CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PRIIT PIKAMÄE
presentate il 2 aprile 2020 ( 1 )
Causa C‑12/19 P
Mylène Troszczynski
contro
Parlamento europeo
«Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Membro del Parlamento europeo – Privilegi e immunità – Protocollo sui privilegi e sulle immunità – Articoli 8 e 9 – Decisione di revoca dell’immunità parlamentare – Attività non collegata alle funzioni parlamentari – Pubblicazione sull’account Twitter del deputato»
I. Introduzione
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1. |
Con la propria impugnazione, la ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 novembre 2018, Troszczynski/Parlamento (T‑550/17, non pubblicata, EU:T:2018:754; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto ad ottenere l’annullamento della decisione del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017, recante revoca dell’immunità parlamentare della ricorrente (in prosieguo: la «decisione controversa»). |
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2. |
Nell’ambito della presente causa, la Corte sarà chiamata a pronunciarsi sulla portata dell’immunità di cui ogni deputato europeo beneficia in forza del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato ai Trattati UE e FUE (in prosieguo: «il protocollo») ( 2 ). La Corte avrà l’occasione di riaffermare la propria giurisprudenza in materia, in particolare i principi sanciti nella sentenza del 6 settembre 2011, Patriciello ( 3 ), fornendo così utili indicazioni e orientamenti che contribuiranno a una migliore cooperazione tra il Parlamento europeo e le autorità giudiziarie degli Stati membri. |
II. Contesto normativo
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3. |
L’articolo 8 del protocollo dispone quanto segue: «I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni». |
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4. |
L’articolo 9 di tale protocollo così dispone: «Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:
L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano. L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri». |
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5. |
L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento interno del Parlamento europeo (8a legislatura – luglio 2014) (in prosieguo: il «regolamento interno») enuncia quanto segue: «L’immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri». |
III. Fatti
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6. |
La sig.ra Mylène Troszczynski, ricorrente in sede di impugnazione (in prosieguo: la «ricorrente»), è stata eletta deputata al Parlamento europeo il 1o luglio 2014. |
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7. |
Il 23 settembre 2015, sull’account Twitter della ricorrente, è stata pubblicata una fotografia, nella quale compariva un gruppo di donne che portava un abbigliamento il quale nascondeva totalmente il loro viso, ad eccezione degli occhi, e che sembrava essere in attesa davanti ad una cassa per gli assegni familiari (CAF). La fotografia era accompagnata dal seguente commento: «CAF a Rosny‑sous‑Bois il 9 dicembre 2014. Il porto del velo integrale dovrebbe essere vietato dalla legge…» (in prosieguo: il «tweet controverso»). |
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8. |
Il 27 novembre 2015 il direttore generale della CAF di Seine‑Saint‑Denis (Francia) ha depositato una denuncia con costituzione di parte civile per diffamazione pubblica a danno di un’amministrazione pubblica. |
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9. |
Il 19 gennaio 2016 il procureur de la République de Bobigny (procuratore della Repubblica di Bobigny, Francia) ha avviato un’indagine giudiziaria per istigazione all’odio o alla violenza a danno di una persona o di un gruppo di persone in virtù della loro origine o della loro appartenenza o non appartenenza a un’etnia, a una nazione, a una razza o una religione determinata e diffamazione pubblica. |
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10. |
La ricorrente è stata convocata da un magistrato istruttore ad una prima comparizione il 20 settembre 2016. A seguito del rifiuto di quest’ultima di ottemperare a tale convocazione, sulla base della sua immunità parlamentare europea, il magistrato istruttore, con atto del 23 settembre 2016, ha chiesto che fosse presentata al Parlamento una domanda di revoca di detta immunità. |
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11. |
Con lettera del 1o dicembre 2016, il procureur général près la cour d’appel de Paris (procuratore generale presso la corte d’appello di Parigi, Francia) ha trasmesso, con parere favorevole, la domanda del magistrato istruttore al Ministro della Giustizia francese affinché la trasmettesse a sua volta al presidente del Parlamento. In pari data, il Ministro della Giustizia francese ha trasmesso al presidente del Parlamento la domanda di revoca dell’immunità parlamentare della ricorrente presentata dal magistrato istruttore del tribunal de grande instance de Bobigny (tribunale di primo grado di Bobigny, Francia). |
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12. |
Il 16 gennaio 2017 il presidente del Parlamento ha annunciato in seduta plenaria che tale domanda sarebbe stata trasmessa alla commissione giuridica. |
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13. |
L’11 aprile 2017 la commissione giuridica ha ascoltato la ricorrente. Detta commissione ha presentato la propria relazione il 12 giugno 2017. |
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14. |
Con decisione del 14 giugno 2017, il Parlamento ha revocato l’immunità della ricorrente. |
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15. |
Successivamente alla presentazione del ricorso dinanzi al Tribunale, con ordinanza del 26 aprile 2018, il vicepresidente del tribunal de grande instance de Bobigny (tribunale di primo grado di Bobigny), incaricato dell’istruzione, ha rinviato la ricorrente dinanzi al tribunal correctionnel (tribunale penale, Francia). |
IV. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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16. |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 agosto 2017, la ricorrente ha proposto un ricorso volto ad ottenere l’annullamento della decisione controversa, nonché il risarcimento del danno morale asseritamente causato da tale decisione. |
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17. |
A sostegno delle proprie conclusioni, la ricorrente ha dedotto quattro motivi: il primo, vertente sulla violazione dell’articolo 8 del protocollo; il secondo, sulla violazione dell’articolo 9 del protocollo; il terzo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, nonché dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione; il quarto, sulla violazione dei diritti della difesa e su un’eccezione di illegittimità degli articoli 9, paragrafo 9, e 150, paragrafo 2, del regolamento interno. |
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18. |
Il Tribunale ha trattato i primi due motivi congiuntamente richiamando, preliminarmente, una giurisprudenza conformemente alla quale, se il Parlamento perviene alla conclusione che ai fatti all’origine della domanda di revoca dell’immunità parlamentare non si applica l’articolo 8 del protocollo, esso è tenuto a verificare se il deputato benefici dell’immunità prevista dall’articolo 9 del protocollo per tali fatti e, se ricorre tale ipotesi, a decidere se occorra o meno revocare detta immunità. |
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19. |
Per quanto concerne l’argomento elaborato dalla ricorrente a sostegno dei due motivi summenzionati, il Tribunale l’ha suddiviso in cinque censure ai fini della propria analisi: la prima, vertente sulla circostanza che l’articolo 26 della Costituzione francese si applicherebbe al tweet controverso; la seconda, sul fatto che detto tweet costituirebbe un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari della ricorrente ai sensi dell’articolo 8 del protocollo; la terza, sulla violazione del diritto fondamentale alla libertà di espressione che il Parlamento avrebbe commesso revocando indebitamente l’immunità parlamentare della ricorrente; la quarta, sulla circostanza che la ricorrente non sarebbe l’autrice del tweet controverso; la quinta, su una lesione dell’indipendenza della ricorrente nonché di quella del Parlamento. |
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20. |
Per quanto attiene alla prima censura, il Tribunale l’ha respinta in quanto inconferente. Al punto 41 della sentenza impugnata, esso ha constatato che il motivo per il quale il Parlamento ha considerato che la ricorrente non poteva beneficiare dell’articolo 26 della Costituzione francese non riguardava la circostanza che la dichiarazione controversa fosse stata fatta su Twitter, ma piuttosto il fatto che il tweet controverso non fosse qualificabile come opinione o voto espresso nell’esercizio delle funzioni parlamentari della ricorrente ai sensi dell’articolo 8 del protocollo. |
