SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
2 marzo 2021 ( *1 )
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Intervento di un consorzio di diritto privato tra banche a favore di uno dei suoi membri – Autorizzazione dell’intervento da parte della banca centrale dello Stato membro – Nozione di “aiuto di Stato” – Imputabilità allo Stato – Risorse statali – Indizi che consentono di concludere per l’imputabilità di una misura – Snaturamento degli elementi di diritto e di fatto – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno»
Nella causa C‑425/19 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 29 maggio 2019,
Commissione europea, rappresentata da P. Stancanelli, L. Flynn, A. Bouchagiar e D. Recchia, in qualità di agenti,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili e S. Fiorentino, avvocati dello Stato,
Banca Popolare di Bari SCpA, già Tercas-Cassa di risparmio della provincia di Teramo SpA (Banca Tercas SpA), con sede a Teramo (Italia), rappresentata inizialmente da A. Santa Maria, M. Crisostomo, E. Gambaro e F. Mazzocchi, avvocati, successivamente da A. Santa Maria, M. Crisostomo e E. Gambaro, avvocati,
Fondo interbancario di tutela dei depositi, con sede a Roma (Italia), rappresentato da M. Siragusa, G. Scassellati Sforzolini, G. Faella e A. Comino, avvocati,
ricorrenti in primo grado,
Banca d’Italia, con sede a Roma, rappresentata da M. Perassi, M. Todino, L. Sciotto e O. Capolino, avvocati,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, A. Prechal, M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Kumin e N. Wahl, presidenti di sezione, E. Juhász, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos e N. Jääskinen, giudici,
avvocato generale: E. Tanchev
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 ottobre 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Con la sua impugnazione la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 marzo 2019, Italia e a./Commissione (T‑98/16, T‑196/16 e T‑198/16; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2019:167), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas (GU 2016, L 203, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»). |
Contesto normativo
2 |
Il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (supplemento ordinario alla GURI n. 230, del 30 settembre 1993), e successive modifiche e integrazioni, nella versione vigente all’epoca dei fatti (in prosieguo: il «TUB»), attribuisce alla Banca d’Italia il ruolo di autorità di vigilanza sul settore bancario e le fissa gli obiettivi di garantire la sana e prudente gestione degli enti vigilati, la stabilità complessiva, l’efficienza e la competitività del sistema finanziario, nonché l’obiettivo dell’osservanza delle disposizioni in materia creditizia. |
3 |
Secondo l’articolo 96, comma 1, del TUB, le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito. |
4 |
Ai sensi dell’articolo 96 bis, comma 1, del TUB, i sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia; tali sistemi possono tuttavia prevedere ulteriori casi e forme di intervento. Conformemente all’articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del TUB, la Banca d’Italia autorizza, tra l’altro, gli interventi dei sistemi di garanzia dei depositi «avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario». |
Fatti
5 |
I fatti della controversia figurano ai punti da 3 a 32 della sentenza impugnata e, ai fini della presente sentenza, possono essere riassunti nella maniera seguente. |
Enti interessati
6 |
La Tercas-Cassa di risparmio della provincia di Teramo SpA (Banca Tercas SpA) (in prosieguo: «Tercas») è una banca a capitale privato operante principalmente nella regione degli Abruzzi (Italia). La Banca Popolare di Bari SCpA (in prosieguo: «BPB») è la società capogruppo di un gruppo bancario a capitale privato attivo principalmente nell’Italia meridionale. |
7 |
Il Fondo interbancario di tutela dei depositi (in prosieguo: il «FITD») è un consorzio di diritto privato tra banche che è stato costituito su base volontaria nel 1987. Tale consorzio, di tipo mutualistico, è stato istituito per il perseguimento degli interessi comuni dei suoi membri. |
8 |
Conformemente all’articolo 1 del suo statuto, lo scopo del FITD è quello di garantire i depositanti dei suoi membri. Nel 1996, in seguito al recepimento nell’ordinamento giuridico italiano della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 1994, L 135, pag. 5), la Banca d’Italia ha riconosciuto il FITD come uno dei sistemi di garanzia dei depositi autorizzati a operare in Italia e l’unico a cui potevano aderire le banche non cooperative. |
9 |
In forza dell’articolo 27 del suo statuto, in caso di liquidazione coatta amministrativa di uno dei suoi membri, il FITD interviene rimborsando i depositi dei depositanti effettuati presso il medesimo entro il limite di EUR 100000 per depositante (in prosieguo: l’«intervento obbligatorio»). |
10 |
Il FITD dispone inoltre della facoltà di intervenire a favore dei suoi membri su base volontaria nelle due situazioni seguenti (in prosieguo: gli «interventi facoltativi»). Da un lato, in forza dell’articolo 28 del suo statuto, il FITD, invece di effettuare il rimborso previsto a titolo della garanzia dei depositi, può intervenire in operazioni di cessione di attività e passività riguardanti uno dei suoi membri sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. Dall’altro, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del suo statuto, il FITD può intervenire mediante finanziamenti, garanzie, assunzioni di partecipazioni o mediante altre forme tecniche per sostenere uno dei propri membri sottoposto ad amministrazione straordinaria, qualora sussistano prospettive di risanamento e ove sia prevedibile un minor onere rispetto a quello derivante dall’intervento del FITD nel caso di una liquidazione coatta amministrativa di tale membro. |
11 |
La Banca d’Italia è un’autorità pubblica che esercita le funzioni di banca centrale della Repubblica italiana. Essa è dotata di personalità giuridica autonoma e distinta da quella dello Stato italiano. In quanto membro del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC), la Banca d’Italia, a norma dell’articolo 127, paragrafo 5, TFUE, deve contribuire a una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. |
12 |
