CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate l’8 ottobre 2020 ( 1 )

Causa C‑221/19

AV

con l’intervento di

Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gdańsku (Tribunale regionale di Danzica, Polonia)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 8, paragrafi da 2 a 4, articolo 17, paragrafo 1, e articolo 19 – Presa in considerazione, in occasione di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa, di una decisione di condanna pronunciata in un altro Stato membro e la cui esecuzione è stata trasferita allo Stato membro in cui tale sentenza verrà emessa – Decisione quadro 2008/675/GAI – Ambito di applicazione – Articolo 3, paragrafo 3 – Interferenza della presa in considerazione di decisioni di condanna precedenti con tali decisioni»

I. Introduzione

1.

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale ( 2 ), nonché dell’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 19 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( 3 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( 4 ).

2.

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento dinanzi al Sąd Okręgowy w Gdańsku (Tribunale regionale di Danzica, Polonia) diretto a ottenere l’emissione, da parte di quest’ultimo, di una sentenza cumulativa nei confronti di AV comprendente, tra l’altro, una pena detentiva inflitta da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro e in corso di esecuzione in Polonia.

3.

Un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa consente di irrogare una pena cumulativa sulla base di più pene inflitte in più decisioni di condanna. Qualora siffatte decisioni provengano da organi giurisdizionali di diversi Stati membri, l’attuazione di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa solleva interrogativi quanto alla sua compatibilità con le decisioni quadro 2008/675 e 2008/909.

4.

La presente causa offre alla Corte l’opportunità di precisare la relazione tra le norme stabilite da tali due decisioni quadro. Più precisamente, si tratterà di stabilire se la presa in considerazione di una precedente decisione di condanna pronunciata in uno Stato membro possa avvenire nell’ambito di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, qualora l’esecuzione di tale precedente decisione di condanna sia stata trasferita allo Stato membro nel quale deve essere pronunciata la sentenza cumulativa.

5.

Nelle presenti conclusioni, proporrò alla Corte di dichiarare che l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675, letto alla luce del considerando 14 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, a che un organo giurisdizionale di uno Stato membro tenga conto, in occasione di un nuovo procedimento penale consistente in un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa come quello di cui trattasi nel procedimento principale, di una precedente decisione di condanna pronunciata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro e la cui esecuzione sia stata trasferita allo Stato membro in cui si svolge tale procedimento, secondo le norme previste dalla decisione quadro 2008/909. Spetta tuttavia all’organo giurisdizionale dinanzi al quale si svolge un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa verificare, a seguito di un esame caso per caso, in base alla situazione concreta, che siffatto procedimento non comporti né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia detto procedimento, né di revocarle o di riesaminarle. In particolare, l’attuazione di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa non deve portare né ad infliggere una pena cumulativa inferiore alla pena originaria risultante dalla decisione di condanna pronunciata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro, né ad annullare gli effetti di tale decisione.

6.

Suggerirò inoltre alla Corte di dichiarare che l’articolo 8, l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 19 della decisione quadro 2008/909 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’attuazione, da parte di uno Stato membro, di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa come quello di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione che siffatto procedimento rispetti l’obbligo di principio, che incombe all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, di riconoscere la sentenza che le è stata trasmessa e di eseguire la pena la cui durata e la cui natura corrispondano a quelle previste nella sentenza pronunciata nello Stato membro di emissione. È solo entro i rigorosi limiti previsti dall’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della medesima decisione quadro, che la durata o la natura della pena originaria oggetto di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa potrebbero, se del caso, essere adattate prima della pronuncia di una siffatta sentenza.

II. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

1. Decisione quadro 2008/675

7.

I considerando 2, 3, 6, 7 e 14 della decisione quadro 2008/675 così recitano:

«(2)

Il 29 novembre 2000, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il Consiglio ha adottato il programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali (...), il quale prevede “l’adozione di uno o più strumenti volti ad introdurre il principio secondo cui il giudice di uno Stato membro deve essere in grado di tener conto delle decisioni penali definitive rese negli altri Stati membri per valutare i precedenti penali del delinquente, prendere in considerazione la recidiva e determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili”.

(3)

La presente decisione quadro è intesa a stabilire un obbligo minimo per gli Stati membri di prendere in considerazione le decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri. (...)

(...)

(6)

A differenza di altri strumenti, la presente decisione quadro non mira a far eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri, quanto a far sì che, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro, si attribuiscano delle conseguenze a una condanna precedentemente comminata in uno Stato membro nella misura in cui, in base al diritto dell’altro Stato membro in questione, siffatte conseguenze vengano attribuite alle precedenti condanne nazionali.

Pertanto, la presente decisione quadro non prevede alcun obbligo di prendere in considerazione decisioni di condanna precedenti, ad esempio qualora le informazioni ottenute ai sensi degli strumenti applicabili non siano sufficienti, qualora una decisione di condanna nazionale non sia stata possibile riguardo all’atto per cui la condanna precedente è stata emessa, o qualora la pena comminata in precedenza non sia contemplata dall’ordinamento giuridico nazionale.

(7)

Gli effetti attribuiti alle decisioni di condanna degli altri Stati membri dovrebbero essere equivalenti a quelli attribuiti alle decisioni nazionali, sia nella fase precedente al processo penale, sia nel processo penale vero e proprio, sia nella fase di esecuzione della pena.

(...)

(14)

L’interferenza con una decisione di condanna o la sua esecuzione comprende tra l’altro situazioni in cui, secondo la legislazione nazionale del secondo Stato membro, la sanzione comminata da una precedente decisione di condanna deve essere assorbita o inclusa in un’altra sanzione, che deve quindi essere effettivamente eseguita, nella misura in cui la prima sentenza non sia già stata eseguita o la sua esecuzione non sia stata trasferita al secondo Stato membro».

8.

A termini dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675, quest’ultima «è intesa a stabilire le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri».

9.

L’articolo 3 di tale decisione quadro, intitolato «Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una condanna pronunciata in un altro Stato membro», è così formulato:

«1.   Ciascuno Stato membro assicura che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all’assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale.

2.   Il paragrafo 1 si applica nella fase precedente al processo penale, in quella del processo penale stesso e in occasione dell’esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, comprese quelle relative alla detenzione cautelare, alla qualifica del reato, al tipo e al livello della pena comminata nonché alle norme che disciplinano l’esecuzione della decisione.

3.   Il fatto di prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri come previsto nel paragrafo 1 non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle.

4.   A norma del paragrafo 3, il paragrafo 1 non si applica nella misura in cui, se la precedente decisione di condanna è una condanna nazionale nello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, il fatto di prendere in considerazione la precedente decisione di condanna comporterebbe, a norma della legislazione di detto Stato membro, interferenze con la precedente decisione di condanna o con qualsiasi altra decisione relativa alla sua esecuzione, né con la loro revoca o riesame.

5.   Se il reato per il quale è in corso un nuovo procedimento è stato commesso prima che sia stata pronunciata o completamente eseguita la precedente condanna, i paragrafi 1 e 2 non comportano per gli Stati membri richiesti di applicare la legislazione nazionale sulla comminazione delle pene qualora l’applicazione di tali norme a condanne pronunciate all’estero limiti il giudice all’atto di irrogare una pena in un nuovo procedimento.

Tuttavia, gli Stati membri garantiscono che in tali casi i propri tribunali possano tener conto in altro modo di condanne precedenti pronunciate in altri Stati membri».

2. Decisione quadro 2008/909

10.

L’articolo 1 della decisione quadro 2008/909 così dispone:

«Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

a)

“sentenza”: una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione con la quale viene irrogata una pena nei confronti di una persona fisica;

b)

“pena”: qualsiasi pena detentiva o misura privativa della libertà personale, di durata limitata o illimitata, irrogata a causa di un reato in seguito ad un procedimento penale;

c)

“Stato di emissione”: lo Stato membro in cui è emessa una sentenza;

d)

“Stato di esecuzione”: lo Stato membro al quale è trasmessa una sentenza ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione».

11.

L’articolo 3 della decisione quadro 2008/909 è così formulato:

«1.   Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena.

(...)

3.   La presente decisione quadro si applica solo al riconoscimento delle sentenze e all’esecuzione delle pene ai sensi della presente decisione quadro. (...)».

12.

Ai sensi dell’articolo 8 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Riconoscimento della sentenza ed esecuzione della pena»:

«1.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce una sentenza trasmessa a norma dell’articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all’articolo 5 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9.

2.   Se la durata della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente di quest’ultimo può decidere di adattare la pena soltanto se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale. La pena adattata non è inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

3.   Se la natura della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può adattarla alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati simili. Tale pena o misura corrisponde, il più possibile, alla pena irrogata nello Stato di emissione e pertanto la pena non è convertita in una sanzione pecuniaria.

4.   La pena adattata non può essere più grave della pena imposta nello Stato di emissione in termini di natura o durata».

13.

L’articolo 17 di tale decisione quadro, intitolato «Legislazione applicabile all’esecuzione», così dispone al paragrafo 1:

«L’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Le autorità dello Stato di esecuzione sono le sole competenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la liberazione anticipata o condizionale».

14.

Ai sensi dell’articolo 19 di detta decisione quadro, intitolato «Amnistia, grazia, revisione della sentenza»:

«1.   L’amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonché dallo Stato di esecuzione.

2.   Solo lo Stato di emissione può decidere sulle domande di revisione della sentenza che irroga la pena da eseguire in virtù della presente decisione quadro».

B.   Diritto polacco

15.

L’articolo 85, paragrafo 4, dell’ustawa – Kodeks karny (legge che istituisce un codice penale) ( 5 ), del 6 giugno 1997, nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, è formulato come segue:

«La pena cumulativa non ricomprende le pene irrogate con le sentenze di cui all’articolo 114a».

16.

L’articolo 114a del codice penale così dispone:

«1.   Si considera sentenza di condanna anche una decisione definitiva di condanna per un reato, pronunciata da un organo giurisdizionale competente in materia penale in uno Stato membro dell’Unione europea, a meno che, secondo il diritto penale polacco, il fatto non costituisca reato, l’autore non sia punibile o sia stata irrogata una pena non contemplata dalla legge.

