CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 27 ottobre 2020 ( 1 )

Causa C‑453/19 P

Deutsche Lufthansa AG

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti individuali – Decisione che qualifica le misure a favore dell’aeroporto di Francoforte Hahn come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno e che accerta l’assenza di aiuti di Stato a favore delle compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto – Irricevibilità di un ricorso di annullamento – Incidenza individuale – Tutela giurisdizionale effettiva»

I. Introduzione

1.

La ricevibilità dei ricorsi di annullamento di una decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato proposti da un concorrente del beneficiario della misura in questione è oggetto di un abbondante contenzioso. La presente impugnazione, se necessario, lo testimonia.

2.

La Deutsche Lufthansa AG, ricorrente, chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 aprile 2019, Deutsche Lufthansa/Commissione (T‑492/15; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2019:252), con la quale quest’ultimo ha dichiarato irricevibile il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione (UE) 2016/789 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.21121 (C29/2008) (ex NN 54/07) cui la Germania ha dato esecuzione riguardante il finanziamento dell’aeroporto di Francoforte Hahn e i rapporti finanziari tra l’aeroporto e Ryanair (GU 2016, L 134, pag. 46) (in prosieguo: la «decisione contestata»).

3.

In conformità alla domanda della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi delle parti quarta, quinta e sesta del primo motivo di impugnazione, relative alla valutazione dell’incidenza individuale nei confronti della ricorrente ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

II. Fatti e decisione controversa

4.

I fatti all’origine della controversia sono stati illustrati in maniera dettagliata nella sentenza impugnata alla quale si rinvia sull’argomento ( 2 ). Gli elementi essenziali e necessari per la comprensione delle presenti conclusioni possono essere riassunti come segue.

5.

La ricorrente è una compagnia aerea con sede in Germania, la cui attività principale è il trasporto di passeggeri.

6.

L’aeroporto di Francoforte Hahn (Germania) è situato nel territorio del Land Rheinland‑Pfalz (Land Renania-Palatinato; in prosieguo: il «Land»), a circa 115 km dall’aeroporto di Francoforte sul Meno (Germania), primo aeroporto di base della ricorrente. Dal 1o aprile 1995, esso è di proprietà della Holding Unternehmen Hahn GmbH & Co. KG, un partenariato pubblico‑privato al quale partecipava il Land, ed è gestito dalla Flughafen Hahn GmbH & Co. KG Lautzenhausen (in prosieguo: la «Flughafen Hahn»). La Flughafen Hahn è detenuta a titolo maggioritario, dal 1o gennaio 1998, dalla Flughafen Frankfurt/Main GmbH (in prosieguo: la «Fraport»), una società che gestisce e amministra l’aeroporto di Francoforte sul Meno.

7.

Nel corso del 1999, la Flughafen Hahn ha concluso con la Ryanair Ltd (divenuta Ryanair DAC; in prosieguo: la «Ryanair») un accordo di una durata di cinque anni relativo all’importo dei diritti aeroportuali che la Ryanair era tenuta a versare. Tale accordo è entrato in vigore il 1o aprile 1999 (in prosieguo: l’«accordo con la Ryanair del 1999»).

8.

Questo stesso anno, il Land e la Fraport hanno concluso un contratto di trasferimento di profitti e perdite, ai sensi del quale la Fraport si è impegnata a coprire le perdite della Flughafen Hahn in cambio di un diritto esclusivo sui profitti realizzati da quest’ultima. Il contratto di trasferimento di profitti e perdite è entrato in vigore il 1o gennaio 2001.

9.

Successivamente, la Holding Unternehmen Hahn & Co. e la Flughafen Hahn si sono fuse per formare la Flughafen Hahn GmbH (divenuta Flughafen Frankfurt‑Hahn GmbH; in prosieguo: la «FFHG»), di cui il 26,93% del capitale era detenuto dal Land e il 73,07% dalla Fraport.

10.

L’11 giugno 2001, la Fraport è stata quotata in Borsa e il 29,71% delle sue azioni è stato venduto ad azionisti privati, mentre le restanti azioni sono rimaste in possesso di azionisti pubblici.

11.

Fra il dicembre del 2001 e il gennaio del 2002, la Fraport e il Land hanno proceduto ad un aumento di capitale della FFHG (in prosieguo: l’«aumento di capitale del 2001») per un importo di EUR 27 milioni, sottoscritto dalla Fraport e dal Land per un importo, rispettivamente, di EUR 19,7 milioni e EUR 7,3 milioni. Tale aumento di capitale era inteso a finanziare la parte più urgente di un programma di miglioramento dell’infrastruttura aeroportuale.

12.

Il 14 febbraio 2002, l’accordo con la Ryanair del 1999 è stato sostituito da un nuovo accordo (in prosieguo: l’«accordo con la Ryanair del 2002»).

13.

Lo stesso anno, la Fraport, il Land, la FFHG, e il Land dell’Assia (Germania) hanno concordato che il Land dell’Assia sarebbe diventato il terzo socio della FFHG nell’eventualità in cui fosse divenuto necessario un aumento di capitale.

14.

Nel 2005, un accordo fra detentori di quote è stato firmato a tal fine fra la Fraport, il Land e il Land dell’Assia, ai sensi del quale doveva essere operato un aumento di capitale della FFHG per un importo di EUR 19,5 milioni. Tra il 2004 e il 2009, la Fraport, il Land e il Land dell’Assia hanno apportato, rispettivamente, EUR 10,21 milioni, EUR 540000 e EUR 8,75 milioni nella FFHG. Inoltre, il Land e il Land dell’Assia si sono impegnati ad apportare, ciascuno, ulteriori EUR 11,25 milioni a titolo di riserva di capitali.

15.

In seguito a tale aumento di capitale (in prosieguo: l’«aumento di capitale del 2004»), la Fraport deteneva il 65% delle quote della FFHG, mentre il Land e il Land dell’Assia detenevano il 17,5% ciascuno.

16.

L’accordo tra i detentori di quote prevedeva anche che ogni nuovo debito contratto dalla FFHG dovesse essere coperto dalla Fraport, dal Land e dal Land dell’Assia in proporzione alla loro partecipazione al capitale della FFHG e che dovesse essere concluso un nuovo contratto di trasferimento di profitti e perdite che andasse fino al 2014 (in prosieguo: il «contratto di trasferimento di profitti e perdite del 2004»). Tale contratto è stato concluso il 5 aprile 2004 ed è entrato in vigore il 2 giugno 2004.

17.

