Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 ottobre 2020 – EKETA / Commissione

(causa C‑273/19 P)

«Impugnazione – Clausola compromissoria – Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 – Articolo 52 – Regolamento (CE) n. 2321/2002 – Decisione n. 1513/2002/CE – Convenzione di sovvenzione – Progetto Sensation – Sesto programma quadro – Costi ammissibili – Conflitto d’interessi – Onere della prova – Registrazione delle ore di lavoro prestate – Relazione di audit – Valore probatorio – Principio di sana gestione finanziaria – Principio di proporzionalità»

1. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte dell’interpretazione di una disposizione contrattuale – Esclusione

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 169)

(v. punti 48, 110, 118)

2. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Inesattezza materiale degli accertamenti di fatto non risultante dagli atti di causa – Irricevibilità

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 2)

(v. punto 49)

3. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Violazione delle norme applicabili in materia di prova – Ricevibilità

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

(v. punti 50, 51)

4. 

Procedimento giurisdizionale – Prova – Valore probatorio – Potere discrezionale del Tribunale

(v. punto 69)

5. 

Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Ripartizione dell’onere della prova

(Art. 317 TFUE)

(v. punti 74, 77)

6. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità – Portata dell’obbligo di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

(v. punto 88)

7. 

Ricorso di annullamento – Motivi d’impugnazione – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

(Art. 296 TFUE)

(v. punto 89)

8. 

Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Giustificazione delle spese sostenute – Procedimento avviato dalla Commissione per il recupero degli anticipi versati – Recupero del finanziamento dei costi considerati non ammissibili da una relazione di audit – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

(Art. 317 TFUE)

(v. punti 127, 128)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

L’Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) è condannato alle spese.