CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 6 ottobre 2020 ( 1 )

Causa C‑580/19

RJ

contro

Stadt Offenbach am Main

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt (Tribunale amministrativo di Darmstadt, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Nozioni di orario di lavoro e di periodo di riposo – Vigili del fuoco professionisti – Servizio di reperibilità senza un luogo stabilito dal datore di lavoro»

1.

A quali condizioni il tempo che un lavoratore trascorre in reperibilità può essere considerato come orario di lavoro?

2.

La nozione di orario di lavoro contenuta nella direttiva 2003/88/CE ( 2 ) può spingersi fino a ricomprendere situazioni nelle quali il lavoratore, pur non «al lavoro», si trovi in un situazione tale da non consentirgli un effettivo riposo? E quali sono le caratteristiche di un «riposo effettivo» in linea con le finalità di protezione della salute e della sicurezza del lavoratore della medesima direttiva?

3.

Si può immaginare che esistano «zone grigie» in cui il lavoratore non è in orario di lavoro ma neppure in periodo di riposo?

4.

Sono questi i quesiti sullo sfondo della causa odierna che, esaminata in maniera coordinata insieme con la C‑344/19, offre l’occasione alla Corte per confrontarsi con il tema della qualificazione giuridica dei periodi di guardia e di reperibilità alla luce della direttiva 2003/88.

5.

La Corte si è già più volte pronunciata sul tema ma la causa odierna, in ragione delle particolarità del caso concreto (assenza di un obbligo per il lavoratore di presenza fisica in un luogo indicato dal datore di lavoro, breve tempo di reazione alla chiamata e alcuni vincoli aggiuntivi richiesti dalle particolarità del lavoro), richiede un riesame dei principi fin qui affermati per valutarne possibili evoluzioni.

6.

Più nel dettaglio, si tratta di capire se i periodi di guardia, con obbligo per il lavoratore di essere reperibile in qualunque momento e di intervenire, eventualmente, nel giro di venti minuti, debbano essere considerati come orario di lavoro oppure come periodo di riposo ai sensi del suddetto articolo 2, della direttiva 2003/88.

7.

Ciò avuto riguardo, in particolare, alla circostanza per cui il ricorrente, vigile del fuoco, era soggetto, in caso di chiamata, all’obbligo di raggiungere nel suddetto limitato tempo di reazione i confini della città in cui prestava servizio in indumenti da lavoro e con il veicolo di pronto intervento.

I. Quadro giuridico

A.   Diritto dell’Unione

8.

Il considerando 5 della direttiva 2003/88 afferma che:

«Tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati. Il concetto di “riposo” deve essere espresso in unità di tempo, vale a dire in giorni, ore e frazioni d’ora. I lavoratori della Comunità devono beneficiare di periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e annuale e di adeguati periodi di pausa. È anche necessario, in tale contesto, prevedere un limite massimo di ore di lavoro settimanali».

9.

L’articolo 2 della direttiva 2003/88 prevede che:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1)

“orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;

2)

“periodo di riposo”: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro;

(…)

9)

“riposo adeguato”: il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l’organizzazione del lavoro, causino lesioni a sé stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine».

B.   Diritto tedesco

10.

L’allegato al Verordnung über die Organisation, Mindeststärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (regolamento in materia di organizzazione, limite minimo di forze e dotazioni dei Corpi pubblici di vigili del fuoco), del 17 dicembre 2003, dispone che:

«Le dotazioni di secondo livello, incluso il personale a ciò necessario, devono essere impiegate sul luogo di intervento, di norma, entro 20 minuti dall’inizio dell’allerta (…)».

11.

Ai sensi della Einsatzdienstverfügung der Feuerewehr Offenbach (circolare operativa dei Corpi pubblici dei vigili del fuoco della città di Offenbach am Main), nella versione del 18 giugno 2018, il funzionario che effettua un servizio «Beamter vom Einsatzleitdienst» (in prosieguo: il «servizio “BvE”») deve recarsi immediatamente sul luogo di intervento utilizzando i suoi privilegi derogatori al codice della strada e diritti di precedenza.

12.

Quanto agli obblighi incombenti sul funzionario che effettua un servizio “BvE”, la suddetta circolare recita specificatamente a pagina 6:

«Durante la durata del servizio “BvE”, il funzionario deve tenersi a disposizione e deve trovarsi in un luogo che gli permetta di rispettare il tempo di intervento di 20 minuti. Detta regola si considera osservata nel caso in cui, avvalendosi dei propri privilegi derogatori al codice della strada e dei propri diritti di precedenza, il tempo di percorrenza del tragitto dal luogo in cui si trova e i confini della città di Offenbach am Main sia inferiore o uguale a 20 minuti. Tale tempo di percorrenza si applica in caso di traffico mediamente intenso e normali condizioni stradali e metereologiche».

II. Fatti, procedimento principale e questione pregiudiziale

13.

RJ, ricorrente nel procedimento principale, è un funzionario e svolge il proprio servizio come vigile del fuoco presso il Corpo dei vigili del fuoco della città di Offenbach am Main.

14.

Oltre al proprio servizio ordinario, il ricorrente, in forza delle disposizioni applicabili al Corpo dei vigili del fuoco della città di Offenbach am Main e in qualità di capogruppo, deve svolgere regolarmente il cosiddetto servizio «BvE» (in prosieguo: «reperibilità»).

15.

Durante tale servizio, RJ deve poter essere sempre reperibile e avere pronti e disponibili gli indumenti di lavoro nonché l’automezzo di pronto intervento messo a disposizione dal datore di lavoro. Egli è tenuto a rispondere alle chiamate che riceve e con le quali viene informato del verificarsi di eventi rispetto ai quali è tenuto ad assumere decisioni. Talvolta, egli deve recarsi presso l’unità operativa o il proprio luogo di servizio. Quando effettua un servizio di reperibilità, il ricorrente deve scegliere il luogo in cui trovarsi in maniera tale da poter raggiungere in tenuta da lavoro e con l’automezzo di pronto intervento, in caso di necessario intervento, i confini della città di Offenbach am Main entro 20 minuti.

16.

Durante la settimana, il servizio di reperibilità dura dalle ore 17:00 alle ore 7:00 del giorno seguente, mentre nel fine settimana, si svolge dalle ore 17:00 del venerdì fino alle ore 7:00 del lunedì e può capitare che questo si aggiunga ad una settimana di servizio di 42 ore.

17.

In media, il ricorrente ha espletato un servizio di reperibilità nel fine settimana dalle 10 alle 15 volte all’anno. Nel periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, egli ha effettuato complessivamente 126 servizi di reperibilità, durante i quali egli ha dovuto rispondere ad allerte o intervenire fisicamente 20 volte.

18.

RJ ha chiesto il riconoscimento dei suddetti periodi espletati in servizio di reperibilità come orario di lavoro e la relativa remunerazione. Il datore di lavoro, di contro, con decisione del 6 agosto 2014 ha rigettato tali richieste ritenendo che tale servizio non potesse affatto considerarsi orario di lavoro.

19.

In data 31 luglio 2015, RJ ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio sostenendo che i periodi di guardia possono essere considerati come orario di lavoro anche quando, nonostante il lavoratore non sia tenuto ad essere fisicamente presente in un luogo determinato dal datore di lavoro, quest’ultimo fissi però un termine molto breve entro il quale il lavoratore debba rientrare al lavoro. Nel caso di specie RJ sostiene che in caso di allerta, e affinché egli possa rispettare il termine di 20 minuti, egli dovrebbe immediatamente lasciare il proprio domicilio cosicché egli non sarebbe in condizione di dedicarsi a delle attività tali da non poter essere interrotte. Inoltre, al di fuori del proprio domicilio, egli potrebbe svolgere unicamente attività che gli consentano di trovarsi nelle immediate vicinanze del suo veicolo. Pertanto, durante il servizio di reperibilità egli subirebbe forti limitazioni nella libera scelta delle attività cui potersi dedicare, in particolare con i propri figli.

20.

Ad avviso del datore di lavoro, invece, il servizio «BvE» non può considerarsi orario di lavoro poiché RJ non sarebbe stato costretto a tenersi a disposizione in un luogo stabilito dal datore di lavoro e situato al di fuori del proprio contesto di vita privata. Il termine di 20 minuti di cui dispone il ricorrente per raggiungere i confini della città offrirebbe a RJ un perimetro geografico adeguato nel quale potersi muovere liberamente, in particolare alla luce della circostanza per cui al veicolo di pronto intervento sono accordati privilegi derogatori al codice della strada in caso di utilizzazione dei segnali di allarme.

