SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
10 marzo 2021 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Pagamenti diretti – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 24 – Giovane agricoltore che ha beneficiato di una prima assegnazione di diritti all’aiuto – Articolo 30, paragrafo 6 – Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 – Articolo 28, paragrafo 2 – Assegnazione supplementare di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale»
Nella causa C‑365/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Schwerin (Tribunale amministrativo di Schwerin, Germania), con decisione del 16 aprile 2019, pervenuta in cancelleria l’8 maggio 2019, nel procedimento
FD
contro
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
|
– |
per FD, da R. Krüger, Rechtsanwalt; |
|
– |
per il governo tedesco, da D. Klebs e J. Möller, in qualità di agenti; |
|
– |
per la Commissione europea, da B. Hofstötter e A. Sauka, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
|
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 23), e sull’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento n. 1307/2013 e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1, e rettifica in GU 2015, L 134, pag. 32). |
|
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra FD e lo Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Ufficio pubblico per l’agricoltura e l’ambiente del Meclemburgo centrale) (in prosieguo: l’«Ufficio») in merito a una domanda di assegnazione supplementare di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale a seguito di una prima assegnazione di diritti all’aiuto di base. |
Diritto dell’Unione
Regolamento n. 1307/2013
|
3 |
Il considerando 24 del regolamento n. 1307/2013 così recita: «L’esperienza maturata attraverso l’applicazione del regime di pagamento unico ha mostrato che è opportuno mantenere alcune delle sue componenti principali, compresa la determinazione di massimali nazionali al fine di garantire che il livello complessivo degli aiuti non superi gli attuali limiti di bilancio. È altresì opportuno che gli Stati membri continuino a disporre di una riserva nazionale o siano autorizzati a costituire riserve regionali. Tali riserve nazionali o regionali dovrebbero essere utilizzate, in via prioritaria, per agevolare la partecipazione di giovani agricoltori e di agricoltori che iniziano a esercitare l’attività agricola nell’ambito del regime e dovrebbero poterle utilizzare per tenere conto di talune altre situazioni specifiche. Le norme sul trasferimento e sull’uso dei diritti all’aiuto dovrebbero essere mantenute». |
|
4 |
L’articolo 24 di detto regolamento, intitolato «Prima assegnazione di diritti all’aiuto», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue: «I diritti all’aiuto sono assegnati agli agricoltori aventi diritto all’assegnazione di pagamenti diretti a norma dell’articolo 9 del presente regolamento (…)». |
|
5 |
L’articolo 30 di detto regolamento, intitolato «Costituzione e uso della riserva nazionale o delle riserve regionali», è così formulato: «1. Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale. (...) 3. La riduzione di cui ai paragrafi 1 e 2 non supera il 3% salvo ove una percentuale più elevata sia necessaria per coprire eventuali esigenze di assegnazione ai sensi del paragrafo 6 o del paragrafo 7, lettere a) e b), per l’anno 2015 o, per gli Stati membri che applicano l’articolo 36, per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base. 4. Gli Stati membri assegnano i diritti all’aiuto dalle loro riserve nazionali o regionali secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. (...) 6. Gli Stati membri utilizzano le loro riserve nazionali o regionali per assegnare diritti all’aiuto, in via prioritaria, ai giovani agricoltori e agli agricoltori che iniziano a esercitare l’attività agricola. 7. Gli Stati membri possono utilizzare le loro riserve nazionali o regionali per:
Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri decidono le priorità tra le possibili utilizzazioni ivi stabilite. (...) 11. Ai fini del presente articolo si intende per:
(...)». |
|
6 |
L’articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede quanto segue: «La riserva nazionale o le riserve regionali sono alimentate dagli importi corrispondenti: (...)
(...)». |
|
7 |
L’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013 dispone quanto segue: «Per garantire la certezza del diritto e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell’applicazione del regime di pagamento di base, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 70 riguardo a: (...)
