SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

3 dicembre 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Applicabilità – Situazione puramente interna – Direttiva 2000/31/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “servizio della società dell’informazione” – Articolo 3, paragrafi 2 e 4 – Articolo 4 – Applicabilità – Direttiva 2006/123/CE – Servizi – Capo III (Libertà di stabilimento dei prestatori) e capo IV (Libera circolazione dei servizi) – Applicabilità – Articoli 9 e 10 – Direttiva (UE) 2015/1535 – Articolo 1, paragrafo 1, lettera e) e lettera f) – Nozione di “regola relativa ai servizi” – Nozione di “regola tecnica” – Articolo 5, paragrafo 1 – Omessa previa comunicazione – Opponibilità – Attività consistente nel mettere in contatto, mediante un’applicazione per smartphone, persone che intendono effettuare uno spostamento nell’area urbana e tassisti autorizzati – Qualificazione – Normativa nazionale che assoggetta tale attività a un regime di autorizzazione preventiva»

Nella causa C‑62/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest, Romania), con decisione del 14 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 29 gennaio 2019, nel procedimento

Star Taxi App SRL

contro

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General,

Consiliul General al Municipiului Bucureşti,

con l’intervento di:

IB,

Camera Naţională a Taximetriştilor din România,

D’Artex Star SRL,

Auto Cobălcescu SRL,

Cristaxi Service SRL,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby (relatore), S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: R. Șereș, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Star Taxi App SRL, inizialmente da C. Băcanu, in seguito da G.C.A. Ioniţă, avocați;

per l’Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, da M. Teodorescu, in qualità di agente;

per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da S.L. Kalėda, L. Malferrari, L. Nicolae e Y.G. Marinova, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 56 TFUE, dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18) (in prosieguo: la «direttiva 98/34»), dell’articolo 2, lettera a), dell’articolo 3, paragrafi 2 e 4, e dell’articolo 4 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1), degli articoli 9, 10 e 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36), e, infine, dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Star Taxi App SRL e, dall’altro, l’Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul București prin Primar General (Unità amministrativa territoriale del Comune di Bucarest, Romania; in prosieguo: il «Comune di Bucarest») e il Consiliul General al Municipiului București (Consiglio generale del Comune di Bucarest) in merito a una normativa che subordina l’esercizio di un’attività consistente nel mettere in contatto, mediante un’applicazione per smartphone, persone che intendono effettuare uno spostamento nell’area urbana e tassisti autorizzati, all’ottenimento di un’autorizzazione preventiva.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 98/34

3

La direttiva 2015/1535 ha abrogato e sostituito, a partire dal 7 ottobre 2015, la direttiva 98/34 e i riferimenti a quest’ultima si intendono ormai fatti alla direttiva 2015/1535, in forza dell’articolo 10, secondo comma, della stessa.

4

In particolare, l’articolo 1, primo comma, punto 2, della direttiva 98/34 è stato sostituito, in termini identici, dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535.

Direttiva 2000/31

5

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31 definisce i «servizi della società dell’informazione» come «i servizi ai sensi dell’articolo 1, [paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535]».

6

L’articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2000/31 così recita:

«2.   Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi [della] società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.

(...)

4.   Gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione, in presenza delle seguenti condizioni:

a)

i provvedimenti sono:

i)

necessari per una delle seguenti ragioni:

ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione[,] individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona;

tutela della sanità pubblica;

pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza, e della difesa nazionale;

tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;

ii)

relativi a un determinato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;

iii)

proporzionati a tali obiettivi;

b)

prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale, lo Stato membro ha:

chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;

notificato alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la sua intenzione di prendere tali provvedimenti».

7

Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva in parola:

«1.   Gli Stati membri garantiscono che l’accesso all’attività di un prestatore di un servizio della società dell’informazione ed il suo esercizio non siano soggetti ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente.

2.   Il paragrafo 1 fa salvi i sistemi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell’informazione, o i sistemi di cui alla direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione [GU 1997, L 117, pag. 15]».

Direttiva 2006/123

8

Il considerando 21 della direttiva 2006/123 è così formulato:

«I servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e le ambulanze nonché i servizi portuali, sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva».

9

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva in parola prevede che quest’ultima non si applica ai servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V della terza parte del Trattato CE, che è divenuto il titolo VI della terza parte del Trattato FUE.

10

L’articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva così dispone:

«Se disposizioni della presente direttiva confliggono con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell’accesso ad un’attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti comunitari prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche. Tra tali atti comunitari rientrano:

a)

la direttiva 96/71/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1)].

b)

il regolamento (CEE) n. 1408/71 [del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1)];

c)

la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive [GU 1989, L 298, pag. 23];

d)

la direttiva 2005/36/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22)]».

11

L’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123 definisce «servizio» qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo 57 TFUE, fornita normalmente dietro retribuzione.

12

Il capo III di tale direttiva, intitolato «Libertà di stabilimento dei prestatori», contiene gli articoli da 9 a 15. L’articolo 9 di detta direttiva così recita:

«1.   Gli Stati membri possono subordinare l’accesso ad un’attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore;

b)

la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale;

c)

l’obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia.

2.   Nella relazione prevista all’articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri indicano i propri regimi di autorizzazione e ne motivano la conformità al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari».

13

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123:

«1.   I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l’esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario.

2.   I criteri di cui al paragrafo 1 devono essere:

a)

non discriminatori;

b)

giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

c)

commisurati all’obiettivo di interesse generale;

d)

chiari e inequivocabili;

e)

oggettivi;

f)

resi pubblici preventivamente;

g)

trasparenti e accessibili».

14

Il capo IV di tale direttiva, relativo alla libera circolazione dei servizi, contiene l’articolo 16, che è così formulato:

«1.   Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti.

Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un’attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio.

Gli Stati membri non possono subordinare l’accesso a un’attività di servizi o l’esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi:

a)

non discriminazione: i requisiti non possono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede,

b)

necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente,

c)

proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

2.   Gli Stati membri non possono restringere la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti seguenti:

a)

l’obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;

b)

l’obbligo per il prestatore di ottenere un’autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l’iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio, salvo i casi previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario;

c)

il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all’esecuzione delle prestazioni in questione;

d)

l’applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

e)

l’obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l’esercizio di un’attività di servizi rilasciato dalle loro autorità competenti;

f)

i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all’uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;

g)

le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all’articolo 19».

