CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

EVGENI TANCHEV

presentate il 6 ottobre 2021 ( 1 )

Causa C‑881/19

Tesco Stores ČR a.s.

contro

Ministerstvo zemědělství

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca)]

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Normativa in materia di informazioni sugli alimenti – Ravvicinamento delle legislazioni – Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – Etichettatura degli alimenti – Prodotti di cacao e di cioccolato – Elenco degli ingredienti di un alimento destinato ai consumatori in uno Stato membro – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Direttiva 2000/36/CE»

1.

La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dal Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca), riguarda l’uso della denominazione di un ingrediente composto nell’elenco obbligatorio degli ingredienti di un alimento commercializzato in uno Stato membro. La ricorrente nel procedimento principale ha commercializzato nella Repubblica ceca taluni prodotti contenenti, tra gli altri ingredienti, un ingrediente composto la cui specifica designazione è definita nella direttiva 2000/36/CE (in prosieguo: la «direttiva sul cioccolato») ( 2 ). La ricorrente nel procedimento principale ha utilizzato la propria traduzione in lingua ceca delle versioni ufficiali in lingua polacca e/o tedesca della designazione di tale prodotto, anziché quella prevista nella versione in lingua ceca della direttiva sul cioccolato.

2.

Nella fase attuale del procedimento, le autorità competenti ceche ritengono che soltanto la versione in lingua ceca di tale designazione specificamente definita nella direttiva sul cioccolato dispensi la ricorrente dal precisare il contenuto di tale ingrediente composto, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 (in prosieguo: il «regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti») ( 3 ) all’atto della commercializzazione del prodotto nella Repubblica ceca. La ricorrente nel procedimento principale non concorda, sostenendo che le dovrebbe essere consentito utilizzare la propria traduzione in lingua ceca di una qualsiasi delle versioni linguistiche ufficiali della direttiva sul cioccolato, e che essa non è tenuta a specificare gli ingredienti dell’ingrediente composto nell’elenco degli ingredienti dei prodotti commercializzati.

I. Contesto normativo

A.   Direttiva 2000/36

3.

L’articolo 3 della direttiva sul cioccolato così dispone:

«La direttiva 79/112/CEE [ ( 4 )] si applica ai prodotti definiti nell’allegato I, fatte salve le seguenti condizioni:

1)

Le denominazioni di vendita di cui all’allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designarli.

(…)».

4.

L’allegato I della direttiva sul cioccolato, intitolato «Denominazioni di vendita, definizioni e caratteristiche dei prodotti», prevede, nella parte A (Denominazioni di vendita e definizioni), al punto 2:

«(…)

c) Cioccolato in polvere

Il prodotto consistente in un miscuglio di cacao in polvere e zuccheri, contenente non meno del 32% di cacao in polvere.

(…)».

5.

La versione in lingua ceca di tale disposizione contiene la designazione unica «čokoláda v prášku» per detto prodotto.

B.   Regolamento n. 1169/2011

6.

L’articolo 2 del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti, rubricato «Definizioni», prevede quanto segue:

«(…)

2.   Si applicano (...) le seguenti definizioni:

(…)

h)

“ingrediente composto”: un ingrediente che è esso stesso il prodotto di più ingredienti;

(…)

n)

“denominazione legale”: la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell’Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l’alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività;

(…)».

7.

L’articolo 9 del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti, rubricato «Elenco delle indicazioni obbligatorie», così dispone:

«1.   Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

(…)

b) l’elenco degli ingredienti;

(…)».

8.

L’articolo 15 del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti, rubricato «Requisiti linguistici», prevede quanto segue:

«1.   Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 3, le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato.

(…)».

9.

L’articolo 17 del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti, rubricato «Denominazione dell’alimento», così recita:

«1.   La denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva.

(…)».

10.

L’articolo 18 del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti, rubricato «Elenco degli ingredienti», prevede quanto segue:

«1.   L’elenco degli ingredienti reca un’intestazione o è preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola “ingredienti” o la comprende. L’elenco comprende tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento.

2.   Gli ingredienti sono designati, se del caso, con la loro denominazione specifica, conformemente alle regole previste all’articolo 17 e all’allegato VI.

(…)».

11.

La parte E dell’allegato VII del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti, intitolata «Designazione degli ingredienti composti», è così formulata:

«1. Un ingrediente composto può figurare nell’elenco degli ingredienti sotto la sua designazione, nella misura in cui essa è prevista dalla regolamentazione o fissata dall’uso, in rapporto al suo peso globale, e deve essere immediatamente seguita dall’elenco dei suoi ingredienti.

2. Fatto salvo l’articolo 21, l’elenco degli ingredienti previsto per gli ingredienti composti non è obbligatorio:

a)

quando la composizione dell’ingrediente composto è definita nel quadro di disposizioni vigenti dell’Unione e nella misura in cui l’ingrediente composto interviene per meno del 2% nel prodotto finito; tuttavia, tale disposizione non si applica agli additivi alimentari, fatto salvo l’articolo 20, lettere da a) a d);

(…)».

II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

12.

Il gruppo Tesco è un rivenditore multinazionale che gestisce supermercati, fra l’altro, nella Repubblica ceca. La sua controllata ceca, la Tesco Stores ČR a.s. (in prosieguo: la «Tesco»), ha commercializzato taluni prodotti alimentari con il marchio «Monte» nei suoi negozi cechi. I prodotti in questione ( 5 ) erano etichettati con un elenco di ingredienti (richiesto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti), nel quale figurava l’espressione «čokoládový prášek», senza l’indicazione degli ingredienti costitutivi di tale ingrediente composto. Tale termine o espressione significherebbe, secondo una traduzione libera, qualcosa di simile a «powder of chocolate» («polvere di cioccolato») in lingua inglese.

