SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

5 marzo 2020 ( *1 )

«Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Comitato di risoluzione unico (SRB) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Determinazione del contributo ex ante per il 2016 – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Tardività – Eccezione di illegittimità – Irricevibilità manifesta»

Nella causa C‑69/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 29 gennaio 2019,

Credito Fondiario SpA, con sede in Roma (Italia), rappresentata inizialmente da F. Sciaudone, S. Frazzani, A. Neri e F. Iacovone, avvocati, successivamente da F. Sciaudone, A. Neri e F. Iacovone, avvocati,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Comitato di risoluzione unico (SRB), rappresentato da H. Ehlers, in qualità di agente, assistita da S. Ianc, B. Meyring, T. Klupsch e S. Schelo, Rechtsanwälte, nonché da M. Caccialanza e A. Villani, avvocati,

convenuto in primo grado,

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato,

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci, K.-P. Wojcik e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, J. Malenovský e N. Wahl (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Credito Fondiario SpA chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 19 novembre 2018, Credito Fondiario/SRB (T‑661/16, non pubblicata, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», non pubblicata, EU:T:2018:806), con cui quest’ultimo ha respinto il ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) nella sua sessione esecutiva del 15 aprile 2016 sui contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRF) (SRB/ES/SRF/2016/06) (in prosieguo: la «prima decisione controversa») e della decisione dell’SRB nella sua sessione esecutiva del 20 maggio 2016 sull’adeguamento dei contributi ex ante per il 2016 all’SRF, che integra la prima decisione controversa (SRB/ES/SRF/2016/13) (in prosieguo: la «seconda decisione controversa» e, unitamente alla prima decisione controversa, le «decisioni controverse»), nella parte in cui la riguardano e, dall’altro, alla dichiarazione dell’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44), nonché del suo allegato I o, se del caso, dell’intero regolamento delegato.

Contesto normativo

2

L’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1), così dispone:

«Il Comitato in sessione esecutiva:

a)

prepara tutte le decisioni che saranno adottate dal Comitato in sessione plenaria;

b)

prende tutte le decisioni ai fini dell’attuazione del presente regolamento, salvo disposizione contraria del presente regolamento».

3

L’articolo 70 del regolamento n. 806/2014, rubricato «Contributi ex ante», al suo paragrafo 2 recita:

«Ogni anno il Comitato, previa consultazione della BCE o dell’autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5% del livello-obiettivo.

Ogni anno il calcolo dei contributi dei singoli enti si basa su:

a)

un contributo fisso proporzionale basato sull’importo delle passività dell’ente, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati sul territorio degli Stati membri partecipanti; e

b)

un contributo ponderato in funzione del rischio sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri.

La relazione tra il contributo fisso e il contributo ponderato in funzione del rischio tiene conto di una distribuzione equilibrata dei contributi tra le diverse tipologie di banche.

In ogni caso, l’importo aggregato dei singoli contributi di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, calcolato a norma delle lettere a) e b), non supera annualmente il 12,5% del livello-obiettivo».

4

L’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 (GU 2015, L 15, pag. 1), recita:

«1.   Il Comitato comunica alle competenti autorità nazionali di risoluzione le decisioni relative al calcolo dei contributi annuali degli enti autorizzati nei loro territori di pertinenza.

2.   Una volta ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 1, ciascuna autorità nazionale di risoluzione notifica a ciascun ente autorizzato nel rispettivo Stato membro la decisione del Comitato relativa al calcolo del contributo annuale dovuto dall’ente».

5

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63:

«I contributi di cui all’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE sono calcolati escludendo le passività seguenti:

(...)

f)

in caso di ente che gestisce prestiti agevolati, passività dell’ente intermediario verso l’istituto di credito agevolato d’origine o altro istituto di credito agevolato ovvero verso altro ente intermediario, e passività dell’istituto di credito agevolato d’origine verso i suoi finanziatori, nella misura in cui l’importo di tali passività trova corrispondenza nei prestiti agevolati concessi dall’ente».

