17.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 189/3


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 marzo 2021 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze / MI (C-870/19), TB (C-871/19)

(Cause riunite C-870/19 e C-871/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada - Regolamento (CEE) n. 3821/85 - Articolo 15, paragrafo 7 - Regolamento (CE) n. 561/2006 - Procedura di controllo - Sanzione amministrativa - Omessa esibizione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi alla giornata in corso e ai 28 giorni precedenti - Infrazione unica o multipla)

(2021/C 189/03)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze

Convenuti: MI (C-870/19), TB (C-871/19)

Dispositivo

L’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e l’articolo 19 del regolamento n. 561/2006 devono essere interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell’apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un’infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un’unica sanzione.


(1)  GU C 54 del 17.2.2020.