CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 26 marzo 2020 ( 1 )

Causa C‑80/19

E.E.

con l’intervento di:

Kauno miesto 4-ojo notaro biuro notarė Virginija Jarienė,

K.-D.E.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania)]

«Procedimento pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Ambito di applicazione – Nozione di successione con implicazioni transfrontaliere – Nozione di residenza abituale – Assoggettamento dei notai alle norme di competenza giurisdizionale internazionale – Nozione di atto pubblico – Scelta di legge risultante dalle clausole di una disposizione a causa di morte – Norme transitorie – Attribuzione della competenza giurisdizionale internazionale ad opera delle parti interessate»

1. 

Il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) solleva una serie di questioni pregiudiziali relative all’interpretazione del regolamento (UE) n. 650/2012 ( 2 ), ritenendole necessarie al fine di dirimere un ricorso proposto avverso il rifiuto di un notaio lituano di soddisfare una richiesta di apertura della successione e di rilasciare un certificato successorio nazionale.

2. 

La controversia è sorta nell’ambito della successione a causa di morte di una cittadina lituana residente in Germania ( 3 ), la quale aveva redatto testamento in Lituania e i cui beni ereditari si trovano in tale paese. Suo figlio, parimenti di nazionalità lituana, ha chiesto a un notaio di Kaunas (Lituania) di aprire la successione e di rilasciargli il certificato successorio, richieste che il notaio ha respinto in base al rilievo che la residenza abituale della defunta era in Germania.

3. 

Conformemente alle indicazioni della Corte, le presenti conclusioni saranno limitate alle questioni pregiudiziali dalla quarta alla sesta. Nell’analizzarle, tuttavia, dovrò fare riferimento, incidentalmente, al contenuto di alcune delle altre questioni.

I. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione. Regolamento n. 650/2012

4.

Sono pertinenti i seguenti considerando:

«(7)

È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.

(…)

(20)

Il presente regolamento dovrebbe rispettare i diversi sistemi che trattano questioni di successione applicati negli Stati membri. Ai fini del presente regolamento al termine “organo giurisdizionale” occorrerebbe pertanto attribuire un significato ampio, che comprenda non solo gli organi giurisdizionali veri e propri che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche i notai o gli uffici del registro di alcuni Stati membri che, in taluni casi di successione, esercitano funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali, nonché i notai e i professionisti legali che, in alcuni Stati membri, esercitano funzioni giudiziarie in una data successione per delega di competenza di un organo giurisdizionale. Tutti gli organi giurisdizionali quali definiti nel presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle norme di competenza contenute nel regolamento stesso. Per contro, il termine “organo giurisdizionale” non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni di successione, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie.

(21)

Il presente regolamento dovrebbe consentire a tutti i notai competenti in materia di successioni negli Stati membri di esercitare tale competenza. I notai di un determinato Stato membro sono vincolati o meno dalle norme di competenza previste dal presente regolamento a seconda che rientrino o meno nella definizione di “organo giurisdizionale” ai fini del regolamento stesso.

(…)

(23)

In considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di assicurare la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione e di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza, il presente regolamento prevede come criterio di collegamento generale ai fini della determinazione sia della competenza che della legge applicabile la residenza abituale del defunto al momento della morte. Al fine di determinare la residenza abituale, l’autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del presente regolamento.

(24)

In taluni casi può risultare complesso determinare la residenza abituale del defunto. Un caso di questo genere può presentarsi, in particolare, qualora per motivi professionali o economici il defunto fosse andato a vivere all’estero per lavoro, anche per un lungo periodo, ma avesse mantenuto un collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine. In un siffatto caso si potrebbe ritenere che il defunto, alla luce delle circostanze della fattispecie, avesse ancora la propria residenza abituale nello Stato di origine in cui è situato il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale. Altri casi complessi possono presentarsi qualora il defunto fosse vissuto alternativamente in più Stati o si fosse trasferito da uno Stato all’altro senza essersi stabilito in modo permanente in alcuno di essi. Se il defunto era cittadino di uno di tali Stati o vi possedeva tutti i suoi beni principali, la sua cittadinanza o il luogo in cui sono situati tali beni potrebbero costituire un elemento speciale per la valutazione generale di tutte le circostanze fattuali.

(25)

Per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile alla successione, l’autorità che si occupa della successione può, in casi eccezionali in cui, per esempio, il defunto si fosse trasferito nello Stato di residenza abituale in un momento relativamente prossimo alla sua morte e tutte le circostanze del caso indichino che aveva collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato, concludere che la legge applicabile alla successione non debba essere la legge dello Stato di residenza abituale del defunto, bensì la legge dello Stato con il quale il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti. I collegamenti manifestamente più stretti tuttavia non dovrebbero essere invocati come criterio di collegamento sussidiario ogni qual volta la determinazione della residenza abituale del defunto al momento della morte risulti complessa.

(…)

(27)

Le disposizioni del presente regolamento sono concepite in modo da far sì che l’autorità che si occupa della successione applichi, nella maggior parte delle situazioni, la propria legge. Il presente regolamento prevede pertanto una serie di meccanismi che entrano in gioco ove il defunto abbia scelto come legge applicabile quella di uno Stato membro di cui era cittadino.

(28)

Uno di detti meccanismi dovrebbe permettere alle parti interessate alla successione di concludere un accordo relativo alla scelta del foro a favore degli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta (…).

(…)

(37)

Affinché i cittadini possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta loro di conoscere in anticipo la legge applicabile alla loro successione. Occorre introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori. La regola principale dovrebbe garantire che la successione sia regolata da una legge prevedibile con la quale presenta collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione della successione, tale legge dovrebbe regolare l’intera successione, ossia tutti i beni oggetto dell’eredità, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

(…)

(39)

La scelta di legge dovrebbe essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di disposizione a causa di morte o risultare dai termini di una tale disposizione. Si può ritenere che la scelta di legge risulti da una disposizione a causa di morte qualora, per esempio, nella sua disposizione il defunto abbia fatto riferimento a specifiche disposizioni della legge del suo Stato di cittadinanza o abbia altrimenti menzionato tale legge».

5.

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, si intende per:

«g)

“decisione”, qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

(…)

i)

“atto pubblico”, qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:

i)

riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico; nonché

ii)

sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine».

6.

L’articolo 3, paragrafo 2, dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento il termine “organo giurisdizionale” indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un’autorità giudiziaria o sotto il controllo di un’autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:

a)

possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un’autorità giudiziaria; e

b)

abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria nella stessa materia.

(…)».

7.

Ai sensi dell’articolo 4:

«Sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte».

8.

L’articolo 5 così prevede:

«1.   Se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione.

2.   L’accordo relativo alla scelta del foro è concluso per iscritto, datato e firmato dalle parti interessate. (…)».

9.

A norma dell’articolo 7:

«Gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all’articolo 22 sono competenti a decidere sulla successione:

(…)

c)

se le parti del procedimento hanno espressamente accettato la competenza dell’organo giurisdizionale adito».

10.

A tenore dell’articolo 9, paragrafo 1:

«Se, nel corso del procedimento davanti a un organo giurisdizionale di uno Stato membro che esercita la competenza ai sensi dell’articolo 7, risulta che non tutte le parti del procedimento sono parte dell’accordo relativo alla scelta del foro, l’organo giurisdizionale continua a esercitare la competenza quando le parti che non sono parte dell’accordo compaiono senza contestare la competenza dell’organo giurisdizionale».

