SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

10 giugno 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Regime generale delle accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 33, paragrafo 3 – Prodotti “immessi in consumo” in uno Stato membro e detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro – Persona debitrice delle accise divenute esigibili per tali prodotti – Persona che detiene i prodotti destinati ad essere forniti in un altro Stato membro – Trasportatore dei prodotti»

Nella causa C‑279/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’Appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile), Regno Unito], con decisione del 19 marzo 2019, pervenuta in cancelleria il 3 aprile 2019, nel procedimento

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

contro

WR,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra (relatore), D. Šváby, S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per WR, da S. Panesar, solicitor, e D. Bedenham, barrister;

per il governo del Regno Unito, da S. Brandon, in qualità di agente, J. Simor, QC, ed E. Mitrophanous, barrister;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da A. Collabolletta, avvocato dello Stato;

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, J. Langer e J. Hoogveld, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, inizialmente da R. Lyal e C. Perrin, successivamente da C. Perrin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 gennaio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra i Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (amministrazione tributaria e doganale, Regno Unito) e WR in merito alla legittimità di un avviso di accertamento, indirizzato a quest’ultimo, delle accise divenute esigibili per i prodotti che ha trasportato nel Regno Unito senza essere accompagnati da un documento amministrativo valido a dimostrazione che tale circolazione ha avuto luogo in regime di sospensione dall’accisa.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 2 e 8 della direttiva 2008/118 così recitano:

«(2)

Le condizioni per la riscossione delle accise sui prodotti contemplati dalla direttiva 92/12/CEE [del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU 1992, L 76, pag. 1)], (“prodotti sottoposti ad accisa”), devono rimanere armonizzate al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

(...)

(8)

Poiché ai fini del corretto funzionamento del mercato interno rimane necessario che la nozione di accisa e le condizioni di esigibilità dell’accisa siano uguali in tutti gli Stati membri, occorre precisare a livello [dell’Unione] il momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono immessi in consumo e chi è il debitore dell’accisa».

4

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva:

«La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti (...):

(...)

b)

alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE [del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU 1992, L 316, pag. 21)] e 92/84/CEE [del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU 1992, L 316, pag. 29)]».

5

L’articolo 4 di detta direttiva così dispone:

«Ai fini della presente direttiva e delle relative disposizioni di applicazione si intende per:

(...)

7)

“regime di sospensione dell’accisa” un regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione o alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, in sospensione dall’accisa;

(...)

11)

“deposito fiscale” un luogo in cui prodotti sottoposti ad accisa sono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti in regime di sospensione dall’accisa da un depositario autorizzato nell’esercizio della sua attività e nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale».

6

Il capo II della medesima direttiva, intitolato “Esigibilità, rimborso, esenzione dall’accisa”, contiene una sezione 1, intitolata “Momento e luogo di esigibilità”, il cui articolo 7 così dispone:

«1.   L’accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo.

2.   Ai fini della presente direttiva, per “immissione in consumo” si intende:

a)

lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall’accisa;

b)

la detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa fuori da un regime di sospensione dall’accisa qualora non sia stata applicata un’accisa conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa [dell’Unione] e della legislazione nazionale;

(...)».

7

Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2008/118:

«1.   Il debitore dell’accisa divenuta esigibile è:

a)

per quanto riguarda lo svincolo dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall’accisa di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a):

(...)

ii)

in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa, di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 4, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altra persona che ha garantito il pagamento conformemente all’articolo 18, paragrafi 1 e 2, e qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo;

b)

per quanto riguarda la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), la persona che detiene i prodotti sottoposti ad accisa e qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro detenzione;

(...)

2.   Qualora vi siano più soggetti tenuti al pagamento di un singolo debito dall’accisa, essi rispondono in solido di tale debito».

8

Il capo IV di tale direttiva, intitolato «Circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa», contiene una sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», il cui articolo 17, al paragrafo 1, così dispone:

«I prodotti sottoposti ad accisa possono circolare in regime di sospensione dall’accisa nel territorio [dell’Unione], compreso il caso in cui i prodotti transitino per un paese terzo o un territorio terzo:

a)

da un deposito fiscale verso:

i)

un altro deposito fiscale;

(...)».

