CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

EVGENI TANCHEV

presentate il 6 ottobre 2021 ( 1 )

Causa C‑666/19 P

Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Dumping – Importazione di aspartame originario della Cina – Applicabilità ratione temporis del regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Determinazione del valore normale sulla base del prezzo del prodotto simile nell’Unione europea – Articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Adeguamenti ai fini della determinazione del margine di dumping – Adeguamenti ai fini della determinazione dell’esistenza di un pregiudizio»

Indice

 

I. Contesto normativo

 

II. Fatti all’origine della controversia

 

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

 

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

 

V. Analisi

 

A. Se il regolamento 2016/1036 sia applicabile ratione temporis al caso di specie

 

1. Argomenti delle parti

 

2. Valutazione

 

B. Sul secondo motivo di impugnazione

 

1. Argomenti delle parti

 

2. Valutazione

 

a) Sulla ricevibilità

 

b) Sul merito

 

1) Sulla terza parte del secondo motivo di impugnazione

 

2) Sulla prima parte del secondo motivo di impugnazione

 

C. Sul terzo motivo di impugnazione

 

1. Argomenti delle parti

 

2. Valutazione

 

a) Sulla ricevibilità

 

b) Sul merito

 

1) Sulla terza parte del terzo motivo di impugnazione

 

2) Sulla prima parte del terzo motivo di impugnazione

 

3) Sulla quarta parte del terzo motivo di impugnazione

 

4) Sulla seconda parte del terzo motivo di impugnazione

 

D. Sul quarto motivo di impugnazione

 

1. Argomenti delle parti

 

2. Valutazione

 

VI. Sulle spese

 

VII. Conclusione

1.

Con l’impugnazione in esame, la Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd chiede alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del 28 giugno 2019, Changmao Biochemical Engineering/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata») ( 2 ), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1247 della Commissione (in prosieguo: il «regolamento controverso») ( 3 ), istitutivo di un dazio antidumping del 55,4% sulle importazioni della sua produzione di aspartame.

2.

L’impugnazione in esame offre alla Corte l’opportunità di pronunciarsi sulla misura in cui la Commissione può, in caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, determinare il valore normale utilizzando non già il metodo principale di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ( 4 ), vale a dire in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato (in prosieguo: il «paese di riferimento»), bensì un metodo alternativo, ossia sulla base del prezzo realmente pagato o pagabile nell’Unione per un prodotto simile. La presente causa solleva anche la questione del potere, o dovere, della Commissione di operare adeguamenti ai fini della determinazione non soltanto del margine di dumping, ma anche dell’esistenza di un pregiudizio.

I. Contesto normativo

3.

L’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009, che corrisponde all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), prevede quanto segue:

«Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa [l’Unione], oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile [nell’Unione] per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

Un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, viene utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta.

(...)».

4.

L’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009, che corrisponde all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento 2016/1036, così dispone:

«Tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità (…)».

5.

L’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1225/2009, rubricato «Accertamento di un pregiudizio», che corrisponde all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2016/1036, prevede quanto segue:

«2.   L’accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:

a)

del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato [dell’Unione], e

b)

dell’incidenza di tali importazioni sull’industria [dell’Unione].

3.   Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo [nell’Unione]. Riguardo agli effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria [dell’Unione] oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante».

II. Fatti all’origine della controversia

6.

Il 30 maggio 2015, a seguito di una denuncia presentata il 16 aprile 2015 dall’unico produttore di aspartame nell’Unione europea, ossia la Ajinomoto Sweeteners Europe SAS, ora Hyet Sweet SAS, la Commissione ha avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di aspartame originario della Cina.

7.

L’aspartame è un ingrediente dolcificante prodotto sotto forma di cristalli bianchi inodori di varie dimensioni, con un gusto simile allo zucchero, ma con un maggiore potere dolcificante e un valore calorico notevolmente inferiore. È principalmente utilizzato come succedaneo dello zucchero dalle industrie che producono bevande analcoliche, prodotti alimentari e latticini. ( 6 ).

8.

Il 25 febbraio 2016 la Commissione ha adottato il regolamento provvisorio.

9.

Il 28 luglio 2016 la Commissione ha adottato il regolamento controverso, mediante il quale ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di aspartame prodotto da diverse società cinesi, tra i quali, come indicato al precedente paragrafo 1, un dazio del 55,4% sulle importazioni di aspartame prodotto dalla Changmao Biochemical Engineering.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

10.

Il 21 ottobre 2016 la Changmao Biochemical Engineering ha proposto un ricorso diretto all’annullamento del regolamento controverso.

11.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale ricorso.

12.

Poiché sono stato invitato dalla Corte di giustizia a limitare le presenti conclusioni all’esame del secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione, con i quali si contesta la valutazione del Tribunale concernente il secondo e il terzo motivo dedotti dinanzi ad esso, riassumerò qui di seguito la valutazione del Tribunale unicamente con riguardo a tali due motivi.

13.

In primo luogo, il Tribunale ha respinto il secondo motivo, con cui si asseriva che la Commissione aveva violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento 2016/1036 calcolando il valore normale in base ai prezzi praticati dall’unico produttore dell’Unione per un prodotto simile sul mercato dell’Unione, anziché sulla base dei prezzi all’esportazione di un produttore del paese di riferimento individuato, ossia il Giappone. Secondo il Tribunale, dal primo trattino della disposizione in parola risulta che, nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, la Commissione può escludere l’applicazione della regola generale enunciata nella disposizione stessa (ai sensi della quale il valore normale deve essere determinato in base al prezzo in un paese di riferimento oppure in base al prezzo per l’esportazione da tale paese verso altri) impiegando un’«altra base equa» esclusivamente qualora non sia possibile applicare suddetta regola generale. È quanto avviene quando le informazioni disponibili al momento della scelta non sono attendibili e possono indurre a una scelta inadeguata e irragionevole del paese di riferimento. Nel caso di specie, i dati forniti dal produttore giapponese non erano attendibili e le parti interessate avevano espresso preoccupazioni quanto alla scelta del Giappone quale paese di riferimento. Inoltre, tenuto conto del numero esiguo di produttori di aspartame in paesi simili e della difficoltà di trovare un produttore disposto a cooperare, la Commissione non aveva mancato di usare tutta la diligenza richiesta nella ricerca di paesi di riferimento.

14.

In secondo luogo, il Tribunale ha respinto il terzo motivo, con cui si asseriva che la Commissione aveva violato l’articolo 2, paragrafo 10, l’articolo 3, paragrafi 2, lettera a), e 3, l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036, nonché il principio di buona amministrazione rifiutandosi di applicare gli adeguamenti necessari a garantire un equo confronto tra i prezzi. Innanzitutto, secondo il Tribunale, la Commissione non aveva violato l’articolo 2, paragrafo 10, di tale regolamento rifiutandosi di operare adeguamenti ai fini della determinazione del margine di dumping. Ciò poiché la Changmao Biochemical Engineering non aveva dimostrato che le asserite differenze tra i suoi costi di produzione e quelli del produttore dell’Unione incidessero sui prezzi e sulla comparabilità di questi ultimi, imponendo, quindi, adeguamenti. Inoltre, nessuna delle disposizioni invocate dalla Changmao Biochemical Engineering richiedeva che la Commissione operasse adeguamenti ai fini della determinazione del margine di pregiudizio. Ulteriormente, il Tribunale ha respinto l’argomento della Changmao Biochemical Engineering secondo cui la Commissione le aveva imposto un onere della prova irragionevole, esigendo dalla medesima la dimostrazione che le asserite differenze tra i costi di produzione incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità, quando essa non aveva accesso ai dati dell’industria dell’Unione. Secondo il Tribunale, poiché i dati relativi al produttore dell’Unione erano stati comunicati alla Changmao Biochemical Engineering, a quest’ultima incombeva l’onere della prova di un’incidenza sui prezzi.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

15.

Con l’impugnazione in esame, la Changmao Biochemical Engineering chiede alla Corte di giustizia di: annullare la sentenza impugnata; statuire definitivamente sulla controversia e annullare il regolamento controverso nella parte in cui riguarda la Changmao Biochemical Engineering; chiede inoltre di condannare la Commissione e la Hyet Sweet a pagare le spese da essa sostenute. In subordine, la Changmao Biochemical Engineering chiede alla Corte di giustizia di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sulla seconda parte del primo motivo dedotto in primo grado, concernente l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo trattino, del regolamento 2016/1036, o, in ulteriore subordine, affinché statuisca su tutti gli altri motivi dedotti in primo grado, nonché di riservare le spese.

16.

La Commissione chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della Changmao Biochemical Engineering alle spese.

V. Analisi

17.

La Changmao Biochemical Engineering deduce cinque motivi di impugnazione. Come indicato al precedente paragrafo 12, sono stato invitato dalla Corte di giustizia a limitarmi, nelle presenti conclusioni, all’esame del secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione.

18.

Si pone, tuttavia, una questione preliminare concernente l’applicabilità ratione temporis del regolamento 2016/1036, sul quale si fonda il regolamento controverso ( 7 ). Infatti, il regolamento 2016/1036, che ha abrogato e sostituito il regolamento n. 1225/2009, è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il ventesimo giorno successivo al 30 giugno 2016 ( 8 ). Pertanto, il regolamento 2016/1036 è entrato in vigore prima dell’adozione del regolamento controverso il 28 luglio 2016, ma dopo i fatti sotto inchiesta. Si pone quindi la questione se la Commissione e il Tribunale ( 9 ) abbiano commesso un errore nell’applicare il regolamento 2016/1036 anziché il regolamento n. 1225/2009. Un quesito per risposta scritta in tal senso è stato sottoposto alle parti, le quali hanno risposto nel termine impartito dalla Corte. Di conseguenza, esaminerò se il regolamento 2016/1036 sia applicabile ratione temporis (sezione A) prima di analizzare il secondo, il terzo e il quarto motivo di impugnazione (sezioni B, C e D).

A. Se il regolamento 2016/1036 sia applicabile ratione temporis al caso di specie

1.   Argomenti delle parti

19.

La Changmao Biochemical Engineering sostiene che l’adozione del dazio antidumping nel caso di specie era disciplinata dalle norme sostanziali del regolamento n. 1225/2009, poiché tale regolamento era in vigore all’epoca dei fatti, della loro valutazione definitiva nel documento generale di divulgazione delle informazioni, nonché delle osservazioni della Changmao Biochemical Engineering su tale documento. Pertanto, la Commissione avrebbe commesso un errore nel richiamare il regolamento 2016/1036 nel regolamento controverso.

20.

Di converso, la Commissione ritiene che l’adozione del dazio antidumping nel caso di specie fosse disciplinata dal regolamento 2016/1036. Ciò risulterebbe, a suo avviso, dalla risalente, ma tuttora valida, giurisprudenza che non opera alcuna distinzione tra le norme sostanziali e procedurali, nonché dal fatto che il regolamento 2016/1036 costituisce una mera codificazione del regolamento n. 1225/2009 e delle modifiche apportate a quest’ultimo. La Commissione sostiene altresì che, dalla sentenza del 10 dicembre 2013, Commissione/Irlanda e a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812, punto 28) risulta che la Corte non può esaminare d’ufficio l’applicabilità ratione temporis di norme sostanziali.

2.   Valutazione

21.

Anzitutto, ritengo opportuno sottolineare che le disposizioni del regolamento n. 2016/1036, di cui si lamenta la violazione nella presente causa ( 10 ) sono identiche alle corrispondenti disposizioni del regolamento n. 1225/2009. Pertanto, qualora la Corte di giustizia dichiarasse che la Commissione e il Tribunale hanno commesso un errore nell’individuazione del regolamento applicabile, ciò non avrebbe alcuna incidenza sull’esito della causa. Tuttavia, mi sembra importante stabilire quale regolamento sia applicabile al caso di specie, poiché, diversamente, la sentenza della Corte potrebbe fondarsi su un regolamento che non è applicabile ratione temporis.

22.

Verificherò, anzitutto, se, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la Corte possa esaminare d’ufficio la questione se il regolamento 2016/1036 sia applicabile ratione temporis al caso di specie e, in seguito, se tale regolamento sia o meno applicabile.

23.

In primo luogo, ritengo che l’applicabilità ratione temporis del regolamento 2016/1036 possa essere esaminata dalla Corte d’ufficio.

24.

È vero che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, sebbene taluni motivi possano, o anche debbano, essere rilevati d’ufficio dai giudici dell’Unione, un motivo vertente sulla legittimità sostanziale della decisione in questione può invece essere esaminato dal giudice dell’Unione solo se è dedotto dal ricorrente ( 11 ).

25.

Tuttavia, risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che i giudici dell’Unione europea non possono essere vincolati ai soli argomenti invocati dalle parti a sostegno delle loro pretese, salvo vedersi costretti, eventualmente, a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche erronee ( 12 ). Pertanto, i giudici dell’Unione hanno la facoltà e, se del caso, il dovere di rilevare d’ufficio taluni motivi vertenti sulla legittimità sostanziale. Il Tribunale e il Tribunale della funzione pubblica hanno già statuito che ciò si verifica nel caso di un motivo vertente su un errore concernente l’ambito di applicazione di una normativa ( 13 ).

26.

Occorre fare riferimento, in particolare, alla sentenza del 16 settembre 2013, Wurster/EIGE (F‑20/12 e F‑43/12, EU:F:2013:129), nella quale il Tribunale della funzione pubblica ha esaminato d’ufficio l’applicabilità ratione temporis delle disposizioni generali di esecuzione relative ai dirigenti intermedi dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere ( 14 ), che erano state adottate dopo la firma, da parte della ricorrente, di un contratto di agente temporaneo, ma prima del completamento del relativo periodo di prova, che tali disposizioni generali di esecuzione avevano prorogato. Il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che suddette disposizioni generali di esecuzione non erano applicabili ratione temporis ( 15 ).

27.

Concludo pertanto, in via analogica, che la Corte può esaminare d’ufficio se il regolamento 2016/1036 sia applicabile ratione temporis al caso di specie.

28.

In secondo luogo, ritengo che il regolamento 2016/1036 non sia applicabile ratione temporis al caso di specie.

29.

Secondo una costante giurisprudenza della Corte, per principio, la norma nuova si applica immediatamente agli effetti futuri di una situazione creatasi quando era in vigore la norma precedente. Al contrario, per garantire l’osservanza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, le norme dell’Unione di diritto sostanziale devono interpretarsi nel senso che si possono applicare a situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto in quanto dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che deve essere loro attribuita efficacia retroattiva ( 16 ). In altri termini, mentre si ritiene che le norme procedurali siano, in generale, immediatamente applicabili a situazioni esistenti al momento della loro entrata in vigore, le norme sostanziali sono generalmente ritenute non applicabili a tali situazioni, salvo disposizioni contrarie.

30.

È pacifico che le disposizioni del regolamento 2016/1036 di cui si lamenta la violazione nella presente causa ( 17 ) contengono norme sostanziali ( 18 ). Inoltre, nessuna disposizione del regolamento 2016/1036 prevede che quest’ultimo si applichi a situazioni esistenti prima della sua entrata in vigore.

31.

Pertanto, dalla giurisprudenza citata al precedente paragrafo 29 risulta che le disposizioni del regolamento 2016/1036 di cui si lamenta la violazione non sono applicabili al caso di specie.

32.

La mia conclusione di cui al precedente paragrafo 31 non è rimessa in discussione dalle sentenze del 27 marzo 2019, Canadian Solar Emea e a./Consiglio (C‑236/17 P, EU:C:2019:258), del 9 giugno 2011, Diputación Foral de Vizcaya/Commissione (da C‑465/09 P a C‑470/09 P, non pubblicata, EU:C:2011:372) e dell’11 dicembre 2008, Commissione/Freistaat Sachsen (C‑334/07 P, EU:C:2008:709), invocate dalla Commissione per sostenere che non si dovrebbe operare distinzioni tra le norme procedurali e le norme sostanziali, con la conseguenza che qualsiasi nuova norma, anche sostanziale, dovrebbe essere immediatamente applicata a situazioni esistenti prima della sua entrata in vigore.

