SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

16 luglio 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (UE) 2015/848 – Articolo 3 – Competenza internazionale – Centro degli interessi principali del debitore – Persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente – Presunzione confutabile secondo la quale il centro degli interessi principali di tale persona è il luogo in cui essa ha la residenza abituale – Confutabilità della presunzione – Situazione nella quale l’unico bene immobile del debitore è situato al di fuori dello Stato membro di residenza abituale»

Nella causa C‑253/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal da Relação de Guimarães (Corte d’appello di Guimarães, Portogallo), con decisione del 14 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 26 marzo 2019, nel procedimento

MH,

NI

contro

OJ,

Novo Banco SA,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da S. Rodin, presidente di sezione, K. Jürimäe (relatrice) e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, P. Lacerda, P. Barros da Costa e L. Medeiros, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin e P. Costa de Oliveira, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 aprile 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra MH e NI, da un lato, e OJ e la Novo Banco SA, dall’altro, in merito ad una domanda di apertura di una procedura di insolvenza proposta dai primi.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Il regolamento (CE) n. 1346/2000

3

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1) è stato abrogato e sostituito dal regolamento 2015/848. Il suo considerando 13 così recitava:

«Per “centro degli interessi principali” si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi».

4

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 disponeva quanto segue:

«Sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria».

Il regolamento 2015/848;

5

I considerando 5, 23, e da 27 a 34 del regolamento 2015/848 sono così formulati:

«(5)

È necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro all’altro nell’intento di ottenere una posizione giuridica più favorevole a danno della massa dei creditori (“forum shopping”).

(...)

(23)

Il presente regolamento consente di aprire la procedura principale d’insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore. Per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura secondaria di insolvenza in parallelo con la procedura principale di insolvenza. La procedura secondaria di insolvenza può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni situati in tale Stato. Disposizioni vincolanti di coordinamento con la procedura principale di insolvenza consentono di rispettare le esigenze di uniformità all’interno dell’Unione.

(...)

(27)

Prima di aprire la procedura d’insolvenza, il giudice competente dovrebbe verificare d’ufficio se il centro degli interessi principali del debitore o la dipendenza di quest’ultimo sono effettivamente situati entro la sua giurisdizione.

(28)

Nello stabilire se il centro degli interessi principali del debitore sia riconoscibile dai terzi, si dovrebbe prestare particolare attenzione ai creditori e alla loro percezione del luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi. (...)

(29)

Il presente regolamento dovrebbe contenere varie salvaguardie intese a prevenire il forum shopping pretestuoso o fraudolento.

(30)

Di conseguenza, le presunzioni che la sede legale, la sede principale di attività e la residenza abituale siano il centro degli interessi principali dovrebbero essere superabili e il giudice competente di uno Stato membro dovrebbe valutare attentamente se il centro degli interessi principali del debitore sia situato veramente in quello Stato membro. Nel caso di una società, tale presunzione dovrebbe poter essere respinta se l’amministrazione centrale della società è situata in uno Stato membro diverso da quello della sede legale e una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consente di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, sono situati in tale altro Stato membro. Nel caso delle persone fisiche che non esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, tale presunzione dovrebbe poter essere superata, ad esempio, se la maggior parte dei beni del debitore è situata fuori dallo Stato membro di residenza abituale del debitore, oppure se può essere stabilito che il principale motivo dello spostamento era aprire una procedura d’insolvenza nell’ambito della nuova competenza giurisdizionale e se l’apertura di tale procedura comprometterebbe gravemente gli interessi dei creditori i cui rapporti con il debitore avevano avuto luogo prima dello spostamento.

(31)

Con lo stesso obiettivo di prevenire il forum shopping pretestuoso o fraudolento, non si dovrebbe applicare la presunzione che il centro degli interessi principali sia nel luogo in cui si trovano, rispettivamente, la sede legale, la sede principale di attività o la residenza abituale laddove il debitore, nel caso di una società, di una persona giuridica o di una persona fisica che esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, abbia spostato la sede legale o la sede principale di attività in un altro Stato membro entro un periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza, oppure laddove il debitore, nel caso di una persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, abbia spostato la sua residenza abituale in un altro Stato membro entro un periodo di sei mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza.