Fra il 1997 e il 2004 il Land ha versato alla Flughafen Hahn e successivamente alla FFHG sovvenzioni dirette.

18.

Il Land ha inoltre predisposto un meccanismo di compensazione a favore della FFHG per i controlli di sicurezza, per i quali il Land preleva una tassa sulla sicurezza aeroportuale su tutti i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Francoforte Hahn. Il Land ha subappaltato l’esecuzione dei controlli all’aeroporto e ha trasferito a quest’ultimo la totalità dei proventi della tassa sulla sicurezza.

19.

Il 4 novembre 2005 è stata pattuita una clausola addizionale all’accordo con la Ryanair del 2002.

20.

Tra il 2003 e il 2006 la Commissione ha ricevuto numerose denunce relative a presunti aiuti di Stato concessi dalla Fraport, dal Land e dal Land dell’Assia alla Ryanair e alla FFHG.

21.

Il 17 giugno 2008, dopo alcuni scambi di corrispondenza con la Repubblica federale di Germania, la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE (divenuto l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE), per gli aiuti di Stato riguardanti il finanziamento dell’aeroporto di Francoforte Hahn e i suoi rapporti con la Ryanair.

22.

Il 31 dicembre 2008 la Fraport ha venduto al Land la totalità della sua partecipazione nella FFHG, cosicché il Land deteneva ormai una partecipazione maggioritaria dell’82,5% nella FFHG, mentre il restante 17,5% rimaneva in possesso del Land dell’Assia, e il contratto di trasferimento di profitti e perdite del 2004 è stato risolto.

23.

Il 13 luglio 2011 la Commissione ha avviato un secondo procedimento di indagine formale concernente talune misure di finanziamento della FFHG adottate tra il 2009 e il 2011. Sono coesistiti, pertanto, due procedimenti.

24.

Il 1o ottobre 2014 la Commissione ha adottato la decisione controversa. Con tale decisione, la Commissione ha ritenuto che l’aiuto di Stato cui la Germania ha dato esecuzione mediante l’aumento di capitale della FFHG sottoscritto dalla Fraport e dal Land tra il mese di dicembre 2001 e il mese di febbraio 2002, l’aumento di capitale del 2004 e le sovvenzioni dirette versate dal Land alla Flughafen Hahn e successivamente alla FFHG tra il 1997 e il 2004 fosse compatibile con il mercato interno. Essa ha ritenuto inoltre che l’aumento di capitale del 2004 da parte della Fraport e il contratto di trasferimento di profitti e perdite del 2004 non costituissero aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infine, essa ha ritenuto che l’accordo con la Ryanair del 1999, l’accordo con la Ryanair del 2002 e la clausola addizionale all’accordo con la Ryanair del 2002, conclusa il 4 novembre 2005, non costituissero aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

25.

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 agosto 2015, la ricorrente ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa, a sostegno del quale essa ha dedotto sette motivi vertenti, il primo, su un errore di procedura; il secondo e il terzo, su errori di valutazione dei fatti; il quarto, su manifeste contraddizioni nella decisione controversa e, il quinto, il sesto e il settimo, su violazioni dell’articolo 107 TFUE.

26.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile, nella parte in cui verteva sulle misure di aiuti individuali a favore dell’aeroporto di Francoforte Hahn e della Ryanair, uniche rilevanti ai fini delle presenti conclusioni.

IV. Conclusioni formulate dalle parti e procedimento dinanzi alla Corte

27.

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 13 giugno 2019, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

dichiarare che il ricorso era ricevibile e fondato;

accogliere le conclusioni presentate in primo grado e annullare la decisione controversa;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale e

condannare la Commissione alle spese.

28.

La Commissione e il Land chiedono che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione e

condannare la ricorrente alle spese.

29.

La Ryanair chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

condannare la ricorrente alle spese.

30.

Non si è tenuta alcuna udienza.

V. Analisi

31.

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che, dichiarando irricevibile il ricorso nei limiti in cui era diretto avverso la parte della decisione controversa relativa alle misure di aiuti individuali a favore della FFHG e della Ryanair, il Tribunale ha violato l’articolo 263, quarto comma, TFUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

32.

Più specificamente, con le parti quarta, quinta e sesta del primo motivo di impugnazione, formulate in subordine, la ricorrente contesta il ragionamento del Tribunale e la conclusione secondo la quale essa non avrebbe provato in modo giuridicamente sufficiente l’incidenza individuale nei suoi confronti ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

33.

Formulerò, in via preliminare, talune osservazioni in merito alle norme relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti da concorrenti avverso decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato adottate in esito al procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Esaminerò poi, alla luce di tali osservazioni, gli argomenti presentati dalla ricorrente a sostegno delle parti quarta, quinta e sesta del primo motivo di impugnazione.

A.   Le norme sulla ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da concorrenti in materia di aiuti di Stato

34.

A partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’articolo 263, quarto comma, TFUE prevede due fattispecie nelle quali la legittimità ad agire è riconosciuta ad una persona fisica o giuridica per proporre un ricorso contro un atto dell’Unione del quale non è il destinatario: qualora tale atto la riguardi direttamente e individualmente e qualora si tratti di un atto regolamentare che non comporta alcuna misura d’esecuzione, se quest’ultimo la riguarda direttamente ( 3 ).

35.

Sebbene la Corte abbia dichiarato di recente che una decisione della Commissione relativa ad un regime di aiuti poteva essere considerata, nei confronti segnatamente di un concorrente del beneficiario o dei beneficiari di tale regime, un atto regolamentare che non comporta alcuna misura d’esecuzione ( 4 ), facilitando pertanto la proposizione di ricorsi di annullamento avverso tale tipo di decisione, lo stesso ragionamento non può essere trasposto alle decisioni della Commissione relative a misure individuali ( 5 ).

36.

In tali circostanze, e in maniera schematica, mentre i terzi, fatta salva la prova dell’incidenza diretta nei loro confronti, possono proporre un ricorso avverso una decisione della Commissione relativa ad un regime generale, essi sono tuttavia tenuti a dimostrare un’incidenza individuale nei loro confronti allorché la decisione contestata riguarda una misura individuale.

37.

Secondo una costante giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari ( 6 ).

38.

A tal riguardo, e in materia di aiuti di Stato, qualora un ricorrente contesti una decisione della Commissione di non avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in modo da assicurare la salvaguardia dei diritti procedurali che egli trae da tale disposizione, la mera qualità di interessato, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 659/1999 ( 7 ), è sufficiente a distinguerlo in modo analogo al destinatario della decisione contestata ( 8 ).