33.

È vero che, nella sentenza del 27 marzo 2019, Canadian Solar Emea e a./Consiglio (C‑236/17 P, EU:C:2019:258, punti da 129 a 140), la Corte ha dichiarato che il regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 ), che ha esteso il termine di tre mesi impartito alla Commissione per statuire sulle domande di concessione del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, era applicabile ratione temporis, nonostante fosse entrato in vigore dopo che il termine di tre mesi era già scaduto, nello specifico caso in esame, senza che la Commissione si fosse pronunciata sulla domanda dei produttori esportatori cinesi ( 20 ). Tuttavia, la situazione nella presente causa differisce da quella considerata in tale sentenza. In primo luogo, a differenza del regolamento 2016/1036, il regolamento n. 1168/2012 contiene disposizioni transitorie. Esso prevede espressamente la sua applicabilità «alle inchieste in corso al 15 dicembre 2012» ( 21 ), data in cui, in tale fattispecie, l’indagine era ancora pendente. In secondo luogo, il regolamento n. 1168/2012, nella misura in cui estende il summenzionato termine di tre mesi, può essere considerato una norma procedurale. In quanto tale, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente paragrafo 29, esso si applica immediatamente alle situazioni esistenti. Pertanto, i punti 135 e 136 della succitata sentenza, nei quali la Corte ha dichiarato che la situazione dei produttori esportatori cinesi è stata fissata in modo definitivo soltanto in seguito all’entrata in vigore del regolamento istitutivo di dazi antidumping nei loro confronti, non può essere invocato per sostenere, come fa, in sostanza, la Commissione, che l’istituzione di dazi antidumping è disciplinata da qualsiasi normativa che sia in vigore alla data della loro adozione.

34.

È altresì vero che, nella sentenza del 9 giugno 2011, Diputación Foral de Vizcaya/Commissione (da C‑465/09 P a C‑470/09 P, non pubblicata, EU:C:2011:372, punti da 121 a 129), la Corte ha statuito che gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ( 22 ) erano applicabili ratione temporis, nonostante fossero entrati in vigore dopo l’adozione di un progetto di aiuto ( 23 ). Era espressamente previsto, tuttavia, che tali orientamenti si applicassero agli aiuti non notificati attuati prima della loro adozione, come avveniva nel caso delle misure di aiuto in questione. Pertanto, la situazione nella presente causa si distingue da quella di cui alla summenzionata sentenza, dato che, a differenza degli orientamenti in discussione in detta causa, il regolamento 2016/1036 non contiene disposizioni transitorie.

35.

Infine, è vero che, nella sentenza dell’11 dicembre 2008, Commissione/Freistaat Sachsen (C‑334/07 P, EU:C:2008:709, punti da 43 a 59), la Corte ha dichiarato che il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione ( 24 ) era applicabile ratione temporis, nonostante fosse stato adottato dopo la notifica degli aiuti in questione ( 25 ). Sottolineo tuttavia che, per giungere a tale conclusione, la Corte si è basata, ai punti 52 e 53 di tale sentenza, sul fatto che la notifica di un progetto di aiuto non dà origine ad una situazione giuridica consolidata, poiché è volta unicamente a consentire alla Commissione di compiere un controllo preventivo degli aiuti di Stato. È evidente che non sussiste alcun obbligo di notifica nel settore della normativa antidumping. Pertanto, tale sentenza non può essere invocata per sostenere, come fa la Commissione, che l’istituzione di dazi antidumping è disciplinata dalle norme sostanziali in vigore alla data della loro adozione.

36.

In ogni caso, sottolineo che, anche qualora la Corte condivida la tesi della Commissione secondo cui le norme sostanziali del diritto dell’Unione si applicano immediatamente a situazioni esistenti prima della loro entrata in vigore, da ciò non discende che il regolamento 2016/1036 sia applicabile ratione temporis alla presente causa.

37.

Ciò poiché, a mio avviso, la situazione di cui alla presente causa non può essere considerata «esistente» alla data di entrata in vigore del regolamento 2016/1036. Infatti, il periodo preso in considerazione per determinare se ricorressero le condizioni per l’istituzione dei dazi antidumping si concludeva il 31 marzo 2015 ( 26 ). Pertanto, i fatti sono anteriori all’entrata in vigore del regolamento 2016/1036. Inoltre, l’accertamento di tali fatti è stato completato prima dell’entrata in vigore del regolamento in parola, dato che la divulgazione definitiva dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali si intendeva raccomandare l’istituzione di misure definitive, la presentazione di osservazioni riguardanti detta divulgazione e l’audizione sono tutte anteriori all’entrata in vigore del regolamento n. 2016/1036 ( 27 ). In altri termini, i fatti sono stati accertati in via definitiva prima dell’entrata in vigore del regolamento 2016/1036.

38.

L’approccio di cui al precedente paragrafo 37 è conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia ai sensi della quale il rispetto dei principi che disciplinano l’applicazione della legge nel tempo nonché i dettami dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento impongono l’applicazione delle norme sostanziali in vigore all’epoca dei fatti di cui trattasi, anche qualora tali norme non siano più in vigore al momento dell’adozione dell’atto di cui trattasi da parte dell’istituzione dell’Unione ( 28 ).

39.

Tale approccio è altresì conforme alla giurisprudenza del Tribunale secondo la quale, quando i fatti oggetto dell’inchiesta antidumping sono anteriori all’entrata in vigore del regolamento 2016/1036, ma l’istituzione di misure antidumping è successiva all’entrata in vigore di suddetto regolamento, la situazione è disciplinata dalle norme procedurali previste dal regolamento 2016/1036 e dalle norme sostanziali previste dal regolamento n. 1225/2009 ( 29 ).

40.

Concludo che il regolamento 2016/1036 non è applicabile ratione temporis alla presente causa e che il Tribunale ha commesso un errore nel dichiarare, al punto 1 della sentenza impugnata, che tale regolamento costituiva la normativa applicabile.

41.

Tuttavia, ricordo che, come menzionato al precedente paragrafo 21, poiché le disposizioni del regolamento n. 1225/2009 delle quali si lamenta la violazione nel caso di specie sono identiche a quelle del regolamento 2016/1036, tale circostanza non ha alcuna incidenza sull’esito della causa.

42.

Ciò nondimeno, nell’analisi che segue, vertente sul secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione, non farò riferimento al regolamento 2016/1036, bensì al regolamento n. 1225/2009.

B. Sul secondo motivo di impugnazione

1.   Argomenti delle parti

43.

Con il suo secondo motivo, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che il Tribunale ha travisato i fatti e commesso un errore di diritto nello statuire che la Commissione, omettendo di richiedere e di valutare un elenco dettagliato delle operazioni di esportazione del produttore esportatore giapponese, non avrebbe violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), e l’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento 2016/1036 o il principio di buona amministrazione, e neppure sarebbe venuta meno al suo dovere di diligenza. Il secondo motivo di impugnazione è suddiviso in tre parti.

44.

Con la prima parte del secondo motivo di impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nel dichiarare, ai punti 113, 115, 116, 128 e 129 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento 2016/1036 o il principio di buona amministrazione, o non era venuta meno al suo dovere di diligenza determinando il valore normale in base ai dati dell’industria dell’Unione, anche se non aveva richiesto al produttore esportatore giapponese di fornire i dati delle singole operazioni relative alle sue vendite all’esportazione. Secondo la Changmao Biochemical Engineering, dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento 2016/1036 discende che, nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, il valore normale può essere determinato sulla base dei dati dell’industria dell’Unione soltanto se il prezzo sul mercato interno in un paese di riferimento e il prezzo all’esportazione da tale paese non sono attendibili. Tuttavia, nel caso di specie, non si può escludere che talune operazioni di esportazione del produttore esportatore giapponese fossero remunerative, e, quindi, attendibili, dato che la Commissione disponeva soltanto di dati aggregati, e non dati concernenti le singole operazioni, relativamente alle vendite all’esportazione di tale produttore. Pertanto, il Tribunale avrebbe travisato i fatti considerando, al punto 113 della sentenza impugnata, che tutte le vendite all’esportazione di detto produttore erano in perdita. Ne consegue che la Commissione non poteva determinare il valore normale sulla base dei dati dell’industria dell’Unione.

45.

Con la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che il Tribunale ha commesso un errore laddove ha dichiarato, ai punti 125 e 126 della sentenza impugnata, che, omettendo di richiedere al produttore esportatore giapponese dati relativi alle singole operazioni e di esaminare tali informazioni, la Commissione non ha omesso di adempiere l’obbligo ad essa incombente, di cui all’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento 2016/1036, di «accerta[re] con la massima accuratezza» le informazioni fornite dalle parti interessate.

46.

Con la terza parte del secondo motivo di impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nello statuire, ai punti 117 e 118 della sentenza impugnata, che spettava alla ricorrente dimostrare che il margine di dumping sarebbe stato inferiore al margine di pregiudizio nel caso in cui fossero state prese in considerazione le vendite all’esportazione del produttore esportatore giapponese. Spetterebbe alla Commissione, piuttosto, esaminare d’ufficio tutte le informazioni disponibili.

47.

La Commissione sostiene che il secondo motivo è totalmente inconferente, poiché non contesta l’affermazione del Tribunale, di cui ai punti 112 e 114 della sentenza impugnata, secondo cui i dati forniti dal produttore esportatore giapponese erano inattendibili e non spiega il motivo per cui dati supplementari richiesti a tale produttore non avrebbero presentato le stesse lacune.

48.

In subordine, la Commissione sostiene che la terza parte del secondo motivo di impugnazione, come sintetizzata al precedente paragrafo 46, è infondata e che, di conseguenza, la prima e la seconda parte di tale motivo, come riassunte ai precedenti paragrafi 44 e 45, sono inconferenti.

49.

In ulteriore subordine, la Commissione sostiene che la prima e la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, come riassunte ai precedenti paragrafi 44 e 45, sono inconferenti (prima parte, nella misura in cui si lamenta un travisamento dei fatti al punto 113 della sentenza impugnata) oppure irricevibili (seconda parte), e che, in ogni caso, esse sono infondate.

2.   Valutazione

50.

Con il suo secondo motivo di impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che il Tribunale è incorso in errore ritenendo che la Commissione non abbia violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento n. 1225/2009 o il principio di buona amministrazione o non sia venuta meno al suo dovere di diligenza determinando il valore normale utilizzando dati dell’industria dell’Unione, pur non avendo richiesto al produttore esportatore giapponese di fornire i dati delle singole operazioni relative alle sue vendite all’esportazione.

51.

Come esposto ai precedenti paragrafi da 44 a 46, il secondo motivo di impugnazione è suddiviso in tre parti. La prima parte, diretta contro i punti 113, 115, 116, 128 e 129 della sentenza impugnata, verte sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009 e del principio di buona amministrazione e dell’inadempimento dovere di diligenza della Commissione. La seconda parte, diretta contro i punti 125 e 126 della sentenza impugnata, verte su una violazione dell’articolo 6, paragrafo 8, di tale regolamento. Con la terza parte, diretta contro i punti 117 e 118 della sentenza impugnata, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nel concludere che spettava alla ricorrente dimostrare che il margine di dumping sarebbe stato inferiore al margine di pregiudizio nel caso in cui fossero state prese in considerazione le vendite all’esportazione del produttore esportatore giapponese.

a)   Sulla ricevibilità

52.

La Commissione contesta la ricevibilità della seconda parte del secondo motivo di impugnazione, sulla base del rilievo che tale motivo non sarebbe stato dedotto in primo grado.

53.

Dinanzi al Tribunale, la Changmao Biochemical Engineering ha sostenuto che, determinando il valore normale in base ai dati dell’industria dell’Unione, la Commissione ha violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009 ed è venuta meno al suo dovere di diligenza. Essa non ha sostenuto che, così facendo, la Commissione ha violato l’articolo 6, paragrafo 8, di detto regolamento. Quest’ultima disposizione non è infatti menzionata nelle memorie presentate dalla Changmao Biochemical Engineering al Tribunale.

54.

Inoltre, non è rinvenibile alcun riferimento all’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento n. 1225/2009 nei punti da 102 a 130 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale esamina e respinge il motivo riassunto al precedente paragrafo 53. In particolare, non vi è alcun richiamo a detta disposizione nei punti 125 e 126 di tale sentenza, contro i quali è diretta la seconda parte del secondo motivo di impugnazione.

55.

Ritengo pertanto che la seconda parte del secondo motivo di impugnazione sia irricevibile.

b)   Sul merito

56.

Esaminerò la terza parte del secondo motivo di impugnazione prima di valutare la prima parte di tale motivo.

1) Sulla terza parte del secondo motivo di impugnazione

57.

Anzitutto, occorre precisare che, in forza della regola del «dazio inferiore», enunciata all’articolo 9, paragrafo 4, ultima frase, del regolamento n. 1225/2009, «[l]’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato ma dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione». Pertanto, il margine di pregiudizio serve a determinare l’aliquota del dazio antidumping quando il margine di dumping è superiore al margine di pregiudizio. Nel caso di specie, il dazio antidumping imposto alla Changmao Biochemical Engineering è stato fissato al livello del margine di pregiudizio (55,4%) poiché era inferiore al margine di dumping (124%) ( 30 ).

58.

Per respingere l’argomento della Changmao Biochemical Engineering secondo cui il valore normale avrebbe dovuto essere determinato utilizzando i prezzi all’esportazione praticati dal produttore esportatore giapponese, anziché i dati dell’industria dell’Unione, il Tribunale si è basato, ai punti 117 e 118 della sentenza impugnata, sul fatto che la Changmao Biochemical Engineering non aveva dimostrato che, se il valore normale fosse stato calcolato come da essa suggerito, il margine di dumping sarebbe stato inferiore al margine di pregiudizio e che, pertanto, il dazio antidumping ad essa imposto sarebbe stato fissato sulla base del margine di dumping.

59.

Come menzionato al precedente paragrafo 51, con la terza parte del suo secondo motivo di impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che i punti 117 e 118 della sentenza impugnata sono viziati da un errore di diritto.

60.

Come affermato dalla Commissione, qualora la Corte non ravvisi alcun errore di diritto in tali punti, la prima parte del secondo motivo di impugnazione dovrebbe essere respinta in quanto inconferente. Infatti, qualora la Corte dichiari che la Changmao Biochemical Engineering era tenuta a dimostrare che il margine di dumping sarebbe stato inferiore al margine di pregiudizio se il valore normale fosse stato calcolato sulla base dei prezzi all’esportazione praticati dal produttore esportatore giapponese, ciò che, è pacifico, la Changmao Biochemical Engineering non ha dimostrato, la questione se il valore normale potesse o meno essere calcolato in tal modo senza violare l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009 e il principio di buona amministrazione e senza venir meno al dovere di diligenza della Commissione sarebbe irrilevante. Questo è il motivo per cui, come indicato al paragrafo 56, esaminerò la terza parte del secondo motivo di impugnazione prima di valutare la prima parte di tale motivo.

61.

Sono del parere che la terza parte del secondo motivo di impugnazione sia fondata, ma che, ciò nonostante, essa debba essere respinta in quanto inconferente.

62.

Ritengo che, nei casi in cui il dazio antidumping è fissato sulla base del margine di pregiudizio, un produttore cui sia stato applicato un dazio antidumping possa contestare il calcolo del margine di dumping anche qualora non abbia dimostrato che, se il margine di dumping fosse stato calcolato come da esso suggerito, sarebbe stato inferiore al margine di pregiudizio e, pertanto, il dazio antidumping sarebbe stato fissato sulla base del margine di dumping. A mio avviso, pertanto, il punto 118 della sentenza impugnata è viziato da un errore di diritto e la terza parte del secondo motivo di impugnazione è fondata, per le ragioni esposte qui di seguito.

