SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

17 dicembre 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Accesso alla professione di avvocato – Esonero dalla formazione e dal diploma – Concessione dell’esonero – Presupposti – Normativa nazionale che prevede l’esonero a favore dei funzionari e degli ex funzionari di categoria A e delle persone assimilate che abbiano svolto pratica professionale nel settore del diritto nazionale, sul territorio nazionale, nel pubblico impiego nazionale dello Stato membro interessato o in un’organizzazione internazionale»

Nella causa C‑218/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 20 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 12 marzo 2019, nel procedimento

Adina Onofrei

contro

Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris,

Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris,

Procureur général près la cour d’appel de Paris,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), C. Toader, M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: R. Şereş, amministratrice

vista la fase scritta e in seguito all’udienza del 17 giugno 2020,

considerate le osservazioni presentate:

per A. Onofrei, da J. Jourdan e F. Abouzeid, avvocati;

per il conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris e il bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, da H. Farge e C. Waquet, avvocati;

per il governo francese, da A. Daniel e A.‑L. Desjonquères, in qualità di agenti;

per il governo ellenico, da M. Tassopoulou e D. Tsagkaraki, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da B.‑R. Killmann, É. Gippini Fournier e H. Støvlbæk, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale presentate all’udienza del 16 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 45 e 49 TFUE, in relazione ai requisiti stabiliti dalla normativa nazionale per l’accesso alla professione forense.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra, da un lato, la sig.ra Adina Onofrei e, dall’altro, il conseil de l’ordre des avocats de Paris (Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Parigi, Francia), il bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris (presidente dell’Ordine degli avvocati di Parigi, Francia) e il procureur général près la cour d’appel de Paris (Procuratore generale presso la Corte d’appello di Parigi, Francia), in merito alla domanda di ammissione all’Ordine presentata dalla ricorrente.

Contesto normativo

Diritto francese

3

Per quanto concerne l’accesso alla professione forense, l’articolo 11 della loi n. 71‑1130 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (legge n. 71‑1130 sulla riforma di talune professioni giudiziarie e giuridiche; in prosieguo: la «legge n. 71‑1130»), del 31 dicembre 1971, nella sua versione applicabile al procedimento principale, così dispone:

«Può accedere alla professione forense solo chi soddisfa i seguenti requisiti:

1o essere francese, cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo (…);

2° essere titolare perlomeno di una laurea specialistica in giurisprudenza o di titoli o diplomi riconosciuti come equivalenti per l’esercizio della professione con decreto interministeriale del Guardasigilli, Ministro della Giustizia, e del Ministro dell’Università, fatte salve le disposizioni regolamentari adottate in applicazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 [relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22)], come modificata, nonché quelle riguardanti coloro i quali abbiano svolto talune funzioni o attività in Francia;

3° essere titolare del certificato di idoneità alla professione forense, fatte salve le disposizioni regolamentari di cui al precedente punto 2 (…);

(…)».

4

Riguardo a tali disposizioni regolamentari, l’articolo 98 del décret n. 91‑1197 organisant la profession d’avocat (decreto n. 91‑1197 sull’ordinamento della professione forense; in prosieguo: il «decreto n. 91‑1197»), del 27 novembre 1991, nella sua versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue:

«Sono esonerati dalla formazione teorica e pratica e dal certificato di idoneità alla professione forense:

(…)

4° i funzionari e gli ex funzionari di categoria A e le persone assimilate ai funzionari di tale categoria che abbiano svolto attività giuridiche in detta qualità, per almeno otto anni, in un’amministrazione, in un servizio pubblico o in un’organizzazione internazionale;

(…)».

5

Ai sensi dell’articolo 5 bis della loi n. 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires (legge n. 83‑634 sui diritti e obblighi dei funzionari; in prosieguo: la «legge n. 83‑634»), del 13 luglio 1983, nella sua versione applicabile al procedimento principale, «[i] cittadini degli Stati membri della Comunità europea o di un altro Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo diverso dalla Francia hanno accesso, alle condizioni stabilite nello Statuto generale, ai ruoli organici e agli impieghi. Essi, tuttavia, non hanno accesso agli impieghi le cui funzioni non sono separabili dall’esercizio della sovranità oppure comportano una partecipazione diretta o indiretta all’esercizio delle prerogative dei pubblici poteri dello Stato o di altri enti pubblici.