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21. |
Per quanto riguarda la seconda censura, il Tribunale l’ha respinta in quanto infondata, al punto 54 della sentenza impugnata. Esso ha constatato che il tweet controverso mirava essenzialmente a deplorare il mancato rispetto di una legge francese che vieta di nascondere il viso nello spazio pubblico. Poiché tale tweet si riferiva ad un evento preciso ritenuto svolgersi, in violazione di una legge francese, dinanzi ad un organismo incaricato di un servizio pubblico nel territorio francese e non era assimilabile a una presa di posizione più generale su argomenti di attualità corrente o trattati dal Parlamento, il Tribunale ha dichiarato che il Parlamento non è incorso in un errore manifesto di valutazione nel considerare che le accuse mosse contro la ricorrente non riguardavano opinioni o voti espressi nell’esercizio delle sue funzioni di deputata al Parlamento, ai sensi dell’articolo 8 del protocollo. |
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22. |
Quanto alla terza censura, il Tribunale l’ha parimenti respinta come infondata al punto 59 della sentenza impugnata, ricordando che l’articolo 8 del protocollo mira a tutelare la libera espressione e l’indipendenza dei deputati ed è dunque «strettamente connesso alla libertà di espressione». Considerato che i fatti contestati alla ricorrente non rientravano nell’ambito di applicazione di detto articolo, il Tribunale ne ha dedotto che il Parlamento non aveva violato tale libertà. |
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23. |
Per quanto concerne la quarta censura, il Tribunale l’ha respinta in quanto inconferente. Ai punti 61 e 62 della sentenza impugnata, esso ha rilevato, da un lato, che «la questione se le condizioni per una revoca dell’immunità ricorressero alla data in cui ne è stata fatta richiesta è distinta da quella consistente nello stabilire se i fatti contestati al deputato interessato siano dimostrati» e, dall’altro lato, che non compete al Parlamento pronunciarsi sull’imputabilità di tali fatti alla ricorrente né stabilire se quest’ultima fosse o meno l’autrice del tweet controverso. |
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24. |
Infine, la quinta censura individuata dal Tribunale nel contesto del primo e del secondo motivo è stata respinta in quanto infondata. Secondo il Tribunale, ai punti 66 e 67 della sentenza impugnata, atteso che l’articolo 9 del protocollo prevede espressamente la possibilità di togliere l’immunità di cui i deputati beneficiano ai sensi di tale disposizione, «[n]on è possibile, di conseguenza, contestare al Parlamento di aver ritenuto opportuno, alla luce delle circostanze del caso di specie e a seguito della domanda trasmessa dal Ministro della Giustizia francese, revocare l’immunità della ricorrente risultante dal [protocollo] al fine di permettere la prosecuzione dell’istruzione svolta dalle autorità giudiziarie francesi». In ogni caso, secondo il Tribunale, la ricorrente non ha addotto alcuna circostanza idonea a condurre alla constatazione che, nel caso di specie, il Parlamento avrebbe leso l’indipendenza che le deriva dalla sua qualità di deputato. |
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25. |
Per quanto attiene al terzo motivo, di cui la prima parte verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione nonché del principio di parità di trattamento e, la seconda, sulla violazione del principio di buona amministrazione, al punto 102 della sentenza impugnata il Tribunale l’ha respinto in toto. |
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26. |
Nell’ambito della prima parte, la ricorrente ha affermato, in sostanza, che avrebbe dovuto beneficiare del principio n. 2 della comunicazione ai membri n. 11/2003 della commissione giuridica e per il mercato interno del Parlamento, del 6 giugno 2003, avente ad oggetto la «Revoca dell’immunità conformemente all’articolo [9] del Protocollo sui privilegi e sulle immunità. Principi stabiliti sulla base delle cause relative all’espressione di opinioni» (in prosieguo: la «comunicazione n. 11/2003»), secondo il quale «rappresenta un principio fondamentale quello secondo cui l’immunità non è revocata quando gli atti contestati al deputato rientrano nel quadro della sua attività politica o sono ad essa direttamente connessi». |
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27. |
Per respingere tale affermazione, il Tribunale si è basato su una giurisprudenza secondo la quale la comunicazione n. 11/2003 non può vincolarlo in quanto non è un atto del Parlamento ai sensi dell’articolo 288 TFUE ( 4 ). Il Tribunale ha rilevato da un lato che la ricorrente, non avendo precisato né le affermazioni o gli atti che erano contestati ai deputati da lei indicati come beneficiari di detta comunicazione, né le circostanze nelle quali i fatti controversi si sarebbero svolti, non ha dimostrato che la situazione di tali deputati fosse paragonabile alla sua. D’altro lato, atteso che, nel caso di specie, non sussisteva un collegamento diretto tra il tweet controverso e le funzioni parlamentari della ricorrente, quest’ultima non ha neppure dimostrato che il Parlamento avesse derogato al principio n. 2 (punto 81 della sentenza impugnata). |
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28. |
Nell’ambito della seconda parte del terzo motivo, la ricorrente ha affermato, in sostanza, che il Parlamento aveva violato il principio di buona amministrazione, omettendo di constatare, nel caso di specie, l’esistenza di fumus persecutionis, come definito nella comunicazione n. 11/2003, ossia un caso in cui si sarebbe dovuto presumere che i procedimenti giudiziari nei confronti della ricorrente fossero stati avviati con l’intento di arrecare pregiudizio alle sue attività politiche. Secondo la ricorrente, tali procedimenti sono stati avviati dal Ministro della Giustizia francese dell’epoca, che era un avversario dichiarato del Front national, partito politico di cui lei è una dei rappresentanti. Inoltre, tali procedimenti sarebbero stati promossi alla vigilia di una campagna elettorale. |
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29. |
Il Tribunale ha respinto la seconda parte del terzo motivo rilevando, in primo luogo, che la ricorrente non aveva fornito «alcun elemento concreto, al di fuori della differenza di ideologia politica, idoneo a dimostrare che il governo francese, e in particolare il Ministro della Giustizia francese, abbia perseguitato il Front national», né che «l’avvio di un’indagine giudiziaria nel caso di specie sia stato determinato unicamente, o anche in parte, dalla sua appartenenza al Front national» ( 5 ). |
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30. |
In secondo luogo, il Tribunale ha constatato che nessun elemento permetteva di considerare che la domanda di revoca dell’immunità parlamentare della ricorrente fosse stata presentata nel contesto di un procedimento giudiziario che si sarebbe svolto in maniera anomala, in particolare in materia di termini. |
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31. |
In terzo luogo, il Tribunale, dopo aver ribadito che la questione se le condizioni per la revoca dell’immunità parlamentare ricorressero alla data in cui ne è stata fatta domanda è distinta da quella se i fatti contestati al deputato interessato siano dimostrati, ha ritenuto che nessuno degli elementi addotti dalla ricorrente in tale contesto – in primo luogo, che il suo assistente ha redatto il tweet controverso a sua insaputa, in secondo luogo, che l’immagine controversa era un fotomontaggio realizzato a partire da uno scatto in libero accesso ed era già stata diffusa e condivisa in Internet senza che fosse stato avviato alcun procedimento giudiziario, in particolare dalla CAF di Seine‑Saint‑Denis, in terzo luogo, che la ricorrente ha cancellato il tweet appena ne ha preso conoscenza e, in quarto luogo, che, in caso di condanna, la ricorrente rischiava di vedersi infliggere, a titolo di pena accessoria, l’ineleggibilità nonché la perdita del suo mandato di deputata europea e di tutti i suoi mandati elettorali – rientrasse «nel novero delle circostanze che il Parlamento doveva prendere in considerazione per stabilire se le condizioni per la revoca dell’immunità parlamentare ricorressero nel caso di specie» ( 6 ). |
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32. |
Ad abundantiam, il Tribunale ha constatato che l’ordinanza di rinvio dinanzi al tribunal correctionnel (tribunale penale), adottata dal vicepresidente del tribunal de grande instance de Bobigny (tribunale di primo grado di Bobigny) successivamente alla decisione controversa e prodotta nel corso dell’udienza, era tesa a contraddire l’argomento della ricorrente relativo all’esistenza di fumus persecutionis da parte delle autorità giudiziarie francesi. Il Tribunale ha sottolineato in proposito che, secondo detta ordinanza, la circostanza che la ricorrente non sia l’autrice del tweet controverso non osta a che sia perseguita sulla base della legge francese del 29 luglio 1881 sur la liberté de la presse (legge sulla libertà di stampa; in prosieguo: la «legge del 29 luglio 1881»). |