11.

L’articolo 22 dispone quanto segue:

«1.   Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

(…)

2.   La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione.

(…)».

12.

Conformemente all’articolo 59, paragrafo 1:

«Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d’origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

(…)».

13.

Ai sensi dell’articolo 83, paragrafi 2 e 4:

«2.   Se il defunto aveva scelto la legge applicabile alla sua successione anteriormente a[l] 17 agosto 2015, tale scelta è valida se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza.

(…)

4.   Se una disposizione a causa di morte è stata fatta anteriormente a[l] 17 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del presente regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione».

B.   Diritto nazionale

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (codice civile della Repubblica di Lituania)

14.

L’articolo 5. 4, dispone quanto segue:

«1.   La successione si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (articolo 2.12 del presente codice).

(…)

4.   In caso di controversia, il luogo di apertura della successione può essere determinato giudizialmente su domanda delle parti interessate, tenendo conto di tutte le circostanze».

15.

L’articolo 5. 66, così recita:

«1.   Gli eredi legittimi o testamentari possono presentare richiesta di rilascio del certificato successorio al notaio del luogo di apertura della successione (...)».

2. Lietuvos Respublikos notariato įstatymas (legge della Repubblica di Lituania sul Notariato)

16.

L’articolo 1 prevede quanto segue:

«Il Notariato comprende tutti i notai cui, conformemente alla presente legge, è riconosciuto il diritto di sancire giuridicamente i diritti soggettivi incontestati di persone fisiche e giuridiche e i fatti giuridici ad essi collegati, e di garantire la tutela degli interessi giuridici di dette persone e dello Stato».

17.

Ai sensi dell’articolo 26:

«I notai possono compiere i seguenti atti notarili:

(...)

(2)

rilascio di certificati successori;

(...)

I fatti elencati nei documenti autenticati da un notaio sono considerati come accertati e non richiedono alcuna dimostrazione a condizione che i documenti (o parte di essi) non siano stati giudicati invalidi in conformità di una procedura di legge».

3. Civilinio proceso kodeksas (codice di procedura civile)

18.

L’articolo 444, paragrafo 2, enuncia quanto segue:

«Il giudice esamina i casi:

(…)

(8)

concernenti l’accettazione dell’eredità e la determinazione dell’effettivo luogo di apertura della successione».

19.

A tenore dell’articolo 511, paragrafo 1:

«Un atto notarile redatto o il diniego di procedere alla sua redazione possono essere impugnati in conformità della procedura illustrata nel presente capitolo».

II. Fatti, controversia e questioni pregiudiziali

20.

E.E. è un cittadino lituano la cui madre ha contratto matrimonio con K.-D.E., cittadino tedesco. Madre e figlio (nato da un precedente matrimonio) si sono trasferiti in Germania quando quest’ultimo era minorenne.

21.

Il 4 luglio 2013 la madre di E.E. ha redatto testamento presso il notaio di Garliava (Lituania), indicando il figlio come unico erede del suo intero patrimonio ( 4 ).

22.

Il 17 luglio 2017, E.E. ha contattato l’ufficio notarile n. 4 di Kaunas (Lituania) chiedendo l’apertura della successione e il rilascio di un certificato successorio ( 5 ).

23.

Il notaio ha respinto la richiesta di E.E. in base al proprio convincimento che il luogo di residenza abituale della defunta al momento della morte, ai sensi del regolamento, si trovasse in Germania.

24.

E.E. ha impugnato il diniego del notaio dinanzi al Kauno apylinkės teismas (Tribunale distrettuale di Kaunas, Lituania). Il 29 gennaio 2018 detto giudice ha dichiarato che la madre di E.E., pur avendo dato atto di essersi trasferita in Germania, non aveva interrotto i suoi legami con la Lituania. Pertanto, sulla base dei principi di ragionevolezza e di buona fede, esso ha accolto il ricorso, annullato la decisione del notaio e ordinato a quest’ultimo di redigere l’atto notarile.

25.

Il notaio ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi al Kauno apygardos teismas (Tribunale regionale di Kaunas, Lituania), il quale l’ha annullata con sentenza del 26 aprile 2018. Il giudice di appello ha dichiarato che, in caso di controversia sulla residenza abituale del de cuius, solo un giudice può dichiarare che la residenza abituale del medesimo si trovava nel suo Stato di origine, e che, nel caso di specie, non risultava che il ricorrente avesse sollevato tale questione dinanzi a un’autorità giudiziaria. Esso ha dichiarato inoltre che il giudice di primo grado, annullando la decisione del notaio controversa, si era erroneamente basato su principi generali.

26.

E.E. ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), che ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se debba essere considerata come una successione con implicazioni transfrontaliere ai sensi del regolamento n. 650/2012, e da esso disciplinata, una situazione come quella oggetto del caso di specie, concernente una cittadina lituana la quale, al momento della morte, è possibile che avesse la residenza abituale in un altro Stato membro, ma che, in ogni caso, non aveva mai interrotto i suoi legami con la madrepatria e che, in particolare, prima del suo decesso, aveva redatto in Lituania un testamento con cui lasciava tutti i beni al proprio erede, cittadino lituano, fermo restando che, all’atto dell’apertura della successione, è stato accertato che l’intera eredità era composta da proprietà immobiliari site esclusivamente in Lituania e che il coniuge superstite, cittadino di detto altro Stato membro, ha dichiarato esplicitamente la sua intenzione di rinunciare a ogni diritto sull’eredità della defunta, non ha preso parte al procedimento giudiziario avviato in Lituania e ha accettato la competenza dei giudici lituani e l’applicazione del diritto lituano.

2)

Se un notaio lituano che dichiara l’apertura della successione, rilascia il certificato successorio e svolge le ulteriori azioni necessarie all’erede per esercitare i suoi diritti debba essere considerato un “organo giurisdizionale” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, tenuto conto del fatto che, nell’espletamento delle loro funzioni, i notai rispettano i principi di imparzialità e indipendenza, che le loro decisioni sono vincolanti per loro stessi o per le autorità giudiziarie e che le loro azioni possono costituire oggetto di controllo giudiziario.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se i certificati successori rilasciati dai notai lituani debbano essere considerati come decisioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012 e se, per tale ragione, debba essere dichiarata la competenza ai fini del loro rilascio.

4)

In caso di risposta negativa alla seconda questione, se le disposizioni degli articoli 4 e 59 del regolamento n. 650/2012 (considerati congiuntamente o separatamente, ma non limitatamente a detti articoli) debbano essere interpretate nel senso che i notai lituani possono rilasciare certificati successori senza attenersi alle disposizioni generali in materia di competenza e nel senso che detti certificati saranno considerati come atti pubblici che spiegano effetti giuridici anche negli altri Stati membri.

5)

Se l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 (o altre disposizioni di detto regolamento) debba essere interpretato nel senso che la residenza abituale del defunto può essere individuata in un solo specifico Stato membro.

6)

Se le disposizioni degli articoli 4, 5, 7 e 22 del regolamento n. 650/2012 (considerati congiuntamente o separatamente, ma non limitatamente a detti articoli) debbano essere interpretate e applicate in modo tale che, nel caso di specie, in base ai fatti illustrati nella prima questione, si debba concludere che le parti interessate sono d’accordo sul fatto che siano competenti i giudici lituani e che debba essere applicato il diritto lituano».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

27.

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata dinanzi alla Corte il 4 febbraio 2019. Hanno presentato osservazioni i governi austriaco, ceco, lituano, spagnolo e ungherese, nonché la Commissione.