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6

La sig.ra Onofrei, funzionaria della Commissione europea, ha chiesto di essere iscritta all’Ordine degli avvocati di Parigi beneficiando dell’esonero previsto all’articolo 98, punto 4, del decreto n. 91‑1197.

7

Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, dopo aver constatato che la sig.ra Onofrei, titolare di una laurea specialistica, di un diploma di studi approfonditi (diplôme d’études approfondies, DEA) e di un dottorato in giurisprudenza conseguiti presso università francesi, soddisfaceva il requisito relativo al diploma di cui all’articolo 11, punto 2, della legge n. 71‑1130, il conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris (Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Parigi) ha, tuttavia, respinto la sua domanda in base al rilievo che la ricorrente, non avendo mai svolto le proprie funzioni presso un’amministrazione o un servizio pubblico soggetto allo Statuto del pubblico impiego francese e non essendo mai stata distaccata da un’amministrazione francese o da un servizio pubblico in Francia presso un’organizzazione internazionale, non soddisfaceva i requisiti previsti per detto accesso in deroga alla professione forense.

8

La cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) ha confermato tale decisione. Detto giudice ha fondato il proprio ragionamento sulla premessa secondo cui la volontà di assicurare che l’avvocato abbia una conoscenza soddisfacente del diritto nazionale è preordinata a garantire il pieno, pertinente ed effettivo esercizio dei diritti della difesa delle parti, giacché tale diritto, pur includendo molte norme europee, mantiene nondimeno una sua specificità e non si limita a queste ultime. Constatando, poi, che la sig.ra Onofrei aveva svolto funzioni, in seno alla Commissione, nel settore del diritto dell’Unione relativo al mercato interno, agli aiuti di Stato, alle pratiche anticoncorrenziali e alle nuove norme europee in materia di miglioramento della regolamentazione, lo stesso giudice ne ha dedotto che la ricorrente non aveva dimostrato di avere svolto alcuna pratica nel settore del diritto nazionale.

9

Investita di un’impugnazione vertente, segnatamente, sulla violazione della libertà di circolazione dei lavoratori e della libertà di stabilimento, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) si chiede se il rifiuto di ammettere la sig.ra Onofrei all’Ordine degli avvocati di Parigi sia compatibile con il diritto dell’Unione.

10

Esaminando il diritto nazionale, detto giudice constata, anzitutto, che dalla legge n. 71‑1130 risulta che la professione forense può essere esercitata in qualità di libero professionista o di lavoratore subordinato. Esso rileva, poi, che l’articolo 11 della legge medesima subordina l’accesso alla professione forense alla condizione che il candidato abbia svolto talune funzioni o attività in Francia e che può ritenersi che l’articolo 98, punto 4, del decreto n. 91‑1197, da un lato, subordini l’esonero dalla formazione e dal diploma, ai fini di tale accesso, all’appartenenza al solo pubblico impiego francese e, dall’altro, subordini tale esonero alla conoscenza del diritto nazionale «di origine francese». Detto giudice ne deduce che si può ritenere che la misura nazionale, costituita dal combinato disposto di tali testi, abbia introdotto una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori o alla libertà di stabilimento.

11

Il giudice del rinvio ritiene che occorra stabilire, in via preliminare, se detta misura sia indistintamente applicabile ai cittadini dello Stato membro ospitante o di stabilimento e ai cittadini degli altri Stati membri, oppure se essa presenti carattere discriminatorio.

12

A tal riguardo, detto giudice osserva segnatamente che dall’articolo 5 bis della legge n. 83‑634 risulta che, ad eccezione di taluni impieghi correlati all’esercizio della sovranità o delle prerogative dei pubblici poteri, i cittadini degli Stati membri dell’Unione hanno accesso al pubblico impiego francese, ragion per cui l’esonero di cui al procedimento principale è subordinato all’appartenenza a un’amministrazione che, per quanto nazionale, è aperta, in buona parte, a tutti i cittadini degli Stati membri.

13

Considerato, tuttavia, che il beneficio di tale esonero si basa su criteri attinenti all’esercizio di talune funzioni o attività in Francia, alla conoscenza del diritto nazionale e all’appartenenza al pubblico impiego francese, ne discenderebbe che, di fatto, detto esonero potrebbe essere concesso unicamente ai membri dell’amministrazione francese che abbiano esercitato la loro attività professionale sul territorio francese, la vasta maggioranza dei quali avrebbe cittadinanza francese, rifiutandolo agli agenti della funzione pubblica dell’Unione, quand’anche costoro avessero svolto, al di fuori del territorio francese, attività giuridiche nel settore del diritto nazionale «di origine francese». Pertanto, si potrebbe ritenere che la normativa nazionale di cui al procedimento principale abbia introdotto una discriminazione indiretta in ragione della cittadinanza. Ciò presupporrebbe che il pubblico impiego francese e la funzione pubblica dell’Unione possano considerarsi entità oggettivamente comparabili.

