SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

28 ottobre 2020 (*)

«Impugnazione – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva glifosato – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 – Ricorso di annullamento presentato da un’associazione – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione – Persona direttamente interessata»

Nella causa C‑313/19 P,

avente ad oggetto un’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 15 aprile 2019,

Associazione Nazionale GranoSalus – Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus), con sede in Foggia (Italia), rappresentata da G. Dalfino, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre, D. Bianchi e I. Naglis, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), C. Toader, M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, l’Associazione Nazionale GranoSalus – Liberi Cerealicoltori & Consumatori (in prosieguo: la «GranoSalus») chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 14 febbraio 2019, Associazione GranoSalus/Commissione (T‑125/18, EU:T:2019:92; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il suo ricorso diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2017, L 333, pag. 10; in prosieguo: il «regolamento controverso»).

 Contesto normativo

2        L’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1), così dispone:

«Fatto salvo l’articolo 50, un prodotto fitosanitario è autorizzato soltanto se (...) soddisfa i seguenti requisiti:

a)      le sostanze attive, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti in esso contenuti sono stati approvati».

3        L’articolo 33, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento prevede quanto segue:

«1.      Il richiedente che desideri immettere sul mercato un prodotto fitosanitario presenta una domanda di autorizzazione (...).

(...)

3.      La domanda è corredata dei seguenti elementi:

a)      per il prodotto fitosanitario in questione, un fascicolo completo e un fascicolo sintetico per ciascun punto dei requisiti relativi ai dati applicabili al prodotto fitosanitario;

b)      per ogni sostanza attiva, antidoto agronomico e sinergizzante contenuti nel prodotto fitosanitario, un fascicolo completo e un fascicolo sintetico per ciascun punto dei requisiti relativi ai dati applicabili alla sostanza attiva, all’antidoto agronomico e al sinergizzante;

(...)».

4        Ai sensi dell’articolo 36, paragrafi da 1 a 3, di detto regolamento:

«1.      Lo Stato membro che esamina la domanda esegue una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, utilizzando i documenti d’orientamento disponibili al momento della domanda. Dà a tutti gli Stati membri della stessa zona la possibilità di presentare osservazioni, di cui si tiene conto nella valutazione.

(...)

Lo Stato membro che esamina la domanda mette la sua valutazione a disposizione degli altri Stati membri della stessa zona. (...)

2.      Gli Stati membri interessati concedono o rifiutano l’autorizzazione (...) sulla base delle conclusioni della valutazione effettuata dallo Stato membro che ha esaminato la domanda.

3.      In deroga al paragrafo 2 e fatto salvo il diritto comunitario, possono essere imposte condizioni appropriate in relazione ai requisiti di cui all’articolo 31, paragrafi 3 e 4, e altre misure di mitigazione del rischio, derivanti dalle particolari condizioni d’uso.

Qualora le preoccupazioni di uno Stato membro in relazione alla salute umana o degli animali o all’ambiente non possano essere dissipate con l’introduzione delle misure nazionali di mitigazione del rischio di cui al primo comma, uno Stato membro può rifiutare l’autorizzazione del prodotto fitosanitario nel suo territorio se, a motivo delle sue condizioni ambientali o agricole specifiche, ha fondate ragioni per ritenere che il prodotto in questione comporti ancora un rischio inaccettabile per la salute umana o degli animali o per l’ambiente.

(...)».

5        L’articolo 43 del medesimo regolamento è del seguente tenore:

«1.      Un’autorizzazione è rinnovata, su richiesta del suo titolare, purché continuino ad essere rispettati i requisiti di cui all’articolo 29.

2.      Entro tre mesi dal rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva (...) contenut[a] nel prodotto fitosanitario, il richiedente presenta le seguenti informazioni:

a)      una copia dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario;

b)      qualsiasi informazione nuova richiesta in seguito a modifiche dei requisiti o dei criteri relativi ai dati;

c)      la prova che le nuove informazioni presentate sono il risultato di requisiti o criteri relativi ai dati che non erano in vigore al momento dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario o che sono necessari per modificare le condizioni di approvazione;

d)      qualsiasi informazione necessaria per dimostrare che il prodotto fitosanitario rispetta i requisiti di cui al regolamento recante il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva, dell’antidoto agronomico o del sinergizzante in esso contenuti;

e)      una relazione sulle informazioni relative al monitoraggio, se l’autorizzazione era sottoposta a monitoraggio.