Fatti

6

I fatti sono stati esposti ai punti da 1 a 10 dell’ordinanza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.

7

Con la prima decisione controversa, l’SRB, nella sua sessione esecutiva del 15 aprile 2016, ha approvato i contributi ex ante per il 2016 all’SRF. Tale decisione è stata notificata alle autorità di risoluzione nazionali (in prosieguo: le «ARN») competenti per la riscossione dei contributi individuali dovuti dalle banche interessate nei rispettivi territori.

8

In tale contesto, la Banca d’Italia, in qualità di autorità di risoluzione nazionale italiana, ha informato la ricorrente, con nota n. 585762/16 del 3 maggio 2016, ricevuta lo stesso giorno, che l’SRB aveva determinato il suo contributo ex ante per il 2016 all’SRF, e le ha indicato il relativo importo.

9

Con la seconda decisione controversa, l’SRB, nella sua sessione esecutiva del 20 maggio 2016, ha proceduto all’adeguamento dei contributi ex ante per il 2016 all’SRF e ha aumentato il contributo della ricorrente.

10

Tale seconda decisione è stata parimenti notificata alle ARN e, con nota n. 709489/16 del 27 maggio 2016, ricevuta il 30 maggio 2016, la Banca d’Italia ha informato la ricorrente della necessità di versare l’importo della maggiorazione così decisa.

11

La ricorrente ha chiesto alla Banca d’Italia chiarimenti sulle modalità di calcolo e sulle ragioni dell’ammontare del suo contributo.

12

Il 15 giugno 2016 la ricorrente ha informato la Banca d’Italia e l’SRB di aver proposto un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) diretto ad ottenere l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, delle note n. 585762/16 e n. 709489/16 della Banca d’Italia. Nell’ambito di tale procedimento, la Banca d’Italia ha allegato le decisioni controverse alla propria memoria difensiva, depositata l’8 luglio 2016.

13

Con ordinanza del 14 luglio 2016, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto la domanda di misure cautelari della ricorrente.

Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

14

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 settembre 2016, la ricorrente ha proposto il ricorso di cui al punto 1 della presente sentenza.

15

A sostegno di tale ricorso, la ricorrente ha dedotto sette motivi vertenti, il primo, sull’omessa notificazione delle decisioni controverse; il secondo, su un difetto di motivazione di tali decisioni e su una violazione del principio del contraddittorio; il terzo, sull’erronea applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato 2015/63; il quarto, sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 6 di tale regolamento delegato; il quinto, sulla violazione degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; il sesto, sulla violazione dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, e il settimo, sulla violazione dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali.

16

Con l’ordinanza impugnata, adottata sulla base dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura, il Tribunale, senza statuire sui motivi dedotti dalla ricorrente, ha respinto il ricorso in quanto manifestamente irricevibile e ha condannato quest’ultima alle spese.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

17

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata e rimettere la causa al Tribunale;

condannare l’SRB alle spese dei due gradi di giudizio, e,

in subordine, annullare l’ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale l’ha condannata a sopportare le spese dell’SRB, e statuire sulle spese del procedimento di primo grado secondo equità.

18

L’SRB chiede che la Corte voglia:

dichiarare l’impugnazione parzialmente irricevibile e, in ogni caso, infondata, e

condannare la ricorrente alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale.

19

La Repubblica italiana chiede alla Corte di accogliere l’impugnazione e di annullare l’ordinanza impugnata.

20

La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso proposto in primo grado contro la prima decisione controversa;

decidere secondo giustizia per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso proposto in primo grado contro la seconda decisione controversa, e

in caso di rigetto dell’impugnazione, condannare la ricorrente alle spese del presente procedimento e del procedimento di primo grado.

