CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 3 settembre 2020 ( 1 )
Causa C‑445/19
Viasat Broadcasting UK Ltd
contro
TV2/Danmark A/S,
Regno di Danimarca
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret [Corte regionale dell’Est, Danimarca])
«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Aiuti di Stato – Società del servizio pubblico di radiodiffusione – Articolo 106, paragrafo 2, TFUE – Servizi di interesse economico generale – Aiuti compatibili con il mercato interno – Conseguenze giuridiche – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Omessa notifica – Obbligo di corresponsione degli interessi dovuti per la durata della violazione – Vantaggio concorrenziale conseguito per effetto dell’illegittima attuazione di un aiuto – Importi rilevanti ai fini del calcolo degli interessi»
I. Introduzione
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1. |
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda nuovamente il finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione in Danimarca mediante contributi statali, che è già stato oggetto di diverse decisioni dei giudici dell’Unione. In tali decisioni è stato definitivamente dichiarato che le misure di finanziamento statale a favore della TV 2 Danmark A/S (in prosieguo: la «TV 2») costituiscono un aiuto compatibile con il mercato interno ( 2 ). |
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2. |
Tuttavia, detti aiuti non sono stati notificati alla Commissione prima della loro attuazione. Il procedimento principale verte quindi sulla questione se, per tale motivo, il beneficiario di un aiuto del genere, formalmente illegittimo, debba corrispondere interessi alla Danimarca fino alla data della sua approvazione da parte della Commissione. La Commissione ha formulato a tal riguardo la nozione di «interessi dovuti per la durata della violazione» ( 3 ). |
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3. |
L’obbligo di corrispondere gli interessi dovuti per la durata della violazione è stato affermato, in linea di principio, anche con riguardo alle fattispecie in cui l’aiuto non dev’essere recuperato in quanto compatibile con il mercato interno ( 4 ). Tuttavia, nel presente procedimento, la TV 2 e la Danimarca, sostenute dai Paesi Bassi e dall’Austria, ritengono che l’aiuto in questione costituisca una compensazione per la prestazione di servizi di interesse economico generale, il che dovrebbe ripercuotersi anche sull’obbligo di corresponsione degli interessi dovuti per la durata della violazione. |
II. Contesto normativo
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4. |
Il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ( 5 ) (in prosieguo: il «regolamento 2015/1589» disciplina il recupero degli aiuti all’articolo 16 ( 6 ), il cui paragrafo 2 così recita: «All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegittimo è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero». |
III. Fatti e procedimento principale
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5. |
Il finanziamento mediante risorse statali della società del servizio pubblico di radiodiffusione TV 2 nel periodo dal 1995 al 2002 è stato oggetto di diversi procedimenti amministrativi e giurisdizionali. |
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6. |
Nel periodo in esame la TV 2 percepiva, oltre al canone, gli introiti derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari in televisione. Tali introiti venivano realizzati, per un certo periodo, dalla società indipendente TV 2 Reklame A/S di proprietà statale ove gli utili venivano in parte trasferiti alla TV 2 attraverso un fondo e in parte versati direttamente alla medesima. |
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7. |
L’organismo di radiodiffusione TV 2 è composto da nove società indipendenti: otto emittenti regionali e una società operativa in tutto il paese. Nel periodo rilevante, la TV 2 era obbligata ex lege a produrre programmi televisivi nazionali e regionali e a trasmetterli attraverso le emittenti sia nazionali sia regionali. |
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8. |
Le emittenti regionali non realizzavano di per sé alcun introito, bensì venivano finanziate dalla TV 2, la quale vi era del pari obbligata per legge. |
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9. |
La Danimarca ometteva di notificare alla Commissione il finanziamento derivante dal canone e dagli introiti pubblicitari. La Commissione, successivamente all’annullamento di una sua prima decisione del 2004 ( 7 ) da parte del Tribunale, dichiarava nel 2011, a seguito di un riesame ( 8 ) (in prosieguo: la «decisione TV 2 II»), che le misure di finanziamento della TV 2 nel periodo dal 1995 al 2002 costituivano un aiuto illegittimamente eseguito in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, sebbene, nel quantum complessivo, compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Detta decisione è stata definitivamente confermata dalla Corte ( 9 ). |