2.   In caso di condanna da parte di un organo giurisdizionale di cui al paragrafo 1, alle questioni relative:

1)

all’applicazione di una nuova legge penale entrata in vigore dopo la pronuncia della sentenza di condanna,

2)

alla cancellazione della condanna dal casellario giudiziario

si applica la legge in vigore nel luogo della condanna (...).

3.   Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano qualora le informazioni ottenute dal casellario giudiziario o dall’organo giurisdizionale di uno Stato membro dell’Unione (...) non siano sufficienti ai fini dell’accertamento della sussistenza di una condanna o qualora la pena irrogata risulti condonabile nello Stato in cui la condanna è stata pronunciata».

III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

17.

Dalla decisione di rinvio risulta che AV è stato condannato con quattro distinte sentenze, di cui tre emesse da organi giurisdizionali polacchi e una emessa da un organo giurisdizionale tedesco.

18.

Il 31 luglio 2018, AV ha presentato dinanzi al giudice del rinvio una domanda di pronuncia di una sentenza cumulativa nei suoi confronti. Secondo tale giudice, sono esecutive due pene, vale a dire, da una parte, la pena irrogata dal Landgericht Lüneburg (Tribunale del Land, Lüneburg, Germania), con sentenza del 15 febbraio 2017, che AV deve scontare dal 1o settembre 2016 al 29 novembre 2021, e, dall’altra, la pena irrogata dal giudice del rinvio con sentenza del 24 febbraio 2010, che AV deve scontare dal 29 novembre 2021 al 30 marzo 2030. La sentenza del Landgericht Lüneburg (Tribunale del Land, Lüneburg) è stata riconosciuta ai fini della sua esecuzione in Polonia con ordinanza del giudice del rinvio del 12 gennaio 2018. Tale giudice precisa che, in detta ordinanza, la qualificazione giuridica degli atti è stata adottata in conformità al diritto polacco, che è stato dichiarato che la pena detentiva cumulativa di cinque anni e tre mesi era esecutiva e che si tratta di una pena identica, quanto alla sua durata, alla pena irrogata con la sentenza del Landgericht Lüneburg (Tribunale del Land, Lüneburg).

19.

Nella sua domanda diretta a ottenere l’emissione di una sentenza cumulativa, AV ha sostenuto che, poiché la sentenza del Landgericht Lüneburg (Tribunale del Land, Lüneburg) è stata riconosciuta ai fini della sua esecuzione in Polonia, erano soddisfatte le condizioni per l’emissione di una sentenza cumulativa e che tale sentenza avrebbe dovuto essere pronunciata secondo il principio dell’integrale assorbimento.

20.

A sostegno della propria domanda, AV ha indicato la sussistenza di una sentenza cumulativa, emessa dal giudice del rinvio il 29 gennaio 2014, che ha cumulato una pena irrogata con sentenza del Landgericht Göttingen (Tribunale del Land, Gottinga, Germania) del 13 marzo 2012, riconosciuta ai fini della sua esecuzione in Polonia, con una pena irrogata dal giudice del rinvio. Quest’ultimo precisa che tale sentenza cumulativa è divenuta definitiva.

21.

Alla luce di detti elementi, il giudice del rinvio afferma di trovarsi di fronte al problema se le disposizioni pertinenti delle decisioni quadro 2008/675 e 2008/909 ostino a che una sentenza cumulativa emessa in Polonia possa ricomprendere decisioni di condanna pronunciate in tale Stato membro e decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro, che siano riconosciute ai fini della loro esecuzione in Polonia.

22.

Il giudice del rinvio spiega, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 4, del codice penale, in combinato disposto con l’articolo 114a del medesimo codice, nell’ordinamento giuridico polacco, la sentenza cumulativa non ricomprende le decisioni di condanna pronunciate da un giudice competente in materia penale in un altro Stato membro.

23.

Per quanto riguarda il procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa previsto dal diritto polacco, il giudice del rinvio spiega che la sentenza che pone fine a tale procedimento si colloca al confine tra una pronuncia di merito e l’esecuzione della pena e che essa ricomprende pene irrogate con sentenze divenute definitive, allo scopo di «aggiustare» la risposta giuridica ai reati commessi, che avrebbero potuto essere oggetto di un unico procedimento, e, in tal modo, di «razionalizzare l’irrogazione delle pene», senza che la sentenza cumulativa costituisca un’interferenza con le singole sentenze interessate. In particolare, la sentenza cumulativa non pregiudica la dichiarazione di colpevolezza dell’autore di un determinato reato, quale contenuta nella sentenza di merito.

24.

Secondo il giudice del rinvio, la presa in considerazione nell’ambito di una sentenza cumulativa, da una parte, delle decisioni di condanna pronunciate in uno Stato membro, riconosciute ai fini dell’esecuzione in un altro Stato membro, e, dall’altra, delle decisioni di condanna pronunciate in quest’ultimo Stato membro consentirebbe di valutare l’insieme dell’attività criminosa di una persona che è stata oggetto di più condanne. Ciò contribuirebbe alla costruzione di uno «spazio comune di giustizia».

25.

Peraltro, nella misura in cui una sentenza pronunciata in uno Stato membro sia riconosciuta ai fini dell’esecuzione in un altro Stato membro, conformemente a quanto previsto dalla decisione quadro 2008/909, occorrerebbe considerare, secondo il giudice del rinvio, che tale sentenza diventa il fondamento di ogni decisione procedurale ed esecutiva, alla cui emissione sono tenuti gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui la stessa deve essere eseguita. Pertanto, la sentenza riconosciuta ai fini della sua esecuzione in un altro Stato membro diventerebbe parte dell’ordinamento giuridico di tale Stato membro e dovrebbe essere eseguita conformemente alla legislazione di quest’ultimo, il che, d’altronde, risulterebbe chiaramente dall’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909.

26.

Infine, secondo il giudice del rinvio, precludere la possibilità di emissione di una sentenza cumulativa che prenda in considerazione decisioni di condanna pronunciate in uno Stato membro e riconosciute ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro significherebbe che un cittadino condannato più volte in un solo Stato membro si troverebbe in una situazione più favorevole rispetto ad un cittadino che sia stato condannato in diversi Stati membri. Si tratterebbe quindi di garantire, a livello dell’Unione, la parità di trattamento dei cittadini che si trovano in una situazione simile.

27.

In tali circostanze, il Sąd Okręgowy w Gdańsku (Tribunale regionale di Danzica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro [2008/675], il quale prevede che “[i]l fatto di prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri come previsto nel paragrafo 1 non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle”, debba essere interpretato nel senso che, agli effetti di tale disposizione, per interferenza si intende non solo l’inclusione in una sentenza cumulativa di una pena inflitta con sentenza emessa in uno Stato [membro], ma anche l’inclusione in una tale sentenza di una pena che sia stata riconosciuta in un altro Stato [membro] per esservi eseguita unitamente a una sentenza pronunciata in tale Stato, nell’ambito della sentenza cumulativa;

2)

Se – alla luce delle disposizioni della decisione quadro [2008/909], relative alle modalità d’applicazione della procedura di exequatur, definite al suo articolo 8, paragrafi da 2 a 4, all’articolo 19 (...), il quale prevede che “[l]’amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonché dallo Stato di esecuzione” (paragrafo 1) [e che] “[s]olo lo Stato di emissione può decidere sulle domande di revisione della sentenza che irroga la pena da eseguire in virtù della presente decisione quadro” (paragrafo 2), nonché all’articolo 17, paragrafo 1, prima frase, il quale stabilisce che “[l]’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione” – sia consentito emettere una sentenza cumulativa che ricomprenda le pene irrogate con sentenza pronunciata in uno Stato [membro], la quale sia stata riconosciuta in un altro Stato [membro] per esservi eseguita unitamente ad una sentenza pronunciata in tale Stato, nell’ambito della sentenza cumulativa».

28.

I governi polacco, ceco, spagnolo e ungherese nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte. I governi polacco, ceco e spagnolo nonché la Commissione hanno risposto entro il termine impartito ai quesiti per risposta scritta posti della Corte.

IV. Analisi

29.

Il giudice del rinvio invita la Corte ad interpretare, da una parte, l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 nonché, dall’altra, l’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, l’articolo 17, paragrafo 1, prima frase, e l’articolo 19 della decisione quadro 2008/909.

30.

Tale giudice chiede, in sostanza, se dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che l’organo giurisdizionale di uno Stato membro nel quale dev’essere eseguita, conformemente alla decisione quadro 2008/909, una pena detentiva inflitta da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro pronunci una sentenza cumulativa che ricomprende pene irrogate da organi giurisdizionali di tali due Stati membri.

31.

Il giudice del rinvio chiede chiarimenti sull’interpretazione di dette disposizioni, precisando al contempo che l’articolo 85, paragrafo 4, del codice penale, in combinato disposto con l’articolo 114a del medesimo codice, esclude la pronuncia di una sentenza cumulativa qualora quest’ultima ricomprenda una decisione di condanna pronunciata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro.

32.

Prima di pronunciarsi sulla questione se una decisione di condanna precedente pronunciata in un altro Stato membro debba o meno essere presa in considerazione da un organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una domanda di cumulo delle pene, occorre formulare alcune osservazioni su tale tipo di procedimento.

A.   Osservazioni preliminari sul cumulo delle pene

33.

In generale, il cumulo delle pene, che in Polonia assume la forma di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa, è destinato ad essere applicato in caso di concorso materiale di reati. Il concorso materiale di reati comprende la situazione nella quale una persona commette diversi reati che non sono separati da una condanna definitiva. La persona interessata può essere giudicata per tali diversi fatti nell’ambito di procedimenti distinti che possono, se del caso, svolgersi dinanzi agli organi giurisdizionali di Stati membri differenti. Il cumulo delle pene consente in tal caso di garantire l’uniformità di trattamento fra l’ipotesi in cui i reati concorrenti siano giudicati nel corso del medesimo procedimento e quella in cui essi siano giudicati separatamente.

34.