21.

A titolo preliminare, il giudice a quo considera che, secondo la giurisprudenza della Corte, da una parte, le attività esercitate dalle forze di intervento di un Corpo statale dei vigili del fuoco rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88 ( 3 ) e, dall’altro, le questioni relative alla remunerazione dei servizi di guardia non rientrano, invece, nel campo di applicazione della direttiva ( 4 ).

22.

Tuttavia, egli ritiene che la questione circa la qualificazione del servizio di reperibilità come orario di lavoro ai sensi della direttiva 2003/88 sia decisiva per la risoluzione della controversia pendente. Infatti, in conformità al diritto nazionale, il datore di lavoro di RJ è tenuto a remunerare il servizio di reperibilità così come richiesto dal ricorrente unicamente nel caso in cui quest’ultimo abbia svolto delle attività configurabili come orario di lavoro in violazione della durata massima settimanale del lavoro ammessa dalla direttiva 2003/88. Inoltre, la domanda del ricorrente, volta a che sia riconosciuto che il servizio di reperibilità costituisce orario di lavoro, non verte sul conseguimento di un’eventuale diversa remunerazione, ma è volta a evitare che in futuro RJ debba lavorare oltre la durata massima di lavoro ammessa dal diritto dell’Unione.

23.

Con riguardo alla prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio rileva che, finora, la posizione della Corte è stata quella di considerare il servizio di guardia come rientrante nell’orario di lavoro unicamente ove il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente in un luogo stabilito dal datore di lavoro.

24.

Egli sottolinea, tuttavia, che nella sentenza Matzak ( 5 ) la Corte ha ritenuto che il servizio di guardia svolto da un lavoratore presso il proprio domicilio debba essere, anch’esso, qualificato come orario di lavoro, basandosi, da un lato, sulla circostanza che il lavoratore fosse tenuto a rimanere fisicamente presente in un luogo stabilito dal datore di lavoro (nel caso di specie, presso il proprio domicilio) e, dall’altro, sulla limitazione delle possibilità per il lavoratore di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali derivanti dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro nel giro di 8 minuti.

25.

Ad avviso del giudice del rinvio, quanto stabilito dalla Corte nella sentenza Matzak non esclude che anche i periodi di guardia come quelli di cui alla presente controversia – durante i quali, sebbene il datore di lavoro non imponga al lavoratore alcun luogo preciso in cui essere presente, quest’ultimo sia comunque soggetto a significative limitazioni nella libera scelta del luogo in cui trovarsi e nell’organizzazione del proprio tempo libero – possano qualificarsi come orario di lavoro. Ciò si verifica, ad esempio, quando – come nel caso di specie – il datore di lavoro, imponendo un breve lasso di tempo entro il quale il lavoratore deve rientrare al lavoro, stabilisce un ambito geografico entro il quale il lavoratore deve trovarsi fisicamente, limitando così la libera scelta dello stesso in ordine al luogo in cui trovarsi e alle attività di svago alle quali dedicarsi.

26.

Un riscontro di tale affermazione si rinviene, secondo il giudice a quo, nelle conclusioni dell’avvocato generale nella causa Matzak, poiché egli sembra aver inteso la situazione da cui trae origine la sentenza Matzak non nel senso che il vigile del fuoco in parola fosse costretto a restare presente presso il proprio domicilio, ma che egli dovesse semplicemente essere in grado di raggiungere la caserma nel lasso di tempo di 8 minuti.

27.

Tale giudice, inoltre, richiama il punto 63 della sentenza Matzak e il punto 66 dell’ordinanza Grigore ( 6 ), dai quali si ricava che la qualità del tempo a disposizione del lavoratore è un elemento pertinente per determinare se un periodo di reperibilità debba essere qualificato come orario di lavoro.

28.

Egli rileva inoltre che il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania) ha affermato che un periodo di reperibilità costituisce orario di lavoro qualora il lavoratore sia tenuto a rientrare al lavoro entro un lasso di tempo pari a 20 minuti, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro abbia o meno stabilito un luogo specifico nel quale il lavoratore sia tenuto ad essere fisicamente presente durante tale periodo. Il fattore determinante è infatti la limitazione della libertà del lavoratore in ordine alla possibilità di scelta del luogo in cui trovarsi e dell’organizzazione del proprio tempo libero a causa della stretta tempistica imposta dal datore di lavoro.

29.

Secondo il giudice nazionale, sarebbe discriminatorio escludere i servizi di guardia dall’orario di lavoro per il solo motivo che il datore di lavoro non ha previsto un luogo specifico in cui il lavoratore debba essere fisicamente presente, in quanto, per quest’ultimo, l’obbligo di raggiungere un luogo specifico (nel caso di specie i confini della città di Offenbach am Main) entro 20 minuti, nella sua uniforme e con il veicolo di pronto intervento, può avere, per quanto riguarda l’organizzazione del suo tempo libero, un effetto che in definitiva è tanto restrittivo quanto quello che deriva dall’imposizione da parte del datore di lavoro di un luogo specifico in cui trovarsi. Ribadisce inoltre che, assoggettando il lavoratore ad una breve tempistica per l’intervento, il datore di lavoro impone a quest’ultimo, indirettamente, anche il luogo in cui egli è tenuto ad essere fisicamente presente, perciò limitando significativamente le possibilità dello stesso di condurre la propria vita privata come ritenuto opportuno.

30.

Il giudice del rinvio ritiene altresì che, relativamente alla questione della definizione della nozione di orario di lavoro, occorra prendere in considerazione il fatto che, stante la digitalizzazione del lavoro e l’esistenza del telelavoro, l’elemento dell’imposizione da parte del datore di lavoro di una specifica ubicazione del lavoratore dovrebbe assumere un ruolo secondario nella definizione della nozione in esame.

31.

Con riferimento alla seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio ricorda che il criterio utilizzato dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) per determinare se il servizio di guardia rientri nell’orario di lavoro è collegato alla prevedibilità, in base all’esperienza, di una chiamata del lavoratore che gli imponga di rientrare in servizio. In tale contesto, il fattore determinante è costituito dalla frequenza con cui il lavoratore deve aspettarsi di essere chiamato durante il servizio di guardia e quindi, se tale servizio è interrotto solo sporadicamente dalla necessità di un intervento, non si tratterà di orario di lavoro.

32.

In caso di soluzione affermativa alla prima questione pregiudiziale, il giudice a quo si chiede quindi se, per quanto riguarda la qualificazione come orario di lavoro del servizio di guardia che non deve necessariamente essere trascorso sul luogo di lavoro o presso il proprio domicilio, ma che, in virtù delle sue altre caratteristiche, comporta notevoli restrizioni all’organizzazione del tempo libero dei lavoratori, la frequenza delle richieste di intervento possa essere o meno un elemento rilevante.

33.

In tali circostanze, il Verwaltungsgericht Darmstadt (Tribunale amministrativo di Darmstadt, Germania) ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che le ore di guardia, durante le quali un lavoratore è soggetto all’obbligo di raggiungere, entro 20 minuti con gli indumenti da lavoro e il veicolo di pronto intervento, il confine della città ove si trova la sua sede di servizio, debbano essere considerate come orario di lavoro, sebbene il datore di lavoro non abbia stabilito un luogo in cui il lavoratore sia tenuto ad essere fisicamente presente, ma questi sia nondimeno limitato in modo significativo nella scelta del luogo e nelle possibilità di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali?

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se l’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE, in una fattispecie come quella descritta nella prima questione pregiudiziale, debba essere interpretato nel senso che, nel definire la nozione di orario di lavoro, occorra prendere in considerazione anche se e con quale frequenza, nel corso di un servizio di guardia da svolgersi in un luogo non stabilito dal datore di lavoro, sia di norma prevedibile una chiamata in servizio?».

III. Analisi giuridica

A.   Osservazioni preliminari

1. Sulla ricevibilità

34.

