SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

11 giugno 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti – Direttiva 76/308/CEE – Articolo 6, paragrafo 2, e articolo 10 – Direttiva 2008/55/CE Articolo 6, secondo comma, e articolo 10 – Credito fiscale dello Stato membro richiedente recuperato dallo Stato membro adito – Qualità di tale credito – Nozione di “privilegio” o “prelazione” – Compensazione legale tra detto credito e un debito fiscale dello Stato membro adito»

Nella causa C‑19/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio), con decisione del 20 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria l’11 gennaio 2019, nel procedimento

État belge

contro

Pantochim SA, in liquidazione,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, M. Safjan, L. Bay Larsen e C. Toader, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Pantochim SA, in liquidazione, da J. Oosterbosch, avocate;

per il governo belga, da P. Cottin, J.-C. Halleux e C. Pochet, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, inizialmente da A. Rubio González, successivamente da S. Jiménez García, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin, J. Jokubauskaitė e C. Perrin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 gennaio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 10 della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all’assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali (GU 1976, L 73, pag. 18), nonché dell’articolo 6, secondo comma, e dell’articolo 10 della direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (GU 2008, L 150, pag. 28).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’État belge (Stato belga) e la Pantochim SA, in liquidazione, in merito alla compensazione di un credito di quest’ultima nei confronti di tale Stato membro con un debito di tale società verso lo Stato tedesco.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 76/308

3

I considerando dal primo al terzo e ottavo della direttiva 76/308 enunciavano:

«considerando che allo stadio attuale un credito che forma oggetto di un titolo emesso dalle autorità di uno Stato membro non può essere ricuperato in un altro Stato membro;

considerando che le disposizioni nazionali in materia di ricupero rappresentano, per il solo fatto di avere un campo d’applicazione limitato al territorio nazionale, un ostacolo all’instaurazione o al funzionamento del mercato comune; che questa situazione non permette l’applicazione integrale ed equa delle regolamentazioni comunitarie, specialmente nel settore della politica agricola comune, e facilita l’attuazione di operazioni fraudolente;

considerando che è pertanto necessario emanare norme comuni di reciproca assistenza in materia di ricupero;

(...)

considerando che, quand’è indotta a procedere per conto dell’autorità richiedente al ricupero di un credito, l’autorità adita, se le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentono e d’intesa con l’autorità richiedente, deve poter concedere al debitore una dilazione di pagamento o un pagamento rateale; che gli interessi eventualmente da riscuotere a motivo della concessione di tali facilitazioni di pagamento devono essere trasferiti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente».

4

In forza dell’articolo 1 della direttiva 76/308, la stessa fissava le norme che dovevano essere contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri per garantire il ricupero in ogni Stato membro dei crediti rientranti nell’ambito di applicazione di tale direttiva, sorti in un altro Stato membro.

5

L’articolo 6 della richiamata direttiva così disponeva:

«1.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede, secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il ricupero dei crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede, al ricupero dei crediti facenti oggetto di un titolo che ne permetta l’esecuzione.

2.   A tal fine, ogni credito che sia oggetto di una domanda di ricupero è considerato credito dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, salva l’applicazione dell’articolo 12».

6

L’articolo 9 della medesima direttiva, come modificata dalla direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001 (GU 2001, L 175, pag. 17), prevedeva:

«1.   Il recupero è effettuato nella moneta dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita. L’autorità adita trasferisce all’autorità richiedente l’intero importo del credito da essa ricuperato.

2.   L’autorità adita può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede e previa consultazione dell’autorità richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi riscossi dall’autorità adita per tale dilazione di pagamento devono altresì essere trasferiti allo Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente.

(...)».

7

Ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 76/308:

«I crediti da ricuperare non godono di nessun privilegio nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita».

8

L’articolo 10 della direttiva 76/308, come modificata dalla direttiva 2001/44, era formulato nei termini seguenti:

«In deroga all’articolo 6, paragrafo 2, i crediti da recuperare non godono necessariamente del grado di prelazione dei crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita».

Direttiva 2008/55

9

I considerando 1 e 10 della direttiva 2008/55 così recitavano:

«(1)

La direttiva [76/308] è stata modificata in modo sostanziale a più riprese. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(...)

(10)

Quand’è indotta a procedere per conto dell’autorità richiedente al recupero di un credito, l’autorità adita, se le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentono e d’intesa con l’autorità richiedente, dovrebbe poter concedere al debitore una dilazione di pagamento o un pagamento rateale. Gli interessi eventualmente da riscuotere a motivo della concessione di tali facilitazioni di pagamento dovrebbero essere trasferiti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente».