63.

In primo luogo, è vero che, in taluni casi, ai fini della contestazione del calcolo del margine di dumping al ricorrente è stato richiesto di dimostrare che il margine di dumping sarebbe stato inferiore al margine di pregiudizio se il primo fosse stato calcolato come da esso suggerito.

64.

Occorre richiamare, al riguardo, la sentenza del 5 ottobre 1988, Brother Industries/Consiglio (250/85, EU:C:1988:464, punto 24). In tale sentenza, il Tribunale ha respinto il motivo vertente, in sostanza, su un errore nel calcolo del margine di dumping a motivo del fatto che i) il dazio antidumping era stato fissato, sulla base del margine di pregiudizio, al 21%, mentre ii) il margine di dumping era pari al 33,6%, con la conseguenza che iii) l’asserito errore, che avrebbe determinato una riduzione del 1,5% del margine di dumping, «non avrebbe avuto alcuna influenza sull’aliquota del dazio antidumping».

65.

Occorre inoltre richiamare la sentenza del 10 marzo 2009, Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio (T‑249/06, EU:T:2009:62, punto 111). In tale sentenza, il Tribunale ha respinto il motivo vertente su un errore nel calcolo del margine di pregiudizio (consistente, in sostanza, nell’omessa presa in considerazione, da parte della Commissione, delle vendite dei produttori dell’Unione a società collegate) dichiarando quanto segue: i) i dazi antidumping imposti alle ricorrenti erano stati fissati sulla base del margine di dumping del 25,7%, e non sulla base del margine di pregiudizio del 57% ( 31 ); ii) l’asserito errore nel calcolo del margine di pregiudizio incideva, al massimo, sul 10% delle vendite totali dell’industria dell’Unione; di conseguenza, iii) sarebbe stato necessario che i prezzi di vendita praticati dalle società collegate ai produttori dell’Unione fossero talmente sproporzionati rispetto a quelli delle altre vendite prese in considerazione nell’ambito del calcolo del margine del pregiudizio affinché quest’ultimo fosse riportato a un livello inferiore a quello del margine di dumping. La Corte di giustizia non ha rilevato errori di diritto in tale ragionamento. Essa ha inoltre dichiarato che, di conseguenza, gli altri motivi diretti a contestare la determinazione del pregiudizio dovevano essere dichiarati inconferenti ( 32 ).

66.

Analogamente, nella sentenza del 4 marzo 2010, Foshan City Nanhai Golden Step Industrial/Consiglio (T‑410/06, EU:T:2010:70, punti da 94 a 98), il Tribunale ha respinto, in quanto inconferente, il motivo vertente su un errore nel calcolo del margine di sottoquotazione del 66%, sulla base del fatto che, in assenza di tale errore, il margine di sottoquotazione sarebbe stato del 20,5% (come sostenuto dal Consiglio) o del 17,3% (come sostenuto dalla ricorrente) e, quindi, sarebbe stato comunque superiore al margine di dumping del 9,7%, sulla base del quale era stato fissato il dazio antidumping imposto alla ricorrente ( 33 ).

67.

Rilevo tuttavia che, nelle sentenze del 5 ottobre 1988, Brother Industries/Consiglio (250/85, EU:C:1988:464), e del 10 marzo 2009, Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio (T‑249/06, EU:T:2009:62) – sebbene non nella sentenza del 4 marzo 2010, Foshan City Nanhai Golden Step Industrial/Consiglio (T‑410/06, EU:T:2010:70) – era evidente che, in assenza dell’asserito errore nel calcolo del margine di pregiudizio, quest’ultimo non sarebbe stato inferiore al margine di dumping (o che, in assenza dell’asserito errore nel calcolo del margine di dumping, quest’ultimo non sarebbe stato inferiore al margine di pregiudizio). Infatti, nelle suddette due prime sentenze, l’asserito errore era minore e/o la differenza tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio era notevole.

68.

In secondo luogo, è vero che, nella sentenza del 14 marzo 1990, Nashua Corporation e a./Commissione e Consiglio (C‑133/87 e C‑150/87, EU:C:1990:115, punto 38), sulla quale il Tribunale si è basato al punto 118 della sentenza impugnata, la Corte di giustizia ha respinto il motivo vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un errore nel calcolare il dazio antidumping unicamente sulla base del pregiudizio causato dalle vendite realizzate dai produttori giapponesi, senza prendere in considerazione il pregiudizio causato dalle vendite realizzate dai costruttori giapponesi di apparecchiature originali (original equipment manufacturers) (in prosieguo: gli «OEM»). Tale motivo è stato respinto sulla base del fatto che la ricorrente, la fabbricante giapponese Ricoh, «non [aveva] dimostrato che [l’approccio del Consiglio consistente nell’escludere le vendite degli OEM] avesse influito sull’ammontare del dazio antidumping istituito, né in quale misura questo ammontare sarebbe stato diverso se fossero state prese in considerazione anche le vendite realizzate dagli OEM».

69.

Osservo tuttavia che, nella sentenza menzionata al precedente paragrafo 68, il dazio antidumping era stato fissato sulla base del margine di pregiudizio ( 34 ) e che la ricorrente contestava precisamente la determinazione del pregiudizio. Pertanto, ciò che la Corte ha preteso dalla ricorrente era la dimostrazione che, in assenza dell’asserito errore, il dazio antidumping sarebbe stato inferiore, e non la dimostrazione che, in assenza di tale errore, il dazio sarebbe stato fissato sulla base del margine di dumping, anziché del margine di pregiudizio.

70.

In terzo luogo, sottolineo che esistono numerosi esempi di situazioni in cui i giudici dell’Unione hanno esaminato motivi vertenti su un errore nel calcolo del margine di dumping, anche in casi in cui il ricorrente non aveva dimostrato che, in assenza dell’asserito errore, il margine di dumping sarebbe stato inferiore al margine di pregiudizio. Occorre richiamare, ad esempio, la sentenza del 15 settembre 2016, PT Musim Mas/Consiglio (T‑80/14, non pubblicata, EU:T:2016:504). Sebbene il dazio antidumping imposto alla ricorrente fosse stato fissato sulla base del margine di pregiudizio ( 35 ), il Tribunale ha esaminato il motivo vertente sull’aspetto che il Consiglio e la Commissione erano incorsi in errore costruendo il valore normale sulla base dei costi di produzione della principale materia prima, quali risultanti dai prezzi internazionali pubblicati, senza imporre alla ricorrente di dimostrare che, se il valore normale non fosse stato calcolato in tal modo, il margine di dumping sarebbe stato inferiore al margine di pregiudizio.

71.

In quarto luogo, rilevo che, nella sentenza del 2 aprile 2020, Hansol Paper/Commissione (T‑383/17, non pubblicata, EU:T:2020:139, punti da 162 a 169), il Tribunale, richiamando la sentenza del 4 marzo 2010, Foshan City Nanhai Golden Step Industrial/Consiglio (T‑410/06, EU:T:2010:70, punto 94), menzionata al precedente paragrafo 66, ha dichiarato ricevibile un motivo vertente sul calcolo del margine di pregiudizio nonostante la ricorrente non avesse esposto con precisione in quale misura, senza l’asserito errore, il margine di pregiudizio sarebbe stato inferiore al margine di dumping. Secondo il Tribunale, con tale motivo, la ricorrente ha contestato, più in generale, la determinazione dell’esistenza di un pregiudizio e di un nesso causale, che erano condizioni essenziali per l’imposizione di un dazio antidumping, e la cui erronea valutazione era quindi «idonea a determinare l’annullamento del regolamento di esecuzione impugnato, senza (…) che sia necessario affrontare la questione se il margine di pregiudizio fosse inferiore al margine di dumping» ( 36 ).

72.

In quinto luogo, sottolineo che esigere dai produttori esportatori ai quali sono stati imposti dazi antidumping di dimostrare che, in assenza dell’asserito errore nel calcolo del margine di dumping, quest’ultimo sarebbe stato inferiore al margine di pregiudizio equivarrebbe, come sostenuto dalla Changmao Biochemical Engineering, a imporre ai produttori esportatori un onere probatorio gravoso che, tenuto conto della complessità dei calcoli da effettuare, essi potrebbero non essere in grado di soddisfare. Lo stesso varrebbe anche nel caso in cui i ai produttori esportatori si chiedesse di dimostrare soltanto che, in assenza dell’asserito errore, il margine di dumping avrebbe potuto essere inferiore al margine di pregiudizio ( 37 ), tenuto conto della difficoltà di definire a quali condizioni o in quali circostanze ciò si verificherebbe.

73.

Concludo che il Tribunale ha commesso un errore nel dichiarare, al punto 118 della sentenza impugnata, che in capo alla Changmao Biochemical Engineering incombeva l’onere di provare che il margine di dumping sarebbe stato inferiore al margine di pregiudizio, se il primo fosse stato calcolato come da essa suggerito. Pertanto, la terza parte del secondo motivo di impugnazione è fondata.

74.

Tuttavia, come indicato al precedente paragrafo 61, la terza parte del secondo motivo di impugnazione deve, nondimeno, essere respinta in quanto inconferente. Ciò in quanto, per respingere il secondo motivo dedotto dinanzi ad esso, il Tribunale non si è basato unicamente sul fatto che la Changmao Biochemical Engineering non aveva dimostrato che il margine di dumping sarebbe stato inferiore al margine di pregiudizio se il valore normale fosse stato calcolato come da essa suggerito. Il Tribunale si è altresì basato, ai punti da 111 a 116 della sentenza impugnata, sul fatto che le informazioni disponibili al momento della scelta non erano attendibili e rischiavano di indurre ad una scelta inadeguata e irragionevole del paese di riferimento.

2) Sulla prima parte del secondo motivo di impugnazione

75.

Con la prima parte del suo secondo motivo di impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009 e il principio di buona amministrazione e non ha adempiuto il suo dovere di diligenza allorché ha determinato il valore normale sulla base dei dati dell’industria dell’Unione, pur non avendo richiesto al produttore esportatore giapponese di fornire i dati delle singole operazioni relative alle sue vendite all’esportazione.

76.

Ritengo che la prima parte del secondo motivo di impugnazione sia infondata.

77.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009, rilevo che il primo comma di tale disposizione prevede che, nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, in deroga alle norme di cui all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del medesimo regolamento il valore normale è determinato, di regola, in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato, vale a dire secondo il metodo del paese di riferimento.

78.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza, la Commissione può sottrarsi alla regola generale, enunciata all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009 per la determinazione del valore normale dei prodotti provenienti da paesi non retti da economia di mercato, fondandosi su un’altra base equa, solo nell’ipotesi in cui tale regola generale non possa essere applicata ( 38 ).

79.

Nel caso di specie, nel regolamento provvisorio il valore normale è stato calcolato sulla base delle informazioni ricevute da un produttore in un paese terzo ad economia di mercato che ha collaborato, vale a dire il Giappone (in prosieguo: il «produttore giapponese»). Tale produttore era la Ajinomoto Co., Giappone ( 39 ). Infatti, la produzione mondiale di aspartame era concentrata in un numero limitato di paesi, ossia in Cina, in Francia, in Giappone e nella Corea del Sud, e, mentre l’unico produttore noto nella Corea del Sud si è rifiutato di collaborare, il produttore giapponese vi ha acconsentito ( 40 ).

80.

Nel regolamento controverso, tuttavia, il valore normale è stato calcolato su «[un’]altra base equa», come previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), primo comma, del regolamento n. 1225/2009. Esso è stato fissato sulla base dei prezzi praticati dall’unico produttore dell’Unione per il prodotto simile sul mercato dell’Unione, ossia la Ajinomoto Sweeteners Europe SAS, divenuta Hyet Sweet, una controllata del produttore giapponese ( 41 ). Le ragioni per le quali, nel regolamento controverso, la Commissione ha deciso di non utilizzare i dati forniti dal produttore giapponese erano le seguenti: i) detto produttore era l’unico attivo sul mercato giapponese, in concorrenza con le importazioni provenienti dalla Cina e dalla Corea; inoltre, ii) soprattutto, i margini di profitto del produttore giapponese variavano fortemente a seconda dei tipi di clienti e delle loro dimensioni, senza che dall’inchiesta fosse emerso alcun motivo razionale che spiegasse la grande differenza tra i margini di profitto ( 42 ).

81.

Ai punti da 105 a 116 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che la Commissione non ha violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009 calcolando il valore normale in base ai prezzi dell’unico produttore dell’Unione sul mercato dell’Unione. Ad avviso del Tribunale, tale conclusione era motivata dai seguenti elementi: i) i dati forniti dal produttore giapponese non erano attendibili a causa delle notevoli e ingiustificabili variazioni dei margini di profitto di tale produttore; ii) come indicato nella tabella 15 della risposta del produttore giapponese al questionario della Commissione, mentre tutte le vendite interne di tale produttore erano altamente remunerative, tutte le vendite all’esportazione erano in perdita; e iii) le parti interessate avevano espresso riserve quanto alla scelta del Giappone come paese di riferimento.

82.

La Changmao Biochemical Engineering sostiene che la Commissione ha chiesto al produttore giapponese di fornire dati delle singole operazioni relative alle proprie vendite interne, ma non alle vendite all’esportazione. Pertanto, secondo la Changmao Biochemical Engineering, non si può escludere che talune vendite all’esportazione di suddetto produttore siano remunerative. Ne consegue che la Commissione non avrebbe dimostrato che i dati forniti dal produttore giapponese erano inattendibili e che non era possibile utilizzare tali dati ai fini del calcolo del valore normale. La Changmao Biochemical Engineering conclude che, nel calcolare il valore normale non in base ai prezzi all’esportazione praticati dal produttore giapponese, bensì in base ai dati dell’industria dell’Unione, la Commissione ha violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009 e che i punti 113, 115 e 116 della sentenza impugnata contengono un errore di diritto.

83.

Pertanto, la Changmao Biochemical Engineering non contesta il fatto che, come esposto ai precedenti paragrafi 77 e 78, il metodo di determinazione del valore normale sulla base dei prezzi praticati nell’Unione costituisca un metodo alternativo che può essere utilizzato soltanto qualora non sia possibile utilizzare il metodo principale. Ciò che la Changmao Biochemical Engineering contesta è la conclusione del Tribunale secondo cui, nel caso di specie, non era possibile utilizzare i dati del produttore giapponese (e, di conseguenza, il valore normale non poteva essere calcolato su tale base).

84.

La Commissione replica che il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009 è inconferente e, in ogni caso, infondato.

85.

A mio avviso, il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009 deve essere respinto in quanto infondato, e non in quanto inconferente. Spiegherò qui di seguito il motivo per cui non condivido la posizione della Commissione quanto al carattere inconferente di tale motivo prima di esporre le ragioni per le quali esso è infondato.

86.

Secondo la Commissione, il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009 è inconferente, poiché, in primo luogo, la Changmao Biochemical Engineering non contesta la conclusione del Tribunale secondo cui le informazioni fornite dal produttore giapponese non erano attendibili, in secondo luogo, essa contesta soltanto uno dei tre motivi che hanno indotto il Tribunale a respingere il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009, ossia il motivo esposto al punto 113, e non ai punti 112 e 114 della sentenza impugnata e, in terzo luogo, i punti da 124 a 128 di tale sentenza sono sufficienti a suffragare la conclusione del Tribunale quanto all’assenza di una violazione.

87.

Nondimeno, in primo luogo, è vero che, come sostenuto dalla Commissione, la Changmao Biochemical Engineering non mette in dubbio che i dati forniti dal produttore giapponese siano errati. Essa sostiene, tuttavia, che tali dati sono incompleti, in quanto il produttore giapponese ha fornito alla Commissione dati aggregati sulle sue vendite all’esportazione, e non i dati delle singole operazioni relative alle sue vendite all’esportazione. Mi sembra che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la Changmao Biochemical Engineering contesti, in tal modo, l’attendibilità dei dati forniti dal produttore giapponese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), secondo comma, del regolamento n. 1225/2009.

