SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

19 dicembre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Contratti di credito ai consumatori – Articolo 10, paragrafo 2 – Informazioni da inserire nei contratti di credito – Tasso annuo effettivo globale – Mancata indicazione di una percentuale precisa di tale tasso – Tasso espresso per mezzo di un intervallo compreso tra il 21,5% e il 22,4%»

Nella causa C‑290/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Krajský súd v Trnave (Corte regionale di Trnava, Slovacchia), con decisione del 12 marzo 2019, pervenuta in cancelleria il 9 aprile 2019, nel procedimento

RN

contro

Home Credit Slovakia a.s.,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da M. Safjan, presidente di sezione, L. Bay Larsen e N. Jääskinen (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da G. Goddin e A. Tokár, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66, e rettifica in GU 2015, L 36, pag. 15), come modificata dalla direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011 (GU 2011, L 296, pag. 35) (in prosieguo: la «direttiva 2008/48»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra RN, un consumatore, e la Home Credit Slovakia a.s. (in prosieguo: la «Home Credit») in merito ad un contratto di credito al consumo concluso dal consumatore con tale società di credito, nell’ambito del quale il tasso annuo effettivo globale (in prosieguo: il «TAEG») non è fissato con riferimento ad un tasso unico.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 9, 19 e 31 della direttiva 2008/48 sono così formulati:

«(9)

È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato interno. (…)

(…)

(19)

Affinché i consumatori possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa, è opportuno che ricevano informazioni adeguate, che il consumatore possa portare con sé ed esaminare, prima della conclusione del contratto di credito, circa le condizioni e il costo del credito e le loro obbligazioni. Per assicurare la maggiore trasparenza possibile e per consentire il raffronto tra le offerte, tali informazioni dovrebbero comprendere, in particolare, il tasso annuo effettivo globale relativo al credito, determinato nello stesso modo in tutta la Comunità. Poiché nella fase precontrattuale il tasso annuo effettivo globale può essere indicato soltanto tramite un esempio, quest’ultimo dovrebbe essere rappresentativo. Pertanto, esso dovrebbe corrispondere, per esempio, alla durata media e all’importo totale del credito concesso per il tipo di contratto di credito considerato e, eventualmente, alle merci acquistate. Nel determinare l’esempio rappresentativo, si dovrebbe prendere in considerazione anche la frequenza di certi tipi di contratto di credito in uno specifico mercato. Riguardo al tasso debitore, alla frequenza dei pagamenti rateali e alla capitalizzazione degli interessi, i creditori dovrebbero utilizzare il loro abituale metodo di calcolo per il credito al consumo in questione.

(…)

(31)

Per consentire al consumatore di conoscere i suoi diritti e obblighi in virtù del contratto di credito, questo dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso».

4

L’articolo 1 di tale direttiva precisa che essa ha per obiettivo l’armonizzazione di taluni aspetti delle norme degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori.

5

L’articolo 3, lettera i), di detta direttiva dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(…)

i)

“[TAEG]”: il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all’articolo 19, paragrafo 2».

6

L’articolo 4 della direttiva 2008/48 riguarda le informazioni di base da fornire nella pubblicità relativa ai contratti di credito. Esso prevede che qualsiasi pubblicità relativa a tali contratti, la quale indichi un tasso d’interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore, deve contenere informazioni di base, menzionate in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l’impiego di un esempio rappresentativo. A titolo di tali informazioni figura, in particolare, il TAEG.

7

L’articolo 10 di tale direttiva, intitolato «Informazioni da inserire nei contratti di credito», al paragrafo 2, lettera g), prevede quanto segue:

«Nel contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti:

(…)

g)

il [TAEG] e l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati al momento della conclusione del contratto di credito; sono indicate tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso».

8

Ai sensi dell’articolo 19 di detta direttiva, intitolato «Calcolo del [TAEG]»:

«1.   Il [TAEG] che, su base annua, rende uguale il valore attualizzato di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) futuri o esistenti pattuiti da creditore e consumatore, è calcolato con la formula matematica che figura nella parte I dell’allegato I.

2.   Al fine di calcolare il [TAEG], si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al consumatore all’atto dell’acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi.

I costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento sono inclusi nel costo totale del credito al consumatore, a meno che l’apertura del conto sia facoltativa e i costi correlati al conto siano stati indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore.

3.   Il calcolo del [TAEG] è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.

4.   Per quanto riguarda i contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso debitore e, se del caso, le spese computate nel [TAEG] ma non quantificabili al momento del calcolo, [TAEG] è calcolato muovendo dall’ipotesi che il tasso debitore e le altre spese rimarranno fissi rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito.

5.   Se necessario, è possibile valersi delle altre ipotesi di cui all’allegato I per il calcolo del [TAEG].

Se le ipotesi di cui al presente articolo e alla parte II dell’allegato I non sono sufficienti per calcolare in modo uniforme il [TAEG] o non sono più adeguate alla situazione commerciale esistente sul mercato, la Commissione può determinare le ulteriori ipotesi necessarie per il calcolo del tasso annuo effettivo globale o modificare quelle esistenti. (…)».

9

L’allegato I della direttiva 2008/48 fissa, nella sua parte I, l’equazione di base da cui risulta il TAEG. In essa viene precisato che il risultato del calcolo di tale equazione è espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno.

10

La parte II di tale allegato I espone le ulteriori ipotesi per il calcolo del TAEG, che vengono così formulate:

«a)

Se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di prelievo, si presuppone che l’importo totale del credito sia prelevato immediatamente e per intero;

b)

se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di prelievo in generale ma prevede tra le diverse modalità di prelievo una limitazione per quanto riguarda l’importo e il periodo di tempo, si presuppone che l’importo del credito sia prelevato alla data più vicina nel tempo tra quelle previste nel contratto e conformemente a detti limiti di prelievo;

c)

se un contratto di credito prevede diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi, si presuppone che l’importo totale del credito sia prelevato con la spesa e il tasso debitore più elevati applicati alla categoria di transazione più comunemente utilizzata nel quadro di detto tipo di contratto di credito;

(…)

f)

nel caso dei contratti di credito diversi dagli scoperti e dai crediti a durata indeterminata, di cui alle ipotesi delle lettere d) ed e):

(…)

ii)

se la data della conclusione dell’accordo di credito non è nota, si considera che la data del primo prelievo sia quella che corrisponde all’intervallo più breve tra tale data e quella del primo pagamento che deve essere effettuato dal consumatore;

(…)».

Il diritto slovacco

11

Lo zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (legge n. 129/2010 relativa ai crediti al consumo e agli altri crediti e prestiti erogati ai consumatori e che modifica e integra alcune altre leggi), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, mira a recepire nell’ordinamento slovacco la direttiva 2008/48.

12

L’articolo 9, paragrafo 2, lettera j), di tale legge prevede quanto segue:

«Il contratto di credito deve indicare:

(…)

j)

il [TAEG] e l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati al momento della conclusione del contratto di credito; sono indicate tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso».

13

L’articolo 11, paragrafo 1, della suddetta legge così dispone:

«Il credito al consumo concesso è considerato esente da interessi e spese se:

(…)

b)

il contratto di credito al consumo non contiene gli elementi richiesti all’articolo 9, paragrafo 2, lettere da a) a k), r) e y),

(…)

d)

nel contratto di credito al consumo il [TAEG] non è correttamente indicato a scapito del consumatore».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

14

Il 4 marzo 2013 RN e la Home Credit hanno stipulato un contratto di credito al consumo dell’importo di EUR 3359,14. Il contratto indicava l’importo delle rate mensili (EUR 89,02), il tasso di interesse (19,62%) e il TAEG (compreso tra il 21,5% e il 22,4%). Il contratto precisava altresì che il TAEG dipendeva dalla data in cui i fondi sarebbero stati messi a disposizione di RN e che sarebbe stato comunicato a quest’ultimo dopo tale data.

15

Inoltre, il contratto precisava i termini di scadenza delle rate e prevedeva che il primo versamento doveva essere effettuato a partire dal mese successivo alla data di messa a disposizione dei fondi, che le altre scadenze erano fissate al quindicesimo giorno di ciascun mese civile e che il prestito era rimborsabile in sessanta mensilità.

16

Il 2 luglio 2017, la Home Credit ha informato RN del fatto che quest’ultimo aveva rimborsato integralmente il prestito, vale a dire l’importo di EUR 5291,24.