10

Secondo l’articolo 1 della direttiva 2008/55, essa fissava le norme che dovevano essere contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri per garantire il recupero in ogni Stato membro dei crediti rientranti nell’ambito di applicazione di tale direttiva, sorti in un altro Stato membro.

11

L’articolo 6 di tale direttiva così disponeva:

«Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede, secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero dei crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui ha sede, al recupero dei crediti facenti oggetto di un titolo esecutivo.

A tal fine, ogni credito che sia oggetto di una domanda di recupero è considerato credito dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, salvo che si applichi l’articolo 12».

12

L’articolo 10 della suddetta direttiva così prevedeva:

«In deroga all’articolo 6, secondo comma, i crediti da recuperare non godono necessariamente del grado di prelazione dei crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita».

Diritto belga

13

La direttiva 76/308 è stata trasposta nel diritto belga con la loi du 20 juillet 1979 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures (legge del 20 luglio 1979 sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti relativi a taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure) (Moniteur belge del 30 agosto 1979, pag. 9457).

14

Ai sensi dell’articolo 12 di tale legge, nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: la «legge del 20 luglio 1979»):

«L’autorità belga adita procede ai recuperi richiesti dall’autorità estera richiedente come se si trattasse di crediti sorti nel regno».

15

L’articolo 15 della legge del 20 luglio 1979 era formulato nei termini seguenti:

«I crediti da recuperare non godono di alcun grado di prelazione».

16

L’articolo 334 della loi-programme du 27 décembre 2004 (legge programmatica del 27 dicembre 2004) (Moniteur belge del 31 dicembre 2004, pag. 87006), nella versione applicabile fino al 7 gennaio 2009, così recitava:

«Ogni somma da restituire o da versare a un debitore nell’ambito di applicazione delle disposizioni di legge in materia di imposte sul reddito e imposte assimilate, di imposta sul valore aggiunto o in forza delle norme di diritto civile relative alla ripetizione dell’indebito può essere destinata senza formalità dal funzionario competente al pagamento degli acconti, delle imposte sul reddito, delle imposte ad esse assimilate, dell’imposta sul valore aggiunto, a titolo di capitale, addizionali e aumenti, delle sanzioni amministrative o tributarie, degli interessi e delle spese dovuti da tale debitore, quando questi ultimi non sono contestati o non lo sono più.

Il comma precedente continua ad applicarsi in caso di pignoramento, cessione, o in caso di concorso di crediti o procedure di insolvenza».

17

L’articolo 334 della legge programmatica del 27 dicembre 2004, come modificato dall’articolo 194 della loi-programme du 22 décembre 2008 (legge programmatica del 22 dicembre 2008) (Moniteur belge del 29 dicembre 2008, pag. 68649), applicabile a decorrere dall’8 gennaio 2009, così disponeva:

«Ogni somma da restituire o da versare ad un soggetto, o nell’ambito dell’applicazione delle leggi fiscali che rientrino nella competenza del Service public fédéral Finances (Servizio pubblico federale delle finanze) o per la quale la riscossione e il recupero sono garantiti da tale Servizio pubblico federale, o in forza delle disposizioni di diritto civile relative alla ripetizione dell’indebito, può essere destinata senza formalità e a discrezione del funzionario competente al pagamento delle somme dovute da tale soggetto in applicazione delle leggi fiscali pertinenti o alla liquidazione di crediti fiscali o non fiscali la cui riscossione e il cui recupero sono effettuati dal Servizio pubblico federale delle finanze ai sensi di una disposizione avente forza di legge. Tale destinazione è limitata alla parte non contestata del credito nei suoi confronti.

Il comma precedente continua ad applicarsi in caso di pignoramento, cessione, o in caso di concorso di crediti o procedure di insolvenza».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18

La Pantochim è stata posta in liquidazione con sentenza del 26 giugno 2001 del Tribunal de commerce de Charleroi (Tribunale del commercio di Charleroi, Belgio).

19

Nell’ambito di tale liquidazione, lo Stato belga ha dichiarato un credito privilegiato in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), che è stato integralmente liquidato dalla Pantochim, nonché un credito dello Stato tedesco di importo pari a EUR 634257,50, comprensivo dell’IVA e degli interessi, che è stato ammesso al passivo di tale società in via chirografaria.

20

Dalla decisione di rinvio risulta che tale credito dello Stato tedesco è stato oggetto di una domanda di assistenza al recupero da parte di tale Stato membro e che non è stata sollevata alcuna contestazione in merito all’esistenza e alla regolarità di tale domanda.