Sull’impugnazione

21

A sostegno della propria impugnazione la ricorrente deduce cinque motivi. Il primo motivo verte su un errore di qualificazione giuridica dei fatti quanto alla data in cui la ricorrente ha avuto conoscenza delle decisioni controverse e su un errore di qualificazione giuridica dei fatti quanto alla valutazione del carattere irragionevole del termine entro il quale essa ha agito. Il secondo motivo verte su un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione della giurisprudenza relativa al termine ragionevole entro il quale, in mancanza di pubblicazione o di notificazione dell’atto da impugnare, l’interessato deve chiederne comunicazione. Il terzo motivo verte su una violazione dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale e dei diritti della difesa della ricorrente. Il quarto motivo verte su un errore di diritto nella valutazione della domanda fondata sull’articolo 277 TFUE. Infine, il quinto motivo, dedotto in subordine, è diretto, nell’ipotesi in cui la Corte respinga l’impugnazione, all’annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese nonché quelle dell’SRB.

Sul primo e sul secondo motivo

Argomenti delle parti

22

Con il primo e con il secondo motivo, che occorre esaminare congiuntamente, la ricorrente, sostenuta in sostanza dalla Repubblica italiana, fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione della giurisprudenza relativa al termine ragionevole entro il quale, in mancanza di pubblicazione o di notificazione dell’atto da impugnare, l’interessato deve chiederne comunicazione nonché due errori di qualificazione giuridica dei fatti.

23

In primo luogo, il Tribunale, basandosi su elementi erronei, avrebbe commesso un errore di qualificazione giuridica dei fatti quanto alla data in cui la ricorrente è venuta a conoscenza dell’esistenza delle decisioni controverse. Inoltre, poiché il Tribunale non ha indicato per quali motivi la «stretta cooperazione» tra l’SRB e le ARN fosse irrilevante al riguardo, l’ordinanza impugnata sarebbe insufficientemente motivata.

24

In secondo luogo, la giurisprudenza citata dal Tribunale in merito al termine ragionevole entro il quale, in mancanza di pubblicazione o di notificazione dell’atto da impugnare, l’interessato deve chiederne comunicazione non sarebbe pertinente e il Tribunale avrebbe commesso un errore di qualificazione giuridica dei fatti dichiarando che la ricorrente non aveva agito entro un termine ragionevole per chiedere la comunicazione delle decisioni controverse.

25

L’SRB eccepisce l’irricevibilità del primo e del secondo motivo in quanto la ricorrente deduce gli stessi argomenti a sostegno di tali motivi e contesta gli accertamenti di fatto del Tribunale senza invocare uno snaturamento degli elementi di fatto o di prova.

26

L’SRB sostiene che, in ogni caso, tali motivi sono infondati. Infatti, oltre al fatto che il Tribunale non avrebbe commesso errori nel ritenere che la ricorrente fosse venuta a conoscenza dell’esistenza delle decisioni controverse mediante le note della Banca d’Italia n. 585762/16 e n. 709489/16, l’ordinanza impugnata sarebbe, al riguardo, sufficientemente motivata e la ricorrente non sosterrebbe di aver chiesto la comunicazione di tali decisioni o di aver intrapreso iniziative specifiche a tal fine.

27

Peraltro, il Tribunale avrebbe correttamente ricordato la giurisprudenza relativa al termine ragionevole entro il quale l’interessato deve chiedere la comunicazione dell’atto da impugnare, ma non l’avrebbe applicata nel caso di specie e non avrebbe quindi commesso errori al riguardo.

28

La Commissione sostiene l’SRB, ma, nel merito, si rimette al giudizio della Corte per quanto riguarda la seconda decisione controversa.

Giudizio della Corte

29

Per quanto riguarda la ricevibilità del primo e del secondo motivo, occorre rilevare, da un lato, che la ricorrente solleva argomenti autonomi a sostegno dell’errore di diritto invocato. Dall’altro, essa non contesta gli accertamenti di fatto del Tribunale relativi alle date pertinenti, ma sostiene, in sostanza, che tali date non potevano essere considerate dal Tribunale come quelle in cui essa era venuta a conoscenza dell’esistenza delle decisioni controverse per le finalità dell’articolo 263 TFUE. Di conseguenza, essa si avvale di due errori del Tribunale nella qualificazione giuridica dei fatti, la quale costituisce una questione di diritto che può essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione e che rientra nel controllo della Corte (v. sentenze del 1o giugno 1994, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, punto 49, nonché del 23 novembre 2017, Bionorica e Diapharm/Commissione, C‑596/15 P e C‑597/15 P, EU:C:2017:886, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

30

Ne consegue che il primo e il secondo motivo sono ricevibili.