(...)». |
|
8 |
Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, di detto regolamento: «Ai fini del presente capo, per “giovane agricoltore” si intende una persona fisica:
|
Regolamento delegato n. 639/2014
|
9 |
I considerando 29 e 32 del regolamento delegato n. 639/2014 così recitano:
(...)
|
|
10 |
L’articolo 28 di tale regolamento delegato, intitolato «Fissazione dei diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale a norma dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento [n. 1307/2013]», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1. Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento [n. 1307/2013], se un giovane agricoltore, o un agricoltore che inizia a esercitare l’attività agricola, presenta domanda di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale mentre non detiene alcun diritto all’aiuto (in proprietà o in affitto), riceve un numero di diritti all’aiuto pari al numero di ettari ammissibili che detiene (in proprietà o in affitto) l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di assegnazione o di aumento del valore dei diritti all’aiuto fissato dalla Commissione sulla base dell’articolo 78, lettera b), del regolamento [n. 1306/2013]. 2. Se un giovane agricoltore, o un agricoltore che inizia a esercitare l’attività agricola, presenta domanda di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale mentre detiene già diritti all’aiuto (in proprietà o in affitto), riceve un numero di diritti all’aiuto pari al numero di ettari ammissibili che detiene (in proprietà o in affitto) l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 per i quali non detiene alcun diritto all’aiuto (in proprietà o in affitto)». |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
|
11 |
FD è una «giovane agricoltrice», ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 11, lettera a), del regolamento n. 1307/2013, in combinato disposto con l’articolo 50, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Su sua richiesta, l’Ufficio le ha concesso, ai sensi dell’articolo 24 di detto regolamento, per l’anno di domanda 2015 e tenendo conto degli ettari ammissibili di cui disponeva alla data di presentazione della sua domanda, 32,17 diritti all’aiuto a partire dal massimale regionale. |
|
12 |
Il 12 maggio 2016 FD ha chiesto l’assegnazione di 30,32 nuovi diritti all’aiuto per l’anno di domanda 2016, in qualità di giovane agricoltrice, in quanto la superficie della sua azienda era ormai di 62,777 ettari. Con decisione del 26 gennaio 2017 l’Ufficio ha respinto detta domanda. |
|
13 |
Con decisione del 24 novembre 2017, l’Ufficio ha respinto il reclamo che FD aveva proposto avverso la decisione del 26 gennaio 2017. Detta autorità ha ritenuto di non poterle concedere nuovi diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013, nonostante il suo status di giovane agricoltrice, in quanto aveva già beneficiato di un’assegnazione di diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 24 di tale regolamento per l’anno di domanda 2015. |
|
14 |
Il 22 dicembre 2017 FD ha adito il Verwaltungsgericht Schwerin (Tribunale amministrativo di Schwerin, Germania), giudice del rinvio, con una domanda di annullamento delle decisioni dell’Ufficio del 26 gennaio e del 24 novembre 2017. Ella ritiene di poter beneficiare dell’assegnazione di 30,32 diritti all’aiuto sulla base dell’articolo 30, paragrafi 4 e 6, del regolamento n. 1307/2013 o, in ogni caso, dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 639/2014. Secondo FD, infatti, il legislatore dell’Unione non ha previsto che l’assegnazione di diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 1307/2013 impedisca al loro beneficiario di poter vantare i diritti derivanti dal combinato disposto dell’articolo 30, paragrafo 6, di tale regolamento e dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 639/2014. |
|
15 |
Dinanzi al giudice del rinvio, l’Ufficio sostiene che il ricorso di FD deve essere respinto, in quanto quest’ultima opera un’erronea distinzione tra la riserva nazionale e il massimale regionale a partire dal quale ella ha beneficiato, per l’anno di domanda 2015, di diritti all’aiuto. Dalla normativa nazionale di applicazione del regime di sostegno diretto risulterebbe, infatti, che sia la riserva nazionale sia il massimale regionale fanno parte del massimale nazionale del regime di pagamento di base di cui all’articolo 22 del regolamento n. 1307/2013. |
|
16 |
Pertanto, secondo l’Ufficio, l’articolo 30 del regolamento n. 1307/2013 mira a consentire agli agricoltori che, avendo avviato la loro azienda nel corso dell’anno, non abbiano soddisfatto le condizioni di cui all’articolo 24 di tale regolamento nel corso del 2015, di avere comunque la possibilità di ottenere l’assegnazione dei diritti all’aiuto. Detta disposizione non sarebbe invece intesa ad agevolare la partecipazione degli agricoltori che avrebbero già beneficiato di diritti all’aiuto a partire dal massimale regionale, poiché questi ultimi avrebbero già ottenuto una prima assegnazione di diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 24 di detto regolamento. |
|
17 |