9

Tale capo contiene una sezione 2, intitolata «Procedura da applicare per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa», il cui articolo 21 prevede quanto segue:

«1.   La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa è considerata aver luogo in regime di sospensione dall’accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico in conformità della procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo speditore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento amministrativo elettronico mediante il sistema informatizzato di cui all’articolo 1 della decisione n. 1152/2003/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU 2003, L 162, pag. 5)] (...).

3.   Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico.

Se tali dati non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.

Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione attribuiscono al documento un codice unico di riferimento amministrativo e lo comunicano allo speditore.

(...)».

10

Sotto il titolo «Circolazione e tassazione dei prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo», il capo V della suddetta direttiva contiene una sezione 2, intitolata «Detenzione in un altro Stato membro», il cui articolo 33 così prevede:

«1.   Fatto salvo l’articolo 36, paragrafo 1, se i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro per esservi forniti o utilizzati, essi sono sottoposti ad accisa e l’accisa diventa esigibile in quest’ultimo Stato membro.

Ai fini del presente articolo, per “detenzione per scopi commerciali” s’intende la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato o da parte di un privato per scopi diversi dal suo uso personale e da esso trasportati, in conformità dell’articolo 32.

(...)

3.   Il debitore dell’accisa divenuta esigibile è, a seconda dei casi menzionati nel paragrafo 1, la persona che effettua la fornitura o che detiene i prodotti destinati ad essere forniti o alla quale i prodotti sono forniti nell’altro Stato membro.

4.   Fatto salvo l’articolo 38, se prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro circolano all’interno [dell’Unione] per scopi commerciali, essi non sono considerati come detenuti per tali scopi finché non raggiungono lo Stato membro di destinazione, purché circolino secondo formalità di cui all’articolo 34.

(...)».

Diritto del Regno Unito

11

L’articolo 13 delle Excise Goods (Holding, Movement and Duty Point) Regulations 2010 [regolamento del 2010 sui prodotti sottoposti ad accisa (deposito, circolazione e riscossione)] (in prosieguo: il «regolamento del 2010») prevede, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:

«1.   Se i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in un altro Stato membro sono detenuti per scopi commerciali nel Regno Unito per esservi forniti o utilizzati, il momento della riscossione dell’accisa è il momento in cui tali merci sono inizialmente detenute.

2.   A seconda dei casi di cui al punto 1), il debitore dell’accisa è:

a)

colui che effettua la consegna dei prodotti;

b)

colui che detiene i prodotti per la consegna; oppure

c)

colui al quale i prodotti sono consegnati».

Controversia principale e questioni pregiudiziali

12

Il 6 settembre 2013 il camion guidato da WR, lavoratore autonomo, è stato fermato all’arrivo al porto di Dover (Regno Unito) dai funzionari della United Kingdom Border Agency (Agenzia per le frontiere del Regno Unito; in prosieguo: l’«UKBA»). Il camion conteneva prodotti sottoposti ad accisa, vale a dire 26 pallet di birra (in prosieguo: i «prodotti di cui trattasi»).

13

WR ha presentato ai funzionari dell’UKBA una lettera di vettura «Cargo Movement Requirement» redatta sulla base della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo del 5 luglio 1978 (in prosieguo: la «lettera di vettura CMR»). Vi veniva riportato che i prodotti di cui trattasi erano accompagnati da un documento amministrativo elettronico contenente un codice di riferimento amministrativo (in prosieguo: il «CRA»), di cui all’articolo 21 della direttiva 2008/118. Tale lettera precisava altresì che lo speditore era un deposito fiscale situato in Germania e che il destinatario era la Seabrook Warehousing Ltd., un deposito fiscale situato nel Regno Unito.

14

Tuttavia, dopo aver consultato l’Excise Movement and Control System – EMCS (sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti sottoposti ad accisa), i funzionari dell’UKBA hanno riscontrato che il CRA figurante sulla lettera di vettura CMR era già stato utilizzato in occasione di un’altra spedizione di birra per lo stesso deposito fiscale situato nel Regno Unito. Tali funzionari hanno pertanto ritenuto che i prodotti di cui trattasi non circolassero in regime di sospensione dall’accisa e, di conseguenza, che la relativa accisa fosse divenuta esigibile all’arrivo di tali prodotti nel Regno Unito. Date tali circostanze, i funzionari dell’UKBA hanno sequestrato i prodotti di cui trattasi e il camion che li trasportava.