(...)

6.      Qualora, per motivi che sfuggono al controllo del titolare dell’autorizzazione, non sia presa alcuna decisione in merito al rinnovo dell’autorizzazione prima della sua scadenza, lo Stato membro interessato proroga l’autorizzazione per il periodo necessario a completare l’esame e adottare una decisione sul rinnovo».

 Fatti

6        I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 29 dell’ordinanza impugnata.

7        Il glifosato è una sostanza attiva la cui incorporazione nei prodotti fitosanitari è stata autorizzata, in forza di una serie di direttive, dal 1º luglio 2002 al 14 giugno 2011.

8        In seguito, il glifosato è stato iscritto nell’elenco delle sostanze attive considerate approvate in forza del regolamento n. 1107/2009, che compare nell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU 2011, L 153, pag. 1). La data di scadenza del periodo di approvazione di tale sostanza attiva era fissata al 31 dicembre 2015.

9        Dopo l’avvio della procedura di rinnovo dell’approvazione di detta sostanza attiva ed a causa di ritardi nella sua valutazione, la Commissione europea ha prorogato il periodo di validità del glifosato fino al 30 giugno 2016, poi fino al 15 dicembre 2017.

10      Il 12 dicembre 2017 la Commissione ha adottato il regolamento controverso, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva glifosato, a determinate condizioni, fino al 25 dicembre 2022.

 Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 2018, la GranoSalus, un’associazione italiana che raggruppa produttori di grano e consumatori nonché loro associazioni di tutela, ha proposto un ricorso volto all’annullamento del regolamento controverso. A sostegno di tale ricorso, essa ha dedotto un unico motivo vertente, in sostanza, sulla violazione degli articoli 168, 169 e 191 TFUE, di diversi atti di diritto derivato nonché dei principi di precauzione, di proporzionalità e di buona amministrazione.

12      Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2018, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità del suddetto ricorso.

13      Mediante l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha accolto tale eccezione di irricevibilità e ha respinto il ricorso in quanto irricevibile.

14      Per giungere a tale conclusione, il Tribunale, dopo aver escluso l’esistenza di un interesse proprio della ricorrente, ha esaminato la legittimazione ad agire, a titolo individuale, dei membri della GranoSalus, alla luce delle tre fattispecie previste all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

15      A tal riguardo, il Tribunale ha innanzitutto constatato che tali membri non erano destinatari del regolamento controverso. Esso ha poi dichiarato che la ricorrente non aveva dimostrato che detti membri fossero individualmente interessati da tale regolamento. Esso ha infine considerato che detto regolamento non costituiva un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione. Riguardo a quest’ultimo profilo, esso ha precisato che, viste le procedure istituite dal regolamento n. 1107/2009, gli effetti del regolamento controverso si dispiegano, nei confronti dei membri della GranoSalus, soltanto tramite il rinnovo, da parte delle competenti autorità degli Stati membri, delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato.

 Conclusioni delle parti

16      Con la sua impugnazione, la GranoSalus chiede che la Corte voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        dichiarare ricevibile il suo ricorso di primo grado;

–        disporre il rinvio della causa al Tribunale affinché statuisca nel merito, e

–        se del caso, condannare la Commissione alle spese.

17      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione, e

–        condannare la GranoSalus alle spese del presente procedimento.

 Sull’impugnazione

 Argomenti delle parti

18      A sostegno della sua impugnazione, la GranoSalus deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

19      Essa fa valere che la terza parte di frase di tale disposizione sarebbe stata aggiunta al fine di permettere la proposizione di un ricorso di annullamento a condizioni meno restrittive di quelle precedentemente vigenti. Le due condizioni cumulative enunciate da tale parte di frase, ossia che l’atto regolamentare impugnato riguardi direttamente l’autore del ricorso e non comporti misure di esecuzione, dovrebbero, pertanto, essere interpretate prendendo in considerazione siffatto obiettivo di mitigazione.

20      Per quanto riguarda la condizione dell’incidenza diretta sull’autore del ricorso, il Tribunale avrebbe ingiustamente assimilato i membri della GranoSalus a consumatori o a produttori di grano qualsiasi, dimenticando così gli scopi statutari della ricorrente. Il Tribunale avrebbe inoltre dato per scontato che tali membri fossero direttamente interessati considerando, erroneamente, che gli effetti del regolamento controverso si dispiegavano nei loro confronti tramite il rinnovo delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato.