Per realizzare gli obiettivi che il TUB le ha assegnato, in particolare per quanto riguarda la sana e prudente gestione degli enti vigilati, alla Banca d’Italia sono riconosciuti un potere regolamentare, poteri di controllo e ispettivi e numerosi poteri di carattere autorizzativo. Tali poteri consentono alla Banca d’Italia di intervenire in tutti i momenti salienti della vita di una banca nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale di quest’ultima e al solo fine di verificare che essa sia gestita in modo sano e prudente. |
13 |
Nell’esercizio delle sue prerogative, la Banca d’Italia ha segnatamente approvato lo statuto del FITD, assiste alle riunioni di quest’ultimo in qualità di osservatore senza diritto di voto e, conformemente all’articolo 96-ter, primo comma, lettera d), del TUB, approva gli interventi del FITD a favore dei suoi membri. |
Contesto e intervento del FITD a favore di Tercas
14 |
Con decisione del 30 aprile 2012, su proposta della Banca d’Italia, che aveva rilevato irregolarità in seno a Tercas, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Italia) ha deciso di sottoporre Tercas ad amministrazione straordinaria. La Banca d’Italia ha poi nominato un commissario straordinario incaricato di gestire Tercas durante il periodo di amministrazione straordinaria. |
15 |
Nel corso dell’ottobre 2013, dopo aver valutato diverse opzioni idonee a porre fine alle difficoltà di Tercas, il commissario straordinario ha avviato trattative con BPB, la quale aveva manifestato interesse a sottoscrivere un aumento di capitale di Tercas, a condizione che fosse eseguita un’analisi preliminare (due diligence) su tale banca e che il FITD coprisse interamente il suo deficit patrimoniale. |
16 |
Il 28 ottobre 2013, a seguito di una domanda del commissario straordinario di Tercas fondata sull’articolo 29 dello statuto del FITD, il comitato di gestione di tale consorzio ha deciso di intervenire a sostegno di Tercas per un importo massimo di EUR 280 milioni. Il 29 ottobre 2013 il consiglio del FITD ha ratificato tale decisione. Il 4 novembre 2013, conformemente all’articolo 96-ter, primo comma, lettera d), del TUB, la Banca d’Italia ha approvato tale intervento di sostegno. |
17 |
Il 18 marzo 2014 il FITD ha deciso di sospendere l’intervento previsto in considerazione delle incertezze relative all’assetto economico-patrimoniale di Tercas e al trattamento fiscale dell’intervento stesso. Infatti, in esito all’analisi preliminare sugli attivi di Tercas, richiesta da BPB, era sorto un disaccordo tra i periti del FITD e quelli di BPB. Tale disaccordo è stato poi risolto tramite arbitrato. |
18 |
Alla luce delle risultanze presentate da una società di revisione e consulenza in una relazione del 26 maggio 2014, e tenuto conto del costo dell’intervento rispetto al costo di un indennizzo a titolo di intervento obbligatorio, il comitato di gestione e il consiglio del FITD hanno deciso, il 30 maggio 2014, d’intervenire a sostegno di Tercas. |
19 |
Il 7 luglio 2014 la Banca d’Italia ha autorizzato l’intervento del FITD a favore di Tercas. Tale intervento prevedeva tre misure, ossia, in primo luogo, un contributo di EUR 265 milioni a copertura del deficit patrimoniale di Tercas, in secondo luogo, una garanzia di EUR 35 milioni a copertura del rischio di credito associato a determinate esposizioni di Tercas e, in terzo luogo, una garanzia di EUR 30 milioni a copertura dei costi derivanti dal trattamento fiscale della prima misura (in prosieguo: le «misure controverse»). |
20 |
In occasione di un’assemblea generale degli azionisti di Tercas, convocata il 27 luglio 2014 dal commissario straordinario di concerto con la Banca d’Italia, è stato deliberato, da una parte, di coprire parzialmente le perdite, tra l’altro azzerando il capitale e annullando tutte le azioni ordinarie in circolazione e, dall’altra, di aumentare il capitale a EUR 230 milioni mediante l’emissione di nuove azioni ordinarie riservate a BPB. Questo aumento di capitale è stato effettuato il medesimo giorno. |
21 |
Il 1o ottobre 2014 il regime di amministrazione straordinaria di Tercas è stato revocato e BPB ha nominato i nuovi organi di tale banca. |
Procedimento amministrativo e decisione controversa
22 |
L’8 agosto e il 10 ottobre 2014 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane informazioni sull’intervento del FITD a favore di Tercas. Esse hanno risposto a tali richieste di informazioni il 16 settembre e il 14 novembre 2014. |
23 |
Con lettera del 27 febbraio 2015 la Commissione ha informato la Repubblica italiana della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE riguardo alle misure controverse. Il 24 aprile 2015 la Commissione ha pubblicato la decisione di avvio del procedimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
24 |
Il 23 dicembre 2015 la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale ha constatato che le misure controverse, autorizzate in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, costituivano aiuti incompatibili e illegittimi concessi dalla Repubblica italiana a Tercas e ha disposto il recupero di detti aiuti. |
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
25 |
La Repubblica italiana (T‑98/16), BPB (T‑196/16) e il FITD, sostenuto dalla Banca d’Italia (T‑198/16), hanno rispettivamente proposto ricorso contro la decisione controversa. |
26 |
In primo luogo, ai punti 68, 69 e da 89 a 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, in sostanza, che, per concludere che una misura di aiuto è imputabile allo Stato, l’obbligo della Commissione di presentare indizi sufficienti a dimostrare che tale misura è stata adottata sotto l’influenza o il controllo effettivo delle autorità pubbliche è tanto più necessario quando si tratta di una misura adottata da un ente privato che quando la misura è adottata da un’impresa pubblica. Il Tribunale ha osservato, in tale contesto, che, a differenza di una situazione in cui una misura adottata da un’impresa pubblica è imputata allo Stato, la Commissione non può limitarsi, nel caso di una misura adottata da un ente privato, a dimostrare che la mancanza d’influenza e di controllo effettivo delle autorità pubbliche su tale ente privato sia improbabile. |
27 |
In secondo luogo, dopo aver analizzato, ai punti da 114 a 131 della sentenza impugnata, gli elementi utilizzati dalla Commissione per considerare che le misure controverse potevano essere imputate allo Stato italiano, il Tribunale ha concluso, al punto 132 di tale sentenza, che la Commissione non aveva dimostrato in modo giuridicamente sufficiente il coinvolgimento delle autorità pubbliche italiane nell’adozione di tali misure né, di conseguenza, la loro imputabilità allo Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