Il cumulo delle pene originarie consiste nell’irrogare una pena unica il cui quantum corrisponde alla pena originaria prevista per il reato punito più gravemente, che «assorbe» in tal modo le pene originarie previste per gli altri reati, che si considerano incluse nella pena più grave. La persona condannata sconterà soltanto tale pena. Si tratta di una finzione giuridica che consente di considerare che tutte le pene siano così eseguite in modo concomitante e simultaneo. Il cumulo delle pene consente, pertanto, di evitare il cumulo puro e semplice delle pene originarie, o cumulo materiale, il quale consiste nell’irrogare tutte le pene relative a ciascuno dei reati concorrenti, che vengono quindi eseguite separatamente e in modo cumulativo. Siffatto cumulo può essere disposto quando più reati sono perseguiti vuoi nell’ambito di un procedimento unico, con la sentenza di condanna, vuoi nell’ambito di procedimenti distinti, a seguito di un procedimento come quello diretto all’emissione di una sentenza cumulativa.

35.

Evitando la loro somma matematica, il meccanismo del cumulo delle pene consente di ridurre la durata delle pene che una persona che ha commesso diversi reati concorrenti – e che, di conseguenza, è stata condannata più volte – dovrà alla fine scontare. Tale meccanismo corregge quindi gli effetti potenzialmente contrari al principio di proporzionalità che può produrre il cumulo delle pene. Esso si basa sull’idea che un cumulo puramente matematico sarebbe in contrasto con una delle principali funzioni della pena nel sistema repressivo moderno, vale a dire favorire il reinserimento sociale delle persone condannate. Si tratta dell’attuazione del principio di individualizzazione della pena, che, a differenza del semplice cumulo matematico delle pene irrogate, consente di tenere conto del comportamento della persona condannata, della sua personalità e della sua situazione materiale, familiare e sociale ( 6 ).

36.

Può quindi risultare necessario correggere gli effetti negativi del cumulo nella fase di esecuzione delle pene. Gli organi giurisdizionali penali devono conservare, a tale riguardo, la propria libertà di valutazione affinché, nell’ambito dell’esecuzione delle pene irrogate nel corso di procedimenti distinti, si raggiunga l’equilibrio tra una repressione efficace e l’obiettivo del reinserimento sociale delle persone condannate. Non si tratta più, in tale fase, di valutare se l’imputato sia o meno colpevole di aver commesso un reato e, in caso affermativo, quale sia la pena adeguata alla condotta addebitata. Nell’ambito di un procedimento per il cumulo delle pene che si svolge nella fase di esecuzione di queste ultime nel territorio di un solo Stato membro, il compito del giudice consiste nel determinare una pena globale che non pregiudichi l’esigenza di una repressione efficace e, attraverso la necessaria personalizzazione, rispetti sia il principio di proporzionalità delle pene sia la funzione di reinserimento sociale della pena. Il giudice dispone quindi di un margine di discrezionalità, poiché spetta a lui determinare il quantum della pena cumulativa. A tale riguardo, la sua valutazione può dipendere da vari criteri, tra i quali le circostanze dei procedimenti che hanno dato luogo alle varie condanne, la personalità del reo nonché la natura, il numero e la gravità dei reati.

37.

Qualora il diritto nazionale preveda un procedimento per il cumulo delle pene, il compito del giudice deve essere svolto – sia che i procedimenti penali si siano svolti in un solo Stato membro o in diversi Stati membri – secondo le norme e i limiti stabiliti dalla decisione quadro 2008/675. Il giudice investito di una domanda di cumulo delle pene è pertanto soggetto ad un particolare vincolo previsto dall’articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione quadro, vale a dire che la decisione di condanna pronunciata in un altro Stato membro non deve essere pregiudicata dalla decisione che esso deve adottare.

B.   Il procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa

38.

L’irrogazione di una pena cumulativa costituisce la tecnica giuridica utilizzata nell’ordinamento giuridico polacco per trattare una situazione di concorso materiale di reati e di reati fiscali.

39.

La pena cumulativa assume la forma di una pena speciale irrogata a seguito di decisioni vertenti sulla colpevolezza di una persona in relazione a diversi reati e sulle pene irrogate per ciascuno di essi (le pene originarie). Essa è disposta dall’organo giurisdizionale adito sulla base delle pene originarie. L’irrogazione di una pena cumulativa è sottoposta alla condizione che le pene originarie di cui trattasi siano eseguibili e non siano ancora state eseguite integralmente. Di conseguenza, una pena già eseguita integralmente non può essere combinata con altre pene ai fini dell’irrogazione di una pena cumulativa.

40.

Spetta all’organo giurisdizionale adito valutare il quantum della pena cumulativa, nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale e sulla base di circostanze quali, in particolare, lo stato di salute e il comportamento dell’interessato nonché la prossimità fra i reati a livello materiale, temporale e personale.

41.

Qualora diversi reati abbiano dato luogo ad una pluralità di procedimenti, può essere irrogata una pena cumulativa nell’ambito di un nuovo procedimento che dia luogo ad una sentenza cumulativa, sulla base delle pene originarie irrogate dalle diverse decisioni di condanna. Tale procedimento è giustificato dal fatto che l’autore di diversi reati oggetto di diversi procedimenti non dovrebbe essere svantaggiato rispetto all’autore di diversi reati giudicati nell’ambito di un solo procedimento. La pronuncia di una sentenza cumulativa consente quindi di ristabilire la parità di trattamento tra tali due situazioni. Peraltro, l’oggetto della sentenza cumulativa verte soltanto sulla determinazione di una pena cumulativa e non sulla colpevolezza della persona.

42.

La presente causa riguarda la situazione nella quale il procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa verte su pene irrogate, l’una, da un organo giurisdizionale polacco e, l’altra, da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro. Orbene, come ho già affermato, il combinato disposto dell’articolo 85, paragrafo 4, e dell’articolo 114a del codice penale sembra escludere la possibilità di applicare disposizioni relative alla pena cumulativa alle decisioni emesse dagli organi giurisdizionali di altri Stati membri. Ne consegue che, ai sensi del solo diritto polacco, le pene originarie irrogate dagli organi giurisdizionali di altri Stati membri dovrebbero essere eseguite cumulativamente con quelle irrogate dagli organi giurisdizionali polacchi. Sulla sola base del diritto polacco, una persona condannata in un altro Stato membro, da cui l’esecuzione della pena viene trasferita in Polonia conformemente alla decisione quadro 2008/909, non può quindi invocare le norme nazionali relative alla sentenza cumulativa e all’irrogazione di una pena cumulativa, ma deve eseguire detta pena cumulativamente con quelle irrogate nei suoi confronti in Polonia e non in modo concomitante attraverso una pena cumulativa.

43.

Lo scopo delle questioni poste dal giudice del rinvio è quello di sapere se la soluzione così adottata nel diritto polacco sia compatibile con le norme stabilite tanto dalla decisione quadro 2008/675 quanto dalla decisione quadro 2008/909. Più precisamente, come si devono articolare le norme stabilite dalla decisione quadro 2008/675 e dalla decisione quadro 2008/909, qualora l’esecuzione della pena irrogata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro sia trasferita allo Stato membro in cui si svolge il procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa? L’organo giurisdizionale investito del procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa è tenuto, ai sensi del diritto dell’Unione, a prendere in considerazione la decisione di condanna pronunciata in un altro Stato membro ai fini della fissazione di una pena cumulativa, come esso farebbe se si trattasse di una decisione di condanna nazionale?

44.

Ricordo che, nell’ambito del procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa di cui è investito il giudice del rinvio, è stato accertato che la sentenza emessa il 15 febbraio 2017 dal Landgericht Lüneburg (Tribunale del Land, Lüneburg), che ha condannato AV ad una pena detentiva, è stata riconosciuta ai fini della sua esecuzione in Polonia con ordinanza del giudice del rinvio del 12 gennaio 2018 ed è ivi in corso di esecuzione fino al 29 novembre 2021. Il procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa che ricomprenda tale condanna è stato avviato su istanza di AV il 31 luglio 2018. È altresì esecutiva la condanna pronunciata dal giudice del rinvio con sentenza del 24 febbraio 2010, che AV deve scontare dal 29 novembre 2021 al 30 marzo 2030. Inoltre, tale giudice afferma di aver già pronunciato, nel 2014, una sentenza cumulativa che ricomprende, in particolare, una pena detentiva irrogata da un altro organo giurisdizionale tedesco ed eseguita in Polonia. Detta sentenza cumulativa, nel frattempo, è divenuta definitiva.

45.

Come ho già affermato, per quanto riguarda il procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa previsto dal diritto polacco, il giudice del rinvio spiega che la sentenza che pone fine a tale procedimento si colloca al confine tra una pronuncia di merito e l’esecuzione della pena e che essa ricomprende pene irrogate con sentenze divenute definitive, allo scopo di «aggiustare» la risposta giuridica ai reati commessi, che avrebbero potuto essere oggetto di un unico procedimento, e, in tal modo, di «razionalizzare l’irrogazione delle pene», senza che la sentenza cumulativa costituisca un’interferenza con le singole sentenze interessate. In particolare, secondo il giudice del rinvio, la sentenza cumulativa non pregiudica la dichiarazione di colpevolezza dell’autore di un determinato reato, quale contenuta nella sentenza di merito.

46.

A tale riguardo, dalla sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek ( 7 ), risulta che il procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa non incide sulla dichiarazione di colpevolezza resa dalle decisioni anteriori, essendo quest’ultima definitivamente acquisita ( 8 ). Secondo la Corte, una tale sentenza modifica il quantum della pena o delle pene inflitte ( 9 ). Occorre quindi distinguere un procedimento di questo tipo, che è relativo alla determinazione dell’entità delle pene privative della libertà, dalle misure relative alle modalità di esecuzione di tali pene ( 10 ).

47.

La Corte ha inoltre rilevato che un siffatto procedimento, che consiste in particolare nel convertire in una nuova pena unica una o più pene inflitte in precedenza all’interessato, porta necessariamente a un risultato più favorevole per quest’ultimo. Infatti, in seguito a più condanne di cui ciascuna ha comportato l’irrogazione di una pena, le pene inflitte possono essere cumulate per ottenere una pena complessiva il cui quantum è minore dell’addizione delle diverse pene provenienti da singole decisioni anteriori ( 11 ). La sentenza cumulativa prevista dal diritto polacco andrebbe oltre un «esercizio puramente formale e aritmetico» e riconoscerebbe all’organo giurisdizionale competente un margine discrezionale per la determinazione della pena complessiva ( 12 ).

