SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

13 gennaio 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Quote – Prelievo supplementare – Regolamento (CE) n. 1788/2003 – Consegne che superano il quantitativo di riferimento disponibile del produttore – Riscossione da parte dell’acquirente del contributo dovuto a titolo del prelievo supplementare – Restituzione del prelievo pagato in eccesso – Regolamento (CE) n. 595/2004 – Articolo 16 – Criteri di ridistribuzione del prelievo in eccesso»

Nella causa C‑377/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 4 aprile 2019, pervenuta in cancelleria il 13 maggio 2019, nel procedimento

Benedetti Pietro e Angelo Ss,

Capparotto Giampaolo e Lorenzino Ss,

Gonzo Dino Ss,

Mantovani Giuseppe e Giorgio Ss,

Azienda agricola Padovani Luigi,

Azienda agricola La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. Ss,

Azienda agricola Mastrotto Giuseppe,

Soc. agr. semplice F.lli Isolan

contro

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, I. Ziemele (relatrice), T. von Danwitz, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per Benedetti Pietro e Angelo Ss, Capparotto Giampaolo e Lorenzino Ss, Gonzo Dino Ss, Mantovani Giuseppe e Giorgio Ss, Azienda agricola Padovani Luigi, Azienda agricola La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. Ss e Azienda agricola Mastrotto Giuseppe, da M. Aldegheri, avvocata;

per Soc. agr. semplice F.lli Isolan, da M. Aldegheri ed E. Ermondi, avvocate;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

per la Commissione europea, da D. Bianchi, A. Dawes e F. Moro, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 2004, L 94, pag. 22).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, Benedetti Pietro e Angelo Ss, Capparotto Giampaolo e Lorenzino Ss, Gonzo Dino Ss, Mantovani Giuseppe e Giorgio Ss, Azienda agricola Padovani Luigi, Azienda agricola La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. Ss, Azienda agricola Mastrotto Giuseppe e Soc. agr. semplice F.lli Isolan, che sono produttori di latte italiani, e, dall’altro lato, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (Italia) in merito al calcolo del prelievo supplementare a carico di tali produttori per il periodo di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari che va dal 1o aprile 2005 al 31 marzo 2006 (in prosieguo: il «periodo di riferimento»).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Nel corso dell’anno 1984, a causa del persistente squilibrio tra l’offerta e la domanda nel settore lattiero, veniva istituito in tale settore, con il regolamento (CEE) n. 856/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1984, L 90, pag. 10), un regime di prelievo supplementare, basato sul principio che era dovuto un prelievo per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte superiori a un determinato quantitativo di riferimento. In pari data veniva emanato il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1984, L 90, pag. 13).

4

Il regime di prelievo supplementare è stato prorogato più volte, segnatamente dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1992, L 405, pag. 1), e le sue modalità di applicazione sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1993, L 57, pag. 12), nonché, successivamente, dal regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento n. 3950/92 (GU 2001, L 187, pag. 19).

5

In particolare per motivi di semplificazione e di chiarificazione, il regolamento n. 3950/92 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 2003, L 270, pag. 123), che, a sua volta, è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1), con effetto dal 1o aprile 2008.

6

La controversia principale è disciplinata, ratione temporis, dal regolamento n. 1788/2003 nonché dal regolamento n. 595/2004, che ha abrogato il regolamento n. 1392/2001.

Regolamento n. 1392/2001

7

L’articolo 9 del regolamento n. 1392/2001 era così formulato:

«1.   Se del caso, gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori menzionate all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento [n. 3950/92], fondandosi su uno o più dei seguenti criteri oggettivi elencati in ordine di priorità:

a)

il riconoscimento ufficiale, da parte dell’autorità competente dello Stato membro, che la totalità o una parte del prelievo è indebitamente riscossa;

b)

la situazione geografica dell’azienda e in primo luogo le zone di montagna (...)

c)

la densità massima degli animali nell’azienda, caratterizzante l’estensivazione della produzione zootecnica;

d)

l’entità del superamento del quantitativo di riferimento individuale;

e)

il quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.