Direttiva 2015/1535

15

L’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), e) ed f), della direttiva 2015/1535 è così formulato:

«1.   Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(...)

b)

“servizio”: qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione si intende per:

i)

“a distanza”: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

ii)

“per via elettronica”: un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

iii)

“a richiesta individuale di un destinatario di servizi”: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;

(...)

e)

“regola relativa ai servizi”: un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.

Ai fini della presente definizione:

i)

una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;

ii)

una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale;

f)

“regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

(...)».

16

L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva prevede quanto segue:

«Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto».

17

Ai sensi dell’articolo 10, secondo comma, della direttiva in parola:

«I riferimenti alla direttiva [98/34] abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV».

Diritto rumeno

Legge n. 38/2003

18

L’articolo 1 bis della Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (legge n. 38/2003 sul trasporto mediante taxi e veicolo a noleggio), del 20 gennaio 2003 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 45 del 28 gennaio 2003), nella versione applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale, così dispone:

«(...)

j)

dispacciamento di taxi, in prosieguo: il “dispacciamento”: attività connessa al trasporto mediante taxi, consistente nel ricevere telefonicamente o con altri mezzi le richieste dei clienti e nel trasmetterle al tassista mediante un radioricetrasmettitore».

19

L’articolo 15 di tale legge prevede quanto segue:

«1.   L’attività di dispacciamento di taxi può essere esercitata unicamente entro i confini della località oggetto dell’autorizzazione da qualsiasi persona giuridica, in prosieguo denominata “centrale di prenotazione”, che disponga di un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente, conformemente alla presente legge.

2.   L’autorizzazione al dispacciamento di taxi può essere ottenuta depositando i seguenti documenti:

a)

una copia del certificato di immatricolazione rilasciato dal registro delle imprese;

b)

una dichiarazione sull’onore del gestore del trasporto mediante taxi o veicolo a noleggio, secondo la quale la centrale di prenotazione dispone dei mezzi tecnici necessari, di un radioricetrasmettitore, di una frequenza radio sicura, di personale autorizzato e degli spazi necessari;

c)

una copia del certificato di operatore di radiotelefonia dei dipendenti della centrale di prenotazione di taxi rilasciato dall’autorità competente in materia di comunicazioni;

d)

una copia della licenza d’uso delle frequenze radioelettriche rilasciata dall’autorità competente.

(...)

5.   I trasportatori autorizzati che forniscono servizi di taxi si rivolgono ad una centrale di prenotazione conformemente alla presente legge, sulla base di un contratto di dispacciamento concluso con quest’ultima a condizioni non discriminatorie.

6.   I servizi di dispacciamento sono obbligatori per tutti i taxi dei trasportatori autorizzati esercenti la propria attività in una località, ad eccezione delle località nelle quali sono state rilasciate meno di cento licenze per taxi, in cui tale servizio è facoltativo.

(...)

8.   I contratti di dispacciamento di taxi conclusi con trasportatori autorizzati devono contenere clausole relative agli obblighi delle parti di rispettare la normativa in materia di qualità e di legalità del servizio fornito nonché le tariffe chilometriche pattuite.

9.   I taxi serviti da una centrale di prenotazione possono fornire il servizio di trasporto applicando una tariffa unica o tariffe differenziate a seconda della categoria di veicoli, conformemente al contratto di dispacciamento.

10.   La centrale di prenotazione mette a disposizione dei trasportatori autorizzati da essa serviti i radioricetrasmettitori affinché i taxi ne siano equipaggiati, sulla base di un contratto di noleggio concluso a condizioni non discriminatorie».

La delibera n. 178/2008

20

Nel territorio del Comune di Bucarest i servizi di taxi sono disciplinati dalle disposizioni della Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 178/2008 privind aprobarea Regulamentului cadru, a Caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi (delibera del Consiglio generale del Comune di Bucarest n. 178/2008 recante approvazione del regolamento quadro, del disciplinare e del contratto di concessione in gestione delegata ai fini dell’organizzazione e dell’esecuzione del servizio di trasporto pubblico locale mediante taxi), del 21 aprile 2008, come modificata dalla delibera del Consiglio generale del Comune di Bucarest n. 626/2017, del 19 dicembre 2017 (in prosieguo: la «delibera n. 178/2008»).

21

L’articolo 3 dell’allegato 1 alla delibera n. 178/2008 così dispone:

«I termini e le nozioni utilizzati e definiti nella legge n. 38/2003 conservano il medesimo significato e, ai fini del presente regolamento quadro, si intende per:

(...)

i bis)

dispacciamento con qualsiasi altro mezzo: attività esercitata da una centrale di prenotazione autorizzata dall’autorità competente a ricevere le richieste dei clienti mediante un’applicazione informatica o richieste effettuate sul sito Internet di una centrale di prenotazione autorizzata e a trasmetterle ai tassisti mediante un radioricetrasmettitore;

i ter)

applicazione informatica: software, installato e funzionante su un apparecchio mobile o fisso, appartenente esclusivamente alla centrale di prenotazione autorizzata, di cui porta il nome.

(...)».

22

L’articolo 21 di tale allegato 1 è così formulato:

«1.   Nel territorio del Comune di Bucarest, i servizi di dispacciamento sono obbligatori per tutti i taxi dei trasportatori autorizzati e possono essere forniti unicamente dalle centrali di prenotazione autorizzate dall’autorità competente in materia di autorizzazioni del Comune di Bucarest, a condizioni che garantiscano al cliente la possibilità di ricorrere a tali servizi telefonicamente o con altri mezzi, incluse applicazioni connesse ad Internet recanti obbligatoriamente il nome della centrale di prenotazione che compare nell’autorizzazione al dispacciamento rilasciata dall’autorità competente in materia di autorizzazioni del Comune di Bucarest.

(...)

3   bis. I servizi di dispacciamento sono obbligatori per tutti i taxi dei trasportatori autorizzati che esercitano l’attività di taxi nel territorio del Comune di Bucarest e possono essere forniti unicamente dalle centrali di prenotazione autorizzate dall’autorità competente in materia di autorizzazioni del Comune di Bucarest, a condizioni che garantiscano al cliente la possibilità di ricorrere a tali servizi mediante richieste telefoniche o con altri mezzi (applicazioni informatiche, richieste effettuate sul sito Internet di una centrale di prenotazione) e di trasmettere tali richieste ai tassisti mediante un radioricetrasmettitore».

