18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 19/10


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — ITH Comercial Timişoara SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice

(Causa C-734/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Abbandono dell’attività inizialmente prevista - Rettifica delle detrazioni dell’IVA assolta a monte - Attività immobiliare)

(2021/C 19/12)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bucureşti

Parti

Ricorrente: ITH Comercial Timişoara SRL

Convenute: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice

Dispositivo

1)

Gli articoli 167, 168, 184 e 185 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a monte sui beni, nel caso di specie su beni immobili, e sui servizi acquisiti allo scopo di effettuare operazioni imponibili è mantenuto qualora i progetti di investimento inizialmente previsti siano stati abbandonati a causa di circostanze estranee alla volontà del soggetto passivo, e non occorre procedere ad una rettifica di tale IVA se il soggetto passivo ha ancora l’intenzione di utilizzare detti beni ai fini di un’attività imponibile.

2)

La direttiva 2006/112, in particolare il suo articolo 28, deve essere interpretata nel senso che, in mancanza di un contratto di mandato senza rappresentanza, il meccanismo della figura di commissionario non è applicabile allorché un soggetto passivo realizza un edificio in conformità alle esigenze e alle richieste di un’altra persona che si suppone prenda tale edificio in locazione.


(1)  GU C 54 del 17.2.2020.