21

Quanto alla Pantochim, essa detiene nei confronti dello Stato belga un credito risultante dall’applicazione di disposizioni in materia fiscale, che tale Stato intende compensare, sul fondamento dell’articolo 334 della legge programmatica del 27 dicembre 2004, con il suddetto credito dello Stato tedesco.

22

La Pantochim si è opposta a tale compensazione e ha adito il tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons (Tribunale di primo grado dell’Hainaut, sezione di Mons, Belgio), il quale ha dichiarato che lo Stato belga non era legittimato, in diritto, a opporre tale compensazione.

23

Con sentenza del 27 giugno 2016, la cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio) ha confermato tale decisione e ha condannato lo Stato belga a pagare alla Pantochim la somma di EUR 502991,47, maggiorata degli interessi.

24

Lo Stato belga ha impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio).

25

In tale contesto, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la disposizione secondo la quale il credito oggetto di una domanda di recupero “è considerato credito dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita”, come previsto dall’articolo 6, [secondo comma], della direttiva [2008/55], che sostituisce l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [76/308], debba essere interpretata nel senso che il credito dello Stato richiedente è assimilato a quello dello Stato adito, cosicché il credito dello Stato richiedente acquisisce la qualità di credito dello Stato adito.

2)

Se il termine “prelazione” di cui all’articolo 10 della direttiva [2008/55], e, prima della codificazione, all’articolo 10 della direttiva [76/308], debba essere inteso come il diritto di prelazione connesso al credito che conferisce a quest’ultimo il diritto a prevalere sugli altri crediti in caso di concorso, o come qualsiasi meccanismo che abbia l’effetto di portare, in caso di concorso, al pagamento in via preferenziale del credito.

Se la possibilità per l’amministrazione tributaria di operare, alle condizioni previste dall’articolo 334 della legge programmatica del 27 [dicembre] 2004, una compensazione in caso di concorso debba essere considerata una prelazione ai sensi dell’articolo 10 delle direttive precedentemente citate».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

26

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 76/308 e l’articolo 6, secondo comma, della direttiva 2008/55 debbano essere interpretati nel senso che il credito dello Stato membro richiedente è assimilato a un credito dello Stato membro adito ed acquisisce la qualità di credito di quest’ultimo.

27

In via preliminare, occorre rilevare che la direttiva 76/308 e la direttiva 2008/55, oggetto delle questioni pregiudiziali, benché ormai abrogate, erano in vigore all’epoca dei fatti della controversia principale. Invero, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, lo Stato belga ha proceduto all’imputazione, in liquidazione del credito dello Stato tedesco oggetto della domanda di recupero di cui trattasi nel procedimento principale, di diversi crediti fiscali che la Pantochim era legittimata a far valere presso l’amministrazione tributaria belga tra il 1o gennaio 2005 e il 20 aprile 2009.

28

Secondo l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 76/308 e l’articolo 6, secondo comma, della direttiva 2008/55, che devono, rispettivamente, essere letti in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 76/308 e con l’articolo 6, primo comma, della direttiva 2008/55, quando un credito è oggetto di una domanda di recupero, esso è «considerato» credito dello Stato membro adito, e quest’ultimo deve procedere al recupero di tale credito secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi di tale Stato membro.

29

Risulta quindi dalle formulazioni stesse dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 76/308 e dell’articolo 6, secondo comma, della direttiva 2008/55 che un credito che sia oggetto di una domanda di recupero non acquisisce la qualità di credito dello Stato membro adito, ma esso è «considerato» credito di tale Stato ai soli fini del suo recupero da parte di quest’ultimo, il quale è così chiamato ad esercitare le competenze e le procedure definite dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili ai crediti relativi a dazi o imposte identici o simili nel suo ordinamento giuridico (v., per analogia, sentenza del 26 aprile 2018, Donnellan, C‑34/17, EU:C:2018:282, punto 48).

30

Di conseguenza, se, in forza di tali disposizioni, lo Stato membro adito è tenuto, ai fini del recupero di un credito oggetto di una siffatta domanda, a trattarlo allo stesso modo dei propri crediti (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2010, Kyrian, C‑233/08, EU:C:2010:11, punto 43), ciò non implica una cessione del credito di cui trattasi dallo Stato membro richiedente allo Stato membro adito. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, tale credito rimane, da un punto di vista sostanziale, un credito dello Stato membro richiedente, distinto da quelli dello Stato membro adito.