39.

Per contro, ciò non si verifica allorché il ricorso è inteso a contestare la fondatezza di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato: la mera qualità di interessato – e, dunque, di concorrente – non è sufficiente a dimostrare l’incidenza individuale. Il ricorrente è dunque tenuto a dimostrare di avere uno status particolare ai sensi della giurisprudenza richiamata al paragrafo 37 delle presenti conclusioni, indipendentemente dal fatto che la decisione in questione sia stata adottata al termine della fase preliminare di esame, prevista all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE oppure al termine del procedimento di indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

40.

La sentenza Cofaz e a./Commissione ( 9 ) ha consentito per la prima volta di esplicitare ciò che un siffatto requisito implicava nel caso dei ricorsi in materia di aiuti di Stato proposti da concorrenti. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che la partecipazione del ricorrente al procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione era un elemento da prendere in considerazione nell’ambito dell’esame dell’incidenza individuale nei suoi confronti, «se, però, la [sua] posizione sul mercato è sostanzialmente danneggiata dal provvedimento di aiuto che costituisce oggetto della decisione impugnata» ( 10 ).

41.

In altre parole, l’incidenza individuale nei confronti del concorrente che propone un ricorso diretto a contestare la fondatezza di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato è subordinata alla prova della lesione sostanziale della sua posizione sul mercato. La Corte ha successivamente confermato che tale condizione era la condizione essenziale per stabilire l’incidenza individuale, mentre la partecipazione del ricorrente al procedimento amministrativo costituisce non una condizione necessaria alla dimostrazione dell’incidenza individuale nei confronti del concorrente ( 11 ) bensì un «elemento pertinente» ( 12 ) a tal riguardo.

42.

Anche il Tribunale e la Corte verificano sistematicamente, in sede di esame della ricevibilità del ricorso, la lesione sostanziale della posizione sul mercato del concorrente che ha proposto un ricorso diretto a contestare la fondatezza di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato.

43.

Pur se la giurisprudenza è ormai consolidata sul punto, essa difetta tuttavia di chiarezza per quanto riguarda l’interpretazione della condizione relativa alla lesione sostanziale della posizione concorrenziale del ricorrente, in particolare per quanto concerne le modalità e lo standard probatorio richiesti per dimostrarla.

44.

Infatti, mentre la Corte e il Tribunale hanno ammesso, in un primo momento, una valutazione piuttosto elastica di tale condizione, è giocoforza constatare che tale tendenza giurisprudenziale coesiste ormai con una nuova tendenza nella giurisprudenza del Tribunale, più restrittiva, la quale ha come effetto di considerare irricevibile la maggior parte dei ricorsi proposti dai concorrenti del beneficiario di una misura, a causa dell’assenza di lesione sostanziale della loro posizione concorrenziale.

1. Valutazione originariamente elastica della condizione relativa alla lesione sostanziale della posizione del ricorrente sul mercato

45.

In primo luogo, la Corte ha precisato, a partire dalla sentenza Cofaz e a./Commissione ( 13 ), che la dimostrazione della lesione sostanziale della posizione del ricorrente sul mercato non implicava, per la Corte, di pronunciarsi in modo definitivo sui rapporti di concorrenza tra il ricorrente e le imprese beneficiarie, ma imponeva unicamente al ricorrente di indicare «in modo pertinente, i motivi per i quali la decisione della Commissione può ledere i [suoi] legittimi interessi, danneggiando sostanzialmente la [sua] posizione sul mercato [in questione]» ( 14 ).

46.

Su tale base, la prassi giurisprudenziale che ha fatto seguito alla sentenza Cofaz e a./Commissione ( 15 ) ammetteva facilmente che il requisito concernente la lesione sostanziale della posizione del ricorrente sul mercato potesse essere soddisfatto. In tal senso, la Corte e il Tribunale hanno spesso riconosciuto l’esistenza di tale lesione sostanziale, quando il ricorrente era il concorrente diretto dell’impresa beneficiaria dell’aiuto su un mercato nel quale erano presenti pochi operatori ( 16 ), con la precisazione che qualora una siffatta lesione sia dimostrata, il fatto che un numero non definito di concorrenti possa invocare una lesione analoga non osta al riconoscimento dell’incidenza individuale nei confronti del ricorrente ( 17 ).

47.

La lesione sostanziale della posizione concorrenziale del ricorrente risulta pertanto non già da un’analisi approfondita dei diversi rapporti concorrenziali sul mercato in questione che consenta di stabilire con precisione la portata della lesione della sua posizione concorrenziale bensì, in linea di principio, da una constatazione prima facie che la concessione della misura oggetto della decisione della Commissione comporta una lesione sostanziale di tale posizione.

48.

La Corte ha dichiarato in tal senso che la condizione relativa alla lesione sostanziale della posizione concorrenziale del ricorrente sul mercato poteva essere soddisfatta qualora quest’ultimo apporti elementi che consentano di dimostrare che la misura in questione è idonea a ledere sostanzialmente la sua posizione sul mercato ( 18 ).

49.

In secondo luogo, gli elementi ammessi dalla giurisprudenza al fine di dimostrare una siffatta lesione sostanziale attestano parimenti la valutazione originariamente elastica di tale condizione.

50.

In tal senso, dalla giurisprudenza risulta che tale lesione sostanziale non deve necessariamente essere dedotta da elementi come una diminuzione significativa del fatturato, perdite finanziarie non trascurabili ovvero una riduzione significativa delle quote di mercato in seguito alla concessione della misura di cui trattasi. La lesione sostanziale della posizione del ricorrente sul mercato può parimenti essere dimostrata apportando la prova, segnatamente, del lucro cessante provocato dalla misura in questione o di un’evoluzione meno favorevole di quella che sarebbe stata registrata in mancanza di un tale aiuto. Inoltre, l’intensità della lesione della posizione del ricorrente sul mercato può variare secondo un gran numero di fattori come, in particolare, la struttura del mercato considerato o la natura della misura di cui trattasi. La dimostrazione di una lesione sostanziale arrecata alla posizione di un concorrente sul mercato non può, quindi, essere limitata alla prova di un numero circoscritto di elementi che indicano un peggioramento delle prestazioni commerciali o finanziarie della parte ricorrente ( 19 ).

51.