(32)

In tutti i casi in cui le circostanze della questione diano adito a dubbi quanto alla competenza del giudice, questi dovrebbe esigere dal debitore ulteriori prove a sostegno delle sue asserzioni e, se consentito dalla legge applicabile alla procedura d’insolvenza, dare ai creditori del debitore l’opportunità di esprimersi sulla questione della competenza.

(33)

Nel caso in cui il giudice adito della domanda di apertura della procedura d’insolvenza ritenga che il centro degli interessi principali non sia situato sul suo territorio, non dovrebbe aprire una procedura principale d’insolvenza.

(34)

Inoltre, qualsiasi creditore del debitore dovrebbe avere accesso a mezzi di ricorso effettivi contro la decisione di apertura della procedura d’insolvenza. Le conseguenze dell’impugnazione della decisione di apertura della procedura d’insolvenza dovrebbero essere disciplinate dal diritto nazionale».

6

L’articolo 3, di detto regolamento, intitolato «Competenza giurisdizionale internazionale», al paragrafo 1, così dispone:

«Sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (“procedura principale di insolvenza”). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza.

Per le persone fisiche che esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede principale di attività. Tale presunzione si applica solo se la sede principale di attività non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza.

Per le altre persone fisiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui la persona ha la residenza abituale. Tale presunzione si applica solo se la residenza abituale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di sei mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza».

7

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento:

«Un giudice investito di una domanda di apertura di una procedura d’insolvenza verifica d’ufficio la propria competenza ai sensi dell’articolo 3. Nella decisione di apertura della procedura d’insolvenza il giudice espone i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fondi sull’articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2».

8

L’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso regolamento, stabilisce quanto segue:

«Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (lo “Stato di apertura”)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

9

I coniugi MH e NI, che risiedono dal 2016 a Norfolk (Regno Unito), dove esercitano un’attività lavorativa subordinata, hanno chiesto ai giudici portoghesi l’apertura di una procedura d’insolvenza nei loro confronti. Il giudice di primo grado adito ha negato la propria competenza di diritto internazionale a statuire su tale domanda, considerando che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento 2015/848, il centro degli interessi principali dei ricorrenti nel procedimento principale era il luogo della loro residenza abituale, la quale era situata nel Regno Unito e che, di conseguenza, i giudici di quest’ultimo Stato membro erano competenti ad aprire la procedura di insolvenza.

10

MH e NI hanno impugnato la sentenza di primo grado dinanzi al giudice del rinvio facendo valere che tale sentenza era fondata su un’interpretazione errata delle regole enunciate dal regolamento 2015/848. Infatti, il centro dei loro interessi principali non sarebbe la loro residenza abituale, nel Regno Unito, ma si situerebbe piuttosto in Portogallo, Stato membro in cui si trova il solo bene immobile di cui sono proprietari e in cui sarebbero state realizzate tutte le transazioni e conclusi tutti i contratti che hanno comportato la loro situazione di insolvenza. D’altronde, non esisterebbe alcun nesso tra il luogo della loro residenza attuale e i fatti che hanno determinato la loro insolvenza, i quali si sarebbero integralmente verificati in Portogallo. MH e NI chiedono quindi che sia riconosciuta la competenza internazionale dei giudici portoghesi.

11

Il giudice del rinvio si interroga sulla corretta interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 e, più in particolare, sui criteri idonei a confutare la presunzione semplice prevista da tale disposizione per le persone fisiche che non esercitano una libera professione o qualsiasi altra attività di lavoro autonomo.

12

Tale giudice rileva, infatti, che, per quanto riguarda tali persone fisiche, il considerando 30 di detto regolamento espone che dovrebbe essere possibile rovesciare tale presunzione, ad esempio se la maggior parte dei beni del debitore è situata al di fuori dello Stato membro di residenza abituale del medesimo.

13

Alla luce di quanto sopra, il Tribunal da Relação de Guimarães (Corte d’appello di Guimarães, Portogallo) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, nell’ambito del regolamento [2015/848], l’organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente a procedere all’apertura di una procedura principale d’insolvenza di un cittadino che possiede il suo unico bene immobile nel territorio di tale Stato, sebbene egli, insieme al proprio nucleo familiare, sia residente in altro Stato membro, dove svolge attività di lavoratore dipendente».

