionale relativi alla concessione dell’aiuto – Assenza
(Art. 108, § 3, TFUE)
(v. punti 19-21)
Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Concessione di un aiuto in violazione del divieto enunciato dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Decisione successiva della Commissione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Obblighi dei giudici nazionali cui sia stato chiesto di disporre la restituzione – Pagamento di interessi per il periodo d’illegalità – Portata – Aiuti dichiarati compatibili con il mercato interno sul fondamento dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE – Inclusione
(Artt. 106, § 2, e 108, § 3, TFUE)
(v. punti 24-28, 35, 36, 40-44, dispositivo 1)
Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Concessione di un aiuto in violazione del divieto enunciato dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Decisione successiva della Commissione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Obblighi dei giudici nazionali cui sia stato chiesto di disporre la restituzione – Pagamento di interessi per il periodo d’illegalità – Portata – Aiuti concessi al beneficiario trasferiti a imprese collegate – Inclusione – Aiuti concessi al beneficiario tramite un’impresa controllata dallo Stato – Inclusione
(Art. 108, § 3, TFUE)
(v. punti 49-51, dispositivo 2)
Sintesi
La TV2 è una società di radiodiffusione danese incaricata di una missione di servizio pubblico consistente nel produrre e nel trasmettere programmi televisivi nazionali e regionali. Per svolgere tale missione, essa ha beneficiato di finanziamenti provenienti da canoni nonché di introiti pubblicitari versati tramite il Fondo TV2, controllato dalle pubbliche autorità. Tali misure non erano state notificate alla Commissione europea dal Regno di Danimarca ed erano state eseguite prima che fosse stato definitivamente accertato che esse costituivano aiuti compatibili con il mercato interno sul fondamento dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, in quanto necessarie all’adempimento della missione di servizio pubblico affidata alla TV2.
Fondandosi sulla mancata notifica di tali aiuti e sulla loro esecuzione anticipata in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la Viasat, una società concorrente della TV2, ha adito il giudice del rinvio, l’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca), con una domanda diretta ad ottenere il pagamento da parte della TV2 degli interessi per il periodo d’illegalità degli aiuti di cui trattasi, vale a dire il periodo compreso tra la loro esecuzione nel 1995 e il 20 aprile 2011, data dell’adozione della decisione finale della Commissione che ha constatato la concessione di aiuti illegali ma compatibili ( 1 ). Secondo la Viasat, in assenza degli aiuti illegali, la TV2 avrebbe dovuto pagare tali interessi qualora avesse preso in prestito l’importo di detti aiuti sul mercato in attesa dell’adozione della decisione finale della Commissione.
È in tale contesto che il giudice del rinvio ha deciso di chiedere alla Corte se l’obbligo per i giudici nazionali di condannare il beneficiario di un aiuto cui è stata data esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE al pagamento di interessi per il periodo d’illegalità si applichi anche nel caso in cui la Commissione abbia dichiarato la compatibilità degli aiuti illegali sul fondamento dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Il giudice del rinvio ha altresì chiesto se tale obbligo si applichi agli aiuti che la TV2 abbia trasferito a imprese ad essa collegate e a quelli versatigli da un’impresa controllata dallo Stato.
Giudizio della Corte
In primo luogo, per quanto riguarda il rapporto tra l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, la Corte ricorda, anzitutto, che, qualora la Commissione adotti una decisione che dichiari la compatibilità di un aiuto illegale, sebbene il giudice nazionale non sia tenuto ad ordinarne il recupero, spetta tuttavia allo stesso, in applicazione del diritto dell’Unione, ordinare al beneficiario il pagamento di interessi per il periodo d’illegalità dell’aiuto medesimo. Infatti, l’esecuzione di un aiuto in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE procura al suo beneficiario un vantaggio indebito consistente, da un lato, nel mancato versamento degli interessi che esso avrebbe dovuto pagare sull’importo in questione dell’aiuto compatibile qualora avesse dovuto chiedere in prestito tale importo sul mercato in attesa dell’adozione della decisione finale della Commissione, e, dall’altro, nel miglioramento della sua posizione concorrenziale rispetto agli altri operatori del mercato durante il periodo d’illegalità dell’aiuto di cui trattasi.