Malgrado tali principi enunciati in maniera costante nella giurisprudenza, la grande maggioranza dei ricorsi proposti dinanzi al Tribunale da concorrenti del beneficiario di un aiuto e diretti a contestare la fondatezza di una decisione della Commissione vengono ormai reputati irricevibili per il motivo che i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare che la loro posizione sul mercato era sostanzialmente lesa ( 20 ). Si è pertanto sviluppata più recentemente, in particolare nella giurisprudenza del Tribunale, una valutazione più rigorosa della condizione relativa alla lesione sostanziale della posizione del ricorrente.

2. Sviluppo di una valutazione restrittiva della condizione relativa alla lesione sostanziale della posizione sul mercato del concorrente

52.

Secondo tale tendenza giurisprudenziale, la lesione sostanziale della posizione sul mercato del concorrente del beneficiario della misura in questione può essere dimostrata soltanto se quest’ultimo riesce a provare la «peculiarità» della propria situazione concorrenziale, ossia di essere pregiudicato da tale misura più di quanto non lo siano gli altri concorrenti del beneficiario ( 21 ). In altre parole, la lesione sostanziale della posizione concorrenziale del ricorrente viene valutata non già con riferimento alla mera incidenza che la misura in esame può avere sulla posizione del solo ricorrente su un determinato mercato ma in rapporto alla lesione della posizione concorrenziale degli altri concorrenti del beneficiario.

53.

In tali circostanze, il fatto che la posizione concorrenziale di un altro concorrente possa, potenzialmente, essere lesa dalla misura in questione allo stesso modo della posizione del ricorrente è sufficiente ad escludere che la decisione della Commissione avente ad oggetto tale misura possa riguardare individualmente quest’ultimo.

54.

Ne discende che il Tribunale impone ormai uno standard probatorio particolarmente elevato per quanto riguarda gli elementi che possono essere prodotti per dimostrare l’esistenza della lesione sostanziale della posizione concorrenziale sul mercato. In tal senso, il Tribunale ha dichiarato che la condizione relativa alla lesione sostanziale del ricorrente non era soddisfatta poiché non poteva essere dimostrato che il ricorrente sarebbe stato più idoneo, rispetto alla media degli altri concorrenti, a conseguire la domanda di mercato rimasta libera a causa della sparizione della impresa beneficiaria della misura, cosicché il ricorrente non aveva dimostrato di subire un lucro cessante abbastanza significativo rispetto agli altri concorrenti ( 22 ).

55.

Analogamente, il Tribunale ha ritenuto che anche se la misura in questione è idonea a comportare una limitazione dell’attività del ricorrente sul mercato, ciò non consenta di qualificare la lesione della posizione sul mercato del ricorrente come «sostanziale» poiché non è dimostrato che la sua situazione si distingue da quella degli altri concorrenti ( 23 ).

56.

Inoltre, risulta ovviamente meno agevole per un ricorrente dimostrare una lesione più significativa della sua posizione concorrenziale rispetto a quella degli altri concorrenti, poiché, in caso di applicazione di un siffatto criterio, egli dispone di pochi elementi relativi alla posizione esatta dei suoi concorrenti sul mercato in questione.

57.

Una siffatta linea giurisprudenziale mi sembra di conseguenza eccessivamente restrittiva e in disaccordo con la giurisprudenza della Corte ( 24 ). Ciò vale, a maggior ragione, in quanto, a mio avviso, il fatto di imporre ad un ricorrente di dimostrare, paragonando la sua situazione a quella degli altri concorrenti sul mercato, che la sua posizione è quella maggiormente lesa da una misura, contribuisce ad una trasformazione del criterio. Secondo tale ragionamento, portato all’estremo, la condizione relativa alla lesione sostanziale della loro posizione sul mercato non può essere soddisfatta allorché due operatori vengono pregiudicati da una misura di aiuto, e ciò sebbene la misura in questione possa avere leso in maniera sostanziale ciascun operatore considerato individualmente.

58.

A mio avviso, l’assenza di lesione sostanziale della posizione sul mercato degli altri concorrenti non può essere il criterio che consente di dimostrare che il ricorrente è sostanzialmente leso ( 25 ). Non si tratta di comparare la situazione di tutti i concorrenti presenti sul mercato in questione. La lesione sostanziale della sua posizione concorrenziale è un elemento proprio del ricorrente, che deve essere valutato unicamente rispetto alla sua posizione sul mercato anteriormente alla, o in assenza della, concessione della misura oggetto della decisione contestata.

3. Prova della lesione sostanziale della posizione del concorrente sul mercato

59.

In concreto, ritengo che, per soddisfare tale condizione, incomba anzitutto al ricorrente dimostrare che la sua posizione sul mercato sia stata sostanzialmente lesa, indipendentemente dal fatto che si sia in presenza di un peggioramento delle sue prestazioni o di un lucro cessante, da diversi elementi, i quali variano dunque a seconda delle fattispecie ( 26 ).

60.

La dimostrazione di una lesione sostanziale presuppone inoltre che il ricorrente abbia specificato il mercato sul quale, da un lato, egli si trova in un rapporto concorrenziale con il beneficiario della misura e, dall’altro, lo stesso ritiene che la sua posizione concorrenziale sia stata lesa. A tal riguardo, elementi relativi alla struttura del mercato sono sicuramente rilevanti al fine di stabilire l’entità della lesione della situazione del ricorrente, poiché essa può variare, segnatamente, in funzione delle dimensioni di tale mercato ( 27 ).

61.

Sottolineo che l’assenza di precisazioni quanto alla struttura del mercato, al numero di concorrenti presenti e alle loro rispettive quote di mercato non può implicare automaticamente, per contro, che il ricorrente non abbia dimostrato che la misura in questione ledeva sostanzialmente la sua posizione su tale mercato. Infatti, una siffatta lesione può parimenti risultare da circostanze diverse dalla sola evoluzione delle quote di mercato dei diversi concorrenti ( 28 ).

62.

Il ricorrente deve dimostrare, infine, che la misura oggetto della decisione della Commissione contestata sia una delle cause della lesione della sua posizione concorrenziale. A tal riguardo, sottolineo che il nesso di causalità che è necessario stabilire per dimostrare che la misura in questione lede in maniera sostanziale la posizione del ricorrente sul mercato non può portare ad esigere che la lesione della sua posizione concorrenziale sia provocata esclusivamente dalla misura ( 29 ).

63.