La direttiva 2003/88, fondata sull’articolo 153, paragrafo 2, TFUE, si limita a disciplinare taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e non si applica, ai sensi del paragrafo 5 dello stesso articolo, alla questione della retribuzione dei lavoratori che rientrano nel suo ambito di applicazione, eccezion fatta per l’ipotesi particolare di ferie annuali retribuite, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva stessa ( 7 ); essa, pertanto, in linea di principio, non si applica alla retribuzione dei lavoratori.

35.

Il fatto che l’oggetto del procedimento principale sia la richiesta di pagamento a titolo retributivo, in qualità di orario di lavoro, delle ore di reperibilità continuativa, non implica che non vadano risolte le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte nella presente causa.

36.

Infatti, risulta dalla decisione di rinvio che il giudice nazionale chiede indicazioni in merito all’interpretazione dell’articolo 2 della direttiva 2003/88, interpretazione ritenuta necessaria per dirimere la controversia in via principale. Il fatto che tale controversia verta, in definitiva, su una questione retributiva è privo di pertinenza, dato che spetta al giudice nazionale e non alla Corte risolvere tale questione nell’ambito del procedimento principale ( 8 ).

37.

Ritengo, pertanto, che le questioni pregiudiziali poste dal giudice del rinvio siano ricevibili.

B.   Finalità della direttiva, nozione di orario di lavoro e di servizio di guardia

38.

La direttiva 2003/88 ha come obiettivo quello di fissare prescrizioni minime destinate a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, obiettivo che viene raggiunto, tra l’altro, mediante il ravvicinamento delle disposizioni nazionali riguardanti l’orario di lavoro ( 9 ).

39.

Questa aspirazione è un elemento chiave nella costruzione del diritto sociale europeo. Dopo aver fissato, sulla base dell’articolo 153 del TFUE, i principi generali per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nella direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, il legislatore ha dato forma concreta a tali linee guida attraverso una serie di direttive specifiche. Tra queste, appunto, la direttiva 2003/88 che ha codificato la precedente direttiva 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993 ( 10 ).

40.

Ai fini del raggiungimento dei predetti obiettivi, le disposizioni della direttiva 2003/88 fissano periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale nonché un tetto di quarantotto ore per la durata media della settimana lavorativa, comprese le ore di lavoro straordinario.

41.

Attraverso le suddette previsioni è attuato l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali, che, dopo avere riconosciuto, al suo paragrafo 1, che «ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose», dispone, al paragrafo 2, che «ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie retribuite». Tale diritto si collega direttamente al rispetto della dignità umana tutelata in modo più ampio nel titolo I della Carta ( 11 ).

42.

È in tale quadro sistematico che la Corte ha affermato che le regole enunciate dalla direttiva 2003/88 costituiscono disposizioni della normativa sociale dell’Unione che rivestono importanza particolare e di cui ogni lavoratore deve poter beneficiare quali prescrizioni minime necessarie per garantire la tutela della sua sicurezza e della sua salute ( 12 ), tutela quest’ultima che non rientra solo nell’interesse individuale del lavoratore, ma anche in quello del datore di lavoro e nell’interesse generale ( 13 ).

43.

Una prima conseguenza che, a mio avviso, può essere tratta dal nesso di strumentalità tra la direttiva 2003/88 e i diritti sociali fondamentali riconosciuti dalla Carta è che l’interpretazione della direttiva 2003/88 e la determinazione del suo campo di applicazione devono essere idonee a consentire il pieno ed effettivo godimento delle posizioni soggettive da essa riconosciute ai lavoratori, eliminando ogni ostacolo che di fatto ne possa limitare o pregiudicare il suddetto godimento ( 14 ).

44.

A tal fine, nell’interpretare e nell’attuare la direttiva 2003/88 va tenuto presente che, come più volte sottolineato dalla Corte, il lavoratore dev’essere considerato come la parte debole nel contratto di lavoro, sicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti ( 15 ).

45.

Ciò premesso, la ratio protettiva ha costituito il faro che ha guidato la Corte nell’opera interpretativa della direttiva 2003/88.

46.

Un chiaro e significativo esempio dell’interpretazione teleologicamente orientata della Corte è anzitutto rinvenibile nella lettura che essa ha dato delle definizioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo»; una lettura che ha prodotto effetti dirompenti sugli equilibri regolativi presenti in numerosi Stati membri ( 16 ).

47.

La direttiva, nel delineare la nozione di orario di lavoro, utile ai fini dell’applicazione delle tutele in essa previste, si riferisce, infatti, a «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni ( 17 ) (...])»; in modo speculare, per periodo di riposo si intende «qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro» (articolo 2, paragrafi 1 e 2).

48.

Come precisato in più occasioni dalla Corte, le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo», ai sensi della direttiva 2003/88, costituiscono nozioni di diritto dell’Unione che occorre definire secondo criteri oggettivi, facendo riferimento al sistema e alla finalità di tale direttiva, intesa a stabilire prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti ( 18 ); esse dunque «non devono essere interpretate in funzione delle prescrizioni delle varie normative degli Stati membri (…). Soltanto una siffatta interpretazione autonoma può assicurare la piena efficacia di tale direttiva nonché l’applicazione uniforme delle dette nozioni in tutti gli Stati membri (…). Il fatto che la definizione della nozione di orario di lavoro si riferisca alle “normative e/o prassi nazionali” non significa che gli Stati membri possano definire unilateralmente la portata di tale nozione. Inoltre tali Stati non possono subordinare a qualsivoglia condizione il diritto dei lavoratori a che i periodi di lavoro, e, correlativamente, quelli di riposo, siano tenuti in debito conto, poiché un diritto del genere deriva direttamente dalle disposizioni di tale direttiva. Qualsiasi altra interpretazione vanificherebbe lo scopo della direttiva 93/104 ( 19 ), che è quello di armonizzare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori mediante prescrizioni minime» ( 20 ).

49.

La Corte adotta, dunque, un approccio decisamente binario: il tempo del lavoratore è lavoro o è riposo.

50.

Le nozioni di «orario di lavoro» e «periodo di riposo», infatti, «si escludono a vicenda» ( 21 ). Allo stato attuale del diritto dell’Unione, «le ore di guardia trascorse da un lavoratore nell’ambito delle sue attività svolte per il datore di lavoro devono essere qualificate come “orario di lavoro” o come “periodo di riposo”» ( 22 ).

51.

In dottrina si è sostenuto che «questo sistema binario ha il vantaggio della semplicità ma non è privo di inconvenienti» ( 23 ). Si è detto, infatti, tra l’altro, che, durante il periodo di reperibilità, anche se il lavoratore non svolge alcun lavoro, la sua libertà di movimento, la qualità del suo riposo, la capacità di occuparsi dei propri interessi è limitata anche se non del tutto esclusa; può capitare che, qualificando il periodo di reperibilità come riposo, egli sia sistematicamente in reperibilità tra due periodi di lavoro.

52.

Su questo tema si è svolto un ampio dibattito dottrinale relativo alla possibilità di individuare un tertium genus tra orario e riposo ( 24 ).

53.

Allo stato attuale, pur comprendendo le esigenze alla base delle proposte di superamento della rigida dicotomia esistente ( 25 ), tale superamento può, a mio avviso, essere eventualmente introdotto solo dal legislatore europeo.

54.

Osservo sul punto che nell’eventuale introduzione di una «zona grigia» tra lavoro e riposo ( 26 ) intravedo qualche rischio in termini di applicazione concreta in tutti i Paesi, e dunque di certezza del diritto.

55.

Mi pare, in ogni caso, assai arduo arrivare a questo superamento in via interpretativa a fronte di un testo normativo chiaro e inequivoco: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro è periodo di riposo ( 27 ).

56.

Tornando agli elementi caratterizzanti la nozione di orario, previsti dall’articolo 2 della direttiva 2003/88, essi sono stati efficacemente sintetizzati in: 1 un criterio spaziale (essere sul posto di lavoro); 2) un criterio di autorità (essere a disposizione del datore di lavoro) e 3) un criterio professionale (essere nell’esercizio della propria attività o delle proprie funzioni) ( 28 ).

57.

Come vedremo, la Corte, nell’ottica di un’interpretazione teleologicamente orientata, ha dovuto discostarsi da un’interpretazione letterale di questa disposizione della direttiva ( 29 ).

58.