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10. |
Fondandosi sull’omessa notifica dell’aiuto in questione, la ricorrente nel procedimento principale, la Viasat Broadcasting UK Ltd. (in prosieguo: la «Viasat»), chiede ora che sia dichiarato l’obbligo della TV 2 alla corresponsione di interessi pari a 1746300000,00 di Corone danesi (DKK) (circa EUR 234623606,00) dovuti per la durata della violazione relativi al periodo intercorrente tra il versamento dell’aiuto e la decisione definitiva della Commissione del 2011 relativa alla sua compatibilità con il mercato interno. |
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11. |
La base di calcolo per gli interessi richiesti è costituita dalla somma delle misure di finanziamento classificate come aiuti, comprendente quindi le somme conseguite dalla TV 2 tramite gli introiti pubblicitari e quelle trasferite dalla stessa società alle sue emittenti regionali. |
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12. |
La TV 2 si oppone a tale richiesta, ritenendo che non possano essere applicati gli interessi dovuti per la durata della violazione in un caso come quello in esame, nel quale un aiuto non notificato, concesso a titolo di compensazione per la prestazione di servizi di interesse economico generale, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e non dev’essere quindi recuperato. Tale tesi si fonda, sostanzialmente, sul rilievo che, in casi del genere, l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE osterebbe all’applicazione dell’obbligo di notifica e di sospensione di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ma l’obbligo di corresponsione di interessi sarebbe in ogni caso connesso all’esistenza di un effettivo vantaggio indebito, circostanza che non ricorrerebbe peraltro nel caso in esame. |
IV. Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
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13. |
Con ordinanza del 29 maggio 2019, pervenuta alla Corte il 6 giugno 2019, l’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca) ha sottoposto alla Corte, in forza dell’articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:
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14. |
Nel procedimento dinanzi alla Corte, la Viasat, la TV 2, il Regno di Danimarca, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte e risposto per iscritto ad ulteriori quesiti posti dalla Corte. |
V. Valutazione giuridica
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15. |
Il giudice del rinvio pone tre questioni al fine di accertare se, e in caso affermativo, in qual misura, la TV 2 sia tenuta a versare gli interessi dovuti per la durata della violazione sugli importi percepiti successivamente all’omessa notifica dell’aiuto per il periodo intercorrente tra l’attuazione dell’aiuto e la decisione definitiva della Commissione del 2011. |
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16. |
A tal proposito, la prima questione pregiudiziale è volta ad acclarare se l’obbligo di corrispondere gli interessi dovuti per la durata della violazione, per effetto dell’omessa notifica di un aiuto in violazione del Trattato (v., al riguardo, sub A.), si applichi anche agli aiuti concessi senza previa notifica ma in conformità all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (v., al riguardo, sub B.). La seconda e la terza questione, da esaminare congiuntamente, riguardano le somme eventualmente rilevanti ai fini del calcolo degli interessi dovuti per la durata della violazione (v., al riguardo, sub C.). |
A. Premessa
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17. |
Un aiuto è formalmente illegittimo qualora sia stato attuato in violazione degli obblighi procedurali di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE ( 10 ). Tale disposizione si colloca nel meccanismo di controllo istituito dal TFUE in materia di aiuti di Stato. Nell’ambito di tale meccanismo, gli Stati membri hanno l’obbligo, da un lato, di notificare alla Commissione ogni misura volta ad istituire o modificare un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, dall’altro, di non attuare una tale misura, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE, fintantoché la suddetta istituzione non abbia adottato una decisione definitiva su detta misura ( 11 ). |
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18. |
Tale obbligo di notifica e di sospensione è volto a garantire che gli effetti dell’aiuto non si producano prima che la Commissione abbia disposto di un ragionevole spatium deliberandi ai fini di un approfondito esame del progetto e per l’eventuale avvio del procedimento di indagine formale ( 12 ). L’obbligo de quo garantisce quindi che non venga mai data esecuzione ad un aiuto incompatibile con il mercato interno ( 13 ). |