Infatti, ritengo che, trattandosi soltanto di accertare la ricevibilità del ricorso e non, per fare un esempio, di stabilire se il ricorrente possa ottenere o meno il risarcimento di un danno eventualmente subito a seguito del versamento della misura in questione, la necessità di un nesso di causalità fra la misura di aiuto e la lesione della posizione concorrenziale del ricorrente deve essere valutata in maniera elastica. In altre parole, a mio avviso, è sufficiente che tale misura sia una causa della lesione della posizione concorrenziale del ricorrente. Il fatto che altri elementi abbiano potuto contribuire a ledere sostanzialmente la posizione concorrenziale del ricorrente sul mercato rilevante non può, da solo, escludere che la condizione relativa all’incidenza individuale possa essere soddisfatta.

64.

È alla luce di tali considerazioni che esaminerò le parti quarta, quinta e sesta del primo motivo di impugnazione.

B.   Sulla quarta parte del primo motivo

65.

Con la quarta parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale, nel dichiarare che, poiché essa non aveva precisato per quale importo avesse contribuito al finanziamento dell’aeroporto di Francoforte Hahn e al sovvenzionamento della Ryanair, nella sua qualità di azionista e di cliente della Fraport, l’entità della lesione che la sua posizione concorrenziale aveva subito di conseguenza non poteva essere determinata, ha commesso un errore di diritto.

66.

Secondo la ricorrente, il mero fatto di avere cofinanziato una parte delle misure previste dalla Commissione è sufficiente a contraddistinguerla in modo analogo al destinatario dell’aiuto, cosicché il Tribunale non poteva esigere che essa dimostrasse inoltre che la sua posizione sul mercato era stata sostanzialmente lesa dalla sua partecipazione alle misure.

67.

In tal modo, la ricorrente fa valere non già la sua qualità di concorrente dell’impresa beneficiaria dell’aiuto, bensì quella di soggetto che aveva partecipato al finanziamento di talune misure oggetto della decisione della Commissione. In tali circostanze, essa ha correttamente fatto valere che il Tribunale non poteva esaminare tale argomento nella sola ottica della lesione sostanziale della sua posizione concorrenziale sul mercato.

68.

Infatti, pur essendo tale criterio rilevante al fine di determinare l’incidenza individuale nei confronti dei concorrenti del beneficiario di una misura, non si può esigere che il medesimo sia rispettato da soggetti che hanno partecipato al finanziamento di tale misura per soddisfare la condizione relativa all’incidenza individuale ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE ( 30 ).

69.

Tuttavia, rilevo che, al fine di respingere la linea argomentativa della ricorrente, il Tribunale si è essenzialmente fondato sul fatto che essa non aveva precisato per quale importo la stessa avesse contribuito a tale finanziamento nella sua qualità di azionista della Fraport.

70.

Orbene, tale precisazione era effettivamente indispensabile al fine di dimostrare l’incidenza individuale nei confronti della ricorrente.

71.

Infatti, la ricorrente ha partecipato al finanziamento delle misure soltanto in maniera molto indiretta, da un lato, a motivo dei diritti aeroportuali che essa versa alla Fraport nell’ambito della sua attività. Dall’altro lato, la stessa fa valere la sua qualità di azionista di minoranza della Fraport, a sua volta socio della società che gestisce l’aeroporto di Francoforte Hahn e che avrebbe consentito l’attuazione delle misure prese in considerazione dalla Commissione.

72.

In tali circostanze, e salvo ritenere che un numero potenzialmente infinito di soggetti – ossia tutte le compagnie che operano all’aeroporto di Francoforte sul Meno e che versano diritti alla Fraport, nonché tutti gli azionisti della Fraport, e perfino gli azionisti di tali azionisti – possa sostenere di avere partecipato al finanziamento della misura oggetto della decisione della Commissione ed essere pertanto automaticamente interessato individualmente da tale decisione, era necessario che la ricorrente dimostrasse l’entità della sua partecipazione al fine di stabilire che le misure in questione la riguardavano effettivamente individualmente.

73.

Pertanto, al Tribunale non può essere addebitato di avere proceduto ad una siffatta verifica e di averne desunto l’assenza di incidenza individuale, cosicché la quarta parte del primo motivo di impugnazione dovrebbe essere respinta.

C.   Sulla quinta parte del primo motivo

74.

Con la quinta parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale, non accordandole un alleggerimento dell’onere della prova della lesione sostanziale della sua posizione sul mercato, ha commesso un errore di diritto. Essa invoca tre argomenti a sostegno di tale affermazione.

75.

In primo luogo, essa fa valere che la condizione relativa alla lesione sostanziale della sua posizione sul mercato può essere imposta solo se le misure oggetto della decisione della Commissione sono effettivamente qualificate come aiuti ai sensi dell’articolo 107 TFUE.

76.

Come sottolineato dalla Commissione, un siffatto argomento non si basa su alcun fondamento, e deve essere respinto. Da un lato, nulla giustificherebbe il fatto di far dipendere le norme sulla ricevibilità dalla circostanza che la decisione della Commissione sia positiva o negativa. Dall’altro lato, come rilevato dalla stessa ricorrente, la giurisprudenza della Corte mobilita la condizione relativa alla lesione sostanziale della posizione concorrenziale del ricorrente indipendentemente dalla questione se la misura oggetto della decisione contestata sia qualificata o meno come aiuto ( 31 ).

77.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha svolto un esame incompleto delle misure in questione, che non le ha quantificate in maniera esatta e che ha proceduto ad un’interpretazione erronea del diritto nazionale. Ne risulterebbe un’asimmetria di informazioni a suo discapito, la quale giustificherebbe un alleggerimento dell’onere della prova.

78.

Di nuovo, un siffatto argomento non può essere accolto. Non risulta in maniera chiara come un esame incompleto e un’interpretazione erronea del diritto nazionale avrebbero comportato un’asimmetria di informazioni a discapito della ricorrente.

79.

In ogni caso, occorre rilevare, alla luce dei principi enunciati ai paragrafi da 57 a 62 delle presenti conclusioni e come fatto valere della Commissione, che tutte le informazioni necessarie alla dimostrazione della lesione sostanziale della posizione concorrenziale della ricorrente sul mercato si trovano nella sua sola sfera di competenza. La ricorrente è, pertanto, nella posizione migliore per valutare tale lesione. Dal momento che la ricorrente è unicamente tenuta a dimostrare l’evoluzione della propria situazione sul mercato dopo il versamento della misura e a stabilire un nesso, anche probabile e non esclusivo, fra la lesione alla sua posizione concorrenziale e il versamento della misura, nessuna asimmetria di informazioni potrebbe giustificare un alleggerimento dell’onere della prova.

80.