2.   Qualora l’applicazione dei summenzionati criteri non esaurisca il finanziamento disponibile per un determinato periodo, vengono adottati altri criteri obiettivi stabiliti dallo Stato membro, previa consultazione della Commissione [europea]».

Regolamento n. 1788/2003

8

I considerando 5, 12 e 22 del regolamento n. 1788/2003 così recitano:

«(5)

È opportuno che il prelievo sia fissato ad un livello dissuasivo [e che] sia dovuto dagli Stati membri non appena il quantitativo di riferimento nazionale viene superato e sia ripartito dallo Stato membro tra i produttori che hanno contribuito al superamento. Questi ultimi sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del loro contributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili.

(...)

(12)

Per garantire il funzionamento efficace del regime, è opportuno stabilire che gli acquirenti, che risultano i più idonei ad effettuare le operazioni necessarie, riscuotano il contributo al prelievo dovuto dai produttori e dare loro i mezzi per assicurarne la riscossione. D’altra parte l’importo riscosso che eccede il prelievo dovuto dagli Stati membri andrebbe destinato al finanziamento di programmi nazionali di ristrutturazione e/o rimborsato ai produttori che rientrano in determinate categorie o confrontati ad una situazione eccezionale. Tuttavia, qualora risulti che non è dovuto alcun prelievo da parte dello Stato membro, gli anticipi eventualmente riscossi sono rimborsati.

(...)

(22)

Il prelievo previsto dal presente regolamento è destinato principalmente a regolarizzare e a stabilizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari. È pertanto opportuno destinarne il ricavato al finanziamento delle spese del settore lattiero».

9

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, intitolato «Finalità», prevede quanto segue:

«1.   È istituito, per [undici] periodi consecutivi di dodici mesi (…) a decorrere dal 1o aprile 2004, un prelievo (…) sui quantitativi di latte vaccino o di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati nel corso del periodo di dodici mesi in questione che superano i quantitativi di riferimento nazionali stabiliti nell’allegato I.

2.   Tali quantitativi sono ripartiti tra i produttori a norma dell’articolo 6, operando una distinzione tra consegne e vendite dirette, quali definite all’articolo 5. Il superamento del quantitativo di riferimento nazionale e il prelievo derivante sono stabiliti a livello nazionale in ciascuno Stato membro, ai sensi del capo 3 e separatamente per le consegne e le vendite dirette».

10

Ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Contributo dei produttori al prelievo dovuto»:

«Il prelievo è interamente ripartito, ai sensi degli articoli 10 e 12, tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento dei quantitativi di riferimento nazionali di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 12, paragrafo 1, i produttori sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del contributo al prelievo dovuto, calcolato ai sensi del capo 3, soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili».

11

Ai sensi dell’articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Definizioni»:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

(...)

i)

“quantitativi di riferimento nazionali”: i quantitativi di riferimento fissati per ciascuno Stato membro di cui all’allegato I;

j)

“quantitativi di riferimento individuali”: i quantitativi di riferimento del produttore alla data del 1o aprile di un qualsiasi periodo di dodici mesi;

k)

“quantitativi di riferimento disponibili”: i quantitativi a disposizione del produttore al 31 marzo del periodo di dodici mesi per il quale il prelievo è calcolato, tenuto conto dei trasferimenti, delle cessioni, delle conversioni e delle riassegnazioni temporanee previsti dal presente regolamento e intervenuti nel corso di tale periodo di dodici mesi».

12

Il capo 3 di tale regolamento, relativo al calcolo del prelievo, contiene gli articoli da 8 a 12 del medesimo regolamento. Il suo articolo 10, intitolato «Prelievo sulle consegne», al paragrafo 3 prevede quanto segue:

«A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli Stati membri,

a)

a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore;

b)

oppure in un primo tempo a livello dell’acquirente e successivamente, se del caso, a livello nazionale».

13

L’articolo 11 del regolamento n. 1788/2003, intitolato «Ruolo degli acquirenti», è così formulato:

«1.   Gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo del prelievo e versano all’organismo competente dello Stato membro, prima di una data e in base a modalità da stabilirsi secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, l’importo di tali contributi che trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori responsabili del superamento o che, in mancanza, riscuotono con ogni mezzo appropriato.