14

Infine, il giudice del rinvio conclude che, in ogni caso, le restrizioni di cui trattasi, affinché possano essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale o da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, dovrebbero essere atte a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccedere quanto necessario per conseguirlo. In tale ottica, detto giudice sottolinea che la normativa nazionale di cui al procedimento principale non richiede, ai fini dell’esame della domanda di esonero dalla formazione o dal diploma, la conoscenza da parte del candidato di alcuna materia del diritto nazionale specificamente connessa all’organizzazione degli organi giurisdizionali nazionali o alla procedura dinanzi a essi.

15

In tale contesto, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il principio secondo cui il [Trattato CEE], divenuto, in seguito alle relative modifiche, il [Trattato FUE], ha istituito un ordinamento giuridico proprio, integrato negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e che si impone ai loro giudici, osti a una normativa nazionale che subordini la concessione di un esonero dai requisiti inerenti alla formazione e al diploma previsti, in linea di principio, per l’accesso alla professione forense, alla condizione che l’autore della domanda di esonero disponga di una conoscenza sufficiente del diritto nazionale di origine francese, escludendo in tal modo la considerazione di una conoscenza analoga del solo diritto dell’Unione europea.

2)

Se gli articoli 45 e 49 [TFUE] ostino a una legislazione nazionale che riservi il beneficio dell’esonero dai requisiti inerenti alla formazione e al diploma previsti, in linea di principio, per l’accesso alla professione forense, a taluni agenti del pubblico impiego del relativo Stato membro che in tale qualità abbiano svolto, in Francia, attività giuridiche in un’amministrazione, in un servizio pubblico o in un’organizzazione internazionale, ed escluda dal beneficio di detto esonero gli agenti o ex agenti della funzione pubblica europea che, in tale qualità, abbiano svolto attività giuridiche in uno o più settori del diritto dell’Unione europea, in seno alla Commissione europea».

Sulle questioni pregiudiziali

16

Per quanto concerne l’«esonero dai requisiti inerenti alla formazione e al diploma previsti, in linea di principio, per l’accesso alla professione forense» menzionato nelle due questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio ha precisato, su richiesta della Corte, che tali termini si riferiscono all’esonero dalla formazione teorica e pratica erogata dai centri regionali di formazione professionale e dal certificato di idoneità alla professione forense, di cui all’articolo 98, primo comma, del decreto n. 91‑1197.

17

Per quanto riguarda il requisito secondo cui l’esonero dalla formazione teorica e pratica e dal certificato di idoneità alla professione forense, per accedere alla professione forense, sarebbe rivolto, in base al testo della seconda questione, a taluni agenti del pubblico impiego francese, il governo francese contesta tale interpretazione della normativa nazionale e sostiene che detto requisito dev’essere interpretato estensivamente, in modo da includervi anche la funzione pubblica europea o degli altri Stati membri, oltre a quella francese.

18

Occorre ricordare che, nel contesto di un rinvio pregiudiziale, la Corte è unicamente legittimata a pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione riguardo alla situazione di fatto e di diritto descritta dal giudice del rinvio, al fine di fornire a quest’ultimo gli elementi utili alla soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente (v. sentenza del 6 luglio 2017, Air Berlin, C‑290/16, EU:C:2017:523, punto 41).

19

Ciò premesso, occorre esaminare la seconda questione partendo dalla premessa del giudice del rinvio secondo cui la normativa nazionale pertinente nell’ambito del procedimento principale prevede che l’esonero dalla formazione teorica e pratica e dal certificato di idoneità alla professione forense, per l’accesso alla professione forense, riguarda taluni agenti del solo pubblico impiego francese.

20

Come, peraltro, rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che l’espressione «conoscenza del diritto francese», che figura nel testo della prima questione, debba piuttosto essere intesa come «pratica del diritto francese». Secondo il giudice del rinvio, dalla giurisprudenza del Conseil constitutionnel (Consiglio costituzionale, Francia) risulta infatti che il legislatore ha inteso garantire le competenze nel settore del diritto francese delle persone che esercitano la professione forense proprio mediante la pratica di un’attività o di una funzione di carattere giuridico.