23

L’articolo 41, paragrafo 2 bis, di detto allegato prevede quanto segue:

«Nell’esercizio dell’attività di taxi i tassisti hanno in particolare l’obbligo di non utilizzare telefoni o altri dispositivi mobili durante la fornitura del servizio di trasporto».

24

L’articolo 59, punto 6 bis, del medesimo allegato recita:

«Il mancato rispetto degli obblighi sanciti all’articolo 21, paragrafo 3 bis, che sono applicabili a tutte le attività assimilate indipendentemente dal contesto e dalla modalità con cui esse sono realizzate e che conducono a entrare in contatto con un conducente non autorizzato o un trasportatore mediante taxi autorizzato per il trasporto di una persona o di un gruppo di persone nel territorio del Comune di Bucarest, è passibile di un’ammenda compresa tra 4500 e 5000 [lei rumeni (RON) (rispettivamente EUR 925 e EUR 1025 circa)]».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

25

La Star Taxi App è una società di diritto rumeno con sede a Bucarest che gestisce un’omonima applicazione per smartphone che mette in contatto diretto gli utenti di servizi di taxi con i tassisti.

26

Il giudice del rinvio descrive come segue il funzionamento di tale applicazione, scaricabile gratuitamente.

27

Qualora una persona intenda effettuare uno spostamento nell’area urbana, realizza una ricerca mediante detta applicazione, la quale propone allora un elenco di tassisti disponibili, indicando cinque o sei tipi di autovetture che propongono diverse tariffe. Il cliente può scegliere uno dei conducenti dell’elenco sulla base dei commenti e dei punteggi precedentemente attribuiti da altri clienti pur mantenendo la possibilità di rinunciare alla richiesta. La Star Taxi App non trasmette tuttavia le richieste ai tassisti e non fissa il prezzo della corsa, la quale è pagata direttamente al conducente al termine di essa.

28

La Star Taxi App fornisce tale servizio stipulando direttamente contratti di fornitura di servizi con i tassisti abilitati professionalmente a effettuare trasporti mediante taxi, senza che essi siano selezionati dalla stessa. L’oggetto di tali contratti consiste nel mettere a disposizione di detti tassisti un’applicazione informatica, denominata «STAR TAXI – conducente», uno smartphone sul quale è installata tale applicazione e una carta SIM contenente un volume di dati limitato, a fronte del pagamento di un canone mensile. Inoltre, la Star Taxi App non esercita un controllo né sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti né sul comportamento di questi ultimi.

29

Il 19 dicembre 2017 il Consiglio generale del Comune di Bucarest ha adottato, sulla base della legge n. 38/2003, la delibera n. 626/2017.

30

A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che quest’ultima delibera, introducendo i punti i bis) e i ter) all’articolo 3 dell’allegato 1 alla delibera n. 178/2008 ha esteso la definizione dell’attività di «dispacciamento» soggetta all’autorizzazione preventiva prevista dalla legge n. 38/2003 all’attività della stessa natura effettuata mediante un’applicazione informatica. Modificando l’articolo 21 di tale allegato, detta delibera ha altresì reso obbligatori i servizi di dispacciamento per tutti i taxi dei vettori autorizzati. Pertanto, tali servizi possono essere forniti solo dalle centrali di prenotazione di taxi autorizzate dall’autorità competente, a condizioni che garantiscano al cliente la possibilità di ricorrere a tali servizi telefonicamente o con altri mezzi, incluse applicazioni connesse ad Internet recanti obbligatoriamente il nome della centrale di prenotazione che compare nell’autorizzazione al dispacciamento rilasciata dall’autorità competente. Infine, la stessa delibera ha aggiunto, al punto 6 bis dell’articolo 59 della delibera n. 178/2008, che l’inosservanza di tali norme è ormai passibile di un’ammenda compresa tra RON 4500 e RON 5000 (rispettivamente EUR 925 e EUR 1025 circa).

31

Per aver violato la normativa in parola, alla Star Taxi App è stata inflitta un’ammenda pari a RON 4500 (EUR 925 circa).

32

Ritenendo tuttavia che la sua attività costituisca un servizio della società dell’informazione, il quale non può essere soggetto a un regime di autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente in forza dell’articolo 4 della direttiva 2000/31, la Star Taxi App ha proposto un reclamo amministrativo preliminare con il quale ha chiesto la revoca della delibera n. 626/2017. Tale reclamo è stato respinto per il motivo che l’adozione della normativa contestata era stata resa necessaria dal numero considerevole di richieste effettuate presso soggetti giuridici non autorizzati e che tale normativa non violava la libertà di prestazione di servizi per via elettronica in quanto essa disciplina un servizio di intermediazione collegato all’attività di trasporto di persone mediante taxi.

33

La Star Taxi App ha quindi investito il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) di un ricorso di annullamento della delibera n. 626/2017.

34

Il giudice del rinvio constata che il servizio in discussione dinanzi ad esso si differenzia da quello in esame nella causa che ha portato alla sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C‑434/15, EU:C:2017:981), in cui esso rileva che la Corte ha ritenuto che un servizio di intermediazione, che aveva come oggetto, mediante un’applicazione per smartphone, quello di mettere in contatto, dietro retribuzione, conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che intendono effettuare uno spostamento nell’area urbana, doveva essere qualificato come «servizio nel settore dei trasporti», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123, escluso dall’ambito di applicazione della libera prestazione dei servizi in generale e, più precisamente, della direttiva 2006/123 e della direttiva 2000/31. A differenza del prestatore del servizio in questione in tale causa, la Star Taxi App non seleziona conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo, ma conclude contratti di fornitura di servizi con conducenti professionisti abilitati a effettuare trasporti mediante taxi, non stabilisce il prezzo della corsa né lo percepisce dal cliente, il quale paga quest’ultimo direttamente al tassista, né esercita un controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti o sul comportamento di questi ultimi.