28 |
In terzo luogo, per quanto riguarda la nozione di intervento «mediante risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il Tribunale ha dichiarato, al punto 161 della sentenza impugnata, dopo aver analizzato, ai punti da 139 a 160, gli indizi prodotti a tale riguardo nella decisione controversa, che la Commissione non aveva sufficientemente dimostrato che le risorse in questione fossero controllate dalle autorità pubbliche italiane e che esse fossero quindi a disposizione di tali autorità. Di conseguenza, secondo il Tribunale, la Commissione non poteva concludere che, nonostante il fatto che l’intervento del FITD a favore di Tercas sia stato effettuato in conformità allo statuto di tale consorzio e nell’interesse dei suoi membri, utilizzando fondi privati, sarebbero in realtà dette autorità che, attraverso l’esercizio di un’influenza dominante sul FITD, avrebbero deciso di indirizzare l’uso di tali risorse per finanziare un siffatto intervento. |
29 |
Non essendo soddisfatta la prima delle condizioni richieste affinché un aiuto sia qualificato come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ossia che sia concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali, il Tribunale ha annullato la decisione controversa. |
Procedimento dinanzi alla Corte e domande delle parti in sede di impugnazione
30 |
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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31 |
La Banca d’Italia, il FITD, BPB e la Repubblica Italiana chiedono che la Corte voglia:
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32 |
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 30 luglio 2019, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, la Montani Antaldi Srl, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi e la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata hanno chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Repubblica italiana, di BPB, del FITD e della Banca d’Italia. |
33 |
Con ordinanza del presidente della Corte del 13 novembre 2019, Commissione/Italia e Fondo interbancario di tutela dei depositi (C‑425/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:980), la domanda di intervento è stata respinta. |
34 |
La Repubblica italiana, in applicazione dell’articolo 16, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ha chiesto alla Corte di riunirsi in Grande Sezione. |
Sull’impugnazione
35 |
A sostegno dell’impugnazione, la Commissione deduce due motivi. |
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
36 |
Il primo motivo, riguardante la violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, si articola in due parti. |
37 |
Con la prima parte, la Commissione sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto imponendole, per determinare se i requisiti dell’imputabilità dell’aiuto allo Stato e della concessione di tale aiuto mediante risorse statali fossero soddisfatti nel caso di specie, un onere della prova più gravoso di quello richiesto dalla giurisprudenza della Corte. |
38 |
In primo luogo, la Commissione ricorda che, in forza di tale giurisprudenza, quando intende dimostrare che le misure adottate da un soggetto distinto dallo Stato sono imputabili alle autorità pubbliche, essa deve fornire la prova, mediante un insieme di indizi risultanti dal caso concreto, del coinvolgimento o dell’influenza di dette autorità nell’adozione della misura in questione, dimostrando la probabilità del coinvolgimento delle autorità pubbliche o, quantomeno, l’improbabilità di un loro mancato coinvolgimento. Per contro, la Commissione non sarebbe tenuta a dimostrare l’esistenza di incitamenti concreti o di istruzioni vincolanti forniti da tali autorità all’ente che ha concretamente concesso l’aiuto. Non sarebbe nemmeno necessario provare l’effettiva incidenza di tale coinvolgimento sul comportamento dell’ente né fornire la dimostrazione del fatto che il comportamento di quest’ultimo sarebbe stato diverso se esso avesse agito in modo autonomo. A tale proposito, in particolare, la Commissione precisa di non essere tenuta a dimostrare che l’imputabilità allo Stato di una misura presupponga che l’interesse pubblico diverga da quello di tale ente. Infine, il livello di prova richiesto dalla giurisprudenza della Corte non varierebbe a seconda della proprietà, pubblica o privata, dell’ente che eroga l’aiuto. |
39 |
Orbene, secondo la Commissione, ai punti 69 e da 89 a 91 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe violato tale giurisprudenza, imponendole di soddisfare un criterio di prova più rigoroso di quello da essa previsto per dimostrare l’imputabilità alle autorità pubbliche di una misura di aiuto e provare che un intervento è stato realizzato mediante risorse statali, per il solo motivo che, nel caso di specie, la misura di aiuto è stata concessa da un ente privato. |
40 |
Ne conseguirebbe, secondo la Commissione, che il Tribunale avrebbe valutato erroneamente, ai punti 114, 116, 117 e 127 della sentenza impugnata, gli indizi che essa aveva fornito a tale proposito nella decisione controversa. In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la Commissione dovesse positivamente dimostrare che le misure controverse erano state adottate sotto l’influenza dominante delle autorità pubbliche, nonché che tale istituzione avesse l’obbligo di dimostrare che tali autorità erano coinvolte in tutte le fasi dell’adozione di tali misure, impartendo istruzioni vincolanti, e che la partecipazione delle autorità pubbliche avesse avuto un impatto sul contenuto di dette misure. |
41 |
Inoltre, la Commissione osserva che non avrebbe senso imporle un onere della prova rafforzato quando l’ente che ha adottato le misure è un ente privato, in quanto in simili casi essa per definizione dispone di una minore quantità di indizi per dimostrare il coinvolgimento delle autorità pubbliche. In particolare, in assenza di collegamenti di natura organica, tale coinvolgimento dovrebbe essere ricercato sulla base di indizi meno appariscenti. |
42 |