48.

Sottolineo che il procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa rientra nella competenza degli Stati membri. Tuttavia, come risulta da una giurisprudenza costante della Corte, tali Stati membri sono tenuti ad esercitare detta competenza nel rispetto del diritto dell’Unione ( 13 ). Pertanto, gli Stati membri che decidono di prevedere, nella loro legislazione nazionale, un siffatto procedimento devono rispettare il diritto dell’Unione, in particolare, gli strumenti adottati nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale, quali le decisioni quadro 2008/675 e 2008/909. Lo spirito stesso dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia induce a dubitare della compatibilità con il diritto dell’Unione di una legislazione di uno Stato membro che, nell’ambito di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa, limiti la presa in considerazione di decisioni di condanna precedenti alle sole decisioni di condanna pronunciate dagli organi giurisdizionali di tale Stato membro.

C.   L’applicabilità della decisione quadro 2008/675

49.

La decisione quadro 2008/675, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, e dall’articolo 3, paragrafo 1, stabilisce un obbligo minimo che impone agli Stati membri di prendere in considerazione condanne penali pronunciate in altri Stati membri al fine di attribuire a queste ultime effetti equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali ai sensi del diritto nazionale. L’obiettivo è quello di consentire la valutazione dei precedenti penali della persona interessata in occasione di un nuovo procedimento penale avviato nei suoi confronti per fatti diversi.

50.

È ben vero che la decisione quadro 2008/675 non mira a far eseguire, in uno Stato membro, decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri, come risulta dal suo considerando 6.

51.

Ciò detto, è chiaro che la presa in considerazione delle condanne precedenti può avvenire nella fase della loro esecuzione.

52.

Quanto sopra risulta dalla sentenza del 21 settembre 2017, Beshkov ( 14 ).

53.

Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, la Corte ha dichiarato che la decisione quadro 2008/675 deve essere interpretata nel senso che essa è applicabile a un procedimento nazionale volto a imporre, ai fini dell’esecuzione, una pena detentiva cumulativa che tiene conto della pena inflitta a una persona dal giudice nazionale e altresì di quella imposta nell’ambito di una condanna anteriore pronunciata da un giudice di un altro Stato membro nei confronti della medesima persona per fatti diversi ( 15 ).

54.

A sostegno di tale conclusione, la Corte ha, anzitutto, rilevato che l’articolo 1, paragrafo 1, di detta decisione quadro prevede che quest’ultima è intesa a stabilire le condizioni secondo le quali le precedenti decisioni di condanna pronunciate in uno Stato membro nei confronti di una persona sono prese in considerazione nel corso di un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona e per fatti diversi ( 16 ).

55.

A tal fine, l’articolo 3, paragrafo 1, della menzionata decisione quadro, letto alla luce del considerando 5 della medesima, attribuisce agli Stati membri l’obbligo di far sì che, in un’occasione del genere, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all’assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, da un lato, siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali e, dall’altro, siano loro riconosciuti effetti equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto in parola, sia che si tratti di effetti di fatto sia che si tratti di effetti di diritto processuale o sostanziale ( 17 ).

56.

La Corte ha, poi, constatato che l’articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/675 precisa che l’obbligo in parola si applica nella fase precedente al processo penale, in quella del processo penale stesso e in occasione dell’esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, comprese quelle relative alla qualifica del reato, al tipo e al livello della pena comminata nonché alle norme che disciplinano l’esecuzione della decisione. I considerando 2 e 7 di tale decisione quadro enunciano infatti che il giudice nazionale deve essere in grado di tener conto delle condanne pronunciate negli altri Stati membri, anche per determinare le modalità di esecuzione applicabili e che gli effetti attribuiti alle decisioni di condanna di cui trattasi dovrebbero essere equivalenti a quelli attribuiti alle decisioni nazionali in ciascuna di tali fasi del procedimento ( 18 ).

57.

La Corte ne ha, infine, dedotto che la decisione quadro 2008/675 non si applica soltanto ai procedimenti collegati alla determinazione e all’accertamento dell’eventuale colpevolezza della persona nei cui confronti è esercitata l’azione penale, ma altresì a quelli relativi all’esecuzione della pena per i quali deve essere presa in considerazione la pena inflitta con una decisione di condanna resa precedentemente in un altro Stato membro. La Corte ha constatato, a tale riguardo, che, nella fattispecie in esame, il procedimento volto all’imposizione di una pena cumulativa avviato dal sig. Trayan Beshkov rientrava nell’ambito di detta seconda categoria, cosicché ricadeva nell’ambito di applicazione della menzionata decisione quadro ( 19 ).

58.

Da quanto precede discende, in particolare, che detta decisione quadro riguarda, in linea di principio, situazioni in cui un nuovo procedimento penale è stato avviato nei confronti di una persona precedentemente condannata in un altro Stato membro. Tale nozione di «nuovo procedimento penale» comprende la fase precedente al processo penale, il processo penale stesso e l’esecuzione della condanna ( 20 ).

59.

Ai fini dell’applicazione della decisione quadro 2008/675, e come ha dichiarato la Corte nella sentenza Beshkov, occorre rilevare che la determinazione della pena cumulativa nell’ambito di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa come quello di cui trattasi nel procedimento principale avviene nella fase relativa all’esecuzione delle condanne, cosicché tale decisione quadro è applicabile nel corso dello svolgimento di un siffatto procedimento. È nell’ambito di tale procedimento nazionale avente ad oggetto la determinazione, ai fini dell’esecuzione, del quantum di una pena detentiva complessiva che si pone la questione se la pena inflitta con una decisione di condanna precedentemente emessa in un altro Stato membro debba essere presa in considerazione.

60.

Peraltro, sebbene, a termini del suo considerando 6, la decisione quadro 2008/675 «non mira a far eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri», non individuo in tale decisione quadro alcuna indicazione secondo cui la presa in considerazione, da parte degli organi giurisdizionali di uno Stato membro, delle condanne pronunciate in altri Stati membri non si applicherebbe ad una condanna la cui esecuzione sia stata trasferita a tale Stato membro ai sensi della decisione quadro 2008/909. Invero, se il legislatore dell’Unione avesse voluto escludere siffatta situazione dall’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/675, lo avrebbe indicato espressamente. Orbene, il considerando 14 di tale decisione quadro, sul quale ritornerò più avanti, esprime, al contrario, l’intento del legislatore di includere nell’ambito di applicazione di detta decisione quadro la situazione nella quale si ha un trasferimento dell’esecuzione di una condanna a uno Stato membro diverso dallo Stato di condanna.

61.

Essendo accertata, a mio avviso, l’applicabilità della decisione quadro 2008/675 ad un procedimento come quello di cui trattasi nel procedimento principale, occorre adesso verificare se tale decisione quadro precluda o, al contrario, imponga la presa in considerazione, nell’ambito di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa avviato in Polonia, di una condanna precedente che è stata pronunciata in un altro Stato membro e la cui esecuzione è stata trasferita in Polonia.

D.   La compatibilità del procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa con la decisione quadro 2008/675

62.

Il considerando 2 della decisione quadro 2008/675 enuncia che quest’ultima mira ad attuare il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale, sancito dall’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che ha sostituito l’articolo 31 TUE sulla base del quale detta decisione quadro è stata adottata. Come enunciato dal suo considerando 3, detta decisione quadro «è intesa a stabilire un obbligo minimo per gli Stati membri di prendere in considerazione le decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri».

63.

Nel caso in cui si siano svolti diversi procedimenti penali in più Stati membri nei confronti della medesima persona per fatti diversi, uno dei principi fondamentali della decisione quadro 2008/675, a termini del suo considerando 8, è «nella misura del possibile evitare che la persona abbia un trattamento meno favorevole di quello che avrebbe se la condanna precedente fosse stata pronunciata da un giudice nazionale».

64.

A tal fine, il principio stabilito da detta decisione quadro è quello della presa in considerazione, nello Stato membro in cui si svolge un nuovo procedimento penale, della condanna pronunciata in un altro Stato membro, nel rispetto del principio di equivalenza. Tuttavia, la medesima decisione quadro non mira ad armonizzare le conseguenze che le diverse legislazioni nazionali attribuiscono alla sussistenza di condanne precedenti.

65.

All’atto dell’adozione della decisione quadro 2008/675, il legislatore dell’Unione ha preso le mosse dalla constatazione, espressa al considerando 4, secondo cui «[a]lcuni Stati membri attribuiscono effetti alle condanne penali pronunciate in altri Stati membri, mentre altri prendono in considerazione soltanto le decisioni di condanna nazionali».

66.

È per tale ragione che il considerando 5 della medesima decisione quadro così prosegue: «È opportuno stabilire il principio secondo il quale a una decisione di condanna pronunciata in uno Stato membro dovrebbero attribuirsi negli altri Stati membri effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali conformemente al diritto nazionale, sia che si tratti di effetti di fatto sia che si tratti di effetti di diritto processuale o sostanziale esistenti nel diritto nazionale. (...)». L’organo giurisdizionale che deve decidere nell’ambito di un nuovo procedimento penale ha pertanto, ai sensi della decisione quadro 2008/675, l’obbligo di attribuire alla decisione pronunciata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro effetti «equivalenti a quelli attribuiti alle decisioni nazionali», anche «nella fase di esecuzione della pena» ( 21 ).

67.

Tale decisione quadro stabilisce quindi un principio di assimilazione delle condanne pronunciate dagli organi giurisdizionali dello Stato membro nel quale si svolge un nuovo procedimento penale – nel caso di specie, un procedimento diretto a ottenere l’emissione di una sentenza cumulativa – alle condanne pronunciate dagli organi giurisdizionali di un altro Stato membro. Detto principio di assimilazione comporta che tali condanne producano i medesimi effetti giuridici che derivano dalle condanne nazionali. In tal senso, il giudice adito nell’ambito di un nuovo procedimento penale è tenuto, in linea di principio, a prendere in considerazione la decisione precedente emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro nello stesso modo in cui prenderebbe in considerazione una decisione emessa da un organo giurisdizionale dello Stato membro a cui esso appartiene, al fine di farle produrre gli effetti che la legge attribuisce ai precedenti penali della persona condannata.