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33. |
Infine, ai punti da 105 a 120 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto il quarto motivo di annullamento, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e su un’eccezione di illegittimità degli articoli 9, paragrafo 9, e 150, paragrafo 2, del regolamento interno. |
V. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
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34. |
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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35. |
Il Parlamento chiede che la Corte voglia:
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VI. Analisi giuridica
A. Osservazioni preliminari
1. Ruolo e statuto dei deputati al Parlamento europeo
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36. |
I deputati europei sono i rappresentanti dei cittadini dell’Unione. Essi sono all’ascolto dei problemi dei cittadini, dei gruppi di interessi e delle imprese. Eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto per un mandato di cinque anni, costituiscono il legame tra i cittadini e le differenti istituzioni. In qualità di membri del Parlamento, essi conferiscono legittimità democratica all’intero processo di integrazione. I deputati europei non svolgono soltanto un ruolo centrale nel processo legislativo, essendo in particolare autorizzati a proporre emendamenti a progetti di testi normativi sottoposti al loro voto, ma possono altresì proporre risoluzioni in tutti i settori di loro competenza. Essi influenzano inoltre le attività del Consiglio e della Commissione europea, potendo incitare tali istituzioni ad agire. Partecipano così all’assunzione di decisioni nell’ambito delle grandi questioni contemporanee come il cambiamento climatico, le migrazioni, i diritti dell’uomo nel mondo, gli accordi con Stati terzi o organizzazioni internazionali e la regolamentazione dei mercati finanziari. Inoltre, i deputati europei esercitano un importante potere di controllo nella misura in cui votano il bilancio dell’Unione, approvano la composizione della Commissione, possono costituire commissioni di indagine e anche censurare membri della Commissione, che sono allora costretti a dimettersi. |
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37. |
Al fine di garantire l’esercizio del loro mandato in piena indipendenza e senza ingerenze, ai deputati europei è conferito uno statuto speciale. Come dichiarato dalla Corte nella sentenza pronunciata nelle cause riunite C‑200/07 e C‑201/07, Marra ( 7 ), l’immunità parlamentare dei deputati europei, quale prevista agli articoli 8 e 9 del protocollo, ricomprende le due forme di tutela generalmente riconosciute ai parlamentari nazionali degli Stati membri, vale a dire l’immunità per le opinioni e i voti espressi nell’esercizio delle funzioni parlamentari e l’inviolabilità parlamentare, che comporta, in via di principio, una tutela contro i procedimenti giudiziari ( 8 ). Si deve rilevare che, lungi dal mirare a procurare loro un beneficio personale, l’immunità conferitagli dal protocollo ha lo scopo di tutelare il Parlamento, nell’esercizio delle sue attività, contro gli ostacoli o i rischi per il suo buon funzionamento, come recentemente ricordato dalla Corte nella causa che ha dato luogo alla sentenza Junqueras Vies ( 9 ). |
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38. |
È dunque coerente autorizzare il Parlamento a stabilire esso stesso se un procedimento giudiziario avviato contro uno dei suoi membri sia volto ad arrecare pregiudizio al suo funzionamento. Infatti, come risulta dall’articolo 9, terzo comma, del protocollo, tale statuto speciale non può pregiudicare il diritto del Parlamento di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri. È appunto sulla base di tale disposizione che il Parlamento ha revocato l’immunità della ricorrente a seguito di una domanda delle autorità francesi. Nell’ambito della controversia dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha addebitato al Parlamento, a parte la violazione di una serie di garanzie processuali, di aver fatto un’applicazione non conforme delle disposizioni del protocollo per non aver rispettato la portata dell’immunità parlamentare di cui beneficia. Invece, nella presente causa, la ricorrente contesta un «errore manifesto di valutazione» al Tribunale, che occorre definire da un punto di vista processuale per poter trattare l’impugnazione in maniera adeguata. |
2. Aspetti processuali da prendere in considerazione nell’ambito della presente impugnazione
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39. |
A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce due motivi, raggruppati in un’unica sezione intitolata «Violazione da parte del Tribunale del diritto dell’Unione – errore di diritto e errore di qualificazione della natura giuridica dei fatti – errore manifesto di valutazione». La ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in un «errore manifesto di valutazione» in sede di analisi tanto del secondo quanto del terzo motivo del ricorso di annullamento proposto contro la decisione controversa ai sensi dell’articolo 263 TFUE. A suo avviso, ciascuno dei due errori di valutazione dedotti avrebbe «conseguenze sulla qualificazione giuridica che il Tribunale attribuisce alle affermazioni perseguite e al loro contesto, e sul mancato beneficio delle disposizioni degli articoli 8 e 9 del protocollo [in suo favore]». |
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40. |
Prima di analizzare i due motivi, tengo a segnalare che la ricorrente si serve di una terminologia poco precisa per descrivere i presunti errori commessi dal Tribunale. Inoltre, come si vedrà qui di seguito, non si stabilisce chiaramente in che misura i presunti errori di valutazione denunciati dalla ricorrente sarebbero idonei a porre in discussione la validità giuridica di alcune conclusioni tratte dal Tribunale nella sentenza impugnata. Ciò premesso, mi sembra necessario richiamare i principi che caratterizzano il procedimento di impugnazione e che serviranno da punti di riferimento al momento dell’analisi che dovrà essere effettuata. |
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41. |
Conformemente agli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto e dev’essere fondata su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi del ricorrente nonché alla violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale. Salvo snaturamento, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce una questione di diritto sottoposta al controllo della Corte nel contesto dell’impugnazione ( 10 ). Ciò premesso, vi è snaturamento se, senza far ricorso a nuovi elementi, la valutazione degli elementi esistenti appare manifestamente errata o manifestamente contraria alla loro formulazione ( 11 ). Invece, la Corte è competente ad effettuare il controllo sulla loro qualificazione giuridica e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto ( 12 ). I motivi dedotti dalla ricorrente devono essere esaminati in prosieguo sulla base di tali principi. |
B. Sul primo motivo di impugnazione
1. Argomenti delle parti
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42. |
Per quanto attiene, anzitutto, al presunto errore di valutazione commesso in sede di analisi del secondo motivo di ricorso, la ricorrente contesta al Tribunale di aver constatato, in primo luogo, che l’evento commentato con il tweet controverso, a causa della sua localizzazione geografica in Francia, non rientra tra gli argomenti di interesse di un deputato europeo, in secondo luogo, che un’opinione costituisce necessariamente una presa di posizione generale e non può fare riferimento a un evento preciso e, in terzo luogo, che «il fatto, per un parlamentare, di porre l’accento su un comportamento contrario alla legge francese non è un argomento di attualità corrente». |
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43. |
La ricorrente afferma riguardo alla prima presunta constatazione errata del Tribunale che ciascun deputato è un eletto del suo paese, che rappresenta i propri elettori e deve mantenere durante il proprio mandato il necessario collegamento con essi, «menzionando in particolare fatti che li interessano o li riguardano». |
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44. |
Riguardo alla seconda presunta constatazione errata del Tribunale, la ricorrente asserisce, in primo luogo, che è contraria alla comunicazione n. 11/2003 e in particolare al suo principio n. 2, in secondo luogo che, in forza della legge del 29 luglio 1881, il tweet controverso è considerato un’opinione e, in terzo luogo, che, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza dell’8 ottobre 2009, Brunet‑Lecomte e Tanant c. Francia ( 13 ), «un’affermazione ingiuriosa, diffamatoria o di altro tipo può diventare un elemento del dibattito politico ed essere tutelata ai sensi del diritto fondamentale costituito dalla libertà di espressione, qualora sussista un interesse generale a discuterne». |