13.

In data 27 maggio 2016 lo Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát v Brně (Ufficio di ispezione di Brno dell’Autorità nazionale di controllo agroalimentare, Repubblica ceca) ha ordinato il ritiro dal mercato di tali prodotti, poiché nel loro elenco di ingredienti figurava l’espressione «čokoládový prášek», senza l’indicazione dell’elenco degli ingredienti di tale ingrediente composto, come richiesto dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafi 1 e 4, del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti, e ne ha vietato l’ulteriore commercializzazione.

14.

In data 1o giugno 2016 la Tesco ha presentato un’eccezione avverso i suddetti provvedimenti. Il 6 giugno 2016 l’Autorità nazionale di controllo agroalimentare ha inizialmente accolto tale eccezione e ha revocato detti provvedimenti. Tuttavia, in un secondo momento, l’Ufficio di ispezione centrale dell’Autorità nazionale di controllo agroalimentare ha riformato, con decisione del 2 febbraio 2017, la succitata decisione del 6 giugno 2016, rigettando l’eccezione e confermando i provvedimenti del 27 maggio 2016. La Tesco ha presentato opposizione contro le decisioni del 2 febbraio 2017. Tale opposizione è stata respinta con le decisioni del resistente del 21 aprile 2017.

15.

La Tesco ha proposto ricorso avverso le decisioni del resistente del 21 aprile 2017 dinanzi al Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno). Con sentenza del 26 febbraio 2019 tale ricorso è stato respinto. Sulla base di un ricorso amministrativo per cassazione della Tesco, il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca) ha annullato, mediante sentenza dell’11 luglio 2019, la sentenza del Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno) del 26 febbraio 2019, rinviando la causa a tale giudice.

16.

Il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) ha sostanzialmente condiviso la tesi della Tesco secondo cui le era consentito utilizzare la designazione «čokoládový prášek» anziché la designazione «čokoláda v prášku» per l’ingrediente composto in questione e non era tenuta a indicare gli ingredienti di cui tale ingrediente composto era costituito nell’elenco degli ingredienti dei prodotti di cui trattasi.

17.

Il Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno), vincolato al parere legale del Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa), nutre dubbi quanto alla correttezza dell’analisi del Nejvyšší správní soud per quanto concerne taluni elementi del diritto dell’Unione. Esso ha quindi proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale e ha chiesto alla Corte indicazioni sulla seguente questione:

«Se la regola contenuta nell’allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del regolamento [n. 1169/2011] debba essere interpretata nel senso che, con riguardo agli alimenti destinati al consumatore finale nella Repubblica ceca, sia possibile indicare, all’interno della composizione di un prodotto, un ingrediente composto, definito nell’allegato I, parte A, punto 2, lettera c), della direttiva [2000/36/CE], senza definirne la composizione soltanto nel caso in cui tale ingrediente composto sia esattamente definito in etichetta secondo la versione in lingua ceca dell’allegato I della direttiva 2000/36/CE».

18.

La Tesco, il Ministero dell’Agricoltura, il governo ceco e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Non essendone stata fatta richiesta, non si è tenuta udienza. La Corte ha sottoposto alle parti taluni quesiti cui rispondere per iscritto. Tutte le parti hanno risposto per iscritto ai quesiti loro rivolti entro i termini.

III. Analisi

A.   Osservazioni preliminari

19.

Il giudice del rinvio afferma, nella decisione di rinvio, di essere vincolato dal parere legale del Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa). Ciò nonostante, il giudice del rinvio ritiene che non gli sia vietato esercitare il diritto di cui all’articolo 267 TFUE di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.

20.

Ciò è incontestabilmente corretto. Come la Corte ha chiaramente affermato nella sentenza del 5 ottobre 2010, Elchinov (C‑173/09, EU:C:2010:581), citata dal giudice del rinvio nella decisione di rinvio, non soltanto un giudice di grado inferiore ha il diritto di adire la Corte in via pregiudiziale in qualsiasi momento esso ritenga opportuno, ma dopo aver esercitato la facoltà ad esso attribuita dall’articolo 267, secondo comma, TFUE, tale giudice è vincolato, ai fini della soluzione della controversia principale, dall’interpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla Corte e deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni dell’organo giurisdizionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione di detta interpretazione, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione ( 6 ).

21.

L’allegato VII del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti contiene una «Parte E – Designazione degli ingredienti composti». A determinate condizioni, il punto 1 della parte E consente di includere un ingrediente composto, sotto la sua designazione, nell’elenco obbligatorio degli ingredienti richiesto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti, quando la designazione dell’ingrediente composto è immediatamente seguita dall’elenco dei suoi ingredienti. Il punto 2, lettera a), della parte E prevede un’eccezione all’elenco, altrimenti obbligatorio, previsto per gli ingredienti degli ingredienti composti «quando la composizione dell’ingrediente composto è definita nel quadro di disposizioni vigenti dell’Unione» e l’ingrediente composto interviene per meno del 2% nel prodotto finito (in prosieguo: l’«eccezione concernente l’elenco degli ingredienti composti»).

22.

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la normativa dell’Unione imponga che un ingrediente composto corrispondente a un prodotto definito nell’allegato I della direttiva sul cioccolato sia indicato, nell’elenco degli ingredienti richiesto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti, mediante la designazione attribuita a tale prodotto nell’allegato di cui trattasi ai fini dell’applicazione dell’eccezione concernente l’elenco degli ingredienti composti.

23.