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19. |
È pur vero che esistono deroghe a detto principio. Ad esempio, l’articolo 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 ( 14 ) esenta dalle prescrizioni dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE gli aiuti che soddisfano le condizioni del regolamento. Al tempo stesso, tuttavia, il considerando 7 del regolamento sottolinea il carattere derogatorio di tale esenzione – e chiarisce che tutti gli altri aiuti sono soggetti all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. |
B. Prima questione pregiudiziale
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20. |
Con la prima questione pregiudiziale, l’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est) chiede, in sostanza, se i giudici nazionali siano tenuti a condannare il beneficiario di un aiuto illegittimo al pagamento degli interessi dovuti per la durata della violazione anche qualora la Commissione abbia successivamente ritenuto l’aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, in quanto costituivo di una compensazione di servizio di interesse economico generale e quindi non soggetto all’obbligo di recupero. |
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21. |
La prima questione pregiudiziale si ricollega alla sentenza nella causa CELF ( 15 ), nella quale la Corte ha affermato che gli interessi dovuti per la durata della violazione devono essere imposti nel caso in cui un aiuto di Stato sia stato sì versato in violazione dell’obbligo di notifica, ma sia stato successivamente dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE ( 16 ). In ultima analisi, occorre quindi acclarare se il motivo per cui l’aiuto è ritenuto compatibile con il mercato interno si ripercuota sull’obbligo di corresponsione degli interessi dovuti per la durata della violazione. |
1. Principio: obbligo di corresponsione di interessi in caso di aiuti solo formalmente illegittimi
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22. |
L’obbligo di pagare gli interessi dovuti per la durata della violazione discende dal diritto derivato, segnatamente dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 ovvero dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999 ( 17 ). Tale disciplina si riferisce, in effetti, esplicitamente alla sola fattispecie in cui l’aiuto sia incompatibile con il mercato interno e debba quindi essere recuperato. Gli interessi sono pertanto dovuti per la durata della violazione, ossia per il periodo intercorrente tra la data di attuazione e la data della decisione definitiva della Commissione. |
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23. |
Tuttavia, nella causa CELF, la Corte ha dichiarato che l’obbligo di corresponsione di interessi per il periodo d’illegittimità sussiste anche nel caso in cui l’aiuto sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE e non venga restituito ( 18 ). |
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24. |
Tale giurisprudenza deve, in linea di principio, trovare applicazione per tutti gli aiuti compatibili con il mercato interno sebbene illegittimi, a prescindere dalla loro compatibilità. Laddove i governi danese e dei Paesi Bassi, in particolare, sostengono invece che la giurisprudenza della causa CELF non dovrebbe essere presa in considerazione a causa della diversa motivazione alla base della compatibilità degli aiuti illegittimi relativi a servizi di interesse economico generale, detti argomenti non sono pertinenti. |
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25. |
L’obbligo di corresponsione di interessi discende, infatti, dalla violazione degli obblighi procedurali di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Un’irregolarità procedurale del genere sussiste, nel caso di inosservanza dell’obbligo di notifica e di sospensione, a prescindere dalla compatibilità o meno dell’aiuto con il mercato interno. La procedura, di cui detti obblighi costituiscono parte integrante, mira appunto ad accertare se la misura costituisca un aiuto e, in caso affermativo, se essa sia compatibile con il mercato interno. Pertanto, le prescrizioni di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE si applicano in un momento precedente alla decisione sulla compatibilità. |
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26. |