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45. |
La ricorrente contesta la terza constatazione asseritamente errata del Tribunale affermando, da un lato, che il fatto di indossare un velo integrale nello spazio pubblico, quale manifestazione esteriore di appartenenza all’islam, è un «argomento di interesse generale che riguarda la vita pubblica come il diritto delle donne» e, d’altro lato, che il Tribunale avrebbe dovuto applicare la giurisprudenza sancita nella sentenza Patriciello, nella parte in cui, per rifiutare la revoca dell’immunità parlamentare di un deputato, menzionerebbe l’«interesse generale del suo elettorato nel quadro della sua attività politica». |
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46. |
Il Parlamento sostiene che le tre censure summenzionate si basano su un’interpretazione errata della sentenza impugnata. Esso rileva, in primo luogo, con riferimento al punto 53 della sentenza impugnata, che il Tribunale non afferma che l’evento commentato, a causa della sua localizzazione geografica in Francia, non rientri tra gli argomenti di interesse di un deputato europeo, ma piuttosto che il tweet controverso si riferiva ad un evento preciso non assimilabile ad una presa di posizione più generale su argomenti di attualità corrente o trattati dal Parlamento. |
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47. |
In secondo luogo, secondo il Parlamento, il Tribunale non ha stabilito che un’opinione debba costituire una presa di posizione generale che non può riferirsi a un evento preciso, ma piuttosto che l’opinione concreta di cui trattasi non aveva un nesso diretto, che si imponeva con evidenza, con le funzioni parlamentari della ricorrente. |
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48. |
In terzo luogo, secondo il Parlamento, il Tribunale non ha deciso che il fatto che un deputato ponga l’accento su un comportamento contrario alla legge nazionale non costituisce una questione di attualità corrente, ma unicamente che il tweet controverso non era assimilabile a una presa di posizione più generale su argomenti di attualità corrente. |
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49. |
Inoltre, per quanto concerne il riferimento alla sentenza Patriciello, il Parlamento sottolinea che la citazione di cui trattasi proviene dal punto 12 di detta sentenza, il quale fa parte della presentazione dei fatti nella causa sottoposta alla Corte e non del ragionamento di quest’ultima. |
2. Valutazione
a) Assenza di un nesso diretto che si impone con evidenza tra l’attività controversa e le funzioni normalmente esercitate da un deputato europeo
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50. |
Mi preme sottolineare subito che dall’articolo 8 del protocollo risulta chiaramente che i membri del Parlamento «non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni» ( 14 ). Un’analisi testuale di tale disposizione permette di dedurre che un deputato europeo può perfettamente avvalersi della propria immunità parlamentare allorché sussiste un nesso sufficientemente stretto tra le opinioni o i voti espressi da quest’ultimo e le funzioni normalmente esercitate. È parimenti possibile pervenire a una simile deduzione se si analizza la citata disposizione prendendo in considerazione il suo obiettivo, già richiamato nelle mie osservazioni preliminari ( 15 ), consistente nel preservare il buon funzionamento del Parlamento da qualsiasi ingerenza. |
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51. |
Tale interpretazione è confermata dalla sentenza Patriciello, nella quale la Corte ha interpretato la disposizione in parola nel senso che esige che «il nesso tra l’opinione espressa e le funzioni parlamentari deve essere diretto e deve imporsi con evidenza» ( 16 ). Si rileverà nell’attuale contesto che la Corte ha sostenuto un’interpretazione piuttosto restrittiva della nozione di «immunità» ( 17 ), per ragioni che mi sembrano pertinenti. Essa ha spiegato che l’immunità prevista dall’articolo 8 del protocollo «è idonea a precludere definitivamente alle autorità giudiziarie e ai giudici nazionali l’esercizio delle loro rispettive competenze in materia di azione penale e di punizione degli illeciti penali al fine di garantire il rispetto dell’ordine pubblico nel loro territorio, ed è dunque idonea, in modo correlato, a privare totalmente i soggetti lesi da tali dichiarazioni dell’accesso alla giustizia, compresa un’eventuale azione per ottenere dinanzi ai giudici civili il risarcimento del danno subìto» ( 18 ). Ne discende la necessità di valutare caso per caso se siano soddisfatti i presupposti che permettono a un deputato europeo di avvalersi validamente dell’immunità ( 19 ). |
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52. |
Ciò premesso, constato tra le circostanze della presente controversia e quelle della causa Patriciello alcuni parallelismi che mi sembra importante rilevare nell’attuale analisi per meglio comprendere il ragionamento del Tribunale. In entrambe le cause, i deputati interessati si pronunciano – direttamente oppure con l’intermediazione di un terzo – su fatti che si presume abbiano avuto luogo al di fuori del Parlamento e che non hanno alcun legame evidente con le funzioni di un deputato europeo. |
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53. |
Nella causa Patriciello, infatti, il deputato interessato aveva fatto affermazioni sul presunto comportamento illecito di un agente di polizia nel suo Stato membro di origine, circostanze che secondo la Corte erano «relativamente lontan[e] dalle funzioni di un membro del Parlamento europeo e, di conseguenza, difficilmente [potevano] presentare un nesso diretto con un interesse generale coinvolgente i cittadini». Trattandosi allora di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte ha ritenuto, fatte salve le valutazioni che spettava al giudice del rinvio effettuare, che «anche se un nesso siffatto potesse essere dimostrato, esso non potrebbe imporsi con evidenza» ( 20 ). |
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54. |
Nella presente causa, le autorità giudiziarie francesi contestano alla ricorrente di aver pubblicato sul proprio account Twitter una fotografia che si suppone fosse collegata a un evento ritenuto aver avuto luogo nell’edificio di un’autorità pubblica situato in una località dello Stato membro di origine della ricorrente. Più concretamente, dal punto 52 della sentenza impugnata risulta che il tweet controverso mirava a «deplorare il mancato rispetto di una legge francese (...) che vieta di nascondere il viso nello spazio pubblico, da parte di un gruppo di donne che portavano un abbigliamento il quale nascondeva totalmente il loro viso ad eccezione degli occhi e che si suppone si trovassero davanti alla CAF di Rosny‑sous‑Bois». Mi sembra che la relazione fra tale attività e le funzioni tipiche di un deputato europeo, descritte nelle mie osservazioni preliminari ( 21 ), non si imponga con evidenza. In ogni caso, non più che nelle circostanze che hanno dato luogo alla sentenza Patriciello. Non si distingue alcun rapporto con gli obiettivi o le politiche dell’Unione che il Parlamento è ritenuto influenzare nel proprio ruolo di decisore. Le attività controverse non appaiono neppure idonee ad andare oltre il livello meramente locale. Di conseguenza, le circostanze delle due cause devono essere valutate allo stesso modo sul piano giuridico. |
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55. |
Condivido quindi la valutazione svolta dal Tribunale al punto 54 della sentenza impugnata per quanto concerne l’assenza di un nesso diretto ed evidente tra, da un lato, i fatti imputati alla ricorrente e ai suoi collaboratori e, dall’altro lato, le sue funzioni di deputato. Si deve dunque concludere che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel confermare che le presunte attività non riguardavano opinioni o voti espressi dalla ricorrente nell’esercizio delle sue funzioni di deputata al Parlamento ai sensi dell’articolo 8 del protocollo. |
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56. |
Prima di terminare riguardo a questo punto, vorrei fornire alcuni chiarimenti in ordine al punto 12 della sentenza Patriciello, al quale la ricorrente sembra accordare particolare importanza ai fini dell’interpretazione del protocollo. Nelle proprie osservazioni la ricorrente afferma che il passaggio considerato contiene «principi» di diritto che il Tribunale avrebbe dovuto applicare nei suoi confronti. Orbene, va constatato che il passaggio in esame non fa parte della motivazione della sentenza, ma della sintesi del contesto di fatto. Pertanto, non è possibile dedurne alcun principio di diritto idoneo a vincolare il Tribunale. Inoltre, considerato che sono menzionate le ragioni per le quali all’epoca il Parlamento aveva deciso di difendere l’immunità del deputato europeo interessato, ossia il fatto che quest’ultimo sarebbe intervenuto «nell’interesse generale dei propri elettori, nel contesto delle sue attività politiche», è sufficiente richiamare l’attenzione sul fatto che la valutazione sottesa a tale decisione, fondata su una raccomandazione della commissione giuridica del Parlamento, non ha avuto alcun impatto sull’interpretazione dell’articolo 8 del protocollo fornita dalla Corte. Al contrario, dal dispositivo della sentenza Patriciello risulta chiaramente che un’attività come quella precedentemente descritta non è coperta dall’immunità conferita da tale disposizione. Ne consegue che la ricorrente non può far valere utilmente le constatazioni di mero fatto di cui al punto 12 della sentenza Patriciello. |