21

Pertanto, con le sue questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 45 e 49 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che riservi il beneficio dell’esonero dai requisiti inerenti alla formazione professionale e al possesso del certificato di idoneità alla professione forense, previsti, in linea di principio, per l’accesso alla professione forense, a taluni agenti del pubblico impiego di uno Stato membro che in tale qualità abbiano svolto, in detto Stato membro, attività giuridiche nel settore del diritto nazionale in un’amministrazione, in un servizio pubblico o in un’organizzazione internazionale, e che escluda dal beneficio di detto esonero i funzionari, gli agenti o ex agenti della funzione pubblica dell’Unione che abbiano svolto in tale qualità attività giuridiche in uno o più settori del diritto dell’Unione.

22

Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta, infatti, che, per beneficiare dell’accesso diretto alla professione forense, sia in qualità di lavoratore subordinato che di libero professionista, senza passare per la formazione teorica e pratica erogata dai centri regionali di formazione professionale e per l’ottenimento del certificato di idoneità alla professione forense, il candidato deve soddisfare tre condizioni cumulative, ossia provenire dal pubblico impiego francese, aver lavorato in Francia nell’ambito di una pubblica amministrazione o di un’organizzazione internazionale e avere pratica del diritto francese.

23

A tal riguardo, occorre rammentare che, in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, l’esercizio di attività nell’ambito della professione forense regolamentata, normalmente retribuite o dal cliente o dallo studio dove l’avvocato lavora, rientra nell’ambito dell’articolo 49 TFUE. Nella misura in cui la retribuzione può assumere la forma di un salario, può trovare applicazione anche l’articolo 45 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2003, Morgenbesser, C‑313/01, EU:C:2003:612, punti 4360).

24

Inoltre, va ricordato che, in mancanza di un’armonizzazione dei requisiti per l’accesso a una professione, gli Stati membri hanno il diritto di definire le conoscenze e le qualifiche necessarie all’esercizio di tale professione e di pretendere la produzione di un diploma che attesti il possesso di dette conoscenze e qualifiche (sentenze del 10 dicembre 2009, Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, punto 34, e del 6 ottobre 2015, Brouillard, C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 48).

25

Dal momento che i requisiti per l’accesso alla professione forense di una persona, quale la sig.ra Onofrei, non abilitata in nessuno Stato membro all’esercizio di tale professione, non costituiscono, a tutt’oggi, oggetto di un’armonizzazione a livello dell’Unione, gli Stati membri rimangono competenti per definire detti requisiti.

26

Ne discende che il diritto dell’Unione non osta a che la normativa di uno Stato membro subordini l’accesso alla professione forense al possesso delle conoscenze e delle qualifiche ritenute necessarie.

27

Tuttavia, gli Stati membri debbono esercitare i loro poteri in tale settore nel rispetto delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE e le norme nazionali in materia non possono costituire un ostacolo ingiustificato all’esercizio effettivo delle libertà fondamentali garantite dagli articoli 45 e 49 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2009, Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, punto 35).

28

La Corte ha dichiarato che la libera circolazione delle persone non sarebbe pienamente realizzata qualora gli Stati membri potessero negare il godimento di dette disposizioni a quei loro cittadini che abbiano fatto uso delle agevolazioni previste dal diritto dell’Unione e che abbiano acquisito, grazie a queste ultime, qualifiche professionali in uno Stato membro diverso da quello di cui essi possiedono la cittadinanza (v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard, C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 27).

29

Questa considerazione si applica parimenti quando il cittadino di uno Stato membro che ha studiato e soggiornato in un altro Stato membro ha acquisito, in un ulteriore Stato membro, un’esperienza professionale della quale egli intenda avvalersi nello Stato membro in cui ha studiato e soggiornato (v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard, C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 27).

30

Occorre, quindi, constatare che gli articoli 45 e 49 TFUE ostano, in linea di principio, a una misura nazionale, riguardante i requisiti per prendere in considerazione un’esperienza professionale ai fini dell’accesso alla professione forense, acquisita in uno Stato membro diverso dallo Stato membro autore di tale misura, che sia in grado di ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE da parte dei cittadini dell’Unione, ivi compresi i cittadini dello Stato membro autore della misura in parola.