31

Per quanto riguarda il merito, occorre ricordare che, al fine di constatare l’irricevibilità manifesta del ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e volto all’annullamento delle decisioni controverse, il Tribunale, dopo aver accertato che tali decisioni non erano state né pubblicate né notificate alla ricorrente, che non ne era destinataria, ha indicato che, in un caso del genere, secondo la giurisprudenza, il termine di ricorso inizia a decorrere solamente dal momento in cui l’interessato ha conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell’atto di cui trattasi, a condizione che ne abbia chiesto il testo integrale entro un termine ragionevole. In tale contesto, il Tribunale ha constatato che la ricorrente era venuta a conoscenza dell’esistenza delle decisioni controverse rispettivamente il 3 e il 30 maggio 2016, mediante le note della Banca d’Italia n. 585762/16 e n. 709489/16, e che essa non aveva chiesto che tali decisioni le fossero comunicate, e ancor meno entro un termine ragionevole. Poiché la ricorrente non ha né dedotto né dimostrato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che consentisse di derogare al termine di ricorso, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, proposto il 19 settembre 2016, fosse manifestamente tardivo e dovesse essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

32

Innanzitutto, al fine di stabilire se il Tribunale abbia commesso un errore di qualificazione giuridica dei fatti quanto alle date in cui la ricorrente ha avuto conoscenza dell’esistenza delle decisioni controverse, occorre ricordare che esso si è basato, ai punti 38 e 39 dell’ordinanza impugnata, su due elementi.

33

Così, da un lato, il Tribunale ha sottolineato che i documenti e i questionari ricevuti dalla ricorrente affinché essa fornisse i dati che consentivano il calcolo del suo contributo individuale all’SRF menzionavano le basi giuridiche applicabili e la informavano che un siffatto contributo era calcolato dall’SRB. Dall’altro, il Tribunale ha fatto riferimento alle note della Banca d’Italia n. 585762/16 e n. 709489/16, portate a conoscenza della ricorrente rispettivamente il 3 e il 30 maggio 2016, le quali indicavano che il suo contributo, calcolato dall’SRB, era destinato all’SRF.

34

Orbene, da tali note, inviate alla ricorrente quando essa aveva già ricevuto e compilato i documenti e i questionari necessari per il calcolo dei suoi contributi individuali ad opera dell’SRB, il Tribunale poteva giuridicamente dedurre, senza commettere errori, che quest’ultima era venuta a conoscenza dell’esistenza delle decisioni controverse rispettivamente il 3 e il 30 maggio 2016.

35

Tale giudizio non è inficiato dagli argomenti della ricorrente.

36

In primo luogo, la circostanza che la ricorrente avrebbe avuto piena conoscenza della motivazione delle decisioni controverse solo l’8 luglio 2016, vale a dire quando la Banca d’Italia, nell’ambito del procedimento avviato dalla ricorrente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, aveva depositato la sua memoria difensiva alla quale tali decisioni erano allegate, non comporta affatto che essa non fosse a conoscenza dell’esistenza di tali decisioni prima di tale data.

37

In secondo luogo, è irrilevante che la Banca d’Italia, nelle sue note n. 585762/16 e n. 709489/16, non abbia indicato con precisione le date di adozione delle decisioni controverse né abbia menzionato la normativa dell’Unione applicabile e le basi giuridiche corrette. Infatti, non solo tali circostanze non riguardano il fatto che la ricorrente fosse venuta a conoscenza dell’esistenza delle decisioni controverse, ma, soprattutto, esse non escludono che la ricorrente possa essere venuta a conoscenza dell’esistenza di tali decisioni sulla base degli elementi menzionati dal Tribunale ai punti 38 e 39 dell’ordinanza impugnata.