68.

Come ha osservato l’avvocato generale Bot nelle conclusioni da lui presentate nella causa Beshkov ( 22 ), un simile obbligo «è chiaramente connesso alla realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, con ciò, al reciproco riconoscimento che impone non solo di prendere in considerazione la decisione estera, ma anche di rispettarla» ( 23 ). La decisione quadro 2008/675, pertanto, secondo la Corte, «promuove la reciproca fiducia all’interno dello spazio europeo di giustizia in quanto incoraggia una cultura giudiziaria in cui le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro vengono, in linea di principio, prese in considerazione» ( 24 ).

69.

A prima vista, la legislazione polacca sembra essere in contrasto con la volontà in tal modo espressa dal legislatore dell’Unione e violare il principio del riconoscimento reciproco. Tuttavia, occorre verificare se, nel contesto specifico del procedimento principale, l’esclusione della presa in considerazione delle condanne penali pronunciate da organi giurisdizionali di altri Stati membri sia conforme alle norme stabilite dalla decisione quadro 2008/675.

70.

Il legislatore dell’Unione, all’articolo 3, paragrafi da 3 a 5, di tale decisione quadro, ha posto limiti all’obbligo di prendere in considerazione, nel corso di un nuovo procedimento penale, precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro, conformemente al principio di equivalenza.

71.

In particolare, l’articolo 3, paragrafo 3, di detta decisione quadro dispone che «[i]l fatto di prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri come previsto nel paragrafo 1 non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle». Tale disposizione contiene quindi una riserva in base alla quale la presa in considerazione di decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro non deve pregiudicare siffatte decisioni. Essa esprime la necessità di preservare l’autorità di cosa giudicata delle decisioni straniere.

72.

Pertanto, quando, nell’ambito di un nuovo procedimento penale, un organo giurisdizionale nazionale prende in considerazione una decisione straniera precedente, esso non può modificarla in un senso o nell’altro. Conformemente a tale principio di non ingerenza, l’organo giurisdizionale successivamente adito non può riconsiderare ciò che è stato giudicato dall’organo giurisdizionale di un altro Stato membro. Detto organo giurisdizionale successivamente adito deve semplicemente attribuire alla decisione straniera precedente le conseguenze che sarebbero connesse ad una decisione nazionale precedente, conformemente al principio di equivalenza ( 25 ). In sostanza, le precedenti decisioni di condanna emesse in altri Stati membri devono essere prese in considerazione quali sono state pronunciate ( 26 ).

73.

È in applicazione di tale principio di non ingerenza che la Corte, nella sentenza Beshkov, ha dichiarato che «l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale prevede che il giudice nazionale, adito di una domanda volta alla fissazione, ai fini dell’esecuzione, di una pena detentiva cumulativa che prende segnatamente in considerazione la pena inflitta nell’ambito di una condanna anteriore pronunciata da un giudice di un altro Stato membro, modifichi a tal fine le modalità di esecuzione di detta ultima pena» ( 27 ).

74.

In particolare, la Corte ha affermato che «il giudice nazionale non può, in forza della decisione quadro in parola, riesaminare e modificare le modalità di esecuzione di una decisione di condanna resa precedentemente in un altro Stato membro e a cui sia già stata data esecuzione, segnatamente revocando la sospensione condizionale unita alla pena inflitta da tale decisione e trasformando la stessa in una pena detentiva da scontare effettivamente. Esso non può nemmeno disporre, a siffatto titolo, una nuova esecuzione di detta pena così modificata» ( 28 ).

75.

Peraltro, nella sentenza del 5 luglio 2018, Lada ( 29 ), la Corte ha precisato che «anche se la decisione quadro 2008/675 si oppone ad un riesame (...) che può condurre ad una riqualificazione del reato e ad una modifica della pena pronunciata in un altro Stato membro, si deve constatare che tale decisione quadro non osta a che lo Stato membro in cui si svolge il nuovo procedimento penale possa precisare le modalità di presa in considerazione delle precedenti decisioni di condanna pronunciate in tale altro Stato membro, poiché tale precisazione ha il solo scopo di stabilire se sia possibile attribuire a tali condanne effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali in applicazione del diritto interno» ( 30 ). Secondo la Corte, «l’adozione di una decisione che produce effetti giuridici equivalenti a quelli di una precedente decisione di condanna pronunciata in un altro Stato membro, come quella di cui al considerando 13 della decisione quadro 2008/675, necessita di un esame caso per caso, alla luce della situazione concreta. Tale facoltà non può giustificare l’attuazione di un procedimento speciale di riconoscimento nei confronti delle decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro che sia, da un lato, necessario per la considerazione di dette condanne in un nuovo procedimento penale e che, dall’altro, possa portare ad una riqualificazione del reato commesso e della pena inflitta» ( 31 ).

76.

Ciò precisato, ritengo che, contrariamente a quanto sostengono i governi polacco e ceco, l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 non osti a qualsiasi attuazione di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa come quello di cui trattasi nel procedimento principale. Perché sia così, infatti, occorrerebbe inoltre dimostrare che la presa in considerazione, in un siffatto contesto, di precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro comporterebbe «interferenza con tali decisioni di condanna precedenti [o] con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione». D’altronde, rilevo che la Corte, nella sentenza Beshkov, non ha dichiarato che l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 ostava in quanto tale al procedimento nazionale in questione, ma soltanto nella misura in cui la sua attuazione, nelle specifiche circostanze della causa che ha dato luogo a tale sentenza, avrebbe avuto l’effetto di pregiudicare l’integrità della condanna straniera revocando la sospensione condizionale unita a tale condanna.

77.

Occorre precisare che l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 deve essere letto congiuntamente al considerando 14 di quest’ultima, a termini del quale «[l]’interferenza con una decisione di condanna o la sua esecuzione comprende tra l’altro situazioni in cui, secondo la legislazione nazionale del secondo Stato membro, la sanzione comminata da una precedente decisione di condanna deve essere assorbita o inclusa in un’altra sanzione, che deve quindi essere effettivamente eseguita, nella misura in cui la prima sentenza non sia già stata eseguita o la sua esecuzione non sia stata trasferita al secondo Stato membro».

78.

Ritengo, al pari di quanto affermato dalla Commissione nella sua risposta scritta ai quesiti posti dalla Corte, che il combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 e del considerando 14 di quest’ultima non escluda categoricamente la presa in considerazione di decisioni di condanna precedenti pronunciate all’estero in procedimenti nazionali relativi all’irrogazione di pene cumulative, ma imponga di esaminare individualmente se l’irrogazione di una pena cumulativa costituirebbe un’interferenza con la sentenza precedente o con la sua esecuzione nel caso di cui trattasi.

79.

Come ha giustamente sottolineato la Commissione nella sua risposta scritta ai quesiti posti dalla Corte, il considerando 14 della decisione quadro 2008/675 è pertinente sotto due aspetti. In primo luogo, esso conferma che i casi nei quali viene irrogata una pena cumulativa non sono esclusi in quanto tali dall’ambito di applicazione di tale decisione quadro. In secondo luogo, da detto considerando si può dedurre che l’irrogazione di una pena cumulativa è idonea ad interferire con la decisione di condanna precedente o con la sua esecuzione in due situazioni, vale a dire, da una parte, quando la prima decisione di condanna non è già stata eseguita o, dall’altra, quando l’esecuzione della prima decisione di condanna non è stata trasferita al secondo Stato membro. Infatti, qualora una pena debba ancora essere scontata in un altro Stato membro, una decisione che disponga il cumulo delle pene avrebbe un impatto sull’esecuzione della decisione di condanna precedente pronunciata da un organo giurisdizionale di tale altro Stato membro.

80.

Per contro, non vi è, in linea di principio, alcuna interferenza con la decisione di condanna precedente o con la sua esecuzione qualora detta decisione sia già stata eseguita. Infatti, in tale situazione, il diritto dello Stato membro di condanna di eseguire la pena irrogata dai propri giudici, alle condizioni stabilite dal proprio diritto nazionale, non è pregiudicato, anche nel caso in cui un altro Stato membro sia tenuto, in occasione di un nuovo procedimento penale, a prendere in considerazione tale condanna nell’esercizio del proprio potere giurisdizionale.

81.

Senza la condizione secondo la quale la condanna pronunciata in uno Stato membro deve essere stata integralmente eseguita, il cumulo disposto in un altro Stato membro potrebbe essere imposto alle autorità e agli organi giurisdizionali dello Stato di condanna per quanto riguarda l’esecuzione delle pene irrogate in quest’ultimo e potrebbe, quindi, pregiudicare il diritto di tale Stato di garantire l’esecuzione nel proprio territorio delle pene irrogate dai propri organi giurisdizionali nazionali. Il cumulo avrebbe quindi l’effetto di interferire con l’esecuzione di tali pene, il che è precluso dall’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675, letto alla luce del considerando 14 di quest’ultima.

82.

Ciò detto, anche nella situazione in cui una decisione di condanna emessa precedentemente in uno Stato membro sia già stata eseguita, il giudice di un altro Stato membro, qualora prenda in considerazione una siffatta decisione di condanna, «non può (...) riesaminare e modificare le modalità di esecuzione» di tale decisione ( 32 ). La presunzione di non interferenza con la condanna precedente o con la sua esecuzione può quindi essere rovesciata qualora la presa in considerazione di tale condanna porti, in un caso concreto, a rimettere in discussione ciò che è stato deciso nel primo Stato membro.

83.

