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3.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 2/5 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Eco Fox Srl (C-915/19), Alpha Trading SpA unipersonale (C-916/19), Novaol Srl (C-917/19) / Fallimento Mythen SpA (C-915/19), Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello Sviluppo economico (da C-915/19 a C-917/19), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C-915/19)
(Cause riunite da C-915/19 a C-917/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Mercato del biodiesel - Regime di aiuti che istituisce quote di biodiesel esenti dal pagamento dell’accisa - Modifica del regime di aiuti autorizzato - Modifica dei criteri di assegnazione delle quote - Obbligo di previa notifica alla Commissione europea - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articolo 1, lettera c) - Nozione di «nuovi aiuti» - Regolamento (CE) n. 794/2004 - Articolo 4, paragrafo 1 - Nozione di «modifica di un aiuto esistente»)
(2022/C 2/06)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrenti: Eco Fox Srl (C-915/19), Alpha Trading SpA unipersonale (C-916/19), Novaol Srl (C-917/19)
Resistenti: Fallimento Mythen SpA (C-915/19), Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello Sviluppo economico (da C-915/19 a C-917/19), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C-915/19)
nei confronti di: Oil.B Srl unipersonale, Novaol Srl (C-915/19), Fallimento Mythen SpA, Ital Bi-Oil Srl, Cereal Docks SpA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C-916/19 e C-917/19)
Dispositivo
Gli articoli 107 e 108 TFUE nonché le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE], come modificato dal regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, e al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999, devono essere interpretati nel senso che una modifica di un regime fiscale agevolato per il biodiesel, autorizzato dalla Commissione europea, non deve essere considerata come un nuovo aiuto soggetto all’obbligo di notifica, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, qualora tale modifica consista nel cambiare, con effetto retroattivo, i criteri di assegnazione delle quote di biodiesel che beneficiano di un’aliquota di accisa agevolata in base a tale regime, in quanto la suddetta modifica non incide sugli elementi costitutivi del regime di aiuti interessato, quali esaminati dalla Commissione ai fini della sua valutazione sulla compatibilità delle versioni precedenti di detto regime con il mercato interno.