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57. |
Poiché uno dei criteri essenziali dell’articolo 8 del protocollo non è soddisfatto, non è necessario, in linea di principio, valutare se l’attività controversa costituisca l’espressione di una «opinione» ai sensi di tale disposizione. Infatti, nella sentenza Patriciello la Corte si è limitata a ricordare che tale nozione «deve essere intesa in senso ampio, includente cioè i discorsi o le dichiarazioni che, per il loro contenuto, corrispondono ad asserzioni costituenti valutazioni soggettive» ( 22 ) senza tuttavia fornire indicazioni aggiuntive al giudice del rinvio al fine di permettergli di verificare se le dichiarazioni del deputato interessato rientrassero in tale nozione. Pertanto, non si può escludere categoricamente che una qualsivoglia dichiarazione che si riferisca a un determinato argomento, al centro del dibattito pubblico a livello europeo, come i temi menzionati nelle mie osservazioni preliminari ( 23 ), e che esprima un convincimento personale del deputato, possa costituire una simile opinione. |
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58. |
Compete agli enti preposti applicare il protocollo e garantire la sua corretta applicazione, innanzitutto al Parlamento quando gli è sottoposta una domanda di revoca dell’immunità, esaminare tale questione caso per caso ( 24 ). Nel caso di specie, rilevo che, nella decisione controversa, il Parlamento si astiene dal qualificare esplicitamente l’attività in esame come espressione di una «opinione», il che potrebbe essere interpretato come la volontà di concedere alla ricorrente il beneficio del dubbio. Un simile approccio è concepibile tenuto conto del senso ampio di tale nozione ( 25 ). Del resto, osservo che tale questione non è stata neppure affrontata espressamente nel procedimento dinanzi al Tribunale. |
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59. |
In ogni caso, non mi sembra rilevante soffermarmi su tale questione nel contesto del presente procedimento di impugnazione, tenuto conto del fatto che le censure formulate dalla ricorrente riguardano esclusivamente la valutazione da parte del Tribunale del criterio relativo al «nesso diretto ed evidente» con le funzioni di un deputato europeo. Affrontare la questione se un fotomontaggio connesso a un evento, eventualmente mai verificatosi, costituisca l’espressione di una «opinione» ai sensi dell’articolo 8 del protocollo equivarrebbe a travalicare la portata del controllo giurisdizionale propria del procedimento di impugnazione. |
b) Esame delle censure formulate dalla ricorrente
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60. |
Le precedenti considerazioni costituiscono la base su cui occorre ora analizzare le censure formulate dalla ricorrente. Come spiegherò nella presente analisi, dette censure denotano un’interpretazione scorretta della sentenza impugnata, che ingenera dubbi riguardo alla fondatezza ( 26 ) del primo motivo. |
1) Sulla prima censura
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61. |
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale, al punto 53 della sentenza impugnata, non ha affermato che il presunto evento commentato nel tweet controverso, a causa della sua localizzazione geografica in Francia, non rientrasse tra gli argomenti di interesse di un deputato europeo. Al contrario, il Tribunale non ha escluso categoricamente che eventi connessi a problematiche relative all’islamismo e alla lesione dei diritti delle donne – le quali interessano vari paesi nel mondo, inclusa la Francia – possano costituire effettivamente questioni di interesse generale. |
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62. |
Si deve precisare che il Tribunale ha spiegato concretamente, in detto punto 53, che «la fotografia e il tweet controverso appaiono come la volontà di porre l’accento su un comportamento contrario alla legge francese anziché come l’espressione della preoccupazione di difendere i diritti delle donne». Il Tribunale ne ha tratto la conclusione che «il fatto che la ricorrente sia membro supplente della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere del Parlamento non può consentire di ricollegare il tweet controverso alle funzioni da lei esercitate in qualità di deputato». Tale valutazione dei fatti rientranti nella competenza esclusiva del Tribunale non può essere messa in discussione nel contesto del procedimento di impugnazione, tanto più che la ricorrente non ha prodotto alcuna prova che indichi un eventuale errore di diritto. |
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63. |
Ne consegue che occorre respingere la censura in esame per il motivo che muove da un’errata interpretazione della sentenza impugnata. |
2) Sulla seconda censura
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64. |
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale non ha neppure affermato, in via di principio, che un’opinione sia necessariamente una presa di posizione generale e non possa fare riferimento a un evento preciso. Infatti, dal punto 46 della sentenza impugnata risulta che, al fine di valutare se il tweet controverso costituisse un’opinione espressa dalla ricorrente nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari, il Tribunale non ha limitato tale nozione a prese di posizione generali, che escludono qualsiasi riferimento ad un evento preciso. Al contrario, il Tribunale si è basato sulla nozione di «opinione» elaborata dalla Corte e menzionata supra ( 27 ), secondo la quale essa dev’essere intesa in senso ampio, non escludendo quindi nessuna delle due ipotesi. |
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65. |
Ciò premesso, sebbene un’opinione possa certamente riferirsi a un evento preciso, nella presente causa è pacifico che il tweet controverso riguarda un evento preciso ritenuto essersi svolto in una località francese, non potendo essere assimilato a una presa di posizione più generale su argomenti di attualità corrente o abitualmente trattati dal Parlamento durante le discussioni o i lavori in seno alle differenti commissioni ( 28 ), come quelli che ho menzionato nelle mie osservazioni preliminari ( 29 ). Si deve ricordare che, come ho precedentemente dimostrato, l’argomento non ha un nesso diretto che si impone con evidenza con le funzioni parlamentari della ricorrente come richiesto dall’articolo 8 del protocollo. |
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66. |
Considerato che la censura in esame si fonda su un’errata interpretazione della sentenza impugnata, propongo di respingerla. |
3) Sulla terza censura
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67. |
La legge del 29 luglio 1881 fatta valere dalla ricorrente, che considererebbe il tweet controverso come una «opinione», mi sembra inconferente nel presente contesto, tanto più che la portata dell’immunità prevista all’articolo 8 del protocollo dev’essere stabilita unicamente sulla base del diritto dell’Unione. Infatti, come dichiarato dalla Corte nella sua giurisprudenza, contrariamente all’inviolabilità parlamentare prevista dall’articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo, la quale dipende dal diritto nazionale, la portata dell’immunità prevista dall’articolo 8 del medesimo protocollo deve essere determinata, in mancanza di un rinvio ai diritti nazionali, soltanto sulla scorta del diritto dell’Unione ( 30 ). |
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68. |
Di conseguenza, propongo di respingere anche tale censura, in quanto muove dal mancato riconoscimento dell’autonomia del diritto dell’Unione. |
c) Conclusione parziale
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69. |
Alla luce delle precedenti considerazioni, il primo motivo di impugnazione dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato. |
C. Sul secondo motivo di impugnazione
1. Argomenti delle parti
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70. |
Per quanto attiene al presunto errore manifesto di valutazione commesso dal Tribunale in sede di analisi del terzo motivo di ricorso, la ricorrente formula tre censure. |
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71. |
La prima verte sulla circostanza che il Tribunale avrebbe constatato «che non spetta al Parlamento sapere se i fatti contestati al deputato interessato siano dimostrati», mentre il Parlamento avrebbe esaminato tali fatti, «riconoscendo nella propria decisione che [la ricorrente] non è l’autrice del tweet». |