38

In terzo luogo, dal momento che, al punto 30 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha stabilito che l’SRB era l’autore delle decisioni controverse senza trarne alcuna conclusione quanto alla data in cui la ricorrente ha avuto conoscenza di tali decisioni, il difetto di motivazione dedotto dalla ricorrente è irrilevante sotto il profilo della qualificazione giuridica dei fatti.

39

Ne consegue che il Tribunale ha tratto correttamente le conseguenze dai propri accertamenti di fatto e non ha commesso errori di qualificazione giuridica dei fatti nel considerare che la ricorrente fosse venuta a conoscenza dell’esistenza delle decisioni controverse il 3 e il 30 maggio 2016.

40

La ricorrente sostiene poi che il Tribunale ha commesso, da un lato, un errore di diritto in quanto ha interpretato e applicato erroneamente la giurisprudenza relativa al termine ragionevole entro il quale, in mancanza di pubblicazione o di notificazione dell’atto da impugnare, l’interessato deve chiederne comunicazione e, dall’altro, un errore di qualificazione giuridica dei fatti nel ritenere che essa non avesse chiesto comunicazione delle decisioni controverse entro un termine ragionevole.

41

A tal riguardo, è sufficiente rilevare che il Tribunale non ha fondato l’irricevibilità del ricorso di annullamento sulla circostanza che la ricorrente aveva chiesto la comunicazione delle decisioni controverse oltre un termine ragionevole e non ha quindi applicato tale giurisprudenza. Infatti, al punto 47 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha sottolineato che, dopo aver preso conoscenza dell’esistenza di tali decisioni, la ricorrente non aveva chiesto che esse le fossero trasmesse.

42

Ne consegue che il Tribunale non ha potuto commettere errori alla luce di detta giurisprudenza.

43

In tali circostanze, il primo e il secondo motivo di impugnazione devono essere respinti in quanto infondati.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

44

Con il terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale e dei suoi diritti della difesa, la ricorrente contesta il carattere manifesto dell’irricevibilità del suo ricorso di primo grado e aggiunge che quest’ultimo è stato respinto senza che essa abbia potuto prendere posizione sull’irricevibilità, che, peraltro, non era stata eccepita dall’SRB.

45

L’SRB dubita della ricevibilità di tale motivo e lo ritiene, in ogni caso, infondato. La Commissione fa valere che detto motivo è inoperante.

Giudizio della Corte

46

Per quanto riguarda la ricevibilità del terzo motivo, occorre rilevare, da un lato, che la ricorrente ha presentato argomenti circostanziati relativi al carattere non manifesto dell’irricevibilità del suo ricorso in primo grado e alla violazione dei suoi diritti della difesa, e, dall’altro, che la questione della violazione da parte del Tribunale dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte (v., per analogia, sentenza del 1o luglio 1999, Alexopoulou/Commissione, C‑155/98 P, EU:C:1999:345, punti da 9 a 15; v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:396, punti da 21 a 24).

47

Ne consegue che tale motivo è ricevibile.

48

Nel merito, per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserita violazione dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, occorre sottolineare che, qualora si ritenga sufficientemente edotto dagli atti di causa, il Tribunale può, in qualsiasi momento, decidere di statuire con ordinanza motivata fondata su tale disposizione (v., in tal senso, ordinanza del 29 ottobre 2004, Ripa di Meana/Parlamento, C‑360/02 P, EU:C:2004:690, punto 35).

49

Si deve altresì rilevare che l’irricevibilità manifesta nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale può essere evidente non solo nel senso in cui essa viene individuata in una fase precoce del procedimento, alla luce, in particolare, dell’atto introduttivo del giudizio, ma anche nel senso in cui essa è pacifica, alla luce, in particolare, della costante giurisprudenza della Corte.

