19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — BU / Markt24 GmbH

(Causa C-804/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza in materia di contratti individuali di lavoro - Disposizioni della sezione 5 del capo II - Applicabilità - Contratto concluso in uno Stato membro per un posto di lavoro presso una società stabilita in un altro Stato membro - Assenza di prestazione di lavoro durante tutta la durata del contratto - Esclusione dell’applicazione delle norme nazionali sulla competenza - Articolo 21, paragrafo 1, lettera b), i) - Nozione di «luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» - Contratto di lavoro - Luogo di esecuzione del contratto - Obblighi del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro)

(2021/C 138/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: BU

Resistente: Markt24 GmbH

Dispositivo

1)

Le disposizioni contenute nella sezione 5 del capo II del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, intitolato «Competenza in materia di contratti individuali di lavoro», devono essere interpretate nel senso che si applicano ad un ricorso giurisdizionale di un lavoratore dipendente domiciliato in uno Stato membro contro un datore di lavoro domiciliato in un altro Stato membro nel caso in cui il contratto di lavoro è stato negoziato e concluso nello Stato membro del domicilio del lavoratore e prevedeva che il luogo di esecuzione del lavoro si trovasse nello Stato membro del datore di lavoro, anche se tale lavoro non è stato eseguito per un motivo imputabile a quest’ultimo.

2)

Le disposizioni della sezione 5 del capo II del regolamento n. 1215/2012 devono essere interpretate nel senso che ostano all’applicazione delle norme nazionali sulla competenza giurisdizionale a un ricorso come quello di cui al punto 1 del dispositivo della presente sentenza, indipendentemente dal fatto che tali norme si rivelino più vantaggiose per il lavoratore.

3)

L’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un ricorso come quello di cui al punto 1 del dispositivo della presente sentenza può essere proposto dinanzi all’autorità giurisdizionale del luogo in cui, o a partire dal quale, il lavoratore era tenuto, conformemente al contratto di lavoro, ad adempiere la parte essenziale dei suoi obblighi nei confronti del datore di lavoro, fatto salvo l’articolo 7, punto 5, di tale regolamento.


(1)  GU C 45 del 10.2.2020.