12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/10


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe / Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

(Causa C-879/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Determinazione della normativa applicabile - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 13, paragrafo 2, lettera a) - Articolo 14, paragrafo 2 - Persona che esercita di norma un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri - Contratto di lavoro unico - Datore di lavoro stabilito nello Stato membro di residenza del lavoratore - Attività subordinata esercitata esclusivamente in altri Stati membri - Lavoro effettuato in diversi Stati membri durante periodi consecutivi - Presupposti)

(2021/C 278/13)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe

Convenuto: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Con l’intervento di: UA

Dispositivo

L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una persona che, nell’ambito di un solo contratto di lavoro concluso con un solo datore di lavoro che preveda l’esercizio di un’attività professionale in più Stati membri, lavora, per diversi mesi consecutivi, unicamente nel territorio di ciascuno di tali Stati membri, quando la durata dei periodi ininterrotti di lavoro effettuati da tale persona in ciascuno di tali Stati membri è superiore a dodici mesi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 54 del 17.2.2020.