50

Orbene, si deve necessariamente constatare che, nel caso di specie, per dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile, il Tribunale si è basato, ai punti 36 e 51 dell’ordinanza impugnata, su una giurisprudenza costante.

51

A tal riguardo, non può essere accolto l’argomento della ricorrente secondo cui l’irricevibilità del ricorso di primo grado, dovuta alla sua tardività, non aveva carattere manifesto in quanto essa risultava non dalla violazione del termine di due mesi per proporre un ricorso, bensì dalla valutazione della ragionevolezza del termine entro il quale l’interessato deve chiedere la comunicazione dell’atto impugnato.

52

Infatti, risulta chiaramente dal punto 47 dell’ordinanza impugnata che, poiché la ricorrente non ha chiesto la comunicazione delle decisioni controverse, il Tribunale non ha valutato la ragionevolezza del termine nel caso di specie.

53

Peraltro, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la circostanza che la causa è stata istruita dal Tribunale, che esso ha accolto domande di intervento e che si è avvalso di misure di organizzazione del procedimento e istruttorie, non gli impediva di adottare un’ordinanza di manifesta irricevibilità fondata sull’articolo 126 del suo regolamento di procedura. In particolare, il ricorso a misure siffatte, dirette segnatamente a consentire l’istruzione delle cause e lo svolgimento dei procedimenti, non è di per sé tale da ostare all’adozione di un’ordinanza su tale fondamento (v., in tal senso, sentenza del 19 gennaio 2006, AIT/Commissione, C‑547/03 P, EU:C:2006:46, punti da 28 a 30).

54

Infine, poiché la ricevibilità del ricorso è un motivo di ordine pubblico che deve essere sollevato d’ufficio dal Tribunale, l’adozione di un’ordinanza fondata sull’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale non è subordinata alla contestazione, da parte del convenuto, della ricevibilità del ricorso. Pertanto, nel caso di specie, è irrilevante, ai fini della valutazione del carattere manifesto dell’irricevibilità, il fatto che l’SRB, convenuto nell’ambito del ricorso dinanzi al Tribunale, non abbia eccepito il carattere tardivo del ricorso (v., in tal senso, ordinanza del 17 luglio 2014, Melkveebedrijf Overenk e a./Commissione, C‑643/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2118, punto 38).

55

Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel ritenere che il ricorso fosse manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura.

56

In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione dei diritti della difesa della ricorrente, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’applicazione della procedura prevista all’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale non pregiudica, di per sé, un procedimento giurisdizionale regolare ed effettivo, dato che tale disposizione è applicabile solo alle cause nelle quali il ricorso proposto dinanzi al Tribunale è manifestamente destinato al rigetto (v., per analogia, sentenza del 19 febbraio 2009, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento, C‑308/07 P, EU:C:2009:103, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

57

Orbene, dai punti 43 e 55 della presente sentenza risulta che il Tribunale non ha commesso errori concludendo nel senso della manifesta irricevibilità del ricorso. Pertanto, non può essere accolto l’argomento della ricorrente secondo cui, da un lato, l’adozione di un’ordinanza fondata sull’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale ha comportato la violazione dei suoi diritti della difesa e, dall’altro, l’articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale costituiva un fondamento giuridico più appropriato nel caso di specie, in quanto garantisce il rispetto dei diritti della difesa.

58

Alla luce delle considerazioni che precedono, il terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Sul quarto motivo

Argomenti delle parti

59

Con il suo quarto motivo, la ricorrente fa valere che, dichiarando irricevibile la domanda fondata sull’articolo 277 TFUE in ragione del fatto che il ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE era manifestamente irricevibile, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

60

L’SRB, sostenuto dalla Commissione, contesta la fondatezza di tale motivo.