28.

Il 16 gennaio 2020 si è tenuta un’udienza alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei governi lituano e spagnolo, nonché della Commissione europea.

IV. Analisi

29.

Esaminerò, in primo luogo, la questione (quinta) relativa alla possibilità che la residenza abituale di una persona defunta si situi in più Stati membri. Per rispondere a tale questione dovrò necessariamente valutare l’applicabilità del regolamento alla controversia.

30.

In secondo luogo, mi occuperò della questione (quarta) concernente il certificato successorio, il che implicherà, a sua volta, fare riferimento alla qualificazione come autorità giudiziaria del notaio che lo rilascia.

31.

Infine, mi concentrerò sull’ultima (sesta) questione, riguardante la competenza dei giudici lituani e l’applicazione della legge lituana alla successione a causa di morte controversa.

A.   Sulla quinta questione pregiudiziale

1. Applicabilità del regolamento

a) Successioni a causa di morte «con implicazioni transfrontaliere»

32.

Il regolamento mira a rimuovere «gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere» ( 6 ).

33.

Il regolamento non contiene una definizione della «successione con implicazioni transfrontaliere» né un elenco di elementi che, sparsi in Stati diversi, consentano di individuare con precisione dette implicazioni. A mio avviso, l’obiettivo del regolamento, che ho appena trascritto, suggerisce una valutazione flessibile di tali termini, in modo che essi diano copertura a qualsiasi successione la cui organizzazione (da parte del testatore) o il cui espletamento (dopo la sua morte) incontri ostacoli dovuti all’esistenza di collegamenti con più di uno Stato.

34.

Ai sensi dei capi II e III del regolamento, la residenza abituale del defunto al momento della morte ( 7 ) è il criterio comune attributivo della competenza giurisdizionale internazionale e l’elemento di collegamento della norma di conflitto. Partendo da questo dato si deve valutare se, in virtù dell’ubicazione di un altro elemento in uno Stato diverso da quello della residenza del defunto, la successione non sia puramente nazionale.

35.

Riguardo a quale possa essere siffatto «altro elemento», disposizioni particolari del regolamento descrivono ipotesi di successione a causa di morte con ripercussioni su più di un foro, fornendo, senza esaurirli, criteri per riconoscerne il carattere transnazionale. L’ubicazione dei beni, degli eredi, dei legatari o di altri parenti prossimi del defunto, nonché la nazionalità di quest’ultimo, sono altrettanti elementi tipici dei quali può tenersi conto.

b) Obbligatorietà dell’applicazione

36.

L’applicazione del regolamento non è facoltativa, vale a dire non dipende dalla volontà delle parti ( 8 ). Essa si impone all’operatore del diritto e non può essere esclusa quando, alla luce delle disposizioni del regolamento, si constati che una determinata successione possa avere implicazioni su più di un foro.

37.

Il regolamento offre, invece, agli interessati taluni mezzi per mitigare, entro certi limiti, gli effetti derivanti dal carattere transfrontaliero della fattispecie.

38.

In particolare, l’articolo 22 del regolamento consente al testatore ancora in vita di assumere l’iniziativa, per rimediare alle conseguenze di una residenza abituale ubicata in uno Stato diverso da quello in cui si concentrano gli altri fattori (presumibilmente) rilevanti ai fini della successione. Egli potrà farlo, tuttavia, soltanto nel quadro offerto dal regolamento, ossia soltanto quando sia cittadino del secondo Stato. In tal caso, potrà optare per l’applicazione del diritto di detto Stato.

39.

La successione non cessa di essere internazionale per effetto di tale scelta: tuttavia, a partire da essa, le parti interessate avranno la possibilità, dopo il decesso del de cuius, di attribuire la competenza giurisdizionale internazionale ai giudici del medesimo Stato ( 9 ) (articoli 5 e segg. del regolamento).

2. Sulla nozione di «residenza abituale del defunto al momento della morte»

40.

Il giudice del rinvio chiede, in sintesi, se la residenza abituale del defunto, ai sensi del regolamento, debba essere una sola o se invece possa ammettersi che il medesimo avesse più residenze abituali ( 10 ).

a) Un’unica residenza abituale

41.

Come ho già anticipato, nell’impianto sistematico del regolamento la residenza abituale costituisce, di norma, il «criterio di collegamento generale» per determinare la competenza giurisdizionale internazionale e la legge applicabile. Tale residenza, a mio avviso, può essere soltanto una, e non multipla.

42.

Gli argomenti riguardanti la prevedibilità, la certezza del diritto, la prevenzione di risultati contraddittori o la vocazione della legge applicabile a disciplinare l’intera successione al fine di evitarne la frammentazione, elencati al considerando 37 del regolamento, militano nel senso che la residenza abituale debba essere una. Il considerando 27, secondo cui le disposizioni del regolamento sono concepite al fine di garantire che l’autorità che si occupa della successione applichi, nella maggior parte delle situazioni, la propria legge, ribadisce tale idea.

43.

È vero che il regolamento contempla l’eventualità che «il defunto fosse vissuto alternativamente in più Stati o si fosse trasferito da uno Stato all’altro senza essersi stabilito in modo permanente in alcuno di essi» ( 11 ). Tuttavia, di fronte a tali casi, che definisce complessi, la soluzione da esso proposta combina diversi fattori ai fini della valutazione finale di tutte le circostanze oggettive volta a stabilire quale fosse «la» residenza abituale.

44.

Le disposizioni del regolamento perderebbero la loro utilità qualora si ammettesse che, per superare i problemi che tenta di risolvere, una persona possa avere una residenza abituale in Stati diversi nello stesso tempo. Tale possibilità priverebbe di significato buona parte delle disposizioni del testo normativo, le quali, ribadisco, menzionano ripetutamente «la» residenza abituale al singolare, e non al plurale.

b) Individuazione della residenza abituale

45.

Il regolamento non fornisce neppure una definizione della «residenza abituale» nel contesto di una successione transfrontaliera: si limita ad indicare che essa dovrebbe rivelare un «collegamento stretto e stabile» con uno Stato ( 12 ).

46.

La residenza abituale rappresenta una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che non rinvia a ciascuno dei concetti utilizzati per designare questo stesso fenomeno negli ordinamenti nazionali. Se così non fosse, si metterebbe in pericolo l’uniformità dell’applicazione del regolamento, lasciando spazio ad opinioni diverse delle autorità incaricate di applicarlo.

47.

Sebbene non sia esclusa la possibilità di tenere conto della definizione di «residenza abituale» utilizzata da altre disposizioni del diritto dell’Unione, tale luogo, caratterizzato dal fatto di rivelare un collegamento stretto e stabile con uno Stato, deve essere valutato tenendo conto degli obiettivi specifici del presente regolamento ( 13 ), elencati dal suo considerando 7.

48.

L’operatore del diritto dovrà quindi individuare l’ultima residenza abituale del defunto in tale prospettiva e, pertanto, alla luce delle indicazioni fornitegli dal medesimo regolamento, ricorrendo ad altre solo in via sussidiaria.

49.

Se pure il regolamento non definisce la nozione di residenza abituale, tuttavia esso fornisce, ai considerando 23 e 24, istruzioni utili per stabilirla. Anzitutto, indica che la determinazione della residenza abituale deve risultare da una valutazione globale delle circostanze della vita del de cuius negli anni precedenti la sua morte e al momento in cui quest’ultima si verifica.

50.