In secondo luogo, la Commissione sostiene in subordine che il FITD è un ente a cui la Repubblica italiana ha conferito responsabilità specifiche ai sensi della direttiva 94/19. Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza della Corte in materia di efficacia diretta delle direttive non recepite o recepite in modo scorretto, in particolare la sentenza del 10 ottobre 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745), sarebbe possibile considerare tale consorzio come un’emanazione dello Stato italiano. Per questa ragione, anche se il Tribunale non avesse commesso alcun errore di diritto nel ritenere necessario un livello di prova più rigoroso nel caso in cui l’ente che eroga le misure di aiuto sia un ente privato, esso sarebbe tuttavia incorso in un errore di diritto nella sentenza impugnata applicando al FITD la distinzione tra enti privati ed enti pubblici per quanto riguarda i requisiti relativi all’imputabilità di un aiuto allo Stato e la concessione di tale aiuto mediante risorse statali. |
43 |
In terzo luogo, la Commissione ricorda che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 2014, L 173, pag. 149), i sistemi di garanzia dei depositi possono adottare «misure alternative» alla risoluzione per evitare il dissesto di un ente creditizio. L’impiego di tale strumento è tuttavia subordinato alla condizione che non sia stata adottata alcuna misura di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio interessato. Orbene, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190), una misura di risoluzione può essere adottata soltanto se l’ente necessita di un «sostegno finanziario pubblico straordinario», definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della medesima direttiva come «aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE». |
44 |
Così, dal momento che, a causa del criterio di prova più rigoroso applicato dal Tribunale, sarebbe praticamente impossibile per la Commissione provare il coinvolgimento di risorse statali e l’imputabilità allo Stato delle misure adottate dai sistemi di garanzia dei depositi quando sono composti da banche private, tali sistemi potrebbero costantemente adottare «misure alternative», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, senza far scattare la procedura di risoluzione ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2014/59. Di conseguenza, la sentenza impugnata permetterebbe agli Stati membri e alle banche di eludere o comunque d’indebolire gli effetti della legislazione in materia di unione bancaria. |
45 |
Con la seconda parte del primo motivo, la Commissione asserisce che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto omettendo di procedere a un’analisi globale degli indizi prodotti da tale istituzione per dimostrare la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti dell’imputabilità e delle risorse statali. |
46 |
Così facendo, il Tribunale si sarebbe discostato dalla giurisprudenza della Corte secondo la quale il valore probatorio degli indizi dev’essere valutato esaminandoli nel loro insieme, anche se questi ultimi, presi individualmente e fuori del loro contesto, non sono necessariamente dirimenti. |
47 |
L’adozione di un tale approccio erroneo, in primo luogo, ai punti da 96 a 99 della sentenza impugnata, avrebbe portato il Tribunale ad affermare che gli interventi del FITD mirano a perseguire gli interessi privati dei suoi membri, senza fornire le ragioni che potrebbero giustificare una tale affermazione. In secondo luogo, ai punti da 100 a 106 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe disconosciuto la portata del mandato pubblico conferito al FITD dalla normativa italiana, ritenendo che tale mandato fosse limitato agli interventi obbligatori, ossia al rimborso dei depositanti. Orbene, secondo la Commissione, gli interventi volontari sarebbero strettamente legati agli interventi obbligatori, in quanto i primi possono essere realizzati solo se rappresentano un onere meno gravoso rispetto a un eventuale intervento obbligatorio. In terzo luogo, ai punti 115, 116 e 126 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente scartato uno per uno gli indizi prodotti dalla Commissione relativi al coinvolgimento della Banca d’Italia nella concessione delle misure controverse, mentre tali indizi, considerati nel loro insieme, avrebbero consentito di imputare le misure controverse allo Stato italiano. |
48 |
La Repubblica italiana, BPB, il FITD e la Banca d’Italia concludono, in via principale, per l’irricevibilità del primo motivo. A tale proposito, essi ritengono che la Commissione, invocando un errore di diritto commesso dal Tribunale, tenti in realtà di ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti e delle prove rispetto a quella effettuata nella sentenza impugnata, in particolare per quanto riguarda l’imputabilità allo Stato delle misure controverse e la portata del mandato attribuito al FITD. |
49 |
La Repubblica italiana sostiene inoltre l’irricevibilità dell’argomento della Commissione secondo il quale il Tribunale avrebbe dovuto analizzare le prove tenendo conto del contesto delle trattative intercorse tra il FITD, BPB e il commissario straordinario, in quanto l’impugnazione non contesta i punti da 125 a 132 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha esaminato tale questione. |
50 |
In subordine, la Repubblica Italiana, BPB, il FITD e la Banca d’Italia ritengono che il primo motivo sia infondato. |
51 |
La Commissione contesta gli argomenti relativi alla presunta irricevibilità del primo motivo, adducendo che con tale motivo essa solleva la questione del criterio giuridico su cui si è basato il Tribunale nell’esaminare gli elementi di prova prodotti per dimostrare l’influenza esercitata dalle autorità italiane sulle decisioni del FITD. |
Giudizio della Corte
– Sulla ricevibilità
52 |
Dall’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea emerge che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto e che il Tribunale è, pertanto, il solo competente ad accertare e valutare i fatti rilevanti nonché gli elementi di prova. La valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo che in caso di loro snaturamento. Tale snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 10 luglio 2019, VG/Commissione, C‑19/18 P, EU:C:2019:578, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). |
53 |
Per contro, qualora il Tribunale abbia accertato o valutato determinati fatti, la Corte è competente ad esercitare il suo controllo, allorché il Tribunale ha qualificato la loro natura giuridica e ne ha fatto derivare conseguenze di diritto (sentenza del 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commissione, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 65 e giurisprudenza ivi citata). Il potere di controllo della Corte si estende, in particolare, alla questione del rispetto delle norme in materia di onere e di produzione della prova e a quella dell’applicazione, da parte del Tribunale, di criteri giuridici corretti nella sua valutazione dei fatti e degli elementi di prova (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2017, Toshiba/Commissione, C‑623/15 P, non pubblicata, EU:C:2017:21, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). |
