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19.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 289/8 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija — Lettonia) –«CV-Online Latvia» SIA / «Melons» SIA
(Causa C-762/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela giuridica delle banche di dati - Direttiva 96/9/CE - Articolo 7 - Diritto «sui generis» dei costitutori di banche di dati - Divieto per qualsiasi terzo di «estrarre» o di «reimpiegare», senza l’autorizzazione del costitutore, la totalità o una parte sostanziale del contenuto della banca di dati - Banca di dati liberamente accessibile in Internet - Metamotore di ricerca specializzato nella ricerca di annunci di lavoro - Estrazione e/o reimpiego del contenuto di una banca di dati - Pregiudizio all’investimento rilevante nel conseguimento, la verifica o la presentazione del contenuto di una banca di dati)
(2021/C 289/10)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija
Parti nel procedimento principale
Ricorrente:«CV-Online Latvia» SIA
Resistente:«Melons» SIA
Dispositivo
L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che un motore di ricerca in Internet specializzato nella ricerca dei contenuti delle banche di dati, che copia e indicizza la totalità o una parte sostanziale di una banca di dati liberamente accessibile in Internet, e successivamente consente ai suoi utenti di effettuare ricerche in tale banca di dati sul suo sito Internet secondo criteri pertinenti dal punto di vista del suo contenuto, procede a un’«estrazione» e a un «reimpiego» di tale contenuto, ai sensi di detta disposizione, che possono essere vietati dal costitutore di una siffatta banca di dati nei limiti in cui tali atti arrecano pregiudizio al suo investimento nel conseguimento, nella verifica o nella presentazione di tale contenuto, vale a dire costituiscono un rischio per le possibilità di ammortamento di tale investimento attraverso la normale gestione della banca di dati in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.