SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

12 novembre 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/138/CE – Articolo 274 – Legge applicabile alla procedura di liquidazione delle imprese di assicurazione – Revoca dell’autorizzazione di una compagnia di assicurazioni – Designazione di un liquidatore provvisorio – Nozione di “decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione” – Assenza di decisione giurisdizionale di aprire la procedura di liquidazione nello Stato membro di origine – Sospensione di tutti i procedimenti giurisdizionali nei confronti dell’impresa di assicurazione interessata negli Stati membri diversi dallo Stato membro di origine di quest’ultima»

Nella causa C‑427/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 27 maggio 2019, pervenuta in cancelleria il 4 giugno 2019, nel procedimento

Bulstrad Vienna Insurance Group АD

contro

Olympic Insurance Company Ltd,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader, M. Safjan (relatore) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo bulgaro, da T. Mitova ed E. Petranova, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da H. Tserepa-Lacombe e Y.G. Marinova, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 luglio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 274 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU 2009, L 335, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 (GU 2013, L 341, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 2009/138»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la compagnia di assicurazioni Bulstrad Vienna Insurance Group AD (in prosieguo: la «Bulstrad») e la compagnia di assicurazioni Olympic Insurance Company Ltd (in prosieguo: l’«Olympic»), con riguardo al pagamento di un risarcimento assicurativo.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando da 117 a 119, 123, 125, 126 e 130 della direttiva 2009/138 sono così formulati:

«(117)

Dato che la legislazione nazionale relativa ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione non è armonizzata, è opportuno garantire nel quadro del mercato interno il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle legislazioni degli Stati membri in materia di liquidazione delle imprese di assicurazione nonché la necessaria cooperazione, tenendo conto della necessità di unità, universalità, coordinamento e pubblicità di tali provvedimenti e la parità di trattamento e la tutela dei creditori di assicurazione.

(118)

Occorre garantire che i provvedimenti di risanamento adottati dall’autorità competente di uno Stato membro per salvaguardare o risanare la situazione finanziaria di un’impresa di assicurazione e per evitare per quanto possibile la liquidazione siano pienamente efficaci in tutta [l’Unione europea]. Tuttavia occorre che siano preservati gli effetti di siffatti provvedimenti di risanamento e procedure di liquidazione nei confronti dei paesi terzi.

(119)

È opportuno operare una distinzione fra le autorità competenti ai fini dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione e le autorità di vigilanza delle imprese di assicurazione.

(...)

(123)

È opportuno che solo le autorità competenti dello Stato membro di origine abbiano il potere di prendere decisioni in materia di procedure di liquidazione riguardanti imprese di assicurazione. Le decisioni dovrebbero produrre i loro effetti in tutta [l’Unione] e dovrebbero essere riconosciute da tutti gli Stati membri. Le decisioni dovrebbero essere pubblicate conformemente alle procedure dello Stato membro di origine e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Occorre altresì che i creditori noti residenti [nell’Unione], che dovrebbero avere il diritto di insinuare crediti e presentare osservazioni, abbiano altresì accesso alle informazioni.

(...)

(125)

Tutte le condizioni per l’apertura, l’espletamento e la chiusura delle procedure di liquidazione dovrebbero essere disciplinate dalla legge dello Stato membro di origine.

(126)

Per garantire un’azione coordinata tra gli Stati membri, è opportuno che le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e quelle di tutti gli altri Stati membri siano informate d’urgenza dell’apertura di una procedura di liquidazione.

(…)

(130)

Per proteggere le legittime aspettative e la certezza di alcune operazioni in Stati membri diversi da quello di origine, è necessario stabilire quale sia la legge applicabile agli effetti dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione sui processi in corso e sulle esecuzioni forzate individuali derivanti da tali processi».

4

L’articolo 13 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini della presente direttiva s’intende per:

(...)

8)

“Stato membro di origine”,

a)

per l’assicurazione non vita, lo Stato membro in cui è situata la sede dell’impresa di assicurazione che copre il rischio;

b)

per l’assicurazione vita, lo Stato membro in cui è situata la sede dell’impresa di assicurazione che assume l’impegno; o

c)

per la riassicurazione, lo Stato membro in cui è situata la sede dell’impresa di riassicurazione;

(...)».