In terzo luogo, la ricorrente afferma che, nella misura in cui poteva beneficiare di un alleggerimento dell’onere della prova, essa ha effettivamente fornito la prova della sua lesione sostanziale enunciando i vantaggi di cui la Ryanair ha beneficiato e da cui discende «necessariamente» una lesione sostanziale.

81.

Tuttavia, poiché nulla giustifica il fatto che la ricorrente benefici di un alleggerimento dell’onere della prova, tale argomento non può essere accolto. Infatti, la ricorrente non può limitarsi ad affermare che dalle misure in questione discende «necessariamente» una lesione sostanziale alla sua posizione concorrenziale, senza suffragare la propria linea argomentativa.

82.

Pertanto, la quinta parte del primo motivo di impugnazione dovrebbe essere respinta.

D.   Sulla sesta parte del primo motivo

83.

Con la sesta parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in taluni errori di diritto in sede di valutazione della lesione sostanziale della sua posizione concorrenziale, in particolare ritenendo che incombesse al medesimo definire il mercato rilevante sul quale la sua posizione è lesa e dimostrare un nesso di causalità fra la misura in questione e la sua lesione. A sostegno di tale parte, la ricorrente fa valere diversi argomenti.

84.

In primo luogo, rilevo che svariati suoi argomenti devono essere respinti in quanto inoperanti.

85.

Da un lato, la ricorrente addebita al Tribunale di avere ritenuto che incombesse al medesimo definire il mercato rilevante di prodotto e geografico alla luce dei principi relativi al diritto in materia di concentrazioni e di essersi pertanto rifiutato di prendere in considerazione il mercato che essa considerava rilevante, ossia il mercato del traffico aereo dell’Unione. Il Tribunale si sarebbe parimenti erroneamente rifiutato di tenere conto di taluni elementi relativi alla crescita della Ryanair sul mercato del traffico aereo europeo, indice segnatamente dell’evoluzione delle quote in tale mercato.

86.

Dall’altro, la ricorrente contesta al Tribunale di avere dichiarato che essa non aveva dimostrato l’esistenza delle sovrapposizioni fra i collegamenti aerei operati dalla medesima e quelli operati dalla Ryanair.

87.

Il Tribunale ha effettivamente dichiarato, ai punti 150, 154 e 156 della sentenza impugnata, che la ricorrente non aveva fornito elementi concernenti i mercati sui quali la sua posizione concorrenziale sarebbe stata lesa né alcuna informazione quanto alla loro struttura e ai concorrenti presenti su tali mercati. Da tali punti sembra inoltre emergere che le precisazioni relative alla struttura del mercato sono, per il Tribunale, elementi necessari alla dimostrazione della lesione sostanziale della posizione concorrenziale della ricorrente. Come ho indicato al paragrafo 60 delle presenti conclusioni, tale requisito eccede quanto richiesto ai concorrenti al fine di dimostrare la lesione sostanziale della loro posizione concorrenziale. La mera assenza di precisazioni quanto alla struttura del mercato non può automaticamente implicare che la prova della lesione sostanziale non sia stata fornita.

88.

Inoltre, il Tribunale ha effettivamente dichiarato, al punto 153 della sentenza impugnata, che la ricorrente non aveva fornito alcun elemento di prova dell’esistenza delle sovrapposizioni in questione.

89.

Tuttavia, il Tribunale non si è fondato soltanto su questi elementi per ritenere che la ricorrente non avesse dimostrato la lesione sostanziale della sua posizione concorrenziale.

90.

Infatti, il Tribunale ha parimenti esaminato gli argomenti della ricorrente intesi a dimostrare la lesione sostanziale della sua posizione concorrenziale su diversi mercati corrispondenti ai collegamenti aerei effettuati sia dalla ricorrente sia dalla Ryanair, nonché sul più ampio mercato del trasporto aereo dei passeggeri. Il Tribunale ha dunque completato il suo ragionamento ammettendo l’esistenza, da un lato, dei mercati sui quali la ricorrente affermava che la sua posizione era stata sostanzialmente lesa e, dall’altro, delle sovrapposizioni fra i collegamenti aerei di cui essa si avvaleva e ha concluso, al termine di tale esame, che la lesione sostanziale della posizione concorrenziale della ricorrente non era stata dimostrata.

91.

In tali circostanze, non può essere addebitato al Tribunale di avere commesso un errore di diritto nel ritenere che la ricorrente non avesse fornito elementi relativi alla struttura dei mercati interessati e ai concorrenti presenti su tali mercati né dimostrato l’esistenza delle sovrapposizioni che essa faceva valere.

92.

In secondo luogo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso errori di diritto nell’esame della lesione sostanziale della sua posizione concorrenziale sul mercato, in particolare nell’esame del nesso di causalità fra le misure in questione e gli elementi che essa aveva addotto per dimostrare la lesione della sua posizione sul mercato.

93.

Essa sostiene in tal senso che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che incombesse alla ricorrente dimostrare che l’attuazione del suo programma di ristrutturazione Score era unicamente dovuta alle misure di cui aveva beneficiato la Ryanair. Infatti, la sua ristrutturazione sarebbe una «contromisura» che illustrerebbe di per sé una lesione della sua posizione sul mercato, cosicché non era necessario fornire una prova del nesso di causalità.

94.

È vero, come sostenuto dalla ricorrente, che la giurisprudenza ammette che il concorrente del beneficiario di un aiuto adotti determinate misure, come un programma di ristrutturazione, al fine di limitare gli effetti sulla sua posizione concorrenziale dell’attuazione di un aiuto a favore del suo beneficiario ( 32 ).

95.

Tale giurisprudenza deve tuttavia essere intesa soltanto nel senso che essa consente di riconoscere, in assenza di un peggioramento della situazione finanziaria ed economica di un concorrente, la lesione sostanziale della sua posizione concorrenziale sul mercato qualora tale assenza di peggioramento possa spiegarsi con le ristrutturazioni operate.

96.

Inoltre, se è vero che l’adozione di misure palliative da parte di un concorrente può essere un indizio di una lesione della sua situazione sul mercato, resta da dimostrare, da un lato, che ciò si verificava e, dall’altro, che essa risultava, segnatamente, dall’attuazione di misure di aiuti a beneficio di uno dei suoi concorrenti.

97.

Il Tribunale poteva pertanto affermare, senza incorrere in errori di diritto, che incombeva alla ricorrente dimostrare l’esistenza di un nesso fra l’adozione del programma di ristrutturazione addotto e le misure in questione.

98.