88.

In secondo luogo, è vero che, come sostiene la Commissione, la Changmao Biochemical Engineering contesta unicamente il punto 113 della sentenza impugnata, e non i punti 112 e 114 di tale sentenza. Tuttavia, i punti 112 e 113 non espongono ragioni distinte per le quali il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non fosse incorsa in errore rifiutando di calcolare il valore normale sulla base dei dati forniti dal produttore giapponese. Entrambi i punti fanno riferimento alle variazioni inesplicate dei margini di profitto del produttore giapponese. Quanto al punto 114 della sentenza impugnata, esso si limita a riprodurre osservazioni formulate da parti interessate nel corso del procedimento amministrativo, senza che né la Commissione né il Tribunale abbiano fatto proprie siffatte osservazioni. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il fatto che la Changmao Biochemical Engineering contesti il punto 113 della sentenza impugnata, e non i punti 112 e 114 di tale sentenza, non significa che il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009 sia inconferente.

89.

In terzo luogo, rilevo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la Changmao Biochemical Engineering contesta il punto 128 della sentenza impugnata.

90.

Tuttavia, come indicato al precedente paragrafo 85, concordo con la Commissione sul fatto che il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009 sia infondato.

91.

In primo luogo, ciò poiché, a mio avviso, non era necessario che la Commissione ottenesse i dati delle singole operazioni relative alle vendite all’esportazione del produttore giapponese per considerare i dati forniti da tale produttore inattendibili e idonei a condurre a una scelta inadeguata e irragionevole del paese di riferimento.

92.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), secondo comma, del regolamento n. 1225/2009, un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato «tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta».

93.

È vero che, nella sentenza del 22 marzo 2012, GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158, punti 3132), la Corte ha dichiarato che la nozione di «informazioni attendibili di cui si disponga», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009, non è limitata alle informazioni fornite dal denunciante o dalle parti interessate, poiché la Commissione deve esaminare d’ufficio tutte le informazioni disponibili.

94.

Tuttavia, sottolineo che, secondo la giurisprudenza, la Commissione gode di un potere discrezionale nel selezionare la disponibilità dei dati, poiché gli strumenti di indagine previsti sono tali facoltativamente e sono tanto più difficili da attuare nella fattispecie in quanto riguardano dati relativi a paesi terzi. Infatti, l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1225/2009 precisa che possono essere svolte indagini in paesi terzi, a condizione, in particolare, che «le imprese interessate siano d’accordo». Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 8, di tale regolamento prevede che l’esattezza delle informazioni deve essere accertata «con la massima accuratezza» ( 43 ).

95.

Nella causa in esame, se è pacifico che, nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione non ha richiesto né ricevuto informazioni sulle singole operazioni relative alle vendite all’esportazione del produttore giapponese e sui margini di profitto realizzati mediante tali vendite, essa disponeva tuttavia di dati aggregati sulle vendite all’esportazione di suddetto produttore. Il fatto che la Commissione non abbia ritenuto necessario richiedere i dati delle singole operazioni rientra nel suo potere discrezionale, menzionato al precedente paragrafo 94, quanto alla determinazione dell’attendibilità delle informazioni già in suo possesso.

96.

Inoltre, la situazione di cui alla presente causa differisce da quella di cui alla sentenza del 22 marzo 2012, GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158), nella quale la Corte ha statuito che il Consiglio e la Commissione avevano commesso un errore nel calcolare il valore normale sulla base dei prezzi praticati nell’Unione, poiché non avevano dato prova di tutta la diligenza al fine di stabilire se il valore normale potesse essere calcolato a partire dai prezzi praticati in un paese di riferimento. In tale causa, la Commissione si era limitata a inviare un solo questionario a due società thailandesi e aveva concluso che, poiché tali società non avevano risposto, era impossibile determinare il valore normale sulla base dei prezzi applicati in un paese terzo retto da un’economia di mercato. Essa, dunque, aveva omesso di esaminare se uno degli altri tre paesi terzi ad economia di mercato, le cui importazioni nell’Unione erano nettamente superiori a quelle provenienti dalla Thailandia, potesse essere individuato come paese di riferimento ( 44 ). Di converso, nel caso di specie non è stato sostenuto dinanzi alla Corte che la Commissione avrebbe omesso di condurre un’inchiesta concernente paesi terzi ad economia di mercato diversi dal Giappone ( 45 ).

97.

In secondo luogo, e soprattutto, la Changmao Biochemical Engineering non ha dimostrato che la scelta della Commissione di calcolare il valore normale sulla base dei dati dell’industria dell’Unione non era plausibile.

98.

Infatti, secondo la giurisprudenza, nell’ambito della contestazione del metodo di determinazione del valore normale, il ricorrente non può limitarsi a invocare un metodo di determinazione del valore normale alternativo a quello scelto dalla Commissione, ma deve fornire elementi sufficienti a privare di qualsiasi plausibilità le valutazioni sulle quali tale scelta è fondata, poiché i giudici dell’Unione non possono sostituire le loro valutazioni a quelle della Commissione ( 46 ).

99.

Nella presente causa, nel ricorso di impugnazione la Changmao Biochemical Engineering sostiene semplicemente che «non si può escludere» che «talune» operazioni di esportazione del produttore giapponese siano remunerative e che, pertanto, possano essere utilizzate per il calcolo del valore normale. La Changmao Biochemical Engineering non afferma, né tantomeno dimostra, che tutte le operazioni di esportazione del produttore giapponese, o la maggior parte di esse, siano remunerative, il che potrebbe rimettere in discussione la scelta della Commissione di calcolare il valore normale non sulla base dei prezzi all’esportazione praticati dal produttore giapponese, bensì sulla base dei dati dell’industria dell’Unione. Pertanto, la Changmao Biochemical Engineering non ha dimostrato l’assenza di plausibilità della conclusione della Commissione secondo cui i dati relativi alle vendite all’esportazione del produttore giapponese erano inattendibili.

100.

Concludo che la prima parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata, nella misura in cui verte sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009.

101.

In secondo luogo, per quanto riguarda l’inadempimento del dovere di diligenza della Commissione, osservo che, secondo la giurisprudenza, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), secondo comma, del regolamento n. 1225/2009, la Commissione deve esaminare gli elementi del fascicolo con tutta la diligenza richiesta perché possa ritenersi che il valore normale del prodotto di cui trattasi sia stato determinato in maniera idonea ed equa ( 47 ). Mi sembra quindi che il motivo vertente sull’inadempimento del dovere di diligenza della Commissione debba essere respinto in quanto infondato, per le stesse ragioni del motivo vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009.

102.

In terzo luogo, per quanto riguarda la violazione del principio di buona amministrazione, ricordo che la Commissione è tenuta, in virtù di tale principio, a esaminare con tutta la diligenza e l’imparzialità richieste gli elementi di prova forniti e a tenere in debita considerazione tutti gli elementi pertinenti ( 48 ). Pertanto, anche in tal caso, il motivo vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione deve essere respinto in quanto infondato, per le stesse ragioni del motivo vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009.

103.

Concludo che la prima parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata e che, pertanto, tale motivo deve essere respinto in toto.

C. Sul terzo motivo di impugnazione

1.   Argomenti delle parti

104.

Con il suo terzo motivo di impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che, nel dichiarare, ai punti da 141 a 144, da 151 a 153 e da 155 a 162 della sentenza impugnata, che la Commissione non è incorsa in errore rifiutando di applicare gli adeguamenti da essa richiesti ai fini del calcolo del margine di dumping, il Tribunale ha travisato i fatti e violato le seguenti disposizioni: l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento 2016/1036; l’articolo 2.4, ultima frase dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), del 1994 ( 49 ) (in prosieguo: l’«accordo antidumping»); l’articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento 2016/1036 e l’articolo 6.2 dell’accordo antidumping, nella parte in cui tali disposizioni prevedono i diritti di difesa della Changmao Biochemical Engineering; l’articolo 12.2.1 e l’articolo 12.2.2 dell’accordo antidumping; l’articolo 6.4 dello stesso accordo; e l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036; esso, inoltre, avrebbe violato il principio di buona amministrazione e non sarebbe stato adempiuto il dovere di diligenza della Commissione.

105.

Il terzo motivo di impugnazione è suddiviso, in sostanza, in quattro parti.

106.

Nella prima parte del suo terzo motivo di impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che il Tribunale ha travisato i fatti statuendo, ai punti da 141 a 144 della sentenza impugnata, che la Changmao Biochemical Engineering non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua affermazione secondo cui vi erano differenze tra i costi di produzione del produttore dell’Unione e quelli del produttore cinese e che tali differenze incidevano sulla comparabilità dei prezzi.

107.

Nella seconda parte del suo terzo motivo di impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento 2016/1036 nel concludere, ai punti da 151 a 153 della sentenza impugnata, che le richieste di adeguamenti presentate dai produttori esportatori cinesi ai quali non è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato non possono riguardare i costi reali in Cina.

108.

Nella terza parte del suo terzo motivo di impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che il Tribunale ha erroneamente dichiarato, ai punti 143 e 144 della sentenza impugnata, che incombeva alla Changmao Biochemical Engineering dimostrare che le differenze tra i fattori elencati all’articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a j), del regolamento 2016/1036, quali le differenze tra i costi di produzione, incidevano sulla comparabilità dei prezzi. A suo avviso, ciò risulta dalla formulazione dell’articolo 2, paragrafo 10. Qualsiasi altra soluzione imporrebbe un onere della prova irragionevole ai produttori di paesi non retti da un’economia di mercato quando il valore normale è calcolato sulla base dei dati dell’industria dell’Unione.

109.

Nella quarta parte del suo terzo motivo di impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che, nel dichiarare, ai punti da 155 a 160 della sentenza impugnata, che la Commissione non ha imposto, in capo alla ricorrente, un onere della prova irragionevole esigendo la dimostrazione che le differenza tra i costi di produzione si traducevano in differenze di prezzo, il Tribunale ha violato le seguenti disposizioni: l’articolo 2.4, ultima frase dell’accordo antidumping, come interpretato nelle decisioni dell’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC); l’articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento 2016/1036 e l’articolo 6.2 dell’accordo antidumping, nella misura in cui tali disposizioni prevedono i diritti di difesa della Changmao Biochemical Engineering; l’articolo 6.4, l’articolo 12.2.1 e l’articolo 12.2.2. dello stesso accordo; il principio di buona amministrazione e non sarebbe stato adempiuto il dovere di diligenza della Commissione. Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un errore nel rifiutare, al punto 207 della sentenza impugnata, di ordinare alla Commissione, mediante una misura di organizzazione del procedimento o un mezzo istruttorio, di produrre l’analisi che l’ha condotta a constatare, al considerando 70 del regolamento controverso, che non esisteva alcuna differenza tra il prodotto in esame e il prodotto simile che potesse riflettersi sistematicamente sui prezzi.

110.

La Commissione sostiene che il terzo motivo di impugnazione dovrebbe essere respinto.

111.

Secondo la Commissione, la prima parte del terzo motivo di impugnazione deve essere respinta, poiché, in sostanza, l’impugnazione non indica né quali fatti o elementi di prova sarebbero stati travisati dal Tribunale, né dimostra che le differenze tra costi di produzione si sono tradotte in differenze di prezzo.

112.

Quanto alla seconda parte del terzo motivo di impugnazione, la Commissione sostiene che è irricevibile, poiché non è stata dedotta dinanzi al Tribunale. In ogni caso, essa sarebbe inconferente, poiché i punti da 151 a 153 della sentenza impugnata non contengono che una motivazione sussidiaria, mentre la motivazione principale è contenuta nei punti da 137 a 150 di tale sentenza. Infine, essa sarebbe infondata poiché, in particolare, l’origine dei dati utilizzati per effettuare l’adeguamento è irrilevante. Ciò che importa è che l’adeguamento non privi di effetto utile l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036.

113.

Secondo la Commissione, la terza parte del terzo motivo di impugnazione è infondata, poiché la formulazione del paragrafo introduttivo dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 2016/1036, la formulazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), di tale regolamento e la giurisprudenza chiariscono che il requisito della dimostrazione di un’incidenza sui prezzi e sulla loro comparabilità si applica a tutti i fattori elencati all’articolo 2, paragrafo 10, del medesimo regolamento.

114.

La Commissione sostiene che la quarta parte del terzo motivo di impugnazione è irricevibile nella misura in cui lamenta una violazione delle seguenti disposizioni: l’articolo 2.4, ultima frase, dell’accordo antidumping; l’articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento 2016/1036 e l’articolo 6.2 dell’accordo antidumping nella misura in cui tali disposizioni prevedono i diritti di difesa della Changmao Biochemical Engineering; l’articolo 6.4, l’articolo 12.2.1 e l’articolo 12.2.2 di suddetto accordo. Ciò poiché la violazione di tali disposizioni non sarebbe stata dedotta in primo grado. In ogni caso, la quarta parte del terzo motivo di impugnazione sarebbe infondata nella misura in cui contesta la violazione delle disposizioni in parola. Infine, per quanto riguarda il resto della quarta parte del terzo motivo di impugnazione, concernente la domanda di una misura di organizzazione del procedimento o mezzo istruttorio formulata dalla Changmao Biochemical Engineering, la Commissione sostiene che essa è inconferente e, in ogni caso, infondata.

2.   Valutazione

115.

Con il suo terzo motivo di impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che, dichiarando che la Commissione non è incorsa in errore rifiutando di applicare gli adeguamenti da essa richiesti ai fini del calcolo del margine di dumping, il Tribunale ha travisato i fatti e violato l’articolo 2, paragrafo 10, l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 1225/2009; l’articolo 2.4 e altre disposizioni dell’accordo antidumping e il principio di buona amministrazione e non sarebbe stato adempiuto il dovere di diligenza della Commissione.

116.

Come esposto ai precedenti paragrafi da 105 a 109, il terzo motivo di impugnazione è suddiviso in quattro parti. Con la prima parte, diretta contro i punti da 141 a 144 della sentenza impugnata, si sostiene che il Tribunale ha travisato i fatti nel dichiarare che la Changmao Biochemical Engineering non aveva fornito la prova dell’esistenza di differenze tra i costi di produzione che incidevano sulla comparabilità dei prezzi. Con la seconda parte, diretta contro i punti da 151 a 153 di tale sentenza, si sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009 laddove esso ha dichiarato che le domande di adeguamento presentate da produttori di un paese non retto da un’economia di mercato non possono riguardare i costi reali in tale paese. Con la terza parte, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che, ai punti 143 e 144 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009 e ha imposto ai produttori di paesi non retti da un’economia di mercato un onere della prova irragionevole, richiedendo loro la dimostrazione che le differenze tra i costi di produzione hanno influito sui prezzi e sulla loro comparabilità. Con la quarta parte, diretta contro i punti da 155 a 160 della sentenza impugnata, si sostiene che, imponendo alla Changmao Biochemical Engineering di dimostrare un’incidenza sulla comparabilità dei prezzi pur non avendo accesso ai dati dell’industria dell’Unione, il Tribunale ha violato gli articoli 2.4, 6.2, 6.4, 12.2.1 e 12.2.2 dell’accordo antidumping, l’articolo 20, paragrafi 2 e 4 del regolamento n. 1225/2009 e il principio di buona amministrazione e non sarebbe stato adempiuto il dovere di diligenza della Commissione. La quarta parte del terzo motivo di impugnazione è altresì diretta contro il rifiuto del Tribunale, al punto 207 della sentenza impugnata, di disporre una misura di organizzazione del procedimento o un mezzo istruttorio.

a)   Sulla ricevibilità

117.