Per effettuare tale valutazione occorre raccogliere tutti gli elementi di prova pertinenti che siano legalmente ammissibili. In siffatto contesto, le mere dichiarazioni di persone interessate alla successione, concordanti tra loro e rese dinanzi a un’autorità incaricata della successione che non esercita (come spiegherò più avanti) funzioni giurisdizionali, non mi sembrano sufficienti per determinare la residenza abituale del defunto.

51.

Il complesso degli elementi di fatto relativi alla vita del defunto, ai quali fa riferimento il considerando 23, consentirà di stabilire a quale situazione, tra quelle contemplate in detto considerando e in quello successivo, corrisponda quella di uno specifico de cuius.

52.

La prima situazione è quella in cui gli elementi di fatto relativi, in particolare, alla durata e alla regolarità della presenza del de cuius in uno Stato (elementi oggettivi), nonché le condizioni e i motivi di tale presenza (elementi soggettivi) rivelano, di per sé, l’esistenza di un «collegamento stretto e stabile» con detto Stato ( 14 ).

53.

La stabilità è, in effetti, ciò che viene ricercato in questa prima fase dell’analisi. Ritengo tuttavia che, una volta che essa sia stata confermata, non se ne debbano ancora trarre conseguenze definitive riguardo alla residenza abituale del defunto. Potrebbe essere necessario valutare anche le circostanze che la giustificavano ( 15 ), al fine di individuare il luogo abituale di gestione degli interessi del de cuius.

54.

Sebbene il legislatore dell’Unione abbia privilegiato il criterio della residenza abituale, non si può ignorare la crescente mobilità delle persone. Ne consegue che il tempo per il quale esse si trovano in uno Stato membro non costituisce, di per sé, un criterio decisivo: occorre procedere all’esame di ciascun caso in modo che altri indizi, relativi all’integrazione familiare e sociale della persona, o alla sua vicinanza al luogo in questione, confermino il risultato cui conduce l’elemento temporale.

55.

La seconda situazione è descritta nel considerando 24 del regolamento, per il caso in cui non si constati una presenza stabile e prolungata del de cuius in uno Stato determinato ( 16 ). Partendo da tale presupposto, si possono delineare due ipotesi:

può esservi stata una scelta professionale che ha indotto il soggetto a trasferirsi all’estero, ma senza modificare «il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale»;

può inoltre accadere che il de cuius abbia vissuto in più Stati, senza aver consolidato un collegamento stabile con alcuno di essi.

56.

In tali ipotesi, un elemento personale (la nazionalità del defunto) o uno economico (il luogo in cui sono ubicati i suoi beni principali) possono contribuire in maniera particolare alla valutazione globale di tutte le circostanze di fatto.

57.

Ritengo che, alla luce del ragionamento svolto dal giudice del rinvio, la Corte debba sottolineare che la nazionalità del defunto o l’ubicazione dei suoi beni sono elementi che determinano la residenza abituale in via sussidiaria. In altri termini: l’esame congiunto degli elementi di fatto relativi alla stabilità della situazione del de cuius e alla sua giustificazione servirà per accertare se detta situazione sia «complessa», secondo la terminologia del considerando 24.

58.

Tale esame precede necessariamente il ricorso alla nazionalità e all’ubicazione dei beni principali del defunto, che ha carattere eccezionale nell’ambito del sistema istituito dal regolamento per garantire la certezza del diritto ( 17 ).

59.

Ricordo, in ultimo luogo, che il considerando 25 in fine del regolamento, per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile, vieta di utilizzare come criterio di collegamento sussidiario i «collegamenti manifestamente più stretti» del defunto con un ordinamento diverso da quello della sua ultima residenza abituale, anche quando la determinazione di quest’ultima risulti complessa ( 18 ). Ne consegue chiaramente, a mio avviso, che non si può eludere l’individuazione di una residenza abituale, per quanto difficile sia tale operazione.

3. Nella controversia di cui al procedimento principale

a) Sull’ultima residenza abituale della defunta: Germania o Lituania?

60.

Il giudice del rinvio afferma che i dati relativi alla residenza abituale della defunta «non risultano con precisione dagli atti o sono oggetto di controversia» ( 19 ). Egli non sembra quindi ritenere che il giudice di primo grado o quello di appello abbiano risolto tale questione.

61.

Se fosse così, lo scenario che ne risulta si caratterizzerebbe più per la mancanza di informazioni che per la presenza di dubbi derivanti dalla coesistenza di dati contrastanti fra loro, che impediscano il formarsi un convincimento sul luogo dell’ultima residenza abituale.

62.

Qualora non fosse possibile ottenere ulteriori elementi di giudizio nel procedimento di cassazione, la controversia andrebbe risolta in base a quelli disponibili, poiché non è possibile trattare la successione lasciando tale questione aperta. Da ultimo, qualora i dubbi su questo fatto risultassero insuperabili, si potrebbe fare riferimento alla seconda delle ipotesi descritte nel considerando 24 del regolamento. La nazionalità della defunta e l’ubicazione dei principali beni ereditari passerebbero allora in primo piano nella valutazione globale di tutte le circostanze oggettive.

b) Sulle implicazioni transfrontaliere della successione

63.

Il giudice del rinvio chiede se, qualora non vi sia certezza sull’ultima residenza abituale del defunto, la confluenza degli altri elementi noti (agli interessati alla successione) verso un’unica giurisdizione (quella lituana) consenta di qualificare la successione come puramente nazionale. In tal caso, il regolamento non sarebbe applicabile.

64.

Come ho già rilevato, l’applicazione del regolamento non è facoltativa. Da tale premessa discende che la rilevanza giuridica di talune dichiarazioni o di comportamenti come quello del coniuge della defunta (il quale ha rinunciato all’eredità e ha dato il proprio consenso a che la successione si svolga in Lituania) sarà stabilita dal regolamento, nel caso in cui sia applicabile, o, qualora non lo sia, da un altro regime giuridico.

65.

Sebbene spetti al giudice del rinvio pronunciarsi su questo punto, è difficile eludere le implicazioni transfrontaliere della successione a causa di morte qui esaminata, dato che uno dei potenziali eredi si trova in Germania, l’altro e i beni ereditari in Lituania e l’ultima residenza della defunta era in uno di detti Stati (probabilmente in Germania, dove ella aveva dichiarato di vivere nel momento in cui ha redatto testamento). Nella stessa misura, il regolamento disciplinerebbe tale successione.

66.

Una risposta che facesse dipendere l’applicabilità del regolamento dalle decisioni di ciascuna delle parti sugli aspetti della successione che la riguardano determinerebbe una situazione di enorme incertezza. Questione diversa è che, una volta che si sia optato per l’applicazione del regolamento, dette decisioni siano valutate secondo le sue disposizioni.

B.   Sulla quarta questione pregiudiziale

67.

La quarta questione pregiudiziale muove dall’ipotesi che i notai lituani non siano considerati «organi giurisdizionali» ai sensi del regolamento. Il giudice del rinvio chiede, in base a tale premessa, se detti notai possano rilasciare certificati successori «senza attenersi alle disposizioni generali in materia di competenza».

68.

La seconda parte della medesima questione riguarda la qualificazione come «atto pubblico», ai sensi del regolamento, dei certificati successori.

1. Assoggettamento del notaio lituano alle norme di competenza del regolamento

a) Considerazioni preliminari: il notaio nell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento

69.

Il regolamento definisce l’«organo giurisdizionale» all’articolo 3, paragrafo 2. In tale nozione rientrano le autorità giudiziarie e altri operatori del diritto competenti in materia di successioni.