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72. |
Con la seconda censura, la ricorrente addebita al Tribunale di non aver tratto le giuste conseguenze giuridiche da taluni atti di causa, in particolare dall’articolo 42 della legge del 29 luglio 1881, il quale, stabilendo una «responsabilità a cascata», permetterebbe alle autorità nazionali competenti di perseguire l’assistente della ricorrente, autore del tweet, separatamente da quest’ultima. |
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73. |
Infine, con la terza censura, la ricorrente contesta al Tribunale di aver tratto dall’ordinanza di rinvio dinanzi al tribunal correctionnel (tribunale penale) di cui è stata oggetto la «conseguenza giuridica opposta rispetto a quella che [tale ordinanza] richiede», in quanto la ricorrente non è stata l’autrice del tweet controverso e l’ha rimosso non appena ne ha avuto conoscenza, il che proverebbe che non ha avuto alcuna intenzione di commettere un reato. Peraltro, il fatto che la ricorrente sia stata la sola ad essere rinviata dinanzi ad un tribunal correctionnel (tribunale penale), mentre l’autore del tweet controverso ha beneficiato di una prescrizione dell’azione, manifesterebbe «l’accanimento di un magistrato» nei suoi confronti e rivelerebbe una «intenzione di nuocerle sul piano politico, comportamento caratteristico del fumus persecutionis». |
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74. |
Il Parlamento considera che il secondo motivo è irricevibile. Anzitutto, la ricorrente avrebbe omesso di precisare da che punto di vista l’interpretazione dell’articolo 9 del protocollo, adottata dal Tribunale, secondo la quale non compete al Parlamento stabilire se i fatti contestati al deputato interessato siano dimostrati, sia errata e, pertanto, in cosa consista l’errore commesso dal Tribunale. La ricorrente non indicherebbe neppure, con sufficiente precisione, gli argomenti giuridici a sostegno della sua critica o il fondamento giuridico sulla cui base il Tribunale avrebbe dovuto pervenire a una conclusione differente. Lo stesso varrebbe per la critica avente ad oggetto il punto 100 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha constatato che non può essere contestato al Parlamento di non aver tratto le debite conseguenze dal fatto che la ricorrente non era l’autrice del tweet controverso e che l’aveva cancellato appena ne aveva avuto conoscenza. |
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75. |
Il Parlamento afferma poi di non pervenire a discernere le conseguenze giuridiche che, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto trarre dall’articolo 42 della legge del 29 luglio 1881, in assenza di argomenti giuridici a sostegno della sua critica e dell’indicazione del fondamento giuridico sulla base del quale il Tribunale avrebbe dovuto giungere ad una diversa conclusione. |
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76. |
Infine, il Parlamento afferma che la ricorrente non può criticare la valutazione, svolta dal Tribunale, dell’ordinanza che l’ha rinviata dinanzi al tribunal correctionnel (tribunale penale), nella misura in cui si tratterebbe di un elemento di prova. Orbene, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituirebbe una questione di diritto sottoposta, in quanto tale, al controllo della Corte nel contesto di un’impugnazione, salvo in caso di snaturamento di tali fatti ed elementi di prova, che non sarebbe stato dedotto dalla ricorrente e non risulterebbe in modo evidente dagli atti di causa. |
2. Valutazione
a) Sulla prima censura
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77. |
Per quanto concerne la prima censura del secondo motivo, si deve anzitutto ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, dagli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte deriva che l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, a pena di irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di cui trattasi ( 31 ). Non soddisfa detto requisito, e deve conseguentemente essere respinta come manifestamente irricevibile, una censura che si limiti a commentare un punto della sentenza impugnata senza presentare un argomento giuridico coerente volto specificamente ad individuare l’errore di diritto da cui tale punto sarebbe viziato ( 32 ). |
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78. |
Ciò premesso, rilevo che la ricorrente non spiega in cosa consisterebbe esattamente l’errore di diritto commesso dal Tribunale. La ricorrente non indica neppure in maniera sufficientemente dettagliata gli argomenti giuridici che sostengono la sua critica e non precisa il fondamento giuridico sulla base del quale il Tribunale avrebbe dovuto giungere ad una diversa conclusione. Sarebbe pertanto lecito ritenere che tale censura non soddisfi le condizioni di ricevibilità summenzionate. |
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79. |
Per prudenza, occorre, tuttavia, esaminare i passaggi della sentenza impugnata presi in considerazione dalla ricorrente al fine di verificare se sussistano vizi manifesti di motivazione, in particolare nella valutazione giuridica dei fatti, che possono costituire un errore di diritto. |
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80. |
In via preliminare, si rileverà che l’analisi dei punti da 60 a 62 della sentenza impugnata, ai quali la ricorrente fa apparentemente riferimento, non permette di concludere che il Tribunale sia incorso in un errore in sede di valutazione dei fatti. Al contrario, il Tribunale si limita a ricordare, correttamente, che la questione dell’imputabilità al deputato dei fatti contestatigli rientra nella competenza delle autorità dello Stato membro, autore della domanda di revoca dell’immunità. |
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81. |
Si deve inoltre precisare che il Tribunale non contesta al Parlamento di non aver rispettato la competenza di tali autorità. In effetti, nella decisione controversa, il Parlamento si astiene dallo svolgimento di una valutazione giuridica definitiva dei fatti alla luce del diritto penale francese, limitandosi a riprodurre le accuse penali delle autorità giudiziarie francesi nei confronti della ricorrente. Inoltre, atteso che il Parlamento dichiara che l’immagine divulgata su Twitter era in realtà un fotomontaggio pubblicato dal suo assistente, successivamente rimosso, esso si limita a riassumere i fatti che hanno determinato la domanda di revoca dell’immunità. Il Parlamento non si pronuncia sulla responsabilità della ricorrente per l’eventuale uso del suo account Twitter da parte del suo assistente. Ne consegue che, contrariamente a quanto sembra suggerire la ricorrente, i passaggi della decisione controversa costituiscono soltanto una presa di conoscenza dei fatti da parte del Parlamento. Del resto, nella sentenza impugnata nulla lascia supporre che il Tribunale abbia frainteso il senso e il valore giuridico delle osservazioni del Parlamento. |
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82. |
Poiché il Tribunale non è incorso in alcun errore di valutazione che possa costituire uno snaturamento dei fatti, propongo dunque di respingere la censura in esame. |
b) Sulla seconda censura
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83. |
Per quanto attiene alla seconda censura, condivido la critica del Parlamento riguardo alla mancanza di chiarezza dell’argomento addotto dalla ricorrente, secondo il quale il Tribunale avrebbe dovuto «trarre le conseguenze giuridiche dell’articolo 42 della legge del 29 luglio 1881». Tenuto conto dell’insufficienza dell’argomento, mi sembra che tale censura non soddisfi neppure le condizioni di ricevibilità di un’impugnazione, come sancite dalla giurisprudenza e menzionate supra ( 33 ). |
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84. |
Per completezza, esaminerò nondimeno detta censura alla luce dei punti 100 e 101 della sentenza impugnata che, secondo la ricorrente, contengono un errore di valutazione da parte del Tribunale, sebbene essa si astenga dallo spiegare in cosa consista tale errore e quali siano le sue implicazioni giuridiche. |
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85. |
Mi preme osservare, in via preliminare, che l’articolo 42 della legge del 29 luglio 1881, citato dalla ricorrente, determina le categorie di persone responsabili di crimini e delitti commessi a mezzo stampa. Si deve dunque constatare che la disposizione francese in parola rientra nell’ambito del diritto penale nazionale. Sebbene non si individui con chiarezza cosa la ricorrente si sarebbe concretamente aspettata dal Tribunale, mi sembra che essa esiga, in sostanza, l’applicazione del diritto nazionale nel caso di specie. Se tale interpretazione della censura risulta corretta, la ricorrente parrebbe aver fondato la propria domanda sulla tesi che la citata disposizione nazionale possa conferirle un vantaggio, permettendole di sottrarsi ai procedimenti penali. Orbene, tale tesi non è avvalorata da prove o elementi di fatto. Inoltre, mi sembra dubbio che il summenzionato aspetto possa essere rilevante ai fini del presente procedimento. |