Sulla base delle risposte della Tesco ai quesiti posti dalla Corte, l’ingrediente composto in questione, al quale farò riferimento, nelle presenti conclusioni, come al «cioccolato in polvere», conteneva una quantità di polvere di cacao pari al 32%, come richiesto ai fini della sua designazione, ai sensi del dell’allegato I, parte A, punto 2, lettera c), della direttiva sul cioccolato, come «čokoláda v prášku» in lingua ceca, «Schokoladenpulver» in lingua tedesca, «proszek czekoladowy» o «czekolada w proszku» in lingua polacca e «powdered chocolate» o «chocolate in powder» in lingua inglese.

24.

Inoltre, alla luce delle risposte della Tesco, i vari prodotti «Monte» di cui trattasi contenevano soltanto lo 0,5% (e, quindi, meno del 2%) di tale ingrediente composto. Ai fini delle presenti conclusioni, partirò dal presupposto che tali affermazioni siano veridiche ed esatte.

25.

La questione sottoposta alla Corte, quindi, non verte sul contenuto concreto né sulla composizione degli ingredienti fisici dei prodotti Monte. Piuttosto, la questione posta alla Corte verte unicamente sulla descrizione di un ingrediente composto di tali prodotti e sui requisiti derivanti dalla normativa dell’Unione in materia di informazioni sugli alimenti quanto al modo in cui tale ingrediente composto deve essere descritto, in un elenco degli ingredienti, in una specifica lingua ufficiale dell’Unione europea, nella fattispecie il ceco. A tal riguardo, il giudice del rinvio ha chiesto specificamente se sia richiesto, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, un elenco degli ingredienti dell’ingrediente composto di cui trattasi.

26.

Il giudice del rinvio non ha chiesto alla Corte indicazioni sulla questione se l’uso di termini diversi da quelli previsti nell’allegato I della direttiva sul cioccolato, nella specie «čokoláda v prášku», sia ammissibile alla luce della normativa dell’Unione in materia di informazioni sugli alimenti, ma soltanto se, nel caso in cui siano impiegati termini diversi, debba essere fornito, per tale ingrediente, un elenco degli ingredienti. Queste due questioni, tuttavia, appaiono intrinsecamente connesse alla normativa dell’Unione pertinente. Mi sono dunque adoperato per analizzarle entrambe.

27.

Sono giunto alla conclusione che un siffatto ingrediente composto deve essere descritto in un elenco degli ingredienti mediante la sua denominazione legale, quale definita dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti, qualora tale denominazione esista, e che l’omissione di un elenco degli ingredienti di siffatto ingrediente composto è giustificata soltanto quando la composizione di tale ingrediente composto è definita da disposizioni in vigore dell’Unione e la denominazione o designazione prevista per tale ingrediente è utilizzata nell’elenco degli ingredienti del prodotto alimentare in questione.

B.   Equivalenza delle versioni linguistiche

28.

La Tesco non ha utilizzato, per i prodotti Monte di cui trattasi, i termini previsti per il cioccolato in polvere figuranti nella versione in lingua ceca della direttiva sul cioccolato, ossia «čokoláda v prášku». Di converso, la Tesco ha tradotto in ceco le etichette in lingua polacca e/o tedesca dei prodotti di cui trattasi. Tali etichette utilizzavano i termini previsti per la designazione del cioccolato in polvere in lingua polacca e tedesca. Tali traduzioni sono sfociate nell’impiego dei termini «čokoládový prášek» per designare l’ingrediente composto di cui trattasi nell’elenco degli ingredienti di tali prodotti in lingua ceca.

29.

La Tesco afferma, in sostanza, che tutte le versioni linguistiche della direttiva sul cioccolato fanno ugualmente fede, e che da tale principio discende che essa può utilizzare una qualsiasi di tali versioni linguistiche come punto di partenza per una traduzione fedele in lingua ceca delle sue etichette, redatte in una qualsiasi delle altre lingue ufficiali dell’Unione europea (nella fattispecie, le lingue tedesca e/o polacca). La Tesco sottolinea che le varie versioni linguistiche della direttiva sul cioccolato non corrispondono esattamente (letteralmente) le une alle altre. Talune versioni linguistiche (come quelle in lingua inglese e polacca) consentono di utilizzare due o persino tre (la versione in lingua neerlandese) diverse espressioni per il cioccolato in polvere, mentre altre versioni (fra cui quella in lingua ceca) ne prevedono soltanto una.

30.

Secondo la Tesco, un obbligo ad essa imposto di utilizzare la versione in lingua ceca della direttiva sul cioccolato violerebbe il principio di equivalenza delle versioni linguistiche della direttiva.

31.

Secondo quanto indicato nella decisione di rinvio, il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) condivide, in sostanza, tale opinione. Tale giudice ha dichiarato che obbligare la Tesco a utilizzare la designazione in lingua ceca del cioccolato in polvere di cui all’allegato I, parte A, punto 2, lettera c), della direttiva sul cioccolato determinerebbe la presunzione secondo cui in tale Stato membro si applicherebbe soltanto la versione ceca di detta direttiva. Il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) si è basato sul carattere egualmente vincolante di tutte le versioni linguistiche degli atti giuridici dell’Unione e ha respinto l’idea che l’etichettatura dei prodotti di cioccolato nella Repubblica ceca sia disciplinata esclusivamente dalla versione in lingua ceca della direttiva sul cioccolato.

32.

In sostanza, il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) ha ritenuto che tale idea sarebbe contraria alla giurisprudenza della Corte concernente l’equivalenza delle versioni linguistiche e, soprattutto, al principio della libera circolazione delle merci e all’obiettivo di armonizzazione dell’etichettatura degli alimenti. Esso ha ritenuto che lo scopo di tale armonizzazione sia consentire a un produttore o a un fornitore di utilizzare le informazioni che esso indica già sul suo prodotto, conformemente alla direttiva sul cioccolato, mediante la semplice traduzione di tale informazione in una lingua compresa dai consumatori presso i quali il prodotto è commercializzato.

33.