Per le stesse ragioni che valgono nell’ipotesi della presa in considerazione di una condanna precedente già eseguita, non sussiste, in linea di principio, alcuna interferenza con la condanna precedente o con la sua esecuzione nella situazione in cui l’esecuzione di tale condanna sia stata trasferita dallo Stato di condanna ad un altro Stato membro, secondo le norme previste dalla decisione quadro 2008/909. Infatti, in tale situazione, è il primo Stato membro ad aver deciso di trasferire l’esecuzione della condanna al secondo Stato membro, poiché, conformemente a quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, di detta decisione quadro, ha la certezza che l’esecuzione della condanna nel secondo Stato membro «abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata». Poiché lo Stato membro di condanna ha acconsentito al trasferimento dell’esecuzione della pena, non viene pregiudicato il diritto di quest’ultimo di far eseguire nel proprio territorio, alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno, la decisione di condanna emessa dai propri organi giurisdizionali nazionali.

84.

Dall’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675, letto alla luce del considerando 14 di quest’ultima, deduco che, nel caso in cui una condanna precedente sia stata già eseguita o la sua esecuzione sia stata trasferita allo Stato membro del quale un organo giurisdizionale intende emettere una sentenza che irroga una pena cumulativa, la determinazione di tale pena cumulativa non è idonea, di per sé, ad interferire con una siffatta condanna precedente o con la sua esecuzione. Non si può, pertanto, dedurre dall’articolo 3, paragrafo 3, di detta decisione quadro un divieto di principio, per il giudice nazionale adito nell’ambito di un nuovo procedimento penale, di pronunciare una sentenza cumulativa che prenda in considerazione una condanna precedente inflitta da un giudice di un altro Stato membro.

85.

Una volta accolta tale premessa, l’adozione di una decisione che attribuisca ad una condanna precedente pronunciata in un altro Stato membro effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da una condanna precedente pronunciata da un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui detta decisione deve essere adottata, come quella di cui al considerando 13 della decisione quadro 2008/675, necessita di un esame caso per caso, alla luce della situazione concreta ( 33 ).

86.

Poiché il giudice successivamente adito deve determinare, conformemente al proprio diritto nazionale e al principio di equivalenza di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione quadro, quale pena cumulativa debba essere irrogata a partire dalle condanne pronunciate in diversi Stati membri, esso deve verificare se l’irrogazione di una siffatta pena cumulativa sia o meno idonea ad interferire con una condanna precedente pronunciata in un altro Stato membro. Tale esame deve essere effettuato caso per caso al fine di rispettare il principio di non ingerenza di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di detta decisione quadro.

87.

In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non mi sembra che il procedimento diretto a ottenere l’emissione di una pena cumulativa pregiudichi l’esecuzione della pena originaria irrogata in Germania.

88.

A tale riguardo, ricordo che, come risulta dalla decisione di rinvio, la sentenza del Landgericht Lüneburg (Tribunale del Land, Lüneburg) del 15 febbraio 2017 è stata riconosciuta, ai fini dell’esecuzione in Polonia, da un’ordinanza del Sąd Okręgowy w Gdańsku (Tribunale regionale di Danzica) del 12 gennaio 2018. In tale ordinanza, la qualificazione giuridica degli atti è stata adottata conformemente al diritto polacco ed è stato dichiarato che la pena detentiva cumulativa di cinque anni e tre mesi era esecutiva. Si tratta di una pena identica, quanto alla sua durata, alla pena irrogata dalla sentenza del Landgericht Lüneburg (Tribunale del Land, Lüneburg).

89.

È quindi proprio la pena detentiva, quale è stata irrogata dalla sentenza del Landgericht Lüneburg (Tribunale del Land, Lüneburg), che sarà eseguita in Polonia. Come spiegato dal giudice del rinvio, la domanda di emissione di sentenza cumulativa mira a che tale sentenza, comprendente la pena detentiva di cinque anni e tre mesi, sia pronunciata secondo il principio dell’integrale assorbimento. Un siffatto assorbimento non pregiudica la sentenza pronunciata dal Landgericht Lüneburg (Tribunale del Land, Lüneburg), poiché la pena inflitta deve essere eseguita per intero in Polonia. Il fatto che tale pena sarà eseguita in concomitanza con un’altra pena inflitta da un organo giurisdizionale polacco non pregiudica, di per sé, il contenuto e l’efficacia della sentenza pronunciata dal Landgericht Lüneburg (Tribunale del Land, Lüneburg).

90.

La pronuncia di una sentenza cumulativa che ricomprende la pena irrogata dal Sąd Okręgowy w Gdańsku (Tribunale regionale di Danzica) il 24 febbraio 2010 e la pena irrogata dal Landgericht Lüneburg (Tribunale del Land, Lüneburg), nella misura in cui assorbe quest’ultima pena senza pregiudicarla, non contrasta, a mio avviso, con le norme previste dalla decisione quadro 2008/675.

91.

Ciò detto, per essere compatibile con l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675, occorre che il procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa non abbia l’effetto di fare sparire la condanna precedente, affinché la sua esistenza e la sua integrità siano preservate. Invero, il cumulo delle pene deve avere la conseguenza non già di privare le pene cumulate della loro stessa esistenza, della loro autonomia e delle loro conseguenze giuridiche, bensì di disporre che la loro esecuzione avrà luogo in concomitanza con quella della pena più grave. Ne consegue che, se la pena assorbente scompare, la pena assorbita deve poter essere ancora eseguita quale è stata pronunciata.

92.

In sintesi, il procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa, per essere compatibile con l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675, deve rispettare l’integrità della decisione estera e preservare la sovranità del giudice che l’ha pronunciata, senza pregiudicare l’autorità di cosa giudicata attribuita a tale decisione estera ( 34 ). A questo proposito, una sentenza cumulativa interferirebbe con la decisione di condanna pronunciata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro qualora essa portasse all’irrogazione di una pena cumulativa inferiore alla pena originaria risultante da tale decisione, il che sarebbe contrario a quanto previsto da detta disposizione ( 35 ).

93.

Il governo ceco sostiene che la pronuncia di una sentenza cumulativa che ricomprenda una condanna precedente irrogata in un altro Stato membro costituisce necessariamente un atto che interferisce con tale condanna. Invero, secondo detto Stato membro, una siffatta sentenza implica, per sua natura, la revoca della decisione originaria, la cancellazione degli effetti derivanti da una condanna precedente e il loro assorbimento da parte della nuova pena cumulativa irrogata.

94.

Nella stessa ottica, il governo polacco afferma che l’essenza di una sentenza cumulativa consiste nel fatto che la sua adozione ha l’effetto di annullare le sentenze che vengono cumulate nell’ambito di tale sentenza cumulativa. Secondo detto Stato membro, ciò significa che le sentenze di condanna in tal modo cumulate nell’ambito di una sentenza cumulativa cessano di esistere nell’ordinamento giuridico, il che sarebbe esplicitamente vietato dall’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675.

95.

Di fronte a tali affermazioni, spetta al giudice del rinvio verificare se la pronuncia di una sentenza cumulativa abbia l’effetto di revocare la condanna precedente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675.

96.

Dalle considerazioni che precedono deduco che l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675, letto alla luce del considerando 14 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, a che un organo giurisdizionale di uno Stato membro tenga conto, in occasione di un nuovo procedimento penale consistente in un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa come quello di cui trattasi nel procedimento principale, di una condanna precedente pronunciata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro e la cui esecuzione sia stata trasferita allo Stato membro in cui si svolge tale procedimento, secondo le norme previste dalla decisione quadro 2008/909. Spetta tuttavia all’organo giurisdizionale dinanzi al quale si svolge un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa verificare, a seguito di un esame caso per caso, in base alla situazione concreta, che siffatto procedimento non comporti né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia detto procedimento, né di revocarle o di riesaminarle. In particolare, l’attuazione di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa non deve portare né ad infliggere una pena cumulativa inferiore alla pena originaria risultante dalla decisione di condanna pronunciata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro, né ad annullare gli effetti di tale decisione.

97.

La compatibilità dell’attuazione di un siffatto procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa con il diritto dell’Unione presuppone tuttavia, in un contesto come quello di cui trattasi nella presente causa, vale a dire il trasferimento dell’esecuzione di una condanna ad uno Stato membro diverso da quello nel quale essa è stata pronunciata, che si verifichi se tale procedimento non sia in contrasto con le norme previste dalla decisione quadro 2008/909. In particolare, occorre assicurarsi che le condizioni e i limiti all’adattamento di una siffatta condanna, stabiliti da tale decisione quadro, siano rispettati.

E.   La compatibilità del procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa con la decisione quadro 2008/909

98.

In questa parte, sarò chiamato a verificare se la decisione quadro 2008/909 non contenga limiti all’attuazione di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

99.

Infatti, poiché la situazione di cui al procedimento principale è quella di un trasferimento ad uno Stato membro dell’esecuzione di una condanna pronunciata in un altro Stato membro, effettuato conformemente a tale decisione quadro, occorre verificare se il procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa sia compatibile con le norme previste da detta decisione quadro. È questo, d’altronde, l’oggetto della seconda questione pregiudiziale.

100.

Non individuo nella decisione quadro 2008/909 alcuna indicazione secondo cui l’attuazione, nello Stato di esecuzione, di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, sarebbe esclusa ai fini dell’esecuzione di una pena irrogata nello Stato di condanna. Al contrario, qualora siano rispettate le norme previste da tale decisione quadro e nella misura in cui la legislazione dello Stato di esecuzione lo preveda per le condanne nazionali, il trasferimento a tale Stato membro dell’esecuzione di una pena irrogata in un altro Stato membro deve essere accompagnato dal pieno ed integrale rispetto dell’obbligo di prendere in considerazione tale pena nell’ambito di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa nello Stato di esecuzione.

101.

A differenza della decisione quadro 2008/675, che non mira, come enuncia il suo considerando 6, a far eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri, la decisione quadro 2008/909 prevede che la competenza relativa all’esecuzione di una pena irrogata in uno Stato membro sia trasferita ad un altro Stato membro.

102.

Tale decisione quadro, come risulta dal suo considerando 2, mira ad attuare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale. In virtù di tale principio, se una decisione è adottata da un’autorità giudiziaria in conformità del diritto dello Stato da cui dipende, essa ha efficacia piena e diretta nell’intera Unione, di modo che le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri devono contribuire alla sua esecuzione come se fosse stata emanata da un’autorità giudiziaria del loro stesso Stato.

103.