(...)

3.   Qualora nel periodo di riferimento i quantitativi consegnati da un produttore superino il quantitativo di riferimento di cui dispone, lo Stato membro può decidere che l’acquirente trattenga a titolo di anticipo sul contributo del produttore al prelievo, secondo modalità determinate dallo Stato membro, una parte del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera il quantitativo di riferimento di cui dispone per le consegne. (...)».

14

L’articolo 13 di tale regolamento, intitolato «Importi pagati in eccesso o non pagati», contenuto nel capo 4 relativo alla gestione del prelievo, prevede quanto segue:

«1.   Qualora, per le consegne o le vendite dirette, il prelievo sia dovuto e il contributo riscosso dai produttori sia superiore al prelievo, gli Stati membri possono:

a)

destinare in tutto o in parte l’eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e/o

b)

ridistribuirlo in tutto o in parte ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi e a un termine da determinarsi secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, o che sono confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il presente regime.

2.   Qualora il prelievo non sia dovuto, gli anticipi eventualmente riscossi dall’acquirente o dallo Stato membro sono rimborsati entro la fine del periodo di dodici mesi successivo.

3.   Se l’acquirente non ha rispettato l’obbligo di riscuotere il contributo dei [produttori] al prelievo a norma dell’articolo 11, lo Stato membro può riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati, fatte salve le sanzioni che può applicare all’acquirente inadempiente.

4.   Se il termine di pagamento non è rispettato dal produttore o dall’acquirente, a seconda dei casi, gli interessi di mora da determinarsi secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, devono essere versati allo Stato membro».

Regolamento n. 595/2004

15

Il regolamento n. 595/2004, al considerando 1, così recita:

«A norma del regolamento [n. 1788/2003] il regime di prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prosegue per undici periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1o aprile 2004. Occorre stabilire le modalità di applicazione delle nuove disposizioni del summenzionato regolamento, le quali dovrebbero inoltre incorporare, in ampia misura, le disposizioni del regolamento [n. 1392/2001]. È quindi necessario abrogare il regolamento [n. 1392/2001]».

16

L’articolo 13 di tale regolamento, intitolato «Notifica del prelievo», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Nel caso delle consegne l’autorità competente notifica o conferma all’acquirente l’importo del contributo al prelievo da lui dovuto, dopo aver o non aver riassegnato – secondo quanto deciso dallo Stato membro stesso – la totalità o una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati, o direttamente ai produttori interessati o, se del caso, agli acquirenti affinché li ripartiscano fra i produttori stessi».

17

L’articolo 15 del medesimo regolamento, intitolato «Termine di pagamento», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Ogni anno, anteriormente al 1o settembre, l’acquirente o, in caso di vendite dirette, il produttore, versa all’autorità competente l’importo del prelievo da lui dovuto, secondo le modalità all’uopo stabilite dallo Stato membro».

18

Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 595/2004, intitolato «Criteri di ridistribuzione del prelievo in eccesso»:

«1.   Se del caso, gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori menzionate all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [n. 1788/2003], fondandosi su uno o più dei seguenti criteri oggettivi elencati in ordine di priorità:

a)

il riconoscimento ufficiale, da parte dell’autorità competente dello Stato membro, che la totalità o una parte del prelievo è stata indebitamente imputata;

b)

la situazione geografica dell’azienda e in primo luogo le zone di montagna (…)

c)

la densità massima degli animali nell’azienda, caratterizzante l’estensivazione della produzione zootecnica;

d)

l’entità del superamento del quantitativo di riferimento individuale;

e)

il quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.

2.   Qualora la ridistribuzione conformemente ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo non esaurisca il prelievo in eccesso di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento [n. 1788/2003] disponibile per un determinato periodo, lo Stato membro adotta altri criteri obiettivi, previa consultazione della Commissione.

La ridistribuzione del prelievo in eccesso è ultimata entro quindici mesi dalla scadenza del periodo di dodici mesi in questione».