Non condivido nessuna di queste considerazioni.

34.

In primo luogo, a mio avviso, l’equivalenza delle versioni linguistiche del diritto dell’Unione non significa che un operatore economico possa scegliere la versione linguistica che preferisce di un atto di diritto derivato dell’Unione, tradurla come reputa opportuno, e utilizzare tale traduzione, più o meno fedele, come se fosse tratta dal testo ufficiale della normativa dell’Unione in questione.

35.

Come sottolineato dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa), citando, in particolare, la sentenza della Corte del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. (283/81, EU:C:1982:335, punto 18), le varie versioni linguistiche nelle quali le norme dell’Unione sono redatte fanno fede nella stessa misura.

36.

Pertanto, come dichiarato in seguito dalla Corte, nello stesso punto della sentenza Cilfit e a., «[l]’interpretazione di una norma [dell’Unione] comporta (...) il raffronto di tali versioni». Tuttavia, come statuito dalla Corte al punto 19 di tale sentenza, anche nel caso di piena concordanza delle versioni linguistiche, il diritto dell’Unione impiega una terminologia che gli è propria. Le nozioni giuridiche non presentano necessariamente lo stesso contenuto nel diritto dell’Unione e nei vari diritti nazionali. Infine, ogni disposizione del diritto dell’Unione va ricollocata nel proprio contesto e interpretata alla luce dell’insieme delle disposizioni del suddetto diritto, delle sue finalità, nonché del suo stadio di evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione di cui trattasi.

37.

Le versioni linguistiche di un atto dell’Unione sono destinate a essere equivalenti. Eccezionalmente, nel caso in cui tali versioni divergano, si pongono questioni interpretative che devono essere risolte al fine di preservare l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione.

38.

Tali questioni non possono essere risolte mediante un ricorso a una gerarchia delle versioni linguistiche o dando priorità alla maggioranza di tali versioni. La Corte ha pertanto costantemente statuito che occorre, in tal caso, interpretare la disposizione di cui trattasi in funzione dell’impianto generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte, e che la formulazione utilizzata in una o più versioni linguistiche di un atto non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di tale atto né si può attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Tale modo di procedere sarebbe, infatti, in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell’Unione ( 7 ).

39.

Il principio di pari autenticità e la giurisprudenza della Corte concernente le versioni linguistiche divergenti di atti legislativi dell’Unione non depongono affatto a favore del diritto di un operatore economico di scegliere la versione linguistica di una direttiva o di un regolamento che preferisce e, in seguito, utilizzare la propria traduzione di termini e designazioni definiti figuranti in tale versione come se si trattasse di termini e designazioni ricavati dalla versione ufficiale nella lingua corrispondente.

40.

Inoltre, consentire l’uso della versione linguistica prescelta di un termine o di una designazione definiti come base per la traduzione in altre lingue equivarrebbe a conferire a tale versione un rango più elevato rispetto alle altre. Consentire a tutti gli operatori economici di compiere siffatte scelte e, in seguito, di tradurre a loro piacimento le versioni scelte condurrebbe inevitabilmente a enormi incoerenze, poiché ciascun operatore economico privato potrebbe creare il proprio insieme di versioni linguistiche di tali termini o designazioni. Ciò rappresenta l’antitesi dell’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione.

C.   Assenza di un reale problema di divergenza fra versioni linguistiche

41.

Nel caso di specie, tuttavia, ritengo che non vi sia alcun reale problema di divergenza fra versioni linguistiche. Vi è disaccordo quanto al significato del testo del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti e della direttiva sul cioccolato e a ciò che essi impongono a un operatore economico quale la Tesco, ma tale disaccordo non discende da una divergenza fra le versioni linguistiche dei due atti legislativi. Di converso, il disaccordo verte sulla questione se un operatore economico sia tenuto a utilizzare la designazione di un determinato ingrediente composto quale figurante nella pertinente versione linguistica della normativa derivata dell’Unione che lo definisce (in questo caso, la direttiva sul cioccolato) nell’elenco degli ingredienti che deve fornire ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti o se possa sostituirla con la propria traduzione di un’altra versione ufficiale della direttiva sul cioccolato nella lingua o nelle lingue che devono essere utilizzate per l’elenco degli ingredienti ai sensi dell’articolo 15 del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti, e trattare tale traduzione come produttiva degli effetti della versione ufficiale.

42.

Non risulta che vi sia disaccordo tra le parti quanto ai criteri che un prodotto di cioccolato deve soddisfare al fine di rientrare nella designazione di «cioccolato in polvere» o «čokoláda v prášku», segnatamente, in sostanza, il fatto che l’ingrediente debba essere composto da un miscuglio di cacao in polvere e zuccheri, contenente non meno del 32% di cacao in polvere.

43.

Lo stesso vale per le disposizioni pertinenti del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti. Per quanto riguarda tali disposizioni, non è stata segnalata alla Corte, nel corso del procedimento, alcuna divergenza fra le versioni linguistiche, e una rapida lettura di una serie di versioni linguistiche selezionate (in lingua bulgara, ceca, danese, inglese, francese, tedesca e polacca) rivela che esse hanno tutte lo stesso significato.

44.

Il semplice fatto che le varie versioni linguistiche utilizzino designazioni diverse per un determinato alimento non costituisce una divergenza fra versioni linguistiche, poiché una caratteristica di base del multilinguismo è che un dato elemento possieda denominazioni o designazioni distinte nelle varie versioni linguistiche. Il fatto che talune versioni linguistiche prevedano due o tre designazioni alternative per uno stesso alimento e altre versioni linguistiche ne prevedano una soltanto non modifica tale conclusione.

45.