5

L’articolo 144 di tale direttiva, rubricato «Revoca dell’autorizzazione», è formulato nei seguenti termini:

«1.   L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine può revocare un’autorizzazione concessa ad un’impresa di assicurazione o di riassicurazione nei casi seguenti:

a)

l’impresa interessata non fa uso dell’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o cessa di esercitare la propria attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi la decadenza dell’autorizzazione;

b)

l’impresa interessata non soddisfa più le condizioni per l’autorizzazione;

c)

l’impresa interessata viene gravemente meno agli obblighi che le incombono in virtù della normativa ad essa applicabile.

L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine revoca un’autorizzazione accordata a un’impresa di assicurazione o di riassicurazione nel caso in cui quest’ultima non rispetti il requisito patrimoniale minimo e l’autorità di vigilanza ritenga che il piano di finanziamento presentato sia manifestamente inadeguato o che l’impresa interessata non rispetti il piano approvato entro tre mesi dal rilevamento dell’inosservanza del requisito patrimoniale minimo.

2.   L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informa della revoca o della decadenza dell’autorizzazione le autorità di vigilanza degli altri Stati membri, le quali adottano opportune misure onde impedire all’impresa di assicurazione o di riassicurazione di dare inizio a nuove operazioni sul loro territorio.

L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine adotta inoltre, con il concorso delle autorità in questione, ogni misura atta a salvaguardare gli interessi degli assicurati, e in particolare restringe la libera disponibilità delle attività dell’impresa di assicurazione, in conformità dell’articolo 140.

3.   Qualsiasi decisione di revoca dell’autorizzazione è motivata in modo preciso e notificata all’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata».

6

L’articolo 268, rubricato «Definizioni» e contenuto nel titolo IV della medesima direttiva, rubricato «Risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione», prevede quanto segue:

«1.   Ai fini del presente titolo si intende per:

a)

“autorità competenti”, le autorità amministrative o giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di provvedimenti di risanamento o di procedure di liquidazione;

(...)

d)

“procedure di liquidazione”, le procedure concorsuali comportanti la realizzazione dell’attivo di un’impresa di assicurazione e l’appropriata distribuzione dei proventi tra i creditori, gli azionisti o i membri, che implicano necessariamente un intervento delle autorità competenti, compreso il caso in cui la procedura concorsuale si concluda con un concordato o un provvedimento analogo, e indipendentemente dal fatto che tali procedure si basino o meno sull’insolvenza e abbiano carattere volontario o obbligatorio;

(...)».

7

Ai sensi dell’articolo 273 della direttiva 2009/138, rubricato «Apertura delle procedure di liquidazione Informazione delle autorità di vigilanza»:

«1.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine sono le sole competenti a decidere dell’apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un’impresa di assicurazione, incluse le sue succursali in altri Stati membri. Tale decisione può essere presa in assenza o a seguito dell’adozione di provvedimenti di risanamento.

2.   La decisione relativa all’apertura di una procedura di liquidazione di un’impresa di assicurazione, incluse le sue succursali in altri Stati membri, adottata ai sensi della legge dello Stato membro di origine è riconosciuta, senza ulteriori formalità in tutta [l’Unione] e vi produce effetti non appena la decisione stessa produce effetti nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine informano con la massima celerità le autorità di vigilanza di detto Stato membro della decisione di aprire una procedura di liquidazione, possibilmente prima dell’apertura della procedura, o altrimenti subito dopo.

Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informano con la massima celerità le autorità di vigilanza di tutti gli altri Stati membri della decisione di aprire una procedura di liquidazione nonché degli effetti concreti che tale procedura potrebbe avere».

8

L’articolo 274 di tale direttiva, rubricato «Legge applicabile», dispone quanto segue:

«1.   La decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione, la procedura di liquidazione ed i relativi effetti sono disciplinati dalla legge applicabile nello Stato membro di origine, salvo se gli articoli da 285 a 292 dispongano altrimenti.