19

L’articolo 17 di tale regolamento così recita:

«Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché l’imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento».

Regolamento (CE) n. 1468/2006

20

Il regolamento (CE) n. 1468/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006, recante modifica del regolamento n. 595/2004 (GU 2006, L 274, pag. 6), entrato in vigore il 12 ottobre 2006, al considerando 5 enuncia quanto segue:

«A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento [n. 595/2004], gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori per la ridistribuzione del prelievo in eccesso, fondandosi su uno o più criteri oggettivi. L’esperienza ha mostrato che gli Stati membri hanno bisogno di maggiore chiarezza e flessibilità per la definizione delle categorie prioritarie».

21

L’articolo 16 del regolamento n. 595/2004, come modificato dal regolamento n. 1468/2006 (in prosieguo: il «regolamento n. 595/2004 come modificato»), è così formulato:

«1.   Se del caso, gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori menzionate all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [n. 1788/2003], fondandosi su uno o più dei seguenti criteri oggettivi:

a)

il riconoscimento ufficiale, da parte dell’autorità competente dello Stato membro, che la totalità o una parte del prelievo è stata indebitamente imputata;

b)

l’ubicazione geografica dell’azienda e in primo luogo le zone di montagna (...)

c)

la densità massima degli animali nell’azienda, caratterizzante l’estensivazione della produzione zootecnica;

d)

il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5% (percento) o a 15000 [chilogrammi], se questo valore è quello più basso;

e)

il quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50% della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale;

f)

altri criteri oggettivi adottati dallo Stato membro previa consultazione della Commissione.

2.   La ridistribuzione del prelievo in eccesso è ultimata entro quindici mesi dalla scadenza del periodo di dodici mesi in questione».

Diritto italiano

Decreto-legge n. 49/2003

22

Il decreto-legge del 28 marzo 2003, n. 49 – Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GURI n. 75, del 31 marzo 2003), convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 maggio 2003, n. 119 (GURI n. 124, del 30 maggio 2003) (in prosieguo: il «decreto-legge n. 49/2003»), all’articolo 5, commi 1 e 2, così prevede:

«1.   Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall’aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento [n. 1392/2001], anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell’articolo 1 del regolamento [n. 3950/92], e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo. (...)

2.   Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, (...) gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell’apposito conto corrente acceso presso l’istituto tesoriere dell’AGEA, nonché all’invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6».

23

L’articolo 9 del decreto-legge n. 49/2003, intitolato «Restituzione del prelievo pagato in eccesso», così dispone:

«1.   Al termine di ciascun periodo, l’AGEA:

a)

contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all’articolo 5;

b)

esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all’Unione (…) per esubero produttivo nelle consegne;

c)

calcola l’ammontare del prelievo versato in eccesso.

(...)

3.   L’importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato dell’importo accantonato ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell’ordine:

a)

tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

b)

tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna (...)

c)

tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate (...)

c-bis)

tra quelli che hanno subìto, in base ad un provvedimento emesso dall’autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno novanta giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore (…)

4.   Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità dell’importo di cui al comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, con esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti criteri e nell’ordine:

(…)».

Decreto-legge n. 157/2004

24

Nella versione applicabile alla controversia principale, il decreto-legge del 24 giugno 2004, n. 157 – Disposizioni urgenti per l’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca (GURI n. 147, del 25 giugno 2004), convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2004, n. 204 (GURI n. 186, del 10 agosto 2004) (in prosieguo: il «decreto-legge n. 157/2004»), all’articolo 2, comma 3, prevede quanto segue:

«Ai sensi dell’articolo 9 del [decreto-legge n. 49/2003], il prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i versamenti è restituito ai produttori medesimi. Al termine di tale operazione, qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all’Unione (…) aumentato del 5 per cento, l’AGEA non procede alla richiesta di prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9, ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

25

Il 2 ottobre 2006, l’AGEA inviava all’acquirente Latte Più Srl, una società di diritto italiano, una comunicazione riguardante, per il periodo di riferimento, i prelievi supplementari a carico dei ricorrenti nel procedimento principale.