Le circostanze di fatto di cui al procedimento principale, come descritte dal giudice del rinvio nella decisione di rinvio, non riguardano una situazione in cui la Tesco abbia utilizzato una designazione ufficiale in una lingua e, in seguito, si sia imbattuta in un’altra versione linguistica della pertinente disposizione del diritto dell’Unione dotata di un significato diverso. Ciò che la Tesco ha fatto è sostituire termini definiti per una determinata designazione in una data lingua (ceco) con termini di sua invenzione, tratti da una traduzione letterale (più o meno fedele), in ceco, di una o due altre versioni linguistiche di uno o più termini previsti per tale particolare designazione.

46.

La questione pregiudiziale non verte, dunque, su versioni linguistiche divergenti, bensì sulla questione se sia richiesto l’impiego di uno specifico termine definito ai fini di un determinato obiettivo ai sensi delle pertinenti disposizioni di diritto dell’Unione.

47.

La risposta a tale questione discende, a mio avviso, dall’interpretazione del testo delle disposizioni di cui trattasi, dal contesto nel quale esse si collocano, dagli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione mediante tali disposizioni, nonché dall’impianto generale della normativa in cui tali disposizioni si inseriscono.

D.   Interpretazione letterale del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti e della direttiva sul cioccolato

1. Se l’uso della designazione «čokoláda v prášku» in un elenco degli ingredienti sia obbligatoria ai fini della descrizione, in lingua ceca, di un ingrediente composto classificato come cioccolato in polvere

48.

L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti esige che l’elenco degli ingredienti «comprend[a] tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di peso (...)». L’articolo 18, paragrafo 2, di tale regolamento precisa che «[g]li ingredienti sono designati, se del caso, con la loro denominazione specifica, conformemente alle regole previste all’articolo 17 (…)». L’articolo 17, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede, a sua volta, che «[l]a denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva».

49.

L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti stabilisce, quindi, una chiara gerarchia, ai sensi della quale occorre dare priorità alla denominazione legale dell’alimento, mentre una denominazione usuale o descrittiva può essere utilizzata soltanto in mancanza di una denominazione legale per l’alimento di cui trattasi.

50.

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti fornisce una definizione di «denominazione legale», che contiene una propria gerarchia. La denominazione legale di un alimento è la denominazione prescritta dalle disposizioni dell’Unione ad esso applicabili. Soltanto in mancanza di tali disposizioni dell’Unione, la denominazione legale dell’alimento è quella prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l’alimento è venduto al consumatore finale.

51.

Secondo la risposta della Tesco ai quesiti scritti della Corte, l’ingrediente composto nei prodotti Monte di cui trattasi è costituito da «cacao» e da zucchero, contiene non meno del 32% di cacao ed è «totalmente conforme ai requisiti della direttiva». Interpreto tale affermazione nel senso che per «cacao» si intende il cacao in polvere, quale definito nell’allegato I, parte A, punto 2, lettera a), della direttiva sul cioccolato, e che l’ingrediente composto contenuto nei prodotti Monte di cui trattasi soddisfa effettivamente i requisiti richiesti per la sua designazione come cioccolato in polvere ai sensi di tale direttiva.

52.

Ciò significa che l’ingrediente composto possiede una denominazione legale in ceco, ai sensi del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti, sulla base della prima parte della definizione contenuta nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera n), di tale regolamento. Detta denominazione legale è la designazione figurante nell’allegato I, parte A, punto 2, lettera c), della direttiva sul cioccolato, ossia «čokoláda v prášku».

53.

Di converso, «čokoládový prášek» non sembra avere alcun significato ufficiale nel contesto del diritto dell’Unione. Nessuna delle parti nel procedimento dinanzi alla Corte ha sottoposto all’attenzione della Corte un eventuale significato ufficiale di tale espressione, e non sono a conoscenza di altri elementi che le permetterebbero di qualificarla come una denominazione legale dell’ingrediente composto in questione, sulla base della prima parte della definizione contenuta nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti. Una ricerca testuale su EUR-Lex, la banca dati ufficiale online di documenti giuridici dell’Unione (https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html), dell’espressione «čokoládový prášek» in lingua ceca non fornisce alcun risultato, mentre una simile ricerca dell’espressione «čokoláda v prášku» fornisce 12 risultati ( 8 ). Nessuna delle parti ha segnalato alla Corte, nel corso del procedimento, una definizione legale in lingua ceca di «čokoládový prášek». In ogni caso, una definizione legale in lingua ceca di «čokoládový prášek», qualora esistente, non costituirebbe una «denominazione legale» ai fini del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti, dal momento che per il prodotto di cui trattasi esiste tale denominazione, vale a dire «čokoláda v prášku», nella normativa dell’Unione. Pertanto, la seconda parte della definizione di «denominazione legale» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti non viene in considerazione.

54.

Ritengo pertanto che un’analisi testuale delle pertinenti disposizioni della direttiva sul cioccolato e del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti consenta di concludere che l’uso della designazione «čokoláda v prášku» nell’elenco degli ingredienti di un alimento è obbligatoria ai fini della descrizione, in lingua ceca, di un ingrediente composto classificato come cioccolato in polvere secondo i criteri di cui all’allegato I, parte A, punto 2, lettera c), della direttiva sul cioccolato.

55.

Tale conclusione è corroborata anche dall’articolo 3 della direttiva sul cioccolato, il quale prevede che la direttiva 79/112 ( 9 ) si applica ai prodotti definiti nell’allegato I della direttiva sul cioccolato (il cioccolato in polvere è uno di tali prodotti), a condizione, fra l’altro, che «[l]e denominazioni di vendita di cui [a tale] allegato (...) [siano] utilizzate nel commercio per designarli». Tale conclusione è valida, a mio avviso, indipendentemente dal fatto che sia fornito o meno un elenco degli ingredienti di tale ingrediente composto.