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86. |
In proposito, si deve sottolineare che, come ricordato dal Tribunale al punto 62 della sentenza impugnata, non spetta al Parlamento pronunciarsi sulla questione dell’imputabilità al deputato interessato dei fatti contestatigli, in quanto una simile competenza è attribuita alle autorità dello Stato membro, autore della domanda di revoca dell’immunità. Infatti, soltanto tali autorità sono autorizzate ad interpretare e applicare il diritto penale dello Stato membro interessato, agendo nell’esercizio della sovranità statale («ius puniendi») ( 34 ). Tali considerazioni valgono a fortiori per il Tribunale, la cui competenza giurisdizionale si limita all’esame del ricorso di annullamento proposto contro la decisione controversa. Ne discende che, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, il Tribunale non era autorizzato ad applicare l’articolo 42 della legge del 29 luglio 1881 nel caso di specie. |
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87. |
Di conseguenza, in assenza di un errore di diritto, anche tale censura dev’essere respinta. |
c) Sulla terza censura
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88. |
Per quanto concerne la terza censura, condivido la posizione del Parlamento, secondo la quale la mera affermazione di un presunto errore manifesto commesso dal Tribunale in sede di valutazione di un elemento di prova – ossia l’ordinanza del 26 aprile 2018, con la quale il vicepresidente del tribunal de grande instance de Bobigny (tribunale di primo grado di Bobigny) incaricato dell’istruzione ha rinviato la ricorrente dinanzi al tribunal correctionnel (tribunale penale) – non soddisfa i summenzionati criteri di precisione di un motivo di impugnazione. Non si vede in particolare quale sia l’errore commesso né quali siano le «conseguenze giuridiche» che il Tribunale avrebbe dovuto trarre dalla valutazione di tale elemento di prova. |
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89. |
Per completezza, verificherò nondimeno se il Tribunale sia incorso in un errore di diritto al punto 101 della sentenza impugnata, oggetto delle osservazioni della ricorrente. |
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90. |
Come ho spiegato nelle mie osservazioni preliminari, la competenza della Corte nel contesto di un procedimento di impugnazione è limitata alle questioni di diritto, il che implica, per il controllo giurisdizionale di una valutazione dei fatti e delle prove, tra l’altro, che essa deve verificare se il Tribunale abbia applicato i giusti criteri, se li abbia correttamente qualificati da un punto di vista giuridico e se ne abbia tratto conclusioni giuridicamente fondate ( 35 ). |
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91. |
Mi sembra che la ricorrente si basi sulle informazioni contenute nella summenzionata ordinanza del 26 aprile 2018 quale elemento di prova al fine di avvalorare la tesi secondo la quale non avrebbe dovuto essere oggetto di un procedimento giudiziario, in quanto il tweet controverso era stato pubblicato dal suo assistente. Infatti, nelle proprie memorie la ricorrente lamenta di essere «la sola rinviata dinanzi al tribunal correctionnel [tribunale penale], in quanto a favore del suo assistente era maturata la prescrizione dell’azione». Supponendo che tale interpretazione della posizione della ricorrente sia corretta, quest’ultima sembra contestare al Tribunale di non averne tratto le «conseguenze giuridiche», ossia di non aver annullato la decisione controversa per il motivo che quest’ultima si fondava su una premessa asseritamente scorretta, vale a dire la responsabilità penale della ricorrente. |
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92. |
Occorre rispondere all’argomento in esame dichiarando che, come ho già spiegato, il Tribunale non è competente a pronunciarsi sulla questione dell’imputabilità al deputato interessato dei fatti contestatigli, dato che tale questione rientra esclusivamente nell’ambito di applicazione del diritto nazionale ( 36 ). Di conseguenza, indipendentemente dall’esito dei procedimenti penali in corso, i quali hanno appunto lo scopo di chiarire tale questione, potendo sfociare nella condanna o nel proscioglimento della ricorrente, il Tribunale non avrebbe potuto sostituirsi alle autorità giudiziarie nazionali, annullando la decisione controversa in ragione di un’eventuale assenza di responsabilità penale. Il Tribunale si è dunque correttamente astenuto dal pronunciarsi sulla responsabilità penale della ricorrente, limitandosi unicamente a prendere in esame l’ordinanza di cui trattasi, da cui risulta che il magistrato istruttore dispone di sufficienti elementi per giustificare il rinvio della ricorrente dinanzi al tribunal correctionnel (tribunale penale). |
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93. |
L’argomento della ricorrente, nella misura in cui è manifestamente fondato su una violazione della ripartizione delle competenze tra le autorità giudiziarie nazionali e il giudice dell’Unione, dev’essere respinto. |
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94. |
La ricorrente sembra inoltre criticare la motivazione che il Tribunale dedica, al punto 101 della sentenza, alla presunta assenza di fumus persecutionis. A suo avviso, l’ordinanza in parola «manifesta l’accanimento di un magistrato nei confronti di un eletto che si vuole a ogni costo trascinare dinanzi ad un tribunal correctionnel [tribunale penale]» con «l’intento di nuocergli sul piano politico». Si può dedurne che la ricorrente contesta al Tribunale di non aver valutato correttamente le circostanze del caso di specie e di non aver, conseguentemente, annullato la decisione controversa. |
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95. |
In proposito, rilevo subito che dalla decisione controversa risulta chiaramente che il Parlamento, sulla base di una valutazione dei fatti, aveva concluso per l’assenza di un sospetto fumus persecutionis. Infatti, la relazione sulla domanda di revoca dell’immunità predisposta dalla commissione giuridica del Parlamento afferma esplicitamente che «non sussiste una presunzione sufficientemente seria che l’indagine giudiziaria promossa a seguito della denuncia per diffamazione a danno di un’amministrazione pubblica, depositata dalla CAF, sia stata avviata con l’intento di nuocere all’attività parlamentare della ricorrente». Pertanto, il Tribunale non ha avuto alcuna ragione obiettiva per porre in discussione la veridicità o la validità di tale valutazione. Al contrario, il Tribunale ha piuttosto visto detta valutazione confermata dalle informazioni contenute nell’ordinanza del 26 aprile 2018 indicanti l’esistenza di elementi sufficienti a giustificare il rinvio della ricorrente dinanzi al tribunal correctionnel (tribunale penale). La ricorrente ha dunque ravvisato erroneamente un errore di diritto commesso dal Tribunale nel rifiuto di riconoscere un rischio di persecuzione motivato dal solo scopo di nuocerle. |
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96. |
Ad abundantiam, va sottolineato che, ai punti da 83 a 101 della sentenza impugnata, il Tribunale ha proceduto a un’analisi meticolosa degli argomenti addotti dalla ricorrente a sostegno dell’esistenza di un fumus persecutionis, al termine della quale li ha respinti in toto. Tenuto conto che la valutazione dei fatti rientra nella competenza esclusiva del Tribunale e che la ricorrente non ha presentato alcun argomento coerente e sufficientemente fondato, idoneo a porre in discussione la conformità del ragionamento del Tribunale ai principi processuali che disciplinano la valutazione dei fatti e degli elementi di prova nel contesto di un ricorso di annullamento, occorre confermare le conclusioni del Tribunale riguardo all’assenza di indizi di un fumus persecutionis nel caso di specie. |
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97. |
Ne consegue che, in assenza di un errore di valutazione dell’ordinanza del 26 aprile 2018 quale elemento di prova, l’argomento addotto dalla ricorrente dev’essere considerato infondato. |
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98. |
Da tutto quanto precede risulta che la censura in esame dev’essere respinta. |
d) Conclusione parziale
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99. |
In esito a tale analisi, considero che il secondo motivo di impugnazione non può trovare accoglimento. Propongo di respingerlo in quanto manifestamente irricevibile o, in ogni caso, in quanto manifestamente infondato. |
VII. Conclusione
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100. |
Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di:
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( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU 2016, C 202, pag. 266.