17

RN ha tuttavia avviato un’azione di ripetizione dell’indebito contro la Home Credit, per il motivo che il credito avrebbe dovuto essere considerato senza interessi né spese, dal momento che il TAEG era stato fissato nel contratto non con un tasso unico, ma mediante un intervallo che rinvia ad un tasso minimo e ad un tasso massimo. Pertanto, ritenendo di dover pagare solo l’importo del prestito in conto capitale, ossia EUR 3359,14, RN ha chiesto il rimborso, a titolo di arricchimento senza causa, della somma di EUR 1932,10.

18

Tale domanda non è stata accolta dal giudice di primo grado. Quest’ultimo ha considerato, in particolare, che il prestito concesso a RN da parte della Home Credit era un credito al consumo, il cui contratto conteneva tutte le indicazioni richieste dall’articolo 9, paragrafo 2, della legge n. 129/2010. Detto giudice ha altresì statuito che il contratto non doveva indicare espressamente il TAEG con riferimento a un tasso unico e che sarebbe sproporzionato penalizzare il creditore, dichiarando che il prestito è considerato senza interessi né spese per il solo motivo che il TAEG è espresso da un tasso che si colloca in un intervallo tra due valori (minimale-massimale).

19

Poiché RN ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio, quest’ultimo si chiede se la fissazione del TAEG per mezzo di siffatto intervallo sia contraria alla direttiva 2008/48.

20

Tale giudice afferma che la Home Credit ha sostenuto che il contratto di credito era stato stipulato per telefono e che il ricorrente disponeva di 35 giorni per accettare o rifiutare l’offerta di concludere il contratto di credito. Per tale ragione, la Home Credit non sarebbe stata in grado di fornire un’indicazione precisa sulla data di messa a disposizione dei fondi, dalla quale dipendeva il TAEG.

21

Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che tale argomento risulti poco convincente alla luce delle ipotesi di cui all’allegato I, parte II, della direttiva 2008/48, in particolare quelle previste ai punti a), c) o f) di tale parte. La mancata conoscenza della data di messa a disposizione dei fondi non farebbe venir meno l’obbligo del creditore di menzionare il TAEG con riferimento ad una percentuale precisa, espressa da un solo valore.

22

In tali circostanze, il Krajský súd v Trnave (Corte regionale di Trnava, Slovacchia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 10, [paragrafo 2], lettera g), della direttiva [2008/48] debba interpretarsi nel senso che il contratto di credito ai consumatori soddisfa il requisito previsto in tale disposizione nel caso in cui il [TAEG] è in esso indicato non con un preciso dato percentuale ma mediante un intervallo tra due dati (da - a)».

Sulla ricevibilità della domanda di decisione pregiudiziale

23

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che osta a che, in un contratto di credito al consumo, il TAEG sia espresso non da un tasso unico, ma mediante un intervallo che rinvia ad un tasso minimo e ad un tasso massimo.

24

Si deve rilevare che l’indicazione del TAEG sotto forma di intervallo tra due valori non è conforme alla formulazione di diverse disposizioni della direttiva 2008/48, in particolare degli articoli 3 e 19, né all’economia della stessa. Da dette disposizioni risulta infatti che il TAEG deve essere espresso in percentuale, con riferimento ad un dato numerico preciso.

25

Così, da un lato, l’articolo 3, lettera i), della direttiva 2008/48, che definisce il TAEG come corrispondente al «costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito», impone di fissare una percentuale precisa.

26

Dall’altro lato, dall’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, in combinato disposto con l’allegato I, parte I della medesima, risulta che il TAEG è calcolato secondo la formula matematica che figura in detto allegato e dovrebbe riflettere, al decimale, tutti gli impegni futuri o esistenti pattuiti da creditore e consumatore. Inoltre, il paragrafo 5, secondo comma, di tale articolo 19 indica che il TAEG deve essere calcolato in modo uniforme. Come giustamente osservato dal governo slovacco nelle sue osservazioni scritte, il rispetto di dette prescrizioni non può che condurre ad un risultato preciso, espresso con una cifra decimale.

27

Tale interpretazione è, peraltro, avvalorata dall’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/48 e dalla funzione svolta dal TAEG nel sistema stabilito da quest’ultima.