31

Orbene, come menzionato al punto 22 della presente sentenza, la normativa francese, poiché subordina il beneficio dell’accesso diretto alla professione forense, sia in qualità di lavoratore subordinato che di libero professionista, senza passare per la formazione teorica e pratica erogata dai centri regionali di formazione professionale e per l’ottenimento del certificato di idoneità alla professione forense, alle tre condizioni cumulative rammentate al suddetto punto, costituisce effettivamente una misura in grado di ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE, come quelle di cui agli articoli 45 e 49 TFUE, da parte dei cittadini dell’Unione, ivi compresi i cittadini dello Stato membro autore della misura.

32

Una restrizione alla libertà di circolazione può essere ammessa solo a condizione, in primo luogo, di essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e, in secondo luogo, di rispettare il principio di proporzionalità, il che implica che essa sia idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguirlo [v., in tal senso, sentenze del 17 novembre 2009, Presidente del Consiglio dei Ministri, C‑169/08, EU:C:2009:709, punto 42 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 6 ottobre 2020, Commissione/Ungheria (Istruzione superiore), C‑66/18, EU:C:2020:792, punto 178 e giurisprudenza ivi citata].

33

Il conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris (Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Parigi), il bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris (presidente dell’Ordine degli avvocati di Parigi) e il governo francese sostengono essenzialmente che la misura nazionale di cui al procedimento principale è giustificata da motivi imperativi di interesse generale attinenti alla tutela dei destinatari dei servizi giuridici e alla corretta amministrazione della giustizia. Il governo francese, nello specifico, rileva che i requisiti ricordati al punto 22 della presente sentenza, cui la normativa francese subordina l’accesso alla professione forense esonerando dall’obbligo di titolarità del certificato di idoneità alla professione forense, sono idonei a garantire la realizzazione dell’obiettivo che perseguono e sono a tal fine necessari. Infatti, poiché i singoli non sono in grado di verificare autonomamente la qualità delle prestazioni erogate, spetterebbe quindi al legislatore creare le condizioni per un’elevata qualità dei servizi in vista della loro tutela. Allo stesso modo, gli organi giurisdizionali, per funzionare al meglio, dovrebbero potersi avvalere di ausiliari di giustizia affidabili, formati e competenti.

34

A tal riguardo, si deve rilevare che, da un lato, la tutela dei consumatori, in particolare dei destinatari dei servizi giuridici forniti da ausiliari di giustizia, e, dall’altro, la buona amministrazione della giustizia sono obiettivi che rientrano tra quelli che possono essere ritenuti motivi imperativi di interesse generale in grado di giustificare una restrizione sia della libera prestazione dei servizi (sentenza del 18 maggio 2017, Lahorgue, C‑99/16, EU:C:2017:391, punto 34) sia, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, della libera circolazione dei lavoratori e della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze del 12 luglio 1984, Klopp, 107/83, EU:C:1984:270, punto 20, nonché del 19 febbraio 2002, Wouters e a., C‑309/99, EU:C:2002:98, punto 122).

35

Orbene, le condizioni alle quali la normativa francese esonera, segnatamente, i possessori di una laurea in giurisprudenza o di titoli o diplomi riconosciuti come equivalenti per l’esercizio della professione forense dal conseguimento del certificato di idoneità a tale professione, vale a dire provenire dal pubblico impiego francese, aver esercitato in Francia come agente della pubblica amministrazione e avere pratica del diritto francese, non appaiono, in quanto tali, inidonee a garantire la realizzazione degli obiettivi sia di tutela dei destinatari dei servizi giuridici sia di una corretta amministrazione della giustizia.

36

Tuttavia, per quanto concerne la proporzionalità di tali requisiti, si deve constatare che, poiché, come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, essi sono intesi ad assicurare che l’avvocato abbia una conoscenza soddisfacente del diritto nazionale al fine di garantire sia l’obiettivo della tutela dei destinatari dei servizi giuridici sia quello di una corretta amministrazione della giustizia, i requisiti secondo cui il candidato deve appartenere al pubblico impiego francese e deve aver lavorato in Francia come agente della pubblica amministrazione eccedono quanto necessario per conseguire tali obiettivi. Nella specie, non si può escludere a priori che un candidato proveniente dal pubblico impiego diverso da quello francese, segnatamente dalla funzione pubblica dell’Unione, quale la sig.ra Onofrei, abbia avuto pratica del diritto francese al di fuori del territorio francese in modo da acquisirne una conoscenza soddisfacente, a maggior ragione qualora, come risulta dalla decisione di rinvio, la normativa nazionale di cui al procedimento principale non prescriva, ai fine dell’esame di una domanda di esonero dalla formazione e dal diploma, la conoscenza, da parte del candidato, di alcuna materia del diritto nazionale specificamente connessa all’organizzazione degli organi giurisdizionali nazionali o della procedura dinanzi a essi.