Inoltre, l’Ufficio sostiene che dal considerando 29 del regolamento delegato n. 639/2014 risulta che l’articolo 28, paragrafo 2, di quest’ultimo non fonda alcun diritto all’aiuto, ma si limita a determinare le modalità di calcolo del numero nonché del valore dei diritti all’aiuto da assegnare, in via obbligatoria e facoltativa, provenienti dalla riserva nazionale. Inoltre, l’articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1307/2013, che conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati, non consentirebbe a quest’ultima di stabilire in tale regolamento un fondamento per il diritto all’aiuto. |
|
18 |
Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto al fatto che l’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013 possa essere interpretato nel senso che esso costituisce, di per sé, un fondamento giuridico per il diritto all’assegnazione di diritti all’aiuto a favore dei giovani agricoltori. Esso si interroga altresì sulla compatibilità del riconoscimento di un diritto per un giovane agricoltore di ottenere l’assegnazione di diritti all’aiuto, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6, di tale regolamento, con l’obbligo di garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori, enunciata all’articolo 30, paragrafo 4, di detto regolamento. |
|
19 |
Ciò premesso, il Verwaltungsgericht Schwerin (Tribunale amministrativo di Schwerin ) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento [n. 1307/2013], eventualmente in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato [n. 639/2014], conferisca ad un giovane agricoltore il diritto all’assegnazione di diritti all’aiuto per l’anno di domanda 2016, anche nel caso in cui l’agricoltore medesimo abbia già beneficiato di diritti all’aiuto assegnati a titolo gratuito a norma dell’articolo 24 del regolamento [n. 1307/2013] a partire dal massimale nazionale per l’anno [di domanda] 2015 sulla base della superficie della sua azienda all’epoca detenuta». |
Sulla questione pregiudiziale
|
20 |
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013, in combinato disposto, se del caso, con l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 639/2014, debba essere interpretato nel senso che un giovane agricoltore, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 11, lettera a), del regolamento n. 1307/2013, in combinato disposto con l’articolo 50, paragrafo 2, di detto regolamento, che abbia già beneficiato, ai sensi dell’articolo 24 del medesimo regolamento, di una prima assegnazione di diritti all’aiuto pari al massimo al numero degli ettari ammissibili che ha dichiarato al momento della sua domanda, ha diritto a ricevere, successivamente, un’assegnazione supplementare di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale pari al numero aggiuntivo di ettari ammissibili che detiene in quel momento e per i quali non detiene alcun diritto all’aiuto. |
|
21 |
Occorre ricordare, in via preliminare, da un lato, che, nell’ambito del regime di pagamento di base, è l’articolo 24 del regolamento n. 1307/2013 che disciplina, in linea generale, le modalità della prima assegnazione di diritti all’aiuto agli agricoltori aventi diritto all’assegnazione di pagamenti diretti. |
|
22 |
Inoltre, l’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013 istituisce l’obbligo per gli Stati membri di costituire una riserva nazionale praticando una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale. Conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, di detto regolamento, gli Stati membri assegnano i diritti all’aiuto dalle loro riserve nazionali secondo criteri oggettivi, in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. |
|
23 |
L’articolo 30, paragrafo 6, di tale regolamento prevede, a sua volta, che «[g]li Stati membri utilizzano le loro riserve nazionali (…) per assegnare diritti all’aiuto, in via prioritaria, ai giovani agricoltori e agli agricoltori che iniziano a esercitare l’attività agricola». L’articolo 30, paragrafo 7, di detto regolamento prevede una serie di impieghi sussidiari per i quali gli Stati membri «possono» utilizzare la loro riserva nazionale. |
|
24 |
Dall’altro lato, occorre rilevare che, sebbene l’articolo 30, paragrafo 11, lettera a), del regolamento n. 1307/2013 definisca il giovane agricoltore come «un agricoltore che soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 50, paragrafo 2, e se pertinente, le condizioni di cui all’articolo 50, paragrafi 3 e 11» di detto regolamento, le disposizioni dell’articolo 50 del medesimo regolamento, diverse da quelle di cui all’articolo 30, paragrafo 11, lettera a), non sono applicabili al caso di specie. |
|
25 |
Infatti, la controversia oggetto del procedimento principale riguarda l’assegnazione supplementare di diritti all’aiuto di base dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali, assegnazione che è disciplinata dall’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013. |
|
26 |
I dubbi del giudice del rinvio derivano in particolare dal fatto che l’articolo 24, paragrafo 1, di tale regolamento, ai sensi del quale «[i] diritti all’aiuto sono assegnati agli agricoltori», enuncia il fondamento del diritto all’assegnazione di diritti all’aiuto in modo più chiaro rispetto all’articolo 30, paragrafo 6, dello stesso regolamento. |