Dall’articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione quadro risulta che quest’ultima stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro debba riconoscere una sentenza ed eseguire una pena irrogata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata.

104.

In quest’ottica, come precisa l’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, l’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce la sentenza che le è stata trasmessa dall’autorità competente dello Stato di emissione e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena la cui durata e la cui natura corrispondono a quelle previste nella sentenza emessa nello Stato di emissione ( 36 ). Il principio del riconoscimento reciproco osta quindi, in linea di principio, a che l’autorità giudiziaria di esecuzione proceda a un adattamento della pena irrogata dall’autorità giudiziaria di emissione, anche quando l’applicazione del diritto dello Stato di esecuzione avrebbe portato all’irrogazione di una pena di una durata o di una natura diversa. Come ha osservato la Commissione nella sua relazione sull’attuazione della decisione quadro 2008/909, «[p]oiché le decisioni quadro si basano sulla fiducia reciproca nei sistemi giuridici degli altri Stati membri, la decisione del giudice dello Stato di emissione dovrebbe essere rispettata e, di norma, non dovrebbe essere rivista né adattata» ( 37 ).

105.

Tuttavia, tale regola non è assoluta. Invero, l’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della decisione quadro 2008/909 prevede condizioni rigorose per l’adattamento, da parte dell’autorità competente dello Stato di esecuzione, della pena irrogata nello Stato di emissione. Tali condizioni costituiscono le uniche eccezioni all’obbligo di principio che incombe a detta autorità ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della medesima decisione quadro ( 38 ).

106.

In particolare, l’articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 consente, a determinate condizioni, all’autorità competente dello Stato di esecuzione di adattare la pena irrogata nello Stato di emissione se la durata di quest’ultima è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione. Invero, tale autorità può decidere di adattare una siffatta pena soltanto se quest’ultima è superiore alla pena massima prevista nella sua legislazione nazionale per reati simili a quello per il quale la persona è stata condannata. La pena adattata non è inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Inoltre, nel caso in cui la natura della pena irrogata nello Stato di emissione sia incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’articolo 8, paragrafo 3, di detta decisione quadro consente ugualmente all’autorità competente di quest’ultimo di adattare tale pena alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati simili, a condizione che la pena adattata corrisponda, il più possibile, alla pena irrogata nello Stato di emissione. Quest’ultima non può essere convertita in una sanzione pecuniaria. In ogni caso, l’articolo 8, paragrafo 4, della medesima decisione quadro precisa che la pena adattata non può essere più grave della pena imposta nello Stato di emissione in termini di natura o durata. Infine, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, e dell’articolo 21, lettera e), della decisione quadro 2008/909, qualsiasi decisione di adattare la pena a norma dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, di quest’ultima deve essere comunicata per iscritto all’autorità competente dello Stato di emissione.

107.

Nel caso di specie, come ho già rilevato, è proprio la pena detentiva di cinque anni e tre mesi, quale irrogata dal Landgericht Lüneburg (Tribunale del Land, Lüneburg) nella sua sentenza, che deve essere eseguita in Polonia. Dal fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che la pena irrogata in tale sentenza debba essere adattata ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 2 o 3, della decisione quadro 2008/909 per poter essere eseguita in Polonia.

108.

A mio avviso, l’emissione di una sentenza cumulativa non può essere assimilata ad un «adattamento», da parte dell’autorità competente dello Stato di esecuzione, della pena irrogata nello Stato di emissione, a norma dell’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della decisione quadro 2008/909. Infatti, l’«adattamento», ai sensi di tale disposizione, ha uno scopo ben preciso, che è quello di consentire l’esecuzione di detta pena nel territorio dello Stato di esecuzione, rendendola compatibile con la legislazione nazionale di quest’ultimo. Invece, il procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa, in un contesto come quello di cui al procedimento principale, ha uno scopo del tutto diverso, vale a dire quello di determinare se, ai fini dell’esecuzione di diverse condanne risultanti da procedimenti distinti, tali condanne saranno eseguite in modo cumulativo o concomitante, garantendo il rispetto dei principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena nella fase di esecuzione di quest’ultima.

109.

Pertanto, non si può sostenere che, poiché l’articolo 8 della decisione quadro 2008/909 non prevede un’eccezione relativa all’attuazione di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa come quello di cui trattasi nel procedimento principale, se ne dovrebbe dedurre che l’attuazione di un siffatto procedimento sarebbe contraria a tale disposizione.

110.

Ciò precisato, l’attuazione di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa nella situazione in cui l’esecuzione di una pena viene trasferita ad un altro Stato membro ai sensi delle disposizioni di detta decisione quadro è soggetta al rispetto dell’«obbligo di principio, che grava [sull’autorità competente dello Stato di esecuzione], di riconoscere la sentenza che le è stata trasmessa e di eseguire la pena la cui durata e la cui natura corrispondono a quelle previste nella sentenza emessa [nello] Stato di emissione» ( 39 ). Pertanto, è solo entro i rigorosi limiti previsti dall’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della medesima decisione quadro, che la durata o la natura della pena originaria oggetto di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa potrebbero, se del caso, essere adattate. Osservo, a tale riguardo, che, sebbene non sia questo lo scopo di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa, è possibile che, prima della pronuncia di una siffatta sentenza, la durata o la natura della pena originaria irrogata in un altro Stato membro debbano essere adattate, ai sensi dell’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della summenzionata decisione quadro, affinché tale pena possa essere effettivamente eseguita nello Stato di esecuzione. In una situazione del genere, è la pena in tal modo adattata che dovrà in seguito, al termine di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa, essere eseguita in modo concomitante e simultaneo con un’altra nell’ambito di una pena cumulativa.

111.

Mi sembra che l’articolo 17 della decisione quadro 2008/909 non incida sulla compatibilità di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa con tale decisione quadro. Invero, tale articolo, il cui paragrafo 1 precisa che l’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione, stabilisce i principi applicabili all’esecuzione della pena una volta che la persona condannata è stata trasferita all’autorità competente di detto Stato ( 40 ). Si tratta delle misure che devono permettere di garantire l’esecuzione materiale della pena e di assicurare il reinserimento sociale della persona condannata ( 41 ). Come ho già affermato e come risulta dalla sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek ( 42 ), tali misure, che riguardano le modalità di esecuzione delle pene, devono essere distinte da quelle che, modificando il quantum della pena o delle pene inflitte, sono relative alla determinazione dell’entità delle pene. Poiché il procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa rientra in quest’ultima categoria, esso non è interessato dall’articolo 17 della decisione quadro 2008/909, che riguarda le misure relative alle modalità di esecuzione delle pene. A questo proposito, il fatto che il procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa si svolga durante la fase relativa all’esecuzione delle pene non modifica lo scopo stesso di tale procedimento, che è quello di portare ad una nuova determinazione dell’entità delle pene detentive inflitte in precedenza ( 43 ).

112.

Mi sembra che neanche l’articolo 19 della decisione quadro 2008/909 incida sulla compatibilità di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa con tale decisione quadro. Invero, dall’articolo 19, paragrafo 1, di detta decisione quadro risulta che «[l]’amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonché dallo Stato di esecuzione». Orbene, l’amnistia e la grazia pongono fine all’esecuzione di una pena ( 44 ), il che non costituisce né l’oggetto né lo scopo del procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa. Inoltre, per quanto riguarda l’articolo 19, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, a termini del quale «[s]olo lo Stato di emissione può decidere sulle domande di revisione della sentenza che irroga la pena da eseguire in virtù [di tale] decisione quadro», ne deriva che lo Stato di esecuzione non può né decidere di sottoporre a revisione una siffatta sentenza, né adottare misure che possano impedire la revisione di tale sentenza nello Stato di emissione. Ancora una volta, il procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa non ha né lo scopo né l’effetto di procedere alla revisione della decisione che ha irrogato la pena presa in considerazione nell’ambito di un siffatto procedimento. Pertanto, a mio avviso, dall’articolo 19 di detta decisione quadro non può trarsi alcun insegnamento per analogia quanto alla compatibilità del procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa con la medesima decisione quadro.

113.

Dalle considerazioni che precedono deduco che l’articolo 8, l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 19 della decisione quadro 2008/909 devono, a mio avviso, essere interpretati nel senso che essi non ostano all’attuazione, da parte di uno Stato membro, di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa come quello di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione che siffatto procedimento rispetti l’obbligo di principio, che incombe all’autorità competente dello Stato di esecuzione, di riconoscere la sentenza che le è stata trasmessa e di eseguire la pena la cui durata e la cui natura corrispondano a quelle previste nella sentenza pronunciata nello Stato di emissione. È solo entro i rigorosi limiti previsti dall’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della medesima decisione quadro, che la durata o la natura della pena originaria oggetto di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa potrebbero, se del caso, essere adattate prima della pronuncia di una siffatta sentenza.

114.

Alla luce di tali considerazioni relative alle decisioni quadro 2008/675 e 2008/909, giungo alla conclusione che, alle condizioni e nei limiti sopra indicati, tali decisioni quadro non ostano, in linea di principio, all’attuazione in uno Stato membro di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa in una situazione di trasferimento, a tale Stato membro, dell’esecuzione di una pena irrogata in un altro Stato membro.

115.

Una soluzione contraria, come hanno giustamente affermato il giudice del rinvio e il governo ungherese, comporterebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra le persone che sono state condannate a diverse pene in un solo Stato membro e quelle che lo sono state in più Stati membri, qualora, in entrambi i casi, le pene vengano eseguite nel medesimo Stato membro.

116.

Infatti, le persone condannate a pene detentive in Polonia potrebbero beneficiare del procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa, mentre le persone condannate a siffatte pene non soltanto in Polonia, ma anche in altri Stati membri, sarebbero soggette alla regola del cumulo puro e semplice delle pene.

117.

Escludere l’applicazione dei principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena sulla sola base del luogo in cui è stata pronunciata una sentenza mi sembra in contrasto con la costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondato sul principio del riconoscimento e della fiducia reciproci tra gli Stati membri.

118.