2.   La legge dello Stato membro di origine determina almeno quanto segue:

a)

i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dall’impresa di assicurazione dopo l’apertura della procedura di liquidazione;

b)

i poteri dell’impresa di assicurazione e del liquidatore;

c)

le condizioni di opponibilità della compensazione;

d)

gli effetti della procedura di liquidazione sui contratti in corso di cui l’impresa di assicurazione è parte;

e)

gli effetti della procedura di liquidazione sulle azioni giudiziarie individuali, eccettuati i procedimenti pendenti, di cui all’articolo 292;

f)

i crediti da insinuare al passivo dell’impresa di assicurazione e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura di liquidazione;

g)

le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti;

h)

le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l’apertura della procedura di liquidazione in base a un diritto reale o mediante compensazione;

i)

le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di liquidazione, in particolare mediante concordato;

j)

i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di liquidazione;

k)

la parte che deve sostenere l’onere delle spese derivanti dalla procedura di liquidazione; e

l)

le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori».

9

Ai sensi dell’articolo 292 della suddetta direttiva:

«Gli effetti dei provvedimenti di risanamento o della procedura di liquidazione su un procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale l’impresa di assicurazione è spossessata sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente».

Diritto bulgaro

10

Il Kodeks za zastrahovaneto (codice delle assicurazioni; in prosieguo: il «KZ»), all’articolo 624, dispone quanto segue:

«(1)   La decisione di aprire una procedura di liquidazione o di insolvenza relativa ad un’impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro produce effetti nella Repubblica di Bulgaria a decorrere dal momento in cui essa diviene efficace nello Stato membro interessato.

(2)   La [commissione per la vigilanza finanziaria], ove sia informata dall’autorità competente di un altro Stato membro in merito all’apertura di una procedura di liquidazione o di insolvenza, adotta le misure necessarie per informare il pubblico a tal riguardo.

(3)   La comunicazione a norma del paragrafo 2 contiene informazioni sull’autorità amministrativa o giudiziaria competente per la liquidazione o l’insolvenza nell’altro Stato membro, sul diritto applicabile e sul liquidatore o curatore fallimentare nominato».

11

L’articolo 630 del KZ è così formulato:

«(1)   Salvo quanto diversamente previsto nella presente sezione, la procedura di liquidazione o di insolvenza nei confronti di un assicuratore è disciplinata dal diritto bulgaro.

(2)   I contratti di lavoro e i rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni della legislazione dello Stato membro che sono applicabili a tali contratti e rapporti di lavoro.

(3)   I contratti mediante i quali viene concesso un diritto d’uso o viene trasferito un diritto di proprietà su un bene immobile situato nel territorio di uno Stato membro sono disciplinati dalla legislazione di tale Stato membro.

(4)   I diritti dell’assicuratore su un bene immobile, una nave o un aeromobile iscritti in un pubblico registro in uno Stato membro sono disciplinati dalla legislazione di tale Stato membro».

12

Ai sensi dell’articolo 43 del Kodeks na mezhdunarodnoto chastno pravo (codice del diritto internazionale privato):

«(1)   Il giudice o un’altra autorità competente ad applicare il diritto verifica d’ufficio il contenuto del diritto straniero. Esso può applicare i metodi previsti negli accordi internazionali, chiedere informazioni al Ministero della giustizia o ad altre autorità e richiedere pareri di esperti e di istituti specializzati.

(2)   Le parti possono presentare documenti comprovanti il contenuto di disposizioni di diritto straniero sulle quali fondano le loro domande o le loro obiezioni o cooperare in altro modo con il giudice o un’altra autorità competente ad applicare il diritto.

(3)   Quando è stato scelto il diritto applicabile, il giudice o un’altra autorità competente ad applicare il diritto può obbligare le parti a contribuire alla determinazione del suo contenuto».