54 |
Nel caso di specie, occorre in primo luogo rilevare che, con l’argomento svolto nell’ambito del primo motivo d’impugnazione, la Commissione non critica la valutazione dei fatti svolta dal Tribunale in merito al valore probatorio degli indizi da essa prodotti dinanzi ad esso, bensì l’applicazione delle regole in materia di onere e di produzione della prova effettuata dal Tribunale ai fini della valutazione di tali indizi nonché della qualificazione delle misure controverse. |
55 |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’eccezione d’irricevibilità menzionata al punto 49 della presente sentenza, occorre ricordare che dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, nel caso di specie, è sufficiente rilevare che la Commissione ha precisato, nell’impugnazione, di contestare segnatamente il punto 126 della sentenza impugnata. |
56 |
In tale contesto, il primo motivo d’impugnazione è ricevibile. |
– Nel merito
57 |
Per quanto attiene alla prima parte del primo motivo, si deve anzitutto ricordare che la qualificazione come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE presuppone la presenza di quattro condizioni, ovvero che sussista un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, che tale intervento possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri, che esso conceda un vantaggio selettivo al suo beneficiario e che falsi o minacci di falsare la concorrenza (sentenza del 15 maggio 2019, Achema e a., C‑706/17, EU:C:2019:407, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). |
58 |
Per quanto riguarda l’esistenza di un intervento dello Stato o mediante risorse statali – la sola condizione di cui trattasi nella presente causa – occorre rammentare che, affinché determinati vantaggi possano essere qualificati come «aiuti» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, da un lato, essi devono essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, essi devono essere imputabili allo Stato (v., in tal senso, sentenza del 15 maggio 2019, Achema e a., C‑706/17, EU:C:2019:407, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). |
59 |
Per quanto riguarda più specificamente l’imputabilità di una misura allo Stato, la Corte ha dichiarato che essa non può essere dedotta dal solo fatto che detta misura sia stata adottata da un’impresa pubblica. Infatti, anche nel caso in cui lo Stato sia in grado di controllare un’impresa pubblica e di esercitare un’influenza determinante sulle sue operazioni, l’esercizio effettivo di tale controllo nel caso concreto non può essere automaticamente presunto. È altresì necessario verificare se si debba considerare che le autorità pubbliche abbiano avuto un qualche ruolo nell’adozione di tale misura (v, in tal senso, sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C‑482/99, EU:C:2002:294, punti da 50 a 52; del 23 novembre 2017, SACE e Sace BT/Commissione, C‑472/15 P, non pubblicata, EU:C:2017:885, punto 34, e del 10 dicembre 2020, Comune di Milano/Commissione, C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, punto 46). |
60 |
Infatti, l’imputabilità allo Stato di una misura di aiuto adottata da un’impresa pubblica può essere dedotta da un insieme di indizi risultanti dalle circostanze del caso di specie e dal contesto nel quale detta misura è stata adottata. A questo proposito non si può pretendere che venga dimostrato, sulla base di un’indagine precisa, che le autorità pubbliche abbiano concretamente incitato l’impresa pubblica ad adottare la misura di aiuto in questione (v, in tal senso, sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C‑482/99, EU:C:2002:294, punti 53 e 55; del 23 novembre 2017, SACE e Sace BT/Commissione, C‑472/15 P, non pubblicata, EU:C:2017:885, punto 35, nonché del 10 dicembre 2020, Comune di Milano/Commissione, C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). |
61 |
In particolare, assume rilevanza qualunque indizio che suggerisca, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità pubbliche ovvero l’improbabilità di un’assenza di coinvolgimento nell’adozione di una misura, tenuto conto anche dell’ampiezza di tale misura, del suo contenuto o delle condizioni che essa comporta, oppure la mancanza di coinvolgimento delle suddette autorità nell’adozione di detta misura (sentenza del 10 dicembre 2020, Comune di Milano/Commissione, C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, punto 48). |
62 |
Inoltre, tra gli indizi che permettono di concludere per tale imputabilità vi sono il fatto che l’impresa pubblica in questione non poteva adottare la decisione contestata senza tener conto delle esigenze dei poteri pubblici o delle direttive impartite dalle autorità pubbliche, l’integrazione dell’impresa pubblica nelle strutture dell’amministrazione pubblica, la natura delle sue attività e l’esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con operatori privati, lo status giuridico dell’impresa o l’intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche (v., in tal senso, sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C‑482/99, EU:C:2002:294, punti 55 e 56, e del 23 novembre 2017, SACE e Sace BT/Commissione, C‑472/15 P, non pubblicata, EU:C:2017:885, punto 36). |
63 |
Nel caso di specie, occorre rilevare, in via preliminare, che al punto 70 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che la Commissione, nella decisione controversa, non aveva cercato di distinguere chiaramente tra il requisito relativo all’imputabilità di un aiuto allo Stato e quello relativo alle risorse statali. Allo stesso modo, nell’impugnazione, la Commissione, per quanto riguarda questo secondo requisito, si limita a rilevare che, al punto 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rinviato al proprio ragionamento relativo al requisito dell’imputabilità. Infine, nell’ambito della prima parte del primo motivo d’impugnazione, la Commissione non fa riferimento a nessuno dei motivi, esposti ai punti da 133 a 161 della sentenza impugnata, dedicati specificamente all’esame del requisito relativo all’utilizzo delle risorse statali. |
64 |
In tali circostanze, occorre esaminare soltanto la condizione relativa all’imputabilità delle misure controverse alle autorità italiane. |
65 |