( 3 ) Sentenza del 6 settembre 2011, Patriciello (C‑163/10, EU:C:2011:543; in prosieguo: la «sentenza Patriciello»).
( 4 ) Sentenza del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento (T‑346/11 e T‑347/11, EU:T:2013:23, punto 107).
( 5 ) Punti 88 e 99 della sentenza impugnata.
( 6 ) Punto 96 della sentenza impugnata.
( 7 ) Sentenza del 21 ottobre 2008, Marra (C‑200/07 e C‑201/07, EU:C:2008:579).
( 8 ) Sentenza del 21 ottobre 2008, Marra (C‑200/07 e C‑201/07, EU:C:2008:579, punto 24).
( 9 ) Sentenza del 19 dicembre 2019 (C‑502/19, EU:C:2019:1115, punti da 82 a 84).
( 10 ) Ordinanze del 16 settembre 2010, Dominio de la Vega/UAMI (C‑459/09 P, non pubblicata, EU:C:2010:533, punto 44), e del 21 marzo 2019, Gollnisch/Parlamento (C‑330/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:240, punto 109).
( 11 ) Ordinanza del 21 marzo 2019, Gollnisch/Parlamento (C‑330/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:240, punto 110).
( 12 ) Conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Belgio/Deutsche Post e DHL International (C‑148/09 P, EU:C:2010:726, paragrafo 76).
( 13 ) Corte EDU, 8 ottobre 2009 (CE:ECHR:2009:1008JUD001266206).
( 14 ) Il corsivo è mio.
( 15 ) V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni.
( 16 ) Sentenza Patriciello, punto 35. Il corsivo è mio.
( 17 ) V., in tal senso, Mehta, R.S., «Sir Thomas’ blushes: protecting parliamentary immunity in modern parliamentary democracies», European Human Rights Law Review, 2012, n. 3, pag. 309. L’autore dichiara che non è facile definire in maniera precisa le funzioni di un deputato in quanto il suo ruolo si evolve nel corso del tempo e si adegua alle diverse circostanze concrete. Secondo l’autore, la renitenza ad accettare che un deputato si pronunci su aspetti locali è comprensibile, considerato che l’Unione è in definitiva una «creatura dalle competenze limitate». Da un altro lato, accettare unicamente attività collegate ai temi sovranazionali costituirebbe un approccio troppo restrittivo, in particolare qualora aspetti locali e regionali risultino rilevanti per le politiche dell’Unione, ad esempio nel settore degli aiuti all’agricoltura, dello sviluppo regionale e delle norme del diritto della migrazione.
( 18 ) Sentenza Patriciello, punto 34.
( 19 ) Sentenza Patriciello, punti 37 e 38.
( 20 ) Sentenza Patriciello, punto 36. Il corsivo è mio.
( 21 ) V. paragrafo 36 delle presenti conclusioni.
( 22 ) Sentenza Patriciello, punto 32.
( 23 ) V. paragrafo 36 delle presenti conclusioni.
( 24 ) Come dichiarato dalla Corte nella sentenza del 21 ottobre 2008, Marra (C‑200/07 e C‑201/07, EU:C:2008:579, punti da 32 a 42), la valutazione dei presupposti di attuazione dell’immunità di un deputato europeo rientra nella competenza esclusiva dei giudici nazionali. Qualora, in sede di applicazione dell’articolo 8 del protocollo, detti giudici nutrano dubbi sull’interpretazione da darne, gli stessi possono adire la Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE in merito all’interpretazione di detto articolo del protocollo, fermo restando che, in un caso del genere, i giudici di ultima istanza sono tenuti a rivolgersi alla Corte. Tuttavia, la Corte ha sottolineato che il Parlamento e le autorità giudiziarie nazionali hanno un dovere di leale cooperazione al fine di evitare qualunque conflitto nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni del protocollo, il che in pratica significa che qualora nei confronti di un deputato europeo sia promossa un’azione dinanzi a un giudice nazionale e quest’ultimo sia informato del fatto che è stata avviata una procedura di difesa dei privilegi e delle immunità dello stesso deputato, detto giudice deve sospendere il procedimento giudiziario e chiedere al Parlamento che emetta al più presto un parere.
( 25 ) Come rilevato dall’avvocato generale Jääskinen nelle sue conclusioni nella causa Patriciello (C‑163/10, EU:C:2011:379, paragrafi da 80 a 87), nel campo del diritto è difficile, se non impossibile, stabilire dal punto di vista concettuale una distinzione chiara tra «giudizi di valore» e «dichiarazioni relative ai fatti». Egli solleva peraltro il fatto che la Corte europea dei diritti dell’uomo non applica una dicotomia pura fra queste due nozioni, vale a dire non distingue tra «mera opinione» e «affermazione relativa ai fatti», ma tra le «affermazioni fattuali pure» e le «espressioni miste», che contengono elementi sia fattuali che di opinione. L’avvocato generale sostiene l’opinione secondo cui un membro del Parlamento deve poter segnalare le preoccupazioni degli elettori e difenderne gli interessi. Per tale motivo egli deve disporre, sempre sotto la tutela dell’immunità sostanziale, della libertà di formulare dichiarazioni sui fatti non verificate o che possono rivelarsi errate. Nella maggior parte dei casi si tratterà di «espressioni miste» ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Un membro del Parlamento dovrebbe quindi farsi riconoscere il «beneficio del dubbio».
( 26 ) V. ordinanze del 13 settembre 2012, Total e Elf Aquitaine/Commissione (C‑495/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:571, punto 21), del 19 giugno 2019, Linak/EUIPO (C‑820/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:514, punti 15 e 18), nonché del 2 luglio 2019, Seven/Shenzhen Jiayz Photo Industrial (C‑31/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:554, punti 9 e 13).
( 27 ) V. paragrafo 57 delle presenti conclusioni.
( 28 ) V., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Patriciello (C‑163/10, EU:C:2011:379, paragrafo 97), in cui propone di collocare al centro dell’immunità le attività che costituiscono l’esercizio per eccellenza della funzione di un membro del Parlamento. Vi rientrerebbero, in particolare, le opinioni e i voti espressi nel foro parlamentare, nelle commissioni, nelle delegazioni, negli organi politici del Parlamento e nei gruppi politici. Egli propone di includervi le attività quali la partecipazione alle conferenze, alle missioni e agli incontri politici fuori del Parlamento, in qualità di membro del Parlamento.
( 29 ) V. paragrafo 36 delle presenti conclusioni.
( 30 ) Sentenze del 21 ottobre 2008, Marra (C‑200/07 e C‑201/07, EU:C:2008:579, punto 26), nonché Patriciello, punto 25.
( 31 ) Sentenze del 28 febbraio 2018, mobile.de/EUIPO (C‑418/16 P, EU:C:2018:128, punto 35); del 20 settembre 2016, Mallis e a./Commissione e BCE (da C‑105/15 P a C‑109/15 P, EU:C:2016:702, punti 33 e 34); del 24 marzo 2011, ISD Polska e a./Commissione (C‑369/09 P, EU:C:2011:175), nonché del 22 novembre 2007, Cofradía de pescadores San Pedro de Bermeo e a./Consiglio (C‑6/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:702, punto 34).
( 32 ) Ordinanza del 21 marzo 2012, Fidelio/UAMI (C‑87/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:154, punto 62).
( 33 ) V. paragrafo 77 delle presenti conclusioni.
( 34 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Ruiz‑Jarabo Colomer nella causa Van Straaten (C‑150/05, EU:C:2006:381, paragrafo 63) il quale sostiene che qualsiasi decisione giudiziaria, di condanna o di assoluzione, costituisce «espression[e] dello ius puniendi».
( 35 ) V., in tal senso, Wathelet, M., Contentieux européen, Larcier, 2a ed., Bruxelles, 2014, pag. 479.
( 36 ) V. paragrafo 86 delle presenti conclusioni.