Diritto cipriota

13

Ai sensi dell’articolo 220 dell’O peri Etairion Nomos (legge sulle società), qualora sia stata emessa una decisione di aprire una procedura di liquidazione o di insolvenza oppure sia stato nominato un liquidatore provvisorio, non è possibile intentare un’azione o aprire o proseguire un procedimento, salvo che ciò sia autorizzato dal giudice competente, nel qual caso si applicano le condizioni stabilite da tale giudice.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14

Dinanzi al Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), la Bulstrad, una compagnia di assicurazioni registrata in Bulgaria, chiede che la Olympic, una compagnia di assicurazioni registrata a Cipro, sia condannata a versarle la somma di 7603,63 lev bulgari (BGN) (circa EUR 3887), maggiorata dei costi di liquidazione per l’importo di BGN 25,00 (circa EUR 13), a titolo del risarcimento assicurativo che essa ha versato, conformemente a una polizza di assicurazione «danni da collisione», sottoscritta presso di essa da CD, conducente di un veicolo danneggiato in occasione di un incidente stradale. La Bulstrad sostiene che, il 5 gennaio 2018, nella città di Bansko (Bulgaria), AB, aprendo bruscamente la portiera anteriore sinistra della propria autovettura ferma sulla carreggiata, ha danneggiato colposamente il veicolo di CD, che si spostava sulla carreggiata e gli passava vicino.

15

Secondo la Bulstrad, alla data del sinistro, la responsabilità di AB era coperta da una polizza di assicurazione «responsabilità civile» sottoscritta presso la Olympic.

16

Ritenendo che, a seguito del versamento del risarcimento assicurativo a CD, essa fosse stata surrogata nei diritti del proprio assicurato nei confronti di AB e della compagnia di assicurazioni di quest’ultimo, la Bulstrad ha presentato una domanda di regresso nei confronti della Olympic, ricevuta da quest’ultima il 6 luglio 2018, senza che, tuttavia, le somme così reclamate le siano state rimborsate.

17

La Olympic, infatti, contesta la domanda presentata dalla Bulstrad tanto sotto il profilo formale quanto nel merito.

18

Nel corso del procedimento, il giudice del rinvio è stato informato del fatto che le autorità competenti cipriote avevano revocato l’autorizzazione della Olympic per mancato rispetto dei requisiti prudenziali, nonché del fatto che per quest’ultima era stato designato un liquidatore provvisorio, che assume e controlla tutti i diritti patrimoniali e giuridici cui detta compagnia di assicurazioni ha diritto o sembra avere diritto.

19

Detto giudice ha ritenuto che tali atti delle autorità cipriote costituissero una «decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione», ai sensi dell’articolo 624 del KZ e, con ordinanza del 26 settembre 2018, ha sospeso il procedimento principale. In effetti, ai sensi delle disposizioni del KZ che hanno trasposto la direttiva 2009/138 nell’ordinamento bulgaro, la decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione, la procedura di liquidazione propriamente detta ed i relativi effetti sarebbero disciplinati dalla legge applicabile nello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione che copre il rischio, nella specie la legge cipriota. Quest’ultima prevederebbe la sospensione dei procedimenti nei confronti di qualsiasi impresa di assicurazione per la quale le autorità competenti cipriote abbiano nominato un liquidatore provvisorio.

20

La Bulstrad, tuttavia, ha chiesto di riprendere il procedimento principale sostenendo che, alla luce dell’interpretazione delle disposizioni pertinenti da parte del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), tale procedimento era stato erroneamente sospeso. Secondo tale interpretazione, i due summenzionati atti delle autorità cipriote non potrebbero essere considerati costitutivi di una «decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione» da parte dello Stato membro di origine, ai sensi della normativa adottata ai fini della trasposizione nel diritto bulgaro dell’articolo 274 della direttiva 2009/138. In assenza di una siffatta decisione, il giudice del rinvio avrebbe quindi erroneamente concluso per l’applicabilità del diritto cipriota, a discapito di quella del diritto bulgaro, che non prevederebbe disposizioni analoghe che impongano una sospensione della procedura.