La Commissione eccepisce l’irricevibilità della seconda parte del terzo motivo di impugnazione nel suo complesso e la parziale irricevibilità della quarta parte di tale motivo.

118.

Anzitutto, la Commissione sostiene che la seconda parte del terzo motivo di impugnazione è irricevibile in quanto motivo nuovo.

119.

A mio avviso, tale eccezione di irricevibilità deve essere respinta.

120.

In primo luogo, la Changmao Biochemical Engineering non ha sottoposto alla Corte di giustizia nessun argomento non dedotto dinanzi al Tribunale.

121.

Infatti, nella seconda parte del suo terzo motivo di impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009 rifiutando di applicare gli adeguamenti da essa richiesti sulla base del fatto che una richiesta di adeguamenti presentata da un produttore esportatore cinese che non beneficia del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato non può riguardare i costi reali in Cina. La Changmao Biochemical Engineering sottolinea, a tale proposito, di aver chiesto alla Commissione di applicare un adeguamento utilizzando non già i propri costi di produzione, bensì i costi nell’Unione.

122.

Dinanzi al Tribunale, nell’ambito del suo terzo motivo, vertente sul punto che la Commissione aveva violato, inter alia, l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009, rifiutando di applicare gli adeguamenti richiesti, la Changmao Biochemical Engineering ha sostenuto che il fatto che a un produttore esportatore cinese non sia stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato non impedisce a tale produttore di richiedere adeguamenti. Secondo la Changmao Biochemical Engineering, sebbene siffatti adeguamenti non potessero essere operati utilizzando i costi propri di detto produttore, essi potevano tuttavia riguardare parametri, in Cina, diversi dai prezzi e dai costi, quali l’utilizzo di un processo di produzione diverso nel paese in parola.

123.

In secondo luogo, secondo la giurisprudenza, un ricorrente può legittimamente far valere motivi tratti dalla sentenza impugnata medesima e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza, indipendentemente dal fatto che li abbia dedotti o meno dinanzi al Tribunale ( 50 ). Così avviene nel caso di specie, poiché la questione se un produttore esportatore al quale non sia stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato possa, ciò nonostante, richiedere adeguamenti, e sulla base di quali parametri, è affrontata ai punti da 151 a 153 della sentenza impugnata.

124.

In secondo luogo, la Commissione eccepisce l’irricevibilità della quarta parte del terzo motivo di impugnazione nella misura in cui verte sulla violazione dell’articolo 2.4, ultima frase, dell’accordo antidumping, degli articoli 6.2, 6.4, 12.2.1 e 12.2.2 di tale accordo, nonché dell’articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 1225/2009. Secondo la Commissione, dinanzi al Tribunale non è stata contestata la violazione di nessuna delle disposizioni summenzionate.

125.

A mio avviso, tale eccezione di irricevibilità dovrebbe essere accolta. Infatti, dinanzi al Tribunale non è stata contestata la violazione di nessuna delle disposizioni elencate al precedente paragrafo 124 per quanto concerne il rifiuto della Commissione di applicare gli adeguamenti richiesti dalla Changmao Biochemical Engineering.

126.

La quarta parte del terzo motivo di impugnazione, tuttavia, resta ricevibile nella misura in cui verte sulla violazione del principio di buona amministrazione e sul punto che non sarebbe stato adempiuto il dovere di diligenza della Commissione, nonché nella parte in cui contesta il rifiuto del Tribunale di disporre una misura di organizzazione del procedimento o un mezzo istruttorio.

127.

Concludo che la seconda parte del terzo motivo di impugnazione è ricevibile e che la quarta parte di tale motivo è irricevibile nella misura in cui verte sulla violazione dell’articolo 2.4, ultima frase, dell’accordo antidumping, degli articoli 6.2, 6.4, 12.2.1 e 12.2.2 di detto accordo e dell’articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 1225/2009.

b)   Sul merito

128.

Esaminerò la terza parte del terzo motivo di impugnazione, poi la prima, la quarta e, infine, la seconda parte di tale motivo.

1) Sulla terza parte del terzo motivo di impugnazione

129.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009, deve essere effettuato un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. La parte introduttiva di tale disposizione prevede che «[s]e il valore normale e il prezzo all’esportazione (...) non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità».

130.

Secondo la giurisprudenza, se una parte richiede, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009, adeguamenti destinati a rendere comparabili il valore normale e il prezzo all’esportazione ai fini della determinazione del margine di dumping, detta parte deve dimostrare che la sua domanda è giustificata. L’onere di provare che devono essere applicati gli adeguamenti specifici elencati all’articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a k), di tale regolamento incombe a coloro che intendono avvalersene ( 51 ).

131.

Nella causa in esame, il considerando 48 del regolamento controverso indica che la Changmao Biochemical Engineering ha chiesto alla Commissione di applicare adeguamenti ai fini del calcolo del margine di dumping a causa delle differenze tra i costi di produzione del produttore cinese e del produttore dell’Unione. Secondo il considerando 49 di tale regolamento, la Commissione ha respinto tale richiesta di adeguamento con la motivazione che la Changmao Biochemical Engineering non aveva fornito elementi a sostegno della sua richiesta e, in particolare, non aveva non fornito alcun elemento di prova del fatto che «gli acquirenti pagavano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della diversità [dei costi di produzione]».

132.

Ai punti 143 e 144 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che spettava alla Changmao Biochemical Engineering dimostrare che le differenze tra i costi di produzione si traducevano in differenze di prezzo, cosa che non aveva fatto, e che, pertanto, la Commissione non aveva violato l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009 nel respingere le sue richieste di adeguamenti.

133.

Nella terza parte del suo terzo motivo di impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che, così facendo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto.

134.

Ritengo che la terza parte del terzo motivo di impugnazione sia infondata.

135.

In primo luogo, ciò discende dalla formulazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009. Non condivido l’argomento della Changmao Biochemical Engineering secondo cui la parte che richiede un adeguamento deve dimostrare un’incidenza sui prezzi e sulla loro comparabilità soltanto quando l’adeguamento è richiesto ai sensi della lettera k) di tale disposizione per «altri fattori non indicati nelle lettere da a) a j)», però non quando l’adeguamento è richiesto a causa di differenze relative ad altri fattori indicati alle lettere da a) a j). È vero che la lettera k), a differenza delle lettere da a) a j), dichiara espressamente che deve essere «dimostrato (...) che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi» ( 52 ). Rilevo, tuttavia, che la parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009, citata al precedente paragrafo 129, prevede che debba essere «dimostrato» che le differenze tra i «fattori»«influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità». La parte introduttiva concerne tutti i fattori elencati alle lettere da a) a k). Osservo altresì che la lettera k) impone la dimostrazione che le differenze relative ad altri fattori, «come prescritto a norma del presente paragrafo, (...) incidono sulla comparabilità dei prezzi» ( 53 ). Pertanto, la stessa lettera k) indica che tale dimostrazione è richiesta in tutti i casi in cui è richiesto un adeguamento ai sensi del paragrafo 10, indipendentemente dal fattore di cui si tratti.

136.

In secondo luogo, ciò è conforme alla giurisprudenza del Tribunale secondo cui emerge sia dalla formulazione sia dall’impianto sistematico delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009 che un adeguamento del prezzo all’esportazione o del valore normale può essere operato unicamente per tener conto delle differenze relative a fattori che incidono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Ad esempio, nella sentenza del 29 aprile 2015, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio (T‑558/12 e T‑559/12, non pubblicata, EU:T:2015:237, punto 114), il Tribunale ha dichiarato che il Consiglio e la Commissione devono negare un adeguamento per differenze relative a fattori in relazione alle quali non sia stato dimostrato che incidono sui prezzi e, quindi, sulla loro comparabilità ( 54 ). Analogamente, nella sentenza del 18 ottobre 2016, Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio (T‑351/13, non pubblicata, EU:T:2016:616, punto 138), il Tribunale ha statuito che incombeva ai produttori esportatori che chiedevano un adeguamento per l’importo corrispondente al dazio all’importazione del 14%, riscosso dalle autorità del paese di riferimento, fornire elementi di prova atti a dimostrare che un simile dazio all’importazione incideva sui livelli di prezzo che costituivano il valore normale, nonché sulla possibilità di confrontare tali prezzi con i prezzi all’esportazione.

137.

In terzo luogo, non condivido l’argomento della Changmao Biochemical Engineering secondo cui, imponendole di dimostrare un’incidenza sui prezzi e sulla loro comparabilità, il Tribunale le avrebbe imposto un onere della prova irragionevole perché il valore normale era stato calcolato sulla base dei dati forniti dal produttore dell’Unione, ai quali la Changmao Biochemical Engineering, in quanto produttore esportatore cinese, non aveva accesso.

138.

Rilevo che detto argomento è stato affrontato e respinto dal Tribunale ai punti da 155 a 159 della sentenza impugnata, che la Changmao Biochemical Engineering contesta nella quarta parte del suo terzo motivo di impugnazione. Nondimeno me ne occuperò in questa sede, per evitare di lasciare incompleta l’analisi della terza parte del terzo motivo di impugnazione.

139.

È vero che, secondo la giurisprudenza, una persona che richiede un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009 e alla quale spetta dimostrare la necessità dell’adeguamento richiesto non deve essere tenuta ad assolvere un onere della prova irragionevole ( 55 ). Tuttavia, così non avviene nel caso di specie per i motivi qui di seguito esposti.

140.

Sottolineo che non vi è alcuna deroga al requisito, di cui alla parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009, secondo cui occorre dimostrare che le differenze tra i fattori elencati alle lettere da a) a k) della disposizione in parola influiscano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Ciò significa che tale prova deve essere fornita indipendentemente dal metodo utilizzato per calcolare il valore normale e, quindi, anche quando esso è calcolato impiegando dati dell’industria dell’Unione. Diversamente, la Commissione potrebbe essere tenuta, su richiesta, ad applicare un adeguamento che non incide sui prezzi e sulla loro comparabilità e che, pertanto, condurrebbe a un’asimmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione.

141.

Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla Changmao Biochemical Engineering, non si può ritenere che i produttori esportatori cinesi non abbiano accesso ai dati utilizzati per calcolare il valore normale e il prezzo all’esportazione quando tali dati sono comunicati alla Commissione da un produttore del paese di riferimento o, come nel caso di specie, da un produttore dell’Unione.

142.

È opportuno rilevare che, in forza dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento n. 1225/2009, gli esportatori possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all’inchiesta e, conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, del medesimo regolamento, possono chiedere di essere informati dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive. È vero che l’accesso alle informazioni, ai fatti e alle considerazioni è ammesso soltanto in relazione a informazioni non riservate ai sensi dell’articolo 19 di detto regolamento ( 56 ). Nel caso di specie, tuttavia, dal considerando 40 del regolamento controverso risulta che la Commissione ha comunicato alla Changmao Biochemical Engineering i dati relativi al produttore dell’Unione.

143.

Rilevo altresì che, come sostenuto dalla Commissione, la Changmao Biochemical Engineering non deduce, a sostegno del suo argomento secondo cui il Tribunale le avrebbe imposto un onere della prova irragionevole, che la Commissione avrebbe omesso di comunicarle i dati necessari per richiedere un adeguamento (fatta eccezione per un’affermazione generale e non suffragata, contenuta nel suo ricorso, secondo la quale «i produttori di paesi non retti da un’economia di mercato non dispongono dei dati relativi ai prezzi del produttore di riferimento»). Piuttosto, a sostegno di tale argomento, la Changmao Biochemical Engineering afferma, in particolare, che il produttore dell’Unione ha omesso di fornire tutte le informazioni necessarie per consentire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione.

144.

È vero che la Changmao Biochemical Engineering contesta parimenti il rifiuto del Tribunale di ordinare alla Commissione, mediante una misura di organizzazione del procedimento o un mezzo istruttorio, di produrre l’analisi che l’ha indotta ad affermare, al considerando 70 del regolamento controverso, che non esisteva alcuna differenza tra il prodotto in esame e il prodotto simile che potesse riflettersi sistematicamente sui prezzi. Osservo, tuttavia, che la Changmao Biochemical Engineering dichiara, a tal riguardo, non soltanto che la Commissione avrebbe «occultato» (testuali parole) informazioni necessarie per l’applicazione di adeguamenti, ma, soprattutto, che la Commissione potrebbe semplicemente aver omesso di raccogliere siffatte informazioni, in particolare le fatture e i contratti dell’industria dell’Unione. Pertanto, mi sembra che, contestando il rifiuto del Tribunale di ordinare la produzione della summenzionata analisi, la Changmao Biochemical Engineering intenda, in sostanza, stabilire se la Commissione abbia raccolto informazioni sufficienti, anziché dimostrare che la Commissione non le ha comunicato informazioni sufficienti.

145.

Concludo che la terza parte del terzo motivo di impugnazione è infondata.

2) Sulla prima parte del terzo motivo di impugnazione

146.

Ai punti da 141 a 144 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che, rifiutando di effettuare gli adeguamenti richiesti dalla Changmao Biochemical Engineering, la Commissione non ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009, dato che essa non aveva fornito alcun elemento di prova a sostegno della sua richiesta e non aveva dimostrato che le asserite differenze tra i costi di produzione si traducessero in differenze di prezzo.

147.

Nella prima parte del suo terzo motivo di impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che, così facendo, il Tribunale ha travisato i fatti.

148.

Ritengo che la prima parte del terzo motivo di impugnazione debba essere respinta.

149.

Secondo la giurisprudenza, spetta al ricorrente indicare con precisione le prove che sono state snaturate ed esporre gli errori di valutazione che sarebbero stati commessi ( 57 ).

150.

Nel caso di specie, sebbene la Changmao Biochemical Engineering elenchi, nella sua impugnazione, gli elementi sui quali si è basata nell’ambito del procedimento amministrativo, essa non spiega precisamente in che modo le asserite differenze tra ciascuno dei fattori pertinenti abbiano inciso sui prezzi e sulla loro comparabilità, né in che modo il Tribunale avrebbe, di conseguenza, travisato i fatti nel dichiarare, al punto 143 di tale sentenza, che essa non aveva dimostrato che le differenze tra i costi di produzione si traducevano in differenze di prezzo.

151.

Rilevo altresì che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Changmao Biochemical Engineering, non vi è alcuna contraddizione tra il considerando 49 del regolamento controverso, nel quale si dichiara che la Changmao Biochemical Engineering non ha dimostrato alcuna incidenza sui prezzi e sulla loro comparabilità, e il considerando 76 del medesimo regolamento, ai sensi del quale i prezzi delle importazioni cinesi oggetto di dumping erano inferiori del 21,1% ai prezzi dell’Unione. Orbene, la constatazione, da parte della Commissione, di una sottoquotazione significa che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio, senza che vi fosse alcuna indicazione quanto all’imputabilità di detta sottoquotazione alle differenze tra i costi di produzione, il che avrebbe giustificato un adeguamento.

152.

Pertanto, la prima parte del terzo motivo di impugnazione deve essere respinta.

3) Sulla quarta parte del terzo motivo di impugnazione

153.

Ai punti da 155 a 160 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non aveva imposto alla Changmao Biochemical Engineering un onere della prova irragionevole imponendole di dimostrare che le asserite differenze tra i costi di produzione si traducevano in differenze di prezzo quando essa non disponeva di accesso ai dati dell’industria dell’Unione.

154.

Nella quarta parte del suo terzo motivo di impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che, così facendo, il Tribunale ha violato l’articolo 2.4, ultima frase, dell’accordo antidumping, gli articoli 6.2, 6.4, 12.2.1 e 12.2.2 di detto accordo, l’articolo 20, paragrafi 2 e 4 del regolamento n. 1225/2009 e il principio di buona amministrazione e non sarebbe stato adempiuto il dovere di diligenza della Commissione. Inoltre, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nel rifiutare, al punto 207 della sentenza impugnata, di ordinare alla Commissione, mediante una misura di organizzazione del procedimento o un mezzo istruttorio, di produrre l’analisi che l’ha condotta a respingere le sue richieste di adeguamenti.