21      Per quanto riguarda la condizione relativa alla natura di atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione del regolamento controverso, la Granosalus sostiene che, per dare un senso alla differenza tra tale condizione e quella secondo cui l’autore del ricorso deve essere direttamente interessato, occorrerebbe non considerare come misure di esecuzione gli atti delle autorità nazionali non sostanziali oppure adottati nell’ambito di una competenza connessa.

22      In tale contesto, vari elementi dimostrerebbero che il regolamento controverso non comporta misure di esecuzione.

23      In primo luogo, i poteri esercitati dagli Stati membri riguarderebbero unicamente i prodotti fitosanitari. Orbene, il ricorso di primo grado aveva ad oggetto l’approvazione stessa della sostanza attiva glifosato, che rientrerebbe nella competenza esclusiva dell’Unione europea. Il carattere cancerogeno di tale sostanza attiva riguarderebbe direttamente la GranoSalus e non sarebbe destinato ad essere riesaminato dagli Stati membri dopo l’approvazione di tale sostanza.

24      In secondo luogo, la GranoSalus fa valere che la Repubblica italiana avrebbe dato attuazione al regolamento controverso mediante un comunicato ministeriale che procede, in modo automatico, al rinnovo dell’autorizzazione del glifosato e alla proroga, in via provvisoria, delle autorizzazioni concesse ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva fino al 15 dicembre 2022. Tale Stato membro non avrebbe dunque adottato alcuna misura di esecuzione del regolamento controverso.

25      In terzo luogo, secondo il diritto italiano detto comunicato ministeriale non sarebbe impugnabile dinanzi ad organi giurisdizionali nazionali. In ogni caso, un eventuale ricorso dinanzi ad un giudice nazionale non consentirebbe di far valere le stesse censure dedotte dinanzi al Tribunale. Inoltre, qualora i giudici italiani di primo grado e di appello non accettassero di sottoporre alla Corte domande di pronuncia pregiudiziale, resterebbe escluso, visti i termini processuali, qualsiasi esame da parte della Corte del regolamento controverso prima della scadenza dei suoi effetti.

26      In subordine, la GranoSalus sottolinea che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’esistenza di misure di esecuzione dovrebbe essere valutata alla luce della situazione della persona che presenta il ricorso. Orbene, dato che i suoi scopi statutari consisterebbero nella valorizzazione della cerealicoltura di qualità e nella tutela dei consumatori, fra l’altro mediante azioni di contrasto a qualsiasi innalzamento delle soglie di contaminanti, la GranoSalus non avrebbe mai chiesto l’autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato.

27      La Commissione chiede il rigetto dell’unico motivo formulato dalla GranoSalus.

 Giudizio della Corte

28      Occorre anzitutto ricordare che la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro un atto di cui essa non è destinataria, a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, è subordinata alla condizione che a tale persona sia riconosciuta la legittimazione ad agire, la quale ricorre in due ipotesi. Da un lato, tale ricorso può essere proposto a condizione che detto atto la riguardi direttamente ed individualmente. Dall’altro, detta persona può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione se esso la riguarda direttamente (sentenze del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 19, e del 13 marzo 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commissione, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, punto 39).

29      Nell’ambito dell’esame della seconda ipotesi, svolto ai punti da 65 a 98 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato, al punto 67 di tale ordinanza, che il regolamento controverso costituisce un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, la qual circostanza non è contestata dalle parti nell’ambito della presente impugnazione.

30      Pertanto, occorre stabilire se, come sostiene la GranoSalus, il Tribunale abbia commesso un errore di diritto quando ha dichiarato, ai punti 85 e 96 dell’ordinanza impugnata, che il regolamento controverso comporta misure di esecuzione.

31      A tal riguardo, va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l’espressione «che non comportano alcuna misura di esecuzione», ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, dev’essere interpretata alla luce dell’obiettivo di detta disposizione, consistente, come emerge dalla sua genesi, nell’evitare che un privato sia costretto a violare la legge per poter accedere al giudice. Orbene, qualora un atto regolamentare produca direttamente effetti sulla situazione giuridica di una persona fisica o giuridica senza richiedere misure di esecuzione, quest’ultima rischierebbe di essere privata di una tutela giurisdizionale effettiva se non disponesse di un rimedio dinanzi al giudice dell’Unione al fine di contestare la legittimità di detto atto regolamentare. Infatti, in mancanza di misure di esecuzione, una persona fisica o giuridica, ancorché direttamente interessata dall’atto in questione, non sarebbe in grado di ottenere un controllo giurisdizionale di tale atto se non dopo aver violato le disposizioni dell’atto medesimo facendone valere l’illegittimità nell’ambito dei procedimenti avviati nei suoi confronti dinanzi ai giudici nazionali (sentenze del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 27, nonché del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 58).