26

Da tale comunicazione risultava che, in applicazione dell’articolo 9 e dell’articolo 10, commi 27 e 28, del decreto-legge n. 49/2003, erano stati effettuati calcoli al fine di procedere, a vantaggio dei produttori, alla restituzione del prelievo in eccesso relativo alle consegne di latte vaccino nel corso della campagna lattiera 2005/2006, sulla base dei quantitativi di riferimento individuali nonché delle dichiarazioni mensili di consegna e di versamento presentate dalle imprese acquirenti. Conformemente alla medesima comunicazione, i produttori che avevano integralmente adempiuto l’obbligo di pagamento del prelievo supplementare avrebbero beneficiato di detta restituzione, sulla base delle dichiarazioni di versamento presentate dagli acquirenti ed effettivamente riscontrate.

27

Allegata alla comunicazione di cui al punto 25 della presente sentenza, l’AGEA trasmetteva una scheda intitolata «Regime quote latte – Lista di prelievo per acquirente – Periodo 2005/2006» che indicava, per ogni produttore, gli importi dei prelievi già versati e confermati nonché gli importi da restituire, calcolati in conformità dell’articolo 9, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 49/2003. A tal riguardo, l’AGEA precisava che l’impresa acquirente era tenuta al pagamento in favore dei produttori conferenti delle somme restituite e, in qualità di sostituto dei produttori, a versare all’AGEA le somme richieste in tale scheda, al fine di consentire all’AGEA di rispettare l’obbligo, gravante sulla Repubblica italiana, di riversare tali somme al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

28

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sede di Roma (Italia), i ricorrenti nel procedimento principale chiedevano l’annullamento di tale comunicazione, sostenendo in particolare che, istituendo il sistema di restituzione di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2004, il legislatore italiano aveva violato l’articolo 13 del regolamento n. 1788/2003 nonché l’articolo 16 del regolamento n. 595/2004.

29

Poiché tale ricorso veniva respinto, i ricorrenti nel procedimento principale hanno adito il Consiglio di Stato (Italia), il giudice del rinvio.

30

Per quanto riguarda la ridistribuzione del prelievo in eccesso, tale giudice indica in particolare che il legislatore italiano, dopo aver previsto una categoria prioritaria di produttori sulla base del criterio obiettivo di cui all’articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 49/2003, vale a dire la categoria dei produttori «per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto», avrebbe previsto altresì, all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2004, la categoria prioritaria dei produttori che, oltre a soddisfare detto criterio obiettivo, fossero anche in regola con i versamenti mensili del prelievo.

31

Il giudice del rinvio precisa poi che, in forza del decreto-legge n. 157/2004, la fase del versamento del prelievo all’AGEA, che rientra nella responsabilità e nell’azione dell’acquirente, è legata a quella della restituzione al produttore del prelievo indebitamente riscosso, in quanto, nell’ambito delle restituzioni, tale decreto-legge conferisce un «diritto» prioritario ai produttori con riferimento ai quali l’acquirente ha non solo riscosso, ma anche regolarmente versato mensilmente il prelievo all’AGEA.

32

Il giudice del rinvio ritiene inoltre che, a differenza del contesto normativo di cui trattavasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza dell’11 settembre 2019, Caseificio Sociale San Rocco e a. (C‑46/18, EU:C:2019:706), l’entrata in vigore dei regolamenti n. 1788/2003 e n. 595/2004 abbia fatto sorgere l’obbligo, e non la semplice facoltà, per l’acquirente di trattenere alla fonte, a titolo del prelievo supplementare, le somme dovute dai produttori che avevano conferito latte in eccedenza, il che, nella presente causa, giustificherebbe il deferimento alla Corte di una questione pregiudiziale ulteriore e autonoma rispetto a quelle sollevate nella causa all’origine della sentenza suddetta.