15

Successivamente l’amministrazione tributaria e doganale, da un lato, ha inviato a WR un avviso di accertamento dell’accisa per un importo di lire sterline (GBP) 22779 (circa EUR 26400), in applicazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento del 2010 (in prosieguo: l’«avviso di accertamento controverso»), e, dall’altro, ha inflitto a WR un’ammenda di GBP 4897,48 (circa EUR 5700), in applicazione delle disposizioni dell’allegato 41 del Finance Act 2008 (legge finanziaria del 2008).

16

Il First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Tribunale di primo grado (sezione tributaria), Regno Unito] ha accolto il ricorso di WR contro l’avviso di accertamento controverso e l’ammenda. Tale giudice ha dichiarato che WR, anche sapendo che i prodotti di cui trattasi erano sottoposti ad accisa, non era complice del tentativo di contrabbando di tali prodotti. Non avendo accesso al sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti sottoposti ad accisa, non aveva modo di verificare se il CRA contenuto nella lettera di vettura CMR fosse già stato utilizzato. Oltre a ciò, non c’era nulla nella documentazione a sua disposizione che potesse far sorgere dubbi a tal proposito. Inoltre, WR non era proprietario del camion e non aveva alcun diritto o interesse proprio sui prodotti di cui trattasi; il suo unico scopo era quello di raccogliere e consegnare tali prodotti secondo le istruzioni ricevute, in cambio di un compenso. Solo le persone che avevano organizzato il tentativo di contrabbando avrebbero avuto il diritto legale e di fatto di esercitare il controllo sui prodotti di cui trattasi al momento del loro sequestro. Detto giudice ha inoltre constatato che WR aveva informato di tale sequestro la persona che l’aveva incaricato di trasportare i prodotti di cui trattasi, che l’identità delle persone all’origine del tentativo di contrabbando non era stata dimostrata e che l’amministrazione tributaria e doganale non aveva tentato di determinare l’identità di tali persone né quella del proprietario del camion.

17

Date tali circostanze, detto giudice, ai sensi della giurisprudenza della Court of Appeal (England & Wales) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles), Regno Unito], ha dichiarato che WR era un «agente incolpevole» e che, di conseguenza, non si poteva ritenere che egli avesse «detenuto» o «effettuato la fornitura» dei prodotti di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento del 2010. Secondo lo stesso giudice, in mancanza di una conoscenza reale o implicita del possesso materiale di prodotti di contrabbando da parte di WR, ammettere la responsabilità di quest’ultimo avrebbe sollevato gravi questioni di compatibilità con gli obiettivi della normativa applicabile. Pertanto, il First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Tribunale di primo grado (sezione tributaria)] ha annullato al contempo l’avviso di accertamento controverso e l’ammenda inflitta a WR.

18

L’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [Tribunale superiore (sezione tributaria e del pubblico registro e della Chancery), Regno Unito] ha respinto l’appello proposto dall’amministrazione tributaria e doganale avverso tale decisione di annullamento. Tale giudice ha dichiarato, in sostanza, che la qualità di «agente incolpevole» ha l’effetto di esonerare da qualsiasi responsabilità coloro che non hanno una conoscenza reale o implicita del fatto che i prodotti che trasportano sono prodotti per i quali avrebbe dovuto essere assolta l’accisa, ma così non è stato. Pertanto, sarebbe contrario sia alla direttiva 2008/118 sia alla normativa nazionale rendere «l’agente totalmente incolpevole» responsabile del pagamento dell’accisa elusa.

19

Il giudice del rinvio ha respinto l’impugnazione proposta dall’amministrazione tributaria e doganale avverso la sentenza dell’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [Tribunale superiore (sezione tributaria e del pubblico registro e della Chancery)], per quanto riguarda l’ammenda inflitta a WR, ma nutre dubbi sulla fondatezza, alla luce della direttiva 2008/118, della conferma da parte di quest’ultimo giudice dell’annullamento dell’avviso di accertamento controverso.