21

In risposta alla richiesta di riprendere il procedimento, il giudice del rinvio ha chiesto alla commissione bulgara per il controllo finanziario di comunicargli se disponesse di informazioni relative all’apertura di una procedura di liquidazione o di insolvenza riguardante la Olympic dinanzi al giudice cipriota competente nonché, nel caso tale procedura fosse stata aperta, di precisare a quale fase fosse giunta quest’ultima e se fosse stato nominato un liquidatore o un curatore fallimentare. Con lettera del 19 marzo 2019, la suddetta Commissione di controllo finanziario ha risposto che, a tale data, essa non aveva ricevuto alcuna informazione in merito all’apertura, da parte dell’autorità cipriota competente, di una procedura di liquidazione della Olympic.

22

Secondo il giudice del rinvio, l’articolo 630 del KZ deve essere interpretato alla luce dell’articolo 274 della direttiva 2009/138, nonché dei considerando da 117 a 121 e 125 di quest’ultima. Ne risulterebbe che le conseguenze dell’apertura di una procedura di insolvenza devono essere disciplinate dal diritto cipriota.

23

Nell’esercizio delle sue competenze in applicazione dell’articolo 43 del codice di diritto internazionale privato, tale giudice ha determinato d’ufficio la legge cipriota applicabile e ne ha concluso che lo svolgimento di altri procedimenti era subordinato a un’autorizzazione del giudice fallimentare.

24

Il giudice del rinvio ritiene, pertanto, di dover sospendere il procedimento principale, invitare la Bulstrad a far valere le sue pretese creditizie secondo le modalità previste dal diritto cipriota, precisando che il loro riconoscimento comporterebbe l’estinzione di tale procedimento. Quest’ultimo potrebbe proseguire solo se ciò fosse autorizzato dal giudice fallimentare o fosse prodotta la prova che le pretese creditizie non erano state ammesse secondo le modalità previste dal diritto cipriota.

25

In tali circostanze, il Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se nell’interpretare l’articolo 630 del [KZ] alla luce dell’articolo 274 della [direttiva 2009/138], si debba ritenere che la decisione, adottata da un’autorità di uno Stato membro, di revocare l’autorizzazione a un’impresa di assicurazione e di nominare per essa un liquidatore provvisorio, senza che sia stata avviata una procedura giurisdizionale di liquidazione, rappresenti una “decisione di aprire una procedura di liquidazione”.

2)

Ove il diritto dello Stato membro in cui ha sede un’impresa di assicurazione cui è stata revocata l’autorizzazione e per la quale è stato nominato un liquidatore provvisorio preveda, in caso di nomina di un liquidatore provvisorio, la sospensione di tutti i procedimenti giurisdizionali nei confronti di detta impresa, se, a norma dell’articolo 274 della [direttiva 2009/138], dette disposizioni debbano essere applicate dalle autorità giurisdizionali degli altri Stati membri anche qualora ciò non sia esplicitamente previsto dal loro diritto nazionale».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

26

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 274 della direttiva 2009/138 debba essere interpretato nel senso che la decisione adottata da un’autorità dello Stato membro di origine di un’impresa di assicurazione di revocare l’autorizzazione di quest’ultima e di nominare per essa un liquidatore provvisorio, senza che sia stata formalmente adottata una decisione giurisdizionale che apre la procedura di liquidazione, costituisca una «decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa un’impresa di assicurazione» ai sensi di detto articolo.

27

La risposta a tale questione permetterà di stabilire se la decisione di cui al procedimento principale goda del reciproco riconoscimento previsto all’articolo 273, paragrafo 2, della direttiva 2009/138.

28

Al fine di rispondere alla prima questione sollevata, occorre rilevare che, sebbene, ai sensi dell’articolo 274 di tale direttiva, la decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione, la procedura di liquidazione propriamente detta ed i loro effetti siano disciplinati dal diritto applicabile nello Stato membro di origine di tale impresa di assicurazione, la questione di sapere in cosa consistano una decisione e una procedura siffatte deve essere risolta conformemente all’articolo 268 di detta direttiva, il quale definisce diverse nozioni ai fini del titolo IV della medesima direttiva.