70.

Il legislatore europeo, consapevole del fatto che esistono diversi modelli di ripartizione delle competenze per trattare ciò che riguarda le successioni negli Stati membri, inserisce tale dato nel regolamento ( 20 ). In questo modo esso rende evidente la vocazione di neutralità del sistema, in linea con gli altri strumenti precedenti, nel cui ambito viene adottata, direttamente o per via interpretativa, una nozione di «organo giurisdizionale» che combina una prospettiva istituzionale o organica con un approccio funzionale.

71.

La Corte ha avuto occasione di rilevare, in un contesto analogo a quello del presente procedimento, che «l’esercizio delle funzioni giudiziarie comporta il potere di statuire, con poteri propri, su eventuali questioni controverse tra le parti interessate» ( 21 ).

72.

Nella sentenza WB, la Corte si è basata, in primo luogo, sulla propria interpretazione del termine «decisione», effettuata nell’ambito della Convenzione di Bruxelles del 1968, in relazione ad una transazione giudiziale, e alla sua qualificazione ai fini del capo di detta Convenzione concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni. In secondo luogo, ha ripreso la propria giurisprudenza precedente relativa all’articolo 267 TFUE.

73.

Sulla base di tali elementi, nella sentenza WB essa ha escluso che abbia carattere di «organo giurisdizionale» il notaio che può soltanto svolgere le attività relative al rilascio del certificato successorio su richiesta concorde delle parti interessate, lasciando inoltre impregiudicate le prerogative del giudice in assenza di accordo tra le parti ( 22 ).

b) Assoggettamento alle norme di competenza giurisdizionale previste dal regolamento?

74.

La qualificazione di un’autorità non giudiziaria (o di un professionista legale) come «organo giurisdizionale» ai sensi del regolamento comporta due conseguenze: una, nel contesto della competenza giurisdizionale internazionale, l’altra, in quello del regime di circolazione del prodotto della sua attività.

75.

Se l’autorità non giudiziaria (o il professionista legale) agisce in qualità di «organo giurisdizionale», allora, e solo allora, è soggetta alle norme di competenza giurisdizionale internazionale del regolamento ( 23 ). In tal modo, si garantisce che i suoi interventi soddisfino l’obiettivo di prossimità tra l’autorità e la successione, necessaria ai fini della buona amministrazione della giustizia, e quello di evitare la frammentazione della successione quanto al merito ( 24 ).

76.

Al di fuori di questa ipotesi, il notaio non è soggetto alle norme di competenza giurisdizionale internazionale del regolamento. Per estensione, non gli spetta neppure stabilire se i giudici della giurisdizione nella quale esercita siano competenti in generale a decidere, in una seconda fase, sulla sua stessa competenza in qualità di notaio, secondo la ripartizione territoriale operata dalla legge del foro.

77.

Il giudice del rinvio ( 25 ) sembra interpretare il regolamento nel senso che il notaio non debba rilasciare un certificato successorio nazionale qualora gli organi giurisdizionali dell’ordinamento giuridico in cui opera siano privi di competenza internazionale a norma del regolamento. Condividono tale osservazione i governi austriaco e ungherese, e il suo contenuto è stato commentato in udienza.

78.

Certamente, siffatta interpretazione garantirebbe l’unitarietà di trattazione di una successione che presenti collegamenti con più ordinamenti giuridici. Peraltro, in virtù dell’articolo 64 del regolamento, questa è la regola applicabile quando sia richiesto il rilascio di un certificato successorio europeo. Tuttavia, il regolamento non la impone quando la richiesta abbia ad oggetto un certificato nazionale.

79.

Il regolamento indica, al considerando 32, che l’obiettivo di unitarietà si combina con quello di semplificare la vita agli eredi; ciò è dimostrato da disposizioni come l’articolo 13. Il fatto che autorità non giurisdizionali (ad esempio, notai che non esercitino tali funzioni) di Stati membri diversi emettano documenti relativi alla qualità di erede o ai suoi diritti, non dovrebbe comportare la frammentazione della successione per quanto riguarda il risultato sostanziale, dato che applicano tutte la medesima legge.

80.

La pluralità di certificati determina certamente una frammentazione, sotto il profilo della gestione della successione, ma tale (inevitabile) possibilità è ammessa dal regolamento, che la descrive al considerando 36 per rinviare, come forma di soluzione, all’accordo volontario delle parti sul modo di procedere. In mancanza di siffatto accordo – e quindi in una situazione di conflitto –, è necessario l’intervento di un organo giurisdizionale: l’ultima parola spetta a un giudice competente ai sensi del regolamento.

c) Nella controversia di cui al procedimento principale

81.

Dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio, che sono state confermate in udienza, si evince che un notaio lituano non è competente a decidere in merito ad eventuali punti controversi tra le parti. Egli non è legittimato ad accertare elementi di fatto che non siano chiari ed evidenti, né a pronunciarsi su fatti controversi; qualora vi siano dubbi sul contenuto del testamento, non gli compete spiegarlo, né può seguire l’interpretazione fornita da uno degli eredi o, in caso di disaccordo tra questi ultimi, stabilire quale interpretazione del testo rifletta la reale volontà del de cuius.

82.

Di fronte a qualsiasi controversia o dubbio, il notaio lituano deve astenersi dall’adottare una decisione, spettando al giudice pronunciarsi. Sono le autorità giudiziarie quelle che, in ogni caso, dirimono le controversie relative, tra l’altro, al luogo di apertura della successione, alla validità del testamento, alla sua esecuzione o all’amministrazione della successione ( 26 ).

83.

Da tali informazioni (che il giudice del rinvio dovrà confermare) si deduce che il rilascio del certificato successorio nazionale da parte dei notai lituani non comporta l’esercizio di funzioni giurisdizionali. Detti notai non costituiscono, quindi, un «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012.

84.

Da quanto precede risulta che il notaio lituano non è soggetto alle norme di competenza giurisdizionale internazionale del regolamento né condizionato dalla circostanza che esse conferiscano, o meno, competenza giurisdizionale ai giudici lituani per dirimere una controversia relativa alla successione.

2. Sulla seconda parte della quarta questione pregiudiziale. L’atto autentico

85.

Il giudice del rinvio chiede se il certificato rilasciato dal notaio lituano sia un «atto pubblico» ai sensi del regolamento, dotato di effetti giuridici in altri Stati membri ( 27 ).

86.

La Corte si è pronunciata in varie occasioni sulla nozione di «atto pubblico» definito dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento; recentemente, nella sentenza WB ( 28 ). Anche la condizione e la portata dell’«autenticità», elemento essenziale dell’atto pubblico, sono descritte nel regolamento e sono state esaminate dalla Corte nella medesima sentenza ( 29 ).

87.

Alla luce di tale giurisprudenza e delle informazioni disponibili ( 30 ), il certificato del notaio lituano sembra possedere tutte le caratteristiche necessarie per qualificarlo come «atto pubblico» ai fini del regolamento, dato che:

il notaio è autorizzato dall’articolo 26 della legge notarile a rilasciare certificati successori;

ai sensi del medesimo articolo della legge notarile, i fatti constatati nei documenti notarili sono considerati accertati e non richiedono alcuna prova, fintanto che tali atti non siano dichiarati invalidi;

ai sensi dell’articolo 40 della legge notarile, il notaio deve rifiutare di redigere un atto contrario alla legge;

il certificato successorio è un atto pubblico conforme a un modello ufficiale stabilito dal Ministero della Giustizia, che attesta l’accettazione della successione e i diritti degli eredi sui beni; e

prima di rilasciarlo, il notaio deve compiere una serie di atti, tra cui l’accertamento dell’esistenza o meno di un testamento e, nel caso in cui esista, la verifica del suo contenuto e della sua validità, la determinazione dei beni ereditari, l’identificazione degli eredi attraversol’esame delle dichiarazioni di accettazione o rinuncia all’eredità, nonché la valutazione dei legami parentali e coniugali e dei titoli di proprietà.