2. Se sia richiesto un elenco degli ingredienti del cioccolato in polvere qualora tale ingrediente composto sia designato come «čokoládový prášek» in un elenco degli ingredienti in lingua ceca

56.

L’allegato VII del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti contiene una parte E, rubricata «Designazione degli ingredienti composti». Il punto 1 di tale parte consente di includere un ingrediente composto nell’elenco degli ingredienti «nella misura in cui [la designazione dell’ingrediente composto] è prevista dalla regolamentazione o fissata dall’uso» e la sua indicazione in tale elenco è «immediatamente seguita dall’elenco dei suoi ingredienti». Il punto 2 della medesima parte stabilisce che l’elenco degli ingredienti non è obbligatorio quando «la composizione dell’ingrediente composto è definita nel quadro di disposizioni vigenti dell’Unione» e l’ingrediente composto interviene per meno del 2% nel prodotto finito.

57.

Nella causa dinanzi alla Corte non era stato fornito un elenco degli ingredienti dell’ingrediente composto ed era stata utilizzata una designazione diversa dalla denominazione legale dell’ingrediente composto. Anche qualora la Corte non concordi con la mia analisi di cui ai paragrafi da 48 a 55 delle presenti conclusioni e ritenga che l’impiego della designazione «čokoládový prášek» per il cioccolato in polvere sia ammissibile in un elenco degli ingredienti in lingua ceca, l’omissione dell’elenco degli ingredienti di detto ingrediente composto sarebbe ammissibile soltanto se la composizione di «čokoládový prášek» fosse «definita nel quadro di disposizioni vigenti dell’Unione» ( 10 ).

58.

Anche se l’ingrediente fisico descritto nell’elenco degli ingredienti dei prodotti Monte di cui trattasi con l’espressione «čokoládový prášek» soddisfaceva, presumibilmente, i requisiti del cioccolato in polvere, non risulta esservi alcuna definizione di alimento o ingrediente alimentare associata all’espressione «čokoládový prášek».

59.

In tali circostanze, ritengo che l’omissione dell’elenco degli ingredienti dell’ingrediente composto cioccolato in polvere, allorché detto ingrediente è denominato «čokoládový prášek», integri una violazione della normativa dell’Unione in materia di informazioni sugli alimenti, quale risulta dal regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti.

E.   Obiettivi, contesto e impianto

60.

A mio parere, gli obiettivi perseguiti dal regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti e dalla direttiva sul cioccolato offrono un’ulteriore conferma di questa interpretazione.

1. Obiettivi del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti

61.

Il regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti, la cui base giuridica è l’articolo 114 TFUE, persegue il duplice obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti e il buon funzionamento del mercato interno. Al contempo, il regolamento tiene conto delle differenze nella percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione ( 11 ).

62.

A tale riguardo, uno degli obiettivi perseguiti dal regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti è fornire ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli ( 12 ). Tale regolamento, dunque, mira ad assicurare che il consumatore finale comprenda facilmente le informazioni fornite sulle etichette ( 13 ). Per quanto riguarda le lingue impiegate nell’etichettatura, l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti prevede che le informazioni obbligatorie sugli alimenti, ivi compresi gli elenchi degli ingredienti, debbano apparire in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato.

63.

Un consumatore che s’imbatta in un elenco degli ingredienti contenente una denominazione non definita in luogo della designazione corretta di un determinato ingrediente composto non può sapere in che cosa consista tale ingrediente composto, salvo che sia fornito un elenco dei suoi ingredienti. Anche nel caso in cui sia fornito un elenco degli ingredienti dell’ingrediente composto, il consumatore è informato in maniera comparabile soltanto se tale elenco fornisce informazioni in merito alle proporzioni degli ingredienti che compongono l’ingrediente composto analoghe a quelle contenute nella definizione della designazione. Nella causa in esame non soltanto non è stata impiegata la designazione corretta, ma non è stato fornito alcun elenco degli ingredienti dell’ingrediente composto in questione. I consumatori non erano quindi assolutamente in grado di comprendere il contenuto dei prodotti Monte di cui trattasi, né tanto meno di comprenderlo facilmente. Un’interpretazione del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti che permetta siffatto risultato non sarebbe funzionale all’obiettivo della tutela dei consumatori.

2. Obiettivi della direttiva sul cioccolato

64.

La direttiva sul cioccolato ha abrogato e sostituito la direttiva 73/241/CEE ( 14 ). La direttiva precedente era intesa a stabilire definizioni e norme comuni per quanto riguarda, in particolare, la composizione e l’etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, al fine di garantire la loro libera circolazione all’interno dell’Unione. La direttiva sul cioccolato ha modificato parzialmente quest’ultima direttiva al fine di tener conto, fra l’altro, del progresso tecnologico e di adeguare le definizioni e le norme alla legislazione generale dell’Unione in materia di prodotti alimentari, compresa la normativa in materia di etichettatura.

65.

A tale riguardo, la direttiva sul cioccolato ha reso la direttiva 79/112 (la normativa antecedente al regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti) applicabile ai prodotti di cacao e di cioccolato «al fine di informare correttamente il consumatore» e ha imposto l’utilizzo nel commercio delle denominazioni di vendita di cui all’allegato I per la designazione dei prodotti di cui a tale allegato ( 15 ). Un’interpretazione che consenta una pletora di traduzioni private sarebbe manifestamente contraria a tali obiettivi.

3. Se l’impiego della designazione «čokoládový prášek» induca in errore i consumatori

66.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti sancisce il principio secondo cui le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore per quanto concerne le proprietà e la composizione degli alimenti.

67.