Nelle sentenze in materia di servizio di guardia, infatti, la Corte, ha seguito una linea evolutiva coerente, per offrire un solido quadro interpretativo delle nozioni di orario e riposo, al fine di ascrivere all’una o all’altra nozione i periodi trascorsi dai lavoratori in quella particolare situazione.

59.

La Corte, già dalle prime pronunce sul tema ( 30 ), ha distinto le due ipotesi di: 1) servizio di guardia svolto secondo un regime di presenza fisica sul luogo di lavoro (periodo di guardia sul luogo di lavoro) e 2) servizio di guardia secondo il sistema per cui i lavoratori devono essere reperibili in permanenza senza per questo essere obbligati ad essere presenti nel luogo di lavoro (periodo di reperibilità continuativa).

60.

La prima ipotesi non crea particolari problemi interpretativi, essendo ormai pacifico che un lavoratore, obbligato a essere presente e disponibile sul luogo di lavoro per prestare la sua opera professionale, dev’essere considerato nell’esercizio delle sue funzioni e, pertanto, in orario di lavoro ( 31 ), anche per il tempo in cui non svolge in concreto attività lavorativa.

61.

La seconda ipotesi, che è anche quella cui è ascrivibile la fattispecie oggetto della causa odierna, è senz’altro più complessa dal punto di vista interpretativo.

62.

Nel caso di reperibilità, infatti, la Corte ha affermato principi differenti, anche in ragione delle questioni pregiudiziali poste, che tuttavia possono essere ricondotti coerentemente alla prospettiva teleologica sopra citata.

63.

Si è partiti nella sentenza Simap, riguardante medici di unità di pronto soccorso in servizio di guardia presso un centro sanitario; essi dovevano essere presenti presso il loro luogo di lavoro per una parte del tempo, mentre per la rimanente parte dovevano essere semplicemente «reperibili».

64.

Per quanto riguarda la seconda situazione, pur essendo a disposizione del loro datore di lavoro, in quanto dovevano poter essere reperibili, i medici potevano gestire il loro tempo in modo più libero e dedicarsi ai propri interessi. Il suddetto tempo, pertanto, rientrava nella categoria del «periodo di riposo», fatta eccezione per il tempo effettivamente trascorso in servizio a seguito della chiamata.

65.

Il caso Matzak ( 32 ) si distingue da Simap per il fatto che il lavoratore non si trova sul luogo di lavoro per rispondere immediatamente alla chiamata, ma si trova in un luogo determinato dal datore di lavoro ( 33 ) (in questo caso il domicilio del lavoratore) con l’obbligo di rispondere alla chiamata entro 8 minuti.

66.

In sostanza, la Corte ha ritenuto che un servizio di reperibilità come quello del sig. Matzak dovesse essere considerato nella sua interezza come orario di lavoro in quanto, pur non effettuato sul luogo di lavoro, era soggetto a vincoli geografici (reperibilità in un luogo determinato dal datore di lavoro) e temporali (obbligo, una volta richiamato, di ritornare sul posto di lavoro entro un periodo di tempo molto limitato) tali da limitare in modo molto significativo la libertà del lavoratore di dedicarsi, nel tempo di riposo, ai propri interessi personali e sociali.

67.

Trovarsi in un «luogo determinato dal datore di lavoro» è stato ritenuto dalla Corte equivalente a trovarsi «sul luogo di lavoro» in quanto combinato al fatto che la risposta alla chiamata doveva avvenire in un tempo talmente breve da essere prossimo a «immediatamente».

68.

La Corte, dunque, come già fatto in relazione ai servizi di guardia forniti sul luogo di lavoro ( 34 ), dalla coesistenza di due elementi della nozione di orario di lavoro ha dedotto la sussistenza del terzo: essere presente in un luogo determinato dal datore di lavoro e essere a disposizione per lo svolgimento di attività lavorativa integrano anche l’esercizio della propria attività lavorativa solo nel caso in cui il tempo di reazione alla chiamata sia particolarmente limitato.

69.

Dalla giurisprudenza della Corte si può dunque desumere che, per considerare orario di lavoro il periodo trascorso in reperibilità continuativa, occorrono tre condizioni: 1) che il lavoratore sia presente in un luogo determinato dal datore di lavoro; 2) che il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro per rispondere alla chiamata e 3) che il tempo di reazione alla chiamata sia particolarmente limitato.

70.

Ciò che oggi viene richiesto alla Corte è di valutare se, alla luce della più volte citata prospettiva di interpretazione teleologica della direttiva 2003/88, la sussistenza di questi elementi sia sempre necessaria per qualificare come orario di lavoro il periodo di reperibilità e se tali obblighi debbano essere valutati in concreto alla luce dei vincoli che gravano sul lavoratore, al fine di determinare se essi siano tali da ostacolare le sue effettive possibilità di dedicarsi ai propri interessi nel periodo di riposo.

C.   Le questioni pregiudiziali: vincoli imposti dal datore di lavoro e riposo effettivo

71.

Con le due questioni pregiudiziali il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l’articolo 2, numeri 1 e 2, della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che il servizio di guardia imposto al lavoratore nelle circostanze del caso di specie debba essere qualificato come «orario di lavoro» o, al contrario, come «periodo di riposo» ai sensi delle definizioni della direttiva stessa.

72.

Le circostanze particolari descritte dal giudice del rinvio, che lo hanno indotto ad avere dei dubbi sulla possibile ricomprensione di un caso come quello oggetto del suo giudizio all’interno delle situazioni già analizzate dalla Corte, sono: a) il fatto che il lavoratore dovesse essere raggiungibile telefonicamente ed essere in grado di raggiungere i confini della città in cui prestava servizio entro 20 minuti; b) il fatto che, in caso di richiesta di intervento, il lavoratore dovesse raggiungere il relativo luogo nel suddetto arco temporale in tenuta da lavoro; c) il fatto che durante tale periodo di reperibilità il lavoratore disponesse di un veicolo di servizio con il quale avrebbe dovuto intervenire, dotato di privilegi derogatori alla disciplina sulla circolazione stradale e d) la scarsa frequenza con cui il lavoratore veniva chiamato o era tenuto ad intervenire durante i servizi di guardia (20 volte su un totale di 126 servizi di guardia effettuati tra il 2013 e il 2015).

73.

Le valutazioni da fare alla luce di quanto fin qui esposto riguardano: 1) il luogo in cui il lavoratore deve trovarsi durante il periodo di reperibilità; 2) il tempo di reazione alla chiamata; 3) le caratteristiche relative alle modalità di intervento (necessità di indossare gli indumenti da lavoro e disponibilità del mezzo di servizio) e 4) la frequenza con cui il lavoratore è chiamato a rispondere alla chiamata per intervenire.

74.

Quanto al primo elemento, il luogo di permanenza durante la reperibilità, risulta con chiarezza dal fascicolo che il lavoratore non era giuridicamente obbligato a restare né sul luogo di lavoro, né in un luogo determinato dal datore di lavoro: egli era, infatti, libero di trascorrere il proprio tempo dove volesse e l’unico vincolo impostogli era quello di dover essere in grado di raggiungere i confini della città di Offenbach am Main nel tempo di reazione di venti minuti.

75.

Il secondo elemento, il tempo di reazione alla chiamata, pari a venti minuti, appare quello di maggiore complessità, non potendo considerarsi prossimo a una reazione «immediata» ma neppure pienamente idoneo a consentire al lavoratore una programmazione di un periodo di riposo in attesa della chiamata.

76.

Alla luce di questi due primi elementi, seguendo l’orientamento giurisprudenziale della Corte sopra descritto al punto 69, dovrebbe escludersi la riconducibilità a orario di lavoro del periodo di reperibilità in un caso come quello oggetto del procedimento in via principale. Infatti, mentre la seconda condizione – che il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro per rispondere alla chiamata – sicuramente sussiste, la prima condizione – che il lavoratore sia presente in un luogo determinato dal datore di lavoro – non sussiste; per quanto attiene, poi, alla terza condizione – che il tempo di reazione alla chiamata sia particolarmente limitato – essa è da verificare in quanto il tempo di reazione, pur nettamente superiore a quello del caso Matzak, è comunque piuttosto breve.

77.

