Causa C‑152/19 P
Deutsche Telekom AG
contro
Commissione europea
e
Slovanet, a.s
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 marzo 2021
«Impugnazione – Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Mercato slovacco dei servizi di accesso a Internet a banda larga – Obbligo regolamentare di accesso alla rete locale per gli operatori aventi un rilevante potere – Condizioni fissate dall’operatore storico per l’accesso disaggregato di altri operatori alla rete locale – Indispensabilità dell’accesso – Imputabilità del comportamento della controllata alla società madre – Diritti della difesa»
Posizione dominante – Abuso – Rifiuto di un’impresa in posizione dominante di consentire ad un’altra impresa l’accesso a un prodotto o a un servizio necessario alla sua attività – Accesso da parte di imprese terze alla rete locale dell’operatore storico nel mercato dei servizi di telecomunicazione a banda larga – Fissazione di condizioni di accesso inique integrante un rifiuto implicito di accesso – Valutazione del carattere abusivo – Obbligo per la Commissione di dimostrare l’indispensabilità dell’accesso alla rete locale ai fini dell’ingresso nel mercato degli operatori concorrenti – Insussistenza
(Art. 102 TFUE; accordo SEE, art. 54)
(v. punti 40‑60)
Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società madre e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Esercizio di un’influenza determinante sul comportamento della controllata che può dedursi da un insieme di indizi relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici con la sua società madre – Circostanze che consentono di dimostrare l’esistenza di un’influenza determinante – Presenza di alti dirigenti in seno al consiglio di amministrazione della controllata – Messa a disposizione di collaboratori presso la controllata – Ricezione periodica di informazioni sulla strategia commerciale della controllata
(Art. 102 TFUE; accordo SEE, art. 54)
(v. punti 72‑87, 94‑97)
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa – Nuovi elementi portati a conoscenza dell’interessato in una fase molto avanzata – Concessione di un breve termine per formulare osservazioni – Ammissibilità
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1)
(v. punti 105, 106)
Sintesi
La Corte respinge le impugnazioni proposte dalla Slovak Telekom e dalla Deutsche Telekom contro le sentenze del Tribunale relative alle pratiche anticoncorrenziali nel mercato slovacco delle telecomunicazioni. L’ammenda di EUR 38061963, cui sono tenute in solido queste due società, e quella pari a EUR 19030981, cui è tenuta unicamente la Deutsche Telekom, restano quindi invariate.
La Slovak Telekom a.s. (in prosieguo: la «ST») offre, quale operatore storico delle telecomunicazioni in Slovacchia, servizi a banda larga sulle proprie reti fisse in rame e in fibra ottica. I sistemi della ST comprendono anche la «rete locale», vale a dire le linee fisiche che collegano, da un lato, la presa telefonica dell’abbonato e, dall’altro, il ripartitore principale della rete telefonica fissa.
Al termine di un’analisi del suo mercato nazionale, l’autorità di regolamentazione slovacca per le telecomunicazioni ha adottato, l’8 marzo 2005, una decisione che designava la ST quale operatore avente un rilevante potere sul mercato all’ingrosso per l’accesso disaggregato alla rete locale. Di conseguenza, la ST è stata obbligata, in forza del quadro normativo dell’Unione ( 1 ), a concedere agli operatori alternativi l’accesso alla rete locale di cui è proprietaria, consentendo così a nuovi operatori che entrano nel mercato di utilizzare tale infrastruttura per offrire i loro servizi agli utenti finali.
Il 15 ottobre 2014, la Commissione ha adottato una decisione che sanzionava la ST, nonché la sua società madre Deutsche Telekom AG (in prosieguo: la «DT»), per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato slovacco dei servizi Internet a banda larga, limitando l’accesso degli operatori alternativi alla sua rete locale tra il 2005 e il 2010 (in prosieguo: la «decisione controversa»). La Commissione addebitava, in particolare, alla ST, nonché alla DT, di aver violato l’articolo 102 TFUE, avendo fissato modalità e condizioni inique nella sua offerta di riferimento in materia di accesso disaggregato alla sua rete locale e applicato tariffe inique tali da non consentire a un operatore altrettanto efficiente di replicare i servizi al dettaglio offerti dalla ST senza subire perdite. Di conseguenza, la Commissione ha inflitto un’ammenda di EUR 38838000 in solido alla ST e alla DT nonché un’ammenda di EUR 31070000 alla DT.
Con le sentenze del 13 dicembre 2018, Deutsche Telekom/Commissione ( 2 ) e Slovak Telekom/Commissione ( 3 ), il Tribunale ha annullato in parte la decisione controversa, fissando l’ammenda alla quale sono tenute in solido la ST e la DT in EUR 38061963 e quella alla quale è tenuta unicamente quest’ultima in EUR 19030981.