Ciò solleva la questione se si possa ritenere che l’uso dell’espressione «čokoládový prášek», in particolare senza un elenco degli ingredienti dell’ingrediente composto così designato, possa indurre in errore i consumatori. Sebbene la soluzione di tale questione sia, in parte, una questione di fatto che, in ultima istanza, spetta al giudice del rinvio risolvere, ritengo che la Corte possa offrire alcune indicazioni utili.

68.

Vi sono almeno due situazioni in cui i consumatori potrebbero essere indotti in errore dall’uso di una designazione diversa dalla denominazione legale in lingua ceca del cioccolato in polvere. I consumatori potrebbero, da un lato, essere indotti in errore e credere che l’ingrediente sia composto da elementi diversi dai suoi reali componenti o che le proporzioni di tali ingredienti siano diverse dalla composizione effettiva dell’ingrediente composto e, dall’altro, potrebbero essere indotti in errore e ritenere che il contenuto di tale ingrediente nel prodotto finito (il suo tenore percentuale nel prodotto finito) sia diverso (più elevato) rispetto a quello effettivo.

69.

L’espressione «čokoládový prášek» sembra significare qualcosa di simile a «polvere di cioccolato». Tuttavia, non vi è cioccolato nel cioccolato in polvere, così come tale prodotto è definito all’allegato I, parte A, punto 2, lettera c), della direttiva sul cioccolato. Il prodotto così designato, che è l’ingrediente di cui trattasi nella causa principale, è composto da zucchero e polvere di cacao, soprattutto da zucchero. Esso non consiste in cioccolato finemente macinato, come tale denominazione potrebbe indurre a ritenere. Il rischio di indurre in errore i consumatori non è che aggravato dal requisito di cui all’allegato VI, parte A, punto 1, del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti, ai sensi del quale la denominazione dell’alimento comprende o è accompagnata da un’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (come, nel caso di specie, «in polvere»).

70.

Si può ben obiettare che tale argomento vale anche per la designazione «čokoláda v prášku». Anche tale designazione potrebbe sembrare indicare che il prodotto di cui trattasi sia composto da cioccolato che ha subito un determinato tipo di trattamento meccanico ( 16 ).

71.

La differenza decisiva tra la designazione della Tesco «čokoládový prášek» e la designazione ufficiale «čokoláda v prášku», al di là del requisito legale ai sensi del quale deve essere impiegata quest’ultima, come indicato ai paragrafi da 48 a 55 delle presenti conclusioni, è che la seconda ha un significato definito, mentre la prima no. Un consumatore, un’associazione di consumatori, o addirittura le autorità pubbliche nel settore dell’alimentazione non possono conoscere, sulla base della designazione «čokoládový prášek», la composizione di tale ingrediente composto. Soltanto la Tesco e il suo fornitore ne sono a conoscenza.

72.

Indipendentemente dal fatto che si ritenga o meno che tale espressione costituisca una descrizione precisa, «čokoláda v prášku» ha un significato ben definito nella normativa dell’Unione in materia di informazioni sugli alimenti, che chiunque può ricercare nella direttiva sul cioccolato. Sebbene possa sorprendere il fatto che «čokoláda v prášku» sia composta da polvere di cacao e zucchero, anziché da cioccolato, e sebbene si possa criticare il fatto che un prodotto che dovrebbe contenere almeno il 6,4% di burro di cacao possa essere denominato «cioccolato in polvere» (il corsivo è mio), quando il tenore minimo richiesto di burro di cacao nel cioccolato è pari al 18% ( 17 ), il significato di «čokoláda v prášku» è ben definito, mentre «čokoládový prášek» non sembra avere un significato autonomo né una definizione specifica nel diritto dell’Unione.

73.

La questione se un consumatore ceco sia effettivamente indotto in errore dall’uso dell’espressione, in lingua ceca, «čokoládový prášek» per indicare l’ingrediente composto di cui trattasi, senza l’indicazione della sua composizione in un elenco degli ingredienti, è una questione di fatto la cui decisione spetta al giudice del rinvio.

4. Preoccupazioni concernenti il mercato interno

74.

Il giudice del rinvio ha indicato, nella decisione di rinvio, che il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) ha parzialmente basato la sua decisione su preoccupazioni concernenti il mercato interno.

75.

Non concordo sul fatto che l’accesso degli operatori economici al mercato interno sarebbe ostacolato nel caso in cui detti operatori non fossero autorizzati a utilizzare le loro personali traduzioni delle designazioni di ingredienti alimentari. Al contrario, l’armonizzazione delle denominazioni di vendita e delle norme in materia di etichettatura è funzionale all’obiettivo di garantire l’unicità del mercato interno ( 18 ).

76.

Il regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti persegue almeno due obiettivi principali, dei quali uno è la tutela dei consumatori nell’Unione mediante norme comuni in materia di informazione sugli alimenti, e l’altro è la garanzia del buon funzionamento del mercato interno ( 19 ). Il regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti, infatti, è stato adottato sul fondamento dell’articolo 114 TFUE.

77.

Per quanto riguarda la direttiva sul cioccolato, la libera circolazione dei prodotti di cioccolato all’interno del mercato comune presuppone l’esistenza di norme comuni e di una terminologia standardizzata che garantisca un elevato livello di tutela dei consumatori in tutto il mercato interno ( 20 ).

78.

Il regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti persegue entrambi questi obiettivi, prevedendo norme comuni in materia di informazione sugli alimenti e fornendo designazioni comuni per vari alimenti mediante l’integrazione di termini tratti da altri atti di diritto derivato dell’Unione, quali la direttiva sul cioccolato.

79.

Tale sistema offre un insieme standardizzato e facilmente accessibile di norme e designazioni, che gli operatori economici dell’Unione possono – e devono – utilizzare quando commercializzano alimenti nell’Unione, agevolando così notevolmente il loro accesso al mercato. Il sistema così istituito facilita notevolmente la commercializzazione transfrontaliera degli alimenti nell’Unione rispetto a qualsiasi altra alternativa praticabile.