Il terzo e il quarto elemento – rispettivamente quello relativo all’obbligo di intervento in uniforme e alla disponibilità di un veicolo di servizio e quello relativo alla prevedibilità della frequenza delle chiamate per gli interventi durante i servizi di reperibilità – impongono, nella prospettazione del giudice del rinvio, una riflessione sull’effettiva qualificazione del tempo trascorso dal lavoratore in reperibilità continuativa. Egli, infatti, come visto, esprime dubbi sul fatto che, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, la circostanza che il lavoratore non sia tenuto a soggiornare, durante la reperibilità continuativa, in un luogo determinato dal lavoratore sia sufficiente a escludere la qualificazione di quel tempo come orario di lavoro.

78.

Quanto al terzo elemento – le caratteristiche relative alle modalità di intervento –, risulta dal fascicolo che, durante i periodi di reperibilità continuativa, il lavoratore non solo deve essere reperibile e scegliere il luogo in cui trovarsi in modo tale da poter raggiungere i confini della città di Offenbach am Main entro 20 minuti, ma anche che ad egli sia imposto dal datore di lavoro di intervenire in tenuta da lavoro e con il veicolo di servizio messogli a disposizione. Queste ultime due circostanze, che incidono sulla quantità del tempo di reazione, sono vincoli imposti dal datore di lavoro e non situazioni oggettive estranee al potere direttivo del datore di lavoro (a differenza di quanto avviene nella causa C‑344/19 con riferimento alla peculiare ubicazione geografica del luogo di lavoro).

79.

L’esigenza di intervenire indossando l’uniforme comporta una riduzione del tempo di reazione in funzione della complessità di tale abbigliamento tecnico e del tempo necessario per indossarlo, circostanza questa da valutare in concreto dal giudice nazionale.

80.

La messa a disposizione di un mezzo di servizio per raggiungere il luogo di intervento in caso di chiamata potrebbe, invece, aumentare il tempo effettivamente a disposizione del lavoratore se il giudice nazionale accertasse quanto sembra emergere dal fascicolo, e cioè che si tratta di un mezzo di servizio munito di diritti di precedenza e privilegi derogatori di talune disposizioni della disciplina sulla circolazione stradale in funzione dell’urgenza dell’intervento. Ciò consentirebbe, infatti, al lavoratore di raggiungere la destinazione imposta dalla necessità dell’intervento più rapidamente che se avesse a disposizione solo un mezzo di trasporto privato o normali mezzi di trasporto pubblici.

81.

Quanto, infine, al quarto elemento, relativo alla prevedibilità della frequenza con cui il lavoratore possa essere chiamato a rispondere alle chiamate o a intervenire durante il periodo di reperibilità, anch’esso è, a mio avviso, un elemento, almeno in parte, nella disponibilità del potere direttivo del datore di lavoro che, nella sua organizzazione aziendale, può fare valutazioni prognostiche sulle necessità di intervento. Dal fascicolo risulta che, durante l’espletamento dei relativi servizi di reperibilità continuativa fra il 2013 e il 2015, il lavoratore abbia dovuto rispondere, in media, a 6,67 chiamate all’anno. Una tale frequenza degli interventi richiesti, non mi pare possa far sì che il lavoratore debba di norma aspettarsi di essere contattato o di intervenire durante il servizio di reperibilità. Anche su questa circostanza sarà il giudice nazionale a dover fare accertamenti di merito e connesse valutazioni.

82.

Per la soluzione del caso odierno trovano conferma, a mio avviso, i principi fin qui espressi dalla Corte: i fattori determinanti per la qualificazione del periodo di reperibilità come orario di lavoro sono i vincoli imposti dal datore di lavoro, tali da non consentire al lavoratore la fruizione di un’adeguata situazione di riposo ( 35 ).

83.

L’ulteriore tassello che la Corte oggi potrebbe aggiungere, sempre nella più volte citata prospettiva teleologica di interpretazione delle nozioni contenute nella direttiva 2003/88, è quello di non considerare elemento necessario ai fini della configurazione del periodo di reperibilità continuativa come orario di lavoro il fatto che il lavoratore si trovi in un luogo determinato dal datore di lavoro ma che sia sufficiente la circostanza che il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro e debba intervenire per svolgere la propria effettiva attività lavorativa in un tempo molto breve. Oltre al fatto che, in alcune situazioni, ai fattori determinanti possano essere aggiunti, in una valutazione complessiva rimessa ai giudici nazionali, alcuni criteri sussidiari che possano aiutare nella soluzione dei casi dubbi.

84.

Come si è visto nella recente sentenza Matzak, la Corte ha interpretato in modo flessibile l’espressione usata dalla direttiva che, tra i requisiti dell’orario di lavoro, introduce quello di essere «al lavoro», intendendo non solo il luogo di lavoro ma anche un diverso luogo stabilito dal datore di lavoro.

85.

Quando il lavoratore non si trova sul luogo di lavoro, anche in alcuni precedenti casi esaminati dalla Corte, è la soggezione ai vincoli imposti dal datore di lavoro, e in particolare il tempo di reazione alla chiamata, a svolgere un ruolo determinante e non già il trovarsi in un luogo determinato dal datore di lavoro o in prossimità del luogo di lavoro.

86.

Nei casi Grigore e Tyco, infatti, la circostanza che il lavoratore si trovasse o meno in un luogo specifico stabilito dal datore di lavoro o in prossimità del luogo di lavoro è stata ritenuta neutra rispetto alla qualificazione del periodo di reperibilità.

87.

Nel caso Grigore la Corte, premesso che l’attribuzione di un alloggio di servizio in prossimità del luogo di lavoro non costituisse un fattore determinante per qualificare in termini di lavoro o riposo il periodo di reperibilità, ha tuttavia rimesso al giudice nazionale la valutazione sulla base del seguente criterio: il periodo di reperibilità potrebbe essere considerato orario di lavoro se si accertasse la sussistenza di «obblighi che rendono impossibile al lavoratore interessato la scelta del luogo di permanenza durante i periodi di inattività al lavoro». Essi, infatti, ove accertati, «devono essere considerati come rientranti nell’esercizio delle sue funzioni» ( 36 ).

88.

Nel caso Tyco ( 37 ) la Corte ha, invece, affermato che, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, il tempo di viaggio di lavoratori, che non hanno un luogo fisso di lavoro tra la loro abitazione e i clienti indicati dal datore di lavoro, deve essere considerato orario di lavoro dal momento che quei lavoratori, pur avendo un certo grado di libertà durante i viaggi, erano comunque obbligati ad agire secondo le specifiche istruzioni del datore di lavoro.

89.

La lettura dei precedenti della Corte, nella prospettiva di interpretazione teleologica cui più volte ho già fatto riferimento, mi induce, pertanto, a ritenere che il fattore determinante nella qualificazione dei periodi di reperibilità sia l’intensità dei vincoli derivanti dalla soggezione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro e, in particolare, il tempo di reazione alla chiamata.

90.

Il tempo di reazione alla chiamata è un fattore determinante perché influenza direttamente in modo oggettivo e inequivoco la libertà del lavoratore di dedicarsi ai propri interessi e, in sostanza, di riposare: un tempo di reazione alla chiamata di pochi minuti non consente alcuna programmazione, pur modificabile, del proprio periodo di riposo.

91.

Un tempo di reazione alla chiamata ragionevole consente invece al lavoratore di dedicarsi ad altre attività nel periodo di reperibilità, pur nella consapevolezza di un possibile richiamo in servizio.

92.

Il tempo di reazione, a mio avviso, influenza anche il luogo in cui il lavoratore deve trovarsi durante il periodo di reperibilità ( 38 ): è evidente che un tempo di reazione molto breve impone al lavoratore di essere presente durante la reperibilità in un determinato raggio geografico che, in sostanza, è determinato dal datore di lavoro ( 39 ). Quest’ultimo, cioè, anche se non imponesse al lavoratore di stare in un luogo determinato, se gli imponesse un tempo di reazione alla chiamata brevissimo, di fatto gli imporrebbe anche un rilevante vincolo alla sua libertà di movimento.

93.

Ritengo, dunque, che non è tanto il luogo in cui il lavoratore si trovi durante il periodo di reperibilità a svolgere un ruolo decisivo per la qualificazione del periodo stesso in termini di riposo o lavoro, quanto il vincolo alla libertà di movimento del lavoratore stesso che discende dal tempo di reazione alla chiamata imposto.

