20.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 172/6


Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 12 febbraio 2019 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — procedimento penale a carico di RH

(Causa C-8/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva (UE) 2016/343 - Articolo 4 - Riferimenti in pubblico alla colpevolezza - Decisione di custodia cautelare - Mezzi di ricorso - Procedimento di controllo della legittimità di tale decisione - Rispetto della presunzione di innocenza - Articolo 267 TFUE - Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto di essere sentiti entro un termine ragionevole - Normativa nazionale che restringe la facoltà dei giudici nazionali di presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale o che li obbliga a pronunciarsi senza attendere la risposta a tale domanda - Sanzioni disciplinari in caso di inosservanza di tale normativa)

(2019/C 172/07)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Procedimento penale a carico di:

RH

Dispositivo

1)

L’articolo 267 TFUE e l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza, dalla quale consegua che il giudice nazionale è tenuto a pronunciarsi sulla legittimità di una decisione di custodia cautelare senza poter presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte o attendere la sua risposta.

2)

Gli articoli 4 e 6 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in combinato disposto con il considerando 16 della stessa, devono essere interpretati nel senso che i requisiti derivanti dalla presunzione di innocenza non ostano a che, qualora il giudice competente esamini i motivi plausibili che consentono di sospettare che l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato contestatogli, detto giudice proceda, al fine di pronunciarsi sulla legittimità di una decisione di custodia cautelare, a un bilanciamento degli elementi di prova a carico e a discarico presentatigli e motivi la propria decisione non soltanto dando conto degli elementi considerati, ma anche pronunciandosi sulle obiezioni del difensore dell’interessato, purché tale decisione non presenti la persona sottoposta a custodia cautelare come colpevole.


(1)  GU C 93 dell’11.3.2019.