80.

A mio avviso, non vi è alcuna ragione credibile per cui l’impiego della designazione prevista dalla direttiva sul cioccolato, come richiesto dal regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti, debba essere considerato più oneroso, per un operatore economico quale la Tesco, rispetto all’elaborazione, da parte di tale operatore, di una propria traduzione per lo stesso prodotto.

IV. Conclusione

81.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione proposta dal Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca), nei seguenti termini:

Un ingrediente composto che possiede una designazione ai sensi dell’allegato I, parte A, punto 2, lettera c), della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana, deve essere indicato, conformemente all’articolo 18, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, nell’elenco degli ingredienti del prodotto alimentare di cui costituisce una componente mediante detta designazione, la quale, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del regolamento n. 1169/2011, costituisce anche la sua denominazione legale. Tale denominazione deve essere fornita nella lingua richiesta dall’articolo 15 del regolamento n. 1169/2011.

L’elenco degli ingredienti di tale ingrediente composto può essere omesso, conformemente all’allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del regolamento n. 1169/2011, unicamente quando è utilizzata tale designazione per indicare l’ingrediente composto nell’elenco degli ingredienti del prodotto alimentare commercializzato.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana (GU 2000, L 197, pag. 19).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2011, L 304, pag. 18).

( 4 ) Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1). La direttiva 79/112 è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU 2000, L 109, pag. 29), la quale, a sua volta, è stata abrogata e sostituita dal regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti. I riferimenti alla direttiva 79/112 si intendono fatti alla direttiva 2000/13 e i riferimenti alla direttiva 2000/13 si intendono fatti al regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti.

( 5 ) Monte, mléčný dezert čokoládový s lískovými oříšky (Monte dessert al cioccolato al latte con nocciole), 220 gr., Monte mléčný dezert čokoládový (Monte dessert al cioccolato al latte) 100 gr., e Monte drink mléčný nápoj čokoládový s lískovými oříšky (Monte drink bevanda al cioccolato al latte con nocciole) 200 ml.

( 6 ) Sentenza del 5 ottobre 2010, Elchinov (C‑173/09, EU:C:2010:581, punti 25, 26, 2930). V. anche sentenza del 9 settembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy (C‑107/19, EU:C:2021:722, punto 46).

( 7 ) V., in tal senso, sentenza del 20 febbraio 2018, Belgio/Commissione (C‑16/16 P, EU:C:2018:79, punti 4950 e giurisprudenza ivi citata).

( 8 ) Tali risultati comprendono, oltre alla direttiva sul cioccolato, il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all’indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (GU 2016, L 135, pag. 11) e il regolamento (UE) 2015/1163 della Commissione, del 15 luglio 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle posizioni di base utilizzate per le parità di potere d’acquisto (GU 2015, L 188, pag. 6).

( 9 ) Come indicato nella nota 5, i riferimenti alla direttiva 79/112 si intendono ora fatti al regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti.

( 10 ) Allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti.

( 11 ) Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti.

( 12 ) V. articolo 3, paragrafo 1, del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti nonché considerando 3, 4 e 37 di tale regolamento. V. anche sentenza del 12 novembre 2019, Organisation juive européenne e Vignoble Psagot (C‑363/18, EU:C:2019:954, punto 53).

( 13 ) V., per quanto riguarda l’impiego, sull’etichetta, del termine «sale» anziché del termine «sodio», il considerando 37 del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti.

( 14 ) Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana (GU 1973, L 228, pag. 23). V. articolo 7 della direttiva sul cioccolato.

( 15 ) Considerando 8 della direttiva sul cioccolato e articolo 3, paragrafo 1, della stessa.

( 16 ) Lo stesso argomento si applica alle designazioni ufficiali in lingua bulgara, danese, inglese, francese, tedesca e polacca. Delle tre designazioni in lingua neerlandese «Chocoladepoeder, gesuikerd cacaopoeder, gesuikerde cacao», soltanto le ultime due sembrano descrivere in modo adeguato il prodotto.

( 17 ) I termini «cioccolato» e «cioccolato in polvere» designano due ingredienti composti diversi, ciascuno dei quali dotato di una definizione distinta. Il «cioccolato», quale definito nell’allegato I, parte A, punto 3, lettera a), della direttiva sul cioccolato («čokoláda» in lingua ceca), è «[i]l prodotto ottenuto da prodotti di cacao e zuccheri che, con riserva di quanto disposto alla lettera b), presenta un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 35%, di cui non meno del 18% di burro di cacao e non meno del 14% di cacao secco sgrassato». I termini «cacao in polvere» e «cacao», quali definiti nell’allegato I, parte A, della direttiva sul cioccolato («kakaový prášek» or «kakao» in lingua ceca) indicano «[i]l prodotto ottenuto mediante trasformazione in polvere di semi di cacao puliti, decorticati e torrefatti e che presenta un tenore minimo di burro di cacao del 20%, (percentuale calcolata sul peso della sostanza secca) e un tenore massimo di acqua del 9%». Di conseguenza, la percentuale minima ammissibile di burro di cacao nel «cioccolato in polvere» è del 6,4% (il cioccolato in polvere deve essere composto da almeno il 32% di polvere di cacao che, a sua volta, deve contenere almeno il 20% di burro di cacao, calcolato sulla base del peso della sostanza secca).

( 18 ) V. considerando 7 della direttiva sul cioccolato.

( 19 ) V. articolo 1, paragrafo 1, del regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti.

( 20 ) V., al riguardo, considerando 3, 4 e 7 della direttiva sul cioccolato.