20

Ciò premesso, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile), Regno Unito] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se sia debitore dell’accisa, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva [2008/118], la persona (...) che abbia il possesso materiale dei prodotti sottoposti ad accisa nel momento in cui l’accisa su detti prodotti diviene esigibile nello Stato membro B, nel caso in cui detta persona:

a)

non aveva alcun legittimo interesse né la proprietà effettiva dei beni sottoposti ad accisa;

b)

stava trasportando i prodotti sottoposti ad accisa, dietro pagamento di un compenso, per conto di terzi tra lo Stato membro A e lo Stato membro B; e

c)

sapeva che i prodotti in suo possesso erano sottoposti ad accisa, ma non sapeva e non aveva motivo di sospettare che l’accisa fosse divenuta esigibile nello Stato membro B, nel momento in cui l’accisa era divenuta in tal modo esigibile o prima di tale momento.

2)

Se la risposta alla questione 1 sia diversa nel caso in cui [l’interessato] non sapesse che i prodotti in suo possesso erano sottoposti ad accisa».

Sulle questioni pregiudiziali

21

Con le sue questioni, alle quali occorre rispondere congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118 debba essere interpretato nel senso che una persona che trasporta, per conto terzi, prodotti sottoposti ad accisa in un altro Stato membro e che è in possesso materiale di tali prodotti nel momento in cui la relativa accisa è divenuta esigibile, è debitrice di tale accisa, ai sensi di tale disposizione, anche se non ha alcun diritto o interesse su tali prodotti e non è a conoscenza del fatto che essi sono soggetti ad accisa o, essendolo, non è a conoscenza del fatto che l’accisa ivi afferente è diventata esigibile.

22

Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2008/118, nel caso in cui prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro siano detenuti, per scopi commerciali – vale a dire da un soggetto diverso da un privato o da un privato per scopi diversi dal suo uso personale e da esso trasportati – in un altro Stato membro per esservi forniti o utilizzati, l’accisa diviene esigibile in tale altro Stato membro. Ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo, è debitore dell’accisa «la persona che effettua la fornitura o che detiene i prodotti destinati ad essere forniti o alla quale i prodotti sono forniti nell’altro Stato membro».

23

La direttiva 2008/118 non definisce la nozione di persona che «detiene» i prodotti sottoposti ad accisa, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, di tale direttiva né rinvia al diritto degli Stati membri per definire tale nozione. Secondo una giurisprudenza costante, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (v., in tal senso, sentenze del 9 luglio, Santen, C‑673/18, EU:C:2020:531, punto 41, e del 16 luglio 2020, AFMB e a., C‑610/18, EU:C:2020:565, punto 50 nonché giurisprudenza citata).

24

Orbene, la nozione di persona che «detiene» dei prodotti riguarda, nel linguaggio corrente, una persona che è in possesso materiale di tali prodotti. A tal riguardo, la questione se l’interessato abbia un diritto o un qualsivoglia interesse sui prodotti che detiene è irrilevante.

25

Inoltre, nella formulazione dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118 non vi è nulla che indichi che la qualità di debitore dell’accisa, in quanto «persona che detiene i prodotti destinati ad essere forniti», dipenda dalla verifica di una condizione relativa al fatto che tale persona sappia o debba ragionevolmente sapere che l’accisa è dovuta ai sensi di tale disposizione.

26

Tale interpretazione letterale è corroborata dall’impianto sistematico della direttiva 2008/118.

27

Pertanto, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, l’accisa diviene esigibile al momento dell’«immissione in consumo» nello Stato membro in cui quest’ultima viene effettuata. La nozione di «immissione in consumo» è definita come la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa fuori da un regime di sospensione dell’accisa, senza che l’accisa sia stata applicata. In tal caso, il debitore dell’accisa è, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva, «la persona che detiene [tali] prodotti (...) e qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro detenzione».

28

Ora, al pari dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva non contiene alcuna definizione espressa della nozione di «detenzione» e non richiede che la persona interessata sia titolare di un diritto o abbia un qualsivoglia interesse sui prodotti da essa detenuti né che sia consapevole o avrebbe dovuto ragionevolmente essere consapevole dell’esigibilità dell’accisa in forza di tale disposizione.