35

Tuttavia, tale giudice nutre dubbi sulla questione se il servizio fornito dalla Star Taxi App debba essere qualificato come «servizio della società dell’informazione» e, in caso affermativo, se una normativa che subordina la fornitura di un siffatto servizio a un regime di autorizzazione preventiva sia conforme alla direttiva 2000/31 e debba essere comunicata alla Commissione prima della sua adozione, conformemente all’articolo 5 della direttiva 2015/1535.

36

In tale contesto, il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se [l’articolo 1, primo comma, punto 2), della direttiva 98/34 e l’articolo 2, lettera a), della direttiva [2000/31], secondo [i] quali il servizio della società dell’informazione è “il servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”, debbano essere interpretat[i] nel senso che un’attività come quella esercitata dalla Star Taxi App (vale a dire il servizio consistente nel mettere in collegamento diretto, tramite un’applicazione elettronica, i clienti di taxi con i tassisti) deve essere considerata un servizio specifico della società dell’informazione e dell’economia collaborativa [considerato che la Star Taxi App non soddisfa i criteri per essere trasportatore presi in considerazione dalla Corte al punto 39 della sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi, (C‑434/15 EU:C:2017:981), con riferimento alla Uber].

2)

Qualora [il servizio fornito dalla] Star Taxi App sia considerato un servizio della società dell’informazione, se le disposizioni dell’articolo 4 della direttiva 2000/31, degli articoli 9, 10 e 16 della direttiva 2006/123, nonché dell’articolo 56 TFUE comportino l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi all’attività di detta società. In caso di risposta affermativa, se tali disposizioni ostino a una regolamentazione come quella di cui [all’articolo 3, all’articolo 21, paragrafi 1 e 3 bis, all’articolo 41, paragrafo 2 bis, e all’articolo 59, punto 6 bis, dell’allegato 1 alla delibera n. 178/2008].

3)

Per il caso in cui la direttiva 2000/31 sia applicabile al servizio prestato dalla Star Taxi App, se le restrizioni imposte da uno Stato membro alla libera prestazione di un servizio elettronico, subordinando la prestazione del servizio all’obbligo di possedere un’autorizzazione o una licenza, costituiscano misure valide [che possono derogare, in forza del paragrafo 4 dell’articolo 3 di tale direttiva, al paragrafo 2, di detto articolo].

4)

Se le disposizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 2015/1535 ostino all’adozione, senza previa notifica alla Commissione, di una regolamentazione come quella di cui [all’articolo 3, all’articolo 21, paragrafi 1 e 3 bis, all’articolo 41, paragrafo 2 bis, e all’articolo 59, punto 6 bis, dell’allegato 1 alla delibera n. 178/2008]».

Procedimento dinanzi alla Corte

37

Avendo deciso di statuire senza tenere un’udienza, a causa dei rischi sanitari connessi alla pandemia di coronavirus, la Corte ha rivolto agli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea diversi quesiti ai quali hanno risposto per iscritto la Star Taxi App e la Commissione.

Sulle questioni

Sulla prima questione

38

Occorre rilevare, in via preliminare, da un lato, che il giudice del rinvio fa riferimento, nella prima questione, all’articolo 1, primo comma, punto 2, della direttiva 98/34. Tuttavia, tale direttiva è stata abrogata e sostituita, prima dell’adozione della delibera n. 626/2017, dalla direttiva 2015/1535, il cui articolo 10, secondo comma, prevede che i riferimenti alla direttiva 98/34 si intendono fatti alla direttiva 2015/1535. Pertanto, occorre fare riferimento, nell’ambito della presente questione, all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultima direttiva.

39

Dall’altro lato, il giudice del rinvio si limita, nella sua questione, a indicare che l’attività di cui trattasi nel procedimento principale assume la forma di un servizio consistente nel mettere in contatto diretto, mediante un’applicazione elettronica, clienti e tassisti, che tuttavia non soddisfa i criteri indicati dalla Corte al punto 39 della sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C‑434/15, EU:C:2017:981).

40

Tuttavia, come indicato ai punti da 26 a 28 e 34 della presente sentenza, esso fornisce nella sua decisione di rinvio più ampie precisazioni quanto alle modalità di organizzazione dell’attività di cui trattasi. È infatti in discussione nel procedimento principale un servizio di intermediazione che mette in contatto, mediante un’applicazione per smartphone, persone che intendono spostarsi in taxi con tassisti autorizzati. Si precisa inoltre che questi ultimi devono pagare un canone mensile per l’uso di tale applicazione, ma che il prestatore di servizi non trasmette loro direttamente le richieste né fissa il prezzo della corsa, il cui pagamento non è effettuato per il suo tramite. Occorre quindi tenerne pienamente conto ai fini della risposta da fornire alla prima questione.

41

Inoltre, la prima questione dev’essere intesa nel senso che essa verte, in sostanza, sulla questione se l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, che rinvia all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, debba essere interpretato nel senso che costituisce un «servizio della società dell’informazione», ai sensi di tali disposizioni, un servizio di intermediazione consistente nel mettere in contatto, mediante un’applicazione per smartphone, dietro retribuzione, persone che intendono effettuare uno spostamento nell’area urbana e tassisti autorizzati, per il quale il prestatore di detto servizio ha stipulato a tal fine contratti di fornitura di servizi con detti tassisti a fronte del pagamento di un canone mensile, ma non trasmette loro le richieste, non fissa il prezzo della corsa né ne garantisce l’incasso presso tali persone, le quali lo versano direttamente al tassista, e neppure esercita un controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti, né sul comportamento di questi ultimi.

42

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, per «servizio della società dell’informazione» si intende «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi».

43

Orbene, da un lato, occorre rilevare, circostanza non contestata da alcuna delle parti né dagli altri interessati che hanno partecipato al presente procedimento, che l’attività di intermediazione di cui trattasi nel procedimento principale rientra nella nozione di «servizio», ai sensi degli articoli 56 e 57 TFUE.

44

Dall’altro lato, è comprovato, innanzitutto, che un siffatto servizio di intermediazione soddisfa la prima condizione posta dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, vale a dire che è fornito dietro retribuzione (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland, C‑390/18, EU:C:2019:1112, punto 46).

