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12.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 278/11 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Białymstoku — Polonia) — CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / Gefion Insurance A/S
(Causa C-913/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza in materia di assicurazioni - Articolo 10 - Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) - Possibilità di convenire l’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro in un altro Stato membro dinanzi all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario - Articolo 13, paragrafo 2 - Azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore - Ambito di applicazione ratione personae - Nozione di «persona lesa» - Professionista del settore assicurativo - Competenze speciali - Articolo 7, punti 2 e 5 - Nozioni di «succursale», «agenzia» o «qualsiasi altra sede d’attività»)
(2021/C 278/15)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy w Białymstoku
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Convenuta: Gefion Insurance A/S
Dispositivo
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1) |
L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’articolo 10 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica in caso di controversia tra, da un lato, un professionista che ha acquisito un credito originariamente detenuto da una persona lesa nei confronti di un’impresa di assicurazione per la responsabilità civile e, dall’altro, quella stessa impresa di assicurazione della responsabilità civile, cosicché esso non osta a che la competenza giurisdizionale a conoscere della suddetta controversia sia fondata, eventualmente, sull’articolo 7, punto 2, o sull’articolo 7, punto 5, del regolamento. |
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2) |
L’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una società che esercita, in uno Stato membro, in forza di un contratto concluso con un’impresa di assicurazione stabilita in un altro Stato membro, in nome e per conto di quest’ultima, un’attività di liquidazione di danni nell’ambito dell’assicurazione per la responsabilità civile auto deve essere considerata una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra filiale ai sensi di tale disposizione, allorché tale società
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