Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 ottobre 2020 – EKETA / Commissione
(causa C‑273/19 P)
«Impugnazione – Clausola compromissoria – Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 – Articolo 52 – Regolamento (CE) n. 2321/2002 – Decisione n. 1513/2002/CE – Convenzione di sovvenzione – Progetto Sensation – Sesto programma quadro – Costi ammissibili – Conflitto d’interessi – Onere della prova – Registrazione delle ore di lavoro prestate – Relazione di audit – Valore probatorio – Principio di sana gestione finanziaria – Principio di proporzionalità»
| 1. | Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte dell’interpretazione di una disposizione contrattuale – Esclusione (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 169) (v. punti 48, 110, 118) | 
| 2. | Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Inesattezza materiale degli accertamenti di fatto non risultante dagli atti di causa – Irricevibilità (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 2) (v. punto 49) | 
| 3. | Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Violazione delle norme applicabili in materia di prova – Ricevibilità (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 50, 51) | 
| 4. | Procedimento giurisdizionale – Prova – Valore probatorio – Potere discrezionale del Tribunale (v. punto 69) | 
| 5. | Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Ripartizione dell’onere della prova (Art. 317 TFUE) (v. punti 74, 77) | 
| 6. | Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità – Portata dell’obbligo di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 88) | 
| 7. | Ricorso di annullamento – Motivi d’impugnazione – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Art. 296 TFUE) (v. punto 89) | 
| 8. | Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Giustificazione delle spese sostenute – Procedimento avviato dalla Commissione per il recupero degli anticipi versati – Recupero del finanziamento dei costi considerati non ammissibili da una relazione di audit – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Art. 317 TFUE) (v. punti 127, 128) | 
Dispositivo
| 1) | L’impugnazione è respinta. | 
| 2) | L’Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) è condannato alle spese. |