45

A tal riguardo, è irrilevante che un siffatto servizio sia fornito a titolo gratuito alla persona che intende effettuare o che effettua uno spostamento nell’area urbana, dal momento che esso conduce alla conclusione, tra il prestatore del servizio stesso e ciascun tassista autorizzato, di un contratto di fornitura di servizi corredato dal pagamento di un canone mensile da parte del tassista. Infatti, secondo giurisprudenza costante la remunerazione di un servizio fornito da un prestatore nell’ambito di un’attività economica non è necessariamente versata da tutti i soggetti che ne fruiscono (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2016, Mc Fadden, C‑484/14, EU:C:2016:689, punto 41, e del 4 maggio 2017, Vanderborght, C‑339/15, EU:C:2017:335, punto 36).

46

Inoltre, posto che il contatto tra una persona che intende effettuare uno spostamento nell’area urbana e un tassista autorizzato è realizzato tramite una piattaforma elettronica senza presenza simultanea, da un lato, del soggetto che presta il servizio di intermediazione e, dall’altro, di tale persona o di tale conducente, detto servizio deve essere considerato come fornito a distanza e per via elettronica (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland, C‑390/18, EU:C:2019:1112, punto 47), ai sensi della seconda e terza condizione poste dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535.

47

Infine, un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale è fornito a richiesta individuale dei destinatari di quest’ultimo, ai sensi della quarta condizione prevista da tale disposizione, dal momento che esso implica, simultaneamente, una richiesta, effettuata mediante l’applicazione informatica Star Taxi, da parte della persona che intende effettuare uno spostamento nell’area urbana e una connessione a tale applicazione da parte del tassista autorizzato che segnala la sua disponibilità.

48

Pertanto, un servizio siffatto soddisfa le quattro condizioni cumulative di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535 e, di conseguenza, costituisce in linea di principio un «servizio della società dell’informazione», ai sensi della direttiva 2000/31.

49

Tuttavia, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, benché un servizio di intermediazione che soddisfa l’insieme di tali condizioni costituisca, in linea di principio, un servizio distinto dal servizio susseguente al quale si ricollega, nella fattispecie un servizio di trasporto, e, di conseguenza, debba essere qualificato come «servizio della società dell’informazione», la conclusione dev’essere diversa qualora risulti che detto servizio di intermediazione costituisce parte integrante di un servizio globale il cui elemento principale è un servizio al quale va riconosciuta una diversa qualificazione giuridica (sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland, C‑390/18, EU:C:2019:1112, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

50

A tale riguardo, la Corte ha considerato che, qualora un fornitore di servizi di intermediazione crei un’offerta di servizi di trasporto urbano, che rende accessibile segnatamente con strumenti informatici e di cui organizza il funzionamento generale a favore delle persone che intendono avvalersi di tale offerta, il servizio di intermediazione fornito deve essere considerato parte integrante di un servizio complessivo in cui l’elemento principale è un servizio di trasporto e, di conseguenza, rispondente non alla qualificazione di «servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31 che rinvia all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, ma di «servizio nel settore dei trasporti», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123, al quale non sono applicabili né la direttiva 2000/31, né la direttiva 2006/123, né l’articolo 56 TFUE (sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi, C‑434/15, EU:C:2017:981, punti da 38 a 44).

51

Orbene, tenuto conto delle sue caratteristiche, un servizio di intermediazione come quello di cui al procedimento principale non può essere qualificato come «servizio nel settore dei trasporti», contrariamente a quanto sostiene il Comune di Bucarest.

52

In primo luogo, dalla decisione di rinvio emerge che, contrariamente al servizio di intermediazione oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C‑434/15, EU:C:2017:981), che ha creato e reso accessibile la prestazione di servizi di spostamento nell’area urbana da parte di conducenti non professionisti in precedenza assenti dal mercato, il servizio di cui trattasi nel procedimento principale si limita a consentire, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, l’attività consistente nel mettere in contatto persone che intendono effettuare uno spostamento nell’area urbana unicamente con tassisti autorizzati la cui attività è preesistente e per i quali detto servizio di intermediazione costituisce solo una modalità, tra altre, di procacciamento della clientela, della quale, inoltre, essi non sono affatto obbligati ad avvalersi.

53

In secondo luogo, non si può ritenere che un siffatto servizio di intermediazione organizzi il funzionamento generale del servizio susseguente di spostamento nell’area urbana, dal momento che il prestatore non seleziona i tassisti, né fissa o percepisce il prezzo della corsa e nemmeno esercita un controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti né sul comportamento di questi ultimi.

54

Ne consegue che un servizio di intermediazione come quello fornito dalla Star Taxi App non può essere considerato parte integrante di un servizio globale il cui elemento principale sarebbe una prestazione di trasporto e rientra, di conseguenza, nella qualificazione di «servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31.

55

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, che rinvia all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, deve essere interpretato nel senso che costituisce un «servizio della società dell’informazione», ai sensi di tali disposizioni, un servizio di intermediazione consistente nel mettere in contatto, mediante un’applicazione per smartphone, dietro retribuzione, persone che intendono effettuare uno spostamento nell’area urbana con tassisti autorizzati, per il quale il prestatore di detto servizio ha stipulato a tal fine contratti di fornitura di servizi con detti tassisti a fronte del pagamento di un canone mensile, ma non trasmette loro le richieste, non fissa il prezzo della corsa né ne garantisce l’incasso presso tali persone, le quali lo versano direttamente al tassista, e neppure esercita un controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti, né sul comportamento di questi ultimi.

Sulla quarta questione

56

Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 osti all’adozione senza previa notifica alla Commissione di una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella fattispecie quella di cui all’articolo 3, all’articolo 21, paragrafi 1 e 3 bis, all’articolo 41, paragrafo 2 bis, e all’articolo 59, punto 6 bis, dell’allegato 1 alla delibera n. 178/2008.

57

Occorre rilevare che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 prevede che, in linea di principio, gli Stati membri comunichino immediatamente alla Commissione ogni progetto di «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva e che, secondo costante giurisprudenza, il mancato rispetto da parte di uno Stato membro del suo obbligo di previa comunicazione di un siffatto progetto comporta l’inopponibilità ai privati della «regola tecnica» di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 1996, CIA Security International, C‑194/94, EU:C:1996:172, punti 4950), sia nell’ambito di un procedimento penale (v, segnatamente, sentenza del 4 febbraio 2016, Ince, C‑336/14, EU:C:2016:72, punto 84), sia di una controversia tra privati (v., segnatamente, sentenza del 27 ottobre 2016, James Elliott Construction, C‑613/14, EU:C:2016:821, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

58

Pertanto, tale obbligo di previa comunicazione si applica solo qualora il progetto considerato abbia ad oggetto una regola tecnica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), di detta direttiva.

