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23.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/4 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Namur — Belgio) — C.J. / Région wallonne
(Causa C-830/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 - Insediamento dei giovani agricoltori - Sviluppo delle aziende agricole - Aiuti all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori - Condizioni d’accesso - Equivalenza - Insediamento in qualità di capo non unico dell’azienda - Massimali - Fissazione - Criteri - Produzione standard dell’azienda agricola)
(2021/C 338/04)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance de Namur
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: C.J.
Convenuta: Région wallonne
Dispositivo
Gli articoli 2, 5 e 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in combinato disposto con gli articoli 2 e 5 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale il criterio di determinazione del massimale che consente ad un giovane agricoltore, che si insedia in qualità di capo non unico dell’azienda, di accedere agli aiuti all’avviamento d’impresa, è quello della produzione lorda standard dell’intera azienda agricola, e non soltanto della quota di tale giovane agricoltore in tale azienda.