|
27 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., a tal riguardo, sentenza del 26 settembre 2018, Baumgartner, C‑513/17, EU:C:2018:772, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). |
|
28 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013, occorre rilevare che l’uso del presente indicativo in alcune versioni linguistiche di tale disposizione depone a favore di un’interpretazione di tale disposizione secondo la quale gli Stati membri sono tenuti a utilizzare le loro riserve nazionali o regionali per assegnare diritti all’aiuto ai giovani agricoltori e agli agricoltori che iniziano a esercitare l’attività agricola. Di conseguenza, un siffatto obbligo in capo agli Stati membri implica l’esistenza di un diritto per gli agricoltori interessati. |
|
29 |
Inoltre, va osservato che l’utilizzo, all’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013, dell’espressione «in via prioritaria» rinvia all’interrelazione tra i paragrafi 6 e 7 di detto articolo 30. Così, solo se restano fondi sufficienti nella riserva nazionale o regionale dopo l’assegnazione in via prioritaria ai giovani agricoltori, conformemente al paragrafo 6 di detto articolo 30, gli Stati membri «possono» destinare i fondi a fini sussidiari, come quelli di cui al paragrafo 7. |
|
30 |
Risulta pertanto dal suo tenore letterale che l’articolo 30, paragrafo 6, di tale regolamento prevede un quadro vincolante per gli Stati membri nell’assegnazione, in via prioritaria, ai giovani agricoltori dei diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali. |
|
31 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto nel quale si inserisce tale disposizione, occorre tener conto delle pertinenti disposizioni del regolamento delegato n. 639/2014, che completa il quadro normativo fissato dal regolamento per quanto riguarda, tra l’altro, il regime di pagamento di base. Tale regolamento delegato è stato adottato dalla Commissione sulla base, in particolare, dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1307/2013, che conferisce a detta istituzione il potere di adottare atti delegati riguardo alle norme sulla fissazione e al calcolo del valore e del numero dei diritti all’aiuto ricevuti dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali. |
|
32 |
Il considerando 29 del regolamento delegato n. 639/2014 ricorda che l’articolo 30 del regolamento n. 1307/2013 prevede casi di assegnazione obbligatoria e facoltativa di diritti all’aiuto provenienti dalla riserva nazionale o regionale. Detto considerando enuncia altresì che è opportuno che il regolamento delegato stabilisca le modalità per il calcolo del numero e del valore dei diritti all’aiuto da assegnare secondo tale procedura, precisando che le priorità di cui all’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013 non devono essere compromesse dalle decisioni che gli Stati membri sono autorizzati a prendere a norma dei paragrafi 7 e 10 di detto articolo. |
|
33 |
A tal riguardo, l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 639/2014 prevede che, se, come nel caso di specie, un giovane agricoltore presenta domanda di nuovi diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o regionale mentre detiene già diritti all’aiuto, «riceve un numero di diritti all’aiuto pari al numero di ettari ammissibili che detiene (…) per i quali non detiene alcun diritto all’aiuto». |
|
34 |
Ne consegue che se un giovane agricoltore detiene già diritti all’aiuto, lo Stato membro interessato è tenuto ad assegnare, in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013, diritti all’aiuto supplementari a tale giovane agricoltore conformemente al metodo descritto all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 639/2014. |
|
35 |
Tuttavia, quest’ultima disposizione non costituisce di per sé un fondamento per l’assegnazione di un diritto all’aiuto a titolo della riserva nazionale, in quanto l’articolo 28 del regolamento delegato n. 639/2014 ha il solo scopo di attuare le norme relative alla fissazione e al calcolo del numero di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali a norma dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013. |
|
36 |
Occorre altresì rilevare che una prima assegnazione di diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 1307/2013 non esclude l’assegnazione di tali diritti a partire dalla riserva nazionale sulla base dell’articolo 30, paragrafo 6, di detto regolamento. |
|
37 |
Infatti, l’unica condizione prevista all’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013 per poter beneficiare di un’assegnazione di diritti all’aiuto in via prioritaria è quella di essere un giovane agricoltore o un agricoltore che inizia ad esercitare l’attività agricola. |
|
38 |
A tal riguardo, al considerando 32 del regolamento delegato n. 639/2014 viene ricordato che «[l]’articolo 24, paragrafi da 3 a 7, del regolamento [n. 1307/2013] concede agli Stati membri varie possibilità di limitare il numero di diritti all’aiuto da assegnare agli agricoltori». Orbene, l’esclusione dell’assegnazione supplementare di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale a seguito di una prima assegnazione non rientra tra tali limitazioni. |