155.

Come è stato esposto ai precedenti paragrafi da 124 a 127, la quarta parte del terzo motivo di impugnazione è parzialmente irricevibile. Tuttavia, a fini di completezza, spiegherò di seguito il motivo per cui, qualora la Corte ritenga che la quarta parte del terzo motivo di impugnazione sia interamente ricevibile, essa dovrebbe comunque respingerla, in quanto infondata.

156.

In primo luogo, la quarta parte del terzo motivo di impugnazione è infondata nella misura in cui verte sulla violazione dell’articolo 2.4, ultima frase, dell’accordo antidumping e degli articoli 6.2, 6.4, 12.2.1 e 12.2.2 di tale accordo.

157.

Secondo una giurisprudenza costante, tenuto conto della loro natura e della loro struttura, gli accordi OMC non si annoverano, in linea di principio, tra le normative alla luce delle quali può essere controllata la legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione. Soltanto in due situazioni eccezionali, attinenti alla volontà del legislatore dell’Unione di limitare autonomamente il proprio margine di manovra nell’applicazione delle norme dell’OMC, la Corte ha riconosciuto che spetta al giudice dell’Unione, se del caso, controllare la legittimità di un atto dell’Unione e degli atti adottati per la sua applicazione alla luce degli accordi OMC. Si tratta, in primo luogo, dell’ipotesi in cui l’Unione abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito di detti accordi e, in secondo luogo, del caso in cui l’atto dell’Unione in discussione rinvii espressamente a precise disposizioni dei medesimi accordi ( 58 ).

158.

Nessun articolo del regolamento n. 1225/2009 rinvia ad alcuna disposizione specifica degli accordi OMC. Secondo la giurisprudenza, tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009 attua l’articolo 2.4 dell’accordo antidumping, di cui riprende, in sostanza, le disposizioni ( 59 ).

159.

Ciò nondimeno, l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009 non riafferma espressamente il requisito, di cui all’articolo 2.4, ultima frase, dell’accordo antidumping, ai sensi del quale «[s]petta alle autorità indicare alle parti interessate le informazioni che devono fornire per consentire un equo confronto, senza imporre alle stesse un eccessivo onere di prova» ( 60 ). Non mi sembra, pertanto, che vi fosse una chiara volontà, da parte del legislatore dell’Unione, di dare attuazione allo specifico obbligo previsto all’articolo 2.4, ultima frase, dell’accordo antidumping. Ne consegue che la legittimità del regolamento controverso non può essere verificata alla luce dell’articolo 2.4, ultima frase, dell’accordo antidumping ( 61 ).

160.

Inoltre, senza che sia necessario esaminare se disposizioni specifiche del regolamento n. 1225/2009 attuino gli articoli 6.2, 6.4, 12.2.1 o 12.2.2 dell’accordo antidumping e se, di conseguenza, la legittimità del regolamento controverso possa essere valutata alla luce di tali disposizioni, ritengo che il motivo vertente sulla violazione degli articoli 6.2, 6.4, 12.2.1 o 12.2.2 dell’accordo antidumping non possa essere accolto. Mi sfugge, infatti, la pertinenza degli articoli 12.2.1 e 12.2.2, relativi alle notifiche pubbliche di imposizione di misure antidumping, o dell’articolo 6.2, che concerne le riunioni con le parti avverse. Quanto all’articolo 6.4, ai sensi del quale le autorità consentono alle parti interessate di prendere visione di tutte le informazioni pertinenti che non siano di natura riservata, rilevo che, come esposto supra, al paragrafo 143, e infra, al paragrafo 161, la Changmao Biochemical Engineering non sostiene che la Commissione abbia omesso di comunicarle le informazioni necessarie per richiedere adeguamenti.

161.

In secondo luogo, a mio avviso, la quarta parte del terzo motivo di impugnazione è infondata, nella misura in cui verte sulla violazione dell’articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 1225/2009. Come menzionato al precedente paragrafo 142, in forza dell’articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 1225/2009, gli esportatori possono richiedere informazioni concernenti i fatti e le considerazioni principali, e la trasmissione «tiene debitamente conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate». Tuttavia, al precedente paragrafo 143 ho spiegato che, nel caso di specie, la Changmao Biochemical Engineering non deduce, a sostegno del suo motivo vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 1225/2009, che la Commissione avrebbe omesso di comunicarle le informazioni necessarie a richiedere adeguamenti. Piuttosto, a sostegno del suddetto motivo, essa deduce che la Commissione avrebbe omesso, in particolare, di raccogliere tutte le informazioni necessarie per stabilire se tali richieste dovessero o meno essere accolte. Siffatto inadempimento, quand’anche fosse dimostrato, non può costituire una violazione dell’articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 1225/2009.

162.

In terzo luogo, la quarta parte del terzo motivo di impugnazione è infondata nella misura in cui verte sull’inadempimento del dovere di diligenza della Commissione. Secondo la giurisprudenza citata al precedente paragrafo 102, la Commissione era tenuta a esaminare con tutta la diligenza e l’imparzialità richieste gli elementi di prova forniti dalla Changmao Biochemical Engineering a sostegno delle sue richieste di adeguamento. Tuttavia, come ho esposto ai precedenti paragrafi da 148 a 152, il Tribunale non ha travisato i fatti statuendo, ai punti da 141 a 144 della sentenza impugnata, che la Changmao Biochemical Engineering non aveva dimostrato che le asserite differenze tra i costi di produzione incidessero sui prezzi e sulla loro comparabilità.

163.

In quarto luogo, ritengo che la quarta parte del terzo motivo di impugnazione sia infondata nella misura in cui verte su una violazione del principio di buona amministrazione. Secondo la giurisprudenza, dal principio di buona amministrazione discende che l’onere della prova che la Commissione impone ai produttori esportatori che richiedono un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009 non può essere irragionevole ( 62 ). Orbene, ho esposto ai precedenti paragrafi da 139 a 144 le ragioni per le quali, imponendo alla Changmao Biochemical Engineering di dimostrare che le asserite differenze tra i costi di produzione hanno inciso sui prezzi e sulla loro comparabilità, la Commissione non le ha imposto un onere della prova irragionevole.

164.

In quinto luogo, la quarta parte del terzo motivo di impugnazione è infondata nella misura in cui contesta al Tribunale di aver erroneamente rifiutato, al punto 207 della sentenza impugnata, di ordinare alla Commissione, mediante una misura di organizzazione del procedimento o un mezzo istruttorio, di produrre l’analisi che l’ha condotta a constatare, al considerando 70 del regolamento controverso, che non esisteva alcuna differenza tra il prodotto in esame e il prodotto simile che potesse riflettersi sistematicamente sui prezzi. Secondo la giurisprudenza, per quanto concerne la valutazione, da parte del Tribunale, di domande di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori formulate da una parte, occorre ricordare che il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito ( 63 ). Peraltro, come esposto ai precedenti paragrafi da 148 a 152, nel caso di specie non è stato dimostrato alcun travisamento dei fatti.

165.

Concludo che la quarta parte del terzo motivo di impugnazione deve essere integralmente respinta.

4) Sulla seconda parte del terzo motivo di impugnazione

166.

Ai punti da 151 a 153 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che i produttori esportatori cinesi che non beneficiano del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato possono presentare richieste di adeguamenti, ma che tali richieste non possono «riguardare i costi reali in Cina», poiché, altrimenti, l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009, sarebbe privato di effetto utile.

167.

Nella seconda parte del suo terzo motivo di impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che, così facendo, il Tribunale ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009.

168.

Ritengo che, sebbene la seconda parte del terzo motivo di impugnazione sia fondata, essa debba nondimeno essere respinta in quanto inconferente. Illustrerò nel prosieguo le ragioni per le quali ritengo tale motivo fondato, e, in seguito, quelle per cui lo considero inconferente.

169.

Secondo la giurisprudenza, l’obiettivo dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009 è di evitare che vengano presi in considerazione prezzi o costi di paesi non aventi un’economia di mercato, poiché tali parametri non sono il risultato normale delle forze che si esercitano sul mercato ( 64 ).

170.

L’argomento della Commissione è che, se si dovesse applicare un adeguamento date le differenze tra i costi di produzione in Cina e nell’Unione, ciò priverebbe l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009 del suo effetto utile, poiché i costi di produzione in Cina sono legati all’assenza di un’economia di mercato e sono falsati.

171.

A mio avviso, siffatto argomento non può essere accolto.

172.

È vero che, nella sentenza del 29 aprile 2015, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio (T‑558/12 e T‑559/12, non pubblicata, EU:T:2015:237), il Tribunale ha dichiarato che non potevano essere applicati adeguamenti in ragione di differenze di efficienza e di produttività tra i produttori esportatori cinesi ai quali erano stati imposti dazi antidumping e il produttore del paese di riferimento, poiché ai primi non era stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e i dati ad essi relativi non potevano, dunque, essere presi in considerazione ai fini della determinazione del valore normale ( 65 ). Dinanzi alla Corte di giustizia, i produttori esportatori cinesi hanno sostenuto che l’applicazione di adeguamenti in ragione di differenze di efficienza e di produttività non priverebbe di effetto utile l’impiego del metodo del paese di riferimento, poiché il fatto che essi consumino meno materie prime ed elettricità e siano caratterizzati da una maggiore produttività per dipendente (rispetto al produttore del paese di riferimento) non aveva nulla a che vedere con i prezzi, i costi o le forze di mercato in Cina ( 66 ). L’avvocato generale Mengozzi ha proposto di respingere tale argomento, sulla base del rilievo che «un’impresa che non abbia ottenuto lo status di società operante in condizioni di economia di mercato non può far valere differenze riguardanti la produttività e l’efficienza per chiedere adeguamenti del valore normale», dato che la produttività e l’efficienza «dipend[o]no da numerosi fattori (...) dei quali si può ragionevolmente presumere che siano influenzati, almeno indirettamente, da parametri che non sono il risultato normale delle forze presenti sul mercato» ( 67 ). La Corte non si è tuttavia pronunciata sul rifiuto del Consiglio e della Commissione di applicare gli adeguamenti richiesti ( 68 ).

173.

È altresì vero che, nella sentenza del 23 aprile 2018, Shanxi Taigang Stainless Steel/Commissione (T‑675/15, non pubblicata, EU:T:2018:209), il Tribunale ha statuito che non poteva essere applicato alcun adeguamento in ragione delle differenze tra il processo di produzione e l’accesso alle materie prime in Cina e nel paese di riferimento, dato che, innanzitutto, la Cina non era considerata, all’epoca dei fatti, un’economia di mercato e, inoltre, la ricorrente, un produttore esportatore cinese, non aveva presentato domanda per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato. Pertanto, secondo il Tribunale, non sussistevano elementi atti ad indicare che l’approvvigionamento di nichel o il processo di produzione di un’impresa, operante in condizioni che non sono quelle di un’economia di mercato, non erano influenzati da parametri che non erano la risultante delle forze che si esercitano sul mercato ( 69 ). Dinanzi alla Corte, i produttori esportatori cinesi hanno sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se gli adeguamenti richiesti avrebbero avuto l’effetto di reintrodurre nel valore normale costi influenzati da parametri che non derivavano da dette forze, esame che il Tribunale non aveva condotto ( 70 ). La Corte ha respinto tale argomento in quanto inoperante, con la motivazione che i produttori esportatori cinesi non avevano contestato espressamente la constatazione di fatto del Tribunale secondo cui non risultava che gli adeguamenti riguardassero fattori che costituivano il risultato delle forze che si esercitano sul mercato ( 71 ).

174.

Tuttavia, rilevo che né nella sentenza del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio (C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2017:269), né nella sentenza del 29 luglio 2019, Shanxi Taigang Stainless Steel/Commissione (C‑436/18 P, EU:C:2019:643) la Corte ha esaminato nel merito la questione se i produttori esportatori cinesi ai quali non era stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato possano chiedere adeguamenti in ragione di differenze tra il processo di produzione, il consumo e l’accesso alle materie prime in Cina e nel paese di riferimento.

175.

Osservo del pari che la Changmao Biochemical Engineering sostiene, senza essere contraddetta dalla Commissione, che la situazione di cui alla presente causa si distingue da quella di cui alla sentenza del 29 luglio 2019, Shanxi Taigang Stainless Steel/Commissione (C‑436/18 P, EU:C:2019:643) poiché, nel caso di specie, gli adeguamenti sarebbero effettuati non già con riferimento ai costi di produzione del produttore esportatore cinese o ai costi di produzione in Cina, bensì ai costi di produzione nell’Unione. L’argomento della Changmao Biochemical Engineering consiste, in sostanza, nel sostenere che la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009 non osta a che la Commissione accolga richieste di adeguamento nel caso in cui la Commissione non utilizzi i dati provenienti dal mercato cinese per determinare l’importo degli adeguamenti.

176.

La Changmao Biochemical Engineering precisa che, nel caso di specie, essa non ha chiesto alla Commissione di applicare adeguamenti in ragione dei propri costi di produzione. Anzitutto, essa ha chiesto alla Commissione, allorché l’industria dell’Unione ed essa stessa utilizzano materie prime e risorse diverse, di ridurre il valore normale o di aumentare il suo prezzo all’esportazione di un importo pari alla differenza tra i) il costo della materia prima o della risorsa utilizzata dall’industria dell’Unione e ii) il costo nell’Unione della materia prima o della risorsa corrispondente da essa utilizzata ( 72 ). In secondo luogo, la Changmao Biochemical Engineering ha chiesto alla Commissione, allorché i costi erano sopportati soltanto dall’industria dell’Unione, e non da essa stessa, di applicare adeguamenti di importo uguale a detti costi. La Changmao Biochemical Engineering sottolinea che, in entrambi i casi, la Commissione non avrebbe tenuto conto dei suoi costi di produzione né dei costi reali in Cina nel procedere agli adeguamenti richiesti. Pertanto, secondo la Changmao Biochemical Engineering, l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento n. 1225/2009 non impediva alla Commissione di effettuare tali adeguamenti.

177.

A mio avviso, è soltanto quando i costi di produzione dei produttori esportatori cinesi o i costi di produzione in Cina sono utilizzati per determinare l’importo dell’adeguamento e quando detti costi sono quindi inseriti nel calcolo del valore normale che l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento n. 1225/2009 impedisce alla Commissione di accogliere le richieste di adeguamenti presentate da produttori esportatori cinesi ai quali non è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato. Di converso, quando i costi di produzione in Cina sono utilizzati soltanto per accertare l’esistenza di differenze tra i fattori elencati all’articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a k), di tale regolamento, l’articolo 2, paragrafo 7, di detto regolamento non osta a che la Commissione accolga le richieste di adeguamenti di tali produttori esportatori.

178.

Ciò poiché, se ai produttori esportatori cinesi fosse impedito di chiedere adeguamenti quando il valore normale è determinato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009, anche quando non sono utilizzati dati del mercato cinese per calcolare l’importo degli adeguamenti, a tali produttori esportatori verrebbe effettivamente impedito di chiedere adeguamenti allorché il valore normale è determinato conformemente a suddetta disposizione. Tuttavia, dalla giurisprudenza citata al precedente paragrafo 169, secondo la quale l’obiettivo dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 1225/2009 è di evitare che vengano presi in considerazione prezzi o costi di paesi non aventi un’economia di mercato, i quali normalmente non sono la risultante delle forze che si esercitano sul mercato, non risulta che il valore normale non possa essere oggetto di alcun adeguamento quando è stabilito conformemente alla summenzionata disposizione. Al contrario, nulla nel regolamento in parola suggerisce che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), dello stesso preveda una deroga generalizzata alla necessità di operare adeguamenti sulla base dell’articolo 2, paragrafo 10, del medesimo regolamento, ai fini della comparabilità ( 73 ).

179.