Giudizio della Corte

61

Dopo aver ricordato che la possibilità di far valere l’illegittimità di un atto a carattere generale in forza dell’articolo 277 TFUE non costituisce un diritto d’azione autonomo e non può essere esercitata in mancanza di un diritto di ricorso principale, il Tribunale ha considerato che la domanda della ricorrente diretta ad ottenere una dichiarazione di illegittimità, parziale o totale, del regolamento delegato 2015/63 era manifestamente irricevibile, in mancanza di un diritto d’azione autonomo per far valere l’illegittimità di un atto di portata generale.

62

Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che, poiché una siffatta domanda mirava implicitamente ma necessariamente ad ottenere una dichiarazione di illegittimità nel contesto di un ricorso di annullamento delle decisioni controverse, l’irricevibilità manifesta del ricorso di annullamento, in quanto diretto contro tali decisioni, comportava l’irricevibilità dell’eccezione di illegittimità.

63

Nell’ambito del quarto motivo, la ricorrente si limita a far valere, rinviando agli argomenti dedotti a sostegno dei suoi primi due motivi, che il Tribunale ha erroneamente concluso nel senso dell’irricevibilità della domanda fondata sull’articolo 263 TFUE. Essa ne deduce che il Tribunale si è basato su una premessa errata per respingere, in quanto manifestamente irricevibile, la domanda fondata sull’articolo 277 TFUE e diretta alla dichiarazione dell’illegittimità, parziale o totale, del regolamento delegato 2015/63.

64

Risulta tuttavia dal rigetto dei primi tre motivi di impugnazione che la conclusione del Tribunale secondo cui il ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE era manifestamente irricevibile non è stata rimessa in discussione. Pertanto, il Tribunale ha correttamente concluso, conformemente a una giurisprudenza costante, che l’irricevibilità del ricorso principale comportava l’irricevibilità dell’eccezione di illegittimità fondata sull’articolo 277 TFUE (v. ordinanze del 28 giugno 1993, Donatab e a./Commissione, C‑64/93, EU:C:1993:266, punti 1920, nonché dell’8 dicembre 2006, Polyelectrolyte Producers Group/Commissione e Consiglio, C‑368/05 P, non pubblicata, EU:C:2006:771, punto 72).

65

Ne consegue che il quarto motivo dev’essere respinto.

Sul quinto motivo

Argomenti delle parti

66

In via subordinata e qualora la Corte respingesse l’impugnazione, la ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale l’ha condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dell’SRB. Infatti, poiché il comportamento dell’SRB ha contribuito a prolungare l’istruzione della causa dinanzi al Tribunale e ad aumentare le spese, quest’ultimo avrebbe dovuto avvalersi delle possibilità previste all’articolo 135 del suo regolamento di procedura.

67

L’SRB e la Commissione sostengono che tale motivo è irricevibile. L’SRB aggiunge che esso, in ogni caso, è infondato.

Giudizio della Corte

68

Secondo una giurisprudenza costante, qualora tutti gli altri motivi di un’impugnazione siano stati respinti, le domande riguardanti l’asserita irregolarità della decisione del Tribunale sulle spese devono essere respinte in quanto irricevibili, in applicazione dell’articolo 58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi del quale un’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese (sentenza del 30 gennaio 2020, České dráhy/Commissione, C‑538/18 P e C‑539/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:53, punti 8586 e giurisprudenza ivi citata).

69

Nel caso di specie, poiché i primi quattro motivi di impugnazione sono stati respinti, il quinto ed ultimo motivo, relativo alla ripartizione delle spese, deve essere dichiarato irricevibile.

70

Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che l’impugnazione in esame deve essere respinta integralmente.

Sulle spese

71

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

72

Poiché l’SRB ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese, e quest’ultima è rimasta soccombente, essa deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’SRB.

73

Conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, di detto regolamento, secondo il quale le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico, la Repubblica italiana e la Commissione si fanno carico delle proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Credito Fondiario SpA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico.

 

3)

La Repubblica italiana e la Commissione europea sopportano le proprie spese.

 

Rossi

Malenovský

Wahl

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 marzo 2020.

Il cancelliere

A. Calot Escobar

La presidente dell’Ottava Sezione

L.S. Rossi


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.