In primo luogo, occorre anzitutto rilevare che, ai punti da 63 a 68 e da 83 a 86 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rammentato la giurisprudenza della Corte relativa all’imputabilità di un aiuto alle autorità pubbliche quando i vantaggi sono concessi da enti diversi dallo Stato. In particolare, al punto 68 della sentenza impugnata, richiamando i punti da 50 a 52 e 55 della sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione (C‑482/99, EU:C:2002:294), il Tribunale ha sottolineato che, anche in una situazione in cui l’aiuto è concesso da un’impresa pubblica, l’esercizio del controllo da parte delle autorità pubbliche non può essere presunto e la Commissione deve disporre di un insieme di indizi risultanti dalle circostanze del caso di specie e dal contesto in cui il contributo finanziario è stato realizzato al fine di determinare il livello d’implicazione delle autorità pubbliche nella concessione dell’aiuto mediante un’impresa pubblica. |
66 |
Solo dopo aver ricordato tale giurisprudenza il Tribunale ha dichiarato, al punto 69 della sentenza impugnata, che l’«obbligo della Commissione» di disporre di tali indizi «è tanto più necessario» in una situazione in cui la misura in questione è adottata da un ente privato. Infatti, come sottolineato dal Tribunale nello stesso punto 69, la Commissione non può basarsi sull’esistenza di vincoli di capitale tra siffatto ente e lo Stato, poiché tali vincoli non sussistono in una situazione di questo genere. |
67 |
Alla luce di tali considerazioni il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 87 a 90 di tale sentenza, che la Commissione non poteva, nel caso di specie, basarsi sull’improbabilità di una mancanza di influenza e di controllo effettivo da parte delle autorità pubbliche sull’ente privato erogatore dell’aiuto ma che, al contrario, in una situazione del genere, tale istituzione era ancor più tenuta a esporre e suffragare «indizi sufficienti» per stabilire che la misura di aiuto in questione era stata adottata sotto l’influenza o il controllo effettivo delle autorità pubbliche e che, pertanto, tale misura era imputabile allo Stato. |
68 |
Infine, ai punti da 94 a 132 della sentenza impugnata, il Tribunale ha analizzato gli indizi prodotti dalla Commissione e ha poi constatato, all’esito di tale analisi, che le misure controverse non potevano essere imputate alle autorità italiane. |
69 |
Orbene, nell’effettuare le constatazioni di cui ai punti 68 e 69 nonché da 88 a 90 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha disatteso la giurisprudenza richiamata ai punti da 58 a 62 della presente sentenza, secondo la quale spetta alla Commissione dimostrare, sulla base di un insieme di indizi, che le misure in questione erano imputabili allo Stato, né, pertanto, ha imposto alla Commissione di soddisfare un livello di prova più elevato per il solo motivo che il FITD è un ente privato. |
70 |
Infatti, con tali constatazioni, il Tribunale si è limitato, da un lato, a prendere atto, come risulta in particolare dai punti 87 e 88 della sentenza impugnata, delle differenze oggettive esistenti tra una situazione in cui l’ente erogatore dell’aiuto è un’impresa pubblica e una situazione in cui, come nel caso di specie, tale ente, vale a dire il FITD, è privato. |
71 |
Dall’altro lato, ai punti 69, 89 e 90 della sentenza impugnata, il Tribunale ha tratto le conseguenze di tali differenze oggettive al fine di precisare il tipo di indizi che consentirebbero, nel caso di specie, di dimostrare l’imputabilità delle misure controverse alle autorità italiane. |
72 |
Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, in una situazione in cui, come nel caso di specie, l’ente erogatore dell’aiuto ha natura privata, gli indizi atti a dimostrare l’imputabilità della misura allo Stato sono dunque diversi da quelli richiesti nell’ipotesi in cui l’ente erogatore dell’aiuto sia un’impresa pubblica. |
73 |
Così facendo, il Tribunale non ha imposto criteri di prova diversi, ma, al contrario, ha applicato la giurisprudenza citata al punto 60 della presente sentenza, secondo la quale gli indizi atti a dimostrare l’imputabilità di una misura di aiuto derivano dalle circostanze del caso di specie e dal contesto in cui tale misura è stata attuata, e a tale riguardo l’assenza di un vincolo di capitale tra l’ente di cui trattasi e lo Stato è di sicura rilevanza. |
74 |
Inoltre, l’argomento della Commissione, secondo il quale il Tribunale avrebbe subordinato l’imputabilità alle autorità italiane delle misure controverse al fatto che tutte le fasi d’attuazione dell’intervento del FITD di cui trattasi fossero state influenzate da tali autorità, si basa su una lettura errata del punto 114 della sentenza impugnata. Infatti, il Tribunale si è limitato a rammentare in tale punto la necessità di esaminare gli elementi in base ai quali la Commissione aveva essa stessa ritenuto, nella decisione controversa, che dette autorità disponessero dell’autorità e dei mezzi per influenzare tutte le fasi d’attuazione delle misure controverse. |
75 |
Allo stesso modo, la Commissione asserisce a torto che al punto 116 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe dichiarato che, per stabilire l’imputabilità allo Stato di una misura adottata da un ente privato, la Commissione debba provare l’impatto del coinvolgimento delle autorità pubbliche su detta misura. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 97 delle sue conclusioni, al richiamato punto 116 il Tribunale non ha esaminato se l’intervento della Banca d’Italia abbia avuto un impatto specifico sul contenuto delle misure controverse, ma si è limitato a constatare, da un lato, che tale autorità nazionale non aveva alcun potere di influenzare il contenuto degli interventi e, dall’altro, che la Banca d’Italia ha soltanto un potere di controllo della conformità di dette misure al quadro normativo a fini di vigilanza prudenziale. |
76 |
Da ultimo, ai punti 117 e 127 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha neppure dichiarato che l’accertamento dell’imputabilità delle misure controverse alle autorità italiane presupponesse la dimostrazione, da parte della Commissione, che la Banca d’Italia disponga del potere di imporre ai sistemi di garanzia dei depositi di adottare misure di intervento come quelle controverse. Infatti, nell’ambito dell’esame degli indizi utilizzati dalla Commissione nella decisione controversa per concludere che le misure controverse potevano essere imputate allo Stato italiano, il Tribunale si è limitato a constatare che l’invito rivolto dalla Banca d’Italia al FITD e BPB a raggiungere un accordo di equilibrio non era destinato a fornire indicazioni a tali parti, e non ha avuto il minimo impatto sulla decisione del FITD di intervenire a favore di Tercas mediante le misure controverse. |