31

Tale interpretazione è altresì corroborata dal tenore letterale dell’articolo 10 della direttiva 76/308, come modificata dalla direttiva 2001/44, e da quello dell’articolo 10 della direttiva 2008/55, ai sensi dei quali i crediti da recuperare non godono necessariamente del grado di prelazione dei crediti analoghi sorti nello Stato membro adito.

32

Risulta altresì dall’articolo 9 della direttiva 76/308, come modificata dalla direttiva 2001/44, e dall’articolo 9 della direttiva 2008/55 che il credito dello Stato membro richiedente, recuperato dallo Stato membro adito, non acquisisce la qualità di credito di quest’ultimo, poiché tali disposizioni prevedono che lo Stato membro adito è tenuto a trasferire allo Stato membro richiedente l’intero importo del credito recuperato nonché, se del caso, gli interessi dovuti per la concessione di una dilazione di pagamento.

33

Inoltre, dal considerando 8 della direttiva 76/308 e dal considerando 10 della direttiva 2008/55 risulta che, secondo l’intenzione del legislatore dell’Unione, lo Stato membro adito procede al recupero di un credito «per conto» dello Stato membro richiedente.

34

Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 76/308 e l’articolo 6, secondo comma, della direttiva 2008/55 devono essere interpretati nel senso che il credito dello Stato membro richiedente non è assimilato a un credito dello Stato membro adito e non acquisisce la qualità di credito di quest’ultimo.

Sulla seconda questione

35

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10 della direttiva 76/308 e l’articolo 10 della direttiva 2008/55 debbano essere interpretati nel senso che il termine «privilegio» o «prelazione», di cui a tali disposizioni, si riferisca a un diritto preferenziale che assiste un credito, che conferisce a quest’ultimo il diritto di prevalere sugli altri crediti in caso di concorso, o a qualsiasi meccanismo che abbia l’effetto di comportare, in caso di concorso, il pagamento in via preferenziale di tale credito. Tale giudice chiede altresì se l’articolo 10 della direttiva 76/308 e l’articolo 10 della direttiva 2008/55 debbano essere interpretati nel senso che la facoltà, di cui dispone l’amministrazione tributaria di uno Stato membro adito, di operare una compensazione in caso di concorso costituisca un «privilegio» o una «prelazione» ai sensi di tali disposizioni.

36

Occorre rilevare che le direttive 76/308 e 2008/55 non definiscono il termine «privilegio» o «prelazione» né contengono un rinvio al diritto degli Stati membri a tal fine.

37

Secondo la giurisprudenza della Corte, ai termini di una disposizione di diritto dell’Unione che non contiene alcun espresso rinvio al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata deve di regola essere data, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., segnatamente, sentenze del 13 ottobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, punto 44, e del 16 novembre 2017, Kozuba Premium Selection, C‑308/16, EU:C:2017:869, punto 38).

38

Per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dalle direttive 76/308 e 2008/55, occorre ricordare che, conformemente al loro rispettivo articolo 1, esse fissano norme comuni relative all’assistenza reciproca al fine di garantire il recupero in ogni Stato membro dei crediti rientranti nell’ambito di applicazione di tali direttive sorti in un altro Stato membro.

39

Dai considerando dal primo al terzo della direttiva 76/308 risulta che quest’ultima ha lo scopo di sopprimere gli ostacoli all’instaurazione e al funzionamento del mercato comune derivanti dalla limitazione territoriale dell’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali in materia di recupero (sentenza del 18 ottobre 2012, X, C‑498/10, EU:C:2012:635, punto 45).

40

Tale direttiva prevede infatti misure di assistenza sotto forma di comunicazione delle informazioni utili per il recupero, di notifica degli atti al destinatario nonché sotto forma di recupero dei crediti oggetto di un titolo eseguibile (sentenza del 18 ottobre 2012, X, C‑498/10, EU:C:2012:635, punto 46).

41

Per quanto riguarda il contesto delle disposizioni di cui trattasi, occorre ricordare che l’articolo 10 di detta direttiva prevede che i crediti da recuperare non godono di alcun privilegio nello Stato membro adito. Esso stabilisce quindi la regola secondo la quale i privilegi riconosciuti ai crediti dello Stato membro adito non sono concessi ai crediti oggetto di una domanda di recupero.

42

Tale articolo 10 è stato modificato dalla direttiva 2001/44, e poi sostituito dall’articolo 10 della direttiva 2008/55. Tali direttive hanno introdotto, in deroga a tale regola, la possibilità per lo Stato membro adito di concedere una prelazione ai crediti da recuperare dello Stato membro richiedente.

43

Tali disposizioni confermano il fatto che, anche se, come rilevato ai punti da 28 a 30 della presente sentenza, tali crediti devono, ai fini del loro recupero, essere trattati allo stesso modo dei crediti dello Stato membro adito, essi sono tuttavia distinti da questi ultimi e non godono, in linea di principio, di alcuna prelazione in tale Stato membro.