28

A tale riguardo, occorre ricordare che la direttiva 2008/48 è stata adottata con il duplice obiettivo di garantire a tutti i consumatori dell’Unione europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e di facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo (sentenza del 5 settembre 2019, Pohotovosť, C‑331/18, EU:C:2019:665, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Dal considerando 19 di tale direttiva risulta che essa è diretta in particolare a garantire che il consumatore riceva, prima della conclusione del contratto di credito, informazioni adeguate, riguardanti in particolare il TAEG in tutta l’Unione, che gli consentano di confrontare tali tassi.

29

La Corte ha avuto occasione di sottolineare che, per un consumatore, il TAEG riveste un’importanza essenziale in quanto costo globale del credito, presentato sotto forma di tasso calcolato secondo una formula matematica unica. Infatti, tale tasso consente al consumatore di valutare, dal punto di vista economico, la portata dell’impegno derivante dalla conclusione del contratto di credito (v., in tal senso, sentenze del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, punto 90 e giurisprudenza ivi citata; del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, punto 66 e giurisprudenza citata, nonché del 20 settembre 2018, EOS KSI Slovensko, C‑448/17, EU:C:2018:745, punto 64).

30

In tale prospettiva, l’obbligo di informazione enunciato all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, in forza del quale il contratto di credito indica, in modo chiaro e conciso, il TAEG, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, Pohotovost’, C‑331/18, EU:C:2019:665, punto 42 e giurisprudenza ivi citata), in particolare, a quello relativo al livello elevato di tutela degli interessi dei consumatori.

31

Si deve constatare che, qualora fosse consentito prevedere, in un contratto di credito, che il TAEG possa essere espresso con riferimento non ad un tasso unico, ma ad un intervallo che rimanda ad un tasso minimo e ad un tasso massimo, non verrebbe soddisfatto il criterio di chiarezza e di concisione stabilito dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48. Ebbene, tale criterio è essenziale affinché il consumatore, come enunciato nel considerando 31 di tale direttiva, possa conoscere i suoi diritti e i suoi obblighi derivanti dal contratto di credito. Infatti, il ricorso a tale intervallo può non soltanto rendere più difficile la valutazione del costo totale del credito, ma anche indurre il consumatore in errore circa la reale portata del proprio impegno.

32

Occorre aggiungere che è irrilevante a tale riguardo la circostanza, alla quale fa riferimento il giudice del rinvio, secondo la quale talune informazioni, in particolare la data di prelievo del credito o la data della conclusione del contratto, non sarebbero conosciute dal creditore al momento in cui presenta al consumatore un’offerta di contratto di credito.

33

Infatti, la direttiva 2008/48 prevede, al suo allegato I, parte II, ulteriori ipotesi destinate a facilitare il calcolo del TAEG qualora taluni elementi non siano noti o non sia possibile, per altre ragioni, stabilirli.

34

Così, quando non è nota la data di prelievo del credito, il creditore dispone, per calcolare il TAEG in modo preciso, delle ulteriori ipotesi previste, in particolare, nell’allegato I, parte II, lettere da a) a c), della direttiva 2008/48. Analogamente, quando non è nota la data di conclusione del contratto, l’allegato I, parte II, lettera f), ii), di tale direttiva prevede che si considera che la data del primo prelievo sia quella che corrisponde all’intervallo più breve tra tale data e quella del primo pagamento che deve essere effettuato dal consumatore.

35

Di conseguenza, in particolare in ragione di dette ipotesi dirette a facilitare il calcolo del TAEG in modo uniforme, non è possibile sostenere che la fissazione del TAEG espresso da un tasso unico non sarebbe possibile o sarebbe eccessivamente difficile, qualora tali elementi non siano conosciuti.

36

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che osta a che, in un contratto di credito al consumo, il TAEG sia espresso non da un tasso unico, ma mediante un intervallo che rinvia ad un tasso minimo e ad un tasso massimo.

Sulle spese

37

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, deve essere interpretato nel senso che osta a che, in un contratto di credito al consumo, il tasso annuo effettivo globale sia espresso non da un tasso unico, ma mediante un intervallo che rinvia ad un tasso minimo e ad un tasso massimo.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo slovacco.