Le impugnazioni proposte dalla ST e dalla DT sono respinte dalla Corte, la quale precisa, a questo proposito, la portata della sua sentenza Bronner ( 4 ) in merito alla qualificazione come abusivo, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, di un rifiuto di accesso alle infrastrutture detenute da un’impresa dominante. In tale sentenza, la Corte aveva fissato una soglia più elevata per ravvisare il carattere abusivo di una pratica consistente nel rifiuto, da parte di un’impresa dominante, di mettere un’infrastruttura di cui essa è proprietaria a disposizione di imprese concorrenti.
Giudizio della Corte
La Corte sottolinea, anzitutto, che qualsiasi impresa, anche dominante, resta, in linea di principio, libera di rifiutarsi di contrattare e di sfruttare l’infrastruttura da essa sviluppata per le proprie esigenze. Imporre a un’impresa dominante, per via del suo rifiuto abusivo di contrattare, l’obbligo di contrattare con un’impresa concorrente al fine di consentirle l’accesso alla propria infrastruttura è, dunque, particolarmente lesivo della libertà di contrattare e del diritto di proprietà dell’impresa dominante. Pertanto, qualora un’impresa dominante rifiuti di consentire l’accesso alla propria infrastruttura, la decisione di obbligarla a concedere l’accesso ai suoi concorrenti può giustificarsi, sul piano della politica della concorrenza, solo ove tale impresa dominante disponga di una vera e propria supremazia nel mercato interessato.
La Corte precisa poi che l’applicazione delle condizioni fissate dalla Corte nella sentenza Bronner, e in particolare della terza di tali condizioni, consente di stabilire se un’impresa dominante disponga di una simile supremazia grazie alla sua infrastruttura. Secondo tale sentenza, un’impresa dominante può essere obbligata a concedere l’accesso a un’infrastruttura da essa sviluppata per le esigenze della propria attività unicamente qualora, in primo luogo, il rifiuto di tale accesso sia tale da eliminare del tutto la concorrenza da parte dell’impresa concorrente che richiede l’accesso; in secondo luogo, tale rifiuto non possa essere oggettivamente giustificato e, in terzo luogo, un simile accesso sia indispensabile all’attività dell’impresa concorrente, ossia in assenza di un sostituto reale o potenziale di tale infrastruttura.
Per contro, qualora un’impresa dominante conceda l’accesso alla propria infrastruttura ma subordini tale accesso a condizioni inique, le condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza Bronner non si applicano. Invero, sebbene comportamenti del genere possano essere abusivi in quanto idonei a produrre effetti anticoncorrenziali sui mercati interessati, essi non possono essere tuttavia equiparati a un rifiuto di accesso da parte dell’impresa dominante alla sua infrastruttura, poiché le autorità responsabili per la concorrenza non potranno obbligare tale impresa a consentire l’accesso alla propria infrastruttura, dato che tale accesso è stato ormai concesso. Le misure che si imporranno in un contesto del genere saranno, pertanto, meno lesive della libertà di contrattare dell’impresa dominante e del suo diritto di proprietà rispetto a imporle di concedere l’accesso alla sua infrastruttura ove essa la riservasse per le esigenze della propria attività.
Alla luce del quadro normativo dell’Unione, che impone alla ST di concedere l’accesso alla sua rete locale alle imprese concorrenti, la Corte ricorda che tale operatore di telecomunicazioni slovacco non poteva e non ha realmente rifiutato di consentirvi l’accesso. È invece in forza della sua autonomia decisionale quanto alla configurazione di tale accesso che la ST ha fissato le modalità e le condizioni di accesso messe in discussione nella decisione controversa. Poiché esse non costituivano un rifiuto di accesso comparabile a quello che è stato oggetto della sentenza Bronner, le condizioni elaborate dalla Corte in quella occasione non si applicano nel caso di specie. Contrariamente agli argomenti avanzati dalla ST e dalla DT, la Commissione non era, di conseguenza, obbligata a dimostrare l’indispensabilità dell’accesso alla rete locale della ST per l’ingresso nel mercato degli operatori concorrenti, al fine di poter qualificare come abuso di posizione dominante le modalità e le condizioni di accesso messe in discussione.
Poiché anche gli altri motivi di impugnazione dedotti dalla ST e dalla DT, relativi in particolare alla valutazione della pratica tariffaria della ST che ha determinato una compressione dei margini e all’imputabilità dell’infrazione alla DT in quanto società madre, non sono stati accolti, la Corte respinge le impugnazioni nel loro complesso.
( 1 ) Si tratta in particolare del regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all’accesso disaggregato alla rete locale (GU 2000, L 336, pag. 4) e della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU 2002, L 108, pag. 33).
( 2 ) T‑827/14, EU:T:2018:930.
( 3 ) T‑851/14, EU:T:2018:929.
( 4 ) Sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97, EU:C:1998:569).