Secondo la giurisprudenza, una decisione della Commissione sulla compatibilità, in quanto decisione finale del procedimento d’indagine, non sana, pertanto, la violazione del divieto sancito dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE ( 19 ) e non ha, di conseguenza, alcuna incidenza sull’illegittimità dell’aiuto. Qualsiasi altra interpretazione condurrebbe a favorire l’inosservanza dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE e svuoterebbe quest’ultimo della sua efficacia pratica ( 20 ). Infatti, qualora, per un determinato regime di aiuti, compatibile o meno con il mercato interno, l’inosservanza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE non comportasse rischi o svantaggi superiori rispetto alla sua osservanza, l’incentivo per gli Stati membri a procedere alla notifica e attendere la decisione sulla compatibilità risulterebbe fortemente ridotto – così come sarebbe fortemente ridotta, di conseguenza, la portata del controllo della Commissione ( 21 ). |
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27. |
Inoltre, un’interpretazione di tal genere comporterebbe uno spostamento di competenze. Nel sistema di controllo disciplinato dalla normativa in materia di aiuti di Stato, spetta ai giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli di fronte ad un’eventuale inosservanza del divieto sancito dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e, se del caso, rimediare agli effetti dell’illegittimità dell’aiuto ( 22 ). La Commissione esamina, invece, la compatibilità del progetto d’aiuto con il mercato interno ( 23 ). Ove la decisione positiva della Commissione avesse l’effetto di sanare l’irregolarità procedurale, essa avrebbe ad oggetto indirettamente anche la violazione commessa nei confronti dei singoli concorrenti del beneficiario dell’aiuto ( 24 ) e sottrarrebbe loro la possibilità di adire i giudici nazionali. |
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28. |
Ne consegue che l’irregolarità procedurale persiste a prescindere da un’eventuale compatibilità dell’aiuto con il mercato interno. Come rilevato dalla Corte, particolarmente nella causa CELF, il diritto dell’Unione impone ai giudici nazionali di disporre provvedimenti atti a rimediare concretamente agli effetti dell’illegittimità ( 25 ). |
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29. |
Sempre nella causa CELF, la Corte ha affermato che la corresponsione di interessi per il periodo d’illegittimità costituisce il mezzo adeguato per rimediare ( 26 ). Infatti, i giudici nazionali sono tenuti a salvaguardare, in particolare, i diritti dei singoli di fronte alle violazioni risultanti dall’illegittimità dell’aiuto ( 27 ). |
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30. |
Dalla violazione dell’obbligo di sospensione deriva un vantaggio concorrenziale a favore del beneficiario dell’aiuto illegittimo, che si traduce in una violazione dei diritti di terzi che operano sullo stesso mercato. Tale vantaggio può essere di natura finanziaria, in quanto si presume che il beneficiario dell’aiuto, nel corso del procedimento d’indagine e della conseguente sospensione della misura, avrebbe dovuto conseguire il sostegno in altro modo. Ciò dovrebbe avvenire, di regola, anche per i prestatori di servizi di interesse economico generale sotto forma di un prestito ad interessi, soggetto ai normali tassi di mercato ( 28 ). Infatti, benché in tali settori operino spesso imprese di proprietà statale, le quali possono essere finanziate dallo Stato mediante aumenti di capitale, solo un prestito a condizioni di mercato rappresenta un’opzione di finanziamento che esula dal contesto normativo in materia di aiuti di Stato e può quindi essere erogato ad hoc e senza una previa procedura amministrativa. |
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31. |
Inoltre, il vantaggio dell’attuazione anticipata dell’aiuto consiste anche nel fatto che i concorrenti del beneficiario dell’aiuto subiscono, prima del dovuto, qualora fosse stata rispettata la procedura, gli effetti di un aiuto compatibile con il mercato interno con il conseguente miglioramento della posizione concorrenziale del beneficiario rispetto agli altri operatori durante il periodo d’illegittimità ( 29 ). |
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32. |
Tale vantaggio, rilevato dalla Corte in relazione ad un mercato non legato a servizi di interesse generale, apporta un beneficio anche ai prestatori di servizi di interesse economico generale. Infatti, l’articolo 14 TFUE e l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE chiariscono che anche in detto settore, in linea di principio, la concorrenza esiste ed è auspicata., La fattispecie in esame dimostra, non da ultimo, che tale valutazione corrisponde anche alla realtà del mercato della radiodiffusione in questione. La Viasat, quale impresa privata, è concorrente dell’emittente pubblica TV 2. L’impresa incaricata della prestazione dei servizi occupa una posizione concorrenziale migliorata dalla previa disponibilità di risorse finanziarie per la programmazione in un momento nel quale la Commissione non si era ancora pronunciata in merito all’aiuto. Nel settore televisivo, tali risorse potrebbero essere rilevanti, in particolare nell’ambito della gara per l’ottenimento di diritti esclusivi di trasmissione. |