29

A tale riguardo, l’articolo 268, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/138 prevede che la nozione di «procedure di liquidazione» riguardi le procedure concorsuali comportanti la realizzazione dell’attivo di un’impresa di assicurazione e l’appropriata distribuzione dei proventi tra, a seconda dei casi, i creditori, gli azionisti o i membri, che implicano necessariamente un intervento delle autorità competenti, vale a dire, conformemente all’articolo 268, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, le autorità amministrative o giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di provvedimenti di risanamento o di procedure di liquidazione.

30

Ne consegue che, affinché una decisione sia qualificata come «decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione», ai sensi dell’articolo 274 della direttiva 2009/138, la procedura di cui trattasi deve soddisfare due condizioni.

31

Tale procedura deve, in primo luogo, avere ad oggetto la realizzazione dell’attivo di un’impresa di assicurazione e la distribuzione dei proventi tra, a seconda dei casi, i creditori, gli azionisti o i membri di quest’ultima nonché, in secondo luogo, implicare necessariamente l’intervento delle autorità amministrative o giudiziarie degli Stati membri competenti ad adottare provvedimenti di risanamento o a condurre procedure di liquidazione.

32

Poiché queste due condizioni sono cumulative, il fatto che un liquidatore provvisorio non sia autorizzato a realizzare l’attivo dell’impresa di assicurazione interessata o a soddisfare i creditori di quest’ultima con gli utili esclude che la decisione di nominare un siffatto liquidatore possa implicare l’apertura o l’esistenza di una procedura di liquidazione, ai sensi dell’articolo 268, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva.

33

Nel caso di specie, spetta di conseguenza al giudice del rinvio verificare se, alla luce del diritto cipriota, il liquidatore provvisorio designato disponga o meno di tali poteri.

34

A tale riguardo, occorre precisare che, sebbene, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, la distinzione operata dalla direttiva 2009/138 tra una decisione di revoca dell’autorizzazione dell’impresa di assicurazione interessata e quella di aprire una procedura di liquidazione nei confronti di quest’ultima suggerisce che la seconda decisione non coincida con la prima, una decisione di revoca dell’autorizzazione potrebbe essere considerata equivalente a una decisione di aprire una procedura di liquidazione se le due condizioni menzionate al punto 31 della presente sentenza fossero soddisfatte.

35

Tuttavia, la prima di tali condizioni sarebbe soddisfatta solo se, secondo il diritto dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione interessata, la revoca dell’autorizzazione di tale impresa di assicurazione avesse l’effetto di aprire automaticamente la procedura di liquidazione che consenta di realizzare l’attivo di detta impresa di assicurazione o di soddisfare i suoi creditori con gli utili, senza che, a tal fine, debba essere adottata una decisione formale da parte di un’autorità distinta.

36

Da quanto precede risulta che occorre rispondere alla prima questione sollevata dichiarando che l’articolo 274 della direttiva 2009/138 deve essere interpretato nel senso che la decisione dell’autorità competente di revocare l’autorizzazione dell’impresa di assicurazione interessata e di nominare un liquidatore provvisorio può costituire una «decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione», ai sensi di tale articolo, soltanto se il diritto dello Stato membro di origine di tale impresa di assicurazione prevede che tale liquidatore provvisorio sia autorizzato a realizzare l’attivo di detta impresa di assicurazione e a ripartirne il ricavato tra i creditori di quest’ultima o che la revoca dell’autorizzazione di detta impresa di assicurazione abbia l’effetto di aprire automaticamente la procedura di liquidazione, senza che, a tal fine, debba essere adottata una decisione formale da parte di un’autorità distinta.

Sulla seconda questione

37

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 274 della direttiva 2009/138 debba essere interpretato nel senso che il diritto dello Stato membro di origine di un’impresa di assicurazione, che, in caso di revoca della sua autorizzazione e di nomina di un liquidatore provvisorio per quest’ultima, prevede la sospensione di tutti i procedimenti giurisdizionali nei confronti di detta impresa di assicurazione, deve essere applicato dalle autorità giurisdizionali degli altri Stati membri, anche se la legislazione di questi ultimi non prevede una siffatta norma.