32      Per contro, quando un atto regolamentare comporta misure di esecuzione, il sindacato giurisdizionale sul rispetto dell’ordinamento giuridico dell’Unione è garantito indipendentemente dalla provenienza di dette misure, siano esse misure dell’Unione o misure degli Stati membri. Le persone fisiche o giuridiche che, in considerazione dei requisiti di ricevibilità previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, non possono impugnare direttamente dinanzi al giudice dell’Unione un atto regolamentare dell’Unione sono protette contro l’applicazione, nei loro confronti, di un tale atto, grazie alla possibilità di impugnare le misure di esecuzione che l’atto medesimo comporta (sentenze del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 28, nonché del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 59).

33      A tal riguardo, da un lato, qualora l’attuazione di un tale atto spetti alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione, le persone fisiche o giuridiche possono proporre dinanzi ai giudici dell’Unione un ricorso diretto avverso le misure di attuazione alle condizioni stabilite all’articolo 263, quarto comma, TFUE e dedurre, a sostegno di tale ricorso, l’illegittimità dell’atto di base in questione, ai sensi dell’articolo 277 TFUE. Dall’altro, laddove detta attuazione spetti agli Stati membri, tali persone possono far valere l’invalidità dell’atto di base di cui trattasi dinanzi ai giudici nazionali e sollecitare questi ultimi a interpellare la Corte mediante la proposizione di questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 29, nonché del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 60).

34      Ai punti da 81 a 83 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha affermato che un regolamento della Commissione di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva non comporta, di per sé, in forza del regolamento n. 1107/2009, la conferma, la proroga o il rinnovo delle autorizzazioni all’immissione in commercio concesse dagli Stati membri per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva.

35      A tal riguardo, occorre rilevare che detto regolamento istituisce due procedure strettamente collegate, relative, rispettivamente, all’approvazione delle sostanze attive e all’autorizzazione dei prodotti fitosanitari (v., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2019, Blaise e a., C‑616/17, EU:C:2019:800, punti 63 e 64).

36      In tale contesto, l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario o il rinnovo di una siffatta autorizzazione derivano necessariamente, conformemente agli articoli 36 e 43 di detto regolamento, da una decisione adottata da uno Stato membro e non risultano quindi direttamente dal rinnovo, da parte della Commissione, dell’approvazione di una sostanza attiva.

37      Pertanto, gli effetti del rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva si produrranno, nei confronti di un soggetto che produce o commercializza un prodotto fitosanitario contenente detta sostanza attiva, solo mediante l’adozione di atti successivi da parte di uno Stato membro a titolo delle procedure di autorizzazione di tali prodotti o di rinnovo di una siffatta autorizzazione. Atti di questo tipo sono dunque idonei a costituire misure di esecuzione rese necessarie dal rinnovo di tale approvazione (v., per analogia, sentenza del 13 marzo 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commissione, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, punti 65 e da 68 a 70).

38      Nondimeno, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, per valutare se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, occorre fare riferimento alla posizione della persona che invoca il diritto di ricorso a norma dell’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE. È quindi irrilevante accertare se l’atto di cui trattasi comporti misure di esecuzione nei confronti di altri soggetti. Inoltre, nell’ambito di tale valutazione, occorre far esclusivo riferimento all’oggetto del ricorso (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punti 30 e 31, nonché del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 61).

39      Orbene, il ragionamento esposto al punto 37 della presente sentenza non è applicabile alla situazione di consumatori e di agricoltori che, al pari dei membri della GranoSalus, aspirino a valorizzare una cerealicoltura di qualità al fine di tutelare i consumatori, poiché la loro situazione è diversa, alla luce del regolamento n. 1107/2009, da quella delle persone che producono o commercializzano prodotti fitosanitari (v., per analogia, sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 65).

40      Infatti, dall’articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento risulta che una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario deve essere presentata da una persona che desideri immettere in commercio un siffatto prodotto. L’articolo 43, paragrafo 1, di detto regolamento riserva, dal canto suo, la presentazione di una domanda di rinnovo di una siffatta autorizzazione alla persona che ne è il titolare.