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33. |
In tale contesto, vanno respinte anche le obiezioni della TV 2 e dei governi danese e dei Paesi Bassi, secondo cui, nel caso in esame, la TV 2 non avrebbe tratto un vantaggio indebito dall’attuazione anticipata dell’aiuto ovvero che detto vantaggio avrebbe comunque dovuto essere oggetto di accertamento caso per caso. Tali obiezioni si fondano, essenzialmente, sul rilievo che la TV 2 non ha ricevuto una sovracompensazione tramite l’aiuto, circostanza che occorrerebbe altresì prendere in considerazione nel valutare l’effetto dell’attuazione anticipata dell’aiuto. |
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34. |
Tuttavia, il vantaggio conseguente all’anticipazione della misura, illustrato supra al paragrafo 31 e derivante da un’irregolarità procedurale, non può essere messo in discussione da tale obiezione, connessa tematicamente alla questione della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno e quindi alla fattispecie di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infatti, il vantaggio, che costituisce un elemento di detta fattispecie, dev’essere distinto dal vantaggio derivante dall’attuazione illegittima. Mentre il primo è una condizione sostanziale per la concessione di un aiuto, la cui esistenza dev’essere accertata dalla Commissione sulla base di determinati criteri, il secondo è un vantaggio che prescinde da un esame caso per caso, in quanto la posizione migliore rispetto ai potenziali concorrenti deriva già dalla disponibilità di risorse statali ed esiste indipendentemente dal fatto che la Commissione dichiari la misura compatibile con il mercato interno. Infatti, anche qualora una misura sia giustificata, ciò vale solo fatta salva la regolarità della procedura ( 30 ). |
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35. |
In tale contesto, occorre tener fermo il principio secondo il quale gli aiuti attuati in violazione dell’obbligo di notifica e di sospensione sancito dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a prescindere dalla loro eventuale compatibilità con il mercato interno, determinano la maturazione degli interessi per la durata della violazione, in quanto l’attuazione anticipata conferisce un vantaggio indebito al beneficiario dell’aiuto. |
2. Nessuna deroga in caso di aiuti relativi alla prestazione di servizi di interesse economico generale
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36. |
Si pone tuttavia la questione se il trattamento privilegiato riservato alla prestazione di servizi di interesse economico generale dai trattati europei, in particolare dall’articolo 14 e dall’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, renda necessaria una deroga al summenzionato principio. In tale contesto si inseriscono le obiezioni sollevate dalla TV 2 e dal governo austriaco, volte a sostenere che, in base all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, le disposizioni dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, quantomeno l’obbligo di pagare gli interessi, devono essere disapplicate, laddove la norma o l’obbligo impedisca la prestazione di servizi di interesse economico generale. |
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37. |
Ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, le norme dei trattati e, in particolare, quelle sulla concorrenza, si applicano alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. |
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38. |
Ai sensi dell’articolo 14 TFUE, fatti salvi l’articolo 4 TUE e gli articoli 93, 106 e 107 TFUE, in considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l’Unione e gli Stati membri provvedono, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione dei trattati, affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. |
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39. |
I protocolli n. 26 sui servizi di interesse generale ( 31 ) e n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegati ai trattati ( 32 ), avvalorano le due menzionate disposizioni ( 33 ). |
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40. |
L’obbligo di corrispondere interessi in caso di aiuti formalmente illegittimi può pregiudicare l’obiettivo di garantire la prestazione di servizi di interesse economico generale. Sarebbe, infatti, incompatibile con detto obiettivo e dunque, in ultima analisi, con le menzionate norme di diritto primario, sottrarre al beneficiario dell’aiuto le risorse necessarie per offrire tali servizi mediante l’imposizione di un siffatto obbligo. |
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41. |
