Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 1o ottobre 2020 – Cham Holding / Consiglio

(causa C‑261/19 P) ( 1 )

«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana – Misure dirette contro determinate persone ed entità che operano in Siria – Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche – Inclusione del nome della ricorrente – Ricorso di annullamento»

1. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome della ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Elementi a carico identici a quelli già accolti nella decisione iniziale – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; decisioni del Consiglio (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 e (PESC) 2018/778]

(v. punti 44-48)

2. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

(v. punti 65-67)

3. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria e dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Entità posta sotto il controllo di un membro delle famiglie Assad e Makhlouf – Inserimento nell’elenco dell’entità di cui trattasi per evitare un rischio di elusione delle misure restrittive adottate – Ammissibilità

[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, § 2, a) e b), e 28, § 2, a) e b)]

(v. punti 78-83, 92)

4. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

(Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1)

(v. punti 85, 86)

5. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità

[Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169]

(v. punto 88)

6. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza

[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836]

(v. punti 89, 90)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

La Cham Holding Co. SA è condannata alle spese.


( 1 ) GU C 187 del 3.6.2019.