41      In tali circostanze, sarebbe artificioso obbligare un consumatore oppure un agricoltore, che non abbia l’intenzione di commercializzare prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato, a presentare una domanda di autorizzazione di un simile prodotto oppure di rinnovo di una siffatta autorizzazione e di impugnare l’atto di rigetto di detta domanda dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale, al fine di indurre quest’ultimo ad interrogare la Corte in merito alla validità del regolamento che approva la sostanza attiva glifosato (v., per analogia, sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 66).

42      Peraltro, il fatto di imporre una simile obbligazione sarebbe ancor più artificioso in quanto, come risulta dall’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento n. 1107/2009, una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario deve essere accompagnata da un fascicolo completo comprendente test, studi e analisi (v., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2019, Blaise e a., C‑616/17, EU:C:2019:800, punti 55 e 78), il quale, di norma, non è nella disponibilità di consumatori e agricoltori. Elementi tecnici di questo tipo devono altresì, in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, di tale regolamento, accompagnare una domanda di rinnovo di una siffatta autorizzazione.

43      Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha dichiarato, al punto 85 dell’ordinanza impugnata, che i rinnovi delle autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari costituiscono, nei confronti dei membri della GranoSalus, misure di esecuzione del regolamento controverso, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE. Pertanto, sempre erroneamente il Tribunale ha concluso, al punto 96 dell’ordinanza impugnata, che il regolamento controverso non costituisce un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione, ai sensi di tale disposizione.

44      Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il suo dispositivo appare fondato per altri motivi di diritto, l’impugnazione deve essere respinta (sentenze del 13 luglio 2000, Salzgitter/Commissione, C‑210/98 P, EU:C:2000:397, punto 58, e del 7 giugno 2018, Ori Martin/Corte di giustizia dell’Unione europea, C‑463/17 P, EU:C:2018:411, punto 24).

45      Così è nel caso di specie.

46      A tal riguardo, come ricordato dal Tribunale al punto 43 dell’ordinanza impugnata, un’associazione incaricata della difesa di interessi collettivi può, in linea di principio, proporre un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE soltanto se può vantare un interesse proprio o se le persone che essa rappresenta o alcune di esse sono legittimate ad agire individualmente (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2018, European Union Copper Task Force/Commissione, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).

47      La constatazione effettuata dal Tribunale al punto 46 dell’ordinanza impugnata, secondo cui la GranoSalus non presenta alcun interesse proprio che le consenta di proporre un ricorso diretto all’annullamento del regolamento controverso, non è contestata.

48      Quanto ai membri della GranoSalus, essendo pacifico che essi non sono destinatari del regolamento controverso, la loro legittimazione ad agire è subordinata alle condizioni ricordate al punto 28 della presente sentenza.

49      È vero che la valutazione effettuata dal Tribunale al punto 62 dell’ordinanza impugnata, secondo cui tali membri non sono individualmente interessati dal regolamento controverso, non è contestata.

50      Nondimeno, poiché dal punto 43 della presente sentenza risulta che il regolamento controverso non comporta misure di esecuzione nei confronti di detti membri, gli stessi sarebbero legittimati a chiedere l’annullamento di tale regolamento laddove fosse dimostrato che quest’ultimo li riguarda direttamente.

51      Secondo una costante giurisprudenza della Corte, il requisito secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione oggetto del ricorso, requisito previsto all’articolo 263, quarto comma, TFUE, richiede la compresenza di due criteri cumulativi, ossia che la misura contestata, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo soggetto e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (v., in tal senso, sentenze del 5 maggio 1998, Glencore Grain/Commissione, C‑404/96 P, EU:C:1998:196, punto 41, nonché del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 42).

52      Orbene, si deve constatare che il secondo di tali criteri non è soddisfatto nel caso di specie.

53      Infatti, dal regolamento n. 1107/2009 risulta che, prima di accogliere una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, gli Stati membri sono tenuti a procedere ad una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente di tale domanda, al fine, in particolare, di accertare l’assenza di nocività del prodotto di cui trattasi, alla luce dei dati scientifici disponibili più affidabili nonché dei più recenti risultati della ricerca internazionale (v., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2019, Blaise e a., C‑616/17, EU:C:2019:800, punti 66 e 94).