Tuttavia, l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE prevede due modalità per superare il divieto di aiuti in caso di finanziamento di una siffatta tipologia di servizi, bilanciando l’obbligo di pagare gli interessi con la garanzia dei servizi di interesse economico generale: in primo luogo, secondo i criteri enunciati nella sentenza Altmark Trans ( 34 ), talune misure di finanziamento statale non costituiscono aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, in secondo luogo, la Commissione può approvare misure che non soddisfano tali criteri, ossia che costituiscono aiuti. |
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42. |
Pertanto, qualora l’obbligo di corrispondere interessi implichi una lacuna nel finanziamento relativo alla prestazione del servizio, lo Stato membro ha pertanto la facoltà di valutare, nel caso di tali aiuti particolari, se rimborsare al prestatore del servizio la spesa sostenuta per gli interessi, in base ai criteri stabiliti dalla sentenza Altmark Trans ( 35 ), al fine di consentire in ogni caso l’esecuzione dei servizi necessari. In tale ipotesi, la prestazione dei servizi continua ad essere garantita. La normativa in materia di aiuti non osta, infatti, al rimborso della spesa sostenuta per gli interessi. |
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43. |
Ove la misura di rimborso degli interessi al prestatore di servizi non soddisfi i criteri Altmark, lo Stato membro interessato potrebbe concedere le risorse necessarie a titolo di aiuto, ma ciò richiederebbe l’approvazione preventiva della Commissione ( 36 ). Tale aiuto sarebbe compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, nella misura in cui l’onere finanziario rappresentato dagli interessi osti, in linea di diritto o di fatto, alla prestazione dei servizi oggetto di affidamento. |
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44. |
A tale soluzione potrebbe invero obiettarsi che, in tal modo – presumibilmente con l’unico scopo di rispettare i requisiti formali della procedura –, il beneficiario di un pagamento autorizzato viene obbligato a restituirne una parte allo Stato membro sotto forma di interessi, soltanto per riottenere tale importo successivamente a titolo di nuovo aiuto. In tale contesto, si pone la questione se, in singoli casi, la sospensione dell’obbligo di pagamento degli interessi, nel caso in cui gli aiuti, destinati alla prestazione di servizi di interesse economico generale, siano stati approvati sebbene illegittimi, rifletterebbe meglio le posizioni giuridiche sostanziali delle parti interessate. |
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45. |
In definitiva, tale ragionamento dev’essere però respinto. In primo luogo, vi osta il riparto delle competenze d’esame prescritto dalla normativa in materia di aiuti di Stato. Infatti, la «sospensione» degli interessi dovuti per la durata della violazione ( 37 ) costituisce in realtà una rinuncia agli interessi e quindi un aiuto, qualora non vengano rispettati i criteri della sentenza Altmark Trans. L’esame della sua compatibilità con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE è di esclusiva competenza della Commissione e non può essere effettuato dai giudici nazionali, neppure in singoli casi. |
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46. |
Peraltro, l’obbligo di notifica e di sospensione, la cui efficacia è assicurata dall’obbligo di corresponsione degli interessi, oltre alle menzionate finalità ( 38 ), tutela i diritti dei concorrenti del beneficiario degli aiuti. Tale aspetto non diventa superfluo qualora l’aiuto venga ritenuto compatibile con il mercato interno e al beneficiario vengano rimborsati anche gli interessi. |
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47. |
Inoltre, i diritti procedurali dei concorrenti assumono particolare rilevanza nell’ambito delle disposizioni dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Da un lato, essi possono contribuire in modo significativo all’efficacia del controllo degli aiuti. Dall’altro lato, il divieto di concedere gli aiuti è inteso ad assicurare una concorrenza non falsata, la quale può essere limitata tramite gli aiuti destinati ai servizi di interesse economico generale solo nella misura in cui ciò sia effettivamente necessario. |
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48. |
La modalità qui proposta per il superamento del contrasto esistente tra l’obbligo di corrispondere interessi e la garanzia dei servizi di interesse economico generale comporta invero un incremento degli oneri amministrativi, ma disincentiva l’omissione dalla notifica preventiva degli aiuti destinati a servizi di interesse economico generale. Essa preserva altresì il riparto delle competenze d’esame della Commissione e dei giudici nazionali prescritto dalla normativa in materia di aiuti di Stato e garantisce i diritti dei concorrenti, facendo in modo che l’entità di tali aiuti sia soggetta a un controllo rigoroso – sia in base ai criteri stabiliti dalla sentenza Altmark sia all’atto dell’approvazione da parte della Commissione. |