Sulla questione pregiudiziale

14

Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento 2015/848 debba essere interpretato nel senso che la presunzione da esso prevista per determinare la competenza internazionale ai fini dell’apertura di una procedura di insolvenza, secondo la quale il centro degli interessi principali di una persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, sia confutata per il solo fatto che l’unico bene immobile di tale persona è situato al di fuori dello Stato membro in cui egli risiede abitualmente.

15

Come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2015/848, il criterio generale di collegamento per determinare la competenza internazionale ai fini dell’apertura di una procedura di insolvenza è il centro degli interessi principali del debitore. Nel caso particolare in cui il debitore sia una persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, l’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, di tale regolamento prevede una presunzione confutabile secondo cui il centro degli interessi principali di tale persona è la sua residenza abituale.

16

Al fine di rispondere al giudice del rinvio, occorre, in primo luogo, precisare il senso e la portata della nozione di «centro degli interessi principali», ai sensi di detto regolamento.

17

A tal proposito occorre ricordare, in primo luogo, che, secondo costante giurisprudenza, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa in questione (sentenza del 20 ottobre 2011, Interedil, C‑396/09, EU:C:2011:671, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

18

Pertanto, dato che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 non contiene alcun rinvio al diritto degli Stati membri, le nozioni in esso contenute devono ricevere un’interpretazione autonoma e uniforme. Più particolarmente, poiché la nozione di «centro degli interessi principali» è propria a tale regolamento, essa dev’essere interpretata in maniera uniforme e indipendente dalle legislazioni nazionali (v., per analogia, sentenza del 20 ottobre 2011, Interedil, C‑396/09, EU:C:2011:671, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

19

In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, a proposito della nozione di «centro degli interessi principali», di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, che la portata di tale nozione è chiarita dal considerando 13 di tale regolamento, il quale indica che «[p]er “centro degli interessi principali” si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi». La Corte ne ha dedotto che da tale definizione consegue che il centro degli interessi principali deve essere individuato in base a criteri al tempo stesso obiettivi e verificabili dai terzi. Tale obiettività e tale possibilità di verifica da parte dei terzi sono necessarie al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità dell’individuazione del giudice competente ad aprire una procedura di insolvenza principale (ordinanza del 24 maggio 2016, Leonmobili e Leone, C‑353/15, non pubblicata, EU:C:2016:374, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

20

La stessa interpretazione deve essere adottata per determinare il senso e la portata della nozione di «centro degli interessi principali» ai sensi del regolamento 2015/848. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, nell’ambito di tale regolamento, che ha abrogato e sostituito il regolamento n. 1346/2000, il ricorso a criteri oggettivi rimane cruciale al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità della determinazione del foro competente. Inoltre, le norme sulla competenza internazionale previste dal regolamento 2015/848 mirano ad evitare, come enuncia il suo considerando 5, che le parti siano indotte a trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro ad un altro nell’intento di ottenere una posizione giuridica più favorevole a danno della massa dei creditori.

21

Il considerando 28 di tale regolamento fornisce anch’esso precisazioni utili al riguardo, indicando che, nello stabilire se il centro degli interessi principali del debitore sia riconoscibile dai terzi, si deve prestare particolare attenzione ai creditori e alla loro percezione del luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi. Infatti, il ricorso a criteri oggettivi che possono essere verificati dai terzi per determinare il centro degli interessi principali del debitore deve consentire di identificare il foro con il quale il debitore ha un effettivo legame e di rispondere in tal modo alle legittime aspettative dei creditori.

22

Pertanto, il centro degli interessi principali di un debitore deve essere determinato all’esito di una valutazione globale di tutti i criteri oggettivi e verificabili dai terzi, in particolare dai creditori, idonei a identificare il luogo effettivo in cui il debitore gestisce abitualmente i suoi interessi.

23

In terzo luogo, dalla formulazione stessa dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2015/848 risulta che le considerazioni che precedono valgono indistintamente per qualsiasi debitore, che si tratti di società, di persone giuridiche o di persone fisiche. Tale criterio generale di collegamento per determinare la competenza internazionale ai fini dell’apertura di una procedura di insolvenza, nonché l’approccio basato su criteri oggettivi e verificabili da parte dei terzi che occorre adottare per applicarlo, valgono quindi a maggior ragione per le persone fisiche che non esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente.