77 |
In secondo luogo, per quanto riguarda gli argomenti della Commissione riguardanti la natura del FITD, occorre rammentare, come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 128 e 129 delle sue conclusioni, che la nozione di «emanazione dello Stato» è stata sviluppata dalla Corte al fine di consentire ai singoli di invocare disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva, non recepita o non recepita correttamente, nei confronti di organismi o enti soggetti all’autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra privati (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2017, Farrell, C‑413/15, EU:C:2017:745, punto 33). Pertanto, tale nozione non è stata sviluppata al fine di poter qualificare come aiuti di Stato le misure adottate da tali organismi o enti e non può, quindi, essere estesa alla questione dell’imputabilità allo Stato delle misure di aiuto. |
78 |
In terzo luogo, per quanto riguarda il rischio di elusione della normativa in materia di unione bancaria, è sufficiente rilevare che l’argomento della Commissione si basa sulla premessa che il presunto criterio di prova più rigoroso relativo all’imputabilità allo Stato, che il Tribunale avrebbe utilizzato, renderebbe praticamente impossibile alla Commissione dimostrare tale imputabilità per quanto riguarda le misure adottate dai sistemi di garanzia dei depositi. Orbene, da un lato, dai punti da 65 a 73 della presente sentenza risulta che il Tribunale non ha applicato nella sentenza impugnata tale criterio di prova più rigoroso. Dall’altro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 125 delle sue conclusioni, anche se si dovesse considerare che, nel caso di specie, le misure controverse non sono imputabili allo Stato italiano, tale circostanza non implicherebbe che una misura presa da un sistema di garanzia dei depositi non possa mai essere qualificata come aiuto di Stato e, pertanto, non sia mai idonea a dare luogo alla procedura di risoluzione prevista dall’articolo 32 della direttiva 2014/59. Infatti, tale qualificazione resterebbe possibile, ma dipenderebbe dalle caratteristiche del sistema di garanzia dei depositi e della misura in questione. |
79 |
Tenuto conto dell’insieme di tali considerazioni, occorre respingere la prima parte del primo motivo. |
80 |
Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, si deve constatare che quest’ultima si basa su una lettura errata della sentenza impugnata poiché, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il Tribunale non ha omesso di effettuare un’analisi globale degli indizi da essa prodotti per dimostrare che l’intervento del FITD era imputabile allo Stato italiano. |
81 |
Infatti, in primo luogo, ai punti da 71 a 82 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esposto, riassumendoli, tutti questi indizi. |
82 |
In secondo luogo, nell’ambito dell’esame della portata del mandato pubblico conferito al FITD, ai punti da 96 a 105 della sentenza impugnata il Tribunale ha analizzato tutti gli indizi addotti dalla Commissione a tale riguardo. È solo dopo aver proceduto a tale analisi che il Tribunale ha concluso, al punto 106 di tale sentenza, che un intervento facoltativo del FITD, come quello di cui trattasi nel caso di specie, in quanto ha una finalità diversa da quella relativa ai rimborsi dei depositi prevista nell’ambito della direttiva 94/19, non costituisce esecuzione di un mandato pubblico. |
83 |
In terzo luogo, nell’ambito dell’esame dell’autonomia del FITD al momento dell’adozione delle misure controverse, dopo aver ricordato che il FITD agisce «nell’interesse [dei suoi membri]» e che «nessun elemento di natura organica» lo lega alle autorità pubbliche italiane, il Tribunale ha rilevato, al punto 114 della sentenza impugnata, che è «in tale contesto» che occorre esaminare gli elementi presi in considerazione dalla Commissione nella decisione controversa. Il Tribunale ha inoltre constatato, al medesimo punto 114, che occorreva verificare se gli «indizi» prodotti dalla Commissione fossero sufficienti a dimostrare l’imputabilità allo Stato italiano delle misure controverse. Il Tribunale ha proceduto a tale verifica ai punti 115 e 131 della sentenza impugnata, includendo, in particolare, ai punti da 125 a 127 della stessa, un’analisi del «contesto in cui [era] stato adottato l’intervento del FITD a favore di Tercas». |
84 |
Ciò premesso, occorre dichiarare che, come risulta dal punto 132 della sentenza impugnata, è sulla base dell’analisi di tutti gli indizi presi in considerazione dalla Commissione, collocati nel loro contesto, e quindi conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 60 della presente sentenza, che il Tribunale ha statuito che tale istituzione aveva commesso un errore di diritto ritenendo, al punto 133 della decisione controversa, di avere dimostrato che le autorità italiane avevano esercitato un controllo pubblico sostanziale nella definizione dell’intervento del FITD a favore di Tercas. |
85 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere la seconda parte del primo motivo e, di conseguenza, il primo motivo nel suo insieme. |
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
86 |
Con il secondo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti pertinenti nonché il diritto italiano. |
87 |
In primo luogo, al punto 116 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe manifestamente snaturato il contenuto dell’articolo 96-ter, comma 1, del TUB, ritenendo che la Banca d’Italia abbia esercitato soltanto un controllo di legittimità, e non di opportunità, sulle misure controverse. Infatti, dal momento che da detta disposizione risulta che la Banca d’Italia autorizza gli interventi di sostegno a favore delle banche «avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario», il controllo che tale autorità pubblica può esercitare andrebbe al di là di una mera verifica della legittimità delle misure controverse, con la conseguenza che essa potrebbe essere indotta a verificare se tali misure soddisfino i suoi obiettivi di politica bancaria e finanziaria. |
88 |
In secondo luogo, la Commissione afferma che il Tribunale, ai punti 153 e 154 della sentenza impugnata, avrebbe snaturato il contenuto dell’articolo 21 dello statuto del FITD, ritenendo che il metodo di finanziamento degli interventi facoltativi fosse diverso da quello degli interventi obbligatori. |