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49. |
L’obbligo del giudice nazionale di condannare il beneficiario di un aiuto al pagamento degli interessi dovuti per la durata della violazione si applica quindi anche quando l’aiuto di Stato illegittimo sia stato concesso per lo svolgimento di servizi di interesse economico generale e la Commissione lo abbia successivamente ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE sulla base di una valutazione della situazione economica complessiva dell’impresa di servizio pubblico, compresa la sua capitalizzazione. |
C. Seconda e terza questione pregiudiziale
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50. |
La seconda e la terza questione pregiudiziale vertono sulla determinazione della base di calcolo dell’importo degli interessi. Con tali questioni il giudice del rinvio chiede chiarimenti in merito all’importo sulla base del quale vengono calcolati gli interessi dovuti per la durata della violazione. In sostanza, si chiede se, nel periodo di cui trattasi nel presente caso, tutte le misure di finanziamento a favore della TV 2 debbano essere gravate da interessi oppure se talune misure ne siano escluse. |
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51. |
A tali questioni può rispondersi congiuntamente. Sebbene esse abbiano ad oggetto situazioni differenti, in quanto la seconda questione verte sulla parte delle misure di finanziamento a favore della TV 2 derivante dagli introiti pubblicitari, mentre la terza questione riguarda gli importi trasferiti dalla TV 2 alle emittenti regionali, tuttavia, la risposta ad entrambe le questioni può del pari desumersi dalle norme pertinenti e dalla giurisprudenza ad esse relativa. |
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52. |
In base ad esse, l’obbligo di notifica e di sospensione si estende a qualsiasi misura di aiuto ( 39 ). I giudici dell’Unione hanno confermato che ricorrono le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE anche con riguardo agli introiti pubblicitari ( 40 ) e agli importi trasferiti dalla TV 2 alle emittenti regionali ( 41 ). È quindi chiaro che anche tali parti delle misure di finanziamento costituiscono aiuti di Stato. |
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53. |
Dato che lo Stato danese non ha debitamente notificato detti aiuti, né li ha sospesi in attesa della loro approvazione da parte della Commissione, le somme qui specificamente indicate costituiscono anch’essi aiuti formalmente illegittimi, produttivi di interessi per la durata della violazione. |
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54. |
Come esposto supra, con riguardo agli interessi dovuti per la durata della violazione, non è peraltro determinante se il beneficiario dell’aiuto illegittimo ne abbia conseguito ovvero mantenuto un vantaggio indebito ( 42 ). È pertanto irrilevante il fatto che, come ritiene il giudice del rinvio, la TV 2 non abbia trattenuto alcun «vantaggio netto» dagli introiti trasferiti alle emittenti regionali. L’obbligo di corresponsione di interessi deriva dall’irregolarità procedurale e compensa il vantaggio risultante dall’attuazione anticipata dell’aiuto ( 43 ). |
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55. |
Occorre pertanto rispondere alla seconda e alla terza questione sollevate dal giudice del rinvio nel senso che i giudici nazionali sono tenuti a condannare il beneficiario dell’aiuto al pagamento degli interessi dovuti per la durata della violazione su tutti gli importi che sono stati qualificati da una decisione definitiva della Commissione come un vantaggio per il beneficiario ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
VI. Conclusione
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56. |
Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare come segue:
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( 1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 2 ) Sentenze dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione (C‑660/15 P, EU:C:2017:178), nonché del 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commissione (C‑649/15 P, EU:C:2017:835), Commissione/TV2/Danmark (C‑656/15 P, EU:C:2017:836), e Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark (C‑657/15 P, EU:C:2017:837).
( 3 ) Punti 39 e segg. della Comunicazione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (2009/C 85/01) (GU 2009, C 85, pag. 1).
( 4 ) Sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79, punti 52 e 55, nonché al punto 1 del dispositivo).
( 5 ) GU 2015, L 248, pag. 9.
( 6 ) Il regolamento 2015/1589, a seguito della sua entrata in vigore il 14 ottobre 2015, ha sostituito il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1) e riprende in termini identici l’articolo 14, paragrafo 2, di quest’ultimo nel suo nuovo articolo 16, paragrafo 2.