29

Per contro, in una fattispecie diversa da quella di cui all’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118, vale a dire nel caso di un’irregolarità in occasione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa, ai sensi dell’articolo 4, punto 7, di tale direttiva, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ii), di detta direttiva prevede che sia debitore dell’accisa qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo irregolare di tali prodotti dal regime di sospensione dall’accisa e che, inoltre, «era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo». Tale seconda condizione, assimilabile al requisito di un elemento intenzionale, non è stata ribadita dal legislatore dell’Unione né all’articolo 33, paragrafo 3, né, per giunta, all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva (v., per analogia, sentenza del 17 ottobre 2019, Comida paralela 12, C‑579/18, EU:C:2019:875, punto 39).

30

Ne consegue che, quando, nella direttiva 2008/118, il legislatore dell’Unione ha voluto che un elemento intenzionale fosse preso in considerazione per determinare la persona debitrice dell’accisa, esso vi ha previsto una disposizione espressa in tal senso.

31

Inoltre, un’interpretazione che limiti la qualità di debitore delle accise a titolo di «persona che detiene i prodotti destinati ad essere forniti», ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118, alle sole persone che sono consapevoli o avrebbero dovuto ragionevolmente essere consapevoli dell’esigibilità delle accise non sarebbe conforme agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2008/118, tra i quali figura la lotta contro le frodi, l’evasione fiscale e gli eventuali abusi (v. in tal senso, sentenza del 29 giugno 2017, Commissione/Portogallo, C‑126/15, EU:C:2017:504, punto 59).

32

Infatti, tale direttiva stabilisce, come enuncia il suo articolo 1, paragrafo 1, il regime generale delle accise gravanti direttamente o indirettamente sul consumo dei prodotti ivi elencati, in particolare affinché, come risulta dai suoi considerando 2 e 8, l’esigibilità delle accise sia identica in tutti gli Stati membri e il debito fiscale ad esso afferente sia effettivamente riscosso (v., per analogia, sentenza del 5 aprile 2001, Van de Water, C‑325/99, EU:C:2001:201, punti 3941).

33

A tal riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, il legislatore dell’Unione ha inteso definire in modo ampio, all’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118, la categoria dei soggetti debitori dell’accisa in caso di circolazione di prodotti sottoposti ad accisa già «immessi in consumo» in uno Stato membro e detenuti, a fini commerciali, in un altro Stato membro per esservi forniti o esservi utilizzati, in modo tale da garantire nella misura del possibile la riscossione di tali accise.

34

Ora, ammettere un criterio aggiuntivo relativo al fatto che la «persona che detiene i prodotti destinati ad essere forniti», ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118, sia consapevole o avrebbe dovuto ragionevolmente essere consapevole dell’esigibilità delle accise renderebbe difficile, in pratica, la riscossione di tali accise presso la persona con la quale le autorità nazionali competenti sono direttamente in contatto e che, in molte situazioni, è l’unica dalla quale tali autorità possono, in pratica, esigere il pagamento di dette accise.

35

Tale interpretazione dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118 non pregiudica la possibilità, eventualmente prevista dal diritto nazionale, per la persona che abbia pagato, in applicazione di tale disposizione, le accise divenute esigibili, di proporre un’azione di regresso contro un altro debitore di tali accise (v., per analogia, sentenza del 17 ottobre 2019, Comida paralela 12, C‑579/18, EU:C:2019:875, punto 44).

36

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che una persona che trasporta, per conto di terzi, prodotti sottoposti ad accisa in un altro Stato membro e che è in possesso materiale di tali prodotti nel momento in cui le relative accise sono divenute esigibili, è debitrice di tali accise, ai sensi di tale disposizione, anche se non ha alcun diritto o interesse su detti prodotti e non è a conoscenza del fatto che questi ultimi siano sottoposti ad accisa o, essendolo, non è consapevole che le relative accise siano divenute esigibili.

Sulle spese

37

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che una persona che trasporta, per conto di terzi, prodotti sottoposti ad accisa in un altro Stato membro e che è in possesso materiale di tali prodotti nel momento in cui le relative accise sono divenute esigibili, è debitrice di tali accise, ai sensi di tale disposizione, anche se non ha alcun diritto o interesse su detti prodotti e non è a conoscenza del fatto che questi ultimi siano sottoposti ad accisa o, essendolo, non è consapevole che le relative accise siano divenute esigibili.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.