88.

Spetta nuovamente al giudice del rinvio, la cui conoscenza del proprio diritto interno lo colloca nella posizione migliore per esaminare tale aspetto, pronunciarsi in via definitiva al riguardo. Qualora esso statuisse nel senso che il certificato ha carattere di atto autentico, la sua efficacia probatoria dovrebbe essere accettata in altri Stati membri, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento.

C.   Sulla sesta questione pregiudiziale

89.

Il giudice del rinvio formula, in realtà, due questioni connesse, prendendo come punto di partenza i fatti illustrati nella sua decisione di rinvio. Esso chiede se, alla luce di tali fatti, risulti che «le parti interessate sono d’accordo sul fatto che siano competenti i giudici lituani e che debba essere applicato il diritto lituano».

90.

La risposta richiede, pertanto, l’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento. Tenuto conto della data del testamento, anteriore al 17 agosto 2015, prenderò in considerazione anche le disposizioni transitorie di quest’ultimo.

91.

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, la scelta da parte del defunto della legge di uno Stato membro comporta la possibilità per le parti interessate alla successione di attribuire, mediante accordo, competenza esclusiva ai giudici di tale Stato, a determinate condizioni. L’articolo 7, lettera c), estende la scelta, permettendo di effettuarla espressamente dinanzi all’organo giurisdizionale già adito. Nella decisione di rinvio viene chiesta anche l’interpretazione di tali disposizioni.

1. Scelta di legge che non figura espressamente nel testamento

a) Disposizioni testamentarie fatte a partire dal 17 agosto 2015 ( 31 )

92.

Il riconoscimento dell’autonomia della volontà conflittuale in materia di successioni è uno degli aspetti più rilevanti del regolamento. Tuttavia, la validità della scelta è subordinata a requisiti soggettivi, oggettivi e formali.

93.

La facoltà di scelta è riconosciuta, per ovvie ragioni, soltanto al testatore. Quest’ultimo, in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento, può designare unicamente la propria legge nazionale ( 32 ).

94.

Al fine di garantire che vi sia stata la volontà di scegliere e la chiarezza sul suo oggetto, l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento pone talune condizioni formali: la scelta deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione. Questa seconda possibilità è quella che solleva maggiori difficoltà pratiche.

95.

Stabilire se vi sia stata una scelta di legge in materia di successioni richiede particolare attenzione, onde garantire il rispetto della volontà di una persona (il defunto) che, per definizione, non potrà né confermarla né discuterla al momento dell’apertura della successione.

96.

Per tale motivo, e date le condizioni formali che ho già menzionato, ritengo che non si possa dedurre la professio iuris da elementi esterni alla disposizione testamentaria stessa. Ciò a maggior ragione quando quest’ultima sia stata redatta dinanzi a un notaio e, pertanto, sia esistita (o si possa presumere che sia esistita) una consulenza sulla legge applicabile alla successione.

97.

Pertanto, fattori esterni alla disposizione testamentaria (quali, ad esempio, lo spostamento del testatore in un determinato paese per redigere il testamento, la nazionalità dell’autorità interveniente o quale sia l’ordinamento che investe quest’ultima della competenza) non sono decisivi. Essi varranno eventualmente come argomenti ad abundantiam, ossia a sostegno della conclusione in merito alla sussistenza o meno della scelta di legge, risultante dalla disposizione testamentaria stessa.

98.

Riguardo a quest’ultima, conformemente al considerando 39 del regolamento, si può considerare che la scelta di legge «risulti da una disposizione a causa di morte (...) nella [quale] il defunto abbia fatto riferimento a specifiche disposizioni della legge del suo Stato di cittadinanza o abbia altrimenti menzionato tale legge».

99.

Questa conseguenza dipenderà, in ampia misura, da quali siano le specifiche disposizioni menzionate. È necessaria una comparazione con la legge della residenza abituale, in quanto legge predefinita, per stabilire fino a che punto dette disposizioni siano tipiche soltanto dell’ordinamento della cui scelta si discute.

b) Testamenti anteriori al 17 agosto 2015

100.

Quanto fin qui esposto può cambiare, tuttavia, nel caso dei testamenti redatti prima della data di piena applicabilità del regolamento.

101.

L’articolo 83 del regolamento prevede un regime transitorio per le disposizioni testamentarie anteriori al 17 agosto 2015. Il suo scopo è metterle al sicuro da modifiche legislative successive al momento in cui il testatore ha organizzato la destinazione del suo patrimonio per dopo la morte.

102.

L’articolo 83, paragrafo 2, ispirato all’obiettivo di preservare la volontà del testatore, disciplina la validità della scelta di legge, nazionale o meno, effettuata prima del 17 agosto 2015 (qualora il de cuius sia deceduto a tale data o successivamente). Detta scelta è valida se soddisfa le condizioni di cui al capo III del regolamento, o quelle vigenti, nel momento in cui è stata effettuata la scelta, nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno degli Stati di cui possedeva la cittadinanza.

103.

Ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento, se una disposizione a causa di morte anteriore al 17 agosto 2015 è valida «in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del presente regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione».

104.

La finzione stabilita da tale disposizione fa venir meno la necessità di accertare se, in un testamento anteriore al 17 agosto 2015, vi sia stata scelta di legge, laddove questa non si deduca chiaramente dal testo (nel qual caso si dovrà prendere in considerazione l’articolo 83, paragrafo 2), sempre che, beninteso, ricorra la condizione prevista dalla stessa disposizione.

c) Nella controversia di cui al procedimento principale

105.

È pacifico che il testamento sia stato redatto dinanzi a un notaio in Lituania, il 4 luglio 2013. A tale data, la successione presentava già elementi di estraneità che erano noti alla defunta: la sua nazionalità lituana, la sua presenza stabile in Germania, l’ubicazione del suo patrimonio in Lituania e le nazionalità diverse, rispettivamente, del coniuge e del figlio.

106.

Alla suddetta data, inoltre, il regolamento era già entrato in vigore. Una scelta di legge in forma espressa, o che risultasse dai termini della disposizione testamentaria, sarebbe stata possibile in forza dell’articolo 83, paragrafo 2.

107.

Ad ogni modo, se il testamento è valido secondo la legge nazionale della defunta nel momento in cui è stato redatto, o alla data della morte, l’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento consentirebbe di ricorrere semplicemente alla finzione secondo cui detta legge è stata effettivamente scelta.

2. Scelta del foro conseguente alla scelta della legge

a) Giustificazione e condizioni

108.

La competenza giurisdizionale internazionale a decidere su qualsiasi aspetto relativo a una successione con elementi transfrontalieri spetta in via esclusiva, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento, agli organi giurisdizionali dello Stato membro della residenza abituale del defunto al momento della morte.

109.

Presumibilmente, esisterà un collegamento stretto tra gli organi giurisdizionali in tal modo designati e i beni dell’eredità, nonché con le persone interessate ad essa. E, dal momento che la legge applicabile è quella predefinita dell’ultima residenza abituale del defunto, si produrrà automaticamente anche una correlazione forum/ius. Entrambi sono obiettivi fondamentali del regolamento, come spiegato dai suoi considerando 23 e 27.