Orbene, il Tribunale ha rilevato, ai punti 166, 167 e 168 della sentenza impugnata, che la ricorrente non aveva fornito alcuna documentazione relativa al programma di ristrutturazione Score e neppure, almeno, una sintesi del suo contenuto, e che esso non era pertanto in grado di verificare, nella specie, l’esistenza di un nesso fra le misure in questione e tale programma di ristrutturazione.

99.

Sulla base di tali motivi, il Tribunale ha correttamente statuito che la ricorrente non aveva dimostrato che il programma di ristrutturazione era stato reso necessario a causa degli aiuti versati alla Ryanair e all’aeroporto di Francoforte Hahn.

100.

In terzo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di avere dichiarato che essa non aveva dimostrato il nesso di causalità fra le misure in questione e lo spostamento delle attività della Ryanair verso l’aeroporto di Francoforte sul Meno. Il Tribunale avrebbe dunque commesso un errore di diritto poiché lo spostamento avrebbe rivelato la lesione della sua posizione concorrenziale.

101.

A tal riguardo, la ricorrente ricorda di avere fatto valere, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, che il comportamento della Ryanair si iscriveva nell’ambito di una strategia più globale diretta a stabilirsi in aeroporti regionali per ottenere ivi sovvenzioni e a spostare successivamente le sue attività verso altri aeroporti. Essa afferma di apportare, nell’ambito dell’impugnazione, ulteriori elementi che avvalorano tale strategia e dimostrano il nesso di causalità fra le misure in questione e lo spostamento delle attività della Ryanair.

102.

Così facendo, la ricorrente si limita tuttavia a ripetere gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale al fine di ottenere una nuova valutazione dei fatti, il che esula dalla competenza della Corte ( 33 ).

103.

Inoltre, ammesso che possa essere stabilito un nesso di causalità fra lo spostamento delle attività della Ryanair e le misure in questione di cui essa ha beneficiato, incombeva sempre alla ricorrente dimostrare, a monte, che un siffatto spostamento aveva leso sostanzialmente la sua posizione concorrenziale. Orbene, la ricorrente si limita ad enunciare che lo spostamento delle attività della Ryanair ledeva «naturalmente» la sua posizione concorrenziale, senza fornire ulteriori elementi a sostegno della sua affermazione, come rilevato correttamente dal Tribunale al punto 154 della sentenza impugnata.

104.

In quarto luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale, dichiarando che la prossimità geografica tra gli aeroporti di Francoforte Hahn e di Francoforte sul Meno era soltanto indicativa di un rapporto di concorrenza fra tali aeroporti, ha commesso un errore di diritto. Tale prossimità geografica indicherebbe parimenti una concorrenza fra i diversi collegamenti operati dai due aeroporti. Da tale concorrenza, combinata all’entità degli aiuti, risulterebbe necessariamente una lesione sostanziale della sua posizione concorrenziale.

105.

Orbene, ai punti 159 e 161 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, ammesso che la prossimità geografica possa essere indicativa di un rapporto di concorrenza fra la Ryanair e la ricorrente, la mera qualità di concorrente dell’impresa beneficiaria, combinata all’asserita entità degli aiuti in questione, non era sufficiente a dimostrare la lesione sostanziale della sua posizione concorrenziale.

106.

Pertanto, la ricorrente si limita ancora una volta a ripetere gli argomenti già addotti dinanzi al Tribunale al fine di ottenere una nuova valutazione dei fatti e mira in realtà ad ottenere un riesame di tali argomenti, il che esula dalla competenza della Corte. Tale argomento dovrebbe essere dunque respinto in quanto irricevibile.

107.

In quinto luogo, la ricorrente sostiene parimenti che la conclusione del Tribunale relativa all’esistenza di un nesso di causalità fra le misure in questione e i loro effetti addotti dalla ricorrente è erronea. Essa afferma che tale condizione è soddisfatta, poiché la lesione sostanziale della sua posizione concorrenziale, che la stessa sostiene di avere dimostrato, discendeva in maniera sufficientemente diretta dalle misure in questione.

108.

Tuttavia, la ricorrente si limita ancora una volta ad elencare brevemente gli effetti delle misure sulla posizione della Ryanair e fa valere che ne consegue una lesione sostanziale della sua posizione sul mercato. Essa si limita dunque a riformulare gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale per indurre la Corte a riesaminarli; ciò, ancora una volta, esula dalla sua competenza.

109.

In sesto ed ultimo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 47 della Carta poiché, come asserisce di dimostrare nel corso della sua argomentazione, i requisiti imposti nella sua sentenza vanno oltre la giurisprudenza della Corte.

110.

Tuttavia, rilevo che la ricorrente non suffraga affatto la sua argomentazione al riguardo né specifica quali sarebbero questi asseriti requisiti.

111.

In ogni caso, dal momento che, alla luce di quanto suesposto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nell’ambito della sua valutazione della lesione sostanziale della posizione sui diversi mercati della ricorrente, neanche l’argomento di quest’ultima relativo ad una violazione dell’articolo 47 della Carta risultante da requisiti che vanno oltre la giurisprudenza può esser accolto.

112.

Pertanto, la sesta parte del primo motivo di impugnazione dovrebbe essere respinta in toto.

VI. Conclusione

113.

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, ritengo che le parti quarta, quinta e sesta del primo motivo di impugnazione debbano essere respinte, senza che ciò influenzi la decisione sulla fondatezza degli altri motivi di impugnazione.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Punti da 1 a 33 della sentenza impugnata.

( 3 ) V., su tale problematica, Biernat, S., «Dostęp osób prywatnych do sądów unijnych po Traktacie z Lizbony (w świetle pierwszych orzeczeń)», Europejski Przegląd Sądowy, 2014, n. 1, pag. 12 e segg.

( 4 ) Sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873).

( 5 ) Poiché una decisione che verte su un aiuto individuale, contrariamente a quelle aventi ad oggetto un regime di aiuti, non può essere considerata un atto di portata generale e, dunque, regolamentare.

( 6 ) Sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, EU:C:1963:17, pag. 223); del 22 novembre 2007, Sniace/Commissione (C‑260/05 P, EU:C:2007:700, punto 53), e del 9 luglio 2009, 3F/Commissione (C‑319/07 P, EU:C:2009:435, punto 29).

( 7 ) Regolamento del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).

( 8 ) Sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 48).

( 9 ) Sentenza del 28 gennaio 1986 (169/84, EU:C:1986:42).

( 10 ) Sentenza del 28 gennaio 1986, Cofaz e a./Commissione (169/84, EU:C:1986:42, punto 25). Il corsivo è mio.