37

Quanto al requisito secondo cui il candidato deve avere pratica del diritto francese, va rilevato che uno Stato membro, nel definire le conoscenze necessarie per l’esercizio della professione forense, è, in ogni caso, legittimato a richiedere una sufficiente conoscenza del diritto nazionale, giacché l’abilitazione a esercitare tale professione comprende la possibilità di fornire consulenze o assistenza in materia di diritto nazionale (v., per analogia, sentenza del 10 dicembre 2009, Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, punto 46, e, in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Koller, C‑118/09, EU:C:2010:805, punto 39).

38

Il legislatore francese era quindi legittimato a stabilire autonomamente i propri standard di qualità in materia e, pertanto, a ritenere che una conoscenza sufficiente del diritto francese che desse diritto a esercitare la professione forense potesse essere conseguita con una pratica di tale diritto per almeno otto anni.

39

In tale contesto, una misura che escluda la possibilità che una sufficiente conoscenza del diritto francese, che dia diritto a esercitare la professione forense, possa essere acquisita con la pratica del solo diritto dell’Unione non può ritenersi sproporzionata rispetto agli obiettivi menzionati al punto 35 della presente sentenza, purché non escluda di prendere in considerazione la pertinenza dei settori in cui l’interessato ha lavorato nell’ambito di una pubblica amministrazione diversa da quella francese.

40

Nello specifico, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 77 e 78 delle sue conclusioni, nell’ambito della propria attività in seno a un’istituzione europea, un funzionario o un agente può essere chiamato a svolgere funzioni che sono in stretta correlazione con il diritto nazionale degli Stati membri.

41

Ciò premesso, occorre rilevare che l’effetto utile degli articoli 45 e 49 TFUE non impone che l’accesso ad un’attività professionale in uno Stato membro sia soggetto a requisiti inferiori a quelli normalmente richiesti alle persone che non si sono avvalse delle loro libertà di circolazione (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2009, Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, punto 50).

42

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a una normativa nazionale che riservi il beneficio dell’esonero dai requisiti inerenti alla formazione professionale e al possesso del certificato di idoneità alla professione forense previsti, in linea di principio, per l’accesso alla professione forense, a taluni agenti del pubblico impiego di uno Stato membro che in tale qualità abbiano operato, nel medesimo Stato membro, in un’amministrazione, in un servizio pubblico o in un’organizzazione internazionale, ed escluda dal beneficio di detto esonero i funzionari, gli agenti o ex agenti della funzione pubblica dell’Unione europea che, in tale qualità, abbiano operato in seno a un’istituzione europea e al di fuori del territorio francese;

essi non ostano a una normativa nazionale che riservi il beneficio di un siffatto esonero alla condizione che l’interessato abbia esercitato attività giuridiche nel settore del diritto nazionale, ed escluda dal beneficio di detto esonero i funzionari, gli agenti o ex agenti della funzione pubblica dell’Unione europea che, in tale qualità, abbiano svolto attività giuridiche in uno o più settori del diritto dell’Unione, purché essa non escluda la considerazione delle attività giuridiche che comportino la pratica del diritto nazionale.

Sulle spese

43

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

Gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che:

 

essi ostano a una normativa nazionale che riservi il beneficio dell’esonero dai requisiti inerenti alla formazione professionale e al possesso del certificato di idoneità alla professione forense previsti, in linea di principio, per l’accesso alla professione forense, a taluni agenti del pubblico impiego di uno Stato membro che in tale qualità abbiano operato, nel medesimo Stato membro, in un’amministrazione, in un servizio pubblico o in un’organizzazione internazionale, ed escluda dal beneficio di detto esonero i funzionari, gli agenti o ex agenti della funzione pubblica dell’Unione europea che, in tale qualità, abbiano operato in seno a un’istituzione europea e al di fuori del territorio francese;

essi non ostano a una normativa nazionale che riservi il beneficio di un siffatto esonero alla condizione che l’interessato abbia esercitato attività giuridiche nel settore del diritto nazionale, ed escluda dal beneficio di detto esonero i funzionari, gli agenti o ex agenti della funzione pubblica dell’Unione europea che, in tale qualità, abbiano svolto attività giuridiche in uno o più settori del diritto dell’Unione, purché essa non escluda la considerazione delle attività giuridiche che comportino la pratica del diritto nazionale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.