Inoltre, la soluzione proposta al precedente paragrafo 177 è coerente con l’affermazione del Tribunale, ai punti 607 e 608 della sentenza del 19 maggio 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione (T‑254/18, EU:T:2021:278), secondo cui l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009 deve essere interpretato alla luce e nel contesto dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del medesimo regolamento, con la conseguenza che gli adeguamenti applicati non devono introdurre o reintrodurre un elemento di distorsione del regime cinese nel calcolo del valore normale determinato sulla base del metodo del paese di riferimento.

180.

Nella sentenza menzionata al precedente paragrafo 179, il Tribunale ha statuito che poteva essere operato un adeguamento del valore normale applicando l’aliquota IVA del 12% prevista, ai sensi del diritto cinese, per l’esportazione del prodotto in questione dalla Cina, poiché, in sostanza, tale elemento non era oggetto di distorsione ( 74 ). È vero che la situazione di cui alla summenzionata sentenza si distingue dalla fattispecie in esame poiché, in siffatto caso, i produttori esportatori cinesi non avevano richiesto un adeguamento ( 75 ). Tuttavia, resta il fatto che, secondo la sentenza richiamata, può essere applicato un adeguamento utilizzando un elemento del sistema cinese, a condizione che tale elemento non provochi distorsioni, ma sia il risultato delle forze che si esercitano sul mercato.

181.

Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore, al punto 153 della sentenza impugnata, nel dichiarare che le richieste di adeguamento presentate da produttori esportatori cinesi che non beneficiano del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato non possono riguardare i costi reali in Cina. A mio avviso, le domande di tali produttori esportatori possono essere respinte soltanto qualora i dati relativi ai costi reali in Cina siano utilizzati per determinare l’importo di un adeguamento, e non quando i suddetti dati sono impiegati per accertare l’esistenza di differenze tra i costi in Cina e nel paese di riferimento.

182.

Pertanto, la seconda parte del terzo motivo di impugnazione è fondata.

183.

Tuttavia, come menzionato al precedente paragrafo 168, essa deve comunque essere respinta in quanto inconferente, per le due ragioni esposte nel prosieguo.

184.

In primo luogo, mi sembra che, affinché la Commissione accolga richieste di adeguamento concernenti i costi reali in Cina, i produttori esportatori cinesi che le presentano devono dimostrare che i costi specifici in questione sono il risultato normale delle forze che si esercitano sul mercato, anche quando i dati relativi a tali costi sono utilizzati soltanto per accertare l’esistenza di differenze tra i fattori elencati all’articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a k), del regolamento n. 1125/2009. Ciò risulta dalla giurisprudenza citata al precedente paragrafo 130, secondo la quale l’onere di dimostrare che devono essere operati specifici adeguamenti incombe a colui che intende avvalersene.

185.

Nel caso di specie, tuttavia, la Changmao Biochemical Engineering non ha dimostrato, a mio avviso, che l’utilizzo di materie prime e di risorse diverse, né i costi sostenuti unicamente dall’industria dell’Unione ( 76 ), siano il risultato normale delle forze che si esercitano sul mercato. Essa ha semplicemente descritto le differenze tra le materie prime e le risorse utilizzate e tra i processi di raffinazione in Cina e nell’Unione, senza spiegare il motivo per cui su tali elementi non inciderebbe l’assenza di un’economia di mercato in Cina.

186.

In secondo luogo, i motivi esposti ai punti da 151 a 153 della sentenza impugnata sono motivi accessori, dato che, al punto 144 di tale sentenza, il Tribunale aveva già constatato che, rifiutando gli adeguamenti richiesti dalla Changmao Biochemical Engineering, la Commissione non aveva violato l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009, sulla base del rilievo che suddetta impresa non aveva dimostrato che le asserite differenze nei costi di produzione si riflettessero in differenze di prezzo. Lo testimonia l’uso dell’espressione «in ogni caso» al punto 151 della sentenza impugnata.

187.

Pertanto, benché fondata, la seconda parte del terzo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto inconferente.

188.

A fini di completezza, occorre rilevare che ne consegue che anche il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1225/2009 deve essere respinto. A sostegno di tale motivo, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che, se la Commissione avesse applicato gli adeguamenti richiesti, il margine di dumping si sarebbe collocato al di sotto del margine di pregiudizio, sulla base del quale è stato fissato il dazio antidumping. Tuttavia, dato che, a mio avviso, la Commissione non è incorsa in errore rifiutando di applicare detti adeguamenti, non sussiste una violazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1225/2009.

189.

Concludo che il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto nel suo complesso.

D. Sul quarto motivo di impugnazione

1.   Argomenti delle parti

190.

Con il suo quarto motivo, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che, nel dichiarare, ai punti 148 e 150 della sentenza impugnata, che la Commissione non è incorsa in errore rifiutando di applicare gli adeguamenti richiesti ai fini della determinazione dell’esistenza di un pregiudizio, il Tribunale ha violato l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2016/1036, come modificato, l’articolo 9, paragrafo 4, di tale regolamento, il principio di buona amministrazione e non sarebbe stato adempiuto il dovere di diligenza della Commissione. Secondo la Changmao Biochemical Engineering, le differenze dei costi di produzione tra il produttore dell’Unione e i produttori esportatori cinesi giustificavano non soltanto adeguamenti ai fini della determinazione del margine di dumping, ma anche, in forza dell’articolo 2, paragrafo 10, e/o dell’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, adeguamenti ai fini della determinazione del margine di pregiudizio.

191.

La Commissione sostiene che il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto, poiché (in particolare) l’articolo 2, paragrafo 10 e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2016/103 non contengono alcun riferimento ad adeguamenti.

2.   Valutazione

192.

Nel regolamento controverso, la Commissione ha respinto la richiesta della Changmao Biochemical Engineering diretta a ottenere adeguamenti ai fini della determinazione non del margine di dumping, bensì del margine di pregiudizio, a causa delle differenze tra costi di produzione del produttore dell’Unione e dei produttori esportatori cinesi. La ragione per cui la Commissione ha respinto suddette richieste consisteva, in sostanza, nel fatto che tali differenze non si traducevano necessariamente in differenze di prezzo o che non incidevano necessariamente sulla comparabilità dei prezzi ( 77 ).

193.

Ai punti 148 e 150 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che, rifiutandosi di effettuare gli adeguamenti richiesti ai fini della determinazione dell’esistenza di un pregiudizio, la Commissione non ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009, né l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3, e neppure l’articolo 9, paragrafo 4, di tale regolamento.

194.

Con il suo quarto motivo di impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che, così facendo, il Tribunale ha violato tali disposizioni, non è stato adempiuto il dovere di diligenza della Commissione ed ha violato il principio di buona amministrazione.

195.

Ritengo che suddetto motivo di impugnazione debba essere respinto. Sebbene esso sia, a mio avviso, fondato nella misura in cui verte sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento n. 1225/2009, esso è nondimeno del tutto inconferente. Illustrerò di seguito le ragioni per le quali tale motivo è parzialmente fondato, per poi precisare il motivo per cui è inconferente.

196.

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009, un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping che causi un pregiudizio all’industria dell’Unione. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento in parola, l’accertamento di un pregiudizio implica un esame obiettivo «del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato [dell’Unione]». L’articolo 3, paragrafo 3, del medesimo regolamento precisa che «[r]iguardo agli effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria [dell’Unione] oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti».

197.

È vero che né l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, né qualsiasi altra disposizione del regolamento n. 1225/2009, prevedono che la Commissione debba procedere ad adeguamenti ai fini della determinazione del margine di pregiudizio. Non vi è, in tale contesto, una disposizione equivalente all’articolo 2, paragrafo 10, di detto regolamento, ai sensi della quale devono essere applicati adeguamenti ai fini della determinazione del margine di dumping.

198.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza, l’obbligo di procedere a un esame obiettivo dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping, sancito all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009, impone di procedere a un equo confronto tra il prezzo del prodotto in esame e il prezzo del prodotto simile dell’industria dell’Unione in vendite effettuate nel territorio dell’Unione. Un siffatto equo confronto costituisce una condizione della legittimità del calcolo del pregiudizio di tale industria ( 78 ).

199.

Mi sembra che, nel caso in cui siano necessari adeguamenti per garantire l’equità del confronto tra il prezzo del prodotto di cui trattasi e il prezzo del prodotto simile dell’industria dell’Unione, si debba ritenere che la Commissione abbia l’obbligo di procedere a siffatti adeguamenti. In tal modo, la simmetria tra il prezzo del prodotto di cui trattasi e il prezzo del prodotto simile sarebbe ripristinata, così come, secondo la giurisprudenza, un adeguamento del valore normale operato conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009 ristabilisce la simmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione di un prodotto, assicurando in tal modo la comparabilità dei prezzi ( 79 ).

200.

Sebbene nessuna disposizione del regolamento n. 1225/2009 preveda espressamente che la Commissione debba procedere ad adeguamenti al fine di garantire un equo confronto tra il prezzo del prodotto di cui trattasi e il prezzo del prodotto simile dell’industria dell’Unione nell’Unione, tale obbligo può, a mio avviso, fondarsi sull’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3, di detto regolamento, nella misura in cui la disposizione in parola esige un confronto equo.

201.

È vero che, come sostenuto dalla Commissione, il Tribunale non è incorso in alcun errore nel dichiarare, al punto 149 della sentenza impugnata, che la sentenza del 17 febbraio 2011, Zhejiang Xinshiji Foods e Hubei Xinshiji Foods/Consiglio (T‑122/09, non pubblicata, EU:T:2011:46), riguardava un’inosservanza dei diritti della difesa delle ricorrenti e un difetto di motivazione del regolamento controverso. Infatti, in tale sentenza, il Tribunale non ha esaminato la fondatezza dell’affermazione secondo cui l’adeguamento del prezzo all’esportazione, effettuato nell’ambito del calcolo della sottoquotazione dei prezzi, era inadeguato ( 80 ).

202.

Tuttavia, occorre richiamare la sentenza del 5 ottobre 1988, Canon e a./Consiglio (277/85 e 300/85, EU:C:1988:467, punti 6566), nella quale il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non era incorsa in errore applicando, nell’ambito della valutazione del pregiudizio, un adeguamento in ragione delle differenze tra i modelli importati del prodotto in questione (macchine da scrivere elettroniche) e i modelli più simili dell’Unione ( 81 ).

203.

Analogamente, nella sentenza del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione (T‑301/16, EU:T:2019:234, punti da 172 a 189), il Tribunale ha constatato che il calcolo della sottoquotazione effettuato dalla Commissione era in contrasto con l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009, poiché la Commissione aveva confrontato i prezzi delle vendite dell’industria dell’Unione ai primi acquirenti indipendenti dei prodotti simili con i prezzi CIF (costo, assicurazione e nolo) del produttore esportatore cinese. Secondo il Tribunale, l’obbligo di confrontare i prezzi allo stesso stadio commerciale imponeva alla Commissione di utilizzare non i prezzi CIF del produttore esportatore cinese, bensì i prezzi delle vendite di tale produttore esportatore ai primi acquirenti indipendenti. Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto procedere ai corrispondenti adeguamenti, circostanza che non si era verificata ( 82 ).

204.

Pertanto, il Tribunale è incorso in errore statuendo, al punto 148 della sentenza impugnata, che nessuna delle disposizioni del regolamento n. 1225/2009 citate dalla Changmao Biochemical Engineering, ossia l’articolo 2, paragrafo 10, l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 9, paragrafo 4, di tale regolamento, imponeva alla Commissione di effettuare adeguamenti ai fini della determinazione dell’esistenza di un pregiudizio. A mio avviso, l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento n. 1225/2009 impone alla Commissione di farlo. Pertanto, il quarto motivo di impugnazione è fondato nella misura in cui verte sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, di detto regolamento.

205.

Tuttavia, come menzionato al precedente paragrafo 195, il quarto motivo di impugnazione deve, a mio avviso, essere respinto in quanto inconferente.

206.

Infatti, mi sembra che, se si ritiene che la Commissione sia tenuta a effettuare gli adeguamenti necessari nell’ambito della valutazione del pregiudizio, i principi che disciplinano le richieste di adeguamento presentate nel contesto della determinazione del dumping dovrebbero trovare applicazione. Pertanto, in analogia con la giurisprudenza citata al precedente paragrafo 130, la parte che richiede un adeguamento ai fini della determinazione dell’esistenza di un pregiudizio deve provare che la sua richiesta è giustificata. Essa deve, in particolare, provare che le differenze tra (ad esempio) i costi di produzione si traducono in differenze di prezzo.

207.

Tuttavia, al punto 160 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito, in sostanza, che la Changmao Biochemical Engineering non aveva dimostrato che le differenze tra i costi di produzione in Cina e nell’Unione si traducevano in differenze di prezzo. Sottolineo che il punto 160 della sentenza impugnata riguarda specificamente la richiesta della Changmao Biochemical Engineering diretta a ottenere adeguamenti ai fini della determinazione del margine di sottoquotazione. Infatti, la formulazione di tale punto riprende quella del considerando 70 del regolamento controverso, in cui la Commissione espone il motivo per cui respinge le richieste di adeguamento presentate dalla Changmao Biochemical Engineering ai fini della determinazione del margine di sottoquotazione.

208.

Orbene, la Changmao Biochemical Engineering non ha contestato il punto 160 della sentenza impugnata nell’ambito del suo quarto motivo, che riguarda la legittimità degli adeguamenti effettuati ai fini della determinazione del margine di sottoquotazione. Essa ha contestato tale punto soltanto nell’ambito del suo terzo motivo di impugnazione, che verte su adeguamenti effettuati ai fini della determinazione del margine di dumping.

209.

Pertanto, benché fondato, il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto inconferente.

210.

Concludo che l’impugnazione deve essere respinta in toto.

VI. Sulle spese

211.

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, essa statuisce sulle spese.

212.

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, la Changmao Biochemical Engineering è risultata soccombente e la Commissione ne ha chiesto la condanna alle spese. Pertanto, la Changmao Biochemical Engineering dovrebbe essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

VII. Conclusione

213.

Propongo pertanto alla Corte di:

respingere l’impugnazione, e

condannare la Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) T‑741/16, non pubblicata, EU:T:2019:454.

( 3 ) Regolamento del 28 luglio 2016 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese (GU 2016, L 204, pag. 92).

( 4 ) Regolamento del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51).

( 5 ) Regolamento dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21). Il regolamento 2016/1036 ha abrogato e sostituito il regolamento n. 1225/2009.

( 6 ) V. considerando da 19 a 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/262, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese (GU 2016, L 50, pag. 4) (in prosieguo: il «regolamento provvisorio»), nonché considerando 18 del regolamento controverso.

( 7 ) V. preambolo [«visto il regolamento [2016/1036] (...)»] e il considerando 142 del regolamento controverso.

( 8 ) Articolo 25 del regolamento 2016/1036.

( 9 ) Punto 1 della sentenza impugnata.

( 10 ) Elencate nel prosieguo, nelle note 18 e 19.

( 11 ) Sentenza del 25 ottobre 2017, Commissione/Italia (C‑467/15 P, EU:C:2017:799, punto 15). V. anche conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Bensada Benallal (C‑161/15, EU:C:2016:3, paragrafi 6263).

( 12 ) Sentenza del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39, punto 58).

( 13 ) Sentenze del 15 luglio 1994, Browet e a./Commissione (da T‑576/93 a T‑582/93, EU:T:1994:93, punto 35); del 12 giugno 2019, RV/Commissione (T‑167/17, EU:T:2019:404, punti 6065); del 31 gennaio 2008, Valero Jordana/Commissione (F‑104/05, EU:F:2008:13, punto 53); del 21 febbraio 2008, Putterie-De-Beukelaer/Commissione (F‑31/07, EU:F:2008:23, punto 52) [non annullata, relativamente a tale punto, dalla sentenza dell’8 luglio 2010, Commissione/Putterie-De-Beukelaer (T‑160/08 P, EU:T:2010:294)]; del 23 settembre 2009, Neophytou/Commissione (F‑22/05 RENV, EU:F:2009:120, punto 56); del 13 aprile 2011, Vakalis/Commissione (F‑38/10, EU:F:2011:43, punti 28, 3840); e del 16 settembre 2013, Wurster/EIGE (F‑20/12 e F‑43/12, EU:F:2013:129, punto 84).