( 11 ) Sentenza del 22 novembre 2007, Sniace/Commissione (C‑260/05 P, EU:C:2007:700, punto 57).

( 12 ) Sentenza del 22 novembre 2007, Sniace/Commissione (C‑260/05 P, EU:C:2007:700, punto 56).

( 13 ) V. sentenza del 28 gennaio 1986 (169/84, EU:C:1986:42, punto 28).

( 14 ) V., parimenti, sentenze del 22 novembre 2007, Spagna/Lenzing (C‑525/04 P, EU:C:2007:698, punto 41), nonché del 22 novembre 2007, Sniace/Commissione (C‑260/05 P, EU:C:2007:700, punto 60).

( 15 ) Sentenza del 28 gennaio 1986 (169/84, EU:C:1986:42).

( 16 ) V., segnatamente, sentenze del 27 aprile 1995, ASPEC e a./Commissione (T‑435/93, EU:T:1995:79, punti 65 e segg.); del 27 aprile 1995, AAC e a./Commissione (T‑442/93, EU:T:1995:80, punti 50 e segg.); del 22 ottobre 1996, Skibsværftsforeningen e a./Commissione (T‑266/94, EU:T:1996:153, punto 46), nonché del 5 novembre 1997, Ducros/Commissione (T‑149/95, EU:T:1997:165, punto 42). Tale giurisprudenza è stata confermata dalla sentenza del 22 novembre 2007, Spagna/Lenzing (C‑525/04 P, EU:C:2007:698, punto 37).

( 17 ) Sentenza del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione (C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punto 56).

( 18 ) Sentenza del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione (C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punto 38).

( 19 ) Sentenze del 22 novembre 2007, Spagna/Lenzing (C‑525/04 P, EU:C:2007:698, punti 3435); del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione (C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punto 53); del 12 giugno 2014, Sarc/Commissione (T‑488/11, non pubblicata, EU:T:2014:497, punto 36), e del 5 novembre 2014, Vtesse Networks/Commissione (T‑362/10, EU:T:2014:928, punto 40).

( 20 ) V., segnatamente, per le cause più emblematiche, ordinanza del 27 maggio 2004, Deutsche Post e DHL/Commissione (T‑358/02, EU:T:2004:159); sentenze del 10 febbraio 2009, Deutsche Post e DHL International/Commissione (T‑388/03, EU:T:2009:30); del 22 giugno 2016, Whirlpool Europe/Commissione (T‑118/13, EU:T:2016:365), e dell’11 luglio 2019, Air France/Commissione (T‑894/16, EU:T:2019:508). Tale giurisprudenza ha indotto taluni autori a qualificare la prova della lesione sostanziale della posizione concorrenziale del ricorrente come «probatio diabolica» e ad interrogarsi sulla sua compatibilità con l’articolo 47 della Carta. V. de Moncuit, A., e Signes de Mesa, J.I., Droit procédural des aides d’État, 1a ed., 2019, Bruylant, Bruxelles, pag. 162, e Thomas, S., «Le rôle des concurrents dans les procédures judiciaires concernant des régimes d’aides d’État ou des aides individuelles. Montessori: le début d’une révolution?», Revue des affaires européennes, 2019, n. 2, pag. 264.

( 21 ) Sentenza del 10 febbraio 2009, Deutsche Post e DHL International/Commissione (T‑388/03, EU:T:2009:30, punto 38).

( 22 ) Sentenza del 22 giugno 2016, Whirlpool Europe/Commissione (T‑118/13, EU:T:2016:365, punto 52).

( 23 ) Sentenza dell’11 luglio 2019, Air France/Commissione (T‑894/16, EU:T:2019:508, punti 6168).

( 24 ) V. paragrafo 46 delle presenti conclusioni e sentenza del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione (C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punto 56). A tale proposito, v. anche Creve, B.A., «Locus Standi Requirements for Annulment Actions by Competitors: The Resurfacing “Unique Position Test” Ought to Be Discarded», European State Aid Law Quarterly, 2014, vol. 13, n. 2, pag. 233.

( 25 ) Una siffatta assenza di lesione degli altri concorrenti può costituire soltanto un indizio del fatto che il ricorrente è effettivamente leso in maniera sostanziale dalla misura in questione.

( 26 ) V. paragrafo 50 delle presenti conclusioni.

( 27 ) Sentenza del 5 novembre 2014, Vtesse Networks/Commissione (T‑362/10, EU:T:2014:928, punto 41).

( 28 ) V., segnatamente, sentenza del 12 dicembre 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid e Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commissione (T‑146/03, non pubblicata, EU:T:2006:386, punto 50), nella quale il Tribunale ha dichiarato che la lesione sostanziale della posizione di un ricorrente sul mercato poteva essere dimostrata dallo spostamento di alcuni dei suoi clienti verso il beneficiario dell’aiuto, senza che tale spostamento si traduca appunto in quote di mercato.

( 29 ) Come è stato menzionato nella sentenza dell’11 luglio 2019, Air France/Commissione (T‑894/16, EU:T:2019:508, punto 65).

( 30 ) V., per analogia, per quanto riguarda la giurisprudenza che riconosce l’incidenza individuale nei confronti di enti pubblici che hanno partecipato al finanziamento dell’aiuto, sentenze del 30 aprile 1998, Vlaamse Gewest/Commissione (T‑214/95, EU:T:1998:77, punto 28); del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (T‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99, EU:T:2002:59, punto 50); del 23 ottobre 2002, Diputación Foral de Guipúzcoa e a./Commissione (T‑269/99, T‑271/99 e T‑272/99, EU:T:2002:258, punto 41), nonché del 23 ottobre 2002, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (da T‑346/99 a T‑348/99, EU:T:2002:259, punto 37).

( 31 ) V., sull’applicazione della condizione relativa alla lesione sostanziale della posizione concorrenziale del ricorrente in presenza di una misura qualificata come aiuto, sentenze del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione (C‑33/14 P, EU:C:2015:609) e, su quella in presenza di una misura non costitutiva di un aiuto, del 22 novembre 2007, Sniace/Commissione (C‑260/05 P, EU:C:2007:700).

( 32 ) Sentenza del 22 novembre 2007, Spagna/Lenzing (C‑525/04 P, EU:C:2007:698, punti 3536).

( 33 ) Sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 51), nonché ordinanza del 29 gennaio 2020, Silgan Closures e Silgan Holdings/Commissione (C‑418/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:43, punto 71).