10.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 11/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — UAB «Manpower Lit» / E.S., M.L., M.P., V.V., R.V.

(Causa C-948/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Lavoro tramite agenzia interinale - Direttiva 2008/104/CE - Articolo 1 - Ambito di applicazione - Nozioni di «impresa pubblica» e di «esercizio di un’attività economica» - Agenzie dell’Unione europea - Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) quale «impresa utilizzatrice», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva - Articolo 5, paragrafo 1 - Principio della parità di trattamento - Condizioni di base di lavoro e d’occupazione - Nozione di «medesimo lavoro» - Regolamento (CE) n. 1922/2006 - Articolo 335 TFUE - Principio dell’autonomia amministrativa delle istituzioni dell’Unione - Articolo 336 TFUE - Statuto dei funzionari dell’Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell’Unione)

(2022/C 11/06)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UAB «Manpower Lit»

Convenuti: E.S., M.L., M.P., V.V., R.V.

Dispositivo

1)

L’articolo 1 della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva la messa a disposizione, da parte di un’agenzia di lavoro interinale, di persone che hanno concluso un contratto di lavoro con tale agenzia presso l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) per fornirvi prestazioni di lavoro.

2)

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/104 deve essere interpretato nel senso che il posto di lavoro occupato da un lavoratore interinale messo a disposizione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) può essere considerato il «medesimo lavoro», ai sensi di tale disposizione, anche a supporre che tutti gli impieghi per i quali l’EIGE assume direttamente lavoratori comprendano mansioni che possono essere svolte solo da persone soggette allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea.


(1)  GU C 77 del 9.3.2020.