24

Ciò premesso, occorre precisare, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 45 e 49 delle sue conclusioni, che i criteri pertinenti per determinare il centro degli interessi principali di una persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente sono quelli che si riferiscono alla sua situazione patrimoniale ed economica, il che corrisponde al luogo in cui tale persona gestisce i suoi interessi economici e dove la maggior parte dei suoi redditi sono percepiti e spesi, oppure al luogo in cui si trova la maggior parte dei suoi beni.

25

Occorre, in secondo luogo, precisare la portata della presunzione enunciata all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento 2015/848. Dalla formulazione stessa di tale disposizione, letta alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento, risulta che si presume che una persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, fino a prova contraria, gestisca abitualmente i suoi interessi nel luogo della sua residenza abituale, poiché esiste una forte probabilità che tale luogo corrisponda al centro dei suoi interessi economici principali. Ne consegue che, finché tale presunzione non è confutata, i giudici dello Stato membro in cui è situata tale residenza sono competenti a livello internazionale ad avviare una procedura di insolvenza nei confronti di detta persona fisica.

26

Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento 2015/848 prevede che tale presunzione vale solo fino a prova contraria, e il considerando 30 di tale regolamento precisa che dovrebbe essere possibile superare detta presunzione, ad esempio, se la maggior parte dei beni del debitore è situata al di fuori dello Stato membro in cui egli ha la sua residenza abituale, o se può essere dimostrato che il principale motivo dello spostamento era aprire una procedura d’insolvenza nell’ambito della nuova competenza giurisdizionale e se l’apertura di tale procedura comprometterebbe gravemente gli interessi dei creditori i cui rapporti con il debitore avevano avuto luogo prima dello spostamento.

27

Resta il fatto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, che il mero ricorrere delle circostanze menzionate in tale considerando non può bastare a confutare la presunzione enunciata all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento 2015/848.

28

Infatti, se è vero che la localizzazione dei beni del debitore costituisce uno dei criteri oggettivi e verificabili da parte dei terzi da prendere in considerazione per determinare il luogo in cui il debitore gestisce abitualmente i suoi interessi, tale presunzione può essere confutata solo al termine di una valutazione globale dell’insieme di tali criteri. Ne consegue che il fatto che l’unico bene immobile di una persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente sia situato al di fuori dello Stato membro della sua residenza abituale non è di per sé sufficiente a confutare detta presunzione.

29

Nel caso di specie, i ricorrenti nel procedimento principale fanno inoltre valere dinanzi al giudice del rinvio che il Portogallo è non solo lo Stato membro in cui è situato il loro unico bene immobile, ma anche quello in cui sono state realizzate le transazioni e conclusi i contratti che hanno comportato la loro situazione di insolvenza.

30

A tal riguardo, sebbene la causa della situazione di insolvenza non sia, in quanto tale, un elemento rilevante per determinare il centro degli interessi principali di una persona fisica che non esercita una professione liberale o qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, spetta tuttavia al giudice del rinvio prendere in considerazione l’insieme degli elementi oggettivi e verificabili da parte dei terzi che si riferiscono alla sua situazione patrimoniale ed economica. In un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, come ricordato al punto 24 della presente sentenza, tale situazione è ubicata nel luogo in cui i ricorrenti nel procedimento principale gestiscono abitualmente i loro interessi economici e in cui la maggior parte dei loro redditi sono percepiti o spesi, oppure nel luogo in cui si trova la maggior parte dei loro beni.

31

Alla luce di tutti gli elementi che precedono, occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, primo e quarto comma, del regolamento 2015/848 deve essere interpretato nel senso che la presunzione da esso prevista per determinare la competenza internazionale ai fini dell’apertura di una procedura di insolvenza, secondo la quale il centro degli interessi principali di una persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente è la sua residenza abituale, non è confutata per il solo fatto che l’unico bene immobile di tale persona è situato al di fuori dello Stato membro in cui egli risiede abitualmente.

Sulle spese

32

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

L’articolo 3, paragrafo 1, primo e quarto comma, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che la presunzione da esso prevista per determinare la competenza internazionale ai fini dell’apertura di una procedura di insolvenza, secondo la quale il centro degli interessi principali di una persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente è la sua residenza abituale, non è confutata per il solo fatto che l’unico bene immobile di tale persona è situato al di fuori dello Stato membro in cui egli risiede abitualmente.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.