89 |
A tale proposito, la Commissione precisa che il fatto che il punto 153 della sentenza impugnata inizi con l’espressione «inoltre» non permette di concludere che l’argomento in esso contenuto sia stato esposto ad abundantiam e, di conseguenza, che le censure rivolte contro tale argomento siano inconferenti. Infatti, secondo la Commissione, è proprio in questo punto che il Tribunale ha respinto il suo argomento secondo cui i contributi versati al FITD dai membri di tale consorzio hanno carattere obbligatorio e rappresentano pertanto risorse di natura statale. |
90 |
La Repubblica italiana, BPB, il FITD e la Banca d’Italia concludono, in via principale, che il secondo motivo è irricevibile e, in subordine, che esso è infondato e, in ogni caso, inconferente. |
Giudizio della Corte
91 |
Con il secondo motivo la Commissione asserisce che ai punti 116 nonché 153 e 154 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe snaturato, rispettivamente, il diritto nazionale e i fatti pertinenti. |
92 |
A tale proposito occorre ricordare, come risulta dalla giurisprudenza esposta al punto 52 della presente sentenza, che la valutazione dei fatti non costituisce, salvo il caso di snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte. |
93 |
Parimenti, per quanto riguarda l’esame, nell’ambito di un’impugnazione, delle valutazioni del Tribunale in merito al diritto nazionale, la Corte è competente solamente a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commissione, C‑649/15 P, EU:C:2017:835, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). |
94 |
Infine, come è stato ricordato al medesimo punto 52 della presente sentenza, lo snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commissione, C‑649/15 P, EU:C:2017:835, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). |
95 |
Nel caso di specie, per quanto riguarda l’asserito snaturamento del diritto nazionale, va rilevato che, al punto 116 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del TUB, la Banca d’Italia autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia dei depositi «avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario». |
96 |
Orbene, il tenore letterale di tale disposizione consente di considerare che la Banca d’Italia, così come le altre autorità parimenti responsabili della tutela degli interessi pubblici, sia legittimata a operare un controllo degli interventi dei sistemi di garanzia dei depositi alla luce del quadro normativo vigente, al fine di tutelare detti interessi. |
97 |
Inoltre, occorre rilevare che, in tale medesimo punto 116 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rammentato il quadro normativo in cui si inserisce l’articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del TUB, alla luce del quale tale disposizione deve, a suo avviso, essere interpretata. Pertanto, in forza dell’articolo 5 del TUB, la Banca d’Italia esercita la vigilanza prudenziale «avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia». Analogamente, dal richiamato punto 116 della sentenza impugnata si evince che, secondo l’articolo 19 del TUB, la Banca d’Italia autorizza un determinato numero di decisioni importanti delle banche, come le acquisizioni. |
98 |
In tale contesto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, dall’espressione «avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario», contenuta nell’articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del TUB, non risulta manifestamente che la Banca d’Italia eserciti un controllo di opportunità sugli interventi dei sistemi di garanzia dei depositi, come le misure controverse, cosicché la Commissione non ha dimostrato che il Tribunale, al punto 116 della sentenza impugnata, ha snaturato tale disposizione ritenendo che la Banca d’Italia si limiti a effettuare un controllo di conformità delle misure di intervento al quadro normativo, a fini di vigilanza prudenziale. |
99 |
Per quanto riguarda l’asserito snaturamento dell’articolo 21 dello statuto del FITD, occorre rilevare che gli argomenti della Commissione si basano su una lettura errata della sentenza impugnata in quanto, contrariamente a quanto sostenuto da tale istituzione, il Tribunale non ha dichiarato, ai punti 153 e 154 di tale sentenza, che il metodo di finanziamento degli interventi facoltativi fosse diverso da quello degli interventi obbligatori. |
100 |
Infatti, da un lato, nell’ambito dell’esame dell’asserito carattere obbligatorio dei contributi utilizzati dal FITD per procedere all’intervento di cui trattasi, al punto 153 della sentenza impugnata il Tribunale si è limitato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 177 delle sue conclusioni, a constatare che, a differenza delle risorse necessarie per il funzionamento del consorzio, detti contributi erano considerati come anticipazioni «versati dai membri del FITD, che li gestiva per loro conto in qualità di mandatario». |
101 |
Dall’altro lato, al punto 154 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, per quanto riguarda gli interventi facoltativi, è l’obbligo di contribuire all’intervento, e non il metodo di finanziamento dei contributi, che ha la propria origine in una disposizione statutaria di natura privatistica, mentre l’obbligo di intervenire, come sottolineato dal Tribunale, trae origine in una disposizione normativa quando il FITD è «specificamente incaricato dallo Stato della gestione dei contributi versati dai membri a titolo di garanzia legale dei depositi». |
102 |
In tale contesto, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato, senza che sia necessario pronunciarsi sulla sua ricevibilità. |
103 |
Atteso che nessuno dei due motivi dedotti dalla Commissione a sostegno dell’impugnazione è stato accolto, quest’ultima dev’essere respinta integralmente. |
Sulle spese
104 |
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
105 |
La Commissione, rimasta soccombente in sede di impugnazione, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Repubblica italiana, di BPB, del FITD e della Banca d’Italia. |
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce: |
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Lenaerts Silva de Lapuerta Bonichot Arabadjiev Prechal Ilešič Bay Larsen Kumin Wahl Juhász Rodin Biltgen Jürimäe Lycourgos Jääskinen Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 marzo 2021. Il cancelliere A. Calot Escobar Il presidente K. Lenaerts |
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.