59

Di conseguenza, si deve ritenere che, con la quarta questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 debba essere interpretato nel senso che costituisce una «regola tecnica», ai sensi di quest’ultima disposizione, una normativa di un’autorità locale, che subordini la fornitura di un servizio di intermediazione, avente come oggetto, mediante un’applicazione per smartphone, quello di mettere in contatto, dietro retribuzione, persone che intendono effettuare uno spostamento nell’area urbana con tassisti autorizzati, e rientrante nella qualificazione di «servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, all’ottenimento di un’autorizzazione preventiva a cui sono già sottoposti gli altri prestatori di servizi di prenotazione di taxi e, in caso affermativo, se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 debba essere interpretato nel senso che l’omessa previa comunicazione del progetto di tale normativa alla Commissione comporta l’inopponibilità della normativa adottata.

60

Per quanto attiene alla qualificazione di una siffatta normativa, dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), primo comma, della direttiva 2015/1535 emerge che una «regola tecnica» è «una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi».

61

Ne discende che, affinché una normativa nazionale che incide su un servizio della società dell’informazione possa essere qualificata come «regola tecnica», essa deve non solo rientrare nella qualificazione di «regola relativa ai servizi», quale definita all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2015/1535, ma anche essere obbligatoria de ure o de facto, in particolare, per la prestazione del servizio di cui trattasi o per il suo utilizzo in uno Stato membro o in una parte importante di quest’ultimo.

62

Conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), primo comma, di tale direttiva, per «regola relativa ai servizi» si intende «un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di [servizi della società dell’informazione] e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i [servizi della società dell’informazione]».

63

Il secondo comma di tale disposizione precisa che, ai fini di tale definizione, «una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi». Aggiunge altresì che «una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale».

64

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che la normativa rumena di cui al procedimento principale, che si tratti della legge n. 38/2003 o della delibera n. 178/2008, non menziona affatto i servizi della società dell’informazione. Inoltre, l’articolo 3, l’articolo 21, paragrafi 1 e 3 bis, nonché l’articolo 41, paragrafo 2 bis, dell’allegato 1 alla delibera n. 178/2008 riguardano indistintamente tutti i tipi di servizio di dispacciamento, siano essi forniti telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo, quale un’applicazione informatica.

65

Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 108 delle sue conclusioni, la legge n. 38/2003 impone ai prestatori di servizi di dispacciamento che esercitano la loro attività mediante un’applicazione per smartphone, al pari di tutti gli altri operatori che forniscono un servizio di dispacciamento, il possesso di apparecchiature – nella fattispecie radioricetrasmettitori – sprovviste di qualsiasi utilità a motivo delle modalità tecniche di prestazione di tale servizio.

66

Pertanto, non concernendo specificamente i servizi della società dell’informazione, una normativa come quella di cui al procedimento principale riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale. Una siffatta regola non può essere pertanto qualificata come «regola relativa ai servizi» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2015/1535 e, di conseguenza, come «regola tecnica» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva.

67

Ne discende che l’obbligo di previa comunicazione alla Commissione dei progetti di «regole tecniche», previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535, non si applica a una siffatta normativa e che, pertanto, la mancata comunicazione di un progetto di tale natura non può, ai sensi di detta disposizione, comportare conseguenze quanto all’opponibilità della normativa progettata in una controversia come quella di cui al procedimento principale.

68

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 deve essere interpretato nel senso che non costituisce una «regola tecnica», ai sensi di tale disposizione, una normativa di un’autorità locale, che subordina la fornitura di un servizio di intermediazione, avente come oggetto, mediante un’applicazione per smartphone, quello di mettere in contatto, dietro retribuzione, persone che intendono effettuare uno spostamento nell’area urbana e tassisti autorizzati, e rientrante nella qualificazione di «servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, all’ottenimento di un’autorizzazione preventiva a cui sono già sottoposti gli altri prestatori di servizi di prenotazione di taxi.

Sulla seconda e sulla terza questione

69

Con la seconda e la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafi 2 e 4, e l’articolo 4 della direttiva 2000/31, gli articoli 9, 10 e 16 della direttiva 2006/123 nonché l’articolo 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che subordina la fornitura di un servizio di intermediazione, avente come oggetto, mediante un’applicazione per smartphone, quello di mettere in contatto, dietro retribuzione, persone che intendono effettuare uno spostamento nell’area urbana con tassisti autorizzati, e rientrante nella qualificazione di «servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, al quale rinvia l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, all’ottenimento di un’autorizzazione preventiva a cui sono già sottoposti gli altri prestatori di servizi di prenotazione di taxi e che è subordinata, tra l’altro, alla trasmissione della richiesta delle corse ai tassisti mediante un radioricetrasmettitore.

70

In via preliminare, occorre rilevare che la controversia di cui al procedimento principale oppone la Star Taxi App, società di diritto rumeno con sede nel territorio della Romania, a due autorità pubbliche rumene, ossia il Comune di Bucarest e il Consiglio generale del Comune di Bucarest, e che, di conseguenza, tale controversia è caratterizzata da elementi che si iscrivono tutti all’interno dello Stato rumeno.

71

Orbene, secondo giurisprudenza costante, le disposizioni del Trattato FUE in materia di libera prestazione dei servizi non sono applicabili a una fattispecie i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro (sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

72

Dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 risulta inoltre che tale disposizione si applica unicamente ai servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro e il paragrafo 4 di tale articolo prevede, a determinate condizioni da esso indicate, la possibilità per gli Stati membri di adottare provvedimenti in deroga a tale disposizione.

73

Lo stesso vale per l’articolo 16 della direttiva 2006/123, contenuto nel capo IV di tale direttiva, relativo alla libera circolazione dei servizi, le cui disposizioni si applicano solo ai servizi forniti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il loro prestatore, contrariamente alle disposizioni del capo III della direttiva in parola, relativo alla libertà di stabilimento dei prestatori, vale a dire agli articoli da 9 a 15 di quest’ultima, i quali si applicano, dal canto loro, anche a una situazione i cui elementi rilevanti si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro (sentenza del 22 settembre 2020, Cali Apartments, C‑724/18 e C‑727/18, EU:C:2020:743, punto 56 nonché giurisprudenza ivi citata).