33

Il Consiglio di Stato (Italia) ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, in una fattispecie quale quella descritta [nel procedimento principale], l’articolo 16 del regolamento [n. 595/2004] osti ad una previsione nazionale, quale quella di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 49/2003 in combinato disposto con l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge [n. 157/2004], che ha previsto quale criterio per l’individuazione della categoria prioritaria [di produttori] cui restituire il prelievo indebitamente imputato quello del regolare versamento mensile [del prelievo] da parte dell’acquirente».

Procedimento dinanzi alla Corte

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Con decisione del presidente della Corte del 4 luglio 2019, il presente procedimento è stato sospeso in attesa della decisione definitiva nella causa C‑46/18, Caseificio Sociale San Rocco e a.

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A seguito della pronuncia della sentenza dell’11 settembre 2019, Caseificio Sociale San Rocco e a. (C‑46/18, EU:C:2019:706), la Corte ha chiesto al giudice del rinvio se intendesse mantenere o ritirare la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, senza ottenere risposta.

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Il procedimento nella presente causa è stato ripreso il 1o luglio 2020.

Sulla questione pregiudiziale

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Occorre osservare, in limine, che, nell’ambito del procedimento previsto all’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale esaminare e valutare i fatti del procedimento principale nonché determinare l’esatta portata delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali (sentenza del 3 ottobre 2019, Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, C‑632/18, EU:C:2019:833, punto 48 e giurisprudenza ivi citata). La Corte è unicamente legittimata a pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione riguardo alla situazione di fatto e di diritto descritta dal giudice del rinvio, al fine di fornire a quest’ultimo gli elementi utili alla soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente (sentenza del 17 dicembre 2020, Onofrei, C‑218/19, EU:C:2020:1034, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

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Di conseguenza, sebbene il governo italiano contesti l’interpretazione del diritto nazionale effettuata dal giudice del rinvio, secondo la quale l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2004 istituirebbe una categoria prioritaria di produttori costituita da coloro con riferimento ai quali non solo il prelievo sia risultato indebitamente imputato, condizione prevista all’articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 49/2003, ma, in più, l’acquirente l’abbia riscosso e regolarmente versato mensilmente all’autorità competente dello Stato membro, occorre rispondere alla questione sollevata partendo dalla premessa, esposta nell’ordinanza di rinvio, che il diritto italiano abbia istituito una tale categoria.

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Pertanto, occorre intendere la questione sollevata come diretta, in sostanza, a determinare se l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 595/2004 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale per effetto della quale beneficiano in via prioritaria della restituzione del prelievo supplementare riscosso in eccesso i produttori con riferimento ai quali gli acquirenti abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile di tale prelievo.

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Come risulta dal suo tenore letterale, l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1788/2003 prevede che, qualora si accerti, per le consegne o le vendite dirette, che il prelievo è dovuto e che il contributo riscosso dai produttori è superiore all’importo dovuto, lo Stato membro può restituire l’eccedenza riscossa in tutto o in parte ai produttori che rientrino nelle categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi ed entro termini da determinarsi o che siano confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il regime di prelievo supplementare.

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Secondo l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1788/2003, qualora risulti che il prelievo non è dovuto, gli anticipi eventualmente riscossi dall’acquirente o dallo Stato membro sono rimborsati entro la fine del periodo di dodici mesi successivo.

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Le modalità di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1788/2003 sono precisate all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 595/2004, che fissa i criteri di ridistribuzione del prelievo in eccesso. Conformemente a quest’ultima disposizione, gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori menzionate all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1788/2003, fondandosi su uno o più dei criteri oggettivi elencati alle lettere da a) a e) del paragrafo 1 dell’articolo 16 del regolamento n. 595/2004 in ordine di priorità. All’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 595/2004 figura il criterio relativo al riconoscimento ufficiale, da parte dell’autorità competente dello Stato membro, che la totalità o una parte del prelievo è stata indebitamente imputata.

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Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 595/2004, qualora la ridistribuzione conformemente ai criteri di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo non esaurisca il prelievo in eccesso di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1788/2003 disponibile per un determinato periodo, lo Stato membro adotta altri criteri obiettivi, previa consultazione della Commissione.

