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19.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/11 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Slovak Telekom a.s. / Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
(Causa C-857/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Articolo 102 TFUE - Abuso di posizione dominante - Ripartizione delle competenze tra la Commissione europea e le autorità nazionali garanti della concorrenza - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 11, paragrafo 6 - Esautoramento delle autorità nazionali garanti della concorrenza dalla loro competenza - Principio del ne bis in idem - Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)
(2021/C 138/13)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Slovak Telekom a.s.
Resistente: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Dispositivo
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1) |
L’articolo 11, paragrafo 6, prima frase, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE], deve essere interpretato nel senso che le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono private della competenza ad applicare gli articoli 101 e 102 TFUE quando la Commissione europea avvia un procedimento per l’adozione di una decisione che constati una violazione di tali disposizioni, se e nella misura in cui tale atto formale verte sulle stesse presunte violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE, commesse dalla stessa o dalle stesse imprese sullo stesso o sugli stessi mercati di prodotto e sullo stesso o sugli stessi mercati geografici, nel corso dello stesso o degli stessi periodi, di quelle oggetto del o dei procedimenti precedentemente avviati da tali autorità. |
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2) |
Il principio del ne bis in idem, quale sancito all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso si applica a violazioni del diritto della concorrenza come l’abuso di posizione dominante di cui all’articolo 102 TFUE e vieta che un’impresa sia condannata o perseguita nuovamente a causa di un comportamento anticoncorrenziale per il quale è stata sanzionata o per il quale è stata dichiarata non responsabile da una precedente decisione non più impugnabile. Per contro, tale principio non trova applicazione quando un’impresa è perseguita e sanzionata separatamente e in modo indipendente da un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro e dalla Commissione europea per violazioni dell’articolo 102 TFUE relative a mercati di prodotto o mercati geografici distinti o quando un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro è privata della sua competenza in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, prima frase, del regolamento n. 1/2003. |