|
39 |
Ne consegue che non risulta né dal regolamento n. 1307/2013 né dal regolamento delegato n. 639/2014 che il legislatore dell’Unione abbia avuto l’intenzione di escludere un’assegnazione di diritti all’aiuto a partire della riserva nazionale sulla base dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013 dopo una prima assegnazione di tali diritti ai sensi dell’articolo 24 del medesimo regolamento. |
|
40 |
L’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013, in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 639/2014, deve pertanto essere interpretato nel senso che un giovane agricoltore che detiene già diritti all’aiuto in relazione agli ettari ammissibili che detiene, e che chiede un’assegnazione supplementare di diritti all’aiuto dalla riserva nazionale, ha il diritto di ricevere un’assegnazione supplementare di diritti all’aiuto di base pari «al numero di ettari ammissibili che detiene (...) per i quali non detiene alcun diritto all’aiuto». |
|
41 |
Una siffatta interpretazione è conforme, in terzo luogo, all’obiettivo del legislatore dell’Unione, enunciato al considerando 24 del regolamento n. 1307/2013, secondo il quale le «riserve nazionali o regionali dovrebbero essere utilizzate, in via prioritaria, per agevolare la partecipazione di giovani agricoltori e di agricoltori che iniziano a esercitare l’attività agricola nell’ambito del regime e [gli Stati membri] dovrebbero poterle utilizzare per tenere conto di talune altre situazioni specifiche». |
|
42 |
In quarto luogo, occorre ricordare che, per gli anni di domanda successivi al primo anno di attuazione del regime di pagamento di base, l’assegnazione di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale è subordinata alla disponibilità di fondi nella riserva nazionale. L’articolo 31, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1307/2013 lascia infatti alla discrezionalità degli Stati membri l’opzione di alimentare la riserva nazionale al fine di coprire i casi di cui all’articolo 30, paragrafo 6, di detto regolamento. |
|
43 |
Se i fondi disponibili nella riserva nazionale non sono sufficienti a soddisfare tutti i diritti dei giovani agricoltori nazionali, l’assegnazione dovrebbe essere effettuata in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ammissibili ai diritti ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013 ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, dello stesso regolamento. |
|
44 |
In considerazione dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013, in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 639/2014, deve essere interpretato nel senso che un giovane agricoltore, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 11, lettera a), del regolamento n. 1307/2013, in combinato disposto con l’articolo 50, paragrafo 2, di detto regolamento, che abbia già beneficiato, ai sensi dell’articolo 24 del medesimo regolamento, di una prima assegnazione di diritti all’aiuto pari al massimo al numero degli ettari ammissibili che ha dichiarato al momento della sua domanda, ha diritto a ricevere, successivamente, un’assegnazione supplementare di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale pari al numero aggiuntivo di ettari ammissibili che detiene in quel momento e per i quali non detiene alcun diritto all’aiuto. Tale diritto è subordinato all’esistenza di fondi disponibili in misura sufficiente nelle riserve nazionale o regionali. In caso contrario, l’assegnazione dovrà avvenire in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ammissibili ai diritti ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013 e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. |
Sulle spese
|
45 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
|
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: |
|
L’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento n. 1307/2013 e che modifica l’allegato X di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che un giovane agricoltore, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 11, lettera a), del regolamento n. 1307/2013, in combinato disposto con l’articolo 50, paragrafo 2, di detto regolamento, che abbia già beneficiato, ai sensi dell’articolo 24 del medesimo regolamento, di una prima assegnazione di diritti all’aiuto pari al massimo al numero degli ettari ammissibili che ha dichiarato al momento della sua domanda, ha diritto a ricevere, successivamente, un’assegnazione supplementare di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale pari al numero aggiuntivo di ettari ammissibili che detiene in quel momento e per i quali non detiene alcun diritto all’aiuto. Tale diritto è subordinato all’esistenza di fondi disponibili in misura sufficiente nelle riserve nazionale o regionali. In caso contrario, l’assegnazione dovrà avvenire in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ammissibili ai diritti ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013 e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. |
|
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.