( 7 ) Sentenza del Tribunale del 22 ottobre 2008, TV2/Danmark e a./Commissione (T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04, EU:T:2008:457).
( 8 ) Decisione COM 2011/839/UE del 20 aprile 2011 (GU 2011, L 340, pag. 1).
( 9 ) Sentenze dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione (C‑660/15 P, EU:C:2017:178), nonché del 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commissione (C‑649/15 P, EU:C:2017:835), Commissione/TV2/Danmark (C‑656/15 P, EU:C:2017:836), e Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark (C‑657/15 P, EU:C:2017:837).
( 10 ) Articolo 1, lettera f, del regolamento 2015/1589.
( 11 ) Sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar (C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata).
( 12 ) Sentenze del 14 febbraio 1990, Francia/Commissione (C‑301/87, EU:C:1990:67, punto 17) e del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79, punto 36).
( 13 ) Sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79, punto 47).
( 14 ) Regolamento della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU 2014, L 187, pag. 1).
( 15 ) Sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79).
( 16 ) Sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79, punto 55).
( 17 ) Alla data rilevante nel caso di specie era in vigore il regolamento n. 659/1999, sostituito dal regolamento 2015/1589, il quale riprende con identico tenore la disciplina relativa agli interessi dovuti per la durata della violazione.
( 18 ) Sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79, punto 52).
( 19 ) Sentenze del 21 novembre 1991, Féderation nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (C‑354/90, EU:C:1991:440, punto 16), e del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79, punto 40).
( 20 ) Sentenze del 21 novembre 1991, Féderation nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (C‑354/90, EU:C:1991:440, punto 16), e del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79, punto 40).
( 21 ) Sentenza del 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich (C‑368/04, EU:C:2006:644, punto 42).
( 22 ) Sentenze del 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich (C‑368/04, EU:C:2006:644, punti 38 e 44), e del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79, punti 38, 41 e 46).
( 23 ) Sentenze del 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich (C‑368/04, EU:C:2006:644, punto 38 e 44), e del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79, punti 38, 41 e 46).
( 24 ) V. sentenza del 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich (C‑368/04, EU:C:2006:644, punto 41).
( 25 ) Sentenze del 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich (C‑368/04, EU:C:2006:644, punto 47 e 48), e del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79, punto 46).
( 26 ) Sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79, punto 52).
( 27 ) Sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79, punti 38 e 39).
( 28 ) Sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79, punto 51).
( 29 ) Sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79, punti 50 e 51).
( 30 ) V. sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar (C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 98).
( 31 ) GU 2010, C 83, pag. 308.
( 32 ) GU 2010, C 83, pag. 312.
( 33 ) Sentenza dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione (C‑660/15 P, EU:C:2017:178, punti 36 e 37).
( 34 ) Sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415).
( 35 ) Sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415, punti da 88 a 93); v. pure sentenza dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione (C‑660/15 P, EU:C:2017:178, punto 26).
( 36 ) Una soluzione simile è stata già adottata una volta nel presente caso: decisione C (2004) 3632 def. della Commissione del 6 ottobre 2004, nel procedimento in materia di aiuti di Stato N 313/2004, relativo alla ricapitalizzazione della [TV2 A/S] (GU 2005, C 172, pag. 3).
( 37 ) V. supra, paragrafi da 22 a 35.
( 38 ) Paragrafo 18 supra.
( 39 ) Articolo 108, paragrafo 3, TFUE, considerando 2 e 5, articoli 2 e 3 del regolamento 2015/1589, nonché sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar (C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 88).
( 40 ) Sentenza del 9 novembre 2017, Commissione/TV2/Danmark (C‑656/15 P, EU:C:2017:836, punti 52 e 53).
( 41 ) Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015, TV2/Danmark/Commissione (T‑674/11, EU:T:2015:684, punti da 167 a 172), e sentenza della Corte del 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commissione (C‑649/15 P, EU:C:2017:835, punti da 48 a 57).
( 42 ) V. paragrafo 34 supra.
( 43 ) V. paragrafi 31 e 34 supra.