38

Dalla risposta fornita alla prima questione sollevata risulta che è solo nel caso in cui l’adozione, da parte dello Stato membro di origine di un’impresa di assicurazione, di una decisione di revoca dell’autorizzazione e di nomina di un liquidatore provvisorio possa essere qualificata come «decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione», ai sensi del titolo IV della direttiva 2009/138, che, conformemente all’articolo 273, paragrafo 2, di tale direttiva, detta decisione deve essere riconosciuta senza ulteriori formalità in tutta l’Unione e produrre i suoi effetti da quando ciò avviene nello Stato membro di apertura della procedura di liquidazione.

39

Ai sensi dell’articolo 274, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2009/138, tale riconoscimento reciproco si estende agli effetti dell’apertura della procedura di liquidazione sulle azioni giudiziarie individuali avviate dai creditori, eccettuati i procedimenti pendenti, di cui all’articolo 292 di tale direttiva, che restano disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro in cui è pendente il procedimento.

40

Ne consegue che, quando una decisione adottata dallo Stato membro di origine deve essere qualificata come «decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione», ai sensi del titolo IV della direttiva 2009/138, e la legislazione di tale Stato membro prevede che tale decisione comporti la sospensione di tutti i procedimenti giurisdizionali avviati nei confronti dell’impresa interessata, i procedimenti giurisdizionali pendenti in altri Stati membri devono, per tale motivo, essere parimenti sospesi, ad esclusione di quelli rientranti nell’ambito dell’eccezione menzionata al punto precedente.

41

Per contro, l’articolo 273, paragrafo 2, della direttiva 2009/138 non richiede affatto che vi sia un reciproco riconoscimento degli effetti di una decisione di revoca dell’autorizzazione o di nomina di un liquidatore provvisorio, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, qualora essa non abbia la natura di decisione di aprire una procedura di liquidazione. Ne consegue che la risposta alla questione se, in tale ipotesi, il giudice del rinvio debba o possa nondimeno sospendere un procedimento pendente, conformemente a quanto previsto dal diritto dello Stato membro di origine, senza che ciò sia previsto dal suo diritto nazionale, non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione, né dell’articolo 274 di tale direttiva.

42

Da quanto precede risulta che occorre rispondere alla seconda questione sollevata dichiarando che l’articolo 274 della direttiva 2009/138 deve essere interpretato nel senso che, se non sono soddisfatte le condizioni richieste affinché una decisione di revoca dell’autorizzazione di un’impresa di assicurazione e di nomina di un liquidatore provvisorio per quest’ultima costituisca una «decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione», ai sensi di tale articolo, il suddetto articolo non contiene alcun obbligo per i giudici degli altri Stati membri di applicare il diritto dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione interessata, che preveda la sospensione di tutti i procedimenti giurisdizionali nei confronti di un’impresa siffatta.

Sulle spese

43

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 274 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), come modificata dalla direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, deve essere interpretato nel senso che la decisione dell’autorità competente di revocare l’autorizzazione dell’impresa di assicurazione interessata e di nominare un liquidatore provvisorio può costituire una «decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione», ai sensi di tale articolo, soltanto se il diritto dello Stato membro di origine di tale impresa di assicurazione prevede che tale liquidatore provvisorio sia autorizzato a realizzare l’attivo di detta impresa di assicurazione e a ripartirne il ricavato tra i creditori di quest’ultima o che la revoca dell’autorizzazione di detta impresa di assicurazione abbia l’effetto di aprire automaticamente la procedura di liquidazione, senza che, a tal fine, debba essere adottata una decisione formale da parte di un’autorità distinta.

 

2)

L’articolo 274 della direttiva 2009/138, come modificata dalla direttiva 2013/58, deve essere interpretato nel senso che, se non sono soddisfatte le condizioni richieste affinché una decisione di revoca dell’autorizzazione di un’impresa di assicurazione e di nomina di un liquidatore provvisorio per quest’ultima costituisca una «decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione», ai sensi di tale articolo, il suddetto articolo non contiene alcun obbligo per i giudici degli altri Stati membri di applicare il diritto dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione interessata, che preveda la sospensione di tutti i procedimenti giurisdizionali nei confronti di un’impresa siffatta.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.