54      In tale contesto, la previa approvazione, da parte della Commissione, delle sostanze attive contenute nel prodotto in esame costituisce, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1107/2009, soltanto una delle condizioni cumulative che devono essere verificate dallo Stato membro al quale è stata presentata una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario prima di accogliere tale domanda. Lo stesso vale, in applicazione dell’articolo 43, paragrafo 1, di tale regolamento, quando uno Stato membro riceve una domanda di rinnovo di un’autorizzazione già concessa.

55      Se è vero che, come sottolinea la GranoSalus, l’approvazione della sostanza attiva glifosato da parte della Commissione non può essere riesaminata dallo Stato membro interessato, spetta nondimeno a quest’ultimo, prima di concedere una siffatta autorizzazione o di rinnovare quest’ultima, valutare se le altre condizioni enunciate all’articolo 29, paragrafo 1, di tale regolamento siano soddisfatte.

56      Inoltre, gli Stati membri interessati, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009, i quali dispongano di una valutazione di un altro Stato membro in forza dell’articolo 36, paragrafo 1, di tale regolamento, sono abilitati, in taluni casi, ad imporre misure nazionali di mitigazione, o addirittura a negare l’autorizzazione di un simile prodotto sul loro territorio, al fine di evitare un rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente, in applicazione dell’articolo 36, paragrafo 3, di detto regolamento.

57      Peraltro, laddove l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario debba essere prorogata, conformemente all’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento n. 1107/2009, al fine di completare tale procedura di rinnovo, siffatta proroga presuppone non soltanto che l’immissione in commercio di un siffatto prodotto sia già stata autorizzata, ma altresì che sia stata presentata una domanda di rinnovo di tale autorizzazione e che l’esame della domanda abbia subito un ritardo per ragioni indipendenti dalla volontà del titolare dell’autorizzazione.

58      Alla luce di tutti questi elementi, l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario e il rinnovo o la proroga di una siffatta autorizzazione non possono essere considerati come un’attuazione meramente automatica dell’approvazione, da parte della Commissione, di una sostanza attiva contenuta in tale prodotto.

59      Inoltre, la circostanza, invocata dalla GranoSalus, secondo cui le autorità italiane avrebbero proceduto ad una proroga sistematica delle autorizzazioni dei prodotti contenenti glifosato senza conformarsi ai requisiti enunciati dal regolamento n. 1107/2009, quand’anche fosse dimostrata, non deriverebbe dal regolamento controverso, ma costituirebbe, per contro, il risultato di una decisione meramente nazionale. Pertanto, da questa circostanza non si può inferire che il rinnovo di tali autorizzazioni derivi, in modo puramente automatico, dalla sola normativa dell’Unione.

60      Analogamente, l’asserita mancanza, nel diritto italiano, di rimedi giurisdizionali effettivi contro atti nazionali che hanno proceduto al rinnovo delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato non è idonea a costituire il fondamento della ricevibilità del ricorso di annullamento proposto dalla GranoSalus.

61      Infatti, da una costante giurisprudenza della Corte risulta che spetta a ciascuno Stato membro prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedure inteso a garantire il rispetto del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 49).

62      Ciò posto, la tutela conferita dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non esige che un singolo possa, in modo incondizionato, proporre un ricorso di annullamento contro atti dell’Unione direttamente dinanzi al giudice dell’Unione. Pertanto, i requisiti di ricevibilità previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE devono essere interpretati alla luce del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva, senza tuttavia giungere ad escludere l’applicazione dei requisiti espressamente stabiliti dal trattato FUE (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punti 98 e 105, nonché del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punti 43 e 44).

63      Da quanto precede deriva che il regolamento controverso non riguarda direttamente i membri della GranoSalus e che il ricorso proposto dalla Granosalus in primo grado deve essere considerato irricevibile. Ne consegue che l’unico motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione deve essere respinto in quanto inconferente e che, di conseguenza, l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

 Sulle spese

64      A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

65      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

66      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la GranoSalus, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sopportate dalla Commissione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      L’Associazione Nazionale GranoSalus – Liberi Cerealicoltori & Consumatori è condannata a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sopportate dalla Commissione.


Bonichot

Bay Larsen

Toader

Safjan

 

Jääskinen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 ottobre 2020.

Il cancelliere

 

Il presidente della Prima Sezione

A. Calot Escobar

 

J.-C. Bonichot


*      Lingua processuale: l’italiano.