SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

28 maggio 2020 ( *1 )

«Impugnazione – Articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale – Ordinanza del Tribunale che dichiara l’irricevibilità manifesta di un ricorso per mancanza di sottoscrizione autografa – Atto introduttivo del giudizio in versione cartacea contenente la stampa di una firma elettronica autenticata»

Nella causa C‑309/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 15 aprile 2019,

Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos, con sede in Villarcayo (Spagna), rappresentata da J. Azcárate Olano ed E. Almarza Nantes, abogados,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre e I. Naglis, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, J. Malenovský (relatore) e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, l’Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos (Associazione di produttori di salsiccia di sanguinaccio di Burgos, Spagna) chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 14 febbraio 2019, Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos/Commissione (T‑709/18, EU:T:2019:107, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), mediante la quale il Tribunale ha respinto perché manifestamente irricevibile il ricorso di detta associazione inteso all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1214 della Commissione, del 29 agosto 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Morcilla de Burgos» (IGP)] (GU 2018, L 224, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento controverso»).

Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

2

Con atto introduttivo pervenuto a mezzo telefax presso la cancelleria del Tribunale in data 28 novembre 2018, la ricorrente ha proposto un ricorso inteso all’annullamento del regolamento controverso, e contenente altresì due domande supplementari.

3

Poiché detto regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 5 settembre 2018, il termine per proporre ricorso contro di esso è scaduto il 29 novembre 2018.

4

Il 29 novembre 2018 è pervenuta presso la cancelleria del Tribunale una versione dell’atto introduttivo del giudizio in formato cartaceo, provvista di varie firme.

5

Facendo applicazione dell’articolo 126 del proprio regolamento di procedura, il Tribunale ha deciso di statuire, senza proseguire il procedimento, mediante ordinanza motivata e ha respinto il ricorso in quanto manifestamente irricevibile.

6

Ai punti 10 e 12 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha anzitutto ricordato che, ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 1, del proprio regolamento di procedura, nella versione applicabile alla controversia, «l’originale in versione cartacea di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato della parte», e che l’inosservanza di tale norma non è sanabile, in conformità della giurisprudenza della Corte. Il Tribunale ha poi rilevato, al punto 15 di detta ordinanza, che la versione cartacea dell’atto introduttivo del giudizio, che conteneva la parte principale del ricorso nonché le domande supplementari, doveva essere considerata come un atto processuale unico. Infine, il giudice di primo grado suddetto ha statuito, ai punti 16 e 17 della citata ordinanza, letti in combinato disposto con il punto 6 di quest’ultima, che, poiché nessuna delle sottoscrizioni apposte su tale atto processuale era autografa, derivando esse da una scansione informatica, il ricorso era manifestamente irricevibile e non doveva essere notificato alla Commissione europea.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

7

Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare l’impugnazione ricevibile;

annullare l’ordinanza impugnata nella sua interezza;

dichiarare ricevibile il ricorso proposto dinanzi al Tribunale e annullare il regolamento controverso, e

condannare la Commissione alle spese.

8

La Commissione chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare la ricorrente alle spese.

Sull’impugnazione

9

Con il suo motivo unico, la ricorrente fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto là dove ha giudicato, nell’ordinanza impugnata, che le prescrizioni dettate dall’articolo 73 del suo regolamento di procedura, come interpretate dalla giurisprudenza, erano state violate. La ricorrente sostiene, in sostanza, che tale errore di diritto si basa su un travisamento dei fatti da parte del Tribunale, avendo quest’ultimo erroneamente ritenuto che l’atto introduttivo del giudizio contenesse delle firme scannerizzate, quando invece tali firme sarebbero in realtà firme elettroniche qualificate, le quali dovrebbero essere equiparate a sottoscrizioni autografe ai sensi dell’articolo sopra citato.

10

Occorre ricordare che, come risulta dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è pertanto competente in via esclusiva a constatare e a valutare i fatti pertinenti nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti e di tali elementi di prova non costituisce dunque, salvo il caso di loro travisamento, una questione di diritto assoggettata, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 13 novembre 2019, Outsource Professional Services/EUIPO, C‑528/18 P, EU:C:2019:961, non pubblicata, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata).

11

A questo proposito, la Corte ha già statuito che un siffatto travisamento deve risultare in modo manifesto dagli atti del fascicolo, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove, e che incombe al ricorrente indicare in modo preciso gli elementi che sarebbero stati travisati dal Tribunale nonché dimostrare gli errori di analisi che, nella sua valutazione, avrebbero condotto tale giudice al suddetto travisamento (v., in particolare, sentenza del 13 novembre 2019, Outsource Professional Services/EUIPO, C‑528/18 P, EU:C:2019:961, non pubblicata, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata).

12

Nel caso di specie, occorre constatare che l’ultima pagina dell’originale dell’atto introduttivo del giudizio contiene, per ciascuno dei due avvocati firmatari, una sottoscrizione apparentemente autografa accompagnata da una menzione stampata «sottoscritto in forma digitale in nome di [nome di ciascun avvocato]», nonché da un codice di identificazione legato al nome di ciascun avvocato firmatario e dalla data e dall’ora in cui sarebbe stato fatto uso delle firme elettroniche qualificate. Inoltre, anche le pagine 25 e 26 di questo medesimo originale contengono una sottoscrizione in apparenza autografa di ciascuno degli avvocati della ricorrente.

