6.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 357/2 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 2 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo no 24 de Madrid — Spagna) — Sindicato Único de Sanidad e Higiene (SUSH) de la Comunidad de Madrid, Sindicato de Sanidad de Madrid de la Confederación General del Trabajo (CGT) / Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
(Causa C-103/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 5, punto 1 - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico sanitario - Nozione di «ragioni obiettive» - Nozione di «norme equivalenti per la prevenzione degli abusi» - Sostituzione della qualità di personale statutario occasionale con la qualità di personale statutario ad interim - Necessità permanente di personale statutario temporaneo)
(2021/C 357/02)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado Contencioso-Administrativo no 24 de Madrid
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Sindicato Único de Sanidad e Higiene (SUSH) de la Comunidad de Madrid, Sindicato de Sanidad de Madrid de la Confederación General del Trabajo (CGT)
Convenuta: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
Dispositivo
1) |
La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che spetta al giudice nazionale valutare, conformemente al complesso normativo nazionale applicabile, se misure nazionali che prevedono il reinquadramento di una categoria di agente temporaneo, sostituendo la qualità di personale statutario occasionale con la qualità di personale statutario ad interim, e l’eventuale nomina in ruolo di tali agenti in esito a procedimenti di selezione destinati a coprire in via definitiva i posti occupati provvisoriamente da questi ultimi costituiscano misure adeguate per prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato o norme equivalenti, ai sensi di tale disposizione. Qualora così non fosse, spetta a tale giudice verificare se esistano, nella normativa nazionale applicabile, altre misure effettive per prevenire e sanzionare tali abusi. |
2) |
La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che riserva ai soli agenti aventi la qualità di personale statutario occasionale la facoltà di ottenere la sostituzione di tale qualità con quella di personale statutario ad interim, nell’ipotesi in cui tale sostituzione costituisca una misura adeguata per prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato o una norma equivalente, ai sensi di tale disposizione, qualora esistano altre misure efficaci nell’ordinamento giuridico nazionale per prevenire e sanzionare siffatti abusi nei confronti dei lavoratori a tempo determinato che non rientrano nella categoria del personale statutario occasionale, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. |