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Dalla formulazione stessa dell’articolo 16 del regolamento n. 595/2004 discende, quindi, che gli Stati membri possono prevedere criteri supplementari rispetto a quelli definiti all’articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento solo nel caso in cui la ridistribuzione effettuata conformemente a tali criteri non abbia esaurito l’eccedenza di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1788/2003.

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Una siffatta interpretazione è corroborata dal contesto normativo in cui si inserisce l’articolo 16 del regolamento n. 595/2004.

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Infatti, in primo luogo, tale articolo 16 definisce le modalità di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1788/2003. Orbene, come discende da quest’ultima disposizione, se è vero che gli Stati membri dispongono della facoltà di restituire o meno l’eccedenza di pagamento, la restituzione, una volta decisa, viene effettuata a favore dei produttori che rientrano nelle categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi da fissare secondo la procedura di cui al suddetto regolamento o che siano confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale priva di qualsiasi nesso con il regime di prelievo supplementare. Ne consegue che il margine di discrezionalità riservato allo Stato membro per la determinazione delle categorie prioritarie è limitato dai criteri fissati nel regolamento n. 595/2004.

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In secondo luogo, dal considerando 1 del regolamento n. 595/2004 risulta che le disposizioni di quest’ultimo incorporano in larga misura le disposizioni del regolamento n. 1392/2001. La formulazione dell’articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 595/2004 è analoga a quella dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1392/2001.

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Orbene, la Corte ha dichiarato che i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1392/2001 erano tassativi e che gli Stati membri potevano aggiungere criteri supplementari solo nel caso in cui l’applicazione di tali criteri, in ordine di priorità, non esaurisse il finanziamento disponibile per un dato periodo (sentenza dell’11 settembre 2019, Caseificio Sociale San Rocco e a., C‑46/18, EU:C:2019:706, punto 38).

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In terzo luogo, come risulta dal considerando 5 del regolamento n. 1468/2006, tale regolamento ha modificato l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 595/2004 al fine di rispondere al bisogno degli Stati membri di maggiore chiarezza e flessibilità nella determinazione delle categorie prioritarie. Il paragrafo 1 dell’articolo 16 del regolamento n. 595/2004 come modificato non stabilisce più che i criteri oggettivi ripresi in tale disposizione siano applicati in ordine di priorità, mentre prevede, alla lettera f), la possibilità per gli Stati membri di adottare altri criteri oggettivi, previa consultazione della Commissione. Solo tale disposizione, entrata in vigore successivamente all’adozione della comunicazione di cui trattasi nel procedimento principale, quale menzionata al punto 25 della presente sentenza, ha eliminato la condizione secondo cui gli Stati membri potevano aggiungere criteri supplementari rispetto a quelli previsti all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 595/2004 unicamente nel caso in cui l’applicazione di questi ultimi criteri, in ordine di priorità, non esaurisse il finanziamento disponibile per un dato periodo.

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Pertanto, si deve ritenere che i criteri previsti all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 595/2004, nella versione in vigore durante il periodo di riferimento, siano tassativi e che gli Stati membri potessero aggiungere criteri supplementari solo nel caso in cui l’applicazione di tali criteri, in ordine di priorità, non esaurisse il finanziamento disponibile per un dato periodo.

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Orbene, l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 595/2004 non menziona, quale criterio di ridistribuzione del prelievo in eccesso, l’appartenenza alla categoria dei produttori di latte con riferimento ai quali gli acquirenti di latte abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile regolare del prelievo supplementare all’autorità competente dello Stato membro.

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Di conseguenza, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 595/2004 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale per effetto della quale beneficiano in via prioritaria della restituzione del prelievo supplementare riscosso in eccesso i produttori con riferimento ai quali gli acquirenti abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile di tale prelievo.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale per effetto della quale beneficiano in via prioritaria della restituzione del prelievo supplementare riscosso in eccesso i produttori con riferimento ai quali gli acquirenti abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile di tale prelievo.

 

Arabadjiev

Ziemele

von Danwitz

Xuereb

Kumin

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 gennaio 2022.

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente

K. Lenaerts


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.