74

Di conseguenza, l’articolo 56 TFUE, l’articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2000/31 nonché l’articolo 16 della direttiva 2006/123 non sono applicabili a una controversia come quella di cui al procedimento principale.

75

Per quanto attiene alle altre disposizioni richiamate dal giudice del rinvio, ossia l’articolo 4 della direttiva 2000/31, da cui non emerge né dalla formulazione né dal contesto che esso si applicherebbe ai soli prestatori di servizi della società dell’informazione stabiliti in un altro Stato membro (v., per analogia, sentenza del 30 gennaio 2018, X e Visser, C‑360/15 e C‑31/16, EU:C:2018:44, punti 99100), nonché gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123, con riferimento ai quali è stato rammentato al punto 73 della presente sentenza che anch’essi si applicano alle situazioni puramente interne, si deve rilevare che essi stabiliscono, secondo modalità distinte, un principio di divieto dei regimi di autorizzazione. Occorre, in tali circostanze, determinare quale di tali disposizioni possa essere applicabile a una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

76

Come risulta dai punti 43 e 48 della presente sentenza, il servizio di intermediazione di cui trattasi nel procedimento principale rientra non solo nella qualificazione di «servizio», ai sensi dell’articolo 57 TFUE, e, di conseguenza, nell’articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/123, ma anche in quella di «servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, che rinvia all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535.

77

Una normativa di uno Stato membro che disciplina un siffatto servizio può di conseguenza rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/31 così come in quello della direttiva 2006/123, dal momento che dai punti da 49 a 54 della presente sentenza emerge che tale servizio non rientra nella qualificazione di «servizio nel settore dei trasporti», espressamente escluso dall’ambito di applicazione di tale direttiva in forza del suo articolo 2, paragrafo 2, lettera d), letto alla luce del considerando 21 di quest’ultima.

78

Tuttavia, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/123, tale direttiva non è applicabile se le sue disposizioni confliggono con disposizioni di altri atti dell’Unione che disciplinano aspetti specifici dell’accesso a un’attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche (sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland, C‑390/18, EU:C:2019:1112, punto 41).

79

Occorre dunque verificare se una normativa che subordina la fornitura di un servizio di intermediazione, avente come oggetto, mediante un’applicazione per smartphone, quello di mettere in contatto, dietro retribuzione, persone che intendono effettuare uno spostamento nell’area urbana con tassisti autorizzati, e rientrante nella qualificazione di «servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, al quale rinvia l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, all’ottenimento di una autorizzazione preventiva a cui sono già sottoposti gli altri prestatori di servizi di prenotazione di taxi e che è subordinata, tra l’altro, alla trasmissione della richiesta delle corse ai tassisti mediante un radioricetrasmettitore, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 della direttiva 2000/31 e, in caso affermativo, se quest’ultima disposizione si ponga in contrasto con gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123.

80

Per quanto riguarda l’applicabilità dell’articolo 4 della direttiva 2000/31, dal combinato disposto dei paragrafi 1 e 2 di tale articolo risulta che, sebbene gli Stati membri non possano subordinare l’accesso all’attività di un prestatore di servizi della società dell’informazione e l’esercizio di questa a un regime di autorizzazione preventiva o a qualsiasi altro requisito di effetto equivalente, il divieto previsto da tale disposizione concerne tuttavia solo le normative degli Stati membri che riguardano specificamente ed esclusivamente i «servizi della società dell’informazione».

81

Orbene, dalla decisione di rinvio emerge che, se è vero che, certamente la delibera n. 626/2017 riguarda principalmente se non esclusivamente i servizi di intermediazione aventi come oggetto, mediante un’applicazione per smartphone, quello di mettere in contatto, dietro retribuzione, persone che intendono effettuare uno spostamento nell’area urbana con tassisti autorizzati, essa si limita, estendendo a tale tipo di servizio l’ambito di applicazione della nozione di «dispacciamento» come definita dall’articolo 3 dell’allegato 1 alla delibera n. 178/2008, a estendere a tale servizio della società dell’informazione un obbligo preesistente di autorizzazione preventiva applicabile alle attività delle centrali di prenotazione di taxi, attività che non rientrano nella qualificazione di «servizio della società dell’informazione».

82

Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, una siffatta normativa, relativamente alla quale il giudice del rinvio constata che ha l’effetto di obbligare la Star Taxi App a ottenere un’autorizzazione preventiva all’esercizio della sua attività presso l’autorità competente, non equivale all’istituzione di un nuovo sistema di autorizzazione preventiva che riguardi specificamente ed esclusivamente un servizio della società dell’informazione.

83

Ne consegue che il divieto di qualsiasi regime di autorizzazione preventiva o di altri requisiti di effetto equivalente, previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, non si applica a una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

84

Di conseguenza, non può sussistere un conflitto tra tale disposizione e gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123 che, di conseguenza, sono destinati ad applicarsi a una siffatta normativa.

85

Occorre quindi stabilire se tali articoli debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa siffatta.

86

A tal riguardo, dalla sezione 1 del capo III della direttiva 2006/123 emerge che la conformità di un regime di autorizzazione ai requisiti stabiliti dalla stessa presuppone, in particolare, che un siffatto regime, per sua natura restrittivo della libera prestazione del servizio di cui trattasi, soddisfi le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva, vale a dire che sia non discriminatorio, giustificato da un motivo imperativo di interesse generale e proporzionato, ma anche che i criteri per il rilascio delle autorizzazioni previste da tale regime siano conformi all’articolo 10, paragrafo 2, della suddetta direttiva, vale a dire che siano non discriminatori, giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, commisurati all’obiettivo di interesse generale, chiari e inequivocabili, oggettivi, resi pubblici preventivamente, nonché trasparenti e accessibili (sentenza del 22 settembre 2020, Cali Apartments, C‑724/18 e C‑727/18, EU:C:2020:743, punto 57).