110.

La crescente mobilità delle persone e la possibilità di scegliere la legge nazionale applicabile alla futura successione mettono a rischio, oppure ostacolano in modo diretto, gli obiettivi ai quali ho appena fatto riferimento. Consapevole di ciò, il legislatore europeo ha adottato norme sulla competenza giurisdizionale internazionale che, a determinate condizioni, sostituiscono quella di cui all’articolo 4 del regolamento.

111.

Una di tali norme è quella che offre alle persone interessate alla successione la facoltà di attribuire la competenza ai giudici dello Stato della nazionalità del defunto, quando quest’ultimo abbia scelto come legge applicabile la propria legge nazionale.

112.

Ci si può chiedere se l’opzione offerta alle parti interessate e che, ripeto, dipende da una previa scelta della legge da parte del defunto, sussista anche quando non vi sia certezza sull’esistenza di una scelta esplicita, ma la legge nazionale del de cuius si imponga in quanto risultato della finzione sancita all’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento (per i testamenti anteriori al 17 agosto 2015).

113.

Ritengo che la risposta debba essere affermativa. Occorre respingere una lettura formalistica del regolamento (sebbene esso si riferisca sempre alla legge «scelta» dal defunto) e favorire l’attribuzione della competenza giurisdizionale all’autorità che conosce meglio il diritto sostanziale applicabile. Credo che sia questa la soluzione più coerente con l’obiettivo indicato al considerando 27 del regolamento.

114.

Se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione è quella di uno Stato membro, l’articolo 5 del regolamento prevede che le parti interessate possano attribuire a un organo giurisdizionale di detto Stato la competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione.

115.

Tale proroga di competenza espressa è tuttavia soggetta, ai sensi del paragrafo 2 del succitato articolo 5, a rigorose condizioni formali. In tal modo si intende garantire che chi conclude un accordo attributivo di competenza esclusiva ne conosca il contenuto, vi assenta e sia consapevole delle sue conseguenze: la proroga della competenza degli organi giurisdizionali scelti e la deroga di quella degli organi giurisdizionali dell’ultima residenza abituale del defunto.

116.

L’articolo 7, lettera c), del regolamento prevede inoltre che le parti del procedimento (si deve ritenere, di un procedimento già in corso) accettino espressamente la competenza dell’organo giurisdizionale adito. L’articolo 9 estende la competenza dell’organo giurisdizionale scelto mediante accordo, che sta già esaminando il caso, alle parti del procedimento che non sono parte di detto accordo, qualora esse compaiano dinanzi a tale organo giurisdizionale senza contestarne la competenza.

117.

Il regolamento non prevede altre possibilità di attribuzione della competenza. La mancata comparizione di una parte interessata cui sia stata comunicata l’apertura del procedimento di successione non equivale al suo consenso tacito. Non produce tale effetto neppure la dichiarazione riguardante i propri diritti o obblighi in relazione all’eredità resa da una parte interessata al di fuori di un procedimento.

118.

Il legislatore europeo non impone le medesime rigorose condizioni formali all’articolo 5 e all’articolo 7. In questo secondo caso, il procedimento è in corso: gli interessati chiamati a parteciparvi, e che in quel momento accettino la competenza del giudice adito, hanno avuto a disposizione tutti gli elementi necessari affinché il loro consenso sia ritenuto informato.

119.

L’accettazione della competenza, tuttavia, deve essere espressa, onde evitare qualsiasi dubbio sulla sua esistenza. Spetta al legislatore nazionale specificare altre condizioni di tempo e di forma per far valere l’accettazione nel procedimento avviato, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza.

b) Nella controversia a qua

120.

Secondo le informazioni risultanti dalla decisione di rinvio, non sembra che vi sia stato tra le parti un accordo attributivo della competenza a favore dei giudici lituani. Esistono, invece, dichiarazioni unilaterali del coniuge della defunta, rese in Germania, con le quali egli rinuncia a qualunque pretesa sull’eredità, accetta la competenza del giudice lituano e rinuncia a comparire dinanzi ad esso nei procedimenti in corso in Lituania.

121.

È rilevante soltanto la seconda di tali dichiarazioni, in quanto potrebbe corrispondere alla situazione descritta nell’articolo 7, lettera c), del regolamento. Il giudice del rinvio dovrà stabilire se sia così, alla luce dei termini di detta dichiarazione, e in particolare della portata del consenso ivi espresso. Dovrà inoltre verificare le altre condizioni temporali e formali, previste dal suo ordinamento, necessarie affinché una dichiarazione di questo tipo produca effetti attributivi della competenza nei procedimenti in corso.

122.

Quanto alla competenza giurisdizionale fondata sull’accordo tra le parti, mi sembra opportuno rammentare che il regolamento non deve essere interpretato in modo da impedire che le parti regolino la successione in via amichevole, in uno Stato membro di loro scelta, ove ciò sia possibile in virtù della legge del medesimo Stato. Tale possibilità deve essere mantenuta anche quando la legge applicabile alla successione non sia quella di detto Stato. Siffatto criterio, enunciato chiaramente dal considerando 29 del regolamento, può essere utile al giudice del rinvio.

V. Conclusione

123.

Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco di rispondere al Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) nei seguenti termini:

«1)

L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, nonché le altre disposizioni relative alla residenza abituale del defunto, devono essere interpretati nel senso che detta residenza abituale può essere soltanto una.

2)

Se la residenza abituale del defunto si trova in uno Stato e altri elementi rilevanti della successione si trovano in un altro o in altri Stati, la successione ha carattere transfrontaliero e, di conseguenza, trova applicazione il regolamento n. 650/2012.

3)

Gli articoli 3, paragrafo 2, e 4 del regolamento n. 650/2012 devono essere interpretati nel senso che un notaio che non possa essere qualificato come “organo giurisdizionale”,ai sensi di detta disposizione, non è soggetto alle norme di competenza del menzionato regolamento.

4)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che un certificato successorio nazionale come quello di cui alla controversia principale, conforme a un modello ufficiale, rilasciato dal notaio su richiesta di parte e previo accertamento della veridicità dei fatti e delle dichiarazioni ivi indicati, costituisce un “atto pubblico” e spiega in altri Stati membri gli effetti probatori che gli sono propri.

5)

L’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che la scelta di legge da parte del testatore che non sia stata effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di disposizione a causa di morte può risultare esclusivamente dalle clausole di tale disposizione.

6)

L’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che, qualora da una disposizione testamentaria anteriore al 17 agosto 2015 non emerga una scelta di legge, o quest’ultima non risulti dalle clausole di tale disposizione, la legge nazionale del defunto, ai sensi della quale la menzionata disposizione testamentaria è valida, si applica alla successione senza che occorra accertare se detta legge sia stata effettivamente scelta.

7)

L’articolo 7, lettera c), del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che una dichiarazione resa da una parte interessata al di fuori del procedimento, con la quale accetti la competenza dei giudici su un procedimento in corso avviato da altre parti, equivale ad un’accettazione espressa della competenza di detti giudici qualora soddisfi le condizioni di forma e di tempo richieste dalle norme processuali del foro».


( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.

( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107; in prosieguo: il «regolamento»).

( 3 ) Tale punto di fatto è controverso nel procedimento.

( 4 ) Dichiarava di lasciargli tutti i propri beni immobili, situati in Lituania o meno, nonché le somme di denaro depositate presso una banca in Lituania. Dichiarava inoltre di abitare in Germania.