Viceversa, poiché la legislazione polacca prevede un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa, l’attuazione di un siffatto procedimento al fine di includere in una pena cumulativa una pena irrogata in un altro Stato membro è pienamente in linea con gli obiettivi perseguiti dalle decisioni quadro 2008/675 e 2008/909. Infatti, l’esercizio, da parte del giudice successivamente adito nell’ambito di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa, del suo potere discrezionale porta ad una migliore individualizzazione della pena nella fase della sua esecuzione, combinando la presa in considerazione dei precedenti penali della persona condannata con la funzione di reinserimento sociale della pena. Sarebbe incompatibile con tali obiettivi nonché con il principio del riconoscimento reciproco il fatto che le persone condannate che, al fine di favorirne il reinserimento sociale, scontano la loro pena nel proprio Stato di origine non possano beneficiare di un procedimento che consente l’esecuzione concomitante e simultanea di più pene, per la sola ragione che queste ultime sono state irrogate da organi giurisdizionali penali di diversi Stati membri.

119.

Di conseguenza, qualora siano rispettate le salvaguardie previste per l’attuazione di tali due decisioni quadro, vale a dire preservare l’integrità della decisione estera e la sovranità del giudice che l’ha pronunciata ( 45 ), deve essere privilegiata una soluzione che dia pieno effetto alla funzione moderna della pena, tenendo conto, nella fase di esecuzione di quest’ultima, dei precedenti penali della persona condannata, in modo da assicurare una repressione efficace rispettando al contempo il principio di proporzionalità e quello di individualizzazione della pena.

120.

Come ho già rilevato, dagli elementi di cui dispone la Corte sembra risultare che la legislazione polacca osti alla presa in considerazione, nell’ambito di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa, di una pena irrogata in un altro Stato membro. Qualora il giudice del rinvio confermi tale constatazione, esso è tenuto a neutralizzare siffatto ostacolo seguendo le indicazioni fornite dalla Corte nella sentenza del 24 giugno 2019, Popławski ( 46 ), vale a dire adoperandosi al meglio, nei limiti della sua competenza, per interpretare il proprio diritto nazionale conformemente a ciò che prescrivono le norme previste dalle decisioni quadro 2008/675 e 2008/909.

V. Conclusione

121.

Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal Sąd Okręgowy w Gdańsku (Tribunale regionale di Danzica, Polonia) nel modo seguente:

1)

L’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, letto alla luce del considerando 14 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, a che un organo giurisdizionale di uno Stato membro tenga conto, in occasione di un nuovo procedimento penale consistente in un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa come quello di cui trattasi nel procedimento principale, di una precedente decisione di condanna pronunciata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro e la cui esecuzione sia stata trasferita allo Stato membro in cui si svolge tale procedimento, secondo le norme previste dalla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009. Spetta tuttavia all’organo giurisdizionale dinanzi al quale si svolge un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa verificare, a seguito di un esame caso per caso, in base alla situazione concreta, che siffatto procedimento non comporti né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia detto procedimento, né di revocarle o di riesaminarle. In particolare, l’attuazione di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa non deve portare né ad infliggere una pena cumulativa inferiore alla pena originaria risultante dalla decisione di condanna pronunciata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro, né ad annullare gli effetti di tale decisione.

2)

L’articolo 8, l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 19 della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’attuazione, da parte di uno Stato membro, di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa come quello di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione che siffatto procedimento rispetti l’obbligo di principio, che incombe all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, di riconoscere la sentenza che le è stata trasmessa e di eseguire la pena la cui durata e la cui natura corrispondano a quelle previste nella sentenza pronunciata nello Stato membro di emissione. È solo entro i rigorosi limiti previsti da tale articolo 8, paragrafi da 2 a 4, che la durata o la natura della pena originaria oggetto di un procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa potrebbero, se del caso, essere adattate prima della pronuncia di una siffatta sentenza.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU 2008, L 220, pag. 32.

( 3 ) GU 2008, L 327, pag. 27, e rettifica in GU 2018, L 243, pag. 21.

( 4 ) GU 2009, L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro 2008/909».

( 5 ) Dz. U. n. 88, posizione 553; in prosieguo: il «codice penale».

( 6 ) V., a tale riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Beshkov (C‑171/16, EU:C:2017:386), nelle quali quest’ultimo afferma che «[l]’addizione aritmetica di tutte le pene disposte per atti commessi durante un periodo di tempo nel corso del quale nessun avvertimento né alcuna forma di intervento istituzionale sono intervenuti potrà nella maggior parte dei casi apparire sproporzionata alla luce della personalità del reo e delle circostanze in cui gli atti sono stati commessi e dunque ingiusta. Ingiusta, la pena farà probabilmente insorgere la ribellione, quindi la recidiva, anziché il ravvedimento. In base a ciò si giustifica il potere concesso al giudice, nel suo ambito di valutazione della necessaria personalizzazione, e secondo i limiti apportati dalla legge, di conciliare al meglio le sanzioni da applicare ai reati commessi durante tale periodo della vita di un soggetto che delinque» (paragrafo 49).

( 7 ) C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629.

( 8 ) Sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek (C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, punto 84).

( 9 ) Sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek (C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, punto 85).

( 10 ) Idem.

( 11 ) Sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek (C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, punto 86).

( 12 ) Sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek (C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, punto 88).

( 13 ) V., in particolare, in tal senso, sentenza del 24 novembre 1998, Bickel e Franz (C‑274/96, EU:C:1998:563, punto 17). V., inoltre, sentenza del 2 aprile 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

( 14 ) C‑171/16; in prosieguo: la «sentenza Beshkov, EU:C:2017:710.

( 15 ) V. sentenza Beshkov (punto 29).

( 16 ) V. sentenza Beshkov (punto 25).

( 17 ) V. sentenza Beshkov (punto 26).

( 18 ) V. sentenza Beshkov (punto 27).

( 19 ) V. sentenza Beshkov (punto 28).

( 20 ) V. sentenza del 5 luglio 2018, Lada (C‑390/16, EU:C:2018:532, punto 30).

( 21 ) V. considerando 7 della decisione quadro 2008/675.

( 22 ) C‑171/16, EU:C:2017:386.

( 23 ) Conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Beshkov (C‑171/16, EU:C:2017:386, paragrafo 54) e conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Lada (C‑390/16, EU:C:2018:65, paragrafo 77).

( 24 ) V. sentenza del 5 luglio 2018, Lada (C‑390/16, EU:C:2018:532, punto 36).

( 25 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Beshkov (C‑171/16, EU:C:2017:386, paragrafi 5556).

( 26 ) V. sentenze Beshkov (punti 37 e 44) e del 5 luglio 2018, Lada (C‑390/16, EU:C:2018:532, punto 39).

( 27 ) V. sentenza Beshkov (punto 47).

( 28 ) V. sentenza Beshkov (punto 46).

( 29 ) C‑390/16, EU:C:2018:532.

( 30 ) V. sentenza del 5 luglio 2018, Lada (C‑390/16, EU:C:2018:532, punto 40).

( 31 ) V. sentenza del 5 luglio 2018, Lada (C‑390/16, EU:C:2018:532, punto 45).

( 32 ) V. sentenza Beshkov (punto 46). Il giudice nazionale del secondo Stato membro non può pertanto revocare la sospensione condizionale che accompagna la pena irrogata con la decisione di condanna emessa precedentemente in un altro Stato membro e già eseguita, trasformando quest’ultima in una pena detentiva da scontare effettivamente.

( 33 ) V. sentenza del 5 luglio 2018, Lada (C‑390/16, EU:C:2018:532, punto 45).

( 34 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Beshkov (C‑171/16, EU:C:2017:386, paragrafo 70).

( 35 ) Poiché la repressione di taluni reati è più o meno severa nei diversi Stati membri, il procedimento diretto all’emissione di una sentenza cumulativa non deve portare a sostituire la politica penale dello Stato membro nel quale si svolge tale procedimento a quella adottata nello Stato membro in cui è stata pronunciata la condanna precedente.

( 36 ) V., in tal senso, sentenze dell’8 novembre 2016, Ognyanov (C‑554/14, EU:C:2016:835, punto 36), e dell’11 gennaio 2017, Grundza (C‑289/15, EU:C:2017:4, punto 42).

( 37 ) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 5 febbraio 2014, sull’attuazione da parte degli Stati membri delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare [COM(2014) 57 final, pag. 8].

( 38 ) Come afferma la Commissione nella propria relazione citata alla nota precedente, «[è] importante garantire il giusto equilibrio tra il rispetto della pena originariamente irrogata e il rispetto delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, onde evitare conflitti che possano nuocere al funzionamento delle decisioni quadro» (pag. 8).

( 39 ) V. sentenza dell’8 novembre 2016, Ognyanov (C‑554/14, EU:C:2016:835, punto 36).

( 40 ) V. sentenza dell’8 novembre 2016, Ognyanov (C‑554/14, EU:C:2016:835, punto 39).

( 41 ) Al paragrafo 72 delle sue conclusioni nella causa Ognyanov (C‑554/14, EU:C:2016:319), l’avvocato generale Bot ha precisato che, in tale ambito, le autorità giudiziarie competenti sono chiamate a stabilire le modalità relative allo svolgimento della pena e all’adattamento di quest’ultima, decidendo, ad esempio, sul collocamento all’esterno, sui permessi di uscita, sulla semilibertà, sul frazionamento e sulla sospensione della pena, sulle misure di liberazione anticipata o condizionale del detenuto o sul collocamento sotto sorveglianza elettronica. Egli ha affermato altresì che il diritto dell’esecuzione delle pene comprende, inoltre, le misure che possono essere adottate dopo la liberazione della persona condannata, quali la sua sottoposizione a sorveglianza giudiziaria o la sua partecipazione a programmi di riabilitazione, o le misure di indennizzo a favore delle vittime.

( 42 ) C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629.

( 43 ) Sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek (C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, punto 90).

( 44 ) V., a tale riguardo, articolo 21, lettera f), della decisione quadro 2008/909, che menziona «[l]’eventuale decisione di non eseguire la pena, per i motivi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, [di tale decisione quadro]».

( 45 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Beshkov (C‑171/16, EU:C:2017:386, paragrafo 70).

( 46 ) C-573/17, EU:C:2019:530.