Inoltre, la Corte sottolinea che la questione se una misura debba essere qualificata come aiuto di Stato precede quella volta ad accertare, ove necessario, se un aiuto incompatibile ai sensi dell’articolo 107 TFUE sia nondimeno necessario al compimento della missione conferita al beneficiario della misura di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Di conseguenza, la Commissione, prima di esaminare eventualmente una misura alla luce di tale disposizione, deve poter verificare se detta misura costituisca un aiuto di Stato, il che richiede la previa notifica della misura progettata alla stessa istituzione dell’Unione, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.
Peraltro, la Corte precisa che qualsiasi eccezione alla regola generale costituita da tale obbligo di notifica deve essere espressamente prevista e che l’adempimento delle missioni di un’impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale non può, di per sé, giustificare una deroga a detto obbligo.
Di conseguenza, in assenza di una deroga espressa a tale regola generale, le misure di aiuto in favore di una siffatta impresa rimangono soggette all’obbligo di previa notifica, previsto all’articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE, cosicché gli Stati membri hanno l’obbligo di non attuare siffatte misure fin quando la Commissione non abbia adottato una decisione finale in merito. L’inosservanza di tali obblighi implica l’illiceità degli aiuti di cui trattasi, di modo che il loro beneficiario non può nutrire alcun legittimo affidamento né sulla regolarità della concessione di tali aiuti, né sulla regolarità del vantaggio che trae dal mancato versamento degli interessi dovuti per il periodo d’illegalità degli stessi.
Pertanto, secondo la Corte, al fine di garantire l’effetto utile di tale obbligo di notifica nonché l’esame adeguato e completo degli aiuti di Stato da parte della Commissione, i giudici nazionali sono tenuti a trarre tutte le conseguenze di una violazione di detto obbligo e ad adottare le misure idonee a porvi rimedio, il che include l’obbligo, per il beneficiario di un aiuto illegale, di pagare interessi per il periodo d’illegalità di tale aiuto, anche nel caso in cui detto beneficiario sia un’impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.
In secondo luogo, per quanto riguarda l’importo da prendere in considerazione per il calcolo degli interessi, la Corte ricorda che i giudici dell’Unione hanno confermato la validità della decisione della Commissione e dichiarato definitivamente che le entrate provenienti dal canone versate alla TV2, e poi trasferite alle sue emittenti regionali ( 2 ), nonché gli introiti pubblicitari trasferiti alla TV2 tramite il Fondo TV2 ( 3 ), costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Di conseguenza, gli importi di tali entrate ed introiti, di cui la TV2 ha beneficiato e che fanno parte degli aiuti cui è stata data esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, devono dar luogo anch’essi al pagamento di interessi per il periodo d’illegalità degli aiuti stessi.
( 1 ) Decisione 2011/839/UE della Commissione relativa alle misure attuate dalla Danimarca C 2/03 a favore di TV2/Danmark (GU 2011, L 340, pag. 1). La Corte ha respinto il ricorso diretto all’annullamento di tale decisione con sentenza del 9 novembre 2017, Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark (657/15 P, EU:C:2017:837).
( 2 ) Con sentenza del 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commissione (C‑649/15 P, EU:C:2017:835), la Corte ha respinto l’impugnazione della TV2 avverso la sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015, TV2/Danmark/Commissione (T‑674/11, EU:T:2015:684), e ha quindi confermato la regolarità del controllo esercitato dal Tribunale nella parte in cui quest’ultimo ha dichiarato che dette entrate costituivano aiuti di Stato concessi alla TV2.
( 3 ) Con sentenze del 9 novembre 2017, Commissione/TV2/Danmark (C-656/15 P, EU:C:2017:836), e del 9 novembre 2017, Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark (C-657/15 P, EU:C:2017:837), la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015, TV2/Danmark/Commissione (T-674/11, EU:T:2015:684), nella parte in cui aveva annullato la decisione 2011/839 nei limiti in cui la Commissione aveva considerato nella stessa che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 versati alla TV2 tramite il Fondo TV2 costituivano aiuti di Stato.