94.

Non colgo, infatti, grandi differenze in termini di vincoli al lavoratore tra la situazione in cui lo stesso sia obbligato a stare nel proprio domicilio durante il periodo di reperibilità e quella in cui non abbia questo obbligo ma sia tenuto a rispondere alla chiamata in un tempo particolarmente breve.

95.

Come sopra accennato è, pertanto, a mio avviso, l’intensità dei vincoli derivanti dalla soggezione alle direttive del datore di lavoro a svolgere un ruolo determinante per la qualificazione del periodo di reperibilità come lavoro o come riposo. I vincoli derivanti da tale soggezione possono essere i più vari ma, in primo luogo, deve considerarsi decisivo il tempo di reazione alla chiamata.

96.

L’imposizione di un luogo ove trascorrere il periodo di reperibilità può svolgere un ruolo, come sintomo della predetta intensità della soggezione alle direttive del datore di lavoro, solo in una valutazione complessiva.

97.

Anche analizzando la situazione dal punto di vista del datore di lavoro, la possibilità di raggiungere il lavoratore con mezzi elettronici portatili (cellulari, tablet, pc portatili), che permettono di contattarlo in qualsiasi momento, rende meno giustificato e comprensibile che il datore di lavoro esiga che, durante il periodo di reperibilità il lavoratore sia fisicamente presente in un luogo da lui determinato. Ciò che è di primaria importanza per il datore di lavoro è il periodo di tempo entro il quale il lavoratore, ovunque si trovi, deve poter raggiungere il luogo assegnatogli dal datore di lavoro.

98.

Identificato il fattore determinante per la qualificazione del periodo di guardia in termini di lavoro o riposo, è necessario offrire ai giudici nazionali alcuni criteri aggiuntivi da utilizzare quando il vincolo principale, il tempo di reazione alla chiamata, non sia macroscopicamente così breve da impedire un effettivo riposo del lavoratore.

99.

Quando il tempo di reazione alla chiamata è macroscopicamente breve, infatti, limitato cioè a pochi minuti, ritengo che ciò sia sufficiente per qualificare il periodo di reperibilità come orario di lavoro, senza ulteriori accertamenti in ragione delle considerazioni sopra svolte: la libertà di movimento del lavoratore è, in questo caso, talmente compressa da dover considerare anche il luogo di permanenza vincolato dalle prescrizioni del datore di lavoro.

100.

Nel caso in cui, invece, come nel caso di cui si tratta, il tempo di reazione alla chiamata sia breve ma non tale da impedire in modo quasi assoluto la libertà di scelta del lavoratore del luogo in cui trascorrere il periodo di reperibilità, possono soccorrere criteri aggiuntivi, da esaminare congiuntamente, prestando attenzione all’effetto complessivo che tutte le condizioni di attuazione in un sistema di reperibilità possono avere sul riposo del lavoratore: i vincoli complessivamente imposti limitano cioè le possibilità per il lavoratore di curare i propri interessi personali e familiari e la sua libertà di movimento dal luogo di lavoro o sono tali da impedirli in modo pressoché assoluto? È naturale, infatti, che il periodo di reperibilità imponga alcuni vincoli e limitazioni alla libertà del lavoratore; scopo del diritto dell’Unione è quello di evitare che tali limitazioni siano talmente invasive da non consentire al lavoratore un riposo effettivo.

101.

Intendo in questo senso l’attenzione da porre verso l’effettività del riposo del lavoratore. Sarei invece più cauto nell’utilizzare come criterio, pure autorevolmente proposto ( 40 ), quello della «qualità del tempo» di cui il lavoratore può fruire quando si trova in servizio di reperibilità. Ritengo, infatti, che un tale criterio possa rivelarsi eccessivamente soggettivo e dunque prestarsi a diverse interpretazioni dei giudici nazionali, anche in ragione delle diverse sensibilità nei singoli Paesi, che non gioverebbero alla certezza del diritto.

102.

Nelle osservazioni scritte e in udienza le parti intervenute ( 41 ) hanno proposto numerosi criteri, consistenti in vincoli da cui possa dipendere la qualificazione del periodo di reperibilità come lavoro o riposo: obbligatorietà o meno della risposta alla chiamata; margine di manovra del lavoratore di fronte alla stessa chiamata (possibilità di intervento a distanza, eventuale sostituibilità con altro lavoratore); previsioni di sanzioni per il mancato intervento o per il ritardo alla chiamata; grado di urgenza dell’intervento, livello di responsabilità del lavoratore, caratteristiche specifiche della professione, distanza da coprire tra il luogo in cui si trova il lavoratore e il luogo del rientro in servizio, vincoli geografici che possono rallentare il percorso verso il luogo di lavoro, necessità di indossare abbigliamento da lavoro, disponibilità di un veicolo di servizio.

103.

In aggiunta a questi il criterio della ragionevole aspettativa di essere richiamato in servizio, oggetto della seconda questione pregiudiziale nella presente causa, che sembra far riferimento all’incidenza della frequenza degli interventi sulla natura di effettivo periodo di riposo del periodo di reperibilità.

104.

A mio avviso la Corte dovrebbe limitarsi a dettare criteri generali e obiettivi senza entrare troppo nello specifico di situazioni particolari e lasciando, invece, ai giudici nazionali l’apprezzamento di tutte le circostanze di fatto.

105.

Credo che ci si potrebbe limitare a esemplificare alcuni criteri suppletivi, da utilizzare nei casi dubbi come sopra esposto, che siano tuttavia riconducibili all’esercizio del potere direttivo del datore di lavoro – e al connesso stato di soggezione del lavoratore, figura debole del rapporto – e non derivanti da situazioni oggettive estranee alla sfera di controllo del datore di lavoro.

106.

Escluderei, pertanto, che possano essere oggetto di valutazione circostanze come la distanza da coprire per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (salvo che sia diverso da quello abituale e non dipenda, dunque, dalla specifica volontà del datore di lavoro), o vincoli geografici, anch’essi, come detto, indipendenti dalla disponibilità del datore di lavoro.

107.

Escluderei, altresì, di attribuire una particolare rilevanza al livello di responsabilità e alle specifiche mansioni svolte: la reperibilità è una modalità di organizzazione del lavoro rimessa al potere direttivo del datore di lavoro. Per il lavoratore la risposta alla chiamata rappresenta l’adempimento dell’obbligazione lavorativa per la quale deve usare la normale diligenza. Ritengo, pertanto, che la prestazione lavorativa debba essere adempiuta da parte del lavoratore a favore dell’impresa con il medesimo impegno e ciò indipendentemente dalla qualifica ricoperta e dal livello di responsabilità. Sarebbe, infatti, difficile fare una valutazione oggettiva dell’interesse dell’impresa, dal momento che ciò che può apparire poco rilevante per qualcuno può essere di estrema importanza per un altro. Ragionamento analogo vale per il criterio del grado di urgenza dell’intervento e per la natura e la rilevanza degli interessi coinvolti nell’attività svolta.

108.

È vero che il grado di pressione psicologica sul lavoratore può variare a seconda del livello di responsabilità ma, a mio avviso, questo è un elemento troppo soggettivo per poter avere un rilievo nella qualificazione.

109.

Discorso diverso, a mio avviso, deve farsi per alcuni criteri che riguardano circostanze nella disponibilità del datore di lavoro: il margine di manovra del lavoratore di fronte alla chiamata, ad esempio, potrebbe essere utilizzato come criterio suppletivo sia nel caso in cui consista in una flessibilità nel tempo di reazione alla chiamata, sia nel caso in cui consista nella possibilità di intervenire a distanza senza recarsi sul luogo di lavoro, sia ancora nel caso in cui il lavoratore possa contare sulla sua sostituibilità con altro lavoratore già sul luogo di lavoro o che sia in condizione di raggiungerlo più agevolmente.

110.

Lo stesso deve dirsi per le conseguenze previste in caso di ritardato o mancato intervento in caso di chiamata durante il periodo di reperibilità.

111.

Come detto, la risposta alla chiamata in caso di reperibilità consiste per il lavoratore nell’adempimento della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro può tuttavia prevedere conseguenze più o meno significative per l’inesatto adempimento. La mancata espressa previsione di sanzioni per il mancato o ritardato adempimento, come pure l’entità di eventuali sanzioni previste, potrebbero giocare un ruolo nella qualificazione del periodo di reperibilità.