44

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre accogliere un’accezione ampia del termine «privilegio» o «prelazione», di cui alle suddette disposizioni, comprendente l’insieme dei meccanismi che consentono allo Stato membro adito di ottenere, in caso di concorso, il pagamento in via preferenziale o di prelazione dei suoi crediti, in deroga al principio della parità di trattamento dei creditori.

45

Per quanto riguarda la facoltà di compensazione di cui trattasi nel procedimento principale, di cui dispone l’amministrazione tributaria belga nei confronti dei propri crediti fiscali, le indicazioni fornite dal giudice del rinvio non consentono di stabilire se il ricorso a tale facoltà consenta a detta amministrazione di ottenere, in caso di concorso, un pagamento in via preferenziale o di prelazione dei suoi crediti o se costituisca un meccanismo di compensazione di diritto comune.

46

Nell’ipotesi in cui detta facoltà costituisse un meccanismo di compensazione di diritto comune, destinato a semplificare la procedura di recupero, senza conferire allo Stato belga un diritto di preferenza o di prelazione ai fini del pagamento dei suoi crediti né un qualsivoglia privilegio che deroghi al principio della parità di trattamento dei creditori, essa dovrebbe essere considerata rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 della direttiva 76/308 e dell’articolo 6 della direttiva 2008/55, cosicché tale Stato dovrebbe farvi ricorso anche per recuperare i crediti di un altro Stato membro che siano oggetto di una domanda di recupero, ai sensi di tali direttive.

47

Nell’ipotesi contraria, in cui il ricorso alla facoltà di compensazione di cui al procedimento principale avesse l’effetto di conferire allo Stato belga un siffatto diritto di preferenza o di prelazione di cui non disporrebbero gli altri creditori, tale facoltà costituirebbe, in quanto deroga al principio della parità di trattamento dei creditori che si trovano in una situazione di concorso, un «privilegio» o una «prelazione», ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 76/308 e dell’articolo 10 della direttiva 2008/55.

48

In tale ipotesi, lo Stato belga non potrebbe avvalersi di detta facoltà al fine di recuperare i crediti di un altro Stato membro che siano oggetto di una domanda di recupero, ai sensi di tali direttive, poiché dalla decisione di rinvio risulta che, conformemente all’articolo 15 della legge del 20 luglio 1979, i crediti da recuperare non godono di alcun grado di prelazione.

49

In ogni caso, occorre sottolineare che lo Stato membro adito può avvalersi di una facoltà di compensazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale soltanto a vantaggio e a beneficio dello Stato membro richiedente.

50

In tale contesto, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che:

l’articolo 10 della direttiva 76/308 e l’articolo 10 della direttiva 2008/55 devono essere interpretati nel senso che il termine «privilegio» o «prelazione», di cui a tali disposizioni, fa riferimento a qualsiasi meccanismo che ha per effetto di comportare, in caso di concorso, il pagamento in via preferenziale di un credito.

l’articolo 10 della direttiva 76/308 e l’articolo 10 della direttiva 2008/55 devono essere interpretati nel senso che la facoltà, di cui dispone lo Stato membro adito, di operare una compensazione in caso di concorso costituisce un privilegio o una prelazione, ai sensi di tali disposizioni, qualora il ricorso a tale facoltà abbia l’effetto di conferire a tale Stato membro un diritto di preferenza o di prelazione ai fini del pagamento dei suoi crediti, di cui non dispongono gli altri creditori, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

51

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all’assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali, e l’articolo 6, secondo comma, della direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, devono essere interpretati nel senso che il credito dello Stato membro richiedente non è assimilato a un credito dello Stato membro adito e non acquisisce la qualità di credito di quest’ultimo.

 

2)

L’articolo 10 della direttiva 76/308 e l’articolo 10 della direttiva 2008/55 devono essere interpretati nel senso che:

il termine «privilegio» o «prelazione», di cui a tali disposizioni, fa riferimento a qualsiasi meccanismo che ha per effetto di comportare, in caso di concorso, il pagamento in via preferenziale di un credito;

la facoltà, di cui dispone lo Stato membro adito, di operare una compensazione in caso di concorso costituisce un privilegio o una prelazione, ai sensi di tali disposizioni, qualora il ricorso a tale facoltà abbia l’effetto di conferire a tale Stato membro un diritto di preferenza o di prelazione ai fini del pagamento dei suoi crediti, di cui non dispongono gli altri creditori, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.