( 14 ) Sentenza del 16 settembre 2013, Wurster/EIGE (F‑20/12 e F‑43/12, EU:F:2013:129, punto 84).

( 15 ) La ragione per cui tali disposizioni generali di esecuzione non sono state considerate applicabili ratione temporis è che non era stata prevista una loro applicazione retroattiva, bensì ne era stata disposta l’applicabilità a partire dal giorno successivo a quello della loro adozione. Inoltre, la situazione della ricorrente si era definitivamente consolidata prima dell’adozione delle disposizioni generali di esecuzione, dato che la ricorrente soddisfaceva già tutte le condizioni di ammissione alle funzioni al momento della sua assunzione e che il periodo di prova incideva soltanto sulla durata del suo contratto (sentenza del 16 settembre 2013, Wurster/EIGE,F‑20/12 e F‑43/12, EU:F:2013:129, punti da 93 a 97).

( 16 ) Sentenza del 6 ottobre 2015, Commissione/Andersen (C‑303/13 P, EU:C:2015:647, punti 4950 e giurisprudenza ivi citata).

( 17 ) Segnatamente, l’articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e c), l’articolo 2, paragrafo 10, l’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5, l’articolo 6, paragrafo 8 e l’articolo 9, paragrafo 4, di tale regolamento.

( 18 ) Dato che la quarta parte del terzo motivo di impugnazione è, a mio avviso, irricevibile, nella misura in cui verte sulla violazione dell’articolo 20, paragrafi 2 e 4, del medesimo regolamento (v. infra, paragrafo 127).

( 19 ) Regolamento del 12 dicembre 2012, che modifica il regolamento n. 1225/2009 (GU 2012, L 344, pag. 1).

( 20 ) Tuttavia, il regolamento n. 1168/2012 è entrato in vigore prima dell’adozione del regolamento istitutivo di misure antidumping in tale fattispecie.

( 21 ) Articolo 2 del regolamento n. 1168/2012.

( 22 ) GU 1998, C 74, pag. 9.

( 23 ) Tuttavia, essi sono entrati in vigore prima dell’adozione delle decisioni con le quali la Commissione ha constatato l’incompatibilità delle misure di aiuto in questione con il mercato interno.

( 24 ) Regolamento del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU 2001, L 10, pag. 33).

( 25 ) Tuttavia, il regolamento n. 1370/2007 è entrato in vigore prima dell’adozione della decisione con cui la Commissione ha constatato la compatibilità parziale dell’aiuto con il mercato interno.

( 26 ) Il periodo di inchiesta e il periodo considerato ai fini della valutazione del pregiudizio si sono conclusi il 31 marzo 2015 (v. considerando 3 del regolamento controverso).

( 27 ) La divulgazione definitiva ha avuto luogo il 2 giugno 2016, le osservazioni sono state presentate il 13 giugno 2016 e l’audizione si è tenuta il 5 luglio 2016 (v. punti da 7 a 9 della sentenza impugnata).

( 28 ) Sentenza del 14 giugno 2016, Commissione/McBride e a. (C‑361/14 P, EU:C:2016:434, punto 40). V., anche sentenze del 15 marzo 2018, Deichmann (C‑256/16, EU:C:2018:187, punto 76), e del 19 giugno 2019, C & J Clark International (C‑612/16, non pubblicata, EU:C:2019:508, punto 54).

( 29 ) Sentenza del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting/Commissione (T‑650/17, EU:T:2019:644, punti 4142). V. anche sentenza del 19 settembre 2019, Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Commissione (T‑228/17, EU:T:2019:619, punto 2).

( 30 ) Considerando 131 del regolamento controverso.

( 31 ) La situazione di cui alla sentenza del 10 marzo 2009, Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio (T‑249/06, EU:T:2009:62), è quindi opposta rispetto al caso di specie (in cui il dazio antidumping è stato fissato sulla base del margine di pregiudizio, e non sulla base del margine di dumping).

( 32 ) Sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP (C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punti da 153 a 158). V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nelle cause riunite Consiglio/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP (C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2011:245, paragrafi 254, 277278).

( 33 ) Occorre inoltre richiamare la sentenza del 21 marzo 2012, Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening e a./Consiglio (T‑115/06, non pubblicata, EU:T:2012:136, punti 35, 36, e da 45 a 47).

( 34 ) V. considerando 27, 107 e 114 del regolamento (CEE) n. 535/87 del Consiglio, del 23 febbraio 1987, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune, originarie del Giappone (GU 1987, L 54, pag. 12).

( 35 ) Considerando 215 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2).

( 36 ) Sentenza del 2 aprile 2020, Hansol Paper/Commissione (T‑383/17, non pubblicata, EU:T:2020:139, punto 168). Il corsivo è mio.

( 37 ) V. a tale riguardo, il punto 194 della sentenza del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione (T‑301/16, EU:T:2019:234), in cui il Tribunale ha statuito che «non si può escludere che, se la sottoquotazione del prezzo fosse stata calcolata correttamente, il margine di pregiudizio all’industria dell’Unione sarebbe stato stabilito a un livello inferiore a quello del margine di dumping» (il corsivo è mio).

( 38 ) Sentenza del 22 marzo 2012, GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158, punto 26).

( 39 ) V. considerando 17, lettera e), e considerando 45 e 46 del regolamento provvisorio.

( 40 ) V. considerando da 42 a 46 del regolamento provvisorio. V. anche considerando 29 del regolamento controverso.

( 41 ) V. considerando 2, 26, 32 e 33 del regolamento controverso.

( 42 ) V. considerando 31 del regolamento controverso.

( 43 ) V., a tal riguardo, sentenze del 23 settembre 2015, Schroeder/Consiglio e Commissione (T‑205/14, EU:T:2015:673, punto 44); del 23 settembre 2015, Hüpeden/Consiglio e Commissione (T‑206/14, non pubblicata, EU:T:2015:672, punto 45); e del 19 maggio 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione (T‑254/18, EU:T:2021:278, punto 198). (Osservo che, avverso quest’ultima sentenza è pendente un’impugnazione).

( 44 ) Sentenza del 22 marzo 2012, GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158, punti 3334).

( 45 ) Ricordo che l’aspartame è prodotto in pochi paesi, che solo un altro paese terzo, ossia la Corea del Sud, avrebbe potuto essere scelto come paese di riferimento, e che l’unico produttore sudcoreano noto ha rifiutato di collaborare (v. supra, paragrafo 79).

( 46 ) Sentenza del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting/Commissione (T‑650/17, EU:T:2019:644, punto 191). V. anche, per analogia, sentenze dell’11 settembre 2014, Gold East Paper e Gold Huasheng Paper/Consiglio (T‑444/11, EU:T:2014:773, punto 62); e del 15 ottobre 2020, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commissione (T‑307/18, non pubblicata, EU:T:2020:487, punti 241242). (Osservo che è pendente un’impugnazione avverso l’ultima sentenza).

( 47 ) Sentenze del 22 marzo 2012, GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158, punto 22); del 10 settembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland (C‑687/13, EU:C:2015:573, punto 51); e del 29 luglio 2019, Shanxi Taigang Stainless Steel/Commissione (C‑436/18 P, EU:C:2019:643, punto 31).

( 48 ) Sentenza del 19 luglio 2012, Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C‑337/09 P, EU:C:2012:471, punto 104).

( 49 ) GU 1994, L 336, pag. 103.

( 50 ) Sentenze del 16 giugno 2016, Evonik Degussa e AlzChem/Commissione (C‑155/14 P, EU:C:2016:446, punto 55) e del 28 febbraio 2018, Commissione/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings (C‑301/16 P, EU:C:2018:132, punto 90).

( 51 ) Sentenze del 7 maggio 1987, Nachi Fujikoshi/Consiglio (255/84, EU:C:1987:203, punto 33); del 10 marzo 1992, Canon/Consiglio (C‑171/87, EU:C:1992:106, punto 32); del 16 febbraio 2012, Consiglio/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP (C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 58); del 26 ottobre 2016, PT Musim Mas/Consiglio (C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punto 83); e del 9 luglio 2020, Donex Shipping e Forwarding (C‑104/19, EU:C:2020:539, punto 60).

( 52 ) Ad eccezione, tuttavia, dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), del regolamento n. 1225/2009, ai sensi del quale può essere applicato un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale se «risulta che il prezzo all’esportazione (...) si riferisce ad uno stadio commerciale diverso rispetto a quello del valore normale e che la differenza incide sulla comparabilità dei prezzi, come è dimostrato dalle costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi dati commerciali nel mercato interno del paese esportatore».(il corsivo è mio).

( 53 ) Il corsivo è mio.

( 54 ) È opportuno rilevare che, sebbene tale sentenza sia stata annullata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio (C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2017:269), tale annullamento si è fondato, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento n. 1225/2009, senza che la Corte abbia esaminato il secondo motivo di impugnazione, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, di tale regolamento.

( 55 ) Sentenza del 19 maggio 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione (T‑254/18, EU:T:2021:278, punto 580). V. anche sentenze dell’8 luglio 2008, Huvis/Consiglio (T‑221/05, non pubblicata, EU:T:2008:258, punti 7778); e del 18 ottobre 2016, Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio (T‑351/13, non pubblicata, EU:T:2016:616, punto 137).

( 56 ) Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, e dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1225/2009.

( 57 ) Sentenze del 27 aprile 2017, FSL e a./Commissione (C‑469/15 P, EU:C:2017:308, punto 48); del 26 settembre 2018, Philips e Philips France/Commissione (C‑98/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:774, punto 70), e del 10 luglio 2019, Caviro Distillerie e a./Commissione (C‑345/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:589, punto 56).

( 58 ) Sentenze del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale (C‑351/04, EU:C:2007:547, punti 2930); del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punti da 38 a 41); del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma (C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punti da 85 a 87), e del 9 luglio 2020, Donex Shipping e Forwarding (C‑104/19, EU:C:2020:539, punto 46).

( 59 ) Sentenze dell’8 luglio 2008, Huvis/Consiglio (T‑221/05, non pubblicata, EU:T:2008:258, punto 73) e del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting/Commissione (T‑650/17, EU:T:2019:644, punto 250). V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nelle cause riunite Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio (C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2016:928, paragrafo 37).

( 60 ) Sentenze dell’8 luglio 2008, Huvis/Consiglio (T‑221/05, non pubblicata, EU:T:2008:258, punto 77); e del 6 settembre 2013, Godrej Industries e VVF/Consiglio (T‑6/12, EU:T:2013:408, punto 51).

( 61 ) Conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Donex Shipping e Forwarding (C‑104/19, EU:C:2020:159, paragrafi da 46 a 49).

( 62 ) V. giurisprudenza citata alla precedente nota 56.

( 63 ) Sentenze del 30 settembre 2003, Freistaat Sachsen e a./Commissione (C‑57/00 P e C‑61/00 P, EU:C:2003:510, punto 47); del 14 settembre 2016, Ori Martin e SLM/Commissione (C‑490/15 P e C‑505/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:678, punto 108); del 22 ottobre 2020, Silver Plastics e Johannes Reifenhäuser/Commissione (C‑702/19 P, EU:C:2020:857, punto 28), e del 4 marzo 2021, Liaño Reig/SRB (C‑947/19 P, EU:C:2021:172, punto 98).

( 64 ) Sentenze del 22 ottobre 1991, Nölle (C‑16/90, EU:C:1991:402, punto 10); del 29 maggio 1997, Rotexchemie (C‑26/96, EU:C:1997:261, punto 9); del 10 settembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland (C‑687/13, EU:C:2015:573, punto 48), e del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma (C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 106).

( 65 ) Sentenza del 29 aprile 2015, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio (T‑558/12 e T‑559/12, non pubblicata, EU:T:2015:237, punto 111). V. anche punti 115 e 116 di detta sentenza.

( 66 ) Conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nelle cause riunite Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio (C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2016:928, paragrafo 93).

( 67 ) Conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nelle cause riunite Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio (C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2016:928, paragrafi 107108).

( 68 ) Sentenza del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio (C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2017:269, punto 73).

( 69 ) Sentenza del 23 aprile 2018, Shanxi Taigang Stainless Steel/Commissione (T‑675/15, non pubblicata, EU:T:2018:209, punti 6364).

( 70 ) Sentenza del 29 luglio 2019, Shanxi Taigang Stainless Steel/Commissione (C‑436/18 P, EU:C:2019:643, punto 49).

( 71 ) Sentenza del 29 luglio 2019, Shanxi Taigang Stainless Steel/Commissione (C‑436/18 P, EU:C:2019:643, punti 5152).

( 72 ) Supponiamo, ad esempio, che l’industria dell’Unione utilizzi la materia prima A e che la Changmao Biochemical Engineering utilizzi la materia prima B, incorrendo in tal modo in costi di produzione inferiori. Secondo la Changmao Biochemical Engineering, la Commissione avrebbe dovuto ridurre il valore normale o aumentare il suo prezzo all’esportazione di un importo pari alla differenza tra i) il costo della materia prima A nell’Unione e ii) il costo della materia prima B, non in Cina, bensì nell’Unione.

( 73 ) Sentenza del 19 maggio 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione (T‑254/18, EU:T:2021:278, punto 605).

( 74 ) Sentenza del 19 maggio 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione (T‑254/18, EU:T:2021:278, punti da 602 a 610). È opportuno chiarire che, in tale causa, il valore normale è stato calcolato sulla base dei prezzi praticati in un paese di riferimento, vale a dire l’India, mentre il prezzo all’esportazione utilizzato era il prezzo all’esportazione praticato dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, e che era stato applicato un adeguamento per la differenza di IVA tra le vendite all’esportazione dalla Cina verso l’Unione (alle quali era applicata un’imposta del 17%, di cui il 5% era rimborsato) e l’IVA sulle vendite nel mercato interno in India (in relazione alle quali le imposte erano state escluse dal prezzo nel mercato interno). Il Tribunale ha dichiarato che, sebbene gli adeguamenti non possano reintrodurre fattori legati a parametri che, in Cina, non erano il risultato normale delle forze che si esercitano sul mercato, tale situazione non si verificava nel caso in esame. Infatti, secondo il Tribunale, la ragione per cui il regime cinese dell’IVA era fonte di distorsioni era dovuta unicamente al modo in cui la Cina applicava l’IVA all’esportazione, prevedendo il rimborso per taluni prodotti e non per altri. (Ribadisco che avverso tale sentenza è pendente un’impugnazione).

( 75 ) Considerando 79 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 della Commissione, del 29 gennaio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l’inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell’India (GU 2018, L 25, pag. 6).

( 76 ) V. supra, paragrafo 176.

( 77 ) Considerando da 64 a 74 del regolamento controverso.

( 78 ) Sentenza del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione (T‑301/16, EU:T:2019:234, punto 176).

( 79 ) Sentenza del 19 maggio 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione (T‑254/18, EU:T:2021:278, punto 593).

( 80 ) Sentenza del 17 febbraio 2011, Zhejiang Xinshiji Foods e Hubei Xinshiji Foods/Consiglio (T‑122/09, non pubblicata, EU:T:2011:46, punto 93).

( 81 ) V. anche sentenza del 5 ottobre 1988, Brother Industries/Consiglio (250/85, EU:C:1988:464, punto 36).

( 82 ) V. anche sentenza del 30 novembre 2011, Transnational Company Kazchrome e ENRC Marketing/Consiglio e Commissione (T‑107/08, EU:T:2011:704, punti da 50 a 71).