87

Ne consegue che la valutazione della conformità di una normativa di uno Stato membro che istituisce un siffatto regime di autorizzazione ai due articoli indicati al punto precedente, i quali enunciano obblighi chiari, precisi e incondizionati che conferiscono loro un effetto diretto, presuppone che siano valutati separatamente e in successione, anzitutto, il carattere giustificato del principio stesso dell’istituzione di tale regime, poi i criteri per il rilascio delle autorizzazioni previste da quest’ultimo (sentenza del 22 settembre 2020, Cali Apartments, C‑724/18 e C‑727/18, EU:C:2020:743, punto 58).

88

A tal riguardo, occorre rilevare che la decisione di rinvio fornisce alla Corte solo pochi elementi in grado di consentirle di fornire al giudice del rinvio una risposta utile.

89

Spetterà quindi a quest’ultimo valutare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti, se il regime di autorizzazione preventiva istituito dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale soddisfi effettivamente le due serie di requisiti ricordati ai punti 86 e 87 della presente sentenza (v., per analogia, sentenza del 22 settembre 2020, Cali Apartments, C‑724/18 e C‑727/18, EU:C:2020:743, punto 78).

90

Per quanto riguarda, tuttavia, la valutazione del carattere giustificato dei criteri che inquadrano l’esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti, occorre rilevare, al pari dell’avvocato generale ai paragrafi 99 e 100 delle sue conclusioni, che il subordinare il rilascio di un’autorizzazione a fornire un servizio al soddisfacimento di requisiti tecnici inadeguati al servizio interessato e, pertanto, generatori di oneri e di costi ingiustificati per i suoi prestatori non può essere conforme all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/123.

91

Ciò può avvenire in particolare, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, nel caso di un obbligo imposto ai prestatori di un servizio di intermediazione avente come oggetto, mediante un’applicazione per smartphone, quello di mettere in contatto, dietro remunerazione, persone che intendono effettuare uno spostamento nell’area urbana con tassisti autorizzati, di trasmettere corse a tali conducenti mediante un radioricetrasmettitore.

92

Infatti, un tale obbligo, che pone a carico tanto del prestatore del servizio di intermediazione quanto dei tassisti l’obbligo di disporre di un siffatto dispositivo di trasmissione e che impone altresì al prestatore del servizio di intermediazione di disporre di personale specifico incaricato della trasmissione della richiesta delle corse ai conducenti, è non solo inutile, ma anche privo di qualsiasi correlazione con le caratteristiche di un servizio che è interamente collegato alle capacità tecniche degli smartphone che consentono, senza intermediazione umana diretta, di localizzare sia i tassisti sia i loro clienti potenziali e di porli automaticamente in contatto.

93

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione nel modo seguente:

L’articolo 56 TFUE, l’articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2000/31, nonché l’articolo 16 della direttiva 2006/123 devono essere interpretati nel senso che non si applicano a una controversia i cui elementi rilevanti si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro.

L’articolo 4 della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una normativa di uno Stato membro che subordina la fornitura di un servizio di intermediazione, avente come oggetto, mediante un’applicazione per smartphone, quello di mettere in contatto, dietro retribuzione, persone che intendono effettuare uno spostamento nell’area urbana con tassisti autorizzati, e rientrante nella qualificazione di «servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31 che rinvia all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, all’ottenimento di un’autorizzazione preventiva a cui sono già sottoposti gli altri prestatori di servizi di prenotazione di taxi.

Gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che subordina la fornitura di un servizio di intermediazione, avente come oggetto, mediante un’applicazione per smartphone, quello di mettere in contatto, dietro retribuzione, persone che intendono effettuare uno spostamento nell’area urbana con tassisti autorizzati, all’ottenimento di un’autorizzazione preventiva all’esercizio della loro attività, qualora le condizioni per ottenere tale autorizzazione non soddisfino i requisiti previsti da tali articoli, in quanto impongono segnatamente requisiti tecnici inadeguati al servizio interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

94

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), che rinvia all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che costituisce un «servizio della società dell’informazione», ai sensi di tali disposizioni, un servizio di intermediazione consistente, mediante un’applicazione per smartphone, nel mettere in contatto, dietro retribuzione, persone che intendono effettuare uno spostamento nell’area urbana con tassisti autorizzati, per il quale il prestatore di detto servizio ha stipulato a tal fine contratti di fornitura di servizi con detti tassisti a fronte del pagamento di un canone mensile, ma non trasmette loro le richieste, non fissa il prezzo della corsa né ne garantisce l’incasso presso tali persone, le quali lo versano direttamente al tassista, e neppure esercita un controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti, né sul comportamento di questi ultimi.

 

2)

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 deve essere interpretato nel senso che non costituisce una «regola tecnica», ai sensi di tale disposizione, una normativa di un’autorità locale, che subordina la fornitura di un servizio di intermediazione, avente come oggetto, mediante un’applicazione per smartphone, quello di mettere in contatto, dietro retribuzione, persone che intendono effettuare uno spostamento nell’area urbana con tassisti autorizzati, e rientrante nella qualificazione di «servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, all’ottenimento di un’autorizzazione preventiva a cui sono già sottoposti gli altri prestatori di servizi di prenotazione di taxi.

 

3)

L’articolo 56 TFUE, l’articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2000/31, nonché l’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, devono essere interpretati nel senso che non si applicano a una controversia i cui elementi rilevanti si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro.

L’articolo 4 della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una normativa di uno Stato membro che subordina la fornitura di un servizio di intermediazione, avente come oggetto, mediante un’applicazione per smartphone, quello di mettere in contatto, dietro retribuzione, persone che intendono effettuare uno spostamento nell’area urbana con tassisti autorizzati, e rientrante nella qualificazione di «servizio della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, che rinvia all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, all’ottenimento di un’autorizzazione preventiva a cui sono già sottoposti gli altri prestatori di servizi di prenotazione di taxi.

Gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che subordina la fornitura di un servizio di intermediazione, avente come oggetto, mediante un’applicazione per smartphone, quello di mettere in contatto, dietro retribuzione, persone che intendono effettuare uno spostamento nell’area urbana con tassisti autorizzati, all’ottenimento di un’autorizzazione preventiva all’esercizio della loro attività, qualora le condizioni per ottenere tale autorizzazione non soddisfino i requisiti previsti da tali articoli, in quanto impongono segnatamente requisiti tecnici inadeguati al servizio interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.