13

Per quanto riguarda, in primo luogo, le sottoscrizioni apparentemente autografe contenute nelle pagine 25 e 26 nonché nell’ultima pagina dell’atto introduttivo del giudizio, risulta da un esame fisico dell’originale di tale atto che si tratta di immagini scannerizzate di sottoscrizioni autografe, circostanza questa che la ricorrente non contesta.

14

Per quanto riguarda, in secondo luogo, le presunte firme elettroniche qualificate contenute nell’ultima pagina dell’atto introduttivo del giudizio, occorre constatare, indipendentemente dal fatto che gli avvocati della ricorrente posseggano certificati nazionali che permettono loro di utilizzare firme siffatte, che, poiché l’originale dell’atto introduttivo del giudizio è in formato cartaceo e non in formato elettronico, i dati relativi a tali sottoscrizioni, pur contenendo i termini «sottoscritto in forma digitale», non possono essere considerati come presentanti un qualsivoglia carattere elettronico, bensì devono essere intesi come semplici menzioni stampate al pari di qualsiasi altro elemento stampato dell’atto introduttivo del giudizio.

15

In terzo luogo, contrariamente a quanto la ricorrente afferma, l’originale in forma cartacea dell’atto introduttivo del giudizio non reca firme elettroniche qualificate, bensì costituisce, tutt’al più, la stampa su carta di un documento elettronico contenente la firma elettronica qualificata di ciascun avvocato della ricorrente.

16

Risulta dai tre punti precedenti della presente sentenza che, al fine di verificare, sulla base dell’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, nella versione applicabile al caso di specie, se l’originale dell’atto introduttivo del giudizio contenesse delle sottoscrizioni autografe, il Tribunale poteva prendere in considerazione unicamente le sottoscrizioni apparentemente autografe contenute nelle pagine 25 e 26 nonché nell’ultima pagina dell’originale cartaceo dell’atto introduttivo del giudizio, le quali sono, come risulta dal punto 13 della presente sentenza, delle sottoscrizioni scannerizzate. Date tali circostanze, non si può imputare al Tribunale di aver travisato i fatti affermando, al punto 6 dell’ordinanza impugnata, che l’atto introduttivo del giudizio non conteneva sottoscrizioni autografe dei rappresentanti della ricorrente, bensì unicamente sottoscrizioni scannerizzate.

17

Dal momento che l’originale dell’atto introduttivo del giudizio non può contenere firme elettroniche qualificate, non vi è luogo per esaminare l’argomento della ricorrente fondato sull’equiparazione di simili firme a sottoscrizioni manoscritte.

18

Poiché dunque tutte le sottoscrizioni presenti sull’originale in versione cartacea dell’atto introduttivo del giudizio devono essere qualificate come sottoscrizioni scannerizzate e la ricorrente non contesta la correttezza del ragionamento seguito dal Tribunale ai punti da 10 a 16 dell’ordinanza impugnata in merito a sottoscrizioni siffatte, occorre respingere la censura della ricorrente relativa ad un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso a seguito di un travisamento dei fatti.

19

Inoltre, per quanto riguarda, anzitutto, la censura della ricorrente secondo cui gli avvocati di quest’ultima si sarebbero conformati, ai fini del deposito dell’atto introduttivo del giudizio, alle istruzioni che sarebbero state fornite loro per via telefonica dalla cancelleria del Tribunale, è sufficiente constatare come la ricorrente non faccia valere che la cancelleria avrebbe dato istruzione ai suoi avvocati di inviare, in triplice esemplare, un’originale cartaceo contenente unicamente sottoscrizioni scannerizzate nonché la stampa di firme elettroniche qualificate, e che essa, così facendo, avrebbe indotto detti avvocati in errore.

20

Per quanto riguarda, poi, la censura secondo cui il requisito della sottoscrizione autografa sarebbe stato, per effetto dell’entrata in vigore di una nuova versione del regolamento di procedura del Tribunale, abrogato a far data dal 1o dicembre 2018, ossia due soli giorni dopo la scadenza del termine per la presentazione del ricorso, è sufficiente constatare come la ricorrente non contesti che la versione applicabile del suddetto regolamento di procedura era proprio quella antecedente alla versione del 1o dicembre 2018.

21

Infine, nei limiti in cui la ricorrente fa valere il principio di retroattività della legge penale più favorevole, occorre rilevare che, oltre al fatto che la presente controversia non si inserisce in un quadro penale, l’irricevibilità dell’atto introduttivo del giudizio dichiarata dal Tribunale nell’ordinanza impugnata non costituisce una «sanzione» adottata nei confronti della ricorrente, bensì è la semplice conseguenza dell’inosservanza, da parte della ricorrente, di una norma procedurale inserita nel regolamento di procedura del Tribunale.

22

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere il motivo unico dedotto dalla ricorrente e, per l’effetto, l’impugnazione.

Sulle spese

23

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 1, del citato regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

24

Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della ricorrente e quest’ultima è rimasta soccombente, la ricorrente deve essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

L’Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.