( 5 ) Dalle informazioni contenute nel fascicolo si evince che la defunta è deceduta dopo il 17 agosto 2015.

( 6 ) Considerando 7. V. anche sentenza del 21 giugno 2018, Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:485; in prosieguo: la «sentenza Oberle», punto 32).

( 7 ) Se la questione relativa all’applicabilità del regolamento viene posta per stabilire la legge applicabile alla futura successione, la risposta partirà, di norma, dall’ipotesi che la residenza abituale attuale sia l’ultima. Non è richiesto che lo Stato in cui si trova detta residenza sia membro dell’Unione e vincolato dal regolamento: si veda l’articolo 10, applicabile nel caso in cui la residenza abituale del defunto si trovasse in uno Stato non soggetto al regolamento, ma vi siano beni ereditari in uno Stato soggetto ad esso, o l’articolo 20, relativo all’applicazione universale delle norme di conflitto del regolamento.

( 8 ) Il regolamento riconosce invece una certa incidenza alla volontà del defunto e delle altre parti interessate: v. infra, paragrafi 92 e segg., in relazione alla sesta questione posta dal giudice del rinvio.

( 9 ) Sempre che si tratti di uno Stato membro dell’Unione, vincolato dal regolamento.

( 10 ) Al punto 63 della decisione di rinvio, il giudice del rinvio riconosce che dal regolamento sembra emergere che sia possibile soltanto un’unica residenza abituale, ma aggiunge che, «tuttavia, tale posizione non è dichiarata expressis verbis, [per cui], in tale contesto, è necessario che la Corte di giustizia faccia maggior chiarezza e fornisca ulteriori spiegazioni». Tutte le parti che hanno presenziato all’udienza hanno confermato che può esservi soltanto una residenza abituale. Questione diversa, e fondamentale per dirimere la controversia in esame, è come debba essere individuata detta residenza.

( 11 ) Considerando 24.

( 12 ) Considerando 23.

( 13 ) Considerando 23 in fine. Il corsivo è mio.

( 14 ) In tale contesto, ritengo che dalla residenza fiscale o coniugale del defunto non possa trarsi alcuna conclusione diretta: tali elementi andranno esaminati, insieme agli altri indizi pertinenti, nell’ambito di una valutazione complessiva.

( 15 ) In particolare, tra altri elementi, l’attività – remunerata o meno – esercitata dal defunto, il luogo in cui la svolgeva, la sua durata, la natura (se del caso) del contratto, l’esistenza o meno di un’abitazione stabile, l’ambiente familiare e sociale del defunto, il luogo in cui egli riceveva cure mediche e quale amministrazione prendesse a carico le relative spese.

( 16 ) Generalmente questa seconda ipotesi è illustrata mediante riferimento alle coppie di pensionati che dispongono di due centri di vita, uno nel nord e l’altro nel sud dell’Europa. V., in tal senso, sentenza della Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) del 29 maggio 2019 (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n.o 18-13.383, JurisData n.o 2019-009044).

( 17 ) La residenza abituale del defunto è il criterio di attribuzione della competenza e di determinazione della legge applicabile assunto rispettivamente dagli articoli 4 e 21 del regolamento. Quanto alla competenza giurisdizionale internazionale, il criterio dell’ubicazione dei beni ha solo carattere sussidiario (v. articolo 10 del regolamento) ed ha carattere eccezionale per quanto riguarda la legge applicabile (articolo 30 e, se del caso, articolo 34). La nazionalità è irrilevante, salvo scelta della legge da parte del defunto (articoli 5 e 22 del regolamento).

( 18 ) Tale collegamento serve, per quanto riguarda la legge applicabile, a correggere il risultato dell’utilizzo della residenza abituale quale criterio di connessione. V. articolo 21, paragrafo 2, del regolamento.

( 19 ) Punto 41 della decisione di rinvio.

( 20 ) Sebbene il regolamento esprima tale intento al considerando 20, dal suo tenore si trae tuttavia la convinzione che l’assimilazione funzionale dei notai (e di altri professionisti) ai giudici sia residuale.

( 21 ) Sentenza del 23 maggio 2019, WB (C‑658/17, EU:C:2019:444; in prosieguo: la «sentenza WB») punto 55.

( 22 ) Sentenza WB, punto 59 e punto 1 del dispositivo.

( 23 ) Considerando 22 del regolamento. A termini della sentenza Oberle, un organo giurisdizionale in senso stretto (vale a dire, secondo un criterio organico, in opposizione a funzionale) è invece soggetto alle norme di competenza giurisdizionale per qualsiasi procedimento in materia successoria di cui sia investito, anche nel caso in cui il suo intervento non comporti una decisione che dirima una controversia, ad esempio quando esso rilasci un certificato successorio nazionale.

( 24 ) L’argomento relativo all’unitarietà della trattazione procedurale (in senso ampio, comprensiva anche della ricezione e della formalizzazione di espressioni di volontà nonché del rilascio di certificati) della successione transfrontaliera non è assoluto. Se ci si basasse solo su di esso, qualsiasi attività relativa ad una successione rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento dovrebbe essere effettuata in un unico Stato membro: in concreto, in quello i cui organi giurisdizionali sarebbero competenti ai sensi del regolamento qualora fosse avviato un procedimento dinanzi ad essi. Non è questa, tuttavia, l’opzione adottata dal legislatore europeo.

( 25 ) Punto 54 della decisione di rinvio.

( 26 ) In udienza sono stati forniti chiarimenti sulla qualificazione della competenza del notaio come «esclusiva»: essa implica soltanto che gli eredi debbano chiedere l’apertura della successione a un notaio.

( 27 ) Il considerando 22 concepisce gli atti notarili secondo un regime duale: essi sono «decisioni» o «atti pubblici». In realtà possono non essere né una cosa né l’altra.

( 28 ) Sentenza WB, punto 67.

( 29 ) Considerando 62 del regolamento e sentenza WB, punto 68: «Inoltre, dal considerando 62 di tale regolamento risulta che occorre adottare un’interpretazione autonoma del concetto di “autenticità”, rispondendo ad una serie di elementi, in particolare la genuinità dell’atto, i presupposti formali dell’atto, i poteri dell’autorità che redige l’atto e la procedura secondo la quale l’atto è redatto. L’autenticità dovrebbe comprendere altresì gli elementi fattuali registrati dall’autorità interessata nell’atto pubblico, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che le medesime hanno reso le dichiarazioni che vi sono indicate».

( 30 ) Oltre a quelle fornite dal giudice del rinvio e nelle osservazioni del governo lituano, per iscritto e in udienza, lo studio di Beaumont, P., Fitchen, J. e Holliday, J., The evidentiary effects of authentic acts in the Member States of the European Union, in the context of successions, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556935/IPOL_STU(2016)556935_EN.pdf, pagg 152 e segg.

( 31 ) L’articolo 84 dispone che il regolamento «si applica a decorrere da[l] 17 agosto 2015». Ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 1, le sue disposizioni si applicano alle successioni delle persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015. Le disposizioni testamentarie eseguite in tale data rientrano quindi nell’ambito di applicazione dello strumento europeo.

( 32 ) La scelta potrebbe essere più ampia nei casi previsti dall’articolo 83, paragrafo 2, dato il rinvio alle norme di diritto internazionale privato vigenti negli Stati della residenza abituale, o di una delle cittadinanze del defunto nel momento in cui ha effettuato la scelta.