112.

Anche circostanze apparentemente di minor rilievo, come quelle presenti nella causa odierna, e cioè la necessità di indossare un abbigliamento tecnico per il lavoro e la disponibilità di una vettura di servizio per raggiungere il luogo dell’intervento, potrebbero svolgere un ruolo nella qualificazione del periodo di reperibilità, in particolare nella valutazione dell’adeguatezza o meno del tempo per rispondere alla chiamata.

113.

Come accennato ai punti da 77 a 79, se il lavoratore disponesse di un tempo relativamente breve per reagire alla chiamata in servizio durante la reperibilità continuativa e il datore di lavoro gli imponesse di indossare, nel medesimo arco temporale, un abbigliamento specifico che richiede tempi particolarmente lunghi per essere indossato, tale circostanza potrebbe incidere sulla predetta valutazione di adeguatezza.

114.

Come pure, al contrario, la messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di un mezzo di servizio per raggiungere il luogo dell’intervento in caso di chiamata, che può, in ipotesi, derogare al rispetto di alcune disposizioni della disciplina sulla circolazione stradale in ragione della rilevanza degli interessi coinvolti nell’intervento, potrebbe incidere sulla valutazione di adeguatezza in termini di facilitazione e dunque far ritenere congruo anche un tempo di reazione che, senza questa circostanza, potrebbe apparire inadeguato a consentire un effettivo riposo.

115.

Altra circostanza, pure nella disponibilità del datore di lavoro, che ritengo possa incidere, nei casi dubbi, sulla qualificazione del periodo di reperibilità continuativa attiene alla collocazione temporale e la durata del periodo di reperibilità. Se esso, infatti, è frequentemente collocato di notte o nei giorni festivi, o particolarmente lungo, il grado di penosità per il lavoratore è maggiore rispetto a una collocazione diurna o in giorni feriali.

116.

Quanto, infine, alla circostanza relativa alla probabile frequenza degli interventi, come detto, oggetto specifico della seconda questione pregiudiziale della presente causa, essa, a mio avviso, può rientrare tra le circostanze valutabili nei casi dubbi, senza però alcun automatismo: una bassa frequenza di interventi non consente di qualificare il periodo di reperibilità continuativa come riposo, come un’altra frequenza non consente di considerarlo orario di lavoro.

117.

L’elemento che può giocare un ruolo in una complessiva valutazione è se, e in che misura, il lavoratore debba, di norma, aspettarsi di essere chiamato di guardia durante il servizio di guardia ( 42 ).

118.

Questa circostanza è, almeno in parte, come detto, nella disponibilità del potere direttivo del datore di lavoro che, nella sua organizzazione aziendale, può fare valutazioni prognostiche sulle necessità di intervento.

119.

Se gli interventi si ripetono spesso durante i periodi di reperibilità, il coinvolgimento del lavoratore diventa così rilevante da ridurre in modo quasi assoluto la sua possibilità di programmazione del tempo libero durante tali periodi e, se unito alla circostanza di un tempo breve di reazione alla chiamata, rischiano di mettere in serio pericolo l’effettività del suo riposo.

120.

Sulla base dei criteri fin qui esposti, sarà compito dei giudici nazionali, verificate le circostanze del caso concreto, con un approccio che miri a considerare l’effetto complessivo che tutte le condizioni di attuazione di un sistema di guardia possono avere sull’effettività del riposo del lavoratore, a dover qualificare il tempo trascorso in servizio di reperibilità dal lavoratore come orario di lavoro o come periodo di riposo. Essi devono accertare in concreto se il tempo così trascorso sia, come di norma, un periodo di riposo o, in ragione di vincoli particolarmente stringenti introdotti da parte del datore di lavoro, perda i propri naturali contorni per trasformarsi in orario di lavoro.

IV. Conclusione

121.

Alla luce delle considerazioni svolte, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal Giudice del rinvio nei termini che seguono:

«1)

L’articolo 2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che, ai fini della qualificazione come orario di lavoro o periodo di riposo delle ore di guardia, il fattore determinante sia l’intensità dei vincoli derivanti dalla soggezione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro e, in particolare, il tempo di reazione alla chiamata.

Nel caso in cui il tempo di reazione alla chiamata sia breve, ma non tale da impedire in modo assoluto la libertà di scelta del lavoratore del luogo in cui trascorrere il periodo di reperibilità, possono soccorrere elementi indiziari aggiuntivi, da esaminare complessivamente, prestando attenzione all’effetto complessivo che tutte le condizioni di attuazione in un sistema di reperibilità continuativa possono avere sul riposo del lavoratore.

Tali elementi devono essere riconducibili all’esercizio del potere direttivo del datore di lavoro – e al connesso stato di soggezione del lavoratore, soggetto debole del rapporto – e non derivanti da situazioni oggettive estranee alla sfera di controllo del datore di lavoro.

Essi, in via esemplificativa, possono consistere nel margine di manovra del lavoratore di fronte alla chiamata, nelle conseguenze previste in caso di ritardato o mancato intervento in caso di chiamata, nella necessità di indossare un abbigliamento tecnico per il lavoro, nella disponibilità di una vettura di servizio per raggiungere il luogo dell’intervento, nella collocazione temporale e nella durata del periodo di reperibilità, nella probabile frequenza degli interventi.

Nelle circostanze del caso di specie, i periodi di reperibilità continuativa effettuati da un vigile del fuoco soggetto all’obbligo di essere in grado di raggiungere entro 20 minuti – tempo di reazione non macroscopicamente breve ma neppure all’evidenza idoneo a garantire un effettivo riposo del lavoratore – con gli indumenti da lavoro e il veicolo di pronto intervento il confine della città ove si trova la sua sede di servizio, pur senza precisi vincoli di luogo imposti dal datore di lavoro, potrebbero essere qualificati come «orario di lavoro» nel caso in cui gli accertamenti di fatto rimessi al giudice nazionale verificassero la sussistenza di alcuni degli elementi indiziari che, unitamente alla durata del tempo di reazione, siano tali da non garantire l’effettività del riposo del lavoratore.

2)

La definizione di «orario di lavoro» di cui all’articolo 2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretata nel senso che occorre prendere in considerazione – pur senza alcun automatismo, ma quale mero criterio suppletivo – anche se e con quale frequenza sia prevedibile che nel corso di un servizio di guardia venga richiesto al lavoratore di intervenire su chiamata. Infatti, l’elevata frequenza degli interventi durante i periodi di reperibilità potrebbe comportare un coinvolgimento del lavoratore così rilevante da ridurre in modo quasi assoluto la sua possibilità di programmazione del tempo libero durante tali periodi che, se unita alla circostanza di un tempo breve di reazione alla chiamata, rischia di pregiudicare l’effettività del riposo del lavoratore.


( 1 ) Lingua originale: l’italiano.

( 2 ) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

( 3 ) V. ordinanza del 14 luglio 2005, Personalrat der Feuerwehr Hamburg (C‑52/04, ECLI:EU:C:2005:467, punto 52).

( 4 ) V. sentenza del 21 febbraio 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

( 5 ) V. sentenza del 21 febbraio 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82).

( 6 ) V. ordinanza del 4 marzo 2011, Grigoire (C‑258/10, non pubblicata, EU:C:2011:122).

( 7 ) V., da ultimo, sentenza del 21 febbraio 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82, punti 2324) e già sentenza del 26 luglio 2017, Hälvä e a. (C‑175/16, EU:C:2017:617, punto 25 e giurisprudenza citata).

( 8 ) V. sentenza del 21 febbraio 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82, punto 26).

( 9 ) V., in tal senso, sentenze del 9 novembre 2017, Maio Marques da Rosa (C‑306/16, EU:C:2017:844, punto 45) e del 10 settembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (C‑266/14, EU:C:2015:578, punto 23).

( 10 ) La giurisprudenza della Corte è, infatti, costante nell’affermare che poiché gli articoli da 1 a 8 della direttiva 2003/88 sono formulati in termini sostanzialmente identici a quelli degli articoli da 1 a 8 della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 1993, L 307, pag. 18), come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000 (GU 2000, L 195, pag. 41), l’interpretazione di tali articoli da parte della Corte può essere trasposta agli articoli precedentemente indicati della direttiva 2003/88; ex multis, v. sentenza del 21 febbraio 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82, punto 32) e ordinanza del 4 marzo 2011, Grigore (C‑258/10, non pubblicata, EU:C:2011:122, punto 39 e giurisprudenza citata).

( 11 ) V., in tal senso, anche le conclusioni dell’avvocato generale Tanchev nella causa King (C‑214/16, EU:C:2017:439, paragrafo 36).

( 12 ) V. sentenze del 10 settembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones Obreras (C‑266/14, EU:C:2015:578, punto 24) e del 1o dicembre 2005, Dellas e a. (C‑14/04, EU:C:2005:728, punto 49) e giurisprudenza ivi citata; ordinanza del 4 marzo 2011, Grigore (C‑258/10, non pubblicata, EU:C:2011:122, punto 41).

( 13 ) V. le conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (C‑684/16, EU:C:2018:338, punto 52).

( 14 ) V. le mie conclusioni nella causa CCOO (C‑55/18, EU:C:2019:87, punto 39).

( 15 ) V. sentenza del 25 novembre 2010, Fuß (C‑429/09, EU:C:2010:717, punto 80 e giurisprudenza ivi citata). V. anche sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 41).

( 16 ) In questo senso, in dottrina v. V. Leccese, «Directive 2003/88/EC concerning certain aspects of the organisation of working time», in E. Ales, M. Bell, O. Deinert, S. Robin-Olivier (a cura di), International and European Labour Law. Article-by-Article Commentary, Nomos Verlagsgesellshaft, Baden-Baden, 2018, pag. 1285-1332, in particolare pag. 1291.

( 17 ) Il corsivo è mio.

( 18 ) V. sentenza del 21 febbraio 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82, punto 62) e sentenza del 10 settembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (C‑266/14, EU:C:2015:578, punto 27).

( 19 ) Il medesimo, come sopra detto, della direttiva 2003/88 per la quale dunque restano valide le precedenti interpretazioni offerte dalla Corte sulle disposizioni della direttiva previgente.

( 20 ) V. sentenza del 9 settembre 2003, Jaeger (C‑151/02, EU:C:2003:437, punti 5859).

( 21 ) V. sentenza del 21 febbraio 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82, punto 55); sentenza del 3 ottobre 2000, Simap (C‑303/98, EU:C:2000:528, punto 47) e sentenza del 10 settembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (C‑266/14, EU:C:2015:578, punto 26).

( 22 ) V. sentenza del 21 febbraio 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82, punto 55).

( 23 ) F. Kéfer e J. Clesse, «Le temps de garde inactif, entre le temps de travail et le temps de repos», in Revue de la Faculté de droit de l’Université Liège, 2006, pag. 161.

( 24 ) V., per tutti, A. Supiot, «Alla ricerca della concordanza dei tempi (le disavventure europee del “tempo di lavoro”)», in Lav. dir., 1997, pag. 15 e seguenti; nella dottrina italiana già P. Ichino, L’orario di lavoro e i riposi. Artt. 2107-2109, in P. Schlesinger (collana diretta da), Il Codice Civile. Commentario, Giuffrè Editore, Milano, 1987, pag. 27. Più recentemente, J.-E. Ray, «Les astreintes, un temps du troisième type», in Dr. soc. (F), 1999, pag. 250; J. Barthelemy, «Temps de travail et de repos: l’apport du droit communautaire», in Dr. soc. (F), 2001, pag. 78.

( 25 ) V.L. Mitrus, «Potential implictions of the Matzak judgement (quality of rest time, right to disconnect)», in European Labour Law Journal, 2019, pag. 393, secondo cui «il rapporto binario tra “orario di lavoro” e “periodo di riposo” non sempre soddisfa le esigenze del mercato del lavoro attuale».

( 26 ) Tutte le parti intervenute all’udienza si sono dette contrarie all’introduzione di un tertium genus tra lavoro e riposo.

( 27 ) L’unica leva, estranea alle finalità della direttiva 2003/88, utilizzabile dai legislatori nazionali per un’ulteriore flessibilizzazione della nozione di orario di lavoro, nel senso di remunerare le limitazioni imposte al lavoratore durante il periodo di reperibilità continuativa, è quella retributiva. La Corte ha, infatti, ribadito il principio della libertà delle legislazioni nazionali di prevedere retribuzioni differenziate per remunerare situazioni nelle quali il lavoratore è in periodi di reperibilità continuativa; v. sentenza del 21 febbraio 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82, punto 52), in cui si legge che «l’articolo 2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di determinare la retribuzione dei periodi di guardia al proprio domicilio come quelli di cui al procedimento principale in funzione della qualificazione di tali periodi come “orario di lavoro” o “periodo di riposo”»; v. ordinanza del 4 marzo 2011, Grigore (C‑258/10, non pubblicata, EU:C:2011:122, punto 84) in cui si legge che «la direttiva 2003/88 dev’essere interpretata nel senso che l’obbligo del datore di lavoro di versare le retribuzioni e gli emolumenti analoghi per il periodo durante il quale la guardia forestale è tenuta a garantire la sorveglianza della particella boschiva di cui è responsabile dipende non da detta direttiva, ma delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale».

( 28 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (C‑266/14, EU:C:2015:391, punto 31) e dottrina ivi richiamata alla nota 12.

( 29 ) In questo senso anche la Commissione nelle sue osservazioni scritte al punto 40.

( 30 ) V. sentenza del 3 ottobre 2000, Simap (C‑303/98, EU:C:2000:528, punti 48-50).

( 31 ) V. sentenza del 3 ottobre 2000, Simap (C‑303/98, EU:C:2000:528, punto 48).

( 32 ) Riguardante, come noto, il servizio di guardia in reperibilità di un vigile del fuoco volontario che, durante la reperibilità, era tenuto a stare nel proprio domicilio in attesa della chiamata a cui era tenuto a rispondere, pena sanzioni disciplinari, raggiungendo nel tempo di 8 minuti la caserma dei vigili del fuoco, già pronto in abiti da lavoro.

( 33 ) Il corsivo è mio.

( 34 ) Dove dalla coesistenza di due elementi della nozione di orario di lavoro contenuta nell’articolo 2 della direttiva 2003/88 (quello spaziale, cioè la presenza sul luogo di lavoro e quello di autorità, cioè l’essere a disposizione del datore di lavoro) aveva dedotto la presenza del terzo (quello professionale e cioè essere nell’esercizio della propria attività o delle proprie funzioni).

( 35 ) In questo senso anche V. Leccese, «Il diritto del lavoro europeo: l’orario di lavoro. Un focus sulla giurisprudenza della Corte di giustizia», 2016, pag. 7, inedito a quanto consta ma reperibile in http://giustizia.lazio.it/appello.it/form_conv_didattico/Leccese%20‑%20Diritto%20lavoro%20europeo%20e%20orario%20lavoroLECCESE.pdf, secondo cui «non v’è dubbio che la pietra miliare di tutto il ragionamento sia proprio rappresentata da un giudizio teleologico, che investe l’adeguatezza del riposo consentito al lavoratore rispetto al fine posto dalla direttiva».

( 36 ) V. ordinanza del 4 marzo 2011, Grigore (C‑258/10, non pubblicata, EU:C:2011:122, punto 68).

( 37 ) V. sentenza del 10 settembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (C‑266/14, EU:C:2015:578).

( 38 ) L’obbligo di rispondere alla chiamata in un tempo particolarmente breve «limita la libertà del lavoratore di gestire il proprio tempo. Esso implica limitazioni sia geografiche che temporali alle attività del lavoratore»; così L. Mitrus, «Potential implications of the Matzak judgment (quality of rest time, right to disconnect)», in European Labour Law Journal, 2019, pag. 391.

( 39 ) A. Frankart e M. Glorieux, Temps de garde: regards rétrospectifs et prospectifs à la lumière des développements européens, La loi sur le travail - 40 ans d’application de la loi du 16 mars 1971 (sous la coordination scientifique de S. Gilson et L. Dear), Anthémis, Limal, 2011, pag. 374.

( 40 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Matzak (C‑518/15, EU:C:2017:619, punto 57).

( 41 ) Nel corso dell’udienza comune con la causa C‑344/19.

( 42 